Cauzione definitiva sull’Accordo Quadro. Con riferimento a ciascun lotto di gara, il soggetto Aggiudicatario s’impegna a costituire una garanzia definitiva nella misura del 20% (venti per cento) dell’importo corrispondente alla garanzia calcolata sul valore del lotto secondo le modalità indicate dall’art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni. La garanzia assicura gli obblighi assunti dall’Appaltatore con il presente Accordo Quadro, e in via residuale gli obblighi specifici relativi all’esecuzione dei contratti derivati. La garanzia definitiva prestata per ciascun lotto dell’Accordo Quadro ha durata di 60 (sessanta) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, in ragione della durata dell’Accordo Quadro stesso, fissata in quarantotto mesi, e della durata massima dei contratti derivati, che non può eccedere i dodici mesi successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva deve essere adeguata dell’incremento di valore conseguente all’applicazione dall’articolo 106, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 25016, n. 50. La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell’avanzamento dell’esecuzione; lo svincolo avviene, per ciascun lotto, in un’unica soluzione al termine della validità dell’ultimo dei contratti derivati attivati.
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Cauzione definitiva sull’Accordo Quadro. Con riferimento a ciascun lotto di gara, il Il soggetto Aggiudicatario s’impegna a costituire una garanzia definitiva nella misura del 20% (venti per cento) dell’importo corrispondente alla garanzia calcolata sul valore del lotto dell’Accordo Quadro secondo le modalità indicate dall’art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e successive modifiche e integrazioni. La garanzia assicura gli obblighi assunti dall’Appaltatore con il presente Accordo Quadro, e in via residuale gli obblighi specifici relativi all’esecuzione dei contratti derivati. La garanzia definitiva prestata per ciascun lotto dell’Accordo l’ Accordo Quadro ha durata di 60 36 (sessantatrentasei) mesi, decorrenti dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro, in ragione della durata dell’Accordo Quadro stesso, fissata in quarantotto trantasei mesi, e della durata massima dei contratti derivati, che non può eccedere i dodici mesi successivi alla scadenza dell’Accordo Quadro. La garanzia definitiva deve essere adeguata dell’incremento di valore conseguente all’applicazione dall’articolo 106, comma 12 del Decreto Legislativo 18 aprile 25016, n. 50. La garanzia a favore della Stazione Appaltante non è soggetta allo svincolo progressivo a misura dell’avanzamento dell’esecuzione; lo svincolo avviene, per ciascun lotto, in un’unica soluzione al termine della validità dell’ultimo dei contratti derivati attivati.
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