Cloud Infrastructure Clausole campione

Cloud Infrastructure. Nell’ambito dell’offerta “Cloud Infrastructure” di MicroStrategy, MicroStrategy acquisterà determinate offerte di servizi di infrastruttura cloud per conto del Cliente dal proprio fornitore di servizi terzo (Amazon Web Services o Microsoft Azure, a seconda dei casi) per ospitare la piattaforma MicroStrategy Cloud in un ambiente Cloud MicroStrategy, come ulteriormente descritto nella Guida ai Servizi MCE; tali offerte di servizi di infrastruttura saranno gestite da una posizione del data center o da una regione specificata in un ordine o da come diversamente stabilito e di comune d’accordo tra MicroStrategy ed il Cliente. Ogni ordine di Servizio MCE elencherà l'importo minimo che il Cliente pagherà durante la Durata del ServizioMCE per le offerte di servizi di infrastruttura cloud basate sulle esigenze di infrastruttura previamente indicate, che rifletterà le commissioni che MicroStrategy prevede di dover corrispondere al fornitore di infrastrutture di Soluzioni di Terze Parti (Amazon Web Services o Microsoft Azure, a seconda dei casi) per tali offerte oltre al venti percento (20%). A seguito dell'esecuzione di un ordine, il Cliente può richiedere per iscritto (anche via e-mail) che MicroStrategy procuri delle offerte di servizi di infrastruttura cloud aggiuntivi durante la Durata del Servizio MCE e MicroStrategy le procurerà in nome e per conto del Cliente. MicroStrategy addebiterà periodicamente il costo delle fatture per eventuali costi aggiuntivi sostenuti dal fornitore di infrastrutture di Soluzioni di Terze Parti derivanti dall'utilizzo del Servizio MCE, anche per tali offerte aggiuntive, oltre al venti percento (20%).

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  • COPERTURE ASSICURATIVE A norma dell'art. 103, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L’importo della somma da assicurare è individuato da quello di contratto. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all’articolo 35 del Codice (periodicamente rideterminate con provvedimento della Commissione europea), il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. L’esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell’opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La garanzia è prestata per un massimale assicurato non inferiore a quello di contratto. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative di cui sopra devono essere conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.