Codice Identificativo di Gara Clausole campione

Codice Identificativo di Gara. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, gli strumenti di pagamento relativi al presente contratto, con riferimento a ciascun movimento finanziario posto in essere dalla stazione appaltante, dovranno riportare il seguente CIG: 8769506947.
Codice Identificativo di Gara. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto
Codice Identificativo di Gara. Il CIG è il codice identificativo di gara adottato per identificare, in una gara d’appalto, i relativi pagamenti, è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG della AVCP. L’inserimento del CIG nel tracciato dei Contratti nasce allo scopo di fornire una chiave di comunicazione tra la rilevazione dei Consumi di Dispositivi Medici e la Banca dati dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici. Per la rilevazione del CIG nel tracciato contratti ci si riferisca alle indicazioni fornite dall’AVCP in caso di gara suddivisa in più lotti: la registrazione presso il SIMOG rilascia per ciascun lotto il codice identificativo denominato CIG. Nel caso in cui più lotti siano aggiudicati ad un medesimo operatore, a valle dell’aggiudicazione, è possibile eleggere a CIG Master uno dei CIG relativi ai vari lotti, da utilizzare per la tracciabilità dei pagamenti relativi a tutti i lotti. Nel caso quindi di una molteplicità di lotti afferenti al medesimo contratto nella Tabella A del Tracciato dei Contratti può essere inserito un CIG master. Qualora il gestionale aziendale consenta l’attribuzione del CIG per singolo lotto è possibile, altresì, inviare nella Tabella A del Tracciato dei Contratti il singolo CIG. Non esistono attualmente indicazioni del Ministero della salute o dell’Autorità di Vigilanza dei Contratti Pubblici relativamente alle modalità di compilazione di questo campo. Il tavolo di lavoro regionale concorda la necessità di tendere all’omogeneizzazione delle modalità di rilevazione del CIG tra il tracciato contratti e quella per gli adempimenti relativi alla trasparenza. Qualora intervenissero indicazioni o variazioni, la Regione Xxxxxx Xxxxxxx ed il gruppo di lavoro si riservano di apportare modifiche alla presente linea guida. TABELLA B – DETTAGLIO DISPOSITIVI MEDICI
Codice Identificativo di Gara. Il CIG è il codice identificativo di gara adottato per identificare, in una gara d’appalto, i relativi pagamenti, è un codice alfanumerico generato dal sistema SIMOG della ANAC. L’inserimento del CIG nel tracciato dei Contratti nasce allo scopo di fornire una chiave di comunicazione tra la rilevazione dei Consumi di Dispositivi Medici e la Banca dati dell’ANAC. Per la rilevazione del CIG nel tracciato contratti ci si riferisca alle indicazioni fornite dall’ANAC in caso di gara suddivisa in più lotti: la registrazione presso il SIMOG rilascia per ciascun lotto il codice identificativo (CIG). Nel caso in cui più lotti siano aggiudicati ad un medesimo operatore, a valle dell’aggiudicazione, è possibile eleggere a CIG Master uno dei CIG relativi ai vari lotti, da utilizzare per la tracciabilità dei pagamenti relativi a tutti i lotti, come previsto dalla normativa in materia Nella Tabella A del Tracciato dei Contratti può essere inserito il CIG per singolo lotto (qualora il gestionale aziendale lo consenta) come indicato dal Ministero della Salute, altresì è possibile inviare il CIG master.
Codice Identificativo di Gara. 1. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 della legge n. 136/2010 così come modificata dalla Legge 217/2010 di conversione del D.L. 187/2010, gli strumenti di pagamento relativi al presente contratto, con riferimento a ciascun movimento finanziario posto in essere dalla stazione appaltante, dovranno riportare il codice identificativo di gara – CIG: xxxxxxxxxxxxxxx

Related to Codice Identificativo di Gara

  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).