CIRCA IL METRO QUADRO UTILE. C-1) Si ritiene opportuno definire convenzionalmente, per quanto possa occorrere il concetto di metro quadro utile; ciò per una avvertita e diffusa esigenza di chiarezza delle future parti contrattuali private. A tal fine le parti hanno concordato di calcolare al 100% i metri relativi alle abitazioni; all’80% i metri relativi ai box; al 25% cantine, soffitte, balconi e terrazze. Misurazioni nette da muri (la metratura deve intendersi complessiva dell’alloggio e accessori, box, cantine soffitte,ecc)
C-2) Si reputa oltremodo opportuno invitare le parti private contrattuali ad indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri utili attribuiti all’unità immobiliare oggetto del singolo contratto nonché il valore applicato per singolo metro quadro utile: ciò al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile contenzioso. Una variazione della superficie utile dell’unità immobiliare difforme in più o in meno del 4% di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.
CIRCA IL METRO QUADRO UTILE. F-1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo primo.
CIRCA IL METRO QUADRO UTILE. E-1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo primo.
CIRCA IL METRO QUADRO UTILE. 5.1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo I, punto 3).
CIRCA IL METRO QUADRO UTILE. D-1) Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo 1, lettera C
CIRCA IL METRO QUADRO UTILE. Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo 1 , punto 6
CIRCA IL METRO QUADRO UTILE. F-1) Si richiama integralmente quanto esposto al Capitolo I. Convengono che ciascuna parte potrà adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, nonché in ordine all’esatta applicazione dell’Accordo territoriale più sopra citato, anche a riguardo del canone, una commissione stragiudiziale formata, quanto a due componenti – scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell’Accordo di cui trattasi – sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore e, quanto a un terzo –che svolgerà eventualmente funzioni di presidente – sulla base della scelta dei due componenti come sopra designati ove gli stessi, di § comune accordo, ritengano di nominarlo. Tale commissione non esclude la normale competenza dell’autorità giudiziaria. In caso di variazione annuale in misura superiore al 10% in diminuzione o in aumento dell’imposizione fiscale rispetto a quella in atto al momento della stipula del contratto la parte interessata potrà adire una commissione stragiudiziale di conciliazione composta nei xxxx sopraindicati, la quale determinerà nel termine di 90 giorni, il nuovo canone, a valere fino alla cessazione del rapporto contrattuale , ivi compreso l’eventuale periodo di proroga biennale, o fino a nuova variazione. La commissione, prima della decisione della nuova determinazione del canone, non può sospendere il pagamento del canone pattuito dalle parti. La Commissione conciliatrice sarà regolata in xxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxxx 2).
CIRCA IL METRO QUADRO UTILE. Si richiama integralmente quanto esposto al capitolo I.
CIRCA IL METRO QUADRO UTILE. 5.1) Si conviene che l'importo del canone sarà fissato in base non ai metri quadri equivalenti ma a camera da letto e/o al numero di posti letto in essa contenuti come da tabella 2 (allegato 7).
CIRCA IL METRO QUADRO UTILE. C-1) Si ritiene opportuno definire convenzionalmente, per quanto possa occorrere il concetto di metro quadro utile; ciò per una avvertita e diffusa esigenza di chiarezza delle future parti contrattuali private. A tal fine le parti hanno concordato di calcolare al 100% i metri relativi alle abitazioni; all’80% i metri relativi ai box; al 25% cantine, soffitte, balconi e terrazze; al 10% aree scoperte ad uso esclusivo (la cui sup. convenzionale non potrà essere superiore alla sup. dell’unità abitativa). Per le mansarde o alloggi mansardati, con riferimento alla Legge Regionale n.21 del 06/08/1998, per la parte con altezza maggiore o uguale a mt. 1,60 dal pavimento i metri saranno calcolati al 100%, al di sotto di mt. 1,60 al 25%. Misurazioni nette da muri.
C-2) Si reputa oltremodo opportuno invitare le parti private contrattuali ad indicare espressamente in contratto la misura dei metri quadri utili attribuiti all’unità immobiliare oggetto del singolo contratto nonché il valore applicato per singolo metro quadro utile: ciò al fine di chiarezza amministrativa e di prevenzione di possibile contenzioso. Una variazione della superficie utile dell’unità immobiliare difforme, rispetto a quella indicata in contratto, in più o in meno del 2% per le unità inferiori o uguali a 67 mq. e del 4% per quelle con metratura superiore di quelle indicate in contratto, non darà diritto alla modifica del canone annuo convenuto.