Inadempimento reciproco. Come visto, nel caso di specie il Tribunale adito ave- va accertato l’impossibilità di esecuzione dei contratti preliminari sottoscritti, in quanto i promittenti vendi- xxxx avevano alienato l’immobile promesso in vendita a terzi e i promissari acquirenti avevano acquistato nel frattempo altro immobile, optando così per la declara- toria di risoluzione del contratto per impossibilità so- pravvenuta delle reciproche prestazioni. Nelle loro prospettazioni, le parti si erano tuttavia addebitate reciproci inadempimenti a corredo delle proprie domande di scioglimento del contratto, di ri- soluzione per inadempimento da parte dell’attore, per manifestazione dello ius variandi delle parti da parte del convenuto. Come accennato, anche l’inadempimento reciproco, laddove si verifichi in presenza di un patto di caparra confirmatoria, viene trattato con le medesime regole applicabili alla risoluzione per inadempimento. Può infatti accadere, come del resto concretamente avve- nuto nel caso di specie, che i contraenti si addebitino vicendevolmente l’inadempimento risolutorio chie- dendo l’accertamento della legittimità del recesso (an- che se in concreto era stata qui chiesta la risoluzione del contratto, come visto riqualificata in domanda di accertamento della legittimità del recesso) e facendo valere il conseguente diritto di ritenere la caparra rice- vuta o esigere il doppio di quella data. In presenza di un reciproco inadempimento allegato dalle parti, se il giudice accerta che entrambe le parti sono in effetti inadempienti, procede a una valutazio- ne comparativa dei rispettivi adempimenti, nel quadro di una considerazione globale dell’andamento del rap- porto. Tale valutazione comparativa può peraltro esse- re esperita dal giudice solo in caso di domanda ricon- venzionale o di eccezione di inadempimento sollevata dal convenuto (38). La valutazione in esame poggia su vari criteri. Anzi- tutto, un criterio cronologico, teso a individuare chi delle due parti ha incominciato a non adempiere, o ad adempiere male. Un criterio di causalità: l’inadempi- mento di una parte consegue a quello dell’altra, verso cui rappresenta una precisa reazione e risposta, oppu- (37) Cfr. in argomento, per tutti, XXXXXXXX, Ripetizione d’indebito, a cura di Xxxxxxxx, in Nuova giurispr. di dir. civ. e comm., fondata da Bigiavi e diretta da Xxxx, Bonilini, Breccia, Cagnasso, Carinci, Confortini, Cottino, Jannarelli, Xxxxx, Utet, 2014, 21 e ss.