Cessazione delle garanzie. Nel caso di mancato pagamento del Premio, l’Impresa può intendere il contratto risolto di diritto secondo quanto disposto all’art. 1901 del Codice Civile. L’Assicurazione, oltre che alla scadenza naturale, cessa anticipatamente:
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Cessazione delle garanzie. Nel caso di mancato pagamento del Premio, l’Impresa può intendere il contratto risolto di diritto secondo quanto disposto all’art. 1901 del Codice Civile. L’AssicurazioneOltre che nel caso precedente, oltre che alla scadenza naturalela singola copertura (i.e. l’Applicazione) si estingue integralmente anche nel caso in cui, cessa anticipatamente:a seguito della denuncia e della liquidazione di uno o più sinistri, il singolo Assicurato abbia percepito dall’Impresa l’intera somma prevista a titolo di massimale di polizza su una delle garanzie previste.
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