Common use of Cause di forza maggiore Clause in Contracts

Cause di forza maggiore. 7.1 MARZORATI potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sciopero, boicottaggio, serrata incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime. 7.2 Qualora MARZORATI desideri avvalersi della presente xxxxxxxx dovrà comunicare tempestivamente per iscritto al CLIENTE il verificarsi delle circostanze di forza maggiore, oltre che la loro cessazione. 7.3 Qualora ricorra una delle circostanze di cui al punto 7.1, MARZORATI avrà l’onere di comunicare al CLIENTE se intende: a) ridurre il quantitativo della merce venduta e/o prorogare le tempistiche pattuite per la consegna; b) recedere dall’accordo di vendita, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo. 7.4 Qualora il contratto non possa avere comunque esecuzione, per cause di forza maggiore, decorsi 60 (sessanta) giorni dal termine originariamente previsto per la consegna, è facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal contratto, rinunciando a compensi, risarcimento danni ed indennizzi di qualsivoglia natura.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita, Condizioni Generali Di Vendita

Cause di forza maggiore. 7.1 MARZORATI potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione 7.1. Inarca e/o il Cliente non potranno considerarsi responsabili per il mancato adempimento, anche parziale, ad una delle proprie obbligazioni qualora sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da conclamato oppure provino che l’inadempimento è dovuto ad un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontàche non dipenda dal loro controllo; che non potevano essere ragionevolmente tenuti a prevedere, qualial momento della conclusione dell’ordine e/o della conferma d’ordine, a la presenza di tale impedimento ed i suoi effetti sulla capacità di eseguire le proprie obbligazioni; e che non avrebbero potuto ragionevolmente evitare o superare tale impedimento o i suoi effetti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, sciopero, boicottaggio, serrata incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime. 7.2 Qualora MARZORATI desideri avvalersi della presente xxxxxxxx dovrà comunicare tempestivamente per iscritto al CLIENTE il verificarsi delle circostanze di forza maggiore, oltre che la loro cessazione. 7.3 Qualora ricorra una delle circostanze di cui al punto 7.1, MARZORATI avrà l’onere di comunicare al CLIENTE se intende: a) ridurre il quantitativo della merce venduta e/o prorogare le tempistiche pattuite per la consegna; b) recedere dall’accordo di vendita, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo. 7.4 Qualora il contratto non possa avere comunque esecuzione, per si possono ritenere cause di forza maggiore: carenza di energia o materie prime, decorsi scioperi, provvedimenti della Pubblica Amministrazione, impedimenti alla circolazione o alle attività produttive, eventi bellici, rivoluzioni, insurrezioni, sommosse, atti di terrorismo, emergenza epidemiologica, catastrofi naturali. 7.2. Xxxxx che invoca l’esonero dalla responsabilità è tenuto a comunicare alla controparte, appena possibile, e subito dopo essere venuto a conoscenza dell’impedimento e dei suoi effetti sulla sua capacità di eseguire i suoi obblighi, l’esistenza dell’impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni. Un’analoga comunicazione dovrà essere data non appena venga meno la causa di esonero dalla responsabilità. Chi ometta l’una o l’altra comunicazione sarà responsabile dei danni che avrebbero potuto essere altrimenti evitati. 7.3. In ogni caso, se le cause di esonero continuano a sussistere per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni dal termine originariamente previsto giorni, ciascuna parte avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale mediante comunicazione scritta alla controparte, escludendo che in tal caso per la consegna, è facoltà di ciascuna alcuna delle parti di recedere dal contratto, rinunciando a compensi, risarcimento danni ed indennizzi di qualsivoglia naturasorgano/derivino oneri o diritti suppletivi.

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Samples: General Terms and Conditions of Sale, General Terms and Conditions of Sale

Cause di forza maggiore. 7.1 MARZORATI potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quali, Nel caso in cui l'Ordine di Acquisto non possa essere eseguito nei tempi previsti a titolo esemplificativo e non esaustivo, sciopero, boicottaggio, serrata incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni causa del verificarsi di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime. 7.2 Qualora MARZORATI desideri avvalersi della presente xxxxxxxx dovrà comunicare tempestivamente per iscritto al CLIENTE il verificarsi delle circostanze di forza maggiore, oltre i termini di consegna si intendono prorogati ed il nuovo termine verrà stabilito di comune accordo tra NUOVA FRAMAR e il Fornitore in relazione all'impedimento (a tale proposito si precisa che la loro cessazione. 7.3 Qualora ricorra una delle circostanze responsabilità del Fornitore non è mai esclusa in caso di cui al punto 7.1sciopero). Ciò a condizione che il Fornitore abbia informato prontamente NUOVA FRAMAR, MARZORATI avrà l’onere di comunicare al CLIENTE se intende: a) ridurre il quantitativo a mezzo fax confermato da lettera raccomandata, dell'insorgere della merce venduta e/o prorogare le tempistiche pattuite per la consegna; b) recedere dall’accordo di vendita, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo. 7.4 Qualora il contratto non possa avere comunque esecuzione, per cause circostanza di forza maggiore e abbia preso tutti i provvedimenti atti a limitarne gli effetti. La circostanza di forza maggiore non potrà essere invocata qualora essa insorga dopo la scadenza del termine di consegna convenuto. È precisato, inoltre, che non saranno considerati causa di forza maggiore i ritardi dei subfornitori a meno che non sia data la prova che essi stessi siano stati causati da forza maggiore. Qualora la circostanza di forza maggiore sia tale da determinare un ritardo nella consegna incompatibile con le esigenze produttive di NUOVA FRAMAR (sospensione della produzione), decorsi 60 (sessanta) giorni dal termine originariamente previsto per la consegnaquest'ultima avrà il diritto di approvvigionare i Prodotti presso terzi. Xxx, è facoltà a giudizio di ciascuna delle parti NUOVA FRAMAR, tale provvedimento si riveli non praticabile o irragionevolmente oneroso, NUOVA FRAMAR avrà il diritto di recedere dal contratto, rinunciando a compensi, risarcimento danni ed indennizzi Contratto di qualsivoglia naturaFornitura. La responsabilità di NUOVA FRAMAR è esclusa nel caso di circostanze al di fuori del controllo di NUOVA FRAMAR che impediscano il ricevimento delle consegne o comportino una diminuzione di fabbisogno dei Prodotti ordinati. FORZA MAGGIORE disciplinata dal art. 1467 c.c.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto, Specific Purchase Conditions

Cause di forza maggiore. 7.1 MARZORATI potrà sospendere l'esecuzione 13.1 Per causa di forza maggiore si intendono, ad esempio, eventi quali: incendi, alluvioni, terremoti, epidemie, pandemie, guerre, crolli, tumulti, atti terroristici; serrate, scioperi e vertenze sindacali in genere; guasti di macchinari e/o attrezzature, fermi di produzione dovuti alla necessità di operazioni di manutenzione, riparazione o rifacimento degli impianti, forni o immobili; interruzione nella fornitura o difficoltà di approvvigionamento di materie prime, di combustibili, carburanti, di energia elettrica; interruzione o difficoltà dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione trasporti; atti delle autorità amministrative o pubbliche. Più in generale, integra causa di forza maggiore qualsiasi situazione che sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla volontà del Venditore e sottratta al suo controllo che impedisca, ostacoli o limiti il normale andamento della sua volontàproduzione, qualidella sua vendita e, a titolo esemplificativo e non esaustivoin generale, sciopero, boicottaggio, serrata incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie primedella sua attività economico produttiva. 7.2 13.2 Qualora MARZORATI desideri avvalersi si verifichi un qualsiasi fatto che integri causa di forza maggiore il Venditore ha diritto di ridurre la quantità della presente xxxxxxxx dovrà comunicare tempestivamente merce venduta, di procrastinare i tempi di consegna o di spedizione, oppure di recedere dal contratto - indipendentemente dallo stato di intervenuta esecuzione - senza che all’esercizio di uno qualsiasi di tali diritti corrisponda un diritto risarcitorio e/o indennitario del Compratore. Il Compratore è tenuto al pagamento del corrispettivo per iscritto al CLIENTE il le prestazioni comunque rese - anche in maniera incompleta - dal Venditore prima del verificarsi delle circostanze della causa di forza maggiore, oltre che la loro cessazione. 7.3 13.3 Qualora ricorra una delle circostanze la causa di cui al punto 7.1forza maggiore (o i suoi effetti) perdurino per oltre 2 (due) mesi dalla sua verificazione, MARZORATI avrà l’onere il Compratore ha la facoltà di comunicare al CLIENTE se intende: a) ridurre il quantitativo della merce venduta recedere dal contratto rinunciando a qualsiasi risarcimento e/o prorogare indennizzo e, comunque, provvedendo al pagamento del corrispettivo per le tempistiche pattuite per la consegna; b) recedere dall’accordo di vendita, senza incorrere prestazioni rese - anche in responsabilità di alcun tipo. 7.4 Qualora il contratto non possa avere comunque esecuzione, per cause maniera incompleta - dal Venditore prima del verificarsi della causa di forza maggiore, decorsi 60 (sessanta) giorni dal termine originariamente previsto per la consegna, è facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal contratto, rinunciando a compensi, risarcimento danni ed indennizzi di qualsivoglia natura.

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Samples: Condizioni Generali Di Vendita

Cause di forza maggiore. 7.1 MARZORATI potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione 14.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È considerato caso di forza maggiore qualunque evento o circostanza che sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quali, a titolo esemplificativo al di fuori del controllo di Xxxxxx e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustivoesaustiva, scioperosono considerati casi di forza maggiore l‘emanazione di leggi, boicottaggioregolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, serrata incendioprovvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, guerra in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (dichiarata esclusi gli scioperi determinati e/o non)conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi o circostanze, guerra civilecomunque, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni estranee alla volontà di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie primeXxxxxx. 7.2 14.2 Qualora MARZORATI desideri avvalersi un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, questa ne deve dare comunicazione all’altra appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della presente xxxxxxxx dovrà comunicare tempestivamente per iscritto al CLIENTE il verificarsi delle circostanze sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte, oltre che la loro cessazione. 7.3 Qualora ricorra una delle circostanze di i cui al punto 7.1, MARZORATI avrà l’onere di comunicare al CLIENTE se intende: a) ridurre il quantitativo della merce venduta e/o prorogare le tempistiche pattuite per la consegna; b) recedere dall’accordo di vendita, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo. 7.4 Qualora il contratto non possa avere comunque esecuzione, obblighi fossero stati sospesi per cause di forza maggiore, decorsi 60 (sessanta) giorni dal termine originariamente previsto per riprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la consegnacessazione della causa di forza maggiore senza alcun obbligo di comunicazione all’altra Parte. Art. 15 Cessione del contratto 15.1 Il Cliente non potrà cedere, è facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal in tutto o in parte, il presente contratto, rinunciando senza autorizzazione scritta della Optima. Qualora Optima consentisse la cessione, il Cliente si costituisce fideiussore, obbligandosi personalmente per il regolare adempimento del contratto da parte del cessionario. 15.2 Il Cliente autorizza Optima a compensi, risarcimento danni ed indennizzi di qualsivoglia naturacedere a terzi il presente contratto e gli eventuali crediti vantati; Optima s’impegna a comunicare in forma scritta l’eventuale cessione.

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Samples: Fornitura

Cause di forza maggiore. 7.1 MARZORATI potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione 18.1 Nessuna Parte sarà considerata inadempiente alle obbligazioni previste dal presente Contratto, qualora l’adempimento di tali obbligazioni sia resa reso impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sciopero, boicottaggio, serrata incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni circostanze di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie primeforza maggiore od eventi imprevedibili secondo l’ordinaria diligenza. 7.2 Qualora MARZORATI desideri avvalersi 18.2 Sono cause di Forza Maggiore i seguenti eventi, imprevisti e imprevedibili al momento della presente xxxxxxxx dovrà comunicare tempestivamente per iscritto al CLIENTE il sottoscrizione del Contratto, idonei a rendere oggettivamente impossibile, in tutto o in parte, in via temporanea o definitiva, l’adempimento delle obbligazioni del Contratto: a) guerre, guerre civili, conflitti armati, attentati terroristici, sommosse, sabotaggi, atti vandalici; b) eventi calamitosi di origine naturale di particolare gravità ed eccezionalità, riconosciuti come disastri o catastrofi dall’autorità competente. esplosioni nucleari, contaminazioni chimiche, biologiche e/o radioattive; c) epidemie, pandemie e contagi. 18.3 Al verificarsi delle circostanze di una Causa di forza maggiore, oltre la Parte interessata dovrà darne senza indugio comunicazione tramite lettera raccomandata A.R. o e-mail all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’altra Parte indicando l’evento che la loro cessazione. 7.3 Qualora ricorra una delle circostanze di cui al punto 7.1, MARZORATI avrà l’onere di comunicare al CLIENTE se intende: a) ridurre ha determinato il quantitativo prodursi della merce venduta e/o prorogare le tempistiche pattuite per la consegna; b) recedere dall’accordo di vendita, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo. 7.4 Qualora il contratto non possa avere comunque esecuzione, per cause Causa di forza maggiore, decorsi 60 (sessanta) giorni la data in cui tale evento si è prodotto, e qualora possibile, la prevedibile durata di tale evento ovvero che tale evento ha determinato una Causa di forza maggiore tale da non consentire l’esecuzione temporanea dell’attività. 18.4 Qualora l’evento di Forza Maggiore sia tale da comportare l’impossibilità definitiva di realizzare l’attività o la prosecuzione del Contratto, ciascuna Parte può invocare la risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 1463 del codice civile e il Contratto dovrà considerarsi risolto e le Parti dovranno considerarsi libere e sciolte da ogni obbligazione derivante dal termine originariamente previsto per la consegna, è facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal contratto, rinunciando a compensi, risarcimento danni ed indennizzi di qualsivoglia naturaContratto.

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Samples: Contratto Di Gestione

Cause di forza maggiore. 7.1 MARZORATI CONDIZIONI GENERALI D’ACQUISTO / 6 25.1 Nessuna delle Parti potrà sospendere l'esecuzione essere ritenuta responsabile del man- cato adempimento dei suoi propri obblighi contrattuali quando per tutto il tempo du- rante il quale tale esecuzione sia resa adempimento risulti impossibile o irragionevolmente onerosa da per una causa di forza maggiore a condizione che: a) entro 3 giorni dal verificarsi di un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontàevento di forza maggiore la Parte interessata ne informi per iscritto l’altra Parte, quali, fornisca le prove dell’evento e ne comunichi la durata prevista; b) la Parte interessata compia ogni sforzo necessario per porre effica- ce rimedio a titolo esemplificativo tale circostanza e non esaustivo, sciopero, boicottaggio, serrata incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie primelimitare i disagi per l’altra Parte. 7.2 Qualora MARZORATI desideri avvalersi della presente xxxxxxxx dovrà comunicare tempestivamente per iscritto al CLIENTE il verificarsi delle circostanze di forza maggiore, oltre che la loro cessazione. 7.3 Qualora ricorra una delle circostanze di cui al punto 7.1, MARZORATI avrà l’onere di comunicare al CLIENTE se intende: a) ridurre il quantitativo della merce venduta e/o prorogare le tempistiche pattuite per la consegna; b) recedere dall’accordo di vendita, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo. 7.4 Qualora il contratto non possa avere comunque esecuzione, per 25.2 Sono considerate cause di forza maggioremaggiore gli avvenimenti di carat- tere straordinario che le Parti non avrebbero potuto prevedere né preveni- re con l’esercizio dell’ordinaria diligenza, decorsi 60 tra cui, in via esemplificativa, ma non limitativa: le guerre (sessantaanche non dichiarate), le sommosse, gli espro- pri o le requisizioni di attrezzature o installazioni, i sabotaggi, gli scioperi (tranne gli scioperi a carattere strettamente aziendale) giorni dal termine originariamente previsto per la consegnae gli eventi naturali eccezionali quali incendi, è facoltà di ciascuna delle parti di recedere dal contrattoalluvioni, rinunciando a compensiterremoti, risarcimento danni ed indennizzi di qualsivoglia naturatormente e trombe d’aria.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

Cause di forza maggiore. 7.1 MARZORATI potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione 11.1 Optima non è ritenuta responsabile per ritardi, malfunzionamenti o interruzioni nell’erogazione dell’energia elettrica e del gas e per gli eventuali danni causati al Cliente, per inadempimenti del Cliente medesimo, fatto di terzi, provvedimenti o atti delle autorità competenti e forza maggiore. È considerato caso di forza maggiore qualunque evento o circostanza che sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quali, a titolo esemplificativo al di fuori del controllo di Xxxxxx e che comunque non avrebbe potuto essere evitato usando la dovuta diligenza. In via esemplificativa e non esaustivoesaustiva, scioperosono considerati casi di forza maggiore l‘emanazione di leggi, boicottaggioregolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, serrata incendioprovvedimenti di pubbliche autorità che rendano ad Optima, guerra in tutto o in parte, impossibile l’adempimento degli obblighi posti a suo carico, scioperi a carattere nazionale e/o di categoria (dichiarata esclusi gli scioperi determinati e/o non)conseguenti ad atti illegittimi della Parte che invoca la forza maggiore) o altri eventi o circostanze, guerra civilecomunque, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni estranee alla volontà di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie primeXxxxxx. 7.2 11.2 Qualora MARZORATI desideri avvalersi un caso di forza maggiore dovesse causare una sospensione degli obblighi di una Parte, questa ne deve dare comunicazione all’altra appena possibile, specificando la data di decorrenza e la durata prevista della presente xxxxxxxx dovrà comunicare tempestivamente per iscritto al CLIENTE il verificarsi delle circostanze sospensione, totale o parziale, e la natura del caso di forza maggiore. La Parte, oltre che la loro cessazione. 7.3 Qualora ricorra una delle circostanze di i cui al punto 7.1, MARZORATI avrà l’onere di comunicare al CLIENTE se intende: a) ridurre il quantitativo della merce venduta e/o prorogare le tempistiche pattuite per la consegna; b) recedere dall’accordo di vendita, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo. 7.4 Qualora il contratto non possa avere comunque esecuzione, obblighi fossero stati sospesi per cause di forza maggiore, decorsi 60 (sessantariprenderà l’adempimento di tali obblighi non appena ragionevolmente possibile dopo la cessazione della causa di forza maggiore senza alcun obbligo di comunicazione all’altra Parte. Art. 12 Clausola risolutiva espressa 12.1 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida ad adempiere, nei casi di seguito indicati: i) giorni dal termine originariamente previsto in caso di omesso o parziale pagamento delle fatture; ii) per morosità relativa ad un diverso contratto di fornitura di energia elettrica o gas, anche risolto, intestato al medesimo Cliente. 12.2 Salvo il risarcimento di ogni eventuale danno, Optima può risolvere il Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., con semplice dichiarazione, nei seguenti casi: i) reiterato ritardo nel pagamento delle fatture; ii) qualora non sussistano o vengano meno i requisiti tecnici e/o amministrativi previsti per la consegnafornitura del Servizio, è facoltà anche limitatamente alle singole forniture interessate ed in caso di ciascuna risoluzione del contratto con il distributore locale. In tal caso il contratto di fornitura continuerà a essere eseguito in coerenza con i termini previsti dalla normativa pro tempore vigente e la fornitura verrà comunque garantita, qualora il cliente non abbia trovato un altro esercente la vendita, nell’ambito dei servizi di ultima istanza per il gas e della maggior tutela per l’elettricità; iii) qualora venga revocato l’addebito automatico su conto corrente se richiesta in forma obbligatoria; iv) per la mancata o invalida costituzione/ricostituzione del deposito cauzionale da parte del Cliente, o per il mancato o invalido rilascio/costituzione/ricostituzione delle parti eventuali ulteriori forme di recedere dal contrattogaranzia richieste; v) inizio di un procedimento per la messa in liquidazione volontaria della società Cliente; vi) stato di liquidazione o inizio di procedura concorsuale a carico del Cliente, rinunciando a compensi, risarcimento danni ed indennizzi fatto salvo quanto previsto dalla legge fallimentare oppure quando il Cliente versi comunque in stato di qualsivoglia naturadecozione o insolvenza; vii) rottura o manomissione del Misuratore da parte del Cliente; viii) utilizzo improprio della fornitura o non conforme alle previsioni del Contratto e alla normativa vigente; ix) perdurare di cause di forza maggiore che comportino una sospensione della fornitura tale da compromettere gravemente la corretta esecuzione del Contratto; x) nel caso venga meno il Servizio di distribuzione.

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Samples: Servizio Integrato

Cause di forza maggiore. 7.1 MARZORATI potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quali, 15.1. Qualora a titolo esemplificativo e non esaustivo, sciopero, boicottaggio, serrata incendio, guerra (dichiarata o non), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni seguito di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime. 7.2 Qualora MARZORATI desideri avvalersi della presente xxxxxxxx dovrà comunicare tempestivamente per iscritto al CLIENTE il verificarsi delle circostanze di forza maggiore, oltre che la loro cessazione. 7.3 Qualora ricorra una delle circostanze di cui al punto 7.1, MARZORATI avrà l’onere di comunicare al CLIENTE se intende: a) ridurre il quantitativo della merce venduta e/o prorogare le tempistiche pattuite per la consegna; b) recedere dall’accordo di vendita, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo. 7.4 Qualora il contratto non possa avere comunque esecuzione, per cause di forza maggioremaggiore la prestazione prevista nell’Ordine d’Acquisto non possa essere eseguita, decorsi 60 (sessanta) giorni dal i termini di consegna si intendono prorogati ed il nuovo termine originariamente previsto dovrà esser concordato per iscritto tra le parti. 15.2. I termini di consegna potranno esser rinegoziati a condizione che il fornitore abbia segnalato prontamente a XXXXX spa la consegnacondizione a mezzo fax o lettera raccomandata e dimostri di aver preso tutti i possibili provvedimenti per evitare la condizione. 15.3. Qualora XXXXX spa valuti che il ritardo derivante dalla condizione di causa di forza maggiore sia incompatibile con le proprie necessità, è facoltà potrà 10.4. alcun onere per XXXXX spa. Il fornitore prende atto che la gestione della garanzia potrà essere svolto dalla Rolfo Spa direttamente ovvero da ROLFO SERVICE S.r.l. cui la Rolfo Spa ha esternalizzato e dato in outsourcing la gestione delle garanzie. Resta salva comunque la possibilità della XXXXX spa di ciascuna delle parti chiedere l’annullamento dell’ordine ai sensi dell'art. 1492 cod. civ. annullare l’Ordine. 15.4. La circostanza di recedere dal contrattoforza maggiore non potrà essere invocata qualora insorga dopo la scadenza del termine di consegna definito nell’Ordine d’Acquisto. 10.5. Il Fornitore garantisce che i beni oggetto dell’Ordine di Acquisto sono consegnati liberi da pegno, rinunciando od altro diritto di garanzia personale o reale, nonché da riservato dominio. 10.6. Il Fornitore sarà responsabile per ogni danno causato a compensiXXXXX nell’esecuzione dell’Ordine d’Acquisto. 10.7. Il Fornitore manleva XXXXX spa da ogni o qualsiasi responsabilità per danni cagionati a terzi dai prodotti forniti risultati difettosi o dai servizi erogati. 10.8. In particolare il Fornitore dichiara che terrà indenne XXXXX spa da tutti i costi conseguenti a richieste di risarcimento o pretese di indennizzo avanzate da terzi in relazione a danni sorti in conseguenza dell’utilizzo del prodotto, risarcimento danni ed indennizzi compresi i costi di qualsivoglia naturaprocedimenti giudiziali o stragiudiziali promossi nei confronti dell’Acquirente, o dell’erogazione dei servizi richiesti.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

Cause di forza maggiore. 7.1 MARZORATI 10.1. Il Venditore non potrà sospendere l'esecuzione considerarsi responsabile per il mancato adempimento, anche parziale, ad una delle proprie obbligazioni qualora sia conclamato oppure provi che l’inadempimento è dovuto ad un impedimento che non dipenda dal suo controllo; che non potevano essere ragionevolmente tenuti a prevedere, al momento della conclusione dell’ordine, la presenza di tale impedimento ed i suoi effetti sulla capacità di eseguire le proprie obbligazioni; e che non avrebbero potuto ragionevolmente evitare o superare tale impedimento o i suoi effetti. 10.2. Xxxxx che invoca l’esonero dalla responsabilità è tenuto a comunicare alla controparte, appena possibile, e subito dopo essere venuto a conoscenza dell’impedimento e dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile effetti sulla sua capacità di eseguire i suoi obblighi, l’esistenza dell’impedimento, nonché gli effetti dello stesso sulla sua capacità di far fronte ai propri impegni. Un’analoga comunicazione dovrà essere data non appena venga meno la causa di esonero dalla responsabilità. Chi ometta l’una o irragionevolmente onerosa da l’altra comunicazione sarà responsabile dei danni che avrebbero potuto essere altrimenti evitati. 10.3. In ogni caso, se le cause di esonero continuano a sussistere per un impedimento imprevedibile indipendente dalla sua volontà, quali, periodo superiore a titolo esemplificativo e non esaustivo, sciopero, boicottaggio, serrata incendio, guerra …… (dichiarata o nongiorni/settimane/mesi), guerra civileil Venditore avrà il diritto di risolvere il rapporto contrattuale mediante comunicazione scritta all’Acquirente, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, ritardi nella consegna di componenti o materie prime. 7.2 Qualora MARZORATI desideri avvalersi della presente xxxxxxxx dovrà comunicare tempestivamente escludendo che in tal caso per iscritto al CLIENTE il verificarsi delle circostanze di forza maggiore, oltre che la loro cessazione. 7.3 Qualora ricorra una delle circostanze di cui al punto 7.1, MARZORATI avrà l’onere di comunicare al CLIENTE se intende: a) ridurre il quantitativo della merce venduta e/o prorogare le tempistiche pattuite per la consegna; b) recedere dall’accordo di vendita, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo. 7.4 Qualora il contratto non possa avere comunque esecuzione, per cause di forza maggiore, decorsi 60 (sessanta) giorni dal termine originariamente previsto per la consegna, è facoltà di ciascuna alcuna delle parti di recedere dal contratto, rinunciando a compensi, risarcimento danni ed indennizzi di qualsivoglia naturasorgano/derivino oneri o diritti suppletivi.

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Samples: General Conditions of Sale and Supply

Cause di forza maggiore. 7.1 MARZORATI potrà sospendere l'esecuzione dei suoi obblighi contrattuali quando tale esecuzione sia resa impossibile 5.1 Si intendono per cause di forza maggiore qualunque evento che non dipende dalla volontà e dalla condotta del Fornitore e che limita o irragionevolmente onerosa da un impedimento imprevedibile indipendente dalla impedisce in qualsiasi misura la sua volontà, quali, produttività (a titolo esemplificativo e non esaustivo: scioperi, scioperocause naturali, boicottaggioincendi, serrata incendioinondazioni, guerra (dichiarata guerre, incidenti, esplosioni, parziale o nontotale guasto dei macchinari e delle attrezzature utilizzate per la realizzazione dei Prodotti, indisponibilità o limitazioni di energia elettrica, di utenze, di trasporti, mancata o ritardata consegna delle materie prime o di parte di esse da parte dei fornitori a causa di provvedimenti amministrativi o di qualsivoglia altra causa indipendente dal controllo del Fornitore, etc..), guerra civile, sommosse e rivoluzioni, requisizioni, embargo, interruzioni di energia, . 5.2 I ritardi nella consegna di componenti tutti o materie prime. 7.2 Qualora MARZORATI desideri avvalersi della presente xxxxxxxx dovrà comunicare tempestivamente per iscritto al CLIENTE il verificarsi delle circostanze di forza maggiore, oltre che la loro cessazione. 7.3 Qualora ricorra una delle circostanze di cui al punto 7.1, MARZORATI avrà l’onere di comunicare al CLIENTE se intende: a) ridurre il quantitativo della merce venduta e/o prorogare le tempistiche pattuite per la consegna; b) recedere dall’accordo di vendita, senza incorrere in responsabilità di alcun tipo. 7.4 Qualora il contratto non possa avere comunque esecuzione, per parte dei Prodotti dovuti a cause di forza maggioremaggiore non comporteranno alcuna responsabilità per il Fornitore nei confronti del Cliente ed il termine di consegna si intenderà prolungato per tutto il tempo di permanenza dell’impedimento alla consegna. Nel caso in cui l’evento di forza maggiore perduri per oltre 150 giorni, decorsi 60 (sessanta) giorni dal termine originariamente previsto per la consegna, è facoltà di ciascuna delle parti Parti avrà il diritto di recedere dal contrattorisolvere il Contratto di Fornitura con comunicazione all’altra Parte per iscritto e con preavviso di 10 giorni, rinunciando senza alcun diritto a compensirisarcimento di eventuali danni da parte dell’altra Parte e rimborso di costi e spese a qualsivoglia titolo sostenuti che resteranno in ogni caso sempre a carico del Cliente. Nel caso in cui il Fornitore abbia nel frattempo completato la produzione di parte dei Prodotti, risarcimento danni ed indennizzi il Cliente pagherà il corrispettivo per essi qualora essi siano per lui di qualsivoglia naturautilità.

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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura