Chiamata alle armi. In caso di chiamata alle armi dell'operaio per adempimento degli obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.L.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma delle quali il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto il periodo del servizio militare e l'operaio stesso ha diritto alla conservazione del posto ed agli altri eventuali benefici di legge. L'operaio è tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto l'operaio sarà considerato dimissionario. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle norme di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 370. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti dei lavoratori delle industrie boschive e forestali assunti a tempo determinato.
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Chiamata alle armi. In caso di chiamata alle armi dell'operaio per adempimento degli obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.L.C.P.S. D.L.G.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma delle quali il rapporto di lavoro lavoro, rimane sospeso per tutto il periodo del servizio militare e l'operaio stesso ha diritto alla conservazione del posto ed agli altri eventuali benefici di legge. L'operaio è e` tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto l'operaio sarà sara` considerato dimissionario. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle norme di cui alla legge Legge 3 maggio 1955, n. 370. Chiarimento a verbale Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti dei lavoratori delle industrie boschive e forestali assunti a tempo determinato.
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Chiamata alle armi. In caso di chiamata alle armi dell'operaio dell’operaio per adempimento degli obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.L.C.P.S. D.L.g. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma delle quali il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto tutti il periodo del servizio militare e l'operaio l’operaio stesso ha diritto alla conservazione del posto ed agli altri eventuali benefici di legge. L'operaio L’operaio è tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto l'operaio l’operaio sarà considerato dimissionario. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle norme di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 370. Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti dei lavoratori delle industrie boschive e forestali assunti a tempo determinato.
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Chiamata alle armi. In caso di chiamata alle armi dell'operaio per adempimento degli obblighi di leva si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.L.C.P.S. D.L.g. C.p.S. 13 settembre 1946, n. 303, a norma delle quali il rapporto di lavoro rimane sospeso per tutto tutti il periodo del servizio militare e l'operaio stesso ha diritto alla conservazione del posto ed agli altri eventuali benefici di legge. L'operaio è tenuto a presentarsi alla Direzione dello stabilimento entro un mese dalla data di cessazione del servizio militare: in difetto l'operaio sarà considerato dimissionario. Per il richiamo alle armi si fa riferimento alle norme di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 370. CHIARIMENTO A VERBALE Le disposizioni contenute nel presente articolo non si applicano nei confronti dei lavoratori delle industrie boschive e forestali assunti a tempo determinato.
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