Common use of CAUSE DI ESCLUSIONE Clause in Contracts

CAUSE DI ESCLUSIONE. Saranno esclusi dalla fase di valutazione delle offerte i soggetti che non si siano attenuti alle condizioni, alle modalità e alle formalità di redazione e presentazione della domanda di partecipazione e delle offerte, ovvero che abbiano presentato più di un’offerta, in qualunque modo e forma. In particolare si specifica che, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006, saranno escluse le offerte in caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza delle medesime, ovvero per quelle che rechino difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi di invio o di quelli contenenti l'offerta economica o la domanda di partecipazione o per altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza. Non è ammessa la partecipazione di operatori economici costituitisi in più raggruppamenti, Consorzi o GEIE ovvero singolarmente e in raggruppamento, Consorzio o GEIE con altri ed è altresì posto il divieto di partecipazione disgiunta di soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (cfr. art. 38, comma 1, lettera m-quater, D.Lgs. 163/2006). È fatto inoltre divieto di usare violenza, minacce, attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura. Per attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura, si intende qualsiasi intesa o accordo fra due o più operatori economici consistente nella comunicazione da uno all’altro di informazioni riservate ovvero nel coordinamento di comportamenti nella fase di predisposizione delle offerte, anche al solo fine di danneggiare altri concorrenti. Nel caso in cui siano accertate violenza, minacce, attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura, l’offerente o gli offerenti che vi hanno preso parte saranno esclusi dalla gara e ne sarà data notizia alle competenti Autorità. Si ricorda che tali comportamenti possono costituire reato di turbata libertà degli incanti, turbata libertà della procedura di scelta del contraente e astensione dagli incanti, ai sensi degli artt. 353, 353-bis e 354 del codice penale.

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CAUSE DI ESCLUSIONE. Saranno esclusi dalla fase di valutazione delle offerte i soggetti che non si siano attenuti alle condizioni, alle modalità e alle formalità di redazione e presentazione della domanda di partecipazione e delle offerte, ovvero che abbiano presentato più di un’offerta, in qualunque modo e forma. In particolare si specifica che, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006, saranno escluse le offerte in caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza delle medesime, ovvero per quelle che rechino difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi di invio o di quelli contenenti l'offerta economica o la domanda di partecipazione o per altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza. Non è ammessa la partecipazione di operatori economici costituitisi imprese costituitesi in più raggruppamenti, Consorzi o GEIE ovvero singolarmente e in raggruppamento, Consorzio o GEIE con altri altre ed è altresì posto il divieto di partecipazione disgiunta di soggetti imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (cfr. art. 38, comma 1, lettera m-quater, D.LgsX.Xxx. 163/2006). È fatto inoltre divieto di usare violenza, minacce, attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura. Per attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura, si intende qualsiasi intesa o accordo fra due o più operatori economici consistente nella comunicazione da uno all’altro di informazioni riservate ovvero nel coordinamento di comportamenti nella fase di predisposizione delle offerte, anche al solo fine di danneggiare altri concorrenti. Nel caso in cui siano accertate violenza, minacce, attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura, l’offerente o gli offerenti che vi hanno preso parte saranno esclusi dalla gara e ne sarà data notizia alle competenti Autorità. Si ricorda che tali comportamenti possono costituire reato di turbata libertà degli incanti, turbata libertà della procedura di scelta del contraente e astensione dagli incanti, ai sensi degli artt. 353, 353-bis e 354 del codice penale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

CAUSE DI ESCLUSIONE. Saranno esclusi Costituiscono causa di esclusione dalla fase partecipazione alla gara: - la mancanza di valutazione uno dei requisiti soggettivi di cui all’art. 38 del D.Lgs. Nr. 163/06 oltre all’ipotesi di falsità, l’omissione o l’incompletezza delle offerte dichiarazioni da rendersi ai sensi dell’art. 38 da parte di tutti i soggetti che non si siano attenuti alle condizioni, alle modalità partecipanti; - la carenza dei requisiti speciali di partecipazione indicati nel bando di gara e alle formalità di redazione e nel disciplinare (I requisiti speciali devono essere posseduti al momento della presentazione dell’offerta o della domanda di partecipazione e della stipula del contratto: il mancato possesso o la perdita dei requisiti costituisce, pertanto, causa di esclusione dalla gara); In caso di raggruppamenti di imprese, consorzi e GEIE la seguente documentazione: - la garanzia a corredo dell’offerta (cauzione provvisoria), - la dichiarazione relativa al futuro rilascio della cauzione definitiva a garanzia dell’esecuzione del contratto in caso di aggiudicazione della gara (solo qualora la cauzione provvisoria sia stata prestata in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato), - il versamento del contributo di gara a favore dell’Autorità dovrà essere unica (ognuno dei suddetti documenti, cioè, deve essere formato da un unico atto prodotto in gara riferito al soggetto concorrente nella sua interezza, indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto concorrente) e, quindi, quando si tratti di concorrente in raggruppamento temporaneo di imprese (riunione di imprese o consorzio ordinario di concorrenti ex art. 2602 del codice civile o GEIE), tali documenti non possono essere frazionati per ogni impresa che costituisce o che costituirà tale raggruppamento. È vietata, a pena di esclusione, qualsiasi modificazione alla composizione delle offerteassociazioni e dei consorzi ordinari di concorrenti, ovvero che abbiano rispetto a quella risultante dall’impegno presentato più in sede di un’offerta, in qualunque modo e formaofferta. In particolare si specifica che, Ciò vale ai sensi dell’art. 4637, comma 1-bis7 sia per le associazioni che si costituiranno dopo la gara, per i quali è vincolante la composizione indicata in sede di offerta, sia per le associazioni già costituite per i quali è vincolante l’atto costitutivo presentato in sede di offerta. Ai sensi dell’art. 37, comma 7, del D.LgsD.Lgs 163/06, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. 163/2006I consorzi di cui all’articolo 34, saranno escluse le offerte comma 1 lettera b) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara, in caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza delle medesimeviolazione sono esclusi dalla gara tutti i concorrenti interessati. Ai sensi dell’art. 36 comma 5 del D. Lgs. n. 163/06 e dell’art. 17 della L. n. 69/09, ovvero i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quelle che rechino difetto quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi e' fatto divieto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di non integrità dei plichi di invio o di quelli contenenti l'offerta economica o la domanda di partecipazione o per altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza. Non è ammessa la partecipazione di operatori economici costituitisi in più raggruppamenti, Consorzi o GEIE ovvero singolarmente e in raggruppamento, Consorzio o GEIE con altri ed è altresì posto il divieto di partecipazione disgiunta di soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte violazione sono imputabili ad un unico centro decisionale (cfr. art. 38, comma 1, lettera m-quater, D.Lgs. 163/2006). È fatto inoltre divieto di usare violenza, minacce, attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura. Per attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura, si intende qualsiasi intesa o accordo fra due o più operatori economici consistente nella comunicazione da uno all’altro di informazioni riservate ovvero nel coordinamento di comportamenti nella fase di predisposizione delle offerte, anche al solo fine di danneggiare altri concorrenti. Nel caso in cui siano accertate violenza, minacce, attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura, l’offerente o gli offerenti che vi hanno preso parte saranno esclusi dalla gara e ne sarà data notizia alle competenti Autorità. Si ricorda che tali comportamenti possono costituire reato sia il consorzio sia il consorziato; in caso di turbata libertà degli incanti, turbata libertà della procedura inosservanza di scelta del contraente e astensione dagli incanti, ai sensi degli artt. 353, 353-bis e 354 tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. E' vietata, a pena di esclusione, la partecipazione a più di un consorzio stabile. Costituiscono altresì cause di esclusione: - in caso di RTI costituendo: • mancata sottoscrizione dell’offerta da parte di tutti gli operatori economici; • mancato impegno alla costituzione del raggruppamento - in caso di aggiudicazione della gara - mediante conferimento di mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori stessi, già indicato in sede di offerta e qualificato come mandatario; - nel caso di associazione costituita: • violazione delle prescrizioni relative al conferimento del mandato (art. 37, commi 14 e 15 del D. Lgs. n. 163/06); • violazione del divieto di associazione in partecipazione.

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Samples: Disciplinare Di Gara

CAUSE DI ESCLUSIONE. Saranno esclusi dalla fase di valutazione delle offerte i soggetti che non si siano attenuti alle condizioni, alle modalità e alle formalità di redazione e presentazione della domanda di partecipazione e delle offerte, ovvero che abbiano presentato più di un’offerta, in qualunque modo e forma. In particolare si specifica che, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006, saranno escluse le offerte in caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza delle medesimemedesimee, ovvero per quelle che rechino difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi di invio o di quelli contenenti l'offerta economica o la domanda di partecipazione o per altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza. Non è ammessa la partecipazione di operatori economici costituitisi imprese costituitesi in più raggruppamenti, Consorzi o GEIE ovvero singolarmente e in raggruppamento, Consorzio o GEIE con altri altre ed è altresì posto il divieto di partecipazione disgiunta di soggetti imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (cfr. art. 38, comma 1, lettera m-quater, D.LgsX.Xxx. 163/2006). È fatto inoltre divieto di usare violenza, minacce, attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura. Per attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura, si intende qualsiasi intesa o accordo fra due o più operatori economici consistente nella comunicazione da uno all’altro di informazioni riservate ovvero nel coordinamento di comportamenti nella fase di predisposizione delle offerte, anche al solo fine di danneggiare altri concorrenti. Nel caso in cui siano accertate violenza, minacce, attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura, l’offerente o gli offerenti che vi hanno preso parte saranno esclusi dalla gara e ne sarà data notizia alle competenti Autorità. Si ricorda che tali comportamenti possono costituire reato di turbata libertà degli incanti, turbata libertà della procedura di scelta del contraente e astensione dagli incanti, ai sensi degli artt. 353, 353-bis e 354 del codice penale.

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Samples: Disciplinare Di Gara

CAUSE DI ESCLUSIONE. Saranno esclusi dalla fase Le carenze di valutazione delle offerte qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza, l’incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, con esclusione di quelle afferenti all’offerta tecnica, possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice. L’irregolarità essenziale è sanabile laddove non si accompagni ad una carenza sostanziale del requisito alla cui dimostrazione la documentazione omessa o irregolarmente prodotta era finalizzata. La successiva correzione o integrazione documentale è ammessa laddove consenta di attestare l’esistenza di circostanze preesistenti, vale a dire requisiti previsti per la partecipazione e documenti/elementi a corredo dell’offerta. Nello specifico valgono le seguenti regole: Ai fini della sanatoria la stazione appaltante assegna al concorrente un congruo termine - non superiore a dieci giorni - perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere. Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non si siano attenuti alle condizioniperfettamente coerenti con la richiesta, alle modalità e alle formalità la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, fissando un termine perentorio a pena di redazione e presentazione della domanda di partecipazione e delle offerte, ovvero che abbiano presentato più di un’offerta, in qualunque modo e formaesclusione. In particolare si specifica checaso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all’esclusione del concorrente dalla procedura. Al di fuori delle ipotesi di cui all’articolo 83, comma 9, del Codice è facoltà della stazione appaltante invitare, se necessario, i concorrenti a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentati. È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto o, se aggiudicata, di non stipulare il contratto d’appalto, ai sensi dell’artdell'art. 4695, comma 1-bis12 del Codice. La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del D.Lgspossesso dei requisiti prescritti. 163/2006La stazione appaltante si riserva la facoltà di cui all’art. 110 del Codice dei contratti, saranno escluse le offerte in caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza delle medesimefallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo ovvero per quelle che rechino difetto di sottoscrizione liquidazione dell'appaltatore, o di altri elementi essenziali risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto. Le offerte recapitate non integrità dei plichi possono essere ritirate e non è consentita, in sede di invio gara, la presentazione di altra offerta. La stazione appaltante si riserva la facoltà di posticipare la data fissata per la prima seduta pubblica di gara dandone comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sul profilo di committente della stazione appaltante senza che i concorrenti possano vantare alcuna pretesa al riguardo. Le presenti norme di gara sono prevalenti rispetto ad eventuali norme in contrasto contenute nel capitolato speciale d’appalto e negli altri documenti/elaborati. Le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all’unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o di quelli contenenti l'offerta economica o la domanda di partecipazione o per altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezzasuperiore a cinque. Non è ammessa la partecipazione di operatori economici costituitisi sono ammesse offerte in più raggruppamentivariante. I concorrenti possono solo proporre, Consorzi o GEIE ovvero singolarmente nell’ambito delle proprie offerte tecniche e in raggruppamentosempre nel rigoroso rispetto delle previsioni degli elaborati predisposti dall’Ente, Consorzio o GEIE con altri ed è altresì posto il divieto di partecipazione disgiunta di soggetti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (cfr. art. 38, comma 1, lettera m-quater, D.Lgs. 163/2006). È fatto inoltre divieto di usare violenza, minacce, attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della proceduramiglioramenti e proposte secondo quanto sopra illustrato. Per attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura, tutto quanto non espressamente citato nel presente bando si intende qualsiasi intesa o accordo fra due o più operatori economici consistente nella comunicazione da uno all’altro di informazioni riservate ovvero nel coordinamento di comportamenti nella fase di predisposizione delle offerte, anche al solo fine di danneggiare altri concorrenti. Nel caso in cui siano accertate violenza, minacce, attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura, l’offerente o gli offerenti fa riferimento alle norme che vi hanno preso parte saranno esclusi dalla gara e ne sarà data notizia alle competenti Autorità. Si ricorda che tali comportamenti possono costituire reato di turbata libertà degli incanti, turbata libertà della procedura di scelta del contraente e astensione dagli incanti, ai sensi degli artt. 353, 353-bis e 354 del codice penaledisciplinano la materia.

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Samples: www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it

CAUSE DI ESCLUSIONE. Saranno esclusi dalla fase di valutazione delle offerte i soggetti che non si siano attenuti alle condizioni, alle modalità e alle formalità di redazione e presentazione della domanda di partecipazione e delle offerte, ovvero che abbiano presentato più di un’offerta, in qualunque modo e forma. In particolare si specifica che, ai sensi dell’art. 46, comma 1-bis, del D.Lgs. 163/2006, saranno escluse le offerte in caso di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza delle medesime, ovvero per quelle che rechino difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi di invio o di quelli contenenti l'offerta economica o la domanda di partecipazione o per altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza. Non è ammessa la partecipazione di operatori economici costituitisi imprese costituitesi in più raggruppamenti, Consorzi o GEIE ovvero singolarmente e in raggruppamento, Consorzio o GEIE con altri altre ed è altresì posto il divieto di partecipazione disgiunta di soggetti imprese che si trovino, rispetto ad un altro partecipante, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale (cfr. art. 38, comma 1, lettera m-quater, D.LgsX.Xxx. 163/2006). È fatto inoltre divieto di usare violenza, minacce, attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura. Per attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura, si intende qualsiasi intesa o accordo fra due o più operatori economici consistente nella comunicazione da uno all’altro di informazioni riservate ovvero nel coordinamento di comportamenti nella fase di predisposizione delle offerte, anche al solo fine di danneggiare altri concorrenti. Nel caso in cui siano accertate violenza, minacce, attività corruttiva, collusiva o altri mezzi fraudolenti tesi ad alterare il libero svolgimento della procedura, l’offerente o gli offerenti che vi hanno preso parte saranno esclusi dalla gara e ne sarà data notizia alle competenti Autorità. Si ricorda che tali comportamenti possono costituire reato di turbata libertà degli incanti, turbata libertà della procedura di scelta del contraente e astensione dagli incanti, ai sensi degli artt. 353, 353-bis e 354 del codice penale.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Capitolato Prestazionale