RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA Clausole campione

RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA. 8.1 Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.lgs. 192/2012. [Esclusivamente nei casi in cui la natura, l’oggetto del contratto o le circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto giustifichino un termine di pagamento superiore ai 30 gg. sarà possibile prevedere un termine maggiore (comunque compreso entro 60 gg. complessivi). In tale eventualità nell’articolo occorrerà dare anche evidenza delle motivazioni].4
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA. 8.1 Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.lgs. 192/2012.
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA. 8.1 Il Contraente non può avanzare pretese di compenso o indennizzo per ri- tardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme dovutegli in relazione ai pagamenti di cui allo art. 6, in dipendenza dell'espletamento delle necessarie formalità amministrative, salvo quanto previsto al para- grafo successivo.
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA. 8.1 In caso di ritardo nel pagamento delle rate mensili, senza necessità di alcuna intimazione o messa in mora, ma per la semplice scadenza del termine previsto per il pagamento, è facoltà del Finanziatore applicare, sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, interessi di mora nella misura indicata alla voce “Costi in caso di ritardo nel pagamento”, sotto la rubrica “3.1 Costi connessi” del paragrafo 3 (“Costi del credito”) del Documento. 8.2 La misura di tali interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della Legge n. 108 del 7 marzo 1996. 8.3 Sono a carico del Consumatore le spese eventualmente sostenute dal Finanziatore per il recupero del proprio credito in sede giudiziale o extragiudiziale. 8.4 Il Finanziatore non applica interessi di mora o altri oneri al Consumatore in caso di ritardi o mancati pagamenti imputabili al datore di lavoro o all’eventuale soggetto terzo incaricato del riversamento degli importi. 9. Imputazione delle somme pagate per conto del Consumatore 9.1 Il Consumatore prende atto che, in linea con le consolidate prassi contabili del settore, qualunque somma venga versata per suo conto, sarà imputata prima al rimborso delle spese di qualunque natura, comprese quelle giudiziali, anche irripetibili, sostenute dal Finanziatore, successivamente a scomputo delle rate arretrate, partendo dalle più risalenti, e dei relativi interessi di mora (ove applicati) e a restituzione del capitale mutuato.
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA. 8.1 In caso di ritardo nel pagamento delle rate mensili, senza necessità di alcuna intimazione o messa in mora, ma per la semplice scadenza del termine previsto per il pagamento, è facoltà del Finanziatore applicare, sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, interessi di mora nella misura indicata alla voce “Costi in caso di ritardo nel pagamento”, sotto la rubrica “3.1 Costi connessi” del paragrafo 3 (“Costi del credito”) del Documento. 8.2 La misura di tali interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della Legge n. 108 del 7 marzo 1996. 8.3 Sono a carico del Consumatore le spese eventualmente sostenute dal Finanziatore per il recupero del proprio credito in sede giudiziale o extragiudiziale. 8.4 Il Finanziatore non applica interessi di mora o altri oneri al Consumatore in caso di ritardi o mancati pagamenti imputabili al datore di lavoro o all’eventuale soggetto terzo incaricato del riversamento degli importi.
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA. Imposta di Bollo Assolta in Modo Virtuale - Autorizzazione Agenzia delle Entrate - Ufficio di Milano 2 - N° Prt 11932/2007 del 01/03/2007
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA. 8.1 In caso di ritardo nel pagamento delle rate mensili, senza necessità di alcuna intimazione o messa in mora, ma per la semplice scadenza del termine previsto per il pagamento, è facoltà del Finanziatore applicare, sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, interessi di mora nella misura indicata alla voce “Costi in caso di ritardo nel pagamento”, sotto la rubrica “3.1 Costi connessi” del paragrafo 3 (“Costi del credito”) del Documento. 8.2 La misura di tali interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della Legge n. 108 del 7 marzo 1996. 8.3 Sono a carico del Consumatore le spese eventualmente sostenute dal Finanziatore per il recupero del proprio credito in sede giudiziale o extragiudiziale.

Related to RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Dichiarazione di responsabilità I soggetti elencati al precedente Paragrafo 1.1 del Prospetto Informativo dichiarano, ciascuno per le parti di rispettiva competenza che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto Informativo sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. Il Prospetto Informativo è conforme al modello depositato presso la Consob in data 5 giugno 2015 a seguito di comunicazione del provvedimento di approvazione con nota del 4 giugno 2015, protocollo n. 0045428/15.