Recesso del Committente Clausole campione

Recesso del Committente. E’ espressamente attribuita, ai sensi dell’art. 1, comma 13, del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 135/2012, alla COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL PIEMONTE la facoltà di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Xxxxxx s.p.a., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’articolo 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
Recesso del Committente. Per il recesso si applica la disciplina di cui all’art. 109 del Codice.
Recesso del Committente. È facoltà del Committente, in ogni momento e qualunque sia lo stato di avanzamento delle attività contrattuali, di recedere dal Contratto.
Recesso del Committente. Un aspetto peculiare dell'obbligazione dell'appaltatore è costituito dalla garanzia per i vizi e le difformità dell'opera (artt. 1667 e 1669 c.c.). Qualora l'opera realizzata presenti vizi, ovvero difformità rispetto al progetto, il committente può richiedere, a sua scelta: a) l'eliminazione dei vizi a cura e spese dell'appaltatore; b) la riduzione del prezzo pattuito. In ogni caso, il committente può chiedere anche il risarcimento del danno, qualora l'emersione dei vizi o delle difformità sia conseguenza di una condotta colposa dell'appaltatore. Il committente può infine richiedere la risoluzione del contratto se l’oggetto del contratto risulta del tutto inadatto all'uso a causa di tali vizi. Nel caso in cui, al momento della consegna, l'opera è stata accettata dal committente, la garanzia è limitata ai soli vizi “occulti” (cioè non immediatamente riconoscibili) o dolosamente taciuti dall'appaltatore. Il Committente potrà recedere immediatamente dal contratto con semplice comunicazione scritta, qualora l’appaltatore, a parere del direttore dei lavori o del committente in proprio:
Recesso del Committente. 1. Il Comune di Venezia si riserva il diritto di recedere, in ogni momento, dal contratto, ai sensi dell’art. 1671 c.c. 2. Tale facoltà è esercitata mediante invio di apposita comunicazione scritta con lettera inoltrata tramite PEC, efficace dopo 15 (giorni) dalla ricezione della comunicazione stessa da parte dell’Aggiudicatario. 3. In caso di recesso, Il Comune corrisponderà all’Aggiudicatario un’indennità pari alla somma dei seguenti importi: • corrispettivo delle prestazioni eseguite fino al momento in cui il recesso è divenuto efficace, quali risultanti da verbale dello stato di esecuzione redatto in contraddittorio tra il Comune e l’impresa appaltatrice; • spese sostenute dall’Aggiudicatario e adeguatamente documentate; • un decimo dell’importo del servizio non eseguito, calcolato sulla differenza tra un importo pari ai quattro quinti dell’importo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Recesso del Committente. Il Committente, previa raccomandata A.R. da inviare almeno 30 giorni prima, può in ogni momento recedere dal contratto. Il recesso comporterà il pagamento di un corrispettivo calcolato in relazione alle fasi completate o al grado di ultimazione delle stesse; a tale importo andrà sommato il 10% a titolo di rimborso spese generali. In tal caso il Committente, assume su di se ogni conseguente responsabilità, con l'obbligo di tenere indenne l’Operatore economico incaricato da eventuali danni arrecati a terzi.
Recesso del Committente. 58.1. Il Committente potrà recedere in qualunque momento dal presente contratto, previo pagamento del corrispettivo delle prestazioni eseguite nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, purché accettati dal Direttore dei lavori che diversamente ne ordinerà la rimozione avvalendosi della previsione del punto 34.5, oltre al decimo del corrispettivo delle prestazioni ancora da eseguire, calcolato, per quanto riguarda specificamente l’esecuzione dei lavori, sulla differenza tra i quattro quinti del corrispondente prezzo contrattuale e l'ammontare netto delle opere realizzate. 58.2. Il recesso potrà essere esercitato con un preavviso all'Appaltatore di almeno 20 (venti) giorni, decorsi i quali il Committente prenderà in consegna le eventuali opere realizzate anche ai fini del loro collaudo.
Recesso del Committente. ART. 1671 C.C.
Recesso del Committente. Si applica quanto previsto dall’art. 134 del D.lgs n. 163/2006.
Recesso del Committente. Il Committente potrà sempre recedere dal Contratto mediante invio di apposita comunicazione agli indirizzi indicati all’Art. 19, entro 14 giorni dalla sottoscrizione del presente Contratto, come previsto dall’art. 52 del D.Lgs. 206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”).