Common use of Collegio di conciliazione e arbitrato Clause in Contracts

Collegio di conciliazione e arbitrato. 1. Allo scopo di consentire la composizione stragiudiziale della controversia di cui al punto 10 del precedente art. 61 (Procedimento disciplinare), l’azienda e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL possono costituire Collegi di conciliazione e arbitrato presso le sedi che, a livello aziendale, saranno decise per il personale. Sono fatte salve le eventuali discipline aziendali sui Collegi di conciliazione e arbitrato già esistenti alla data di stipula del presente CCNL. 2. Il Collegio di conciliazione e arbitrato decide con equo apprezzamento dei fatti e di ogni circostanza e può, oltre che confermare o annullare, ridurre la sanzione o sostituirla con altra di diversa specie e minor gravità. 3. I Collegi di conciliazione e arbitrato sono composti da un Presidente, scelto di comune accordo tra le parti, da un membro designato dall’azienda e da un membro designato dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 4. Il Presidente viene scelto dalle parti preferibilmente tra docenti universitari, ordinari od associati, magistrati in pensione, dirigenti della Direzione provinciale del lavoro. 5. In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente si adirà la Direzione provinciale del lavoro, cui compete la nomina del Presidente ai sensi dell'art. 7 della legge 20.5.1970, n. 300. 6. La sanzione disciplinare conservativa resta sospesa fino al pronunciamento da parte del Collegio. Se l’azienda non provvede, entro 10 giorni dall’invito rivoltole, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di conciliazione e arbitrato, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. 7. Le parti convengono di operare, ciascuno per la propria competenza, affinché i Collegi di conciliazione e arbitrato possano pronunciarsi entro 60 giorni dalla loro attivazione e che, per casi di particolare necessità, il Collegio possa stabilire, nella propria autonomia, di prolungare i lavori ma comunque non oltre 120 giorni dalla data di attivazione del Collegio.

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Samples: Contratto Aziendale, Contratto Collettivo Di Lavoro

Collegio di conciliazione e arbitrato. Il comma 19 del 'art. 31 del c.c.n.l. del 23 gennaio 2008 è abrogato. N.d.R.: L'accordo 3 luglio 2012 prevede quanto segue: Art. 1 (Collegio arbitrale) 1. Allo scopo di consentire la composizione stragiudiziale della controversia di cui Ai sensi del a legge 24 novembre 2010, n. 183 è istituito, a cura del e Associazioni territoriali competenti aderenti al punto 10 del precedente art. 61 (Procedimento disciplinare)e Organizzazioni stipulanti, l’azienda e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL possono costituire Collegi un Col egio di conciliazione e arbitrato presso le sedi che, a livello aziendale, saranno decise per il personalearbitrale che opererà ai sensi del 'art. Sono fatte salve le eventuali discipline aziendali 412-ter cod. proc. civ. e che dovrà pronunciarsi sui Collegi di conciliazione e arbitrato già esistenti alla data di stipula del ricorsi previsti dal presente CCNLcontratto. 2. Il Collegio Col egio è composto da tre membri due dei quali sono designati rispettivamente da ciascuna del e due Organizzazioni territorialmente competenti ed un terzo, con funzioni di conciliazione Presidente, viene scelto di comune accordo, sempre dal e arbitrato decide con equo apprezzamento dei fatti e di ogni circostanza e può, oltre che confermare o annullare, ridurre la sanzione o sostituirla con altra di diversa specie e minor gravitàdue Organizzazioni territoriali. 3. I Collegi di conciliazione e arbitrato sono composti da un Presidente, scelto di comune accordo tra le parti, da un membro designato dall’azienda e da un membro designato dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 4. Il Presidente viene scelto dalle parti preferibilmente tra docenti universitari, ordinari od associati, magistrati in pensione, dirigenti della Direzione provinciale del lavoro. 5. In caso di mancato accordo sulla scelta sul a designazione del terzo membro, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le Organizzazioni predette, dal Presidente del Tribunale competente per territorio. 4. Al a designazione del supplente del Presidente si adirà la Direzione provinciale del lavoro, cui compete la nomina del Presidente ai sensi dell'artprocede con gli stessi criteri sopra indicati. 5. 7 della legge 20.5.1970, n. 300Il Col egio dura in carica un anno ed è rinnovabile. 6. La sanzione disciplinare conservativa resta sospesa fino al pronunciamento da parte Ognuno dei rappresentanti del Collegio. Se l’azienda non provvede, entro 10 giorni dall’invito rivoltole, a nominare il proprio rappresentante e rispettive Organizzazioni può essere sostituito di volta in seno al Collegio di conciliazione e arbitrato, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudiziovolta. 7. Le parti convengono funzioni di operaresegreteria saranno svolte, ciascuno previo diretto accordo, a cura di una del e Organizzazioni territoriali competenti. 8. Ciascuna del e parti, anche qualora il tentativo di conciliazione di cui al 'art. 44 del presente contratto non riesca, può promuovere il deferimento del a controversia al Col egio di arbitrato, secondo le norme previste dal presente articolo, ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dal a L. 11 agosto 1973, n. 533. Il Col egio sarà investito del a vertenza su istanza del a competente Organizzazione territoriale aderente a MANAGERITALIA ovvero al 'Associazione datoriale territorialmente competente. L'Organizzazione inoltrerà al Col egio, a mezzo raccomandata A/R, il ricorso, sottoscritto dal a parte, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso. 9. Copia del 'istanza e del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata A/R, essere trasmessi contemporaneamente, a cura del a Organizzazione di cui al precedente comma, al a corrispondente Organizzazione territoriale e al a parte convenuta. 10. Fino al giorno antecedente la prima udienza, la parte convenuta è tenuta a manifestare per iscritto al Col egio la propria competenzaadesione ovvero è tenuta a manifestare l'eventuale volontà di rinunciare al a procedura arbitrale. 11. La competenza territoriale, affinché salvo diverso accordo fra le parti, è stabilita con riferimento al 'ultima sede di lavoro del dirigente. 12. Il Col egio deve riunirsi entro trenta giorni dal 'avvenuto ricevimento del 'istanza di cui al comma 9. 13. Il Col egio, presenti le parti in causa, o eventualmente i Collegi loro Procuratori, potrà ef ettuare il tentativo di conciliazione. In caso di esito negativo, le parti saranno interrogate su quanto costituisce materia del a controversia e del e loro dichiarazioni sarà redatto verbale. Il Col egio, su istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio, potrà assumere prove testimoniali al fine del 'istruttoria del a controversia, assegnando al e parti termini per deduzioni istruttorie scritte e produzioni documentali. Del 'istruttoria sarà redatto processo verbale. 14. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Col egio, tenendo conto del 'eventuale assenza immotivata di una del e parti, nonché, in caso di licenziamento, anche del 'eventuale carenza di motivazione contestuale, emetterà il proprio lodo entro sessanta giorni dal a data del a prima riunione, dandone tempestiva comunicazione al e parti interessate, salva la facoltà del Presidente di disporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento del a procedura. Nel a pronuncia del lodo si applica l'art. 429, 3° comma, del codice di procedura civile. 15. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, compreso quel o di cui al 3° comma del 'art. 36 ed al 3° comma del 'art. 35. 16. Ove il Col egio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, disporrà contestualmente, a favore del dirigente ed a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare del e spettanze contrattuali di fine rapporto. 17. Sul a base del e proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, il Col egio stabilirà l'indennità supplementare nel a seguente misura graduabile tra: - un minimo pari al e mensilità di preavviso spettanti al dirigente in base al 'art. 36; - un massimo pari al corrispettivo di diciotto mesi di preavviso. 18. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio prestato in azienda nel a qualifica superiore a dieci anni, l'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione al 'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 50 ed i 66 anni, nel e seguenti misure calcolate con i criteri di cui al comma precedente: - 9 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 50 e i 52 anni compiuti; - 8 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 53 e i 54 anni compiuti; - 7 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 55 e i 56 anni compiuti; - 6 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 57 e i 58 anni compiuti; - 5 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 59 e i 60 anni compiuti; - 4 mensilità per coloro che hanno un'età anagrafica compresa tra i 61 e i 66 anni compiuti. Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nel 'AGO o che, pur avendone i requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS. L'onere del a prova relativa al a situazione pensionistica spetta al dirigente. 19. L'indennità supplementare ha natura risarcitoria, non è assoggettabile a contribuzioni di alcun tipo e dovrà essere computata sul 'ultima retribuzione in atto, compresi i ratei del e mensilità supplementari e del e ferie e gli ef etti sul trattamento di fine rapporto. 20. Le spese relative al Col egio saranno ripartite al 50% fra le Organizzazioni costituenti il Col egio stesso. 21. Le parti si danno atto che: a) il Col egio arbitrale ha natura irrituale ed è istituito ai sensi del 'art. 412-ter del codice di procedura civile. Al lodo arbitrale si applica quanto previsto dal 'art. 412, commi 3 e 4 del codice di procedura civile; b) nel caso in cui l'eventuale tentativo di conciliazione previsto dal comma 13 del presente articolo abbia esito positivo, l'accordo intervenuto non è impugnabile ai sensi del 'art. 2113, 4° comma, cod. civ. come modificato dal 'art. 31, comma 7, legge n. 183/2010. Le parti chiariscono che quanto disposto dal 6° comma del 'art. 36 risulta incompatibile con la natura giuridica del 'indennità supplementare e, pertanto, non si applicano i commi 16, 17 e arbitrato possano pronunciarsi entro 60 giorni dalla loro attivazione le indennità di cui al comma 18 del presente articolo.". Art. 32 (Commissione di clima sul "mobbing") Le parti, in considerazione del a rilevanza sociale assunta dal e cheproblematiche derivanti dal a pratica del c.d. "mobbing", per casi concordano sul a necessità di particolare necessitàoperare congiuntamente, istituendo una Commissione composta, oltre che dal e parti stipulanti il Collegio possa stabilirepresente accordo, nella propria autonomia, dal e Organizzazioni datoriali facenti capo ad altri settori produttivi con cui Manageritalia è firmataria di prolungare i lavori ma comunque non oltre 120 giorni dalla data c.c.n.l. Tale Commissione avrà l'incarico di attivazione monitorare il clima nel e aziende e porre in atto iniziative utili a prevenire la sussistenza del Collegio.e condizioni di "mobbing". Parte sesta

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Collegio di conciliazione e arbitrato. 1. Allo scopo di consentire la composizione stragiudiziale della controversia di cui al punto 10 del precedente art. 61 (Procedimento disciplinare), l’azienda e le Organizzazioni sindacali stipulanti stipu- lanti il presente CCNL possono costituire Collegi di conciliazione e arbitrato presso le sedi che, a livello aziendale, saranno decise per il personale. Sono fatte salve le eventuali discipline aziendali sui Collegi di conciliazione e arbitrato già esistenti alla data di stipula del presente CCNL. 2. Il Collegio di conciliazione e arbitrato decide con equo apprezzamento dei fatti e di ogni circostanza cir- costanza e può, oltre che confermare o annullare, ridurre la sanzione o sostituirla con altra di diversa specie e minor gravità. 3. I Collegi di conciliazione e arbitrato sono composti da un Presidente, scelto di comune accordo accor- do tra le parti, da un membro designato dall’azienda e da un membro designato dalle Organizzazioni Organizza- zioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 4. Il Presidente viene scelto dalle parti preferibilmente tra docenti universitari, ordinari od associati, magistrati in pensione, dirigenti della Direzione provinciale del lavoro.od 5. In caso di mancato accordo sulla scelta del Presidente si adirà la Direzione provinciale del lavoro, cui compete la nomina del Presidente ai sensi dell'artdell’art. 7 della legge 20.5.1970, L. n. 300300/1970. 6. La sanzione disciplinare conservativa resta sospesa fino al pronunciamento da parte del CollegioColle- gio. Se l’azienda non provvede, entro 10 giorni dall’invito rivoltole, a nominare il proprio rappresentante rappre- sentante in seno al Collegio di conciliazione e arbitrato, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. 7. Le parti convengono di operare, ciascuno ciascuna per la propria competenza, affinché i Collegi di conciliazione e arbitrato possano pronunciarsi entro 60 giorni dalla loro attivazione e che, per casi di particolare necessità, il Collegio possa stabilire, nella propria autonomia, di prolungare i lavori ma comunque non oltre 120 giorni dalla data di attivazione del Collegio.

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro

Collegio di conciliazione e arbitrato. 1. Allo scopo di consentire la composizione stragiudiziale della controversia di cui al punto 10 del precedente art. 61 (Procedimento disciplinare), l’azienda e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL possono costituire Collegi di conciliazione e arbitrato presso le sedi cheE' istituito, a livello aziendalecura delle associazioni territoriali competenti aderenti alle organizzazioni stipulanti, saranno decise per il personale. Sono fatte salve le eventuali discipline aziendali un Collegio di Conciliazione e Arbitrato che dovrà pronunciarsi sui Collegi di conciliazione e arbitrato già esistenti alla data di stipula del ricorsi previsti dal presente CCNLcontratto. 2. Il Collegio è composto da tre membri due dei quali sono designati rispettivamente da ciascuna delle due organizzazioni territorialmente competenti ed un terzo, con funzioni di conciliazione e arbitrato decide con equo apprezzamento dei fatti e Presidente, viene scelto di ogni circostanza e puòcomune accordo, oltre che confermare o annullare, ridurre la sanzione o sostituirla con altra di diversa specie e minor gravitàsempre dalle due organizzazioni territoriali. 3. I Collegi di conciliazione e arbitrato sono composti da un Presidente, scelto di comune accordo tra le parti, da un membro designato dall’azienda e da un membro designato dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 4. Il Presidente viene scelto dalle parti preferibilmente tra docenti universitari, ordinari od associati, magistrati in pensione, dirigenti della Direzione provinciale del lavoro. 5. In caso di mancato accordo sulla scelta designazione del terzo membro, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. 4. Alla designazione del supplente del Presidente si adirà la Direzione provinciale del lavoro, cui compete la nomina del Presidente ai sensi dell'artprocede con gli stessi criteri sopra indicati. 5. 7 della legge 20.5.1970, n. 300Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile. 6. La sanzione disciplinare conservativa resta sospesa fino al pronunciamento da parte del Collegio. Se l’azienda non provvede, entro 10 giorni dall’invito rivoltole, a nominare il proprio rappresentante Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in seno al Collegio di conciliazione e arbitrato, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudiziovolta. 7. Le parti convengono funzioni di operaresegreteria saranno svolte, ciascuno per la propria competenzaprevio diretto accordo, affinché i Collegi a cura di una delle organizzazioni territoriali competenti. 8. Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 410, 1° comma, del codice di procedura civile o all’art. 44 del presente contratto non riesca o comunque sia decorso il termine previsto, per il suo espletamento, nel 1° comma dell’art. 410-bis del codice di procedura civile, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia al Collegio di arbitrato, secondo le norme previste dal presente articolo, ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla L. 11/8/73 n. 533. Il Collegio sarà investito della vertenza su istanza della competente organizzazione territoriale aderente a Manageritalia. La citata organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata a.r., il ricorso, sottoscritto dal dirigente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso, in base al terzo comma del successivo art. 36. 9. Copia dell'istanza e arbitrato possano pronunciarsi del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura della organizzazione di cui al precedente comma, alla corrispondente organizzazione territoriale imprenditoriale e al datore di lavoro interessato. 10. La competenza territoriale, salvo diverso accordo fra le parti, è stabilita con riferimento all'ultima sede di lavoro del dirigente. 11. Il Collegio deve riunirsi entro 60 trenta giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui sopra da parte dell'organizzazione imprenditoriale. 12. Il Collegio, presenti le parti in causa, o eventualmente i loro procuratori, rinnoverà il tentativo di conciliazione e, avuta l’irrevocabile adesione esplicita alla procedura arbitrale di entrambe le parti alla prima riunione avanti il Collegio, procederà all’interrogatorio e all’istruttoria. Le parti saranno interrogate su quanto costituisce materia della controversia e delle loro dichiarazioni sarà redatto verbale. Il Collegio, su istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio, potrà assumere prove testimoniali al fine dell’istruttoria della controversia, assegnando alle parti termini per deduzioni istruttorie scritte e produzioni documentali. Dell’istruttoria sarà redatto processo verbale. 13. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, tenendo conto anche dell’eventuale carenza di motivazione contestuale del licenziamento nonché dell’eventuale assenza immotivata di una delle parti, emetterà il proprio lodo entro sessanta giorni dalla loro attivazione e chedata della prima riunione, per casi dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di particolare necessitàdisporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. Nella pronuncia del lodo si applica l’art. 429, 3° comma, del codice di procedura civile. 14. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, compreso quello di cui al terzo comma dell'art. 36 sopra richiamato. 15. Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, disporrà contestualmente, a favore del dirigente ed a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto. 16. Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, il Collegio possa stabilirestabilirà l'indennità supplementare nella seguente misura graduabile tra: - un minimo pari alle mensilità di preavviso spettanti al dirigente in base all'art. 36; - un massimo pari al corrispettivo di diciotto mesi di preavviso. 17. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio prestato in azienda nella qualifica superiore a dieci anni, nella propria autonomial'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 50 ed i 64 anni, nelle seguenti misure calcolate con i criteri di prolungare cui al comma precedente: - 9 mensilità in corrispondenza del 50° e 52° anno compiuto; - 8 mensilità in corrispondenza del 53° e 54° anno compiuto; - 7 mensilità in corrispondenza del 55° e 56° anno compiuto; - 6 mensilità in corrispondenza del 57° e 58° anno compiuto; - 5 mensilità in corrispondenza del 59° e 60° anno compiuto; - 4 mensilità in corrispondenza del 61° e 64° anno compiuto. Le maggiorazioni suddette sono applicabili ai dirigenti non in possesso dei requisiti per accedere al trattamento pensionistico nell’AGO o che, pur avendone i lavori ma comunque requisiti, si vedrebbero liquidare un importo inferiore a cinque volte il trattamento minimo INPS. L’onere della prova relativa alla situazione pensionistica spetta al dirigente. 18. Il Collegio provvederà alla liquidazione delle spese di procedura arbitrale come disposto dall’art. 412-ter, ultimo comma, del codice di procedura civile. 19. Nel caso il dirigente ricorra alla autorità giudiziaria ordinaria, a seguito dell'opposizione del datore di lavoro alla procedura arbitrale, ed il licenziamento venga riconosciuto ingiustificato, in luogo dell'indennità prevista al comma 16° spetterà, a favore del dirigente e a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio un'indennità supplementare pari al corrispettivo di diciotto mesi di preavviso. Resta confermata in tali casi l'applicazione del disposto di cui al precedente comma 17°. 20. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le organizzazioni costituenti il Collegio stesso. 21. Le parti si danno atto che: a) il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato ha natura irrituale ed è istituito ai sensi dell’art. 412-ter del codice di procedura civile. Al lodo arbitrale si applica quanto previsto dall’art. 412-quater del codice di procedura civile. b) nel caso in cui il rinnovato tentativo di conciliazione previsto dal comma 12° del presente articolo abbia esito positivo, l’accordo intervenuto non oltre 120 giorni dalla data è impugnabile e ciò in base agli artt. 411, 3° comma codice di attivazione procedura civile e 2113, 4° comma codice civile come modificati dagli artt. 1 e 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533. Chiarimento a verbale1 Ai fini del Collegiocalcolo dell'indennità supplementare di cui ai commi 15, 16 e 17 del presente articolo, nel confermare il richiamo all'art. 36, le parti chiariscono che quanto disposto dal comma settimo dell'art. 36 citato risulta incompatibile con la natura giuridica dell'indennità supplementare stessa e, pertanto, non si applica.

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Collegio di conciliazione e arbitrato. 1. Allo scopo di consentire la composizione stragiudiziale della controversia di cui al punto 10 del precedente art. 61 (Procedimento disciplinare), l’azienda e le Organizzazioni sindacali E’ istituito a cura delle organizzazioni stipulanti il presente CCNL possono costituire Collegi contratto un Collegio di Conciliazione ed Arbitrato. A tale Collegio è demandato il compito di: − dare luogo al tentativo di conciliazione ex art. 410 c.p.c. per tutte le controversie individuali e arbitrato presso le sedi checollettive relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 409 c.p.c.. A tale Collegio è altresì demandato il compito di pronunciarsi: − per devoluzione delle parti, a livello aziendalesulle controversie individuali e collettive relative ai rapporti di lavoro ai sensi dell’art. 412 ter c.p.c., saranno decise per il personalecomprese quelle di cui all’art. Sono fatte salve le eventuali discipline aziendali sui Collegi di conciliazione e arbitrato già esistenti alla data di stipula 7 legge 20/05/1970 n. 300, nonché sulle controversie relative all’interpretazione ed applicazione del presente CCNL. 2contratto. Il Collegio è composto da tre membri, di conciliazione e arbitrato decide cui - uno designato dalle organizzazioni imprenditoriali stipulanti, la cui firma risulti essere stata depositata presso la Direzione Provinciale del Lavoro; - uno designato dalla organizzazioni sindacali stipulanti, la cui firma risulti essere stata depositata presso la Direzione Provinciale del Lavoro; - uno, con equo apprezzamento dei fatti e funzioni di ogni circostanza e può, oltre che confermare o annullare, ridurre la sanzione o sostituirla con altra di diversa specie e minor gravità. 3. I Collegi di conciliazione e arbitrato sono composti da un Presidente, scelto di comune accordo tra le partidalle rispettive organizzazioni territoriali, da un membro designato dall’azienda e da un membro designato dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 4. Il Presidente viene scelto dalle parti preferibilmente tra docenti universitari, ordinari od associati, magistrati in pensione, dirigenti della la cui firma risulti essere stata depositata presso la Direzione provinciale Provinciale del lavoro. 5Lavoro. In caso di mancato accordo sulla scelta designazione del membro con funzioni di Presidente, quest’ultimo sarà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiore a sei, preventivamente concordata, oppure in mancanza di ciò, sarà designato – su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette dal Presidente del competente Tribunale. Nell’eventualità che necessitasse la designazione del supplente del Presidente, si adirà la Direzione provinciale del lavoro, cui compete la nomina del Presidente ai sensi dell'art. 7 della legge 20.5.1970, n. 300. 6. La sanzione disciplinare conservativa resta sospesa fino al pronunciamento da parte del Collegio. Se l’azienda non provvede, entro 10 giorni dall’invito rivoltole, a nominare il proprio rappresentante in seno al Collegio di conciliazione e arbitrato, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. 7. Le parti convengono di operare, ciascuno procederà con gli stessi criteri sopra citati per la propria competenza, affinché i Collegi scelta di conciliazione e arbitrato possano pronunciarsi entro 60 giorni dalla loro attivazione e che, quest’ultimo. Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in volta. Il Collegio rimane in carica per casi di particolare necessitàla durata del presente contratto. Salvo diverso accordo tra le organizzazioni sindacali territorialmente competenti, il Collegio possa stabilireha sede in Milano, nella propria autonomiaxxx X. Xxxxxxx x. 00, xxxxxx xx xxxx xx XXXX. Le funzioni di prolungare i lavori ma comunque non oltre 120 giorni dalla data di attivazione segreteria saranno svolte, previo diretto accordo, a cura delle parti. Le spese relative al Collegio, intendendosi per tali quelle afferenti la partecipazione del CollegioPresidente, sono ripartite al 50% fra le parti in causa. Le spese sostenute dagli altri componenti del Collegio sono a carico delle rispettive parti in causa.

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Collegio di conciliazione e arbitrato. 1. Allo scopo di consentire la composizione stragiudiziale della controversia di cui al punto 10 del precedente art. 61 (Procedimento disciplinare), l’azienda e le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL possono costituire Collegi di conciliazione e arbitrato presso le sedi cheE' istituito, a livello aziendalecura delle associazioni territoriali competenti aderenti alle organizzazioni stipulanti, saranno decise per il personale. Sono fatte salve le eventuali discipline aziendali un Collegio di Conciliazione e Arbitrato che dovrà pronunciarsi sui Collegi di conciliazione e arbitrato già esistenti alla data di stipula del ricorsi previsti dal presente CCNLcontratto. 2. Il Collegio è composto da tre membri due dei quali sono designati rispettivamente da ciascuna delle due organizzazioni territorialmente competenti ed un terzo, con funzioni di conciliazione e arbitrato decide con equo apprezzamento dei fatti e Presidente, viene scelto di ogni circostanza e puòcomune accordo, oltre che confermare o annullare, ridurre la sanzione o sostituirla con altra di diversa specie e minor gravitàsempre dalle due organizzazioni territoriali. 3. I Collegi di conciliazione e arbitrato sono composti da un Presidente, scelto di comune accordo tra le parti, da un membro designato dall’azienda e da un membro designato dalle Organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL. 4. Il Presidente viene scelto dalle parti preferibilmente tra docenti universitari, ordinari od associati, magistrati in pensione, dirigenti della Direzione provinciale del lavoro. 5. In caso di mancato accordo sulla scelta designazione del terzo membro, quest'ultimo verrà sorteggiato tra i nominativi compresi in una apposita lista di nomi non superiori a sei, preventivamente concordata o, in mancanza di ciò, sarà designato, su richiesta di una o di entrambe le organizzazioni predette, dal Presidente del tribunale competente per territorio. 4. Alla designazione del supplente del Presidente si adirà la Direzione provinciale del lavoro, cui compete la nomina del Presidente ai sensi dell'artprocede con gli stessi criteri sopra indicati. 5. 7 della legge 20.5.1970, n. 300Il Collegio dura in carica un anno ed è rinnovabile. 6. La sanzione disciplinare conservativa resta sospesa fino al pronunciamento da parte del Collegio. Se l’azienda non provvede, entro 10 giorni dall’invito rivoltole, a nominare il proprio rappresentante Ognuno dei rappresentanti delle rispettive organizzazioni può essere sostituito di volta in seno al Collegio di conciliazione e arbitrato, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l’autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudiziovolta. 7. Le parti convengono funzioni di operaresegreteria saranno svolte, ciascuno per la propria competenzaprevio diretto accordo, affinché i Collegi a cura di una delle organizzazioni territoriali competenti. 8. Qualora il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui all’art. 410, 1° comma, del codice di procedura civile o all’art. 43 del presente contratto non riesca o comunque sia decorso il termine previsto, per il suo espletamento, nel 1° comma dell’art. 410-bis del codice di procedura civile, ciascuna delle parti può promuovere il deferimento della controversia al Collegio di arbitrato, secondo le norme previste dal presente articolo, ferma restando la facoltà di adire l’autorità giudiziaria, secondo quanto previsto dalla L. 11/8/73 n. 533. Il Collegio sarà investito della vertenza su istanza della competente organizzazione territoriale aderente a Manageritalia. La citata organizzazione inoltrerà al Collegio, a mezzo raccomandata a.r., il ricorso, sottoscritto dal dirigente, entro i trenta giorni successivi al ricevimento del ricorso stesso, in base al terzo comma del successivo art. 35. 9. Copia dell'istanza e arbitrato possano pronunciarsi del ricorso debbono, sempre a mezzo raccomandata a.r., essere trasmessi contemporaneamente, a cura della organizzazione di cui al precedente comma, alla corrispondente organizzazione territoriale imprenditoriale e al datore di lavoro interessato. 10. La competenza territoriale, salvo diverso accordo fra le parti, è stabilita con riferimento all'ultima sede di lavoro del dirigente. 11. Il Collegio deve riunirsi entro 60 trenta giorni dall'avvenuto ricevimento dell'istanza di cui sopra da parte dell'organizzazione imprenditoriale. 12. Il Collegio, presenti le parti in causa, o eventualmente i loro procuratori, rinnoverà il tentativo di conciliazione e, avuta l’irrevocabile adesione esplicita alla procedura arbitrale di entrambe le parti alla prima riunione avanti il Collegio, procederà all’interrogatorio e all’istruttoria. Le parti saranno interrogate su quanto costituisce materia della controversia e delle loro dichiarazioni sarà redatto verbale. Il Collegio, su istanza di parte e nel rispetto del contraddittorio, potrà assumere prove testimoniali al fine dell’istruttoria della controversia, assegnando alle parti termini per deduzioni istruttorie scritte e produzioni documentali. Dell’istruttoria sarà redatto processo verbale. 13. Ove non si raggiunga la conciliazione, il Collegio, tenendo conto anche dell’eventuale carenza di motivazione contestuale del licenziamento nonché dell’eventuale assenza immotivata di una delle parti, emetterà il proprio lodo entro sessanta giorni dalla loro attivazione e chedata della prima riunione, per casi dandone tempestiva comunicazione alle parti interessate, salva la facoltà del Presidente di particolare necessitàdisporre una proroga fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, in relazione a necessità inerenti lo svolgimento della procedura. Nella pronuncia del lodo si applica l’art. 429, 3° comma, del codice di procedura civile. 14. Durante il mese di agosto sono sospesi i termini di cui al presente articolo, compreso quello di cui al terzo comma dell'art. 35 sopra richiamato. 15. Ove il Collegio, con motivato giudizio, riconosca che il licenziamento è ingiustificato ed accolga quindi il ricorso del dirigente, disporrà contestualmente, a favore del dirigente ed a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio, una indennità supplementare delle spettanze contrattuali di fine rapporto. 16. Sulla base delle proprie valutazioni circa gli elementi che caratterizzano il caso in esame, il Collegio possa stabilirestabilirà l'indennità supplementare nella seguente misura graduabile tra: - un minimo pari alle mensilità di preavviso spettanti al dirigente in base all'art. 35; - un massimo pari al corrispettivo di diciotto mesi di preavviso. 17. In caso di licenziamento di un dirigente con una anzianità di servizio prestato in azienda nella qualifica superiore a dieci anni, nella propria autonomial'indennità supplementare è automaticamente aumentata, in relazione all'età del dirigente licenziato, ove questa risulti compresa fra i 53 ed i 64 anni, nelle seguenti misure calcolate con i criteri di prolungare i lavori ma comunque cui al comma precedente: - 9 mensilità in corrispondenza del 58° e 59° anno compiuto; - 8 mensilità in corrispondenza del 57° e 60° anno compiuto; - 7 mensilità in corrispondenza del 56° e 61° anno compiuto; - 6 mensilità in corrispondenza del 55° e 62° anno compiuto; - 5 mensilità in corrispondenza del 54° e 63° anno compiuto; - 4 mensilità in corrispondenza del 53° e 64° anno compiuto. 18. Il Collegio provvederà alla liquidazione delle spese di procedura arbitrale come disposto dall’art. 412-ter, ultimo comma, del codice di procedura civile. 19. Nel caso il dirigente ricorra alla autorità giudiziaria ordinaria, a seguito dell'opposizione del datore di lavoro alla procedura arbitrale, ed il licenziamento venga riconosciuto ingiustificato, in luogo dell'indennità prevista al comma 16° spetterà, a favore del dirigente e a carico del datore di lavoro, a titolo risarcitorio un'indennità supplementare pari al corrispettivo di diciotto mesi di preavviso. Resta confermata in tali casi l'applicazione del disposto di cui al precedente comma 17°. 20. Le spese relative al Collegio saranno ripartite al 50% fra le organizzazioni costituenti il Collegio stesso. 21. Le parti si danno atto che: a) il Collegio di Conciliazione ed Arbitrato ha natura irrituale ed è istituito ai sensi dell’art. 412-ter del codice di procedura civile. Al lodo arbitrale si applica quanto previsto dall’art. 412-quater del codice di procedura civile. b) nel caso in cui il rinnovato tentativo di conciliazione previsto dal comma 12° del presente articolo abbia esito positivo, l’accordo intervenuto non oltre 120 giorni dalla data è impugnabile e ciò in base agli artt. 411, 3° comma codice di attivazione procedura civile e 2113, 4° comma codice civile come modificati dagli artt. 1 e 6 della legge 11 agosto 1973, n. 533. Ai fini del Collegiocalcolo dell'indennità supplementare di cui ai commi 15, 16 e 17 del presente articolo, nel confermare il richiamo all'art. 35, le parti chiariscono che quanto disposto dal comma sesto dell'art. 35 citato risulta incompatibile con la natura giuridica dell'indennità supplementare stessa e, pertanto, non si applica.

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