Common use of CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO Clause in Contracts

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, salvo in caso di cessione o affitto di azienda, di trasformazione, fusione e scissione relativi all’esecutore del contratto e nel rispetto delle formalità, condizioni e limiti di cui all’art. 116 del D.lgs. 163/2006. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, nonché di incamerare garanzia fideiussoria o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. Il subappalto è consentito, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 118 del D.lgs. 163/2006, per tutte le prestazioni oggetto della presente procedura. L’offerente che intendesse subappaltare parte delle prestazioni è tenuto a dichiararlo in sede di offerta e allegare l’idonea dichiarazione alla domanda di partecipazione. A tal fine è stato predisposto ed è utilizzabile l’allegato 4 al presente disciplinare nel quale sono esplicitate le norme di dettaglio e le specifiche per poter dare in subappalto parte delle prestazioni in fase di esecuzione. L’Aggiudicatario che ha presentato richiesta di subappalto, è altresì tenuto a depositare prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni, idoneo contratto di subappalto, coerente con la dichiarazione di subappalto presentata e con la legge. In assenza di idonea e valida dichiarazione di subappalto e della copia dell’idoneo e valido contratto di subappalto non sarà consentito il subappalto e l’offerente sarà tenuto a eseguire in proprio tutte le prestazioni affidate.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Capitolato Tecnico, Disciplinare Di Gara E Capitolato Prestazionale

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. E’ Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, l’Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore. È fatto divieto all’aggiudicatario al Fornitore di cedere il contratto, subappaltare in tutto o in parteparte le forniture senza il preventivo consenso scritto della Stazione Appaltante, a qualsiasi titolo o ragionepena l’immediata risoluzione del Contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo in caso il riconoscimento di cessione o affitto di azienda, di trasformazione, fusione e scissione relativi all’esecutore del contratto e nel rispetto delle formalità, condizioni e limiti di cui all’art. 116 del D.lgs. 163/2006. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, nonché di incamerare garanzia fideiussoria o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale ogni conseguente maggior danno subito. Il subappalto è consentito, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 118 del D.lgs. 163/2006, per tutte le prestazioni oggetto della presente procedura. L’offerente che intendesse subappaltare parte delle prestazioni è tenuto a dichiararlo in sede di offerta e allegare l’idonea dichiarazione alla domanda di partecipazione. A tal fine è stato predisposto ed è utilizzabile l’allegato 4 al presente disciplinare nel quale sono esplicitate le norme di dettaglio e le specifiche per poter dare in subappalto parte delle prestazioni in fase di esecuzione. L’Aggiudicatario che ha presentato richiesta di subappalto, è altresì tenuto a depositare prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni, idoneo contratto di subappalto, coerente con la dichiarazione di subappalto presentata e con la legge. In assenza di idonea e valida dichiarazione di subappalto e della copia dell’idoneo e valido contratto di subappalto non sarà consentito il subappalto e l’offerente sarà tenuto a eseguire in proprio tutte le prestazioni affidatedanno.

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Samples: www.regione.sicilia.it

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, salvo in caso di cessione o affitto di azienda, di trasformazione, fusione e scissione relativi all’esecutore del contratto e nel rispetto delle formalità, condizioni e limiti di cui all’art. 116 del D.lgsD.Lgs. 163/2006. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, nonché di incamerare garanzia fideiussoria o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subito. Il subappalto è consentito, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 118 del D.lgsD.Lgs. 163/2006, per tutte le prestazioni oggetto della presente procedura. L’offerente che intendesse subappaltare parte delle prestazioni è tenuto a dichiararlo in sede di offerta e ed allegare l’idonea dichiarazione alla domanda di partecipazione. A tal fine è stato predisposto ed è utilizzabile l’allegato 4 al presente disciplinare nel quale sono esplicitate le norme di dettaglio e le specifiche per poter dare in subappalto parte delle prestazioni in fase di esecuzione. L’Aggiudicatario che ha presentato richiesta di subappalto, è altresì tenuto a depositare prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni, idoneo contratto di subappalto, coerente con la dichiarazione di subappalto presentata e con la legge. In assenza di idonea e valida detta dichiarazione e/o di subappalto e della copia dell’idoneo e valido contratto di subappalto sua irregolare formulazione non sarà consentito il subappalto e l’offerente sarà tenuto a eseguire in proprio tutte le prestazioni affidate.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Capitolato Prestazionale

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. E’ È fatto divieto all’aggiudicatario al Fornitore di cedere cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, salvo in caso pena di nullità della cessione o affitto di azienda, di trasformazione, fusione e scissione relativi all’esecutore del contratto e nel rispetto delle formalità, condizioni e limiti di cui all’art. 116 del D.lgs. 163/2006. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, nonché di incamerare garanzia fideiussoria o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subitostessa. Il subappalto è consentito, nel rispetto delle condizioni ammesso nei limiti e dei limiti di cui con le modalità previste all’art. 118 105 del D.lgsD. Lgs. 163/2006, per tutte le prestazioni oggetto n. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della presente proceduraStazione Appaltante. L’offerente che intendesse subappaltare parte delle prestazioni è tenuto a dichiararlo Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta e allegare l’idonea dichiarazione alla domanda la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di partecipazione. A tal fine è stato predisposto ed è utilizzabile l’allegato 4 al presente disciplinare nel quale sono esplicitate le norme di dettaglio e le specifiche per poter dare in subappalto parte delle prestazioni in fase di esecuzione. L’Aggiudicatario che ha presentato richiesta di subappalto, è altresì tenuto a depositare almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni, idoneo attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, coerente con il Fornitore deve trasmettere la dichiarazione documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa. La Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di subappalto presentata servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e con se la leggenatura del contratto lo consente. In assenza caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, l’Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di idonea e valida dichiarazione di subappalto e della ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia dell’idoneo e valido contratto di subappalto non sarà consentito il subappalto e l’offerente sarà tenuto a eseguire in proprio tutte le prestazioni affidatedelle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.

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Samples: pti.regione.sicilia.it

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. E’ fatto divieto all’aggiudicatario di cedere il contratto, L’Affidatario è tenuto ad eseguire in tutto o in parteproprio la fornitura oggetto dell’appalto. È vietata, a qualsiasi titolo o ragione, salvo in caso pena di cessione o affitto di azienda, di trasformazione, fusione e scissione relativi all’esecutore del contratto e nel rispetto delle formalità, condizioni e limiti di cui all’art. 116 del D.lgs. 163/2006. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui sopranullità, la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto cessione del contratto, nonché di incamerare garanzia fideiussoria o di applicare una penale equivalenteai sensi dell’articolo 105, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno subitocomma 1 del D. Lgs. Il subappalto è consentiton. 50/2016, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’artsalvo quanto previsto dall’articolo 106, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 118 del D.lgsn. 50/2016. 163/2006L’Affidatario, per tutte le prestazioni oggetto della presente procedura. L’offerente che intendesse subappaltare parte delle prestazioni è tenuto conformemente a dichiararlo quanto dichiarato in sede di offerta e allegare l’idonea dichiarazione alla domanda offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di partecipazionealcuna delle attività oggetto del contratto. A tal fine (oppure) L’Affidatario, come indicato a tale scopo in sede di offerta, dichiara di avvalersi, ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, della possibilità di subappaltare, nei limiti di legge, le seguenti parti del servizio: • • • L’affidamento in subappalto è stato predisposto ed ammesso in relazione alle sole parti di prestazioni indicate dall’appaltatore all’atto dell’offerta, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione. L’Appaltatore è utilizzabile l’allegato 4 al presente disciplinare nel quale sono esplicitate le responsabile, nei confronti del Beneficiario, del rispetto da parte dei subappaltatori delle norme che esso stesso è obbligato a rispettare in forza di norme di dettaglio legge e regolamento ovvero di disposizioni previste dai documenti di gara e dal contratto di appalto. L’Amministrazione rimane in ogni caso estranea ai rapporti intercorrenti tra le specifiche per poter dare in subappalto imprese subappaltatrici e l’Appaltatore, restando sollevata da qualsiasi eventuale pretesa da parte delle Imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza delle prestazioni in fase subappaltate. Ove fosse insoddisfatta delle modalità di esecuzione. L’Aggiudicatario che ha presentato richiesta di esecuzione del servizio, si riservadi revocare l’autorizzazione al subappalto, è altresì tenuto a depositare prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni, idoneo rimanendo esclusa ognipretesa dell’Appaltatore e/o dei subappaltatori. Per quanto non previsto dal presente contratto si applicano integralmente le disposizioni di subappalto, coerente con la dichiarazione di subappalto presentata cui al l’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e con la legge. In assenza di idonea e valida dichiarazione di subappalto e della copia dell’idoneo e valido contratto di subappalto non sarà consentito il subappalto e l’offerente sarà tenuto a eseguire in proprio tutte le prestazioni affidatesmi.

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Samples: asset.regione.puglia.it

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO. E’ fatto divieto all’aggiudicatario al Fornitore di cedere cedere, fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 106, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante. Il concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. Il Fornitore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di subappalto, il Fornitore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa. La Stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, l’Impresa si obbliga a trasmettere alla Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore. E’ fatto divieto al Fornitore di subappaltare in tutto o in parteparte le forniture senza il preventivo consenso scritto della Stazione appaltante, a qualsiasi titolo o ragionepena l’immediata risoluzione del Contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo in caso il riconoscimento di cessione o affitto di azienda, di trasformazione, fusione e scissione relativi all’esecutore del contratto e nel rispetto delle formalità, condizioni e limiti di cui all’art. 116 del D.lgs. 163/2006. In caso di inadempimento da parte dell’aggiudicatario degli obblighi di cui sopra, la stazione appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, nonché di incamerare garanzia fideiussoria o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell’eventuale ogni conseguente maggior danno subito. Il subappalto è consentito, nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all’art. 118 del D.lgs. 163/2006, per tutte le prestazioni oggetto della presente procedura. L’offerente che intendesse subappaltare parte delle prestazioni è tenuto a dichiararlo in sede di offerta e allegare l’idonea dichiarazione alla domanda di partecipazione. A tal fine è stato predisposto ed è utilizzabile l’allegato 4 al presente disciplinare nel quale sono esplicitate le norme di dettaglio e le specifiche per poter dare in subappalto parte delle prestazioni in fase di esecuzione. L’Aggiudicatario che ha presentato richiesta di subappalto, è altresì tenuto a depositare prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni, idoneo contratto di subappalto, coerente con la dichiarazione di subappalto presentata e con la legge. In assenza di idonea e valida dichiarazione di subappalto e della copia dell’idoneo e valido contratto di subappalto non sarà consentito il subappalto e l’offerente sarà tenuto a eseguire in proprio tutte le prestazioni affidatedanno.

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Samples: www.ausl.latina.it