OBBLIGHI NORMATIVI Clausole campione

OBBLIGHI NORMATIVI. L’OEA deve richiedere e ottenere tutte le prescritte autorizzazioni, nullaosta e benestare rilasciati dalle autorità preposte alla Vigilanza sulle norme di sicurezza. Tali nullaosta e benestare dovranno essere rinnovati anche in base alle nuove disposizioni di legge in materia, che potessero essere emanate nel corso dell’espletamento dell’appalto. L’OEA deve altresì attuare l’osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti Leggi e Decreti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori. L’OEA dovrà, in ogni momento, a semplice richiesta della Stazione appaltante, dimostrare di avere provveduto a tali adempimenti.
OBBLIGHI NORMATIVI. Per la concreta erogazione del Servizio, l’Affidatario dovrà munirsi di tutte le autorizzazioni e i nulla-osta necessari ai sensi di legge, ed al loro tempestivo rinnovo in caso di sopravvenute disposizioni di legge, sempre a propria cura e spese, L’Affidatario dovrà in particolare osservare tutte le norme in vigore, o sopravvenute nel corso di erogazione del Servizio, in materia di prevenzione e assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, igiene del lavoro, malattie professionali, ed ogni altra disposizione per la tutela dei lavoratori.
OBBLIGHI NORMATIVI. 13.1 Se gli obblighi contrattuali in capo al Venditore verranno incrementati o ridotti in virtù della promulgazione o della modifica, dopo la data di un preventivo del Venditore, di qualsiasi legge, ordinanza o statuto con forza di legge che abbia effetti sull'esecuzione degli obblighi contrattuali del Venditore, il Corrispettivo contrattuale e il tempo di resa dovranno essere adeguati di conseguenza e/o l'esecuzione del contratto dovrà essere sospesa o risolta, a seconda dei casi.
OBBLIGHI NORMATIVI. E’ a carico del Concessionario l’onere di acquisire tutte le autorizzazioni e le licenze necessarie nonché tutti i permessi previsti dalle attuali norme di legge o regolamenti, per lo svolgimento del servizio e delle attività inerenti e/o conseguenti, manlevando l’Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi e delle Autorità. Tale documentazione dovrà essere esibita all’avvio del contratto e ogni qualvolta la S.A. lo richieda. Il contratto sarà risolto di diritto qualora l’autorizzazione all’esercizio per qualsiasi ragione, anche a carattere temporaneo, dovesse essere annullata o revocata dall’Autorità competente.
OBBLIGHI NORMATIVI. Salvo quanto più dettagliatamente precisato nei successivi articoli, la Ditta deve adempiere alle seguenti prescrizioni:
OBBLIGHI NORMATIVI. L’affidatario assume a proprio carico tutti gli eventuali oneri assicurativi e previdenziali di legge, ed assicura il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione di eventuali lavoratori dipendenti.
OBBLIGHI NORMATIVI. Il Concessionario deve essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei permessi, autorizzazioni e licenze richiesti dalla normativa vigente in materia di ristorazione per l’esercizio dell’attività oggetto della presente concessione. Tale documentazione dovrà permanere sempre presso i locali di produzione ed essere disponibile per ogni eventuale controllo da parte di organi ufficiali di vigilanza igienico sanitaria o di tecnici incaricati dal Concedente per la verifica della conformità del servizio. Il contratto sarà risolto di diritto qualora l’autorizzazione all’esercizio per qualsiasi ragione, anche a carattere temporaneo, dovesse essere annullata o revocata dall’Autorità competente. Il Concessionario, se necessario, dovrà inoltre possedere il Registro di carico e scarico degli oli esausti e il contratto con ditta autorizzata al ritiro degli stessi.
OBBLIGHI NORMATIVI. La I.A. deve attuare l’osservanza delle norme, che si intendono tutte richiamate, derivanti dalle vigenti Xxxxx, Decreti e Regolamenti relativi alla prevenzione infortuni sul lavoro, all’igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L’appaltatore deve garantire il ricollocamento dei lavoratori alle dipendenze delle imprese appaltatrici degli attuali contratti per la gestione della refezione scolastica e delle attività di sporzionamento e di bidellaggio a condizioni normative e retributive non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, sia nel caso di lavoratori dipendenti , sia nel caso di soci lavoratori, compresi i lavoratori in forza con contratti flessibili e parasubordinati. La clausola di cui sopra dovrà essere integralmente rispettata... Rilevato che il settore è caratterizzato, nella generalità dei casi dalla produzione dei servizi tramite contratti di appalto e che da questo conseguono frequenti cambi di gestione fra le Imprese con risoluzione dei rapporti di lavoro da parte dell’Impresa cedente e predisposizione delle necessarie risorse lavorative, con assunzioni ex novo, da parte dell’Impresa subentrante, le parti intendono tenere conto, da un lato, delle caratteristiche strutturali del settore medesimo e delle attività delle Imprese e, dall’altro, dell’obiettivo di tutelare nel modi più concreto i livelli complessivi della occupazione. Le parti convengono pertanto la seguente disciplina, valida per ogni tipologia giuridica di impresa produttrice di servizi, cedente o subentrante (Società, cooperativa ecc..). In ogni caso di cessazione di appalto, l’azienda cessante ne darà preventiva comunicazione, ove possibile nei 15 giorni precedenti, alle strutture territoriali sindacali aziendali e territoriali competenti, fornendo altresì informazioni sulla consistenza numerica degli addetti interessati, sul rispettivo orario settimanale, indicando quelli impegnati nell’appalto in questione da almeno n°4 (quattro) mesi; l’azienda subentrante con la massima tempestività preventivamente all’inizio della nuova gestione e, ove oggettivamente ciò non sia possibile, in tempi utili e comunque su richiesta delle Organizzazioni Sindacali Territoriali firmatarie del CCNL darà comunicazione a queste ultime del subentro nell’appalto. Alla scade...
OBBLIGHI NORMATIVI. La ditta appaltatrice si impegna ad adottare un modello organizzativo del ciclo produttivo tale da garantire il pieno rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente – che si intende integralmente richiamata – ed eventualmente approvata nel corso dell’appalto (es. Xxx. XX 000/0000, Xxx. XX 852, 853, 854 e 882/2004, Reg. CE 2073/2005, Reg. (UE) 1169/2011 e s.m.i., ecc.). La ditta appaltatrice è inoltre tenuta al rispetto delle indicazioni suggerite dalle “Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica” approvate nel 2010 dalla Conferenza Stato-Regioni (G.U. n. 134 del 11/06/2010), dalle “Linee guida della Regione Lombardia per la ristorazione scolastica” - approvate con Decreto della Direzione Generale della Sanità 1/8/2002 n. 14833, dalle Linee Guida predisposte dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell’ATS Brianza, il cui ultimo elaborato è il già citato volume del dicembre 2017 “Buon Appetito…documento di indirizzo per l’elaborazione dei menù a scuola”. Per quanto indicato nelle Tabelle Merceologiche (Allegato 9), inoltre, dovranno essere considerate le disposizioni del D.M. 18/12/2017 (GU n. 79 del 05/04/2018).

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  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • DOTAZIONI TECNICHE Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilitm della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento Allegato 10 “Disciplinare Telematico e timing di gara - utilizzo della piattaforma”, che disciplina il funzionamento e l’utilizzo della Piattaforma. In ogni caso è indispensabile:

  • Licenza Il software, comprese tutte le relative funzionalità e servizi, e la documentazione, compreso qualsiasi materiale della confezione ("Documentazione"), che accompagnano il presente Contratto di licenza (collettivamente il "Software") sono di proprietà di Symantec o dei suoi licenziatari e sono protetti dalla legge sul copyright. Sebbene Symantec continui a detenere la proprietà del Software, l'accettazione del presente Contratto di licenza concede all'Utente alcuni diritti di utilizzo del Software durante il Periodo del servizio. Il “Periodo del servizio” inizierà dalla data di installazione iniziale del Software, indipendentemente dal numero di copie che l'Utente è autorizzato a utilizzare in accordo con la Sezione 1.A del presente Contratto di licenza, e durerà per il periodo stabilito nella Documentazione o nella documentazione della transazione pertinente effettuata con il distributore o rivenditore autorizzato presso il quale è stato ottenuto il Software. Il Software può disattivarsi automaticamente e diventare non operativo al termine del Periodo del servizio e l'Utente non avrà diritto a ricevere alcun aggiornamento dei contenuti o delle funzionalità del Software a meno che il Periodo del servizio non venga rinnovato. Gli abbonamenti per i rinnovi del Periodo del servizio saranno disponibili conformemente alla policy di supporto di Symantec situata all'indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xx/xx/xxxxxx/xxxxxxx/xxxxxxxxx_xxxxxxx_xxxxxx.xxx. Il presente Contratto di licenza disciplina qualsiasi versione, revisione o miglioramento del Software reso disponibile all'Utente da Symantec. Ad eccezione di eventuali modifiche contemplate nella Documentazione e fatto salvo il diritto di risoluzione di Symantec per inadempimento dell'Utente secondo quanto stabilito nella Sezione 9, i diritti e gli obblighi dell'Utente ai sensi del presente Contratto di licenza riguardanti l'utilizzo del suddetto Software sono i seguenti. Durante il Periodo del servizio, è possibile:

  • Determinazione dell’indennizzo Fermo il massimale indicato all'art. 8, i costi di cui all’art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l’incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

  • RAPPORTI DI PARENTELA Il Fornitore dichiara che non sussistono rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza tra i titolari e i soci dell’azienda e il Rettore, Prorettori, Prorettori delegati dei Poli territoriali, Direttore Generale, Dirigenti, Componenti del Consiglio di Amministrazione, i Direttori di Dipartimento, Presidi di Scuola, visibili all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxx.xx/xxxxxx/, RUP della presente procedura.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Criteri generali I criteri generali, la cui descrizione analitica è distintamente riportata ai successivi punti 4.1.1 - 4.2.1 - 4.3.1 - 4.4.1 - 4.5.1.1 e 4.5.2.1 relativi a ciascuna tipologia di costo, sono ispirati al fine di adeguarli il più possibile alla realtà operativa.