Collaudo delle apparecchiature. Oggetto del collaudo saranno i servizi offerti, compreso l’addestramento e l’avviamento, i collegamenti informatici, le apparecchiature ed i software installati conformemente a quanto richiesto in capitolato eventualmente aggiornato in sede di contratto. Sono previste, inoltre, le verifiche tecniche di sicurezza elettrica e non, e di funzionamento dei beni oggetto dell’appalto, da eseguirsi per mezzo di idonei, funzionanti, tarati e certificati strumenti forniti da parte dell’OE. Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l’Amministrazione e deve riguardare la totalità delle apparecchiature compresi gli eventuali dispositivi opzionali oggetto dell’Ordinativo di Fornitura ed i relativi applicativi software installati. Il collaudo verrà effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42 CEE (e, per gli IVD, la Direttiva CE/98/79) e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione” e sue eventuali successive revisioni. Il collaudo dovrà iniziare nella data e orario fissato dall’XXXXX X. XXXXXX, sentito l’appaltatore, al massimo entro 10 giorni solari dal termine dell’installazione. Le prove di collaudo dovranno concludersi entro 5 giorni solari dal loro inizio, salvo diversa disposizione dettata dall’XXXXX X. XXXXXX, in funzione delle esigenze del reparto interessato. In caso di ritardato inizio/fine del collaudo (anche relativo alle singole fasi di esecuzione dell’appalto) rispetto alle tempistiche fissate dall’XXXXX X. XXXXXX, saranno applicate le penali di cui all’apposito articolo del presente CT. Il collaudo consisterà, inoltre: - nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’Ordinativo di Fornitura (ad es. marca, modello, …) e quanto installato; - nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software e dispositivi opzionali; - nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi opzionali, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta; - nella verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge; - nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test; - nella consegna di tutti i manuali, in lingua italiana, a corredo del bene, fra cui almeno il manuale di utilizzo e di manutenzione e il manuale di eventuali codici tecnici; - nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari, a carico della ditta aggiudicataria e in contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda Brotzu, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che, a discrezione dell’Amministrazione, possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia; - nell’istruzione/formazione richiesta in capitolato e descritta in offerta. Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore. La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dalla Struttura dell’XXXXX X. XXXXXX presso cui l’apparecchiatura è assegnata e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura, dalla cui data decorrerà il periodo di garanzia. Il verbale dovrà contenere l’indicazione della data e del luogo in cui avverrà la formazione del personale (previamente concordato con la XXXXX X. XXXXXX). Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore. Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove di collaudo (funzionali e diagnostiche), queste ultime saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità con cui sono state eseguite le prime prove di collaudo, con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove devono iniziare, salvo differenti accordi fra XXXXX X. XXXXXX e ditta, entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti non andate a buon fine. In tal caso saranno comunque applicate le penali indicate nell’apposito articolo, calcolate per ogni giorno solare di ritardo, a partire dalla data di conclusione negativa delle prime operazioni e fino alla conclusione con esito positivo delle successive prove di collaudo. Se entro il suddetto termine le apparecchiature o parti di esse non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l’applicazione delle penali previste nel presente CT. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l’ulteriore danno. Le condizioni indicate sono vincolanti per la buona riuscita del collaudo. La mancanza di una o più condizioni, valutata caso per caso a giudizio della commissione di collaudo, avrà le conseguenze seguenti: · Sospensione del collaudo con divieto di utilizzo per gravi non conformità rispetto alle condizioni contrattuali di fornitura; · Sospensione del collaudo ed emissione di un’autorizzazione provvisoria all’uso. Nel caso in cui si verifichino condizioni tali da non poter procedere alla firma del collaudo, la ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni per porvi rimedio. Resta inteso che, in tal caso, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture. La fatturazione per la fornitura delle apparecchiature potrà avvenire solo a seguito del regolare e positivo collaudo delle stesse. Nel caso di controversie sugli aspetti tecnici, in particolare sull’interpretazione delle norme, la ditta si impegna a suo carico ad interpellare un esperto del settore al disopra delle parti per un consulto.
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Samples: Capitolato Speciale Per La Fornitura E Installazione Di Apparecchiature Elettromedicali, Procurement Agreement
Collaudo delle apparecchiature. Oggetto Entro 10 giorni lavorativi dalla consegna la Ditta aggiudicataria dovrà procedere alla effettuazione del collaudo saranno i servizi offertidell’apparecchiatura, compreso l’addestramento e l’avviamento, i collegamenti informatici, previo accordo con il Responsabile dell’esecuzione del contratto che coinvolgerà le apparecchiature ed i software installati conformemente a quanto richiesto in capitolato eventualmente aggiornato in sede di contratto. Sono previste, inoltre, le verifiche tecniche di sicurezza elettrica e non, e di funzionamento dei beni oggetto dell’appalto, da eseguirsi per mezzo di idonei, funzionanti, tarati e certificati strumenti forniti da parte dell’OEfigure professionali all’uopo necessarie. Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l’Amministrazione e deve riguardare la totalità delle apparecchiature dell’Apparecchiatura compresi gli eventuali dispositivi opzionali oggetto dell’Ordinativo di Fornitura ed i relativi applicativi sistemi software installati. Il collaudo verrà effettuato I collaudi verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42 93/42/CEE (e, per gli IVD, la Direttiva CE/98/79) e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione” e sue eventuali successive revisioni. Il collaudo dell’apparecchiatura dovrà iniziare nella data e orario fissato dall’XXXXX X. XXXXXX, sentito l’appaltatore, al massimo essere effettuato entro 10 4 giorni solari dal termine dell’installazione. Le prove di collaudo dovranno concludersi entro 5 giorni solari dal loro inizio, salvo diversa disposizione dettata dall’XXXXX X. XXXXXX, in funzione delle esigenze lavorativi a seguito dell’esito positivo del reparto interessato. In caso di ritardato inizio/fine del collaudo (anche relativo alle singole fasi Verbale di esecuzione dell’appalto) rispetto alle tempistiche fissate dall’XXXXX X. XXXXXX, saranno applicate le penali di cui all’apposito articolo del presente CT. Il collaudo dei lavori e consisterà, inoltre: - nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’Ordinativo di Fornitura (ad es. marca, modello, …) e quanto installato; - nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software e dispositivi opzionali; - nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi opzionalidispositivi, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta; offerta - nella verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge; legge - nell'accertamento nell’accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche (a cura di un clinico) stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test; - nella consegna di tutti i manuali, in lingua italiana, a corredo del bene, fra cui almeno il manuale di utilizzo e di manutenzione e il manuale di eventuali codici tecnici; test - nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari, a carico della ditta aggiudicataria e in contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda Brotzu, particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimentoriferimento - l’esecuzione delle prove in campo per la verifica della conformità ai requisiti di benessere ambientale (acustico, che, a discrezione dell’Amministrazione, possono climatico e luminoso). Il collaudo dovrà essere in alternativa essere eseguite da suo personale linea con le eventuali indicazioni del Servizio di fiducia; - nell’istruzione/formazione richiesta in capitolato e descritta in offertaIngegneria Clinica. Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore. La Ditta in sede di collaudo dovrà fornire la scheda riepilogativa debitamente compilata (all.C del disciplinare di gara). La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dalla Struttura dell’XXXXX X. XXXXXX presso cui l’apparecchiatura è assegnata dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto (REC) e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura, dalla cui data decorrerà il periodo di garanzia. Il verbale dovrà contenere l’indicazione della la data e del il luogo in cui avverrà la formazione dell’istruzione del personale (previamente concordato con la XXXXX X. XXXXXXl’Amministrazione). Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Le prove di collaudo devono concludersi entro 10 gg lavorativi dal loro inizio, salvo diverso accordo con l’Amministrazione. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore. Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove Qualora l’esito del collaudo fosse negativo, entro ulteriori 15 giorni dovrà avvenire il nuovo collaudo. Qualora anche la seconda prova di collaudo (funzionali e diagnostiche)risultasse negativa, queste ultime saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità con cui sono state eseguite le prime prove la Stazione Appaltante si riserva il diritto di collaudo, con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusionerisolvere il contratto per inadempienza dell’appaltatore. La ripetizione Ditta dovrà provvedere a proprie spese alla rimozione immediata delle prove devono iniziareapparecchiature fornite, salvo differenti accordi fra XXXXX X. XXXXXX e ditta, entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti non andate a buon fine. In tal caso saranno comunque applicate le penali indicate nell’apposito articolo, calcolate per ogni giorno solare di ritardo, a partire dalla data di conclusione negativa delle prime operazioni e fino alla conclusione con esito positivo delle successive prove di collaudo. Se entro il suddetto termine le apparecchiature o parti di esse non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l’applicazione delle penali previste nel presente CT. Resta fatto salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito dell’Amministrazione di secondo vedersi rimborsati i danni tutti patiti. Dal collaudo con esito negativo, decorreranno i mesi di risolvere in tutto o in parte il contratto garanzia dell’apparecchiatura (di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l’ulteriore danno. Le condizioni indicate sono vincolanti per la buona riuscita del collaudo. La mancanza di una o più condizioni, valutata caso per caso a giudizio della commissione di collaudo, avrà le conseguenze seguenti: · Sospensione del collaudo con divieto di utilizzo per gravi non conformità rispetto alle condizioni contrattuali di fornitura; · Sospensione del collaudo ed emissione di un’autorizzazione provvisoria all’uso. Nel caso in cui si verifichino condizioni tali da non poter procedere alla firma del collaudo, la ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni per porvi rimedio. Resta inteso che, in tal caso, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture. La fatturazione per la fornitura delle apparecchiature potrà avvenire solo a seguito del regolare e positivo collaudo delle stesse. Nel caso di controversie sugli aspetti tecnici, in particolare sull’interpretazione delle norme, la ditta si impegna a suo carico ad interpellare un esperto del settore al disopra delle parti per un consultotipo full risk).
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Samples: Capitolato Speciale, Fornitura Di Endoscopi E Colonne
Collaudo delle apparecchiature. Oggetto del collaudo saranno i servizi offerti, compreso l’addestramento e l’avviamento, i collegamenti informatici, le apparecchiature ed i software installati conformemente a quanto richiesto in capitolato eventualmente aggiornato in sede di contratto. Sono previste, inoltre, le verifiche tecniche di sicurezza elettrica e non, e di funzionamento dei beni oggetto dell’appalto, da eseguirsi per mezzo di idonei, funzionanti, tarati e certificati strumenti forniti da parte dell’OE. Il collaudo viene tecnico amministrativo prima del quale è assolutamente vietato l’uso dell’apparecchiatura, sarà effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l’Amministrazione la Ditta aggiudicataria e deve riguardare la totalità delle apparecchiature compresi gli eventuali dispositivi opzionali oggetto dell’Ordinativo di Fornitura ed con i relativi applicativi software installati. Il collaudo verrà effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42 CEE (etecnici della Ditta produttrice, per gli IVD, la Direttiva CE/98/79) e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione” e sue eventuali successive revisioni. Il collaudo dovrà iniziare nella data e orario fissato dall’XXXXX X. XXXXXX, sentito l’appaltatore, al massimo entro 10 giorni solari dal termine dell’installazione. Le prove di collaudo dovranno concludersi entro 5 giorni solari dal loro inizio, salvo diversa disposizione dettata dall’XXXXX X. XXXXXXse diversa, in funzione delle esigenze presenza del reparto interessatoResponsabile del servizio destinatario del bene e del Dirigente dell’U.O. Elettromedicali. In caso di ritardato inizio/fine Di ciò sarà redatto regolare verbale. Tutti i colli relativi alla fornitura della strumentazione non dovranno essere aperti dal personale sanitario se non alla presenza del Referente tecnico dell’ASL che dovrà controllare l’integrità dell’imballaggio, dell’apparecchiatura e degli accessori. L’apparecchiatura non potrà essere utilizzata dal personale sanitario prima che sia stato effettuato il collaudo (anche relativo alle singole fasi di esecuzione dell’appalto) rispetto alle tempistiche fissate dall’XXXXX X. XXXXXX, saranno applicate le penali di cui all’apposito articolo del presente CT. Il collaudo consisterà, inoltre: - nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’Ordinativo di Fornitura (ad es. marca, modello, …) e quanto installato; - nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software e dispositivi opzionali; - nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi opzionali, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta; - nella verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge; - nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento che questo sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test; - nella consegna di tutti i manuali, in lingua italiana, a corredo del bene, fra cui almeno il manuale di utilizzo e di manutenzione e il manuale di eventuali codici tecnici; - nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari, a carico della ditta aggiudicataria e in contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda Brotzu, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che, a discrezione dell’Amministrazione, possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia; - nell’istruzione/formazione richiesta in capitolato e descritta in offerta. Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore. La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati superato con esito positivo. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “La ditta aggiudicataria deve garantire il buon funzionamento e la rispondenza della fornitura ed installazione dalla data del verbale di installazione/collaudo”. Durante tutto il periodo il fornitore si impegna, firmato dalla Struttura dell’XXXXX X. XXXXXX presso cui a proprio ca- rico, a mantenere o riportare l’apparecchiatura è assegnata in condizioni di regolare funzionamento e controfirmato dal Fornitoredi conformità alle specifiche tecniche a mezzo della manutenzione. In caso L'operazione di collaudo positivoè intesa a verificare, per il bene fornito, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data conformità ai tipi ed ai modelli descritti nei documenti di accettazione” della Fornituragara, dalla cui data decorrerà il periodo di garanzianell'offerta e negli allegati. Il verbale dovrà contenere l’indicazione della data regolare collaudo e del luogo la dichiarazione di presa in cui avverrà la formazione del personale (previamente concordato con la XXXXX X. XXXXXX). Il collaudo positivo consegna non esonera comunque il Fornitore la Ditta aggiudicataria per eventuali difetti ed od imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in vengono di seguito accertati. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore. Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove di collaudo (funzionali e diagnostiche), queste ultime saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità con cui sono state eseguite le prime prove di collaudo, con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove devono iniziare, salvo differenti accordi fra XXXXX X. XXXXXX e ditta, entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti non andate a buon fine. In tal caso saranno comunque applicate la Ditta aggiudicataria dovrà rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate. Sono rifiutate le penali indicate nell’apposito articoloforniture in qualsiasi modo non rispondenti ai requisiti, calcolate per ogni giorno solare in tal caso la Ditta ha l'obbligo entro 15 gg. dal rifiuto di ritardo, a partire dalla data di conclusione negativa delle prime operazioni e fino alla conclusione con esito positivo delle successive prove di collaudo. Se entro il suddetto termine le apparecchiature o parti di esse non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stessedei beni con altrettanti rispondenti ai requisiti. I beni rifiutati dovranno essere ritirati immediatamente dalla Ditta a suo rischio e spese, salva l’applicazione delle penali previste nel presente CT. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l’ulteriore danno. Le condizioni indicate sono vincolanti esonero dell'Ente ad ogni responsabilità per la buona riuscita del collaudosua conservazione e custodia. La mancanza Ditta aggiudicataria, deve produrre, obbligatoriamente, manuale d’uso e manuale tecnico, redatti in lingua italiana, nonché la seguente documentazione relativa alle attrezzature/beni ed agli impianti: certificazione di una o più condizionirispondenza alle vigenti norme CEI; dichiarazione di conformità resa ai sensi della norma CEI 62.5 e particolari, valutata caso ove esistono, completa di foglio di giudizio e strisciata delle verifiche di sicurezza elettrica effettuata. documento di trasporto regolarmente sottoscritto per caso accettazione della merce; Inoltre, saranno controllati i seguenti documenti, così come indicato nella lettera d’ordine che sarà inviata alla ditta aggiudicataria: documento di trasporto, verificando che il materiale trascritto nel documento di trasporto con i relativi numeri seriali sia effettivamente contenuto nei colli; offerta della ditta fornitrice, si riscontrerà la conformità delle apparecchiature con i relativi accessori forniti e installati a giudizio quelli presentati in fase di offerta; pari modello e pari caratteristiche tecniche; certificazioni di conformità, conformità dell’apparecchiatura alle Direttive Europee di riferimento e conformità alle normative vigenti; verifica della commissione di collaudo, avrà le conseguenze seguenti: · Sospensione del presenza dei manuali d’uso (obbligatoriamente in italiano); collaudo operativo con divieto di utilizzo per gravi non conformità rispetto alle condizioni contrattuali di fornitura; · Sospensione del collaudo ed emissione di un’autorizzazione provvisoria all’uso. Nel caso in cui si verifichino condizioni tali da non poter procedere alla la firma del collaudo, la tecnico della ditta sarà formalmente informata e del medico responsabile del servizio con relativa bolla di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni lavoro. manuale di service completo di tutte le password di accesso necessari per porvi rimedio. Resta inteso che, in tal caso, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture. La fatturazione per la fornitura delle apparecchiature potrà avvenire solo a seguito del regolare e positivo collaudo delle stesse. Nel caso di controversie sugli aspetti tecnici, in particolare sull’interpretazione delle norme, la ditta si impegna a suo carico ad interpellare un esperto del settore essere abilitati al disopra delle parti per un consultofunzionamento dell’apparecchiatura.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Collaudo delle apparecchiature. Oggetto Entro 10 giorni lavorativi dalla consegna la Ditta aggiudicataria dovrà procedere alla effettuazione del collaudo saranno i servizi offertidelle apparecchiature, compreso l’addestramento e l’avviamento, i collegamenti informatici, previo accordo con il Responsabile dell’esecuzione del contratto che coinvolgerà le apparecchiature ed i software installati conformemente a quanto richiesto in capitolato eventualmente aggiornato in sede di contratto. Sono previste, inoltre, le verifiche tecniche di sicurezza elettrica e non, e di funzionamento dei beni oggetto dell’appalto, da eseguirsi per mezzo di idonei, funzionanti, tarati e certificati strumenti forniti da parte dell’OEfigure professionali all’uopo necessarie. Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l’Amministrazione e deve riguardare la totalità delle apparecchiature Apparecchiature compresi gli eventuali dispositivi opzionali oggetto dell’Ordinativo di Fornitura ed i relativi applicativi sistemi software installati. Il collaudo verrà effettuato I collaudi verranno effettuati nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42 93/42/CEE (e, per gli IVD, la Direttiva CE/98/79) e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione” e sue eventuali successive revisioni. Il collaudo dell’apparecchiatura dovrà iniziare nella data e orario fissato dall’XXXXX X. XXXXXX, sentito l’appaltatore, al massimo essere effettuato entro 10 4 giorni solari dal termine dell’installazione. Le prove di collaudo dovranno concludersi entro 5 giorni solari dal loro inizio, salvo diversa disposizione dettata dall’XXXXX X. XXXXXX, in funzione delle esigenze lavorativi a seguito dell’esito positivo del reparto interessato. In caso di ritardato inizio/fine del collaudo (anche relativo alle singole fasi Verbale di esecuzione dell’appalto) rispetto alle tempistiche fissate dall’XXXXX X. XXXXXX, saranno applicate le penali di cui all’apposito articolo del presente CT. Il collaudo dei lavori e delle Verifiche proteximetriche e consisterà, inoltre: - nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’Ordinativo di Fornitura (ad es. marca, modello, …) e quanto installato; - nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software e dispositivi opzionali; - nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi opzionalidispositivi, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta; offerta - nella verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge; legge - nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche (a cura di un clinico) stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test; - nella consegna di tutti i manuali, in lingua italiana, a corredo del bene, fra cui almeno il manuale di utilizzo e di manutenzione e il manuale di eventuali codici tecnici; test - nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari, a carico della ditta aggiudicataria e in contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda Brotzu, particolari conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimentoriferimento - l’esecuzione delle prove in campo per la verifica della conformità ai requisiti di benessere ambientale (acustico, che, a discrezione dell’Amministrazione, possono climatico e luminoso). Il collaudo dovrà essere in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia; - nell’istruzionelinea con le eventuali indicazioni della Fisica Sanitaria e/formazione richiesta in capitolato e descritta in offertao Ingegneria Clinica. Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore. La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dalla Struttura dell’XXXXX X. XXXXXX presso cui l’apparecchiatura è assegnata dal Responsabile dell’Esecuzione del Contratto (REC) e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura, dalla cui data decorrerà il periodo di garanzia. Il verbale dovrà contenere l’indicazione della la data e del il luogo in cui avverrà la formazione dell’istruzione del personale (previamente concordato con la XXXXX X. XXXXXXl’Amministrazione). Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Le prove di collaudo devono concludersi entro 10 gg lavorativi dal loro inizio, salvo diverso accordo con l’Amministrazione. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore. Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove Qualora l’esito del collaudo fosse negativo, entro ulteriori 15 giorni dovrà avvenire il nuovo collaudo. Qualora anche la seconda prova di collaudo (funzionali e diagnostiche)risultasse negativa, queste ultime saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità con cui sono state eseguite le prime prove la Stazione Appaltante si riserva il diritto di collaudo, con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusionerisolvere il contratto per inadempienza dell’appaltatore. La ripetizione Ditta dovrà provvedere a proprie spese alla rimozione immediata delle prove devono iniziareapparecchiature fornite, salvo differenti accordi fra XXXXX X. XXXXXX e ditta, entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti non andate a buon fine. In tal caso saranno comunque applicate le penali indicate nell’apposito articolo, calcolate per ogni giorno solare di ritardo, a partire dalla data di conclusione negativa delle prime operazioni e fino alla conclusione con esito positivo delle successive prove di collaudo. Se entro il suddetto termine le apparecchiature o parti di esse non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l’applicazione delle penali previste nel presente CT. Resta fatto salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito dell’Amministrazione di secondo vedersi rimborsati i danni tutti patiti. Dal collaudo con esito negativo, decorreranno i mesi di risolvere in tutto o in parte garanzia dell’apparecchiatura e parallelamente il contratto servizio di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l’ulteriore danno. Le condizioni indicate sono vincolanti per la buona riuscita del collaudo. La mancanza di una o più condizioni, valutata caso per caso a giudizio della commissione di collaudo, avrà le conseguenze seguenti: · Sospensione del collaudo con divieto di utilizzo per gravi non conformità rispetto alle condizioni contrattuali di fornitura; · Sospensione del collaudo ed emissione di un’autorizzazione provvisoria all’uso. Nel caso in cui si verifichino condizioni tali da non poter procedere alla firma del collaudo, la ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni per porvi rimedio. Resta inteso che, in tal caso, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture. La fatturazione per la fornitura delle apparecchiature potrà avvenire solo a seguito del regolare e positivo collaudo delle stesse. Nel caso di controversie sugli aspetti tecnici, in particolare sull’interpretazione delle norme, la ditta si impegna a suo carico ad interpellare un esperto del settore al disopra delle parti per un consultomanutenzione full risk.
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Collaudo delle apparecchiature. Oggetto del collaudo saranno i servizi offerti, compreso l’addestramento e l’avviamento, i collegamenti informatici, le apparecchiature ed i software installati conformemente a quanto richiesto in capitolato eventualmente aggiornato in sede di contratto. Sono previste, inoltre, le verifiche tecniche di sicurezza elettrica e non, e di funzionamento dei beni oggetto dell’appalto, da eseguirsi per mezzo di idonei, funzionanti, tarati e certificati strumenti forniti da parte dell’OE. Il collaudo viene tecnico amministrativo prima del quale è assolutamente vietato l’uso dell’apparecchiatura, sarà effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l’Amministrazione la Ditta aggiudicataria e deve riguardare la totalità delle apparecchiature compresi gli eventuali dispositivi opzionali oggetto dell’Ordinativo di Fornitura ed con i relativi applicativi software installati. Il collaudo verrà effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42 CEE (etecnici della Ditta produttrice, per gli IVD, la Direttiva CE/98/79) e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione” e sue eventuali successive revisioni. Il collaudo dovrà iniziare nella data e orario fissato dall’XXXXX X. XXXXXX, sentito l’appaltatore, al massimo entro 10 giorni solari dal termine dell’installazione. Le prove di collaudo dovranno concludersi entro 5 giorni solari dal loro inizio, salvo diversa disposizione dettata dall’XXXXX X. XXXXXXse diversa, in funzione delle esigenze presenza del reparto interessatoResponsabile del servizio destinatario del bene e del Dirigente dell’U.O. Elettromedicali. In caso di ritardato inizio/fine Di ciò sarà redatto regolare verbale. Tutti i colli relativi alla fornitura della strumentazione non dovranno essere aperti dal personale sanitario se non alla presenza del Referente tecnico dell’ASL che dovrà controllare l’integrità dell’imballaggio, dell’apparecchiatura e degli accessori. L’apparecchiatura non potrà essere utilizzata dal personale sanitario prima che sia stato effettuato il collaudo (anche relativo alle singole fasi di esecuzione dell’appalto) rispetto alle tempistiche fissate dall’XXXXX X. XXXXXX, saranno applicate le penali di cui all’apposito articolo del presente CTe che questo sia superato con esito positivo. Il collaudo consisterà, inoltre: - nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’Ordinativo di Fornitura (ad es. marca, modello, …) e quanto installato; - nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software e dispositivi opzionali; - nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi opzionali, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta; - nella verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge; - nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test; - nella consegna di tutti i manuali, in lingua italiana, a corredo del bene, fra cui almeno il manuale di utilizzo e di manutenzione e il manuale di eventuali codici tecnici; - nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari, a carico della La ditta aggiudicataria deve garantire il buon funzionamento e in contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda Brotzu, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che, a discrezione dell’Amministrazione, possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia; - nell’istruzione/formazione richiesta in capitolato e descritta in offerta. Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme della fornitura ed installazione dalla data del verbale di sicurezzainstallazione/collaudo. Il FornitoreDurante tutto il periodo il fornitore si impegna, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudoa mantenere o riportare l’apparecchiatura in condizioni di regolare funzionamento e di conformità alle specifiche tecniche a mezzo della manutenzione. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie L'operazione di collaudo è intesa a verificare, per il Fornitore. La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dalla Struttura dell’XXXXX X. XXXXXX presso cui l’apparecchiatura è assegnata e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivobene fornito, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data conformità ai tipi ed ai modelli descritti nei documenti di accettazione” della Fornituragara, dalla cui data decorrerà il periodo di garanzianell'offerta e negli allegati. Il verbale dovrà contenere l’indicazione della data regolare collaudo e del luogo la dichiarazione di presa in cui avverrà la formazione del personale (previamente concordato con la XXXXX X. XXXXXX). Il collaudo positivo consegna non esonera comunque il Fornitore la Ditta aggiudicataria per eventuali difetti ed od imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in vengono di seguito accertati. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore. Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove di collaudo (funzionali e diagnostiche), queste ultime saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità con cui sono state eseguite le prime prove di collaudo, con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove devono iniziare, salvo differenti accordi fra XXXXX X. XXXXXX e ditta, entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti non andate a buon fine. In tal caso saranno comunque applicate la Ditta aggiudicataria dovrà rispondere ad ogni effetto dei difetti o delle imperfezioni accertate. Sono rifiutate le penali indicate nell’apposito articoloforniture in qualsiasi modo non rispondenti ai requisiti, calcolate per ogni giorno solare in tal caso la Ditta ha l'obbligo entro 15 gg. dal rifiuto di ritardo, a partire dalla data di conclusione negativa delle prime operazioni e fino alla conclusione con esito positivo delle successive prove di collaudo. Se entro il suddetto termine le apparecchiature o parti di esse non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stessedei beni con altrettanti rispondenti ai requisiti. I beni rifiutati dovranno essere ritirati immediatamente dalla Ditta a suo rischio e spese, salva l’applicazione delle penali previste nel presente CT. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l’ulteriore danno. Le condizioni indicate sono vincolanti esonero dell'Ente ad ogni responsabilità per la buona riuscita del collaudosua conservazione e custodia. La mancanza Ditta aggiudicataria, deve produrre, obbligatoriamente, manuale d’uso e manuale tecnico, redatti in lingua italiana, nonché la seguente documentazione relativa alle attrezzature/beni ed agli impianti: • certificazione di una o più condizionirispondenza alle vigenti norme CEI; • dichiarazione di conformità resa ai sensi della norma CEI 62.5 e particolari, valutata caso ove esistono, completa di foglio di giudizio e strisciata delle verifiche di sicurezza elettrica effettuata. • documento di trasporto regolarmente sottoscritto per caso accettazione della merce; Inoltre, saranno controllati i seguenti documenti, così come indicato nella lettera d’ordine che sarà inviata alla ditta aggiudicataria: • documento di trasporto, verificando che il materiale trascritto nel documento di trasporto con i relativi numeri seriali sia effettivamente contenuto nei colli; • offerta della ditta fornitrice, si riscontrerà la conformità delle apparecchiature con i relativi accessori forniti e installati a giudizio quelli presentati in fase di offerta; pari modello e pari caratteristiche tecniche; • certificazioni di conformità, conformità dell’apparecchiatura alle Direttive Europee di riferimento e conformità alle normative vigenti; • verifica della commissione di collaudo, avrà le conseguenze seguenti: · Sospensione del presenza dei manuali d’uso (obbligatoriamente in italiano); • collaudo operativo con divieto di utilizzo per gravi non conformità rispetto alle condizioni contrattuali di fornitura; · Sospensione del collaudo ed emissione di un’autorizzazione provvisoria all’uso. Nel caso in cui si verifichino condizioni tali da non poter procedere alla la firma del collaudo, la tecnico della ditta sarà formalmente informata e del medico responsabile del servizio con relativa bolla di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni lavoro. • manuale di service completo di tutte le password di accesso necessari per porvi rimedio. Resta inteso che, in tal caso, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture. La fatturazione per la fornitura delle apparecchiature potrà avvenire solo a seguito del regolare e positivo collaudo delle stesse. Nel caso di controversie sugli aspetti tecnici, in particolare sull’interpretazione delle norme, la ditta si impegna a suo carico ad interpellare un esperto del settore essere abilitati al disopra delle parti per un consultofunzionamento dell’apparecchiatura.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Collaudo delle apparecchiature. Oggetto del Le operazioni di collaudo saranno i servizi offertidelle attrezzature dovranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria, compreso l’addestramento a suo totale rischio e l’avviamento, i collegamenti informatici, le apparecchiature ed i software installati conformemente a quanto richiesto in capitolato eventualmente aggiornato in sede di contratto. Sono previste, inoltre, le verifiche tecniche di sicurezza elettrica e nonspesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d’arte, entro trenta giorni lavorativi dalla data di funzionamento dei beni oggetto dell’appaltoconsegna dell’attrezzatura, da eseguirsi per mezzo salvo imprevedibili circostanze di idoneiforza maggiore. Nell’ipotesi in cui le operazioni di collaudo non avvengano entro il quarantesimo giorno dalla data di consegna dell’attrezzatura, funzionanti, tarati e certificati strumenti forniti da parte dell’OE. Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l’Amministrazione e deve riguardare la totalità delle apparecchiature compresi gli eventuali dispositivi opzionali oggetto dell’Ordinativo di Fornitura ed i relativi applicativi software installati. Il collaudo verrà effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42 CEE (e, per gli IVD, la Direttiva CE/98/79) e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione” e sue eventuali successive revisioniil ritardo equivarrà a mancata consegna. Il collaudo dovrà iniziare nella risultare da apposito verbale in contraddittorio fra la ditta fornitrice ed i responsabili tecnico-sanitari designati dall’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera. Saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la perfetta funzionalità dell’apparecchiatura risultante conforme alle condizioni contrattuali ed alla buona regola d’arte. La ditta dovrà fornire, a proprie spese, tutto quanto necessario (kits, consumabili ecc.) al collaudo dell’apparecchiatura consegnata, previo contatto con gli utilizzatori. La data e orario fissato dall’XXXXX X. XXXXXXdi avviamento a pieno ritmo della strumentazione verrà attestata dal verbale di avvenuto collaudo firmato dalle parti. Qualora l’esito del collaudo dovesse risultare negativo, sentito l’appaltatorealla ditta aggiudicataria incombe l’onere di provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura entro il termine di 15 giorni lavorativi, decorsi infruttuosamente i quali, l’amministrazione provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione, al massimo entro 10 giorni solari dal termine dell’installazione. Le prove di collaudo dovranno concludersi entro 5 giorni solari dal loro inizioconseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo fino a concorrenza del danno subito, salvo diversa disposizione dettata dall’XXXXX X. XXXXXX, in funzione delle esigenze del reparto interessato. In caso di ritardato inizio/fine del collaudo (anche relativo alle singole fasi di esecuzione dell’appalto) rispetto alle tempistiche fissate dall’XXXXX X. XXXXXX, saranno applicate le penali di cui all’apposito articolo del presente CTfatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno non coperto da deposito cauzionale. Il collaudo consisteràregolare collaudo, inoltre: - nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’Ordinativo di Fornitura (ad es. marca, modello, …) e quanto installato; - nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software e dispositivi opzionali; - nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi opzionali, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta; - nella verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge; - nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test; - nella consegna di tutti i manuali, in lingua italiana, a corredo del bene, fra cui almeno il manuale di utilizzo e di manutenzione e il manuale di eventuali codici tecnici; - nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari, a carico della ditta aggiudicataria e in contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda Brotzu, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che, a discrezione dell’Amministrazione, possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia; - nell’istruzione/formazione richiesta in capitolato e descritta in offerta. Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo regolare esecuzione e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio l’accettazione con presa in carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie non esonerano il fornitore da responsabilità per il Fornitore. La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”difetto o imperfezioni occulti, firmato dalla Struttura dell’XXXXX X. XXXXXX presso cui l’apparecchiatura è assegnata e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura, dalla cui data decorrerà il periodo di garanzia. Il verbale dovrà contenere l’indicazione della data e del luogo in cui avverrà la formazione del personale (previamente concordato con la XXXXX X. XXXXXX). Il collaudo positivo o comunque non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Tutti gli oneri sostenuti per tutta la fase durata della garanzia che decorrerà dal giorno successivo da quello di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore. Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove di collaudo (funzionali e diagnostiche), queste ultime saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità con cui sono state eseguite le prime prove di collaudo, con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusionese positivo. La ripetizione delle prove devono iniziare, salvo differenti accordi fra XXXXX X. XXXXXX e ditta, entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti non andate a buon fine. In tal caso saranno comunque applicate le penali indicate nell’apposito articolo, calcolate per ogni giorno solare di ritardo, a partire dalla data di conclusione negativa delle prime operazioni e fino alla conclusione con esito positivo delle successive prove di collaudo. Se entro il suddetto termine le apparecchiature o parti di esse non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il Fornitore Ditta dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l’applicazione delle penali previste nel presente CT. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l’ulteriore danno. Le condizioni indicate sono vincolanti per la buona riuscita del collaudo. La mancanza di una o più condizioni, valutata caso per caso a giudizio della commissione di collaudo, avrà le conseguenze seguenti: · Sospensione del collaudo con divieto di utilizzo per gravi non conformità rispetto alle condizioni contrattuali di fornitura; · Sospensione del collaudo ed emissione di un’autorizzazione provvisoria all’uso. Nel caso in cui si verifichino condizioni tali da non poter procedere alla firma del collaudo, la ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni per porvi rimedio. Resta inteso che, in tal caso, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture. La fatturazione per la fornitura delle apparecchiature potrà avvenire solo a seguito del regolare e positivo collaudo delle stesse. Nel caso di controversie sugli aspetti tecnici, in particolare sull’interpretazione delle norme, la ditta si impegna a suo carico ad interpellare un esperto del settore al disopra delle parti per un consultogarantire l’assistenza all’avvio dei sistemi analitici.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Collaudo delle apparecchiature. Oggetto Il collaudo tecnico amministrativo prima del collaudo saranno quale è assolutamente vietato l’uso dell’apparecchiatura, sarà effettuato in contraddittorio con la Ditta aggiudicataria e con i servizi offertitecnici della Ditta produttrice, compreso l’addestramento se diversa, in presenza del Responsabile del servizio destinatario del bene e l’avviamentodel Dirigente della S.S.D. Ingegneria Clinica dell’ASL che prende in carico il bene. Di ciò sarà redatto regolare verbale. La Ditta dovrà dare avviso all’Azienda Sanitaria per iscritto ed entro un congruo termine del giorno in cui viene effettuata la consegna. Costituiscono motivi di spostamenti dei termini di consegna quelli connessi a causa di forza maggiore, i collegamenti informaticidebitamente comprovati con valida documentazione ed accettati dall’Azienda Sanitaria. La Ditta in tali casi deve effettuare specifica comunicazione all’Azienda Sanitaria entro cinque giorni dal verificarsi dell’evento. La presentazione di domande intese ad ottenere spostamenti di termini, le modificazioni di clausole o, in generale, comunicazioni e chiarimenti, non può ritenersi sufficiente per interrompere la decorrenza dei termini contrattuali. Con la consegna delle apparecchiature, la Ditta assume l’obbligo di fornire, senza ulteriore corrispettivo, manuali ed ogni altra documentazione tecnica in lingua italiana idonea per assicurare il soddisfacente funzionamento delle apparecchiature ed i software installati conformemente a quanto richiesto in capitolato eventualmente aggiornato in sede di contrattofornite. Sono previste, inoltre, le verifiche tecniche di sicurezza elettrica All’atto del Collaudo e non, e di funzionamento dell’allocazione dei beni oggetto dell’appaltodella fornitura, da eseguirsi per mezzo di idoneinella struttura ospedaliera interessata, funzionantiil Fornitore dovrà redigere un apposito verbale, tarati e certificati strumenti forniti da parte dell’OE. Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l’Amministrazione e deve riguardare la totalità delle apparecchiature compresi gli eventuali dispositivi opzionali oggetto dell’Ordinativo di Fornitura ed i relativi applicativi software installati. Il collaudo verrà effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42 CEE (e, per gli IVD, la Direttiva CE/98/79) e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione” e sue eventuali successive revisioni. Il collaudo dovrà iniziare nella data e orario fissato dall’XXXXX X. XXXXXX, sentito l’appaltatore, al massimo entro 10 giorni solari dal termine dell’installazione. Le prove di collaudo dovranno concludersi entro 5 giorni solari dal loro inizio, salvo diversa disposizione dettata dall’XXXXX X. XXXXXX, in funzione delle esigenze del reparto interessato. In caso di ritardato inizio/fine del collaudo (anche relativo alle singole fasi di esecuzione dell’appalto) rispetto alle tempistiche fissate dall’XXXXX X. XXXXXX, saranno applicate le penali di cui all’apposito articolo del presente CT. Il collaudo consisterà, inoltre: - nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’Ordinativo di Fornitura (ad es. marca, modello, …) e quanto installato; - nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software e dispositivi opzionali; - nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi opzionali, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta; - nella verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge; - nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test; - nella consegna di tutti i manuali, in lingua italiana, a corredo del bene, fra cui almeno il manuale di utilizzo e di manutenzione e il manuale di eventuali codici tecnici; - nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari, a carico della ditta aggiudicataria e in contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda Brotzu, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, cherappresentante appositamente designato per tale operazione dall’Amministrazione Contraente, a discrezione dell’Amministrazionemezzo del quale si procederà alla verifica della regolarità formale di quanto consegnato. Tutti i colli relativi alla fornitura della nuova apparecchiatura non dovranno essere aperti dal personale sanitario se non alla presenza del Referente tecnico dell’ASL e di un rappresentante della ditta fornitrice che dovrà controllare l’integrità dell’imballaggio, possono in alternativa dell’apparecchiatura e degli accessori. L’apparecchiatura non potrà essere eseguite da suo utilizzata dal personale di fiducia; - nell’istruzione/formazione richiesta in capitolato sanitario prima che sia stato effettuato il collaudo e descritta in offerta. Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore. La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati questo sia superato con esito positivo. Delle suddette Il termine di consegna delle apparecchiature si intende osservato con la posa in opera delle medesime regolarmente funzionanti e collaudate. La firma apposta sulla bolla di accompagnamento all’atto del ricevimento della merce indica solo una corrispondenza del numero dei colli inviati. L’accettazione delle apparecchiature non solleva il fornitore dalle responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine a vizi apparenti od occulti non rilevabili all’atto della consegna. Eventuali danneggiamenti riportati dai beni oggetto di fornitura durante il trasporto e/o durante le operazioni verrà redatto apposito “di carico e scarico sono sempre e fino al loro utilizzo, imputabili al fornitore. Le operazioni di collaudo saranno effettuate dall’Amministrazione Contraente, alla presenza di personale all’uopo delegato della S.S.D. Ingegneria Clinica e del Medico Responsabile del reparto, sempre in contraddittorio con il Fornitore, previa relativa comunicazione inviata da quest’ultimo con congruo anticipo al fine di concordare la data di inizio di tali operazioni. Il verbale di collaudo”collaudo dovrà contenere la descrizione analitica delle apparecchiature consegnate ed installate e dovrà accertare che le attrezzature siano conformi alle indicazioni contenute nel Capitolato Tecnico, firmato dalla Struttura dell’XXXXX X. XXXXXX presso cui l’apparecchiatura è assegnata siano state regolarmente installate, siano regolarmente funzionanti e controfirmato dal Fornitoresoddisfino le esigenze per esse previste. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data data di accettazione” della Forniturafornitura. Tale data farà fede per quanto riguarda l’inizio del servizio oggetto della procedura. Nella verifica dell’esistenza di tutta la documentazione a corredo della fornitura, dalla cui data decorrerà il periodo come previsto dalle vigenti normative e come previste dal complesso della documentazione di garanzia. Il verbale dovrà contenere l’indicazione gara si procederà a verificare in particolare la presenza e l’adeguatezza della data e del luogo in cui avverrà la formazione del personale documentazione tecnica a corredo della macchina (previamente concordato con la XXXXX X. XXXXXXmanuali, istruzioni, cd di installazione eccetera). Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per La Ditta aggiudicataria, dovrà in particolare produrre, obbligatoriamente manuale d’uso e manuale tecnico, redatti in lingua italiana, nonché la seguente documentazione relativa alle attrezzature/beni ed agli impianti: ●certificazione di rispondenza alle vigenti norme CEI; ●dichiarazione di conformità resa ai sensi della norma CEI 62.5 e particolari, ove esistono, completa di foglio di giudizio e strisciata delle verifiche di sicurezza elettrica effettuata nel luogo dell’installazione. Nell’accertamento della corrispondenza della fornitura alle caratteristiche offerte dalla ditta, oltre che ad eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi prescrizioni derivanti dall’obbligo al momento del collaudorispetto della legge; in particolare, ma vengano in seguito accertati. Tutti gli oneri sostenuti per la fase si procederà a verificare l’esistenza e conformità di: ● Apparecchiature principali; ● Accessori, software, optional eccetera; Nella verifica della funzionalità tecnica e clinica di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore. Quando le apparecchiature o parti ogni apparecchiatura e sistema di esse non superano le prescritte supporto installato si procederà attraverso: ● Prove e misurazioni strumentali; ● Esecuzione delle prove di accettazione e di qualità previste dai protocolli della Ditta costruttrice e realizzate con attrezzatura (certificata e tarata) L’eventuale materiale di uso e consumo necessario per il collaudo (funzionali e diagnostiche), queste ultime saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità con cui sono state eseguite le prime prove deve essere posto a disposizione dalla ditta a proprio esclusivo onere. Delle operazioni sarà redatto apposito verbale di collaudo, con eventuali oneri a carico controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del Fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove devono iniziare, salvo differenti accordi fra XXXXX X. XXXXXX e ditta, entro 10 giorni solari dalla relativo verbale sarà considerata quale data di chiusura delle prove precedenti non andate a buon fineaccettazione della fornitura consegnata. In tal caso saranno comunque applicate le penali indicate nell’apposito articolo, calcolate per ogni giorno solare di ritardo, a partire dalla data di conclusione negativa delle prime operazioni e fino alla conclusione con Ad esito positivo delle successive prove di collaudo. Se entro il suddetto termine le apparecchiature o parti di esse non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l’applicazione delle penali previste nel presente CT. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l’ulteriore danno. Le condizioni indicate sono vincolanti per la buona riuscita del collaudo. La mancanza di una o più condizioni, valutata caso per caso a giudizio della commissione di collaudo, avrà le conseguenze seguenti: · Sospensione del collaudo con divieto di utilizzo per gravi non conformità rispetto alle condizioni contrattuali di fornitura; · Sospensione del collaudo ed emissione di un’autorizzazione provvisoria all’uso. Nel caso in cui si verifichino condizioni tali da non poter procedere alla firma del collaudo, la ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni per porvi rimedio. Resta inteso che, in tal caso, saranno sospesi i termini di pagamento finale potrà essere formulata una delle fatture. La fatturazione per la fornitura delle apparecchiature potrà avvenire solo a seguito del regolare e positivo collaudo delle stesse. Nel caso di controversie sugli aspetti tecnici, in particolare sull’interpretazione delle norme, la ditta si impegna a suo carico ad interpellare un esperto del settore al disopra delle parti per un consulto.seguenti dichiarazioni:
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Samples: Capitolato Tecnico
Collaudo delle apparecchiature. Oggetto del Le operazioni di collaudo saranno i servizi offertidelle attrezzature dovranno essere eseguite dalla ditta aggiudicataria, compreso l’addestramento a suo totale rischio e l’avviamento, i collegamenti informatici, le apparecchiature ed i software installati conformemente a quanto richiesto in capitolato eventualmente aggiornato in sede di contratto. Sono previste, inoltre, le verifiche tecniche di sicurezza elettrica e nonspesa, e dovranno essere ultimate, a perfetta regola d’arte, entro trenta giorni lavorativi dalla data di funzionamento dei beni oggetto dell’appaltoconsegna dell’attrezzatura, da eseguirsi per mezzo salvo imprevedibili circostanze di idoneiforza maggiore. Nell’ipotesi in cui le operazioni di collaudo non avvengano entro il quarantesimo giorno dalla data di consegna dell’attrezzatura, funzionanti, tarati e certificati strumenti forniti da parte dell’OE. Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l’Amministrazione e deve riguardare la totalità delle apparecchiature compresi gli eventuali dispositivi opzionali oggetto dell’Ordinativo di Fornitura ed i relativi applicativi software installati. Il collaudo verrà effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42 CEE (e, per gli IVD, la Direttiva CE/98/79) e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione” e sue eventuali successive revisioniil ritardo equivarrà a mancata consegna. Il collaudo dovrà iniziare nella risultare da apposito verbale in contraddittorio fra la ditta fornitrice ed i responsabili tecnico-sanitari designati dall’Amministrazione dell’Azienda Ospedaliera. Saranno eseguite prove pratiche, verifiche ed ogni altra operazione al fine di accertare la perfetta funzionalità dell’apparecchiatura risultante conforme alle condizioni contrattuali ed alla buona regola d’arte. La ditta dovrà fornire, a proprie spese, tutto quanto necessario (kits, consumabili ecc.) al collaudo dell’apparecchiatura consegnata, previo contatto con gli utilizzatori. La data e orario fissato dall’XXXXX X. XXXXXX, sentito l’appaltatore, al massimo entro 10 giorni solari di avviamento a pieno ritmo della strumentazione verrà attestata dal termine dell’installazioneverbale di avvenuto collaudo firmato dalle parti. Le prove | verbali di collaudo del fornitore con la certificazione del superamento positivo dello stesso dovranno concludersi entro 5 giorni solari essere redatti e firmati dal loro iniziolegale rappresentante della ditta aggiudicataria, salvo diversa disposizione dettata dall’XXXXX X. XXXXXXo suo delegato, in funzione delle esigenze e controfirmati dai componenti della commissione di collaudo. Analogamente, i verbali di collaudo redatti dalla S.A. con la certificazione del reparto interessato. In caso superamento positivo dello stesso dovranno essere redatti e firmati dai componenti della commissione di ritardato inizio/fine del collaudo (anche relativo alle singole fasi di esecuzione dell’appalto) rispetto alle tempistiche fissate dall’XXXXX X. XXXXXXe controfirmati dal legale rappresentante della ditta aggiudicataria, saranno applicate le penali di cui all’apposito articolo del presente CTo suo delegato. Il collaudo consisteràsi considera accettato alla data in cui la commissione accerti la presenza, inoltre: - nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’Ordinativo di Fornitura (ad es. marcail corretto funzionamento, modello, …) e quanto installato; - nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software e dispositivi opzionali; - nella verifica della la conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi opzionali, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta; - nella verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge; - nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test; - nella consegna di tutti i manuali, in lingua italiana, a corredo del bene, fra cui almeno il manuale di utilizzo e di manutenzione dell'intera fornitura e il manuale superamento dei controlli di eventuali codici tecnici; - nella esecuzione delle verifiche qualità. Non sono previste forme di sicurezza elettrica generali e particolaricollaudo parziali. Qualora l’esito del collaudo dovesse risultare negativo, a carico della alla ditta aggiudicataria e in contraddittorio con incombe l’onere di provvedere alla sostituzione dell’apparecchiatura entro il personale tecnico dell'Azienda Brotzutermine di 15 giorni lavorativi, conformemente decorsi infruttuosamente i quali, l’amministrazione provvederà all’annullamento dell’aggiudicazione, al conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo fino a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimentoconcorrenza del danno subito, che, a discrezione dell’Amministrazione, possono in alternativa essere eseguite fatta salva ogni altra azione per il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno non coperto da suo personale di fiducia; - nell’istruzione/formazione richiesta in capitolato e descritta in offertadeposito cauzionale. Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo regolare collaudo, la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo regolare esecuzione e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio l’accettazione con presa in carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie non esonerano il fornitore da responsabilità per il Fornitore. La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”difetto o imperfezioni occulti, firmato dalla Struttura dell’XXXXX X. XXXXXX presso cui l’apparecchiatura è assegnata e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura, dalla cui data decorrerà il periodo di garanzia. Il verbale dovrà contenere l’indicazione della data e del luogo in cui avverrà la formazione del personale (previamente concordato con la XXXXX X. XXXXXX). Il collaudo positivo o comunque non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Tutti gli oneri sostenuti per tutta la fase durata della garanzia che decorrerà dal giorno successivo da quello di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore. Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove di collaudo (funzionali e diagnostiche), queste ultime saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità con cui sono state eseguite le prime prove di collaudo, con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusionese positivo. La ripetizione delle prove devono iniziare, salvo differenti accordi fra XXXXX X. XXXXXX e ditta, entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti non andate a buon fine. In tal caso saranno comunque applicate le penali indicate nell’apposito articolo, calcolate per ogni giorno solare di ritardo, a partire dalla data di conclusione negativa delle prime operazioni e fino alla conclusione con esito positivo delle successive prove di collaudo. Se entro il suddetto termine le apparecchiature o parti di esse non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il Fornitore Ditta dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l’applicazione delle penali previste nel presente CT. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l’ulteriore danno. Le condizioni indicate sono vincolanti per la buona riuscita del collaudo. La mancanza di una o più condizioni, valutata caso per caso a giudizio della commissione di collaudo, avrà le conseguenze seguenti: · Sospensione del collaudo con divieto di utilizzo per gravi non conformità rispetto alle condizioni contrattuali di fornitura; · Sospensione del collaudo ed emissione di un’autorizzazione provvisoria all’uso. Nel caso in cui si verifichino condizioni tali da non poter procedere alla firma del collaudo, la ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni per porvi rimedio. Resta inteso che, in tal caso, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture. La fatturazione per la fornitura delle apparecchiature potrà avvenire solo a seguito del regolare e positivo collaudo delle stesse. Nel caso di controversie sugli aspetti tecnici, in particolare sull’interpretazione delle norme, la ditta si impegna a suo carico ad interpellare un esperto del settore al disopra delle parti per un consultogarantire l’assistenza all’avvio dei sistemi analitici.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Collaudo delle apparecchiature. Oggetto del collaudo saranno i servizi offerti, compreso l’addestramento e l’avviamento, i collegamenti informatici, le apparecchiature ed i software installati conformemente a quanto richiesto in capitolato capitolato, eventualmente aggiornato in sede di contratto. Sono previste, inoltre, le verifiche tecniche di sicurezza elettrica e non, e di funzionamento dei beni oggetto dell’appalto, da eseguirsi per mezzo di idonei, funzionanti, tarati e certificati strumenti forniti da parte dell’OE. Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l’Amministrazione e deve riguardare la totalità delle apparecchiature compresi gli eventuali dispositivi opzionali oggetto dell’Ordinativo di Fornitura ed i relativi applicativi software installati. Il collaudo verrà effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42 CEE (e, per gli IVD, la Direttiva CE/98/79) e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione” e sue eventuali successive revisioni. Il collaudo dovrà iniziare nella data e orario fissato dall’XXXXX X. XXXXXXdall’AOB, sentito l’appaltatore, al massimo entro 10 giorni solari dal termine dell’installazione. Le prove di collaudo dovranno concludersi entro 5 giorni solari dal loro inizio, salvo diversa disposizione dettata dall’XXXXX X. XXXXXXdall’AOB, in funzione delle esigenze del reparto interessato. In caso di ritardato inizio/fine del collaudo (anche relativo alle singole fasi di esecuzione dell’appalto) rispetto alle tempistiche fissate dall’XXXXX X. XXXXXXdall’AOB, saranno applicate le penali di cui all’apposito articolo del presente CT. Il collaudo consisterà, inoltre: - nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’Ordinativo di Fornitura (ad es. marca, modello, …) e quanto installato; - nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software e dispositivi opzionali; - nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi opzionali, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta; - nella verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge; - nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test; - nella consegna di tutti i manuali, in lingua italiana, a corredo del bene, fra cui almeno il manuale di utilizzo e di manutenzione e il manuale di eventuali codici tecnici; - nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari, a carico della ditta aggiudicataria e in contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda BrotzuOspedaliera, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che, a discrezione dell’Amministrazione, possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia; - nell’istruzione/formazione richiesta in capitolato e descritta in offerta. Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore. La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati con esito positivo. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dalla Struttura dell’XXXXX X. XXXXXX dell’AOB presso cui l’apparecchiatura è assegnata e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura, dalla cui data decorrerà il periodo di garanzia. Il verbale dovrà contenere l’indicazione della data e del luogo in cui avverrà la formazione del personale (previamente concordato con la XXXXX X. XXXXXXAOB). Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore. Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove di collaudo (funzionali e diagnostiche), queste ultime saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità con cui sono state eseguite le prime prove di collaudo, con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove devono iniziare, salvo differenti accordi fra XXXXX X. XXXXXX AOB e ditta, entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti non andate a buon fine. In tal caso saranno comunque applicate le penali indicate nell’apposito articolo, calcolate per ogni giorno solare di ritardo, a partire dalla data di conclusione negativa delle prime operazioni e fino alla conclusione con esito positivo delle successive prove di collaudo. Se entro il suddetto termine le apparecchiature o parti di esse non superino in tutto o in parte, queste ultime prove, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e provvedere alla sostituzione delle stesse, salva l’applicazione delle penali previste nel presente CT. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l’ulteriore danno. Le condizioni indicate sono vincolanti per la buona riuscita del collaudo. La mancanza di una o più condizioni, valutata caso per caso a giudizio della commissione di collaudo, avrà le conseguenze seguenti: · Sospensione del collaudo con divieto di utilizzo per gravi non conformità rispetto alle condizioni contrattuali di fornitura; · Sospensione del collaudo ed emissione di un’autorizzazione provvisoria all’uso. Nel caso in cui si verifichino condizioni tali da non poter procedere alla firma del collaudo, la ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni per porvi rimedio. Resta inteso che, in tal caso, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture. La fatturazione per la fornitura delle apparecchiature potrà avvenire solo a seguito del regolare e positivo collaudo delle stesse. Nel caso di controversie sugli aspetti tecnici, in particolare sull’interpretazione delle norme, la ditta si impegna a suo carico ad interpellare un esperto del settore al disopra delle parti per un consulto.
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Samples: Capitolato Speciale Per La Fornitura E Installazione Di Apparecchiature
Collaudo delle apparecchiature. Oggetto del collaudo saranno i servizi offerti, compreso l’addestramento e l’avviamento, i collegamenti informatici, le apparecchiature ed i software installati conformemente a quanto richiesto in capitolato eventualmente aggiornato in sede di contratto. Sono previste, inoltre, le verifiche tecniche di sicurezza elettrica e non, gli eventuali test di accettazione e di funzionamento dei beni oggetto dell’appalto, da eseguirsi per mezzo di idonei, funzionanti, tarati e certificati strumenti forniti da parte dell’OEdell’Operatore Economico. Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l’Amministrazione e deve riguardare la totalità delle apparecchiature compresi gli eventuali dispositivi opzionali oggetto dell’Ordinativo di Fornitura ed i relativi applicativi software installati. Il collaudo verrà effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42 CEE (e, per gli IVD, la Direttiva CE/98/79) e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione” e sue eventuali successive revisionirevisioni e, ove previsto, delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 101/20 “norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti”; Il collaudo dovrà iniziare nella data e orario fissato dall’XXXXX dall’ARNAS “X. XXXXXXXxxxxx”, sentito l’appaltatore, al massimo entro 10 giorni solari dal termine dell’installazione. Le prove di collaudo dovranno concludersi entro 5 30 giorni solari dal loro inizio, salvo diversa disposizione dettata dall’XXXXX dall’ARNAS “X. XXXXXXXxxxxx”, in funzione delle esigenze del reparto Reparto interessato. In caso di ritardato inizio/fine del collaudo (anche relativo alle singole fasi di esecuzione dell’appalto) rispetto alle tempistiche fissate dall’XXXXX dall’ARNAS “X. XXXXXXXxxxxx”, saranno applicate le penali di cui all’apposito articolo del presente CTCapitolato. Il collaudo consisterà, inoltre: - • nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’Ordinativo di Fornitura (ad es. marca, modello, …ecc.) e quanto installato; - • nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software e dispositivi opzionali; - • nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi opzionali, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta; - • nella verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge; - • nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test; - • nella consegna di tutti i manuali, in lingua italiana, a corredo del bene, fra cui almeno il manuale di utilizzo e di manutenzione e il manuale di eventuali codici tecnici; - • nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari, a carico della ditta aggiudicataria e in contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda Brotzudell'ARNAS “X. Xxxxxx”, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che, a discrezione dell’Amministrazione, possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia; - • nell’istruzione/formazione richiesta in capitolato e descritta in offerta. ; Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore. La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati stati sottoposti alle dovute verifiche superandole con esito positivo. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dalla Struttura dell’XXXXX dell’ARNAS “X. XXXXXX Xxxxxx” presso cui l’apparecchiatura è assegnata e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura, dalla cui data decorrerà il periodo di garanzia. Il verbale dovrà contenere l’indicazione della data e del luogo in cui avverrà la formazione del personale (previamente concordato con la XXXXX ARNAS “X. XXXXXXXxxxxx”). Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore. Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove di collaudo (funzionali e diagnostiche), queste ultime saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità con cui sono state eseguite le prime prove di collaudo. Con comunicazione PEC, verranno comunicate all’aggiudicatario le ragioni ostative al rilascio di parere positivo assegnando un termine di giorni 5 per porvi rimedio. Il termine per l’effettuazione del collaudo ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della giustificazione del certificato. Le operazioni di collaudo potranno essere ripetute per non più di 3 volte alle stesse condizioni e modalità con cui sono state eseguite le prime prove di collaudo, con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove devono iniziare, salvo differenti accordi fra XXXXX ARNAS “X. XXXXXX Xxxxxx” e ditta, entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti non andate a buon fine. In tal caso saranno comunque applicate le penali indicate nell’apposito articolo, calcolate per ogni giorno solare di ritardo, a partire dalla data di conclusione negativa delle prime operazioni e fino alla conclusione con esito positivo delle successive prove di collaudo. Se entro il suddetto termine le apparecchiature non dovessero superare definitivamente il collaudo o parti risultino non conformi a quanto dichiarato in sede di esse non superino in tutto o in parte, queste ultime proveofferta, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e apparecchiature, nonché a provvedere alla sostituzione delle stesse e/o delle componenti delle stesse, entro 30 giorni naturali e consecutivi, salva l’applicazione delle penali previste nel presente CTin contratto e il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Laddove le Aziende dovessero essere costrette ad acquistare da terzi gli eventuali maggiori oneri saranno a carico dell’appaltatore. Durante il periodo intercorrente tra la data del collaudo con esito negativo e la data del ritiro del prodotto non conforme non fa capo all’ARNAS “X. Xxxxxx” alcun obbligo di custodia. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l’ulteriore danno. Le condizioni indicate sono vincolanti per la buona riuscita del collaudo. La mancanza di una o più condizioni, valutata caso per caso a giudizio della commissione di collaudo, avrà le conseguenze seguenti: · • Sospensione del collaudo con divieto di utilizzo per gravi non conformità rispetto alle condizioni contrattuali di fornitura; · • Sospensione del collaudo ed emissione di un’autorizzazione provvisoria all’uso. Nel caso in cui si verifichino condizioni tali da non poter procedere alla firma del collaudo, la ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni per porvi rimedio. Resta inteso che, in tal caso, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture. La fatturazione per la fornitura delle apparecchiature potrà avvenire solo a seguito del regolare e positivo collaudo delle stesse. Nel caso di controversie sugli aspetti tecnici, in particolare sull’interpretazione delle norme, la ditta si impegna a suo carico ad interpellare un esperto del settore al disopra delle parti per un consulto.
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Samples: Service Agreement
Collaudo delle apparecchiature. Oggetto del collaudo saranno i servizi offerti, compreso l’addestramento e l’avviamento, i collegamenti informatici, le apparecchiature ed i software installati conformemente a quanto richiesto in capitolato eventualmente aggiornato in sede di contratto. Sono previste, inoltre, le verifiche tecniche di sicurezza elettrica e non, gli eventuali test di accettazione e di funzionamento dei beni oggetto dell’appalto, da eseguirsi per mezzo di idonei, funzionanti, tarati e certificati strumenti forniti da parte dell’OEdell’Operatore Economico. Il collaudo viene effettuato dal Fornitore in contraddittorio con l’Amministrazione e deve riguardare la totalità delle apparecchiature compresi gli eventuali dispositivi opzionali oggetto dell’Ordinativo di Fornitura ed i relativi applicativi software installati. Il collaudo verrà effettuato nel rispetto delle indicazioni riportate nella Direttiva dei dispositivi medici 93/42 CEE (MDR 745/17) e, per gli IVD, la Direttiva CE/98/79CE/98/79 (IVDR 746/17) e nella Guida CEI 62-122 “Guida alle prove di accettazione ed alle verifiche periodiche di sicurezza e/o prestazione dei dispositivi medici alimentati da una particolare sorgente di alimentazione” e sue eventuali successive revisionirevisioni e, ove previsto, delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 101/20 “norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti”; Il collaudo dovrà iniziare nella data e orario fissato dall’XXXXX dall’ARNAS “X. XXXXXXXxxxxx”, sentito l’appaltatore, al massimo entro 10 giorni solari dal termine dell’installazione. Le prove di collaudo dovranno concludersi entro 5 30 giorni solari dal loro inizio, salvo diversa disposizione dettata dall’XXXXX dall’ARNAS “X. XXXXXXXxxxxx”, in funzione delle esigenze del reparto Reparto interessato. In caso di ritardato inizio/fine del collaudo (anche relativo alle singole fasi di esecuzione dell’appalto) rispetto alle tempistiche fissate dall’XXXXX dall’ARNAS “X. XXXXXXXxxxxx”, saranno applicate le penali di cui all’apposito articolo del presente CTCapitolato. Il collaudo consisterà, inoltre: - • nella verifica di corrispondenza tra quanto riportato nell’Ordinativo di Fornitura (ad es. marca, modello, …ecc.) e quanto installato; - • nell'accertamento della presenza di tutte le componenti dell’apparecchiatura, compresi software e dispositivi opzionali; - • nella verifica della conformità tra i requisiti tecnici posseduti dalle apparecchiature e dai relativi dispositivi opzionali, con quelli dichiarati ed emersi in sede di offerta; - • nella verifica della conformità dell’apparecchiatura ai requisiti e alle caratteristiche tecniche previsti dalle norme di legge; - • nell'accertamento delle corrette condizioni di funzionamento delle apparecchiature sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite per ciascun tipo di apparecchiatura nei manuali tecnici del Fornitore, con prove di funzionamento sia a livello di hardware che di software, mediante dimostrazioni effettuate dal tecnico del Fornitore, inclusa la eventuale riproduzione di immagini test; - • nella consegna di tutti i manuali, in lingua italiana, a corredo del bene, fra cui almeno il manuale di utilizzo e di manutenzione e il manuale di eventuali codici tecnici; - • nella esecuzione delle verifiche di sicurezza elettrica generali e particolari, a carico della ditta aggiudicataria e in contraddittorio con il personale tecnico dell'Azienda Brotzudell'ARNAS “X. Xxxxxx”, conformemente a quanto previsto dalle norme CEI generali e particolari di riferimento, che, a discrezione dell’Amministrazione, possono in alternativa essere eseguite da suo personale di fiducia; - • le verifiche di radioprotezione, previste nel D. Lgs. 101/20 art. 130 1. b) 2), che darà luogo, in caso di superamento delle prove, al rilascio del relativo benestare rilasciato dall’Esperto di Radioprotezione dell’ARNAS “X. Xxxxxx”; • le prove di accettazione da effettuare sulle apparecchiature radiologiche (D. Lgs. 101/20 art. 160
2. a) che darà luogo, in caso di superamento delle prove, al rilascio delle relative idoneità firmate dalle figure previste; • nell’istruzione/formazione richiesta in capitolato e descritta in offerta. ; Il Fornitore dovrà produrre in sede di collaudo la certificazione dell'azienda di produzione attestante la data di fabbricazione, il numero di matricola progressivo e le dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza dell'apparecchiatura fornita alle vigenti norme di sicurezza. Il Fornitore, a proprio carico, dovrà procurare gli eventuali dispositivi/attrezzature/oggetti test che dovessero essere necessari ai fini del collaudo. Tutte le operazioni consigliate nei manuali tecnici si intendono obbligatorie per il Fornitore. La fornitura è da considerarsi collaudata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono collaudati stati sottoposti alle dovute verifiche superandole con esito positivo. Delle suddette operazioni verrà redatto apposito “verbale di collaudo”, firmato dalla Struttura dell’XXXXX dell’ARNAS “X. XXXXXX Xxxxxx” presso cui l’apparecchiatura è assegnata e controfirmato dal Fornitore. In caso di collaudo positivo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della Fornitura, dalla cui data decorrerà il periodo di garanzia. Il verbale dovrà contenere l’indicazione della data e del luogo in cui avverrà la formazione del personale (previamente concordato con la XXXXX ARNAS “X. XXXXXXXxxxxx”). Il collaudo positivo non esonera comunque il Fornitore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertati. Tutti gli oneri sostenuti per la fase di collaudo saranno da considerarsi a carico del Fornitore. Quando le apparecchiature o parti di esse non superano le prescritte prove di collaudo (funzionali e diagnostiche), queste ultime saranno ripetute alle stesse condizioni e modalità con cui sono state eseguite le prime prove di collaudo. Con comunicazione PEC, verranno comunicate all’aggiudicatario le ragioni ostative al rilascio di parere positivo assegnando un termine di giorni 5 per porvi rimedio. Il termine per l’effettuazione del collaudo ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della giustificazione del certificato. Le operazioni di collaudo potranno essere ripetute per non più di 3 volte alle stesse condizioni e modalità con cui sono state eseguite le prime prove di collaudo, con eventuali oneri a carico del Fornitore fino alla loro conclusione. La ripetizione delle prove devono iniziare, salvo differenti accordi fra XXXXX ARNAS “X. XXXXXX Xxxxxx” e ditta, entro 10 giorni solari dalla data di chiusura delle prove precedenti non andate a buon fine. In tal caso saranno comunque applicate le penali indicate nell’apposito articolo, calcolate per ogni giorno solare di ritardo, a partire dalla data di conclusione negativa delle prime operazioni e fino alla conclusione con esito positivo delle successive prove di collaudo. Se entro il suddetto termine le apparecchiature non dovessero superare definitivamente il collaudo o parti risultino non conformi a quanto dichiarato in sede di esse non superino in tutto o in parte, queste ultime proveofferta, il Fornitore dovrà a proprio carico disinstallare, smontare e ritirare le apparecchiature e apparecchiature, nonché a provvedere alla sostituzione delle stesse e/o delle componenti delle stesse, entro 30 giorni naturali e consecutivi, salva l’applicazione delle penali previste nel presente CTin contratto e il risarcimento dell’eventuale maggior danno. Laddove le Aziende dovessero essere costrette ad acquistare da terzi gli eventuali maggiori oneri saranno a carico dell’appaltatore. Durante il periodo intercorrente tra la data del collaudo con esito negativo e la data del ritiro del prodotto non conforme non fa capo all’ARNAS “X. Xxxxxx” alcun obbligo di custodia. Resta salvo il diritto dell’Amministrazione, a seguito di secondo collaudo con esito negativo, di risolvere in tutto o in parte il contratto di fornitura relativamente alle apparecchiature non accettate, fatto salvo l’ulteriore danno. Le condizioni indicate sono vincolanti per la buona riuscita del collaudo. La mancanza di una o più condizioni, valutata caso per caso a giudizio della commissione di collaudo, avrà le conseguenze seguenti: · - Sospensione del collaudo con divieto di utilizzo per gravi non conformità rispetto alle condizioni contrattuali di fornitura; · - Sospensione del collaudo ed emissione di un’autorizzazione provvisoria all’uso. ; Nel caso in cui si verifichino condizioni tali da non poter procedere alla firma del collaudo, la ditta sarà formalmente informata di quanto negativamente riscontrato ed avrà 30 giorni per porvi rimedio. Resta inteso che, in tal caso, saranno sospesi i termini di pagamento delle fatture. La fatturazione per la fornitura delle apparecchiature potrà avvenire solo a seguito del regolare e positivo collaudo delle stesse. Nel caso di controversie sugli aspetti tecnici, in particolare sull’interpretazione delle norme, la ditta si impegna a suo carico ad interpellare un esperto del settore al disopra delle parti per un consulto.
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