Cessazione del rapporto contrattuale Clausole campione

Cessazione del rapporto contrattuale. 4.1. In caso di risoluzione del contratto di servizio formalizzato con Telepass Spa, al Cliente non sarà consentito l'utilizzo dei mezzi di pagamento Viacard e Telepass per il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali ed il presente contratto cesserà automaticamente.
Cessazione del rapporto contrattuale. 10.1 Entrambe le parti potranno recedere in ogni momento dal presente contratto previa comunicazione a mezzo raccomandata A/R da inviarsi, almeno 30 giorni prima, ai rispettivi indirizzi in epigrafe indicati.
Cessazione del rapporto contrattuale. 1. L’operatore che non disattiva tempestivamente il servizio oggetto di recesso o di disdetta, ovvero che ritarda illegittimamente il passaggio dell’utenza ad altro operatore, non può addebitare all’utente alcun importo per le prestazioni erogate a decorrere dalla data di efficacia del recesso o della disdetta.
Cessazione del rapporto contrattuale. 1. Il rapporto contrattuale si conclude alla scadenza del termine concordato.
Cessazione del rapporto contrattuale. 4.1 In caso di cessazione del contratto di servizio formalizzato con l’Operatore o in caso di cessazione del rapporto con l’erogatore dei servizi di pagamento del pedaggio in Italia (Telepass S.p.A.), al Cliente non sarà consentito l’utilizzo dei Dispositivi per il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali ed il presente contratto cesserà automaticamente. 4.2 Non sarà, altresì, consentito al Cliente il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali mediante i Dispositivi nel caso in cui gli stessi siano stati disabilitati da parte dell’Operatore ad esempio in caso di dichiarazione di furto o smarrimento, sospensione o revoca dell’utilizzo (come previsto negli accordi firmati fra il Client e l’Operatore) o se il Dispositivo consegnato al Cliente non è più autorizzato al pagamento del pedaggio in Italia ai sensi delle disposizione delle presenti Norme e Condizioni, o ovvero in caso di utilizzo del sistema da parte di soggetti e/o con veicoli non abilitati secondo quanto previsto dalle presenti norme e condizioni generali ovvero in caso di errato o mancato puntuale aggiornamento dei dati relativi al contratto. 4.3 Il Cliente può far cessare le presente Norme e Condizioni facendo cessare l’accordo con il provider di servizi di pagamento dei transiti in Italia (Telepass S.p.A.) 4. TERMINATION OF THE CONTRACTUAL RELATIONSHIP 4.1 In case of termination of the subscription agreement signed with the Operator or in case of termination of the relationship with the Italian toll payment service provider (Telepass S.p.A.), the Customer shall not be entitled to use the Device for electronic payment of motorway tolls within the Italian motorway network, and the present General Terms and Conditions shall automatically terminate. 4.2 Moreover, the Customer shall not be entitled to use the Device for electronic payment of motorway tolls in Italy in case it has been disabled for use by the Operator as a consequence, e.g. of a theft or loss report, suspension or revoked authorisation for use (as envisaged in the relevant subscription agreement signed by the Customer with the Operator), or if the Device issued to the Customer is no longer authorised to the electronic payment of motorway tolls in Italy pursuant to the present general terms and conditions, or in case the toll system is being accessed by unauthorised users and/or using unauthorised vehicles, or in case of failure to update the user data in a timely manner, including supplying incorrect data. 4.3 The Custo...
Cessazione del rapporto contrattuale. 1. In caso di disdetta, l’operatore non addebita all’utente alcun corrispettivo per i costi relativi alla cessazione, se non eventuali commissioni dovute alla scadenza del contratto, compresi gli eventuali costi da recuperare in relazione all’apparecchiatura terminale, purché comunicati ai sensi dell’articolo 3, comma 2.
Cessazione del rapporto contrattuale. 1. Alla cessazione degli effetti del presente contratto, da qualunque causa determinata, le parti dovranno astenersi da ogni richiamo alla qualifica in precedenza goduta.
Cessazione del rapporto contrattuale. Al termine del tempo contrattuale, fermo restando quanto sopra stabilito, tutti gli impianti, le apparecchiature ed i loro accessori, comprese eventuali apparecchiature di ricambio in dotazione di scorta all’atto della consegna, dovranno essere riconsegnati in efficienza ed in buono stato di manutenzione e conservazione, salvo il normale deperimento d’uso e le variazioni o modifiche eseguite in accordo tra le parti. Alla scadenza finale del contratto o comunque al momento dell’avvicendamento con altra Impresa Appaltatrice subentrante nel rapporto, all’avvenuta constatazione da parte dell’ATER del rispetto di quanto sopra contrattualmente convenuto, verrà stilato il CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI. In difetto, l’ATER richiederà all’Impresa Appaltatrice di eseguire gli interventi necessari; trascorsi trenta giorni dalla comunicazione scritta sarà facoltà dell’ATER di provvedere direttamente con addebito delle relative spese sull’importo del saldo contrattuale, fatto salvo il caso in cui l’urgenza imponga un intervento immediato.
Cessazione del rapporto contrattuale. Con l’espunzione della disciplina del diritto di recesso previsto dall’articolo 70, comma 4 (a cui è dedicato l’articolo 4-ter della nuova proposta) e di quella sul ripensamento per i contratti a distanza (ora all’articolo 2-bis), l’articolo 5 può essere dedicato - modificando la rubrica in “Cessazione del rapporto contrattuale” – alla regolamentazione di alcune fattispecie relative alla cessazione del contratto. Così, al comma 1, verrebbe stabilito che l’operatore che non disattivi tempestivamente il servizio oggetto di recesso o di disdetta (termine con il quale la contrattualistica indica la comunicazione che impedisce il rinnovo tacito del contratto in scadenza), ovvero che ritardi il passaggio dell’utenza ad altro operatore, non possa addebitare all’utente alcun importo per le prestazioni eventualmente da questo fruite a decorrere dalla data di efficacia del recesso o della disdetta. Non è raro, in effetti, il caso di utenti costretti a lunghi tempi di attesa per vedersi riconosciuto il trasferimento o la cessazione della propria utenza, nonostante una chiara volontà espressa in tal senso. La norma proposta, allora, oltre a sancire una regola dettata ancora una volta dal buon senso, potrebbe fungere da incentivo ad evitare simili situazioni, eliminando uno dei principali vantaggi legati all’illegittimo prolungamento del vincolo contrattuale. Al comma 2, invece, viene richiamato il contenuto dell’articolo 1, comma 4, della legge n. 40/2007 (c.d. Bersani), che espressamente prevede la facoltà per gli utenti di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore. In proposito va segnalato che tale norma ha dato spazio ad interpretazioni volte a consentire agli operatori di eliminare la previsione della durata contrattuale e/o di addebitare costi ritenuti giustificati anche a distanza di anni dalla conclusione del contratto. Per esemplificare, si rappresenta che prima dell’entrata in vigore della legge Bersani i contratti duravano generalmente 12 o 24 mesi ed il cliente che recedeva in anticipo era chiamato a pagare le penali previste. Per effetto della interpretazione distorta della legge Xxxxxxx, invece, ora può accadere che l’utente receda anche dopo i 24 mesi inizialmente previsti, ma sia chiamato comunque a pagare i costi “giustificati”, sulla base di modifiche contrattuali successivamente intervenute. Pertanto, al fine di sco...
Cessazione del rapporto contrattuale. 4.1 In caso di cessazione del contratto di adesione al servizio Telepass formalizzato, al Cliente non sarà consentito l’utilizzo dei mezzi di pagamento Viacard e Telepass per il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali ed il presente contratto cesserà automaticamente. 4.2 In caso di risoluzione del presente contratto con ASPI, il Cliente non potrà utilizzare i mezzi di pagamento Viacard e Telepass per il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali. 4.3 Non sarà, altresì, consentito al Cliente il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali mediante le Viacard e/o il Telepass nel caso in cui, in virtù del contratto di adesione al servizio Telepass, il titolo di pagamento rilasciato al Cliente non sia più abilitato al servizio ovvero in caso di utilizzo del sistema da parte di soggetti e/o con veicoli non abilitati secondo quanto previsto dalle presenti norme e condizioni generali ovvero in caso di errato o mancato puntuale aggiornamento dei dati relativi al contratto. 4 ‐ TERMINATION OF THE CONTRACTUAL RELATIONSHIP 4.1 In the event of termination of the contract for the subscription of the Telepass service, the Customer shall not be allowed to use Viacard and Telepass as means of payment for the automated payment of toll motorway and the present contract will automatically terminate. 4.2 In the event of termination of this contract with ASPI, the Customer shall not use the Viacard and Telepass means of payment for the automated payment of toll motorway routes. 4.3 Moreover, the Customer shall not be allowed to use Viacard and Telepass as means of payment for the automated payment of toll motorway in the case where, by virtue of the contract for the subscription of the Telepass service, the payment mean provided to the Customer is no longer enabled for the payment service or in case of use of the system by persons and/or with vehicles that are not authorized according to these general terms and conditions or in the event of incorrect or lacking of regular update of the contractual data.