CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO Clausole campione

CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO. Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione ad HDI Italia fornendo copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, Decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde. Il contratto si risolve e HDI Italia restituisce la parte di premio annuo, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Per i contratti di durata inferiore all’anno HDI Italia non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, HDI Italia procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione. Nel caso di demolizione del veicolo successiva alla sospensione del contratto, HDI Italia restituisce la parte di premio, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dalla data di richiesta della sospensione anche in caso di intervenuto annullamento del contratto per mancata riattivazione. Si procede inoltre alla restituzione della eventuale integrazione di cui al terzo comma dell’art. 12.2.
CESSAZIONE DI RISCHIO PER DEMOLIZIONE DEL VEICOLO ASSICURATO. Nel caso di cessazione di rischio a causa di demolizione del veicolo, il Contraente è tenuto a darne comunicazione alla Società fornendo copia del certificato di cui all’art. 46, quarto comma, D. Lgs. 5.2.1997, n. 22, rilasciato da un centro di raccolta autorizzato, ovvero da un concessionario o succursale di casa costruttrice e attestante l’avvenuta consegna del veicolo per la demolizione; il Contraente è altresì tenuto a riconsegnare contestualmente il certificato di assicurazione e l’eventuale Carta Verde. Il contratto si risolve e la Società restituisce la parte di premio annuo, escluse imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale, corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 per il periodo di garanzia residua dal momento della consegna della documentazione indicata al primo comma. Per i contratti di durata inferiore all’anno la Società non procede alla restituzione della maggiorazione di premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Qualora il Contraente chieda che il contratto relativo al veicolo demolito sia reso valido per un altro veicolo di sua proprietà, la Società procede al conguaglio del premio di cui sopra con quello dovuto per il nuovo veicolo sulla base della tariffa in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo del contratto oggetto di variazione.

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  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).