Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità Clausole campione

Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità. Art. 26 - Direttore generale
Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità. 1. Il Collegio si riunisce con periodicità almeno trimestrale.
Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità. 1. Il Collegio si riunisce almeno ogni novanta giorni.
Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità. 1. Il Collegio si riunisce almeno quattro volte l'anno.
Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità. 1. Il Collegio si riunisce almeno con periodicità trimestrale ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o un componente del Collegio ne faccia richiesta.
Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità. 1. Il Collegio si riunisce almeno …
Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità. 1. Il Collegio si riunisce almeno ogni trimestre nel corso dell’esercizio. La riunione può svolgersi anche tramite videoconferenza o teleconferenza, ai sensi dell’art. 2404 comma 1 del codice civile.
Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità. Art. 25 - Elezione dei Consiglieri e Sindaci di nomina degli iscritti
Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità. 1. Il Collegio si riunisce almeno ogni tre mesi. È consentita la partecipazione a distanza alle riunioni mediante sistemi di collegamento in teleconferenza ed in videoconferenza purché sia consentito a tutti i partecipanti di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati. Il Presidente accerta l’identità dei presenti e di coloro che sono collegati in tele o videoconferenza, dandone atto nel verbale.
Collegio dei Sindaci - Modalità di funzionamento e responsabilità. Art. 26 bis - Nomina dei componenti degli organi collegiali in via transitoria Art. 26 ter - Tutela di Amministratori e Sindaci