Clausola oggetto Clausole campione

Clausola oggetto. Solo una intensa e fattiva collaborazione tra Committente e Fornitore già nel momento preliminare di definizione dei cc.dd. “requisiti utente e di sistema” consente di soddisfare appieno le necessità del cliente e, soprattutto, permette di contenere al massimo la possibilità di contenziosi in fase di esecuzione del contratto. Proprio perché l’apporto del Fornitore già in questa fase è fondamentale, il punto 1 prevede che il Documento dei requisiti sia redatto dal cliente con la collaborazione del Fornitore e individua gli elementi minimi che questo documento deve contenere. Si richiama l’attenzione del lettore sul punto e) relativo alla fissazione del termine di consegna del software sviluppato. Il mancato rispetto del termine di consegna rende il Fornitore inadempiente e comporta l’applicazione della penale eventualmente pattuita per il ritardo. Ma se al Committente interessa avere la disponibilità del software entro una data che, per sue esigenze particolari, non ritiene prorogabile, dovrà precisare nel contratto che il termine di consegna è da intendersi come “essenziale”. Occorre prestare particolare attenzione all’art.1457 del Codice civile, che prevede infatti una più intensa tutela della parte adempiente per il caso di violazione di termine essenziale: se scade un termine espressamente dichiarato essenziale senza che la prestazione sia stata adempiuta in modo completo, il contratto si risolve di diritto, ossia si scioglie automaticamente senza necessità di rivolgersi al giudice per ottenere una sentenza che pronunci la “risoluzione” del contratto stesso. In conseguenza dell’avvenuta risoluzione, le parti saranno liberate dalle reciproche obbligazioni e quanto già pagato dal Committente dovrà essergli restituito (così come dovranno essere restituite al Fornitore le parti del software eventualmente già consegnate); inoltre il Fornitore sarà tenuto a risarcire il danno che ha causato al Committente con il suo inadempimento. Approntato il Documento dei requisiti insieme al committente, il Fornitore procede alla progettazione del software e alla stesura del c.d. Piano di lavoro. È importante notare che, nello schema contrattuale ipotizzato, è solo in questo momento che viene quantificato con precisione l’importo che il Committente dovrà pagare per la prestazione del Fornitore. Ciò è previsto a tutela del Fornitore che, solo a Piano di lavoro completato, è in possesso di tutti gli elementi necessari per fare la sua richiesta di corrispettivo economico, ev...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).