RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA. 8.1 Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.lgs. 192/2012.
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA. 8.1 Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.lgs. 192/2012. [Esclusivamente nei casi in cui la natura, l’oggetto del contratto o le circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto giustifichino un termine di pagamento superiore ai 30 gg. sarà possibile prevedere un termine maggiore (comunque compreso entro 60 gg. complessivi). In tale eventualità nell’articolo occorrerà dare anche evidenza delle motivazioni].4
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA. 8.1 Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.lgs. 192/2012.
8.2 [In caso di PNRR-FC] In considerazione del fatto che il presente contratto è stipulato in esecuzione del PNRR-FC, essendo i pagamenti subordinati al trasferimento delle risorse da parte della PCM in forza della Convenzione ASI-PCM Dipartimento per la trasformazione digitale per la realizzazione delle misure M1C2.I4.1 “SatCom”, M1C2.I4.2 “Osservazione della Terra (relativa al progetto “Laboratori Matera”), M1C2.I4.3 “Space Factory” (relativa al programma Space Factory 4.0) e M1C2.I4.4 “In-Orbit Economy” in attuazione del Piano Nazionale Ripresa E Resilienza (PNRR) Missione 1 Componente 2 e Fondo Complementare (FC), ASI non sarà responsabile del ritardo nei pagamenti ove tale ritardo sia dovuto al mancato trasferimento da parte della PCM.
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA. 8.1 In caso di ritardo nel pagamento delle rate mensili, senza necessità di alcuna intimazione o messa in mora, ma per la semplice scadenza del termine previsto per il pagamento, è facoltà del Finanziatore applicare, sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, interessi di mora nella misura indicata alla voce “Costi in caso di ritardo nel pagamento”, sotto la rubrica “3.1 Costi connessi” del paragrafo 3 (“Costi del credito”) del Documento.
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA. 8.1 In caso di ritardo nel pagamento delle rate mensili, senza necessità di alcuna intimazione o messa in mora, ma per la semplice scadenza del termine previsto per il pagamento, è facoltà del Finanziatore applicare, sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, interessi di mora nella misura indicata alla voce “Costi in caso di ritardo nel pagamento”, sotto la rubrica “3.1 Costi connessi” del paragrafo 3 (“Costi del credito”) del Documento.
8.2 La misura di tali interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della Legge n. 108 del 7 marzo 1996. 8.3 Sono a carico del Consumatore le spese eventualmente sostenute dal Finanziatore per il recupero del proprio credito in sede giudiziale o extragiudiziale. 8.4 Il Finanziatore non applica interessi di mora o altri oneri al Consumatore in caso di ritardi o mancati pagamenti imputabili al datore di lavoro o all’eventuale soggetto terzo incaricato del riversamento degli importi.
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA. 8.1 Il Contraente non può avanzare pretese di compenso o indennizzo per ri- tardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme dovutegli in relazione ai pagamenti di cui allo art. 6, in dipendenza dell'espletamento delle necessarie formalità amministrative, salvo quanto previsto al para- grafo successivo.
8.2 Qualora il pagamento degli importi previsti dali 'art. 6 non avvenga entro i tempi indicati nello stesso, le parti determinano che si applica il saggio di interesse legale, di cui al D.Lgs. 231/2002.
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA. 8.1 Il Contraente non può avanzare pretese di compenso o indennizzo per ri- tardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme dovutegli in relazione ai pagamenti di cui all'art. 6, in dipendenza dell'espletamento delle necessarie formalità amministrative, salvo quanto previsto al para- grafo successivo.
8.2 Qualora il pagamento degli importi previsti dall'art. 6 no~ avvenga entro i tempi indicati nello stesso, in ottemperanza alla Determinazione 7 luglio 2010 della Autorità xxxxx Xxxxxxxxx sui Contratti Pubblici di Lavori, Ser- vizi e Forniture le parti determinano che si applica il saggio di cui all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n.23 l.
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA. 8.1 Il Contraente non può avanzare pretese di compenso o indennizzo per ritardi che possono verificarsi nella riscossione delle somme dovutegli in relazione ai pagamenti di cui allo art. 6, in dipendenza dell'espletamento delle necessarie formalità amministrative, salvo quanto previsto al paragrafo successivo.
8.2 Qualora il pagamento degli importi previsti dall'art. 6 non avvenga entro i tempi indicati nello stesso, spettano al Contraente interessi di mora nella misura del tasso legale dal 91° al 120° giorno successivi alla data di ricezione delle fatture da parte dell'ASI. A partire dal 121° giorno gli interessi di mora sono da applicare nella misura accertata annualmente con decreto dei Ministri del Tesoro e dei Lavori Pubblici, emesso in esecuzione dell'art. 35 del Capitolato Generale d'appalto approvato con il DPR 1063/62.
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA. 8.1 In caso di ritardo nel pagamento delle rate mensili, senza necessità di alcuna intimazione o messa in mora, ma per la semplice scadenza del termine previsto per il pagamento, è facoltà del Finanziatore applicare, sulla quota capitale di ciascuna rata scaduta e non pagata, interessi di mora nella misura indicata alla voce “Costi in caso di ritardo nel pagamento”, sotto la rubrica “3.1 Costi connessi” del paragrafo 3 (“Costi del credito”) del Documento.
8.2 La misura di tali interessi e degli altri oneri non potrà, comunque, mai essere superiore al limite fissato ai sensi della Legge n. 108 del 7 marzo 1996. 8.3 Sono a carico del Consumatore le spese eventualmente sostenute dal Finanziatore per il recupero del proprio credito in sede giudiziale o extragiudiziale.
RITARDO NEI PAGAMENTI, INTERESSI DI MORA. 8.1 Si applica quanto previsto dal D.Lgs. 231/2002 come modificato dal D.lgs. 192/2012.
8.2 [In caso di PNRR-FC] In considerazione del fatto che il presente contratto è stipulato in esecuzione del PNRR-FC, essendo i pagamenti subordinati al trasferimento delle risorse da parte della PCM in forza della Convenzione ASI-PCM Ufficio per le politiche spaziali e aerospaziali per la realizzazione della misura M1C2.I4.2 “Osservazione della Terra” (relativa ai progetti “Laboratori Matera 2 upgrade” e “Innovazione spazio/downstream”) in attuazione del Fondo Complementare (FC), ASI non sarà responsabile del ritardo nei pagamenti ove tale ritardo sia dovuto al mancato trasferimento da parte della PCM.