Recesso del Committente. 58.1. Il Committente potrà recedere in qualunque momento dal presente contratto, previo pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, purché accettati dal Direttore dei lavori che diversamente ne ordinerà la rimozione avvalendosi della previsione del punto 34.5, oltre al decimo del corrispettivo delle prestazioni ancora da eseguire, calcolato, per quanto riguarda specificamente l’esecuzione dei lavori, sulla differenza tra i quattro quinti del corrispondente prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle opere realizzate.
Recesso del Committente. 15 Un aspetto peculiare dell'obbligazione dell'appaltatore è costituito dalla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera (artt. 1667 e 1669 c.c.). Qualora l'opera realizzata presenti vizi, ovvero difformità rispetto al progetto, il committente può richiedere, a sua scelta: a) l'eliminazione dei vizi a cura e spese dell'appaltatore; b) la riduzione del prezzo pattuito. In ogni caso, il committente può chiedere anche il risarcimento del danno, qualora l'emersione dei vizi o delle difformità sia conseguenza di una condotta colposa dell'appaltatore. Il committente può infine richiedere la risoluzione del contratto se l’oggetto del contratto risulta del tutto inadatto all'uso a causa di tali vizi. Nel caso in cui, al momento della consegna, l'opera è stata accettata dal committente, la garanzia è limitata ai soli vizi “occulti” (cioè non immediatamente riconoscibili) o dolosamente taciuti dall'appaltatore. Il Committente potrà recedere immediatamente dal contratto con semplice comunicazione scritta, qualora l’appaltatore, a parere del direttore dei lavori o del committente in proprio:
Recesso del Committente. E’ espressamente attribuita, ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, alla COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Recesso del Committente. 1. Il Comune di Venezia si riserva il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 c.c.
Recesso del Committente. Il Committente, previa raccomandata A.R. da inviare almeno 30 giorni prima, può in ogni momento recedere dal contratto. Il recesso comporterà il pagamento di un corrispettivo calcolato in relazione alle fasi completate o al grado di ultimazione delle stesse; a tale importo andrà sommato il 10% a titolo di rimborso spese generali. In tal caso il Committente, assume su di se ogni conseguente responsabilità, con l'obbligo di tenere indenne l’Operatore economico incaricato da eventuali danni arrecati a terzi.
Recesso del Committente. ART. 1671 C.C.
Recesso del Committente. È facoltà del Committente, in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle attività contrattuali, di recedere dal Contratto. Il recesso ha effetto dal giorno in cui viene notificato alla controparte. Le Attività Oggetto del Contratto, anche se non finite, ma eseguite regolarmente, sono remunerate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto previsto dal Capitolato di Appalto circa la contabilità e l’accettazione delle Attività Oggetto del Contratto. L’eventuale indennizzo dovuto dal Committente a titolo di mancato guadagno sarà stabilito d’accordo tra le Parti, qualora non sia già stato previsto nel contratto. Tale indennizzo si intende corrisposto a tacitazione di ogni e qualsiasi pretesa o diritto dell’Appaltatore e non potrà comunque superare il 3% dell’importo contrattuale, detratti gli importi già corrisposti per le prestazioni già eseguite alla data del recesso, percentuale massima che l'Appaltatore accetta sin d'ora anche a titolo di penale. Il Contratto è soggetto a tutti gli effetti alla Legislazione Italiana. Il Foro esclusivo competente per ogni controversia tra il Committente e l’Appaltatore relativa o comunque connessa all’esistenza, validità, interpretazione, efficacia, esecuzione o risoluzione del Contratto è quello di Milano. , (luogo) (data) (firma del legale rappresentante) Ai sensi dell'articolo 1341 Codice Civile, nella mia qualità di soggetto legittimato a rappresentare l'Appaltatore, dichiaro di approvare esplicitamente le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali di Appalto: CG-4 ONERI ED OBBLIGHI CONTRATTUALI CG-8 CAUZIONE CG-15 CONOSCENZA DEL PROGETTO E DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI INFLUENTI SUI PREZZI CG-18 AFFIDAMENTO A TERZI DI ATTIVITA’ OGGETTO DEL CONTRATTO CG-20 RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI CG-24 ASSICURAZIONI CG-32 ESECUZIONE IN DANNO CG-34 PERSONALE DELL'APPALTATORE E DEI SUBAPPALTATORI CG-56 VARIANTI IN CORSO D'OPERA CG-59 SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE CG-60 DIVIETO ALL'APPALTATORE DI SOSPENDERE, FERMARE O RITARDARE LE ATTIVITÀ OGGETTO DEL CONTRATTO XX-00 XXXXXXX XX-00 CUSTODIA DELLE OPERE CG-64 COLLAUDO AD ULTIMAZIONE DELLE ATTIVITA’ OGGETTO DEL CONTRATTO CG-65 COLLAUDO FINALE/ACCETTAZIONE PROVVISORIA CG-67 DIRITTO DEL COMMITTENTE DI ULTIMARE OPERE NON RISPONDENTI AI REQUISITI PRESCRITTI XX-00 XXXXXXXX XX-00 ACCETTAZIONE DEFINITIVA CG-71 CAUSE DI FORZA MAGGIORE CG-72 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE CG-73 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO CG-74 RECESSO CG-75 L...
Recesso del Committente. Si applica quanto previsto dall’art. 134 del D.lgs n. 163/2006.
Recesso del Committente. Per il recesso si applica la disciplina di cui all’art. 109 del Codice.
Recesso del Committente. Il Committente potrà sempre recedere dal Contratto mediante invio di apposita comunicazione agli indirizzi indicati all’Art. 19, entro 14 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, come previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”).