Common use of CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE Clause in Contracts

CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE. A garanzia dei danni che Sitm S.p.A. dovesse subire per effetto dell’inosservanza delle obbligazioni contrattuali, compreso il pagamento del canone alle scadenze pattuite, l’aggiudicatario è tenuto a costituire un deposito cauzionale definitivo a favore di Sitm S.p.A. di importo pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00) a mezzo di fideiussione bancaria, la quale dovrà segnatamente contenere le seguenti clausole: • rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • assunzione dell’impegno incondizionato da parte dell’Istituto che presta la fideiussione a versare l’importo della cauzione, o parte di esso, su semplice richiesta di Sitm S.p.A., senza possibilità di opporre eccezioni di sorta; • inopponibilità a Sitm S.p.A. del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell’eventuale corrispettivo per la garanzia prestata da parte del debitore principale; • espressa indicazione che la garanzia prestata ha efficacia e durata fino al 30° giorno successivo alla cessazione del contratto di affittanza. Detta cauzione verrà svincolata al termine di efficacia, accertato il regolare adempimento degli accordi contrattuali. In corrispondenza con la stipula del contratto, l’affittuario è tenuto ad attivare idonea polizza di assicurazione, con massimale adeguato, per la responsabilità civile verso terzi ed incendio avente ad oggetto i beni e le dotazioni affidate, impegnandosi a consegnarne copia a Sitm S.p.A. entro 1 (un) mese dalla stipula del contratto di affitto del ramo d’azienda.

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Samples: Public Tender for Lease Agreement, Public Auction for Lease Agreement

CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE. A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni che Sitm S.p.A. dovesse subire per il mancato od inesatto adempimento del Contratto, l'Appaltatore dovrà costituire una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 113, D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii. rilasciata da società/istituto autorizzato dallo Stato, e per tutta la durata dei lavori, con firma, autenticata da notaio, del soggetto idoneo alla stipula. La garanzia cessa di avere effetto dell’inosservanza delle obbligazioni contrattualisolo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, compreso il pagamento del canone alle scadenze pattuite, l’aggiudicatario è tenuto a costituire un deposito cauzionale definitivo a favore o comunque decorsi dodici mesi dalla data di Sitm S.p.A. ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di importo pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00) a mezzo di fideiussione bancaria, cui sopra prevede espressamente la quale dovrà segnatamente contenere le seguenti clausole: • rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • assunzione dell’impegno incondizionato da parte dell’Istituto che presta principale e la fideiussione sua operatività entro 15 giorni a versare l’importo della cauzione, o parte di esso, su semplice richiesta di Sitm S.p.A.scritta della Stazione Appaltante. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza possibilità necessità di opporre eccezioni benestare dell’Amministrazione. La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di sorta; • inopponibilità inottemperanza, la reintegrazione si effettua a Sitm S.pvalere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 129, D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii.A. del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell’eventuale corrispettivo per la garanzia prestata da parte del debitore principale; • espressa indicazione che la garanzia prestata ha efficacia e durata fino al 30° giorno successivo alla cessazione del contratto di affittanza. Detta cauzione verrà svincolata al termine di efficacia, accertato il regolare adempimento degli accordi contrattuali. In corrispondenza con la stipula del contratto, l’affittuario è tenuto ad attivare idonea dovrà stipulare una polizza di assicurazioneassicurazione che copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale adeguatodecorrenza dalla data di consegna dei lavori, con firma, autenticata da notaio, del soggetto idoneo alla stipula. Tale assicurazione è da accendere con tipologia C.A.R. secondo i modelli disposto dallo schema tipo 2.3 di cui al D.M. 123/04. La somma assicurata sarà, per la sezione A, complessivamente pari ad € 500.000,00 così divisi: partita 1 (opere) € 100.000,00 partita 2 (opere preesistenti) € 400.000,00 La polizza, inoltre per la sezione B, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile verso per danni causati a terzi ed incendio avente ad oggetto i beni e le dotazioni affidatenel corso dell'esecuzione dei lavori, impegnandosi per un massimale di € 500.000,00 per ogni sinistro. L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a consegnarne copia a Sitm S.ptitolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.A. entro 1 (un) mese dalla stipula del contratto di affitto del ramo d’azienda.

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Samples: Contratto E Capitolato Speciale Di Appalto

CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE. A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni che Sitm S.p.A. dovesse subire per il mancato od inesatto adempimento del Contratto, l'Appaltatore dovrà costituire una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 113, D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii. rilasciata da società/istituto autorizzato dallo Stato, e per tutta la durata dei lavori, con firma, autenticata da notaio, del soggetto idoneo alla stipula. La garanzia cessa di avere effetto dell’inosservanza delle obbligazioni contrattualisolo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, compreso il pagamento del canone alle scadenze pattuite, l’aggiudicatario è tenuto a costituire un deposito cauzionale definitivo a favore o comunque decorsi dodici mesi dalla data di Sitm S.p.A. ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di importo pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00) a mezzo di fideiussione bancaria, cui sopra prevede espressamente la quale dovrà segnatamente contenere le seguenti clausole: • rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell’Amministrazione. La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 129, D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii., dovrà stipulare una polizza di assicurazione che copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori, con firma, autenticata da notaio, del soggetto idoneo alla stipula. Tale assicurazione è da accendere con tipologia C.A.R. secondo i modelli disposto dallo schema tipo 2.3 di cui al D.M. 123/04. La somma assicurata sarà, per la sezione A, complessivamente pari ad € 2.400.000,00 così divisi: partita 1 (opere) € 200.000,00 partita 2 (opere preesistenti) € 2.000.000,00 partita 3 (demolizione e sgombero) € 200.000,00 La polizza, inoltre per la sezione B, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un massimale di € 500.000,00 per ogni sinistro. L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia. 29. NORME DI SICUREZZA‌ L'Appaltatore depositerà presso l'Amministrazione prima della consegna dei lavori: • il documento recante la valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 81/2008 integrato dal D.Lgs. n. 106/2009; • assunzione dell’impegno incondizionato il Piano Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano di dettaglio di sicurezza e di coordinamento. I documenti di cui sopra formano parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell’Istituto che presta dell'appaltatore, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Il regolamento di cui al comma 1 stabilisce quali violazioni della sicurezza determinano la fideiussione a versare l’importo della cauzione, o parte di esso, su semplice richiesta di Sitm S.p.A., senza possibilità di opporre eccezioni di sorta; • inopponibilità a Sitm S.p.A. risoluzione del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell’eventuale corrispettivo per la garanzia prestata contratto da parte del debitore principale; • espressa indicazione Committente. Il Direttore di cantiere vigila sull'osservanza dei piani di sicurezza. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che venissero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la garanzia prestata ha efficacia sicurezza e durata fino la salute nei luoghi di lavoro. L'Affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al 30° giorno successivo alla cessazione fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore medesimo. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Qualora l'Appaltatore impieghi lavoratori con contratto di affittanza. Detta cauzione verrà svincolata al termine lavoro temporaneo, ai sensi della L. 196/1997, dovrà dimostrare che detti lavoratori siano stati sottoposti ad attività di efficaciaformazione e addestramento in materia di sicurezza, accertato il regolare adempimento degli accordi contrattuali. In corrispondenza con la stipula del contrattocome previsto dall'art.3, l’affittuario è tenuto ad attivare idonea polizza di assicurazione, con massimale adeguato, per la responsabilità civile verso terzi ed incendio avente ad oggetto i beni e le dotazioni affidate, impegnandosi a consegnarne copia a Sitm S.pc. 5 della suddetta legge.A. entro 1 (un) mese dalla stipula del contratto di affitto del ramo d’azienda.

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Samples: Construction Contract

CAUZIONE DEFINITIVA E ASSICURAZIONE. A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni che Sitm S.p.A. dovesse subire per il mancato od inesatto adempimento del Contratto, l'Appaltatore dovrà costituire una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell’art. 113, D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii. rilasciata da società/istituto autorizzato dallo Stato, e per tutta la durata dei lavori, con firma, autenticata da notaio, del soggetto idoneo alla stipula. La garanzia cessa di avere effetto dell’inosservanza delle obbligazioni contrattualisolo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, compreso il pagamento del canone alle scadenze pattuite, l’aggiudicatario è tenuto a costituire un deposito cauzionale definitivo a favore o comunque decorsi dodici mesi dalla data di Sitm S.p.A. ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa di importo pari a Euro 15.000,00 (quindicimila/00) a mezzo di fideiussione bancaria, cui sopra prevede espressamente la quale dovrà segnatamente contenere le seguenti clausole: • rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; • assunzione dell’impegno incondizionato da parte dell’Istituto che presta principale e la fideiussione sua operatività entro 15 giorni a versare l’importo della cauzione, o parte di esso, su semplice richiesta di Sitm S.p.A.scritta della Stazione Appaltante. La garanzia fideiussoria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza possibilità necessità di opporre eccezioni benestare dell’Amministrazione. La Stazione Appaltante può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di sorta; • inopponibilità inottemperanza, la reintegrazione si effettua a Sitm S.pvalere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. L'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 129, D. Lgs 163/06 e ss.mm.ii.A. del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell’eventuale corrispettivo per la garanzia prestata da parte del debitore principale; • espressa indicazione che la garanzia prestata ha efficacia e durata fino al 30° giorno successivo alla cessazione del contratto di affittanza. Detta cauzione verrà svincolata al termine di efficacia, accertato il regolare adempimento degli accordi contrattuali. In corrispondenza con la stipula del contratto, l’affittuario è tenuto ad attivare idonea dovrà stipulare una polizza di assicurazioneassicurazione che copre gli eventuali danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con massimale adeguatodecorrenza dalla data di consegna dei lavori, con firma, autenticata da notaio, del soggetto idoneo alla stipula. Tale assicurazione è da accendere con tipologia C.A.R. secondo i modelli disposto dallo schema tipo 2.3 di cui al D.M. 123/04. La somma assicurata sarà, per la sezione A, complessivamente pari ad € 2.700.000,00 così divisi: partita 1 (opere) € 500.000,00 partita 2 (opere preesistenti) € 2.000.000,00 partita 3 (demolizione e sgombero) € 200.000,00 La polizza, inoltre per la sezione B, assicura l'Amministrazione contro la responsabilità civile verso per danni causati a terzi ed incendio avente ad oggetto i beni e le dotazioni affidatenel corso dell'esecuzione dei lavori, impegnandosi per un massimale di € 500.000,00 per ogni sinistro. L'Appaltatore trasmetterà all'Amministrazione copia della polizza di cui al presente articolo almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a consegnarne copia a Sitm S.ptitolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.A. entro 1 (un) mese dalla stipula del contratto di affitto del ramo d’azienda.

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Samples: Contract and Special Specifications for Public Works