Common use of Commissione di conciliazione Clause in Contracts

Commissione di conciliazione. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra proprietario ed inquilino, in merito all’applicazione della L. 431/98 e degli Accordi integrativi territoriali, ciascuna delle parti, prima di adire le Autorità Giudiziarie, potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo degli accordi di riferimento ed essa si pronunci nel termine perentorio di 90 giorni. La Commissione è costituita da un rappresentante dell’Organizzazione dei proprietari e degli inquilini, su indicazione degli interessati cui è anche demandata la scelta del Presidente. Per quanto non previsto dal presente Accordo Sindacale, le parti fanno riferimento alla Convenzione Nazionale del 30/12/2002 decreto pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Organizzazioni sindacali in rappresentanza della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza degli Inquilini che sottoscrivono la presente convengono che annualmente si incontreranno per verificare la rispondenza dei valori riportati nella “Tabella dei valori locativi suddivisi per Subfascia” in riferimento all’andamento del mercato immobiliare e del costo della vita. Al fine di agevolare l’utilizzazione dei contributi a canone agevolato previsti dal presente accordo le Organizzazioni stipulanti s’impegnano a promuovere presso l’Amministrazione Comunale iniziative atte a disporre dal proprio bilancio annuale un intervento finanziario a integrazione del fondo sociale per venire incontro ai bisogni delle famiglie a basso reddito, nonché a disporre la riduzione dell’aliquota I.C.I. al valore minimo al fine di contenere i prezzi degli affitti. Il presente Accordo decorre dalla data di deposito presso la Segreteria Generale del Comune di Paternò. Letto, confermato e sottoscritto in data dalle Organizzazioni stipulanti.

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Samples: Accordo Territoriale

Commissione di conciliazione. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra proprietario ed inquilino, in merito all’applicazione della L. 431/98 e degli Accordi integrativi territoriali, ciascuna delle parti, prima di adire le Autorità Giudiziarie, potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo degli accordi di riferimento ed essa si pronunci nel termine perentorio di 90 giorni. La Commissione è costituita da un rappresentante dell’Organizzazione dei proprietari e degli inquilini, su indicazione degli interessati cui è anche demandata la scelta del Presidente. Per quanto non previsto dal presente Accordo Sindacale, le parti fanno riferimento alla Convenzione Nazionale del 30/12/2002 decreto pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Organizzazioni sindacali in rappresentanza della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza degli Inquilini che sottoscrivono la presente convengono che annualmente si incontreranno per verificare la rispondenza dei valori riportati nella “Tabella dei valori locativi suddivisi per Subfascia” in riferimento all’andamento del mercato immobiliare e del costo della vita. Al fine di agevolare l’utilizzazione dei contributi a canone agevolato previsti dal presente accordo le Organizzazioni stipulanti s’impegnano a promuovere presso l’Amministrazione Comunale iniziative atte a disporre dal proprio bilancio annuale un intervento finanziario a integrazione del fondo sociale per venire incontro ai bisogni delle famiglie a basso reddito, nonché a disporre la riduzione dell’aliquota I.C.I. al valore minimo al fine di contenere i prezzi degli affitti. Il presente Accordo decorre dalla data di deposito presso la Segreteria Generale del Comune di PaternòGravina di Catania. Letto, confermato e sottoscritto in data dalle Organizzazioni stipulanti.

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Samples: Rinnovo Accordo Territoriale

Commissione di conciliazione. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra proprietario ed inquilino, in merito all’applicazione della L. 431/98 e degli Accordi integrativi territoriali, ciascuna delle parti, prima di adire le Autorità Giudiziarie, potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo degli accordi di riferimento ed essa si pronunci nel termine perentorio di 90 giorni. La Commissione è costituita da un rappresentante dell’Organizzazione dei proprietari e degli inquilini, su indicazione degli interessati cui è anche demandata la scelta del Presidente. Per quanto non previsto dal presente Accordo Sindacale, le parti fanno riferimento alla Convenzione Nazionale del 30/12/2002 decreto pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Organizzazioni sindacali in rappresentanza della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza degli Inquilini che sottoscrivono la presente convengono che annualmente si incontreranno per verificare la rispondenza dei valori riportati nella “Tabella dei valori locativi suddivisi per Subfascia” in riferimento all’andamento del mercato immobiliare e del costo della vita. Al fine di agevolare l’utilizzazione dei contributi a canone agevolato previsti dal presente accordo le Organizzazioni stipulanti s’impegnano a promuovere presso l’Amministrazione Comunale iniziative atte a disporre dal proprio bilancio annuale un intervento finanziario a integrazione del fondo sociale per venire incontro ai bisogni delle famiglie a basso reddito, nonché a disporre la riduzione dell’aliquota I.C.I. al valore minimo al fine di contenere i prezzi degli affitti. Il presente Accordo decorre dalla data di deposito presso la Segreteria Generale del Comune di PaternòAcicastello. Letto, confermato e sottoscritto in data dalle Organizzazioni stipulanti.

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Samples: Rinnovo Accordo Territoriale

Commissione di conciliazione. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra proprietario ed inquilino, in merito all’applicazione della L. 431/98 e degli Accordi integrativi territoriali, ciascuna delle parti, prima di adire le Autorità Giudiziarie, potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo degli accordi di riferimento ed essa si pronunci nel termine perentorio di 90 giorni. La Commissione è costituita da un rappresentante dell’Organizzazione dei proprietari e degli inquilini, su indicazione degli interessati cui è anche demandata la scelta del Presidente. Per quanto non previsto dal presente Accordo Sindacale, le parti fanno riferimento alla Convenzione Nazionale del 30/12/2002 decreto pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Organizzazioni sindacali in rappresentanza della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza degli Inquilini che sottoscrivono la presente convengono che annualmente si incontreranno per verificare la rispondenza dei valori riportati nella “Tabella dei valori locativi suddivisi per Subfascia” in riferimento all’andamento del mercato immobiliare e del costo della vita. Al fine di agevolare l’utilizzazione dei contributi a canone agevolato previsti dal presente accordo le Organizzazioni stipulanti s’impegnano a promuovere presso l’Amministrazione Comunale iniziative atte a disporre dal proprio bilancio annuale un intervento finanziario a integrazione del fondo sociale per venire incontro ai bisogni delle famiglie a basso reddito, nonché a disporre la riduzione dell’aliquota I.C.I. al valore minimo al fine di contenere i prezzi degli affitti. Il presente Accordo decorre dalla data di deposito presso la Segreteria Generale del Comune di PaternòX. Xxxxxxxx. Letto, confermato e sottoscritto in data dalle Organizzazioni stipulanti.

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Samples: Rinnovo Accordo Territoriale

Commissione di conciliazione. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra proprietario ed inquilino, in merito all’applicazione della L. 431/98 e degli Accordi integrativi territoriali, ciascuna delle parti, prima di adire le Autorità Giudiziarie, potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo degli accordi di riferimento ed essa si pronunci nel termine perentorio di 90 giorni. La Commissione è costituita da un rappresentante dell’Organizzazione dei proprietari e degli inquilini, su indicazione degli interessati cui è anche demandata la scelta del Presidente. Per quanto non previsto dal presente Accordo Sindacale, le parti fanno riferimento alla Convenzione Nazionale del 30/12/2002 decreto pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Organizzazioni sindacali in rappresentanza della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza degli Inquilini che sottoscrivono la presente convengono che annualmente si incontreranno per verificare la rispondenza dei valori riportati nella “Tabella dei valori locativi suddivisi per Subfascia” in riferimento all’andamento del mercato immobiliare e del costo della vita. Al fine di agevolare l’utilizzazione dei contributi a canone agevolato previsti dal presente accordo le Organizzazioni stipulanti s’impegnano a promuovere presso l’Amministrazione Comunale iniziative atte a disporre dal proprio bilancio annuale un intervento finanziario a integrazione del fondo sociale per venire incontro ai bisogni delle famiglie a basso reddito, nonché a disporre la riduzione dell’aliquota I.C.I. al valore minimo al fine di contenere i prezzi degli affitti. Il presente Accordo decorre dalla data di deposito presso la Segreteria Generale del Comune di PaternòMisterbianco. Letto, confermato e sottoscritto in data dalle Organizzazioni stipulanti.

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Samples: Rinnovo Accordo Territoriale

Commissione di conciliazione. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra proprietario ed inquilino, in merito all’applicazione della L. 431/98 e degli Accordi integrativi territoriali, ciascuna delle parti, prima di adire le Autorità Giudiziarie, potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo degli accordi di riferimento ed essa si pronunci nel termine perentorio di 90 giorni. La Commissione è costituita da un rappresentante dell’Organizzazione dei proprietari e degli inquilini, su indicazione degli interessati cui è anche demandata la scelta del Presidente. Per quanto non previsto dal presente Accordo Sindacale, le parti fanno riferimento alla Convenzione Nazionale del 30/12/2002 decreto pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Organizzazioni sindacali in rappresentanza della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza degli Inquilini che sottoscrivono la presente convengono che annualmente si incontreranno per verificare la rispondenza dei valori riportati nella “Tabella dei valori locativi suddivisi per Subfascia” in riferimento all’andamento del mercato immobiliare e del costo della vita. Al fine di agevolare l’utilizzazione dei contributi a canone agevolato previsti dal presente accordo le Organizzazioni stipulanti s’impegnano a promuovere presso l’Amministrazione Comunale iniziative atte a disporre dal proprio bilancio annuale un intervento finanziario a integrazione del fondo sociale per venire incontro ai bisogni delle famiglie a basso reddito, nonché a disporre la riduzione dell’aliquota I.C.I. al valore minimo al fine di contenere i prezzi degli affitti. Il presente Accordo decorre dalla data di deposito presso la Segreteria Generale del Comune di PaternòX. Xxxxxxxx Xx Punta. Letto, confermato e sottoscritto in data dalle Organizzazioni stipulanti.

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Samples: Territorial Agreement

Commissione di conciliazione. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra proprietario ed inquilino, in merito all’applicazione della L. n. 431/98 e degli Accordi integrativi territoriali, ciascuna delle parti, prima di adire le Autorità Giudiziarie, potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo degli accordi di riferimento ed essa si pronunci nel termine perentorio di 90 giorni. La Commissione è costituita da un rappresentante dell’Organizzazione dei proprietari e degli inquilini, su indicazione degli interessati cui è anche demandata la scelta del Presidente. Per quanto non previsto dal presente Accordo Sindacale, le parti fanno riferimento alla Convenzione Nazionale del 30/12/2002 decreto pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Organizzazioni sindacali Sindacali in rappresentanza della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza degli Inquilini che sottoscrivono la presente convengono che annualmente si incontreranno per verificare la rispondenza dei valori riportati nella “Tabella dei valori locativi suddivisi per Subfascia” in riferimento all’andamento del mercato immobiliare e del costo della vita. Al fine di agevolare l’utilizzazione dei contributi a canone agevolato previsti dal presente accordo le Organizzazioni stipulanti s’impegnano a promuovere presso l’Amministrazione Comunale iniziative atte a disporre dal proprio bilancio annuale un intervento finanziario a integrazione del fondo sociale per venire incontro ai bisogni delle famiglie a basso reddito, nonché a disporre la riduzione dell’aliquota I.C.I. al valore minimo al fine di contenere i prezzi degli affitti. Il presente Presente Accordo decorre dalla data di deposito presso la Segreteria Generale generale del Comune di PaternòCatania. Letto, confermato e sottoscritto in data 3-8-04 dalle Organizzazioni stipulanti.. • A.P.E. • U.P.P.I. • S.U.N.I.A. • S.I.C.E.T. • U.N.I.A.T. Ai fini della determinazione della Subfascia di appartenenza dell’immobile si deve verificare la seguente composizione degli elementi oggettivi come sopra specificati:

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Samples: Accordo Territoriale

Commissione di conciliazione. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra proprietario ed inquilino, in merito all’applicazione della L. 431/98 e degli Accordi integrativi territoriali, ciascuna delle parti, prima di adire le Autorità Giudiziarie, potrà ricorrere alla Commissione di Conciliazione affinché attesti la rispondenza del contenuto economico e normativo degli accordi di riferimento ed essa si pronunci nel termine perentorio di 90 giorni. La Commissione è costituita da un rappresentante dell’Organizzazione dei proprietari e degli inquilini, su indicazione degli interessati cui è anche demandata la scelta del Presidente. Per quanto non previsto dal presente Accordo Sindacale, le parti fanno riferimento alla Convenzione Nazionale del 30/12/2002 decreto pubblicato successivamente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Le Organizzazioni sindacali in rappresentanza della Proprietà Edilizia e le Organizzazioni Sindacali in rappresentanza degli Inquilini che sottoscrivono la presente convengono che annualmente si incontreranno per verificare la rispondenza dei valori riportati nella “Tabella dei valori locativi suddivisi per Subfascia” in riferimento all’andamento del mercato immobiliare e del costo della vita. Al fine di agevolare l’utilizzazione dei contributi a canone agevolato previsti dal presente accordo le Organizzazioni stipulanti s’impegnano a promuovere presso l’Amministrazione Comunale iniziative atte a disporre dal proprio bilancio annuale un intervento finanziario a integrazione del fondo sociale per venire incontro ai bisogni delle famiglie a basso reddito, nonché a disporre la riduzione dell’aliquota I.C.I. al valore minimo al fine di contenere i prezzi degli affitti. Il presente Accordo decorre dalla data di deposito presso la Segreteria Generale del Comune di PaternòTremestieri Etneo. Letto, confermato e sottoscritto in data dalle Organizzazioni stipulanti.

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