Come afferma P. Messina (2009) riferendosi alle nuove forme che ha assunto Clausole campione

Come afferma P. Messina (2009) riferendosi alle nuove forme che ha assunto. (o che dovrebbe assumere) la regolazione politica a livello locale. A partire dai primi anni ’90, il legislatore ha cominciato a ragionare su possibili nuove forme, esterne al welfare statale, per la protezione e il finanziamento della previdenza sociale, grazie anche alla consapevolezza che il modello di produzione italiano poggia le sue fondamenta sulla micro, piccola e media impresa. In questi luoghi di lavoro, le relazioni rilevano una maggiore flessibilità e, talvolta, mancano - o sono in costante ridefinizione - le regole su garanzie e tutele. L’esperienza degli enti bilaterali e del rapporto che il sindacalismo dovrà coltivare con essi, va discussa a partire da questo quadro generale che si avvale, a mio avviso, di almeno tre dimensioni analitiche. In estrema sintesi, il quadro tridimensionale comprenderebbe: le imprese di una certa classe dimensionale, operanti in un settore peculiare; i lavoratori, le cui materie di interesse riguardano la tutela e la previdenza, il salario, lo sviluppo della professionalità, le plurali forme contrattuali; e gli enti bilaterali, nella ridefinizione delle funzioni che svolgono sul territorio. In questa visione, gli enti bilaterali si pongono come un terzo attore della governance locale, all’interno di un più ampio progetto di politiche attive e redistributive per discutere sull’innovazione del lavoro contrattualizzato. La loro esperienza va collocata dentro un disegno di partecipazione, in aree e settori tradizionalmente caratterizzati da una frammentazione territoriale e produttiva, la cui maggiore rappresentanza è presente soprattutto nel Nord Est del Paese. I caratteri tipici dei sistemi produttivi locali presuppongo una parcellizzazione non solo produttiva (delle imprese), ma anche delle competenze (dei lavoratori, da aggiornare continuamente). Le parti sociali, per venire incontro a una situazione così complessa, hanno cercato di costruire degli assetti contrattuali oltre il CCNL nazionale, sviluppando un sistema di forme di confronto e controllo volte alla tutela del lavoratore. Ciò che è stato fatto di buono a livello settoriale e territoriale in materia di welfare assistenziale, ad esempio, viene descritto bene da D’Xxxxx (2008), quando parla di forme delle prestazioni3. La prima prestazione degna di nota riguarda la previsione degli obblighi normativi derivanti dal contratto di lavoro, di cui si ha un esempio virtuoso nell’istituzione

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

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  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).