Common use of Commento Clause in Contracts

Commento. Dal 1° gennaio 1985 (entrata in vigore della legge federale sulla previdenza professionale) i con- tratti collettivi dell’industria alberghiera e della ristorazione prevedono un tasso unitario, ossia la riscossione degli stessi contributi da tutti i collaboratori. I motivi principali per il tasso unitario: – una migliore copertura di previdenza dei collaboratori rispetto alle norme legali minime; – eliminazione della discriminazione dei collaboratori più anziani; – semplificazione dell’amministrazione in considerazione dell’altissima fluttuazione propria del settore e delle molte aziende di piccole dimensioni. Il contratto collettivo di lavoro non stabilisce il premio del tasso unitario, ma prevede unicamente un tasso minimo. D’altra parte, il contratto collettivo di lavoro definisce prestazioni minime che l’assicurazione de- ve fornire. Questa regolamentazione garantisce i privilegi sociali acquisiti con il CCNL nell’ambito delle prestazioni della LPP. La Commissione paritetica di sorveglianza può ammettere sistemi che derogano alle disposizio- ni del CCNL per l’istituzione della previdenza professionale, quando essi sono almeno equiva- lenti. A tale riguardo sarà in ogni caso necessario inoltrare alla Commissione di sorveglianza, mediante una delle associazioni contraenti, una domanda motivata con i seguenti allegati: – atto di fondazione – conto annuale degli ultimi tre anni – piani di previdenza – regolamenti – prova che una domanda motivata si basi su una decisione presa dal Consiglio di fondazione (risp. dall’organo superiore dell’istituto di previdenza).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Alberghiera E Della Ristorazione, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Alberghiera E Della Ristorazione

Commento. Dal 1° gennaio 1985 (entrata Per estendere tutele analoghe alla cassa integrazione nei settori che ne sono privi si privilegia dunque l’approccio della bilateralità perché in vigore grado di cogliere le specificità dei diversi settori. Rispetto al testo originario il testo definitivo prevede, su forte pressione della Cisl, un incentivo alla creazione dei Fondi, tramite la bilateralità, anche per le classi dimensionali sotto i 15 addetti, e la conservazione del meccanismo di sostegno al reddito con il contributo degli enti bilaterali già previsto dall’art.19 della legge federale sulla previdenza professionale) i con- tratti n.2/2009, attualmente utilizzato nell’artigianato. E’ inoltre importante che attraverso contratti collettivi dell’industria alberghiera e della ristorazione prevedono un tasso unitario, ossia o accordi interconfederali la riscossione degli stessi contributi da tutti i collaboratori. I motivi principali aliquota dello 0,30% per il tasso unitario: – una migliore copertura finanziamento dell’ attuale indennità di previdenza mobilità possa essere riconvertita a favore dei collaboratori rispetto alle norme legali minime; – eliminazione della discriminazione dei collaboratori più fondi di solidarietà, in particolare per prestazioni di agevolazione all’esodo per i lavoratori anziani; – semplificazione dell’amministrazione in considerazione dell’altissima fluttuazione propria del settore e delle molte aziende . Siamo contrari alla possibilità che nei fondi di piccole dimensioni. Il contratto collettivo di lavoro non stabilisce il premio del tasso unitario, ma prevede unicamente un tasso minimo. D’altra parte, il contratto collettivo di lavoro definisce prestazioni minime che l’assicurazione de- ve fornire. Questa regolamentazione garantisce solidarietà confluiscano i privilegi sociali acquisiti fondi interprofessionali con il CCNL nell’ambito relativo gettito del contributo dello 0,30%. Se per i fondi interprofessionali si dovesse prevedere anche la funzione di sostegno al reddito è necessario definire una adeguata contribuzione aggiuntiva a quella dello 0,30%. In questa parte del provvedimento sono contenute le norme, aggiuntive rispetto al testo originario, che ampliano l’ambito di intervento del Fondo di solidarietà per i mutui sulla prima casa, introdotto dalla legge n. 244/07 (finanziaria 2008), attraverso una più specifica definizione delle prestazioni della LPPcondizioni di intervento del Fondo, che tenga conto dell’attuale situazione di crisi del mercato del lavoro. La Commissione paritetica In particolare, si prevede l'obbligo per le banche di sorveglianza può ammettere sistemi che derogano alle disposizio- ni del CCNL per l’istituzione della previdenza professionale, quando essi sono almeno equiva- lenti. A tale riguardo sarà sospendere l’ammortamento dei mutui nei casi in ogni caso necessario inoltrare alla Commissione di sorveglianza, mediante una delle associazioni contraenti, una domanda motivata con i cui il mutuatario debba far fronte ai seguenti allegati: – atto di fondazione – conto annuale degli ultimi tre anni – piani di previdenza – regolamenti – prova che una domanda motivata si basi su una decisione presa dal Consiglio di fondazione (risp. dall’organo superiore dell’istituto di previdenza).eventi:

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Samples: Legislative Proposal, Legislative Proposal

Commento. Dal 1° gennaio 1985 (entrata in vigore della legge federale sulla previdenza professionale) i con- tratti collettivi dell’industria alberghiera e della ristorazione prevedono un tasso unitarioRiteniamo positivi gli interventi previsti, ossia la riscossione degli stessi contributi da tutti i collaboratori. I motivi principali anche per il tasso unitarioruolo importante della contrattazione che dovrà definire i compiti meramente esecutivi o ripetitivi da escludere. E’ particolarmente importante che per la determinazione dei compensi minimi venga presa come riferimento la contrattazione collettiva. Tali misure, insieme, al progressivo adeguamento dei contributi previdenziali al livello di quelli dei contratti subordinati, contribuiranno a reprimere l’utilizzo elusivo di questa forma contrattuale. Attraverso l’introduzione di un art. 69-bis nel corpo del d.lgs 276/2003 viene introdotta una significativa limitazione dell’utilizzo improprio delle c.d. “partite iva”. Si stabilisce che le prestazioni lavorative a partita iva siano considerate rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, salvo prova contraria fornita dal committente, qualora ricorrano almeno due dei seguenti presupposti: che la collaborazione abbia una migliore copertura durata complessivamente superiore ad almeno otto mesi nell’arco dell’anno solare; che il corrispettivo percepito, anche se fatturato con più soggetti collegati fra loro, costituisca più del 80% dei corrispettivi maturati dal collaborare nell’anno solare; che il collaboratore disponga di previdenza dei collaboratori rispetto alle norme legali minime; – eliminazione della discriminazione dei collaboratori più anziani; – semplificazione dell’amministrazione in considerazione dell’altissima fluttuazione propria del settore e delle molte aziende di piccole dimensioni. Il contratto collettivo una postazione di lavoro non stabilisce il premio del tasso unitario, ma prevede unicamente un tasso minimo. D’altra parte, il contratto collettivo di lavoro definisce prestazioni minime che l’assicurazione de- ve fornire. Questa regolamentazione garantisce i privilegi sociali acquisiti con il CCNL nell’ambito delle prestazioni della LPP. La Commissione paritetica di sorveglianza può ammettere sistemi che derogano alle disposizio- ni del CCNL per l’istituzione della previdenza professionale, quando essi sono almeno equiva- lenti. A tale riguardo sarà in ogni caso necessario inoltrare alla Commissione di sorveglianza, mediante fissa presso una delle associazioni contraentisedi del committente, una domanda motivata con i tranne che nei seguenti allegati: – atto di fondazione – conto annuale degli ultimi tre anni – piani di previdenza – regolamenti – prova che una domanda motivata si basi su una decisione presa dal Consiglio di fondazione (risp. dall’organo superiore dell’istituto di previdenza).casi:

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Samples: Legislative Proposal

Commento. Dal 1° gennaio 1985 (entrata in vigore della legge federale sulla previdenza professionale) i con- tratti collettivi dell’industria alberghiera e della ristorazione prevedono un tasso unitario, ossia la riscossione degli stessi contributi da tutti i collaboratori. I motivi principali per il tasso unitario: – una migliore copertura di previdenza dei collaboratori rispetto alle norme legali minime; – eliminazione della discriminazione dei collaboratori più anziani; – semplificazione dell’amministrazione in considerazione dell’altissima fluttuazione propria del settore e delle molte aziende di piccole dimensioni. Il contratto collettivo di lavoro non stabilisce il premio del tasso unitario, ma prevede unicamente un tasso minimo. D’altra parte, il contratto collettivo di lavoro definisce prestazioni minime che l’assicurazione de- ve deve fornire. Questa regolamentazione garantisce i privilegi sociali acquisiti con il CCNL nell’ambito nell’am- bito delle prestazioni della LPP. La Commissione paritetica di sorveglianza può ammettere sistemi che derogano alle disposizio- ni disposi- zioni del CCNL per l’istituzione della previdenza professionale, quando essi sono almeno equiva- lentiequi- valenti. A tale riguardo sarà in ogni caso necessario inoltrare alla Commissione di sorveglianza, mediante una delle associazioni contraenti, una domanda motivata con i seguenti allegati: – atto di fondazione – conto annuale degli ultimi tre anni – piani di previdenza – regolamenti – prova che una domanda motivata si basi su una decisione presa dal Consiglio di fondazione (risp. dall’organo superiore dell’istituto di previdenza).

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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Dell’industria Alberghiera E Della Ristorazione