Congedo ordinario. 1. Nel corso di ogni anno solare i dipendenti hanno titolo ad un periodo di congedo nelle misure seguenti: - durante l’anno solare in cui è avvenuta l’assunzione 2 giorni lavorativi (pari a 15 ore) per ogni mese intercorrente tra la data di ammissione in servizio ed il 31 dicembre fino ad un massimale annuo di 23 giorni; - per gli anni successivi:
a) 23 giorni lavorativi (pari a 172,5 ore), per anzianità di servizio fino a 4 anni;
b) 26 giorni lavorativi (pari a 195 ore), per anzianità di servizio oltre i 4 anni e fino a 12 anni;
c) 30 giorni lavorativi (pari a 225 ore), per anzianità di servizio oltre i 12 anni.
2. Ai fini del computo dell’anzianità di servizio si fa riferimento alla data di assunzione, escludendo dal computo stesso i periodi di aspettativa per motivi particolari e di sospensione dal servizio e dalla retribuzione nonché ogni anzianità convenzionale anche se utile per il trattamento di quiescenza.
3. I dipendenti acquisiscono titolo al congedo di 26 o di 30 giorni a partire dall’anno nel corso del quale maturano la relativa anzianità di servizio.
4. Ai fini del computo del congedo ordinario non si tiene conto delle festività previste dall’art. 28, delle giornate di riposo settimanale di cui all’art. 27 e di quelle non lavorative in relazione all’articolazione dell’orario di lavoro settimanale. 77 Accordi del 17.11.2011.
5. L’infermità che colpisca il dipendente durante il periodo di congedo sospende il congedo medesimo, sempre che essa sia denunziata immediatamente e resa accertabile. Resta fermo in tal caso il diritto del dipendente di completare il godimento delle ferie al termine della malattia.
6. Le ferie sono di norma fruite nel corso dell’anno nel quale sono maturate. Per eccezionali esigenze di servizio l’Amministrazione può rinviare o anche interrompere il congedo, fermo il diritto da parte del dipendente di fruire del congedo medesimo o di completarne il godimento nello stesso anno cui si riferiscono le ferie e di ottenere il rimborso delle eventuali spese che egli dimostri di avere sostenuto nella circostanza, nonché la corresponsione del contributo di viaggio previsto dall’art. 139. Qualora le ferie non siano state ancora fruite entro il mese di giugno del secondo anno successivo a quello al quale le stesse si riferiscono, al dipendente è corrisposta un’indennità commisurata al periodo di ferie spettante e non goduto. Ai fini del calcolo di tale indennità vengono presi in considerazione i criteri di cui all’art. 112 e la posizi...
Congedo ordinario. 1) Gli appartenenti al Servizio Convenzionato di Polizia Locale usufruiscono annualmente dei congedi loro spettanti ai sensi della normativa vigente.
2) Il congedo ordinario viene concesso dal Sindaco o Segretario Comunale del Comune capofila, al Comandante, dal Comandante agli altri dipendenti e comunicato all’ufficio personale degli Enti convenzionati.
3) L’effettuazione dei congedi nel periodo estivo, durante le festività natalizie x xxxxxxxx devono essere programmati entro il mese di febbraio di ogni anno, garantendo la rotazione tra tutti i dipendenti.
4) Al personale viene garantito un interrotto periodo di ferie di 12/18 giorni da godere tra il 01 giugno ed il 30 settembre di ogni anno, per eventuali ulteriori periodi nel periodo suddetto la richiesta verrà accettata solo se non ci sono richieste da parte di altro personale e con almeno un periodo di sevizio di almeno 30 giorni consecutivi. Per i restanti periodi la richiesta va inoltrata almeno 7 giorni prima della data dello stesso, ad eccezione della richiesta di congedo per gravi motivi familiari, per la quale è sufficiente chiedere l’autorizzazione anche per telefono senza anticipo regolarizzando successivamente la richiesta per iscritto.
5) I congedi verranno concessi in modo tale da garantire comunque la qualità del servizio evitando, se possibile, il sovrapporsi di più di un congedo contemporaneamente, ovvero non potranno trovarsi in congedo contemporaneamente più di due appartenenti al Servizio Associato salvo esigenze particolari autorizzate dal Comandante.
6) Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del C.C.N.L..
7) Di norma, il Comandante ed il Vice Comandante non possono essere assenti contemporaneamente dal servizio per periodi di ferie che siano superiori ai due giorni, salvo casi particolari o per malattia di uno dei due.
Congedo ordinario. Art. 24 Ordentlicher Urlaub
Congedo ordinario abrogato da art.23-DPG. n.116/90
Congedo ordinario. 1. Ai fini di una efficace pianificazione della fruizione, il congedo ordinario può essere scaglionato in più periodi, garantendo il godimento di almeno 4 settimane di congedo annuale, di cui almeno 2 settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, elevate a 3 settimane per il personale con oltre 25 anni di servizio.
2. La concessione o il diniego del congedo richiesto deve essere comunicato al dipendente in forma scritta entro un termine congruo dalla presentazione dell’istanza, tenuto anche conto delle eventuali esigenze prospettate dall’interessato. Qualora l’istanza sia stata presentata almeno sessanta giorni prima della data di inizio del congedo, la concessione o il diniego deve essere comunicato al dipendente almeno trenta giorni prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto.
3. Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre e in occasione delle festività natalizie e pasquali, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre e dell’8 dicembre, in deroga ai termini stabiliti dal comma 2, le Amministrazioni predispongono, con congruo anticipo, una pianificazione delle esigenze del personale sulla base delle istanze presentate comunicando agli interessati la concessione o il diniego almeno quindici giorni prima dell’inizio del periodo di congedo richiesto.
Congedo ordinario. 1. All’articolo 2 del D.P.R. 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 8 il numero “12” è sostituito dal numero “13”;
b) Il comma 13 è sostituito dal seguente:
c) in fine è aggiunto il seguente comma:
Congedo ordinario. Fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalle vigenti disposizioni, il congedo ordinario è stabilito per ciascun anno solare in 30 o 26 giorni lavorativi a seconda che l'orario settimanale di servizio si articoli, rispettivamente, in 6 o 5 giorni lavorativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 23 dicembre 1977, n.937 e successive modificazioni. Ai dipendenti sono altresì attribuite 6 giornate di riposo da fruire nell'anno solare ai sensi della menzionata legge 937/77. L'Ente organizza i propri Servizi in modo da consentire al personale l'effettiva fruizione nell'anno di dette giornate. Il congedo ordinario durante l'anno di assunzione compete in proporzione al servizio prestato; le stesse misure si applicano anche durante l'anno di cessazione dal servizio in proporzione al servizio da prestare in tale anno. Il congedo ordinario deve essere fruito, su richiesta del dipendente e previa autorizzazione del Capo dell'Ufficio, compatibilmente alle esigenze di servizio, irrinunciabilmente nel corso di ciascun anno solare anche in più periodi, uno dei quali non inferiore a quindici giorni. Qualora il godimento del congedo ordinario sia rinviato o interrotto per eccezionali e motivate esigenze di servizio, il dipendente ha il diritto di fruirlo entro il primo semestre dell'anno successivo. La fruizione del congedo ordinario può essere rinviata anche nel secondo semestre dell'anno successivo qualora sussistano motivi non riferibili alla volontà del dipendente ma imputabili a cause di forza maggiore che non abbiano consentito il godimento delle ferie nei termini indicati nei commi 2 e 3. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragioni di assenza per infermità anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi l'indicazione del periodo durante il quale è possibile godere del congedo spetta all'Amministrazione in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero o di malattie ed infortuni, adeguatamente e debitamente documentati e che l'Amministrazione sia stata posta in condizione di accertare. Al dipendente in congedo ordinario richiamato in servizio per eccezionali e motivate esigenze, compete, previa esibizione di idonea documentazione, il rimborso delle spese personali di viaggio sostenute e l'indennità di missione per la durata del viaggio. La ricorrenza del Santo Patrono, se ...
Congedo ordinario. 1. Gli appartenenti al Corpo della P.M. usufruiscono annualmente del congedi loro spettanti dalla normativa contrattuale.
2. Il congedo ordinario è concesso dal Sindaco o dall'Assessore delega to per il Comandante e per i dirigenti capo settore, dai dirigenti capo settore per tutti gli altri dipendenti sotto ordinati.
3. La richiesta di congedi va inoltrata alla unità operativa di appartenenza, almeno sette giorni prima della data d'inizio dello stesso, ad eccezione della richiesta di congedo per gravi motivi familiari, per i quali sufficiente chiederne autorizzazione alla propria unità operativa a mezzo telefono, senza anticipo. La richiesta dei congedi deve essere accolta, tenendo conto della esigenza di servizio.
4. L'effettuazione dei congedi nei mesi di luglio e agosto e nelle festività pasquali e natalizie, a causa della rilevante richiesta, deve essere programmata, sentite le XX.XX. di categoria, entro il 28 febbraio di ogni anno. Gli interessati devono a tal fine presentare domanda di congedo per il periodo da essi prescelto.
5. Il Comando disciplina la concessione dei congedi. garantendo comunque la qualità del servizio complessivo entro il 30 aprile.
6. Le ferie non usufruite entro l'anno, per particolari esigenze del servizio, saranno prorogate al 31 dicembre dell'anno seguente
Congedo ordinario. 1. Il dipendente ha diritto, per ogni anno solare, a un periodo di riposo retribuito pari a: - 20 gg. lavorativi per anzianità di servizio fino a 8 anni; - 25 gg. lavorativi per anzianità di servizio da oltre 8 a 15 anni; - 30 gg. lavorativi per anzianità di servizio oltre i 15 anni.
2. Nell'anno di assunzione ed in quello di cessazione, le frazioni di anno vengono conteggiate per dodicesimi nella misura di cui alla tabella "F". Le frazioni di mese superiori a 15 giorni vengono considerate mese intero.
Congedo ordinario. Ai fini di una efficace pianificazione della fruizione, il congedo ordinario può essere scaglionato in più periodi, garantendo il godimento di almeno 4 settimane di congedo annuale, di cui almeno 2 settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, elevate a 3 settimane per il personale con oltre 25 anni di servizio.