Common use of Commissioni esaminatrici Clause in Contracts

Commissioni esaminatrici. La Commissione Giudicatrice del concorso è nominata dalla Giunta ed è composta, nel modo seguente: a) dal Responsabile del Settore in cui è inquadrato il posto messo a concorso; b) da 2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti come indicato al precedente art.79 lett.d). Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne. Le Commissioni di concorso per l'accesso alle qualifiche apicali e per posti afferenti a settori diversi o privi, per vacanza o impedimento, del dirigente preposto, sono presiedute di diritto dal direttore generale, e ove non sia stato nominato, dal segretario generale o dal vice segretario o da un esterno che abbia requisiti di cui all'art.9 del D.P.R. 487/94. Per i concorsi nei cui bandi siano previste prove di carattere pratico che richiedono alla Commissione l'ausilio di esperti di arti, mestieri, prestazioni d'ordine specializzate, la Giunta può integrare due membri ausiliari, prescelti fra persone di esperienze ed attività specificatamente indicate nelle deliberazione di nomina della Commissione. Si applicano le disposizioni dell'art.9-comma 6° del d.P.R.487/94, come modificato dal D.P.R 693/96, per gli esami in lingua straniera e per materie speciali. Analogamente si opera nel caso di dover esaminare candidati portatori di handicap ai sensi della legge 104/92.; Le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate ad un dipendente nominato dal Presidente di Commissione. Le Commissioni Giudicatrici sono nominate prima del termine di scadenza del concorso, fissato dal bando. Per la validità delle adunanze della Commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i membri effettivi. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 200 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie è di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100 Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. Quando le prove scritte avvengano in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra i dipendenti comunali dal Presidente di Commissione.

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Samples: Regolamento Di Assunzione

Commissioni esaminatrici. La 1. Le Commissioni Esaminatrici, uniche per ciascuno dei "settori tecnologici" indicati e specificati nel "Prospetto" all'uopo predisposto dalla Direzione Scientifica ed allegato al presente "Bando" per formarne parte integrante ("Allegato A"), saranno composte complessivamente da tre membri, fatta eccezione per la Commissione Giudicatrice del concorso è nominata dalla Giunta ed è Esaminatrice della "Settore Tecnologico 3", che sarà composta, complessivamente, da cinque membri, anziché da tre, in relazione al numero di graduatorie da approvare, e saranno nominate con provvedimento del Direttore Generale, su proposta del Presidente, nel modo seguenterispetto di quanto previsto dal "Regolamento del Personale dello Istituto Nazionale di Astrofisica" e dal "Disciplinare" che definisce le "Modalità generali per il reclutamento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attraverso pubblici concorsi, di personale con i profili di 2. Il provvedimento di nomina delle Commissioni Esaminatrici individuerà, per ciascuna Commissione, il componente con funzioni di Presidente e potrà eventualmente prevedere anche la nomina di membri supplenti. 3. La nomina di almeno un terzo dei componenti di ogni singola Commissione Esaminatrice, fatta salva motivata impossibilità, deve essere riservata alle donne, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Non possono far parte delle Commissioni Esaminatrici i Direttori delle "Strutture di Ricerca" e i Responsabili delle "Unità Tematiche Gestionali". 5. Con il provvedimento di cui al comma 2 del presente articolo verranno, altresì, nominati i Segretari delle Commissioni Esaminatrici, che assumeranno anche le funzioni di "Responsabile del Procedimento", con il compito di accertare e di garantire la regolarità formale della procedura concorsuale ed il rispetto dei termini previsti per ogni sua fase dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia. 6. La composizione delle Commissioni Esaminatrici potrà essere integrata con la nomina di componenti esperti in informatica e nella lingua inglese o di altri componenti, qualora sia necessario accertare le conoscenze del candidato in materie tecniche di tipo specialistico. 7. Nella prima riunione, che potrà essere svolta anche con modalità telematica, le Commissioni Esaminatrici stabiliscono: a) dal Responsabile i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del Settore in cui è inquadrato il posto messo a concorsocolloquio integrativo, che devono essere espressamente indicati nei relativi verbali, al fine di assegnare i rispettivi punteggi; b) da 2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti come indicato al precedente art.79 lett.d). Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donneil calendario fissato per il colloquio integrativo. 8. Le Commissioni Esaminatrici possono attribuire complessivamente ad ogni candidato non più di concorso 100 punti, così articolati: a) 70 punti per l'accesso alle qualifiche apicali e per posti afferenti a settori diversi o privi, per vacanza o impedimento, del dirigente preposto, sono presiedute di diritto dal direttore generale, e ove non sia stato nominato, dal segretario generale o dal vice segretario o da un esterno che abbia requisiti di cui all'art.9 del D.P.R. 487/94. Per i concorsi nei cui bandi siano previste prove di carattere pratico che richiedono alla Commissione l'ausilio di esperti di arti, mestieri, prestazioni d'ordine specializzate, la Giunta può integrare due membri ausiliari, prescelti fra persone di esperienze ed attività specificatamente indicate nelle deliberazione di nomina della Commissione. Si applicano le disposizioni dell'art.9-comma 6° del d.P.R.487/94, come modificato dal D.P.R 693/96, per gli esami in lingua straniera e per materie speciali. Analogamente si opera nel caso di dover esaminare candidati portatori di handicap titoli valutabili ai sensi della legge 104/92dell'articolo 8 del presente "Bando".; Le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate ad un dipendente nominato dal Presidente di Commissione. Le Commissioni Giudicatrici sono nominate prima del termine di scadenza del concorso, fissato dal bando. Per la validità delle adunanze della Commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i membri effettivi. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 200 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie è di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100 Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto b) 30 punti per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. Quando le prove scritte avvengano in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra i dipendenti comunali dal Presidente di Commissionecolloquio integrativo.

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Samples: Determina Di Concorso Pubblico

Commissioni esaminatrici. 1. Con decreto del Presidente della Stazione Zoologica Xxxxx Xxxxx, ai sensi dell’Accordo, saranno nominate n. 2 Commissioni esaminatrici costituite da esperti interni all'Ente e composte da un numero massimo di 5 componenti di cui: - n. 1 Commissione per il profilo di Ricercatore (III livello) e Primo Ricercatore (II livello) e Dirigenti di Ricerca (I livello); - n. 1 Commissione per le professionalità dei Tecnologi (III livello), Primi Tecnologi (II livello) e Dirigenti Tecnologi (I livello) tenuto conto degli ambiti disciplinari di competenza organizzativo – gestionale e/o di supporto alla ricerca. 2. Il decreto di nomina delle Commissioni sarà pubblicato sul sito Internet della SZN all’indirizzo xxxx://xxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xx/xxxxx-x-xxxxxxxx/xxxxx-xx- concorso. 3. La partecipazione ai lavori della commissione costituisce un obbligo inderogabile per i Commissari. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause inderogabili e sopravvenute di un componente effettivo subentra il supplente che sarà nominato con apposito decreto. 4. Ciascuna Commissione Giudicatrice del concorso è nominata dalla Giunta ed è composta, nel modo seguente:predisporrà una distinta graduatoria di merito per lo specifico livello professionale (6 graduatorie complessive). a) dal Responsabile del Settore in cui è inquadrato il posto messo a concorso;5. Le riunioni delle Commissioni potranno avere luogo anche con modalità telematiche. b) da 2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti come indicato al precedente art.79 lett.d). Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne6. Le Commissioni dovranno tenere la prima riunione entro e non oltre il termine di concorso per l'accesso alle qualifiche apicali 15 giorni dalla data di comunicazione del provvedimento di nomina e per posti afferenti a settori diversi o prividovranno concludere i propri lavori entro un termine massimo di 2 mesi dalla medesima data. Tale termine potrà essere prorogato, per vacanza o impedimento, del dirigente preposto, sono presiedute di diritto dal direttore generale, e ove non sia stato nominatouna sola volta, dal segretario generale o Presidente della Stazione Zoologica Xxxxx Xxxxx, per comprovati ed eccezionali motivi rappresentati dal vice segretario o da un esterno che abbia requisiti di cui all'art.9 del D.P.R. 487/94. Per i concorsi nei cui bandi siano previste prove di carattere pratico che richiedono alla Commissione l'ausilio di esperti di arti, mestieri, prestazioni d'ordine specializzate, la Giunta può integrare due membri ausiliari, prescelti fra persone di esperienze ed attività specificatamente indicate nelle deliberazione di nomina Presidente della Commissione. 7. Si applicano le disposizioni dell'art.9-comma 6° del d.P.R.487/94Nel caso in cui i lavori non siano conclusi entro i termini della proroga il Presidente della Stazione Zoologica Xxxxx Xxxxx provvede, come modificato dal D.P.R 693/96con propria disposizione, per gli esami in lingua straniera e per materie speciali. Analogamente si opera nel caso di dover esaminare candidati portatori di handicap ai sensi della legge 104/92.; Le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate ad un dipendente nominato dal Presidente di Commissione. Le Commissioni Giudicatrici sono nominate prima del termine di scadenza del concorso, fissato dal bando. Per la validità delle adunanze alla sostituzione della Commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i membri effettivi. Le commissioni esaminatrici ovvero dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto componenti ai quali siano imputabili le prove scritte superino le 200 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie è di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100 Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. Quando le prove scritte avvengano in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra i dipendenti comunali dal Presidente di Commissionecause del ritardo.

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Samples: Procedura Selettiva

Commissioni esaminatrici. La Commissione Giudicatrice 1. Per ognuna delle "Posizioni" individuate nel "Prospetto" di cui all'articolo 1, comma 1, del concorso è nominata dalla Giunta ed è compostapresente "Bando", il Direttore Generale, nel modo seguenterispetto di quanto previsto dal "Regolamento del Personale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica" e dal "Disciplinare" che definisce le "Modalità generali per il reclutamento con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, attraverso pubblici concorsi, di personale con i profili di Ricercatore e di Tecnologo e di personale tecnico ed amministrativo con i profili compresi tra il quarto e l'ottavo livello professionale", come richiamati nelle premesse del presente "Bando", e su proposta dei Direttori delle "Strutture di Ricerca" interessate, nomina, con proprio provvedimento, una "Commissione Esaminatrice", composta da tre membri. 2. Con il provvedimento di nomina delle "Commissioni Esaminatrici": a) dal Responsabile del Settore in cui è inquadrato viene individuato il posto messo a concorsocomponente con funzioni di Presidente; b) da 2 tecnici esperti nelle materie oggetto viene nominato il Segretario della "Commissione Esaminatrice", che coincide con la figura del concorso"Responsabile del Procedimento", scelti come indicato al precedente art.79 lett.d)individuato ai sensi del successivo comma 8, con il compito di accertare e di garantire la regolarità formale della procedura concorsuale ed il rispetto dei termini previsti per ogni sua fase dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia; c) potrà essere eventualmente prevista anche la nomina di membri supplenti. 3. Almeno La nomina di almeno un terzo dei posti di componente componenti della "Commissione di concorsoEsaminatrice", fatta salva motivata impossibilità, è riservato deve essere riservata alle donne, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 57, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Le Commissioni La composizione della "Commissione Esaminatrice" potrà essere integrata con la nomina di concorso componenti esperti in informatica e nella lingua inglese o di altri componenti, qualora sia necessario accertare le conoscenze del candidato in materie tecniche di tipo specialistico. 5. La "Commissione Esaminatrice" può svolgere i propri lavori in modalità telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilità delle comunicazioni, secondo la normativa vigente. 6. Nella prima riunione, la "Commissione Esaminatrice" stabilisce: a) i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e delle prove di esame, che devono essere espressamente indicati nel verbale della riunione, ai fini della corretta assegnazione dei rispettivi punteggi; b) il calendario fissato per l'accesso alle qualifiche apicali e per posti afferenti a settori diversi o privila prova scritta. 7. La "Commissione Esaminatrice" può attribuire complessivamente ad ogni candidato non più di 100 punti, così articolati: a) 30 punti, per vacanza o impedimentola prova scritta; b) 40 punti, per la prova orale; c) 30 punti, per i titoli valutabili ai sensi dell'articolo 9 del presente "Bando". 8. Per ognuna delle "Posizioni" individuate nel "Prospetto" di cui all'articolo 1, comma 1, del dirigente prepostopresente "Bando", sono presiedute è indicato un "Responsabile del Procedimento", con il compito di diritto dal direttore generale, accertare e ove non sia stato nominato, dal segretario generale o dal vice segretario o da un esterno che abbia requisiti di cui all'art.9 del D.P.R. 487/94. Per i concorsi nei cui bandi siano previste prove di carattere pratico che richiedono alla Commissione l'ausilio di esperti di arti, mestieri, prestazioni d'ordine specializzate, garantire la Giunta può integrare due membri ausiliari, prescelti fra persone di esperienze regolarità formale della procedura concorsuale ed attività specificatamente indicate nelle deliberazione di nomina della Commissione. Si applicano le disposizioni dell'art.9-comma 6° del d.P.R.487/94, come modificato dal D.P.R 693/96il rispetto dei termini previsti, per gli esami ogni sua fase, dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in lingua straniera e per materie speciali. Analogamente si opera nel caso di dover esaminare candidati portatori di handicap ai sensi della legge 104/92materia.; Le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate ad un dipendente nominato dal Presidente di Commissione. Le Commissioni Giudicatrici sono nominate prima del termine di scadenza del concorso, fissato dal bando. Per la validità delle adunanze della Commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i membri effettivi. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 200 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie è di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100 Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. Quando le prove scritte avvengano in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato di vigilanza, presieduto da un membro della commissione ovvero da un impiegato dell'amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima e da un segretario scelto tra i dipendenti comunali dal Presidente di Commissione.

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Samples: Concorso Pubblico Per Titoli Ed Esami

Commissioni esaminatrici. La Commissione Giudicatrice del concorso è nominata dalla Giunta ed è composta, nel modo seguente: a) dal Responsabile del Settore in cui è inquadrato il posto messo a concorso; b) da 2 tecnici esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti come indicato al precedente art.79 lett.d). Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorso, salva motivata impossibilità, è riservato alle donne1. Le Commissioni di concorso per l'accesso alle qualifiche apicali e per posti afferenti a settori diversi o privi, per vacanza o impedimento, del dirigente preposto, esaminatrici dei concorsi sono presiedute di diritto dal direttore generale, e ove non sia stato nominato, dal segretario generale o dal vice segretario o da un esterno che abbia requisiti di cui all'art.9 del D.P.R. 487/94. Per i concorsi nei cui bandi siano previste prove di carattere pratico che richiedono alla Commissione l'ausilio di esperti di arti, mestieri, prestazioni d'ordine specializzate, la costituite con provvedimento della Giunta può integrare due membri ausiliari, prescelti fra persone di esperienze ed attività specificatamente indicate nelle deliberazione di nomina della Commissione. Si applicano le disposizioni dell'art.9-comma 6° del d.P.R.487/94, come modificato dal D.P.R 693/96, per gli esami in lingua straniera e per materie speciali. Analogamente si opera nel caso di dover esaminare candidati portatori di handicap ai sensi della legge 104/92.; Le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate ad un dipendente nominato dal Presidente di Commissione. Le Commissioni Giudicatrici sono nominate prima del termine comunale entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, fissato dal bando. 2. Per la validità La presidenza delle adunanze della Commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i membri effettivi. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami l'assunzione di personale è attribuita al Segretario Comunale secondo quanto statutariamente previsto. 3. Le commissioni esaminatrici hanno, di regola, la seguente composizione: a)Segretario Comunale (Presidente); b)due tecnici esperti della disciplina del posto messo a concorso, scelti fra funzionari delle amministrazioni, docenti, non appartenenti al personale dipendente dal Comune di Sovizzo (membri); 4. Per i concorsi di qualifica uguale o per titoli ed esami superiore alla settima possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto aggregati alla commissione membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le prove scritte superino le 200 unità, con l'integrazione materie speciali eventualmente indicate nel bando. 5. In sede di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie è di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100 Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli designazione dei componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute , la Giunta Comunale provvederà alla nomina di pari numero dei membri, compresi, ove previsti, quelli aggiunti, in qualità di supplenti, i quali subentreranno, secondo l'ordine della commissione nelle ipotesi designazione, agli esperti titolari, in caso di impedimento loro grave e documentato impedimento. 6. Di norma, nella scelta degli effettivi. Quando esperti e membri aggiunti, tutti esterni all'amministrazione, dovranno essere osservati i criteri della posizione funzionale rivestita in altri enti pubblici e privati, che deve essere almeno pari a quella del posto messo a concorso della esperienza acquisita nell'esercizio di una professione nella medesima materia o in materie analoghe a quella su cui vertono le prove scritte avvengano concorsuali. Salvo motivata impossibilità, ciascuno dei due sessi deve essere presente almeno in più sedimisura pari al 30%. 7. Non potrà far parte della commissione, nè esserne segretario, persona legata ad altri componenti o ad alcuno dei candidati, da vincoli di parentela o di affinità entro il 4° grado civile, nè persona che si costituisce trovi in ciascuna sede un comitato lite pendente con alcuno dei concorrenti. Esplicita dichiarazione deve essere sottoscritta, in tal senso, dai componenti la commissione, subito dopo aver preso visione dell'elenco dei partecipanti. 8. I componenti che siano venuti successivamente a conoscenza di vigilanzatrovarsi in una qualsiasi delle condizioni di impedimento durante l'espletamento dei lavori della commissione, presieduto da cessano immediatamente dall'incarico venendo contestualmente surrogati. Si richiamano le incompatibilità previste dalla normativa vigente. 9. La composizione della commissione rimane inalterata durante tutto lo svolgimento del concorso a meno di morte, dimissione, incompatibilità sopravvenuta di qualche componente. Qualora un membro della commissione decada o si dimetta dall'incarico, ovvero non si presenti , senza giustificato motivo, ad una seduta della commissione, impedendone così il funzionamento, sarà sostituito dal supplente designato senza che siano ripetute le operazioni già espletate, le quali vengono cognite dal supplente. Dell'avvenuta sostituzione e cognizione, da un impiegato parte del supplente, delle operazioni già espletate si dovrà dar atto nel verbale. In caso di decadenza anche del membro supplente, si provvede alla sua surroga con provvedimento motivato. 10. I componenti della commissione non possono svolgere, pena la decadenza, attività di docenza nei confronti di uno o più candidati. Possono però essere incaricati dall'organo dell'amministrazione di tenere lezioni sulle materie previste dai bandi di concorso nell'ambito dei Corsi-concorso. 11. Assiste la commissione un segretario nominato, contestualmente alla Commissione, dalla Giunta Comunale, scelto fra i dipendenti comunali con qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria funzionale non inferiore alla settima e per i concorsi ai profili professionali pari o superiori alla medesima, mentre per i concorsi di qualifica inferiore le funzioni di segretario sono svolte da un segretario scelto tra impiegato appartenente alla sesta qualifica. 12. Non possono far parte delle Commissioni esaminatrici i dipendenti comunali dal Presidente componenti degli organi di Commissionedirezione politica del Comune e coloro che ricoprano cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle Confederazioni e organizzazioni sindacali.

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Samples: Regolamento Comunale

Commissioni esaminatrici. La Commissione Giudicatrice 1. Le Commissioni esaminatrici sono nominate con determinazione del concorso Dirigente dell'Ufficio Personale. 2. Sono composte da un numero di membri, compreso il Presidente, non inferiore a tre. Le stesse sono presiedute, di norma, dal Dirigente del Servizio nel qule è nominata dalla Giunta ed è composta, nel modo seguente: a) dal Responsabile del Settore in cui è inquadrato inserito il posto messo a concorso; b) da 2 tecnici ricoprire e sono composte da esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti come indicato al precedente art.79 lett.d). 3. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorsola Commissione, salva motivata impossibilità, è riservato alle donnedeve essere di sesso femminile ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 546/93 e s.m.i.. 4. Le Commissioni funzioni di concorso per l'accesso alle qualifiche apicali e per posti afferenti Segretario sono affidate a settori diversi o prividipendente a tempo indeterminato, per vacanza o impedimentonominato contestualmente alla Commissione, appartenente ad una categoria non inferiore alla cat. D del dirigente prepostoCCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali; 5. Gli esperti interni devono essere inquadrati in categoria almeno pari rispetto a quella propria del posto messo a concorso. 6. La nomina di esperti esterni è prevista qualora non vi siano figure professionali interne all'ente idonee a comporre la commissione esaminatrice. In tal caso gli esperti, componenti la commissione, sono presiedute individuati in persone scelte tra dipendenti di diritto dal direttore generalealtre amministrazioni pubbliche o aziende pubbliche o private, e o docenti universitari, liberi professionisti iscritti ad albi o associazioni professionali ove non sia stato nominato, dal segretario generale o dal vice segretario o da un esterno che abbia requisiti di cui all'art.9 del D.P.R. 487/94esistenti. 7. Per i concorsi nei cui bandi siano previste prove di carattere pratico che richiedono alla Commissione l'ausilio di esperti di arti, mestieri, prestazioni d'ordine specializzate, la Giunta può integrare due Alle Commissioni possono essere aggregati membri ausiliari, prescelti fra persone di esperienze ed attività specificatamente indicate nelle deliberazione di nomina della Commissione. Si applicano le disposizioni dell'art.9-comma 6° del d.P.R.487/94, come modificato dal D.P.R 693/96, aggiunti per gli esami in di lingua straniera e per materie speciali. 8. Analogamente si opera nel caso di dover esaminare candidati portatori di handicap ai sensi della legge 104/92.; Le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate ad un dipendente nominato dal Presidente di Commissione. Le Commissioni Giudicatrici sono nominate prima del termine di scadenza del concorso, fissato dal bando. Per la validità delle adunanze della Commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i membri effettivi. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto Qualora le prove scritte superino le 200 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie è di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100 Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. Quando le prove scritte avvengano abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato Comitato di vigilanza, presieduto Vigilanza composto da un membro della commissione ovvero Commissione o da un impiegato dell'amministrazione dipendente dell'Amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima D del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali, e da due dipendenti dell'Amministrazione, di cui uno con mansioni di segretario. 9. Possono essere nominati anche membri supplenti con il compito di surrogare gli effettivi, in caso di dimissioni o di altro sopravvenuto impedimento, per il proseguimento e fino all'esaurimento delle operazioni concorsuali. 10. Qualora non si sia provveduto alla nomina dei membri supplenti, nel caso in cui un componente della Commissione sia impedito a partecipare ai lavori oppure per giustificati motivi non possa più assicurare la propria presenza, viene disposta la sostituzione, individuando altra persona secondo le modalità sopra descritte. 11. Nel caso di sostituzione di un componente della Commissione, conservano validità tutte le operazioni concorsuali precedentemente espletate; la Commissione, nella nuova composizione, fa propri, dopo averne preso cognizione, i criteri già fissati e le operazioni concorsuali già svolte in precedenza. 12. I componenti delle Commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma da parte dell'Amministrazione. 13. Non possono far parte delle Commissioni, né essere segretario, coloro che si trovano nelle seguenti situazioni di incompatibilità con i concorrenti: 1) i componenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale; 2) coloro che ricoprono cariche politiche; 3) i rappresentanti sindacali o i rappresentanti delle Associazioni professionali; 4) parenti o affini fino al IV grado civile o soggetti legati da vincoli di coniugio nonché coloro che nello stesso grado, siano parenti od affini di alcuno dei concorrenti o legati da vincoli di coniugio ad alcuno dei medesimi; 5) coloro il cui rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego. 14. Esplicita dichiarazione, in tal senso, deve essere sottoscritta dai componenti la Commissione e dal segretario scelto tra i dipendenti comunali dal Presidente in occasione della prima seduta, subito dopo aver preso visione dell'elenco dei candidati. 15. L'esistenza di Commissioneuna causa d'incompatibilità dà luogo a decadenza del commissario interessato; analogamente si procede allorché la causa di incompatibilità non sia originaria ma sopravvenuta. 16. Qualora ritenuto opportuno in relazione all'elevato numero di concorrenti il Dirigente competente può costituire un apposito Comitato di Vigilanza formato da personale addetto all'identificazione dei candidati.

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Samples: Regolamento Per Il Reclutamento Di Personale

Commissioni esaminatrici. La Commissione Giudicatrice 1.Le Commissioni esaminatrici sono nominate con determinazione del concorso è nominata dalla Giunta ed è compostaDirigente del Servizio Organizzazione e Coordinamento. 2. Sono composte da un numero di membri, nel modo seguente: a) dal Responsabile del Settore in cui è inquadrato compreso il posto messo Presidente, non inferiore a concorso; b) tre. Le stesse sono presiedute, di norma, da 2 tecnici un Dirigente dell’Ente e sono composte da esperti nelle materie oggetto del concorso, scelti come indicato al precedente art.79 lett.d)interni od anche esterni all’Ente. 3. Almeno un terzo dei posti di componente della Commissione di concorsola Commissione, salva motivata impossibilità, è riservato alle donnedeve essere di sesso femminile ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 546/93. 4. Le funzioni di segretario sono affidate a dipendente a tempo indeterminato, nominato contestualmente alla Commissione, appartenente ad una categoria non inferiore alla cat. C del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali. 5. Gli esperti interni devono essere inquadrati in categoria almeno pari rispetto a quella propria del posto messo a concorso. 6. Alle Commissioni di concorso per l'accesso alle qualifiche apicali e per posti afferenti a settori diversi o privi, per vacanza o impedimento, del dirigente preposto, sono presiedute di diritto dal direttore generale, e ove non sia stato nominato, dal segretario generale o dal vice segretario o da un esterno che abbia requisiti di cui all'art.9 del D.P.R. 487/94. Per i concorsi nei cui bandi siano previste prove di carattere pratico che richiedono alla Commissione l'ausilio di esperti di arti, mestieri, prestazioni d'ordine specializzate, la Giunta può integrare due possono essere aggregati membri ausiliari, prescelti fra persone di esperienze ed attività specificatamente indicate nelle deliberazione di nomina della Commissione. Si applicano le disposizioni dell'art.9-comma 6° del d.P.R.487/94, come modificato dal D.P.R 693/96, aggiunti per gli esami in di lingua straniera e per altre materie speciali. Analogamente si opera nel caso di dover esaminare candidati portatori di handicap ai sensi della legge 104/92.; Le funzioni di Segretario verbalizzante sono affidate ad un dipendente nominato dal Presidente di Commissione. Le Commissioni Giudicatrici sono nominate prima del termine di scadenza del concorso, fissato speciali previste dal bando. 7. Per la validità delle adunanze della Commissione è sempre necessaria la presenza di tutti i membri effettivi. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto Qualora le prove scritte superino le 200 unità, con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie è di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non può essere assegnato un numero di candidati inferiore a 100 Possono essere nominati in via definitiva i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di impedimento grave e documentato degli effettivi. Quando le prove scritte avvengano abbiano luogo in più sedi, si costituisce in ciascuna sede un comitato Comitato di vigilanza, presieduto Vigilanza composto da un membro della commissione ovvero Commissione o da un impiegato dell'amministrazione dipendente dell’Amministrazione di qualifica o categoria non inferiore all'ottava, e costituita da due impiegati di qualifica o categoria non inferiore alla settima Cat. C del CCNL comparto Regioni ed Autonomie Locali, e da due dipendenti dell’Amministrazione, di cui uno con mansioni di segretario. 8. Possono essere nominati anche membri supplenti con il compito di surrogare gli effettivi, in caso di dimissioni o di altro sopravvenuto impedimento, per il proseguimento e fino all’esaurimento delle operazioni concorsuali. 9. Qualora non si sia provveduto alla nomina dei membri supplenti, nel caso in cui un segretario scelto tra componente della Commissione sia impedito a partecipare ai lavori oppure per giustificati motivi non possa più assicurare la propria presenza, viene disposta la sostituzione, individuando altra persona secondo le modalità sopra descritte. 10. Nel caso di sostituzione di un componente della Commissione, conservano validità tutte le operazioni concorsuali precedentemente espletate; la Commissione, nella nuova composizione, fa propri, dopo averne preso cognizione, i dipendenti comunali dal Presidente criteri già fissati e le operazioni concorsuali già svolte in precedenza. 11. I componenti delle Commissioni, il cui rapporto di impiego si risolva durante l’espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall’incarico, salvo conferma da parte dell’Amministrazione. 12. Non possono far parte delle Commissioni, né essere segretario, coloro che si trovano nelle seguenti situazioni: a) i componenti della Giunta Comunale e del Consiglio Comunale; b) coloro che ricoprono cariche politiche; c) i rappresentanti sindacali o i rappresentanti delle Associazioni professionali; d) parenti o affini fino al IV grado civile o soggetti legati da vincoli di coniugio nonché coloro che nello stesso grado, siano parenti od affini di alcuno dei concorrenti o legati da vincoli di coniugio ad alcuno dei medesimi;

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