Common use of CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO Clause in Contracts

CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. 16.1 Ove non espressamente consentito dalla Committente per iscritto, il Contratto, i diritti ed obblighi da esso derivanti e/o allo stesso connessi non potranno essere oggetto di cessione, in tutto o in parte. 16.2 E’ fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, salvo consenso scritto della Committente. 16.3 Sarà sempre liberamente consentito alla Committente cedere, in tutto o in parte, i diritti ed obblighi nonché i crediti derivanti dal e/o connessi al Contratto in favore delle società del GI. 16.4 È fatto esplicito divieto all’Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte l’esecuzione della fornitura oggetto del Contratto ove non sia a ciò espressamente autorizzato per iscritto dalla Committente. 16.5 In ipotesi di subappalto autorizzato, l’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione della fornitura oggetto di subappalto, sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni, di qualsivoglia natura, avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle attività subappaltate.

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Samples: Contract for Services, Contract for Works

CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. 16.1 Ove 4.1 - Il contratto non espressamente consentito dalla Committente per iscrittopuò essere ceduto, a pena di nullità fatto salvo quanto previsto dall’art.116 del D. Lgs. n. 163/2006. In caso di cessione del credito, il Contrattocreditore deve notificare alla ASL copia legale dell’atto di cessione. La cessione è irrevocabile. LA ASL non può essere chiamata a rispondere di pagamenti effettuati prima della notifica predetta. Le cessioni di credito possono essere effettuate a banche o intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale prevede l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti di impresa. In tal caso, la cessione dei crediti, può risultare anche da scrittura privata non autenticata. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile se è stata comunicata dalla banca o dall’intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale), che attestino l’avvenuta ricezione ditale comunicazione. La cessione del credito è efficace qualora la ASL non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quindici giorni dalla notifica della cessione. In materia si applica l’art.117 del Codice degli Appalti. Ai sensi dell’art.118, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006, l’aggiudicatario non potrà cedere a terzi il contratto, o comunque dare in subappalto parte del servizio (comunque non superiore al 30%), senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Azienda Appaltante. Quanto sopra alle seguenti condizioni: l’aggiudicatario dovrà avere indicato, in sede di offerta, la propria intenzione a ricorrere al subappalto, con specificazione dei servizi, forniture o parti di servizi o forniture che intende subappaltare (art. 118, comma 2, punto 1) D.Lgs. n. 163/2006); l’aggiudicatario provvederà al deposito del contratto di subappalto (cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto) presso l’Azienda, almeno venti giorni prima della data di inizio delle relative prestazioni, con contestuale trasmissione: della certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata (art. 118, comma 2, punto 3) D. Lgs. n. 163/2006); dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006; insussistenza, in capo al subappaltatore, di divieti previsti dalla vigente legislazione antimafia (art. 10 della legge 31 maggio 1965, e ss. mm.) (art. 118, comma 2, punto 4) D. Lgs. n. 163/2006). 4.2 - Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui al presente appalto deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i diritti ed quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi da esso derivanti e/o allo stesso connessi non potranno essere oggetto di cessionetracciabilità finanziaria, in tutto o in partea procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). 16.2 4.3 - L’autorizzazione al subappalto è rilasciata dall’Azienda entro trenta giorni (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006) dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 €uro, detto termine è dimezzato (art. 118, comma 8 D. Lgs. n. 163/2006). L’aggiudicatario e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono all’Azienda prima dell’avvio del servizio la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori, all'affidatario e, per suo tramite, ai subappaltatori, l’Azienda Appaltante provvederà all’acquisizione d’ufficio del DURC documento unico di regolarità contributiva. L’Azienda sanitaria provvederà al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore all’aggiudicatario del servizio. E’ fatto espresso divieto all’Appaltatore obbligo al fornitore di cedere trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi corrisposti al subappaltatore, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 118, comma 3, D. Lgs. n. 163/2006). L’Azienda sanitaria provvederà al pagamento all’aggiudicatario del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante che l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a terzi cui è tenuto il subappaltatore in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati correttamente eseguiti (art. 35, commi 28 e 32 D.L. 04 luglio 2006, n. 223 – convertito con legge 04 agosto 2006, n. 248). L’Azienda può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta documentazione; tale situazione interrompe i crediti derivanti dal Contrattotermini per il pagamento, salvo consenso scritto di cui all’art. 14 del presente Capitolato. La partecipazione alla gara comporta, di regola, l’esclusione della Committente. 16.3 Sarà sempre liberamente consentito alla Committente cederepossibilità, per i soggetti concorrenti, di essere successivamente autorizzati ad assumere la veste di subappaltatori. L’esecuzione delle prestazioni affidata in tutto o in parte, i diritti ed obblighi nonché i crediti derivanti dal e/o connessi al Contratto in favore delle società del GI. 16.4 È fatto esplicito divieto all’Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte l’esecuzione della fornitura oggetto del Contratto ove subappalto non sia a ciò espressamente autorizzato per iscritto dalla Committente. 16.5 In ipotesi di subappalto autorizzato, l’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione della fornitura può formare oggetto di subappaltoulteriore subappalto (art. 118, sollevando la Committente medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento dannicomma 9, di qualsivoglia natura, avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione delle attività subappaltateD. Lgs. n. 163/2006).

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto

CESSIONE DEL CONTRATTO, DEL CREDITO E SUBAPPALTO. 16.1 Ove Il contratto non espressamente consentito dalla Committente per iscrittopuò essere ceduto, il Contrattoa pena di nullità, i diritti ed obblighi da esso derivanti e/o allo stesso connessi non potranno essere oggetto ai sensi di cessionequanto previsto dall’art. 105, in tutto o in parte. 16.2 E’ D.Lgs. n. 50/2016, fatto espresso divieto all’Appaltatore salvo quanto previsto dall’art. 106 del medesimo Decreto. La cessione del credito dell’aggiudicatario, di cedere cui all’art. 1260 c.c. e seguenti, è regolata dalle disposizioni di cui all’art. 106, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016. In materia di subappalto trovano applicazione tutte le disposizioni contenute all’interno dell’art. 105 del X.X.xx. n. 50/2016. L’aggiudicatario potrà affidare a terzi i crediti derivanti dal Contrattol’esecuzione di parte delle prestazioni del contratto principale, salvo consenso scritto della Committente. 16.3 Sarà sempre liberamente consentito alla Committente cedere, in tutto o in parte, i diritti ed obblighi nonché i crediti derivanti dal e/o connessi al Contratto in favore delle società del GI. 16.4 È fatto esplicito divieto all’Appaltatore mediante sottoscrizione di subappaltare in tutto o in parte l’esecuzione della fornitura oggetto del Contratto ove non sia a ciò espressamente autorizzato per iscritto dalla Committente. 16.5 In ipotesi di subappalto autorizzato, l’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Committente per l’esecuzione della fornitura oggetto contratto di subappalto, sollevando per un valore complessivo massimo che, avuto riguardo alle peculiarità proprie del servizio in questione, il cui esercizio è inoltre sottoposto ad una procedura autorizzatoria, ed in ragione del carattere essenziale di detto servizio, non potrà eccedere il 40% dell’importo complessivo del contratto. Il soggetto affidatario del contratto può affidare in subappalto lavori, servizi o forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, purché: - all’atto dell’offerta abbia indicato i lavori o parte di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intenda subappaltare; - l’affidatario dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la Committente medesima da ogni pretesa quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o da richieste subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di risarcimento dannitracciabilità finanziaria, di qualsivoglia naturaa procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione informandone contestualmente l’Ente contraente e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). L’Ente provvederà al pagamento delle attività subappaltateprestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e congiunta richiesta dell’affidatario del contratto e del subappaltatore.

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Samples: Servizi Di Trasporto Sanitario