Compendio Clausole campione

Compendio. Dopo un decennio di crescita negativa, l'economia ucraina si è avviata alla ripresa verso la fine del 1999 e, secondo le stime, ha registrato nel 2000 una crescita del 6%. L'inflazione si è accelerata nel 2000, in seguito al forte deprezzamento del grivna tra la fine del 1999 e l'inizio del 2000 ed anche per il rincaro del petrolio e altri fattori, ma se ne prevede un calo nel 2001. In seguito all'incidenza positiva che la ripresa economica ha esercitato sulle entrate, il disavanzo statale consolidato si è ridotto nel 2000 all'1,5%. La posizione finanziaria dell'Ucraina nei confronti dell'estero si è rafforzata in misura considerevole. Grazie a una rassicurante crescita delle esportazioni, il saldo delle partite correnti ha registrato nel 2000 una forte eccedenza. Nell'aprile 2000, inoltre, l'Ucraina ha ristrutturato con successo il suo debito estero di circa 2,6 miliardi USD nei confronti del settore privato. Per quanto riguarda le riforme strutturali, anche se il Governo riformista costituitosi nel 1999 ha intrapreso iniziative di rilievo in campi quali la privatizzazione, la normativa del settore bancario, la riforma fondiaria e le riforma del settore dell'energia (decidendo tra l'altro di chiudere la centrale di Chernobyl il 15 dicembre 2000), molto rimane da fare. In particolare, i progressi nella riforma del settore del gas sono stati deludenti e molto debole è rimasta la situazione di alcune grandi banche. Inoltre, l'Ucraina ha continuato a imporre varie restrizioni agli scambi commerciali che non soltanto sono sconsigliabili sotto il profilo economico, ma violano le norme del suo Accordo di partenariato e di cooperazione (APC) con l'UE. Dopo oltre un anno di difficili dibattiti, complicati da segnalazioni di utilizzo irregolare dei fondi dell'FMI da parte della Banca nazionale dell'Ucraina (BNU) nel 1997-98, l'FMI ha approvato nel dicembre 2000 la riattivazione dell'agevolazione ampliata di credito (EFF). Nello stesso mese, una missione della Commissione si è recata a Kiev per concordare i provvedimenti politici a cui sarebbe stato subordinato il versamento della seconda quota dell'assistenza macrofinanziaria di 150 milioni EUR approvata dall'UE nell'ottobre 1998.
Compendio. Nel 2000 è proseguita in Bulgaria la stabilità economica, si è continuato ad attuare riforme economiche e si è mantenuto il regime del comitato monetario. La stabilità macroeconomica e le riforme strutturali hanno contribuito a una sostanziale crescita economica, che secondo le previsioni dovrebbe risultare vicina al 5% per il 2000. Il Governo bulgaro prosegue le sue riforme strutturali nelle privatizzazioni e nelle riforme normative. Nonostante considerevoli miglioramenti nelle riforme strutturali, non si può dire che in Bulgaria vi sia ora un'economia di mercato funzionante, in grado di far fronte a medio termine alle pressioni concorrenziali e alle forze di mercato dell'UE. La Bulgaria ha continuato a necessitare di assistenza macrofinanziaria. L'8 novembre 1999 il Consiglio decise di concedere alla Bulgaria un prestito di 100 milioni EUR, il quarto di questo tipo. Una prima quota di 40 milioni EUR fu versata nel dicembre 1999 e una seconda quota di 60 milioni EUR nel settembre 2000. L'assistenza comunitaria aumenterà dal 2000 in poi con l'applicazione degli strumenti di preadesione ISPA e SAPARD. Si prevede che l'assistenza comunitaria in forma di sovvenzioni raggiungerà l'importo totale di 256 milioni EUR all'anno nel periodo 2000- 2006. L'FMI ha approvato nel settembre 1998 un'EFF a favore della Bulgaria d'importo totale pari a 627,62 milioni DSP (circa 814 milioni USD). Nel settembre 2000 l'FMI ha terminato il quarto esame nell'ambito di tale agevolazione, il che ha consentito il versamento di 52,3 milioni DSP (circa 68 milioni USD), portando il totale delle erogazioni dell'FMI nell'ambito del programma a 470,7 milioni DSP (circa 610 milioni USD). Nello stesso settembre 2000, la Banca mondiale ha approvato un prestito di 30 milioni EUR (pari a 14,39 milioni USD) a favore della Bulgaria, inteso a contribuire all'attuazione del progetto di aggiornamento del settore scolastico.
Compendio. Con la presente modifica di legge il Consiglio federale mira ad inasprire le disposizioni per il trasporto dei gruppi di tifosi. Vi sono infatti gruppi che, con il loro comportamento, minacciano la sicurezza d'esercizio delle ferrovie e delle autolinee e causano regolarmente ingenti danni materiali. Gli elementi chiave della presente modifica sono due: l'allentamento dell'obbligo di trasporto, combinato con l'obbligo di utilizzare treni e autobus speciali o noleggiati, e l'introduzione di una disposizione sulla responsabilità civile.

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  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

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  • Novero dei Terzi Tutti gli Assicurati sono considerati terzi tra loro.

  • Cessione del contratto - Subappalto 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016.

  • Modifica del contratto durante il periodo di efficacia Il contratto potrà essere modificato senza che sia necessaria una nuova procedura di affidamento nei casi previsti dall’art. 106 del d. lgs. 50/2016. Le modifiche, nonché le varianti, devono essere autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento. Il Responsabile Unico del Procedimento su proposta dei Servizi utilizzatori dei beni oggetto del presente capitolato (Unità di Biochimica Clinica, Unità di Patologia Clinica, Unità di Ingegneria Clinica), autorizza direttamente modifiche del contratto al verificarsi di cause impreviste e imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti nel momento di inizio della procedura di selezione del contraente che possono determinare, senza aumento di costi, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni da eseguire. Negli altri casi, sempreché trattasi di modifiche non sostanziali ma che comportano un aumento del valore iniziale del contratto, le modalità di rilascio dell’autorizzazione sono stabilite con un provvedimento ad hoc dell’amministrazione aggiudicatrice, in cui sono specificate le ragioni della necessità della modifica. La soglia di importo entro cui sono consentite modifiche è fissata nel limite dei due quinti del valore del contratto iniziale. I prezzi proposti potranno essere soggetti a revisione annuale, rimanendo fissi per iprimi dodici mesi di esecuzione della fornitura. Il procedimento di revisione in favore del fornitore sarà attivato esclusivamente su istanza di parte; la stessa dovrà essere motivata, recare un’analisi di mercato e di andamento dei prezzi dei fattori produttivi supportata da idonea documentazione a dimostrazione della effettiva necessità di adeguamento dei prezzi. La richiesta di revisione prezzi dovrà essere effettuata entro il termine perentorio decadenziale di tre mesi decorrenti dall’inizio di ciascun anno di fornitura. Qualora emerga dall’istruttoria l’effettiva necessità di revisione dei prezzi si terrà conto, per quantificare la variazione, di elaborazioni ufficiali di prezzi di riferimento da parte di soggetti pubblici e, in assenza di questi dell’indice dei prezzi al consumo perle famiglie di operai ed impiegati (FOI – nella versione che esclude il calcolo dei tabacchi), verificatesi nell’anno precedente. L’aggiornamento dei prezzi non può superare comunque il 100% della predetta variazione accertata dall’ISTAT. La revisione del prezzo in favore dell’A.O. sarà attivata d’ufficio in occasione di elaborazioni, attinenti ai beni oggetto del contratto, di indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi o di prezzi di riferimento o di definizioni di costi standard, da parte di soggetti pubblici. Qualora si raggiunga un aumento o una diminuzione dei prezzi contrattuali in misura non inferiore al 10% e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, le parti possono esercitare il diritto di recesso senza indennizzo. Nel caso in cui si renda necessario, in corso d’esecuzione, un aumento o una diminuzione della fornitura, il soggetto aggiudicatario è obbligato ad assoggettarvisi sino alla concorrenza del quinto del prezzo di gara alle stesse condizioni del contratto. Oltre tale limite, il soggetto aggiudicatario ha diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto. In questo caso la risoluzione si verifica di diritto quando il soggetto aggiudicatario dichiari all’A.O. che di tale diritto intende avvalersi. Se il soggetto aggiudicatario non intende avvalersi di tale diritto, è tenuto ad eseguire le maggiori o minori forniture richieste alle medesime condizioni contrattuali.

  • Rimborso del sinistro per evitare il malus Al fine di evitare le maggiorazioni di premio derivanti dall’applicazione del malus e dall’indicazione del sinistro sull’attestazione dello stato del rischio, è data la possibilità al Contraente di rimborsare gli importi liquidati. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Diretto, il Contraente dovrà inoltrare richiesta alla Stanza di Compensazione, istituita presso Consap, che comunicherà l’importo del rimborso e le istruzioni per effettuare il pagamento. La richiesta deve essere effettuata ai seguenti recapiti: Consap S.p.A. – Stanza di compensazione, Xxx Xxxx, 00, 00000, Xxxx; telefono 06/00000000; Fax 00.00000000/547; sito internet xxx.xxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica xxxxxxxxxxxxxx@xxxxxx.xx. Prima Assicurazioni ha facoltà di assistere il Contraente in tutte le fasi della procedura di richiesta di rimborso. Per rimborsare i sinistri rientranti nel Risarcimento Ordinario, il Contraente potrà contattare Prima Assicurazioni, chiamando lo 02.7262.6464, per conoscere l’importo liquidato e le modalità con cui effettuare il pagamento.