Common use of Commissione di conciliazione Clause in Contracts

Commissione di conciliazione. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra proprietario ed inquilino, in merito all’applicazione della L. 431/98 e degli Accordi integrativi territoriali, ciascuna delle parti, prima di adire le Autorità Giudiziarie, potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo degli accordi di riferimento ed essa si pronunci nel termine perentorio di 90 giorni. La Commissione è costituita da un rappresentante dell’Organizzazione dei proprietari e degli inquilini, su indicazione degli interessati cui è anche demandata la scelta del Presidente. Per quanto non previsto dal presente Accordo Sindacale, le parti fanno riferimento alla Convenzione Nazionale del 30/12/2002 decreto pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Organizzazioni sindacali in rappresentanza della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza degli Inquilini che sottoscrivono la presente convengono che annualmente si incontreranno per verificare la rispondenza dei valori riportati nella “Tabella dei valori locativi suddivisi per Subfascia” in riferimento all’andamento del mercato immobiliare e del costo della vita. Al fine di agevolare l’utilizzazione dei contributi a canone agevolato previsti dal presente accordo le Organizzazioni stipulanti s’impegnano a promuovere presso l’Amministrazione Comunale iniziative atte a disporre dal proprio bilancio annuale un intervento finanziario a integrazione del fondo sociale per venire incontro ai bisogni delle famiglie a basso reddito, nonché a disporre la riduzione dell’aliquota I.C.I. al valore minimo al fine di contenere i prezzi degli affitti. Il presente Accordo decorre dalla data di deposito presso la Segreteria Generale del Comune di Misterbianco. Letto, confermato e sottoscritto in data dalle Organizzazioni stipulanti.

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Samples: Rinnovo Accordo Territoriale

Commissione di conciliazione. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra proprietario ed inquilino, in merito all’applicazione della L. 431/98 e degli Accordi integrativi territoriali, ciascuna delle parti, prima di adire le Autorità Giudiziarie, potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo degli accordi di riferimento ed essa si pronunci nel termine perentorio di 90 giorni. La Commissione è costituita da un rappresentante dell’Organizzazione dei proprietari e degli inquilini, su indicazione degli interessati cui è anche demandata la scelta del Presidente. Per quanto non previsto dal presente Accordo Sindacale, le parti fanno riferimento alla Convenzione Nazionale del 30/12/2002 decreto pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Organizzazioni sindacali in rappresentanza della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza degli Inquilini che sottoscrivono la presente convengono che annualmente si incontreranno per verificare la rispondenza dei valori riportati nella “Tabella dei valori locativi suddivisi per Subfascia” in riferimento all’andamento del mercato immobiliare e del costo della vita. Al fine di agevolare l’utilizzazione dei contributi a canone agevolato previsti dal presente accordo le Organizzazioni stipulanti s’impegnano a promuovere presso l’Amministrazione Comunale iniziative atte a disporre dal proprio bilancio annuale un intervento finanziario a integrazione del fondo sociale per venire incontro ai bisogni delle famiglie a basso reddito, nonché a disporre la riduzione dell’aliquota I.C.I. al valore minimo al fine di contenere i prezzi degli affitti. Il presente Accordo decorre dalla data di deposito presso la Segreteria Generale del Comune di MisterbiancoAcicastello. Letto, confermato e sottoscritto in data dalle Organizzazioni stipulanti.

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Samples: Rinnovo Accordo Territoriale

Commissione di conciliazione. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra proprietario ed inquilino, in merito all’applicazione della L. 431/98 e degli Accordi integrativi territoriali, ciascuna delle parti, prima di adire le Autorità Giudiziarie, potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo degli accordi di riferimento ed essa si pronunci nel termine perentorio di 90 giorni. La Commissione è costituita da un rappresentante dell’Organizzazione dei proprietari e degli inquilini, su indicazione degli interessati cui è anche demandata la scelta del Presidente. Per quanto non previsto dal presente Accordo Sindacale, le parti fanno riferimento alla Convenzione Nazionale del 30/12/2002 decreto pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Organizzazioni sindacali in rappresentanza della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza degli Inquilini che sottoscrivono la presente convengono che annualmente si incontreranno per verificare la rispondenza dei valori riportati nella “Tabella dei valori locativi suddivisi per Subfascia” in riferimento all’andamento del mercato immobiliare e del costo della vita. Al fine di agevolare l’utilizzazione dei contributi a canone agevolato previsti dal presente accordo le Organizzazioni stipulanti s’impegnano a promuovere presso l’Amministrazione Comunale iniziative atte a disporre dal proprio bilancio annuale un intervento finanziario a integrazione del fondo sociale per venire incontro ai bisogni delle famiglie a basso reddito, nonché a disporre la riduzione dell’aliquota I.C.I. al valore minimo al fine di contenere i prezzi degli affitti. Il presente Accordo decorre dalla data di deposito presso la Segreteria Generale del Comune di MisterbiancoX. Xxxxxxxx. Letto, confermato e sottoscritto in data dalle Organizzazioni stipulanti.

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Samples: Rinnovo Accordo Territoriale

Commissione di conciliazione. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra proprietario ed inquilino, in merito all’applicazione della L. 431/98 e degli Accordi integrativi territoriali, ciascuna delle parti, prima di adire le Autorità Giudiziarie, potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo degli accordi di riferimento ed essa si pronunci nel termine perentorio di 90 giorni. La Commissione è costituita da un rappresentante dell’Organizzazione dei proprietari e degli inquilini, su indicazione degli interessati cui è anche demandata la scelta del Presidente. Per quanto non previsto dal presente Accordo Sindacale, le parti fanno riferimento alla Convenzione Nazionale del 30/12/2002 decreto pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Organizzazioni sindacali in rappresentanza della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza degli Inquilini che sottoscrivono la presente convengono che annualmente si incontreranno per verificare la rispondenza dei valori riportati nella “Tabella dei valori locativi suddivisi per Subfascia” in riferimento all’andamento del mercato immobiliare e del costo della vita. Al fine di agevolare l’utilizzazione dei contributi a canone agevolato previsti dal presente accordo le Organizzazioni stipulanti s’impegnano a promuovere presso l’Amministrazione Comunale iniziative atte a disporre dal proprio bilancio annuale un intervento finanziario a integrazione del fondo sociale per venire incontro ai bisogni delle famiglie a basso reddito, nonché a disporre la riduzione dell’aliquota I.C.I. al valore minimo al fine di contenere i prezzi degli affitti. Il presente Accordo decorre dalla data di deposito presso la Segreteria Generale del Comune di MisterbiancoX. Xxxxxxxx Xx Punta. Letto, confermato e sottoscritto in data dalle Organizzazioni stipulanti.

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Samples: Territorial Agreement

Commissione di conciliazione. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra proprietario ed inquilino, in merito all’applicazione della L. 431/98 e degli Accordi integrativi territoriali, ciascuna delle parti, prima di adire le Autorità Giudiziarie, potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo degli accordi di riferimento ed essa si pronunci nel termine perentorio di 90 giorni. La Commissione è costituita da un rappresentante dell’Organizzazione dei proprietari e degli inquilini, su indicazione degli interessati cui è anche demandata la scelta del Presidente. Per quanto non previsto dal presente Accordo Sindacale, le parti fanno riferimento alla Convenzione Nazionale del 30/12/2002 decreto pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Organizzazioni sindacali in rappresentanza della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza degli Inquilini che sottoscrivono la presente convengono che annualmente si incontreranno per verificare la rispondenza dei valori riportati nella “Tabella dei valori locativi suddivisi per Subfascia” in riferimento all’andamento del mercato immobiliare e del costo della vita. Al fine di agevolare l’utilizzazione dei contributi a canone agevolato previsti dal presente accordo le Organizzazioni stipulanti s’impegnano a promuovere presso l’Amministrazione Comunale iniziative atte a disporre dal proprio bilancio annuale un intervento finanziario a integrazione del fondo sociale per venire incontro ai bisogni delle famiglie a basso reddito, nonché a disporre la riduzione dell’aliquota I.C.I. al valore minimo al fine di contenere i prezzi degli affitti. Il presente Accordo decorre dalla data di deposito presso la Segreteria Generale del Comune di MisterbiancoPaternò. Letto, confermato e sottoscritto in data dalle Organizzazioni stipulanti.

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Samples: Accordo Territoriale

Commissione di conciliazione. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra proprietario ed inquilino, in merito all’applicazione della L. n. 431/98 e degli Accordi integrativi territoriali, ciascuna delle parti, prima di adire le Autorità Giudiziarie, potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo degli accordi di riferimento ed essa si pronunci nel termine perentorio di 90 giorni. La Commissione è costituita da un rappresentante dell’Organizzazione dei proprietari e degli inquilini, su indicazione degli interessati cui è anche demandata la scelta del Presidente. Per quanto non previsto dal presente Accordo Sindacale, le parti fanno riferimento alla Convenzione Nazionale del 30/12/2002 decreto pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Organizzazioni sindacali Sindacali in rappresentanza della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza degli Inquilini che sottoscrivono la presente convengono che annualmente si incontreranno per verificare la rispondenza dei valori riportati nella “Tabella dei valori locativi suddivisi per Subfascia” in riferimento all’andamento del mercato immobiliare e del costo della vita. Al fine di agevolare l’utilizzazione dei contributi a canone agevolato previsti dal presente accordo le Organizzazioni stipulanti s’impegnano a promuovere presso l’Amministrazione Comunale iniziative atte a disporre dal proprio bilancio annuale un intervento finanziario a integrazione del fondo sociale per venire incontro ai bisogni delle famiglie a basso reddito, nonché a disporre la riduzione dell’aliquota I.C.I. al valore minimo al fine di contenere i prezzi degli affitti. Il presente Presente Accordo decorre dalla data di deposito presso la Segreteria Generale generale del Comune di MisterbiancoCatania. Letto, confermato e sottoscritto in data 3-8-04 dalle Organizzazioni stipulanti.. • A.P.E. • U.P.P.I. • S.U.N.I.A. • S.I.C.E.T. • U.N.I.A.T. Ai fini della determinazione della Subfascia di appartenenza dell’immobile si deve verificare la seguente composizione degli elementi oggettivi come sopra specificati:

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Samples: Accordo Territoriale

Commissione di conciliazione. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra proprietario ed inquilino, in merito all’applicazione della L. 431/98 e degli Accordi integrativi territoriali, ciascuna delle parti, prima di adire le Autorità Giudiziarie, potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo degli accordi di riferimento ed essa si pronunci nel termine perentorio di 90 giorni. La Commissione è costituita da un rappresentante dell’Organizzazione dei proprietari e degli inquilini, su indicazione degli interessati cui è anche demandata la scelta del Presidente. Per quanto non previsto dal presente Accordo Sindacale, le parti fanno riferimento alla Convenzione Nazionale del 30/12/2002 decreto pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Organizzazioni sindacali in rappresentanza della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza degli Inquilini che sottoscrivono la presente convengono che annualmente si incontreranno per verificare la rispondenza dei valori riportati nella “Tabella dei valori locativi suddivisi per Subfascia” in riferimento all’andamento del mercato immobiliare e del costo della vita. Al fine di agevolare l’utilizzazione dei contributi a canone agevolato previsti dal presente accordo le Organizzazioni stipulanti s’impegnano a promuovere presso l’Amministrazione Comunale iniziative atte a disporre dal proprio bilancio annuale un intervento finanziario a integrazione del fondo sociale per venire incontro ai bisogni delle famiglie a basso reddito, nonché a disporre la riduzione dell’aliquota I.C.I. al valore minimo al fine di contenere i prezzi degli affitti. Il presente Accordo decorre dalla data di deposito presso la Segreteria Generale del Comune di MisterbiancoGravina di Catania. Letto, confermato e sottoscritto in data dalle Organizzazioni stipulanti.

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Samples: Rinnovo Accordo Territoriale

Commissione di conciliazione. Per ogni controversia Le parti firmatarie del presente Accordo Territoriale si dotano di una “Commissione” per la risoluzione delle controversie sui canoni, sulla classificazione degli immobili, sugli oneri accessori, sulla ripartizione delle spese e sui diritti contrattuali e sindacali. Il ricorso avverrà dopo un primo tentativo esperito in sede sindacale. Tale Commissione terrà conto anche di quanto previsto nel Protocollo d’Intesa tra Confedilizia e Sunia – Sicet – Uniat – siglato in Roma il 20 maggio 1999. 1. Locatori e Conduttori, assistiti dalle rispettive Associazioni firmatarie dell’Intesa Territoriale, potranno attivare una procedura di accertamento contrattuale e di verifica della congruità e conformità del canone alle parti normative degli accordi locali e ai fini della compatibilità con le misure di agevolazioni fiscali previste al comma 4, dell’art. 2 e comma 1 dell’art. 8 della Legge 431/98. 2. Tale accertamento potrà essere fatto presso la Commissione di Conciliazione Stragiudiziale, costituita presso il Comune di Cosenza, che dovesse sorgere tra proprietario ed inquilinosi darà un proprio regolamento di disciplina, in merito all’applicazione della L. 431/98 e degli Accordi integrativi territorialientro tre mesi dalla data del presente accordo. 3. Se il tentativo di conciliazione darà esito positivo si procederà alla stipula di un Verbale di intesa conclusiva, ciascuna delle parti, prima il quale costituirà parte integrante del Contratto di adire le Autorità Giudiziarie, potrà ricorrere Locazione. 4. Il ricorso alla Commissione di Conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo degli accordi Comunale, o il mancato accordo, non annullano il diritto delle parti sociali di riferimento ed essa si pronunci nel termine perentorio di 90 giorni. La Commissione è costituita da un rappresentante dell’Organizzazione dei proprietari e degli inquilini, su indicazione degli interessati cui è anche demandata la scelta del Presidente. Per quanto non previsto dal presente Accordo Sindacale, le parti fanno riferimento promuovere ricorso alla Convenzione Nazionale del 30/12/2002 decreto pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Organizzazioni sindacali in rappresentanza della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza degli Inquilini che sottoscrivono la presente convengono che annualmente si incontreranno per verificare la rispondenza dei valori riportati nella “Tabella dei valori locativi suddivisi per Subfascia” in riferimento all’andamento del mercato immobiliare e del costo della vita. Al fine di agevolare l’utilizzazione dei contributi a canone agevolato previsti dal presente accordo le Organizzazioni stipulanti s’impegnano a promuovere presso l’Amministrazione Comunale iniziative atte a disporre dal proprio bilancio annuale un intervento finanziario a integrazione del fondo sociale per venire incontro ai bisogni delle famiglie a basso reddito, nonché a disporre la riduzione dell’aliquota I.C.I. al valore minimo al fine di contenere i prezzi degli affitti. Il presente Accordo decorre dalla data di deposito presso la Segreteria Generale del Comune di Misterbianco. Letto, confermato e sottoscritto in data dalle Organizzazioni stipulantiMagistratura Ordinaria.

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Samples: Accordo Per Il Territorio Del Comune Di Cosenza

Commissione di conciliazione. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra proprietario ed inquilino, in merito all’applicazione della L. 431/98 e degli Accordi integrativi territoriali, ciascuna delle parti, prima di adire le Autorità Giudiziarie, potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo degli accordi di riferimento ed essa si pronunci nel termine perentorio di 90 giorni. La Commissione è costituita da un rappresentante dell’Organizzazione dei proprietari e degli inquilini, su indicazione degli interessati cui è anche demandata la scelta del Presidente. Per quanto non previsto dal presente Accordo Sindacale, le parti fanno riferimento alla Convenzione Nazionale del 30/12/2002 decreto pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Organizzazioni sindacali in rappresentanza della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza degli Inquilini che sottoscrivono la presente convengono che annualmente si incontreranno per verificare la rispondenza dei valori riportati nella “Tabella dei valori locativi suddivisi per Subfascia” in riferimento all’andamento del mercato immobiliare e del costo della vita. Al fine di agevolare l’utilizzazione dei contributi a canone agevolato previsti dal presente accordo le Organizzazioni stipulanti s’impegnano a promuovere presso l’Amministrazione Comunale iniziative atte a disporre dal proprio bilancio annuale un intervento finanziario a integrazione del fondo sociale per venire incontro ai bisogni delle famiglie a basso reddito, nonché a disporre la riduzione dell’aliquota I.C.I. al valore minimo al fine di contenere i prezzi degli affitti. Il presente Accordo decorre dalla data di deposito presso la Segreteria Generale del Comune di MisterbiancoTremestieri Etneo. Letto, confermato e sottoscritto in data dalle Organizzazioni stipulanti.

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Samples: Rinnovo Accordo Territoriale