REGIONALE. La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire: il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale; l’attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata; la composizione delle controversie. In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue: l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dall'AGIDAE; l'Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle XX.XX. e dall'AGIDAE. Compiti della Commissione Paritetica Regionale: verificare l'esatta applicazione dell'art. 19 del CCNL e perciò delle as-sunzioni di personale docente a tempo determinato; esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in par-ticolare l’applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure; verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto in applicazione dell’art. 80 del CCNL. La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per la contrattazione decentrata di cui all'art. 13 del presente CCNL. Le Commissioni Paritetiche Regionali devono essere costituite entro tre mesi dalla firma del presente CCNL. Qualora le parti a livello regionale non abbiano costi-tuito la Commissione Paritetica Regionale entro i tre mesi dalla firma del presente CCNL, potranno richiedere l’intervento delle rispettive Organizzazioni a livello nazionale.
REGIONALE. 1. La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire: - il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale; - l'attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata; - la composizione delle controversie. In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Com-missione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue: - l'organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dall'AGIDAE; - l'organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle XX.XX. e dall'AGIDAE. Compiti della Commissione Paritetica Regionale: - verificare l'esatta applicazione dell'art. 19 del CCNL e perciò delle assunzioni di per-sonale docente a tempo determinato; - esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in particolare l’ap-plicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure; - verificare, in caso di conflitto, l'esattezza delle graduatorie di Istituto in applicazione dell’art 74 e del CCNL. La Commissione Paritetica Regionale è la sede istituzionale per contrattazione decentrata di cui all'art. 13 del presente CCNL. Le Commissioni Paritetiche regionali devono essere costituite entro tre mesi dalla firma del presente CCNL. Qualora le parti a livello regionale non abbiano costituito la Commissione Paritetica Regionale entro i tre mesi dalla firma del presente CCNL, potranno richiedere l’intervento delle rispettive Organizzazioni a livello nazionale.
REGIONALE. Le Regioni/PPAA effettuano attività di formazione e comunicazione per promuovere la consultazione dell’applicativo agli operatori sanitari delle Strutture Aziendali interessate, ai Veterinari libero- professionisti, e agli operatori del settore, ad esempio attraverso invio di materiale alle singole Strutture, sito regionale, sito aziendale, Veterinari libero professionisti, ecc. (2.11.01, 2.11.02, 2.10.06, 2.11.03) Obiettivi Azioni Attori Periodo stimato di completamento Indicatori/Indicatori SPiNCAR (ove disponibili riportare il codice numerico)
REGIONALE. Et nogr a f ico