CLAUSOLA SOCIALE. L’obiettivo indicato dalle Amministrazioni è quello di dare massima tutela ai lavoratori impiegati nei precedenti contratti. Questo tipo di salvaguardia non è pienamente assicurato dalla clausola sociale di cui all’art. 50 del Codice dei contratti pubblici e indicata nel bando tipo ANAC, come di seguito riportata: In considerazione del fatto che l’impostazione della gara non modifica in termini sostanziali l’organizzazione dei servizi, come precedentemente configurata e che la tutela dei lavoratori rappresenta comunque un’azione a sostegno del tessuto economico del territorio è stata pertanto inserita, su indicazione degli Amministratori, una clausola di assorbimento totale del personale con rapporto di lavoro subordinato, precedentemente impiegato in detto servizio, il cui elenco numerico costituisce allegato alla documentazione di gara. La formula riproduce l’art. 16 della Legge regionale 7 novembre 2013, n. 33:
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CLAUSOLA SOCIALE. L’obiettivo indicato dalle Amministrazioni è quello In armonia con il combinato disposto di dare massima tutela ai lavoratori impiegati nei precedenti contratticui agli articoli 3 lett qqq) e 100 del D.lgs. Questo tipo 50/2016 e con il diritto comunitario, il Comune intende perseguire la finalità sociale di salvaguardia non è pienamente assicurato dalla clausola sociale dei livelli occupazionali e delle condizioni contrattuali. A tal fine, in caso di cui all’art. 50 cambio di gestione conseguente all’affidamento, la ditta aggiudicataria dovrà assorbire in via prioritaria il personale già impiegato dell’attuale appaltatore, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa dell'appaltatore subentrante risultante aggiudicatario del Codice dei contratti pubblici servizio e indicata nel bando tipo ANAC, come di seguito riportata: In considerazione del fatto che l’impostazione della gara non modifica in termini sostanziali l’organizzazione dei servizi, come precedentemente configurata e che la tutela dei lavoratori rappresenta comunque un’azione a sostegno del tessuto economico del territorio è stata pertanto inserita, su indicazione degli Amministratori, una clausola di assorbimento totale del personale con rapporto di lavoro subordinato, precedentemente impiegato in detto servizio, il cui elenco numerico costituisce allegato alla documentazione di gara. La formula riproduce l’art. 16 della Legge regionale 7 novembre 2013, n. 33:le esigenze tecnico-organizzative dallo stesso offerte.
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CLAUSOLA SOCIALE. L’obiettivo indicato dalle Amministrazioni è quello Il servizio rientra fra quelli “ad alta intensità di dare massima tutela ai lavoratori impiegati nei precedenti contratti. Questo tipo di salvaguardia non è pienamente assicurato dalla clausola sociale di cui manodopera“, per i quali si applicano le disposizioni contenute all’art. 50 del Codice dei contratti pubblici D.Lgs 50/2016, riferite alle clausole sociali. L’Aggiudicatario si impegna, pertanto, compatibilmente con la propria organizzazione aziendale, ad assorbire e indicata nel bando tipo ANACutilizzare prioritariamente lavoratori, come di seguito riportata: In considerazione qualora disponibili, che già erano adibiti ai servizi oggetto dell’appalto, quali soci lavoratori o dipendenti del fatto che l’impostazione della gara non modifica in termini sostanziali l’organizzazione dei servizi, come precedentemente configurata e che la tutela precedente aggiudicatario sulla base dell’organigramma dei lavoratori rappresenta comunque un’azione a sostegno del tessuto economico del territorio è stata pertanto inseritaimpegnati all’inizio dell’anno scolastico 2020/2021 fornito dal precedente Impresa appaltatrice, su indicazione degli Amministratori, una clausola di assorbimento totale del personale con rapporto di lavoro subordinato, precedentemente impiegato disponibile per la consultazione delle Ditte offerenti in detto servizio, il cui elenco numerico costituisce allegato alla documentazione fase di gara. La formula riproduce l’art. 16 della Legge regionale 7 novembre 2013, n. 33:.
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CLAUSOLA SOCIALE. L’obiettivo indicato dalle Amministrazioni è quello di dare massima tutela ai lavoratori impiegati nei precedenti contratti. Questo tipo di salvaguardia non è pienamente assicurato dalla clausola sociale di cui all’artIn conformità a quanto disposto dall’art. 50 del Codice dei contratti pubblici D.lgs. n. 50/2016 e indicata nel bando tipo ANACs.m.i., come in merito alle procedure di seguito riportata: In considerazione cambio d’ appalto, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del fatto personale. L’appaltatore, quindi, si impegna ad assumere gli stessi addetti che l’impostazione della gara non modifica operavano alle dipendenze dall’appaltatore uscente, compatibilmente con le mutate condizioni derivanti dall’ espletamento del presente appalto, del contesto sociale e di mercato in termini sostanziali l’organizzazione dei servizicui si inseriscono, come precedentemente configurata a condizione che il loro numero e che la tutela dei lavoratori rappresenta comunque un’azione a sostegno del tessuto economico del territorio è stata pertanto inserita, su indicazione degli Amministratori, una clausola di assorbimento totale del personale loro qualifica siano armonizzabili con rapporto di lavoro subordinato, precedentemente impiegato in detto servizio, il cui elenco numerico costituisce allegato alla documentazione di gara. La formula riproduce l’art. 16 della Legge regionale 7 novembre 2013, n. 33:l’ organizzazione d’ impresa prescelta dall’ imprenditore subentrante.
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CLAUSOLA SOCIALE. L’obiettivo indicato dalle Amministrazioni è quello Ai sensi di dare massima tutela ai lavoratori impiegati nei precedenti contratti. Questo tipo di salvaguardia non è pienamente assicurato dalla clausola sociale di cui all’artquanto disposto dall’art. 50 del Codice dei contratti pubblici D. Lgs. 50/2016, al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l’operatore economico aggiudicatario è tenuto ad assumere le professionalità necessarie per l’espletamento del servizio, attualmente in servizio presso l’aggiudicatario uscente. L’applicazione della presente clausola non comporta un indiscriminato e indicata nel bando tipo ANAC, come di seguito riportata: In considerazione del fatto che l’impostazione della gara non modifica in termini sostanziali l’organizzazione dei servizi, come precedentemente configurata e che la tutela dei lavoratori rappresenta comunque un’azione a sostegno del tessuto economico del territorio è stata pertanto inserita, su indicazione degli Amministratori, una clausola generalizzato dovere di assorbimento totale del personale utilizzato dall’impresa uscente, in quanto tale obbligo dovrà essere armonizzato con rapporto di l’organizzazione aziendale prescelta dal nuovo affidatario. Il riassorbimento del personale pertanto è imponibile nella misura e nei limiti in cui sia compatibile con il fabbisogno richiesto dall’esecuzione del nuovo contratto e con la pianificazione e l’organizzazione del lavoro subordinato, precedentemente impiegato in detto servizioelaborata dal nuovo aggiudicatario. Sussistendo tale compatibilità, il cui elenco numerico costituisce allegato alla documentazione di gara. La formula riproduce l’art. 16 della Legge regionale 7 novembre 2013lavoratore dell’impresa uscente deve essere riassorbito dall’impresa entrante, n. 33:con preferenza rispetto a soggetti terzi.
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CLAUSOLA SOCIALE. L’obiettivo indicato dalle Amministrazioni è quello di dare massima tutela ai lavoratori impiegati nei precedenti contratti. Questo tipo di salvaguardia non è pienamente assicurato dalla clausola sociale di cui all’artAi sensi dell’art. 50 del Codice codice dei contratti pubblici e indicata contratti, D. Lgs. 50/2016, è previsto nel bando tipo ANAC, come di seguito riportata: In considerazione del fatto che l’impostazione della gara non modifica in termini sostanziali l’organizzazione dei servizi, come precedentemente configurata e che la tutela dei lavoratori rappresenta comunque un’azione a sostegno del tessuto economico del territorio è stata pertanto inserita, su indicazione degli Amministratori, una clausola di assorbimento totale un punteggio specifico per il riassorbimento del personale con rapporto uscente. In tal caso l’offerta del concorrente aggiudicatario è vincolante nei confronti dell’Amministrazione appaltante. Il concessionario dovrà ottemperare, nei confronti dei dipendenti, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese le disposizioni in materia retributiva e contributiva, previdenziale ed assistenziale, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. La società concessionaria si impegna ad applicare nei confronti dei propri dipendenti condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai vigenti contratti collettivi ed integrativi di lavoro subordinatoapplicabili alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, precedentemente impiegato in detto servizio, il cui elenco numerico costituisce allegato alla documentazione di garanonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni degli stessi. La formula riproduce l’art. 16 della Legge regionale 7 novembre 2013, n. 33:Si impegna altresì ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino al loro rinnovo.
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CLAUSOLA SOCIALE. L’obiettivo indicato dalle Amministrazioni Al fine di garantire la continuità del servizio, la ditta appaltatrice è quello tenuta al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di dare massima tutela ai lavoratori impiegati nei precedenti contrattigestione. Questo tipo A tal fine si obbliga al rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di salvaguardia non è pienamente assicurato dalla clausola sociale di cui all’art. 50 del Codice dei contratti pubblici e indicata nel bando tipo ANAC, come di seguito riportata: In considerazione del fatto che l’impostazione della gara non modifica in termini sostanziali l’organizzazione dei servizi, come precedentemente configurata e che la tutela dei lavoratori rappresenta comunque un’azione a sostegno del tessuto economico del territorio è stata pertanto inserita, su indicazione degli Amministratori, una clausola di assorbimento totale dell’occupazione del personale con rapporto di lavoro subordinato, precedentemente impiegato in detto servizio, il cui elenco numerico costituisce allegato alla documentazione di garaforza al gestore uscente. La formula riproduce l’artditta appaltatrice, qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione, si impegna in via prioritaria ad assumere il personale dipendente che ne faccia richiesta già in servizio presso il gestore uscente. 16 della Legge regionale 7 novembre 2013Resta impregiudicata la facoltà dell'aggiudicatario di valutare l'assunzione di unità che, n. 33:per quantità e qualifica, sia armonizzabile con la propria struttura operativa in funzione dell'organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico – organizzative e di manodopera previste per il servizio.
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CLAUSOLA SOCIALE. L’obiettivo indicato dalle Amministrazioni è quello di dare massima tutela ai lavoratori impiegati nei precedenti contratti. Questo tipo di salvaguardia non è pienamente assicurato dalla clausola sociale di cui all’artAi sensi dell’art. 50 del Codice dei contratti pubblici D. Lgs. n. 50/2016, e indicata nel bando tipo ANAC, come al fine di seguito riportata: In considerazione del fatto che l’impostazione della gara non modifica in termini sostanziali l’organizzazione dei servizi, come precedentemente configurata e che promuovere la tutela dei lavoratori rappresenta comunque un’azione a sostegno del tessuto economico del territorio è stata pertanto inserita, su indicazione degli Amministratori, una clausola di assorbimento totale stabilità occupazionale del personale con rapporto impiegato, si applicano le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva di lavoro subordinatosettore in materia di cambio di appalto. Si precisa, precedentemente impiegato tuttavia, che, in detto ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale, la c.d. “clausola sociale” deve essere interpretata conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libertà di iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, e pertanto tale da non limitare la libertà di iniziativa economica. Ciò comporta che, in capo all’impresa aggiudicataria del presente appalto, non sussiste alcun obbligo di assumere a tempo indeterminato e in forma automatica e generalizzata il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria. All’impresa appaltatrice saranno comunicati i dati necessari all’identificazione dell’attuale gestore del servizio, il cui elenco numerico costituisce allegato alla documentazione di gara. La formula riproduce l’art. 16 della Legge regionale 7 novembre 2013, n. 33:.
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CLAUSOLA SOCIALE. L’obiettivo indicato dalle Amministrazioni Al fine di garantire la continuità del servizio, l’affidatario è quello tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di dare massima tutela ai lavoratori impiegati nei precedenti contrattigestione. Questo tipo A tal fine si obbliga al rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di salvaguardia non è pienamente assicurato dalla clausola sociale di cui all’art. 50 del Codice dei contratti pubblici e indicata nel bando tipo ANAC, come di seguito riportata: In considerazione del fatto che l’impostazione della gara non modifica in termini sostanziali l’organizzazione dei servizi, come precedentemente configurata e che la tutela dei lavoratori rappresenta comunque un’azione a sostegno del tessuto economico del territorio è stata pertanto inserita, su indicazione degli Amministratori, una clausola di assorbimento totale dell’occupazione del personale in forza al gestore uscente. La ditta affidataria, qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione, si impegna in via prioritaria ad assumere il personale dipendente che ne faccia richiesta già in servizio presso il gestore uscente. Resta impregiudicata la facoltà dell'aggiudicatario di valutare l'assunzione di unità che, per quantità e qualifica, sia armonizzabile con rapporto la propria struttura operativa in funzione dell'organizzazione di lavoro subordinato, precedentemente impiegato in detto impresa e con le esigenze tecnico – organizzative e di manodopera previste per il servizio. Attualmente, il cui elenco numerico costituisce allegato alla documentazione servizio è svolto da un dipendente, con mansione autista di gara. La formula riproduce l’art. 16 della Legge regionale 7 novembre 2013scuolabus, n. 33:ai quali è applicato il contratto “cooperative sociali a tempo determinato” con livello di qualifica 1.
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CLAUSOLA SOCIALE. L’obiettivo indicato dalle Amministrazioni Al fine di garantire la continuità del servizio, l’affidatario è quello tenuto al rispetto delle procedure previste dai contratti collettivi vigenti che regolamentano il cambio di dare massima tutela ai lavoratori impiegati nei precedenti contrattigestione. Questo tipo A tal fine si obbliga al rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di salvaguardia non è pienamente assicurato dalla clausola sociale di cui all’art. 50 del Codice dei contratti pubblici e indicata nel bando tipo ANAC, come di seguito riportata: In considerazione del fatto che l’impostazione della gara non modifica in termini sostanziali l’organizzazione dei servizi, come precedentemente configurata e che la tutela dei lavoratori rappresenta comunque un’azione a sostegno del tessuto economico del territorio è stata pertanto inserita, su indicazione degli Amministratori, una clausola di assorbimento totale dell’occupazione del personale con rapporto di lavoro subordinato, precedentemente impiegato in detto servizio, il cui elenco numerico costituisce allegato alla documentazione di garaforza al gestore uscente. La formula riproduce l’artditta affidataria, qualora abbia l’esigenza di disporre di ulteriori risorse umane rispetto a quelle già presenti nella sua organizzazione, si impegna in via prioritaria ad assumere il personale dipendente che ne faccia richiesta già in servizio presso il gestore uscente. 16 della Legge regionale 7 novembre 2013Resta impregiudicata la facoltà dell'aggiudicatario di valutare l'assunzione di unità che, n. 33:per quantità e qualifica, sia armonizzabile con la propria struttura operativa in funzione dell'organizzazione di impresa e con le esigenze tecnico – organizzative e di manodopera previste per il servizio.
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CLAUSOLA SOCIALE. L’obiettivo indicato dalle Amministrazioni Nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 50 del D.Lgs. n. 50/2016 e dei principi sanciti dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, nonché in applicazione di quanto stabilito nei contratti collettivi relativi al servizio oggetto di affidamento, allo scopo di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, si prevede che il Concessionario subentrante assuma prioritariamente gli stessi addetti che operavano alle dipendenze dell’operatore uscente, a condizione che il loro numero e la loro qualifica siano armonizzabili con l’organizzazione d’impresa prescelta dall’operatore subentrante e senza alcun onere per AdER. Si rappresenta che CCNL di settore applicato per il personale (c.d. “operaio”) attualmente impiegato dal corrente operatore nel servizio mensa è quello di dare massima tutela ai lavoratori impiegati nei precedenti contrattiper le aziende che svolgono attività nel settore del turismo e pubblici esercizi. Questo tipo di salvaguardia non è pienamente assicurato dalla clausola sociale di cui all’art. 50 del Codice dei contratti pubblici e indicata nel bando tipo ANAC, come di seguito riportata: In considerazione del fatto che l’impostazione della gara non modifica in termini sostanziali l’organizzazione dei servizi, come precedentemente configurata e che la tutela dei lavoratori rappresenta comunque un’azione a sostegno del tessuto economico del territorio è stata pertanto inserita, su indicazione degli Amministratori, una clausola di assorbimento totale L’elenco del personale con rapporto di lavoro subordinato, precedentemente impiegato attualmente addetto alla commessa è riportato in detto servizio, il cui elenco numerico costituisce allegato alla documentazione di gara. La formula riproduce l’art. 16 della Legge regionale 7 novembre 2013, n. 33:Allegato E.
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Samples: www.agenziaentrateriscossione.gov.it