Commissione Paritetica Nazionale e Regionale. A. NAZIONALE 1. La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classifi- cazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie. 2. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per: • esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore Scuola non statale religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di apprendistato professionalizzante; • esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali; • individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classifi- cazione; • porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato; • concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della Scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scola- stiche e dalla legislazione del lavoro. 3. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'AGIDAE o presso altra sede accettata dalle parti. 4. L'AGIDAE provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa. 5. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Asso- ciazione AGIDAE o dalle Organizzazioni Sindacali facenti capo alle predette Asso- ciazioni nazionali firmatarie del presente CCNL. 6. La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi. 7. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'ar- gomento. 8. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi. 9. In pendenza di procedure presso la Commissione, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.
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Samples: CCNL Scuola 2016 2018
Commissione Paritetica Nazionale e Regionale. A. NAZIONALE
1. La Commissione Paritetica costituisce) Le parti convengono di istituire o confermare a livello nazionale e regionale, a tutti Commissioni paritetiche tra Istituti e OOSS di categoria firmatarie del presente contratto, cui sono demandati i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto seguenti compiti: -controllo e verifica della corretta applicazione dei contenuti del presente CCNL e delle intese intercorse contrattazioni regionali e l'aggiornamento della coerenza degli accordi di 2° livello al dettato contrattuale; -interpretazioni autentiche delle normative contrattuali e delle contrattazioni regionali; -esamine e risoluzione di eventuali controversie nella interpretazione e applicazione dei contenuti del Contratto in materia CCNL e delle materie oggetto di classifi- cazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversieregionale.
2. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per: • esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore Scuola non statale religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di apprendistato professionalizzante; • esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali; • individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classifi- cazione; • porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato; • concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della Scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scola- stiche e dalla legislazione del lavoro.
3. ) La Segreteria segreteria della Commissione Paritetica paritetica ha sede presso l'AGIDAE la FISM o presso altra sede accettata dalle parti.
4. L'AGIDAE 3) La FISM provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
5. 4) La Commissione Paritetica Nazionale paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Asso- ciazione AGIDAE dall'associazione FISM o dalle Organizzazioni Sindacali OOSS facenti capo alle predette Asso- ciazioni associazioni nazionali firmatarie del presente accordo.
5) Le parti convengono inoltre che, prima di procedere con il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al successivo art. 75, le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione di una delle norme di cui al presente CCNL, devono essere sottoposte alle specifiche Commissioni paritetiche regionali.
6. La data della convocazione sarà fissata) In caso di disaccordo in sede di Commissioni paritetiche regionali, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successiviparti di comune intesa potranno richiedere parere alla Commissione nazionale.
7. ) La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame Commissione regionale dovrà esaurire l'esame del ricorso entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento del ricorso della controversia dell'ar- gomentocontroparte.
8. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate8) Dell'esame e delle decisioni prese, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisiè redatto verbale contenente le motivazioni.
9. ) La decisione della Commissione paritetica costituisce l'interpretazione congiunta delle parti.
10) In pendenza assenza di procedure presso la Commissioneinterpretazione congiunta, le XX.XX. parti redigono un verbale di mancato accordo.
11) Le parti non possono adire l'autorità giudiziaria o ricorrere a forme di autotutela prima che sia conclusa la procedura di cui sopra.
12) Dal campo di applicazione della Commissione paritetica bilaterale sono escluse, purché non relative a interpretazioni normative, le controversie riguardanti i licenziamenti individuali, plurimi e collettivi, l'adozione o l'applicazione di provvedimenti disciplinari per i quali si applicano le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legaleprocedure previste dal presente CCNL, dall'Accordo nazionale 18.5.00 e dalle leggi vigenti in materia.
13) Alla Commissione paritetica regionale sono demandate anche le controversie relative alla interpretazione delle norme oggetto della contrattazione regionale.
14) La composizione della Commissione paritetica regionale e il relativo regolamento di funzionamento vengono definiti a livello regionale.
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Commissione Paritetica Nazionale e Regionale. A. NAZIONALENazionale
1. La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classifi- cazione classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
2. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per: • esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore Scuola non statale religiosalaica, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di apprendistato professionalizzante; • esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali; • individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classifi- cazioneclassificazione; • porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato; • concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche mo- difiche strutturali della Scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scola- stiche scolastiche e dalla legislazione del lavoro.
3. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'AGIDAE l'ANINSEI o presso altra sede accettata dalle parti.
4. L'AGIDAE L'ANINSEI provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
5. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Asso- ciazione AGIDAE o dalle dall'Associazione Organizzazioni Sindacali sindacali facenti capo alle predette Asso- ciazioni associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
6. La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
7. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'ar- gomento.
8dell'argomento. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
9. In pendenza di procedure presso la Commissione, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.
b) Commissione paritetica regionale
1. garantire il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
2. attuare le norme sancite dalla contrattazione decentrata;
3. esaminare e comporre le controversie;
4. svolgere compiti inerenti l’O.P. territoriale previsto dal decreto legislativo n. 626/94 e dal D.lgs n. 242/96;
5. valutare ipotesi di contrattazione decentrata in presenza di contributi pubblici generalizzati. In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
1. l'organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione sindacale firmataria del presente accordo e dall'ANINSEI;
2. l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle XX.XX. e dall'ANINSEI. La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per la contrattazione decentrata di cui all'art. 18 del presente CCNL.
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Samples: c.c.n.l. Aninsei 2006 2009
Commissione Paritetica Nazionale e Regionale. A. NAZIONALE
1. La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classifi- cazione classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
2. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per: • esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore Scuola non statale religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di apprendistato professionalizzante; • esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali; • individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classifi- cazioneclassificazione; • porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato; • concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della Scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scola- stiche scolastiche e dalla legislazione del lavoro.
3. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'AGIDAE o presso altra sede accettata dalle parti.
4. L'AGIDAE provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
5. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Asso- ciazione dall'Associazione AGIDAE o dalle Organizzazioni Sindacali facenti capo alle predette Asso- ciazioni Associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
6. La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
7. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'ar- gomentodell'argomento.
8. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
9. In pendenza di procedure presso la Commissione, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.
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Samples: Ipotesi Di Accordo
Commissione Paritetica Nazionale e Regionale. A. NAZIONALE
1. La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classifi- cazione classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
2. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per: • esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore Scuola non statale religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di apprendistato professionalizzanteFormazione - Lavoro; • esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali; • individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classifi- classifi-cazione; • porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato; • concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche mo-difiche strutturali della Scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scola- stiche scolastiche e dalla legislazione del lavoro.
3. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'AGIDAE o presso altra sede accettata dalle parti.
4. L'AGIDAE provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
5. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Asso- ciazione dall'Associazione AGIDAE o dalle Organizzazioni Sindacali facenti capo alle predette Asso- ciazioni associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
6. La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
7. La Commissione, ,prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'ar- gomentodell'argomento.
8. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
9. In pendenza di procedure presso la Commissione, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.
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Samples: CCNL Agidae 2006/2009
Commissione Paritetica Nazionale e Regionale. A. NAZIONALE
1Le parti convengono di istituire o confermare a livello Nazionale e regionale, Commissioni bilaterali tra Istituti e XX.XX. La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classifi- cazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
2. Tale Commissione è costituita dalle parti categoria firmatarie del presente contratto, cui sono demandati i seguenti compiti: - controllo e verifica della corretta applicazione dei contenuti del presente CCNL per: • e delle contrattazioni regionali, unitamente della coerenza degli accordi di secondo livello al dettato contrattuale; - interpretazioni autentiche delle normative Contrattuali e delle contrattazioni regionali - oltre ad esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore Scuola non statale religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo e risolvere eventuali controversie nella interpretazione ed applicazione dei Contratti di apprendistato professionalizzante; • esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali; • individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classifi- cazione; • porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato; • concordare eventuali modifiche delle norme contenuti del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della Scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scola- stiche e dalla legislazione del lavoro.
3delle materie oggetto di contrattazione regionale. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'AGIDAE la FISM o presso altra sede accettata dalle parti.
4. L'AGIDAE La Fism provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
5. La Commissione Paritetica Nazionale commissione paritetica nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Asso- ciazione AGIDAE dall'associazione FISM o dalle Organizzazioni Sindacali XX.XX. facenti capo alle predette Asso- ciazioni associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
6accordo. La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
7. La CommissioneLe parti convengono inoltre che, prima di deliberareprocedere con il tentativo obbligatorio di conciliazione di cui al successivo art……., può convocare le controversie aventi ad oggetto l'interpretazione e l'applicazione di una delle norme di cui al presente CCNL, devono essere sottoposte alle specifiche Commissioni paritetiche regionali. In caso di disaccordo in sede di Commissioni Paritetiche regionali, le parti in controversia per acquisire ogni informazione di comune intesa potranno richiedere parere alla Commissione nazionale. La Commissione Regionale dovrà esaurire l'esame del ricorso entro 20 giorni decorrenti dal ricevimento del ricorso della controparte. Dell'esame e osservazione utile all'esame delle decisioni prese, è redatto verbale contenente le motivazioni. La decisione della controversia dell'ar- gomento.
8Commissione paritetica costituisce l'interpretazione congiunta delle parti. In assenza di interpretazione congiunta, le parti redigono un verbale di mancato accordo. Le deliberazioni parti non possono adire l'autorità giudiziaria o ricorrere a forme di autotutela prima che sia conclusa la procedura di cui sopra. Dal campo di applicazione della Commissione Paritetica Bilaterale sono trasmesse in copia alle parti interessateescluse, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
9. In pendenza di procedure presso la Commissionepurché non relative a interpretazioni normative, le XX.XXcontroversie riguardanti i licenziamenti individuali, plurimi e collettivi l’adozione o l'applicazione di provvedimenti disciplinari per i quali si applicano le procedure previste dal presente CCNL, dall'Accordo Nazionale del 18 maggio 2000 e dalle leggi vigenti in materia Alla Commissione paritetica regionale sono demandate anche le controversie relative alla interpretazione delle norme oggetto della contrattazione regionale. La composizione della Commissione paritetica regionale e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legaleil relativo regolamento di funzionamento vengono definiti a livello regionale.
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Samples: CCNL Fism 2002 2005
Commissione Paritetica Nazionale e Regionale. A. NAZIONALE
1. La Commissione Paritetica costituisce, a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classifi- cazione classi- ficazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
2. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per: • esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore Scuola non statale religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di apprendistato professionalizzante; • esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali; • individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classifi- cazioneclassificazione; • porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato; • concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della Scuola e/o degli esami disposte dalle autorità scola- stiche scolastiche e dalla legislazione del lavoro.
3. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'AGIDAE o presso altra sede accettata dalle parti.
4. L'AGIDAE provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
5. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Asso- ciazione dall'Associazione AGIDAE o dalle Organizzazioni Sindacali facenti capo alle predette Asso- ciazioni Associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
6. La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
7. La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'ar- gomentodell'argomento.
8. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
9. In pendenza di procedure presso la Commissione, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.
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Commissione Paritetica Nazionale e Regionale. A. NAZIONALE
1. La Commissione Paritetica costituisceÈ istituita in Roma presso l’Unione nazionale istituzioni e inizia- tive di assistenza sociale (Uneba), a tutti i livelli, l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classifi- cazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
2. Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per: • esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore Scuola non statale religiosa, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di apprendistato professionalizzante; • la commissione paritetica nazionale che dovrà esaminare tutte le controversie di interpretazione in- terpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali; • individuare. A detta commissione dovranno xxxxx- xxxxx, se necessariea mezzo raccomandata r/r, figure professionali non previste dall'attuale classifi- cazione; • porre in discussione qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato; • concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali della Scuola e/le associazioni stipulanti il presente contratto o degli esami disposte dalle autorità scola- stiche e dalla legislazione del lavoro.
3. La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso l'AGIDAE o presso altra sede accettata dalle parti.
4. L'AGIDAE provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
5. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza presentata dall'Asso- ciazione AGIDAE o dalle Organizzazioni Sindacali le organizzazioni locali facenti capo alle predette Asso- ciazioni associazioni nazionali firmatarie del presente CCNL.
6stipulanti. La data della convocazione sarà fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
7. La Commissione, prima Della commissione paritetica nazionale fanno parte di deliberare, può convocare diritto le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'ar- gomento.
8. Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
9stipulanti il presente contratto. In pendenza di procedure procedura presso la Commissionecommissione paritetica nazionale, le XX.XX. e le parti interessate non potranno prendere alcun'altra alcu- na altra iniziativa sindacale né legaleentro 45 giorni. Entro 6 mesi dalla firma del contratto, le parti - su indicazione della commissione paritetica - stipuleranno un accordo per la definizione delle procedure di conciliazione e arbitrato. In ogni regione i corrispondenti livelli delle parti firmatarie il presente ccnl provvederanno alla costituzione di com- missioni paritetiche regionali aventi il compito di:
a) esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione relative ad accordi regionali o di istituzione;
b) definire l’applicazione del ccnl nelle strutture dove vengono applicati altri contratti facendo riferimento ai proto- colli di cui all’art. 1 del presente ccnl;
c) con riferimento alla L. n. 108/90 assumere i compiti di commissione di arbitrato di prima istanza nei casi di con- flittualità che dovessero insorgere in particolari situazioni anche in merito alla interpretazione degli articoli contrattuali.
1) Assistenza diretta e aiuto domestico alberghiero: - assiste la persona, in particolare non autosufficiente o allettata, nelle attività quotidiane e di igiene personale; - realizza attività semplici di supporto diagnostico e terapeutico; - collabora ad attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione, riattivazione, recupero funzionale; - realizza attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi; - coadiuva il personale sanitario e sociale nella assistenza al malato anche terminale e morente; - aiuta la gestione dell’utente nel suo ambito di vita; - cura la pulizie e l’igiene ambientale.
2) Intervento igienico sanitario di carattere sociale: - osserva e collabora alla rilevazione dei bisogni e delle condizioni di rischio-danno dell’utente; - collabora alla programmazione degli interventi assistenziali; - valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da proporre; - collabora alla attuazione di sistemi di verifica degli interventi; - riconosce e utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione-relazione appropriati in relazione alle condizioni operative; - mette in atto relazioni-comunicazioni di aiuto con l’utente e la famiglia per l’integrazione sociale e il mantenimento e recupero della identità personale.
3) Supporto gestionale, organizzativo e formativo: - utilizza strumenti informativi di uso comune per la registrazione di quanto rilevato durante il servizio; - collabora alla verifica della qualità del servizio; - concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini ed alla loro valutazione; - collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento.
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