Compenso. 1. Ai collaboratori Senior (Profili “A” e “B”) competerà un compenso annuo lordo di euro 39.000,00 (euro trentanovemila/00), onnicomprensivo di qualunque onere fiscale e/o previdenziale a carico dei collaboratori e dell’Amministrazione. 2. Ai collaboratori Junior (Profili “C” e “D”) competerà un compenso annuo lordo di euro 27.500,00 (euro ventisettemilacinquecento/00), onnicomprensivo di qualunque onere fiscale e/o previdenziale a carico dei collaboratori e dell’Amministrazione. 3. L’erogazione dei compensi avverrà con pagamenti mensili posticipati dietro consegna da parte del collaboratore della relazione sulle attività eseguite nel periodo di riferimento. 4. Il referente del committente dovrà attestare al termine del contratto, nonché periodicamente, ai fini della erogazione dei predetti corrispettivi, il regolare e progressivo andamento del rapporto ed il normale svolgimento dell’attività individuata oggetto del presente contratto con riferimento agli obiettivi perseguiti. 5. Il valore del corrispettivo pattuito e i parametri indicati per la determinazione dello stesso, vengono da entrambe le parti riconosciuti proporzionati alla qualità e quantità delle prestazioni oggetto del contratto. 6. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell’incarico. 7. La Regione rimane indenne dal rimborso di tutte le spese connesse alla prestazione ordinariamente sostenute dal collaboratore per viaggio, vitto ed alloggio, che rimangono a totale carico del collaboratore. 8. Il collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le eventuali missioni operative di cui al successivo Art. 8.
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Sources: Contratto Di Collaborazione Coordinata E Continuativa
Compenso. 1In caso di liquidazione delle spese legali in sentenza a carico delle controparti o definite a carico delle controparti in sede di diversa conclusione della causa e da queste controparti pagate direttamente al Professionista, il Comune di Asti nulla ha da corrispondergli a titolo di compenso professionale, salvo che l‟importo liquidato in sentenza, o diversamente definito, sia inferiore all‟importo pattuito e sotto indicato; in tal caso il Comune è tenuto a corrispondere al Professionista la sola eventuale differenza rispetto a quanto pattuito. Ai collaboratori Senior E‟ fatto salvo il diritto del Professionista di ritenere i maggiori compensi eventualmente liquidati in sentenza, e che abbia effettivamente recuperato dalla parte soccombente, senza oneri per l‟Ente, potendo questi chiederne la distrazione in proprio favore ai sensi dell‟art. 93 c.p.c. Diversamente, in caso di mancata liquidazione a carico delle controparti o in caso di mancato pagamento da parte delle controparti medesime, nonostante richiesto, il corrispettivo massimo dovuto dal Comune di Asti al Professionista è pari ad € 7.003,78, da intendersi per l‟intera procedura, come da proposta di compenso professionale presentata dallo stesso Professionista in data 24.12.2020 (Profili “A” prot. gen. n. 116914 del 29.12.2020). Per qualunque ragione il patrocinio legale in questione non venisse svolto fino al termine del giudizio, il predetto compenso professionale massimo è proporzionalmente ridotto e “B”) competerà limitato all‟attività effettivamente Al Professionista sono inoltre rimborsate le eventuali spese sostenute per: - pagamento contributo unificato, notificazione e registrazione sentenza, e comunque ogni spesa necessaria per legge ai fini del presente patrocinio legale, escluse quelle di trasferta e domiciliazione, già comprese nel preventivo proposto; - consulente/i tecnico/i di parte, qualora in corso di causa abbia dovuto farvi ricorso, secondo quanto stabilito al seguente articolo 5. Il Comune di Asti non è tenuto a rimborsare tali spese qualora siano state direttamente rimborsate al Professionista dalla controparte tenuta. Il Comune di Asti, qualora richiesto dal Professionista, si impegna a corrispondergli un acconto sul compenso annuo lordo pattuito, di euro 39.000,00 (euro trentanovemila/00)norma dopo la costituzione in giudizio, onnicomprensivo di qualunque onere fiscale in misura non superiore al 20% dello stesso, che viene restituito al Comune nel caso in cui il compenso sia posto a carico e pagato dalla controparte. Il compenso proposto dal Professionista con il suo preventivo non può essere modificato in aumento, salvo che per sopravvenute incombenze inizialmente non previste e/o previdenziale non prevedibili (ad es. proposizione di motivi aggiunti di ricorso). Il Professionista ha l‟obbligo di rappresentare tempestivamente per iscritto e con apposita domanda motivata l‟insorgere dei motivi che determinano la necessità di una variazione in aumento del preventivo di spesa. Il compenso al Professionista, se posto a carico dei collaboratori e dell’Amministrazione.
2dell‟Ente, viene liquidato dopo aver verificato l‟esatto adempimento della sua prestazione. Ai collaboratori Junior A tal fine il Professionista, prima dell‟invio della fattura elettronica, trasmette all‟Ente la proposta di parcella; l‟Ente ne verifica la congruità rispetto a quanto pattuito ed eseguito, autorizzando il Professionista, in caso di verifica positiva, ad inoltrare la relativa fattura elettronica, da pagarsi entro sessanta giorni dalla data di ricevimento. La fattura deve essere inviata per mezzo del Sistema di Interscambio (Profili “C” e “D”) competerà un compenso annuo lordo di euro 27.500,00 (euro ventisettemilacinquecento/00Codice Univoco Ufficio UF5DLZ), onnicomprensivo indicando il CIG riportato nella determinazione dirigenziale di qualunque onere fiscale e/o previdenziale a carico dei collaboratori e dell’Amministrazione.
3. L’erogazione dei compensi avverrà con pagamenti mensili posticipati dietro consegna da parte del collaboratore della relazione sulle attività eseguite nel periodo di riferimento.
4. Il referente del committente dovrà attestare al termine del contrattoaffidamento, nonché periodicamente, ai fini il numero e la data della erogazione dei predetti corrispettivi, il regolare e progressivo andamento del rapporto predetta determinazione ed il normale svolgimento dell’attività individuata oggetto numero del presente contratto relativo impegno di spesa con riferimento agli obiettivi perseguitiquest‟ultima assunto. L‟Ente provvede al pagamento della fattura entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento.
5. Il valore del corrispettivo pattuito e i parametri indicati per la determinazione dello stesso, vengono da entrambe le parti riconosciuti proporzionati alla qualità e quantità delle prestazioni oggetto del contratto.
6. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell’incarico.
7. La Regione rimane indenne dal rimborso di tutte le spese connesse alla prestazione ordinariamente sostenute dal collaboratore per viaggio, vitto ed alloggio, che rimangono a totale carico del collaboratore.
8. Il collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le eventuali missioni operative di cui al successivo Art. 8.
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Sources: Legal Sponsorship Agreement
Compenso. Per l’attività in oggetto la società corrisponde all’A.S.L. i compensi come si seguito stabilito: Compenso medico per sopralluogo e per riunione periodica € 100,00 Consulenza medico competente € 88,00/ora Prima visita medica € 30.00/cad. Visita medica periodica € 30.00/cad. Visiotest € 20.00/cad. La Società è tenuta al pagamento del corrispettivo convenuto. La Società si impegna, ad inviare all’A.S.L. CN2 – S.O.C. ▇▇▇.▇▇ del Personale, la rendicontazione mensile dalla quale si evincano le prestazioni effettuate. In caso di interruzione o sospensione del rapporto, come nel caso di anticipata risoluzione contrattuale, il compenso relativo all’espletamento dell’attività sarà rapportato alle prestazioni effettivamente rese, che saranno comunicate tra Azienda e Società. Ai fini della liquidazione dei compensi l’A.S.L. emetterà apposita fattura alla Società che liquiderà il dovuto entro trenta giorni dal ricevimento della stessa. La fattura – in originale e due copie – dovrà contenere i dati distintivi (n. e data del presente provvedimento e mese di competenza). La fattura dovrà essere intestata a Sistemi Tre s.r.l. ▇.▇▇ Asti, 52 12051 Alba P.IVA 01764450043. L’A.S.L. erogherà alla consulente interessata, ad avvenuto incasso, dopo aver operato le ritenute previste dalla vigente normativa, il 95% del corrispettivo, al netto degli oneri a carico dell’ASL. Le prestazioni saranno svolte presso la sede della Società, o in locali idonei da essa indicati in accordo alle esigenze e compatibilmente all’attività che la Dott.ssa. ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ svolge nell’ambito dell’Azienda. Le parti convengono che, nell’espletamento dell’attività in argomento, la Società curerà l’efficienza e la disponibilità di mezzi tecnici e del personale addetto all’assistenza tecnica, salvaguardando comunque l’autonomia professionale del Medico Competente. All’esecuzione dell’incarico la Dott.ssa ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇ dovrà provvedere, curando tutto quanto è necessario per attuare la richiamata normativa e, comunque, ogni qualvolta la Società ne faccia richiesta, con il rispetto di quanto convenuto al precedente articolo 1. Ai collaboratori Senior (Profili “A” Il Medico Competente dovrà eseguire personalmente ed autonomamente l'incarico come sopra assegnato e “B”) competerà un compenso annuo lordo comunicare alla Società i risultati degli accertamenti e delle indagini eseguite. La presente convenzione ha validità dal 01/01/2017 al 31/12/2019. Le parti si riconoscono il reciproco diritto di euro 39.000,00 (euro trentanovemila/00)risolvere il presente atto in qualunque momento, onnicomprensivo e senza alcuna giustificazione, anche prima della naturale scadenza, previa comunicazione alla controparte almeno 30 giorni prima. Nulla sarà dovuto dalle parti per la risoluzione anticipata, salvo l’attività effettivamente svolta dal professionista. Ogni variazione della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata tra le parti e notificata a mezzo raccomandata A.R. Il presente accordo si intenderà immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di qualunque onere fiscale e/legge con esso incompatibili. In relazione all’espletamento delle mansioni oggetto della convenzione la Societa’ assume per intero tutte le responsabilità e gli oneri tipici del datore di lavoro riguardo a quanto previsto dalle norme vigenti in materia, dal D.L. 81/2008. Il professionista, si impegna a garantire la copertura assicurativa per R.C.T./O mediante idonea polizza, tenendo esente da qualsiasi responsabilità l’Amministrazione da cui dipende e quella presso cui andrà a svolgere l’attività libero-professionale di consulenza. Il Medico Competente è tenuto a mantenere la massima riservatezza e a non divulgare a terzi notizie, fatti o previdenziale documenti di cui fosse venuto a carico dei collaboratori conoscenza in occasione dell’esecuzione del presente contratto, attenendosi alle disposizioni di legge applicabile in tema di deontologia professionale. Analogo obbligo vige con riguardo agli esiti degli accertamenti effettuati e dell’Amministrazione.
2delle documentazioni a corredo che restano di proprietà Societa’, né potranno essere utilizzati in alcun altro modo. Gli obblighi di cui alla presente clausola non verranno meno e continueranno ad essere rispettati dal professionista anche successivamente alla cessazione, per qualsiasi causa, del presente rapporto. Per ogni controversia inerente e derivante dalla presente convenzione, le parti convengono di eleggere, quale foro unico ed esclusivo quello di Asti. Ai collaboratori Junior (Profili “C” sensi e “D”) competerà un compenso annuo lordo per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 C.C., i contraenti dichiarano di euro 27.500,00 (euro ventisettemilacinquecento/00)approvare espressamente e specificamente le clausole contenute agli articoli 2, onnicomprensivo di qualunque onere fiscale e/o previdenziale a carico dei collaboratori 3, 4 e dell’Amministrazione.
3. L’erogazione dei compensi avverrà con pagamenti mensili posticipati dietro consegna da parte del collaboratore della relazione sulle attività eseguite nel periodo di riferimento.
4. Il referente del committente dovrà attestare al termine del contratto, nonché periodicamente, ai fini della erogazione dei predetti corrispettivi, il regolare e progressivo andamento del rapporto ed il normale svolgimento dell’attività individuata oggetto del presente contratto con riferimento agli obiettivi perseguiti.
5. Il valore del corrispettivo pattuito e i parametri indicati per la determinazione dello stesso, vengono da entrambe le parti riconosciuti proporzionati alla qualità e quantità delle prestazioni oggetto del contratto.
6. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell’incarico.
7. La Regione rimane indenne dal rimborso di tutte le spese connesse alla prestazione ordinariamente sostenute dal collaboratore per viaggio, vitto ed alloggio, che rimangono a totale carico del collaboratore.
8. Il collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le eventuali missioni operative di cui al successivo Art. 8...
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Sources: Prestazioni D’opera Professionale
Compenso. 1Compenso per fasi secondo il DM 140/2012:
A) per l'assistenza stragiudiziale (cioè l’attività che l’avvocato svolge fuori del processo, ad esempio per tentare una conciliazione con la controparte, o per assisterti in un contratto o per darti una consulenza), un’unica fase, comprensiva dell’attività volta alla definizione della controversia e dell’eventuale procedura di mediazione introdotta col D. Lgs. Ai collaboratori Senior 28/2010.
B) per l’assistenza giudiziale:
a) la fase di studio della controversia, così come meglio specificata all’art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 2;
b) la fase introduttiva del procedimento, così come meglio specificata all’art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 3;
1 L’avvocato è un libero professionista; la sua attività si esplicita attraverso prestazioni tipicamente intellettuali. L’autonomia e il rapporto fiduciario con il cliente si esplicano in un contesto di vera libertà di manifestazione della personalità professionale. Nella libera professione intellettuale il professionista, attraverso l’incarico professionale, assume la piena responsabilità per le scelte e le modalità utilizzate nell’esecuzione della prestazione L’incarico professionale é regolato dal codice civile (Profili art. 2231) con il fine di garantire le cosiddette attività protette che sono tipiche di professionisti che effettuano prestazioni esclusive (tra cui gli avvocati). Per tali professionisti, il legislatore ha previsto l’iscrizione in uno specifico albo professionale. L’articolo 2231 del codice civile dispone che per l’assistenza giudiziale: “AQuando l’esercizio di una attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione”. A corollario di quanto esplicitato nell’art. 2231 del c.c. si richiama all’art. 348 del codice penale che recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato è punito con la reclusione fino a sei mesi, o con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000”. A conclusione di questo sintetico quadro di riferimento, vogliamo sottolineare che l’elemento che caratterizza la prestazione dell’avvocato è il suo carattere fiduciario. Per esplicita previsione normativa la libera professione resta esclusa dalla sfera delle attività imprenditoriali. L’incarico infatti, viene affidato dal cliente in base ad un rapporto di fiducia nei confronti del professionista e sull’affidamento del cliente nelle capacità professionali dell’avvocato prescelto. Secondo l’art. 2233 del codice civile “la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione” Per queste ragioni ti invitiamo a scegliere l’avvocato di cui hai fiducia e “B”) competerà che ti chiede un compenso annuo lordo adeguato e corretto e che non sempre è quello che ti costa meno! 2 Art. 11 comma 3 DM 140/2012: Nella fase di euro 39.000,00 (euro trentanovemila/00studio della controversia sono compresi, a titolo di esempio: l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio 3 Art. 11 comma 4 DM 140/2012: Nella fase introduttiva del procedimento sono compresi, a titolo di esempio: l’esame e la redazione degli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio(e dei relativi allegati), onnicomprensivo quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di qualunque onere fiscale e/terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l’esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza,memorie iniziali, interventi,
c) la fase istruttoria, così come meglio specificata all’art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 4;
d) la fase decisoria, così come meglio specificata all’art. 11 del Decreto ministeriale 20 luglio 2012, n. 140 5; E’ previsto:
A) per l'assistenza stragiudiziale (cioè l’attività che l’avvocato svolge fuori del processo, ad esempio per tentare una conciliazione con la controparte, o previdenziale a carico dei collaboratori per assisterti in un contratto o per darti una consulenza) un unico compenso, comprensivo anche dell’assistenza volta alla definizione della controversia e dell’Amministrazionedi quella relativa all'eventuale fase della procedura di mediazione introdotta col D. Lgs. 28/2010.
2. Ai collaboratori Junior (Profili “C” e “D”B) competerà per l’assistenza giudiziale, un compenso annuo lordo di euro 27.500,00 (euro ventisettemilacinquecento/00)per ogni singola attività svolta, onnicomprensivo di qualunque onere fiscale e/o previdenziale a carico dei collaboratori e dell’Amministrazione.
3. L’erogazione dei compensi avverrà con pagamenti mensili posticipati dietro consegna come da parte del collaboratore della relazione sulle attività eseguite nel periodo di riferimento.
4. Il referente del committente dovrà attestare elenco che sarà allegato al termine del contratto, nonché periodicamente, ai fini della erogazione dei predetti corrispettivi, il regolare e progressivo andamento del rapporto ed il normale svolgimento dell’attività individuata oggetto del presente contratto con riferimento agli obiettivi perseguiti.
5. Il valore del corrispettivo pattuito e i parametri indicati per la determinazione dello stesso, vengono da entrambe le parti riconosciuti proporzionati alla qualità e quantità delle prestazioni oggetto del contratto.
6. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell’incarico.
7. La Regione rimane indenne dal rimborso di tutte le spese connesse alla prestazione ordinariamente sostenute dal collaboratore per viaggio, vitto ed alloggio, che rimangono a totale carico del collaboratore.
8. Il collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le eventuali missioni operative di cui al successivo Art. 8.
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Sources: Accordo Tra Avvocato E Cliente
Compenso. 1. Ai collaboratori Senior 6.1 Alle prestazioni derivanti dal presente avviso sarà attribuito il trattamento economico di cui alla D.G.R. n. VI/12526 del 28.03.2003 (Profili “A” e “B”) competerà un compenso annuo lordo di euro 39.000,00 (euro trentanovemila/00specie: bovini/ovini/caprini/suini/equini), onnicomprensivo nel limite di qualunque onere fiscale spesa di cui al decreto del D.G. dell'ATS di Brescia di conferimento degli incarichi libero professionali per le attività in oggetto. Il compenso è omnicomprensivo; non sarà pertanto corrisposto al libero professionista alcun importo a titolo di indennità/rimborso per gli automezzi utilizzati e/o previdenziale a carico dei collaboratori e dell’Amministrazione.
2per i chilometri percorsi. Ai collaboratori Junior (Profili “C” e “D”) competerà un L’A.T.S. non fornirà al libero professionista alcun tipo di automezzo. Il compenso annuo è al lordo di euro 27.500,00 (euro ventisettemilacinquecento/00), onnicomprensivo di qualunque onere fiscale ritenuta previdenziale e/o previdenziale a carico dei collaboratori e dell’Amministrazionefiscale attuale e/o futura.
3. L’erogazione dei compensi avverrà con pagamenti mensili posticipati dietro consegna da parte 6.2 Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Professionista per l’esecuzione dell’incarico oggetto del collaboratore della relazione sulle attività eseguite nel periodo di riferimento.
4. Il referente del committente dovrà attestare presente contratto; al Professionista non spetterà alcuna indennità al termine del contratto, nonché periodicamente, ai fini della erogazione dei predetti corrispettivi, il regolare e progressivo andamento del rapporto ed il normale svolgimento dell’attività individuata oggetto del presente contratto con riferimento agli obiettivi perseguitidi prestazione professionale di lavoro autonomo.
5. 6.3 Il valore compenso verrà liquidato ed accreditato al Professionista previa presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi del corrispettivo pattuito e i parametri indicati Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, recante Misure urgenti per la determinazione dello stessopresentazione della “fattura elettronica”, vengono da entrambe le parti riconosciuti proporzionati alla qualità e quantità delle prestazioni oggetto del contrattonel rispetto degli eventuali termini stabiliti a livello dell’Agenzia.
6. Dalla collaborazione 6.4 La corresponsione del compenso potrà avere luogo anche tramite anticipi con periodicità non inferiore al mese in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità ragione dello stato di cessazione dell’incaricoavanzamento dell’attività affidata e comunque secondo criteri di proporzionalità.
7. La Regione rimane indenne dal rimborso di tutte le spese connesse alla prestazione ordinariamente sostenute dal collaboratore per viaggio, vitto ed alloggio, che rimangono a totale carico del collaboratore.
8. Il collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le eventuali missioni operative di cui al successivo Art. 8.
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Sources: Incarico Di Lavoro Autonomo
Compenso. 1Compenso per fasi secondo il DM 140/2012:
A) per l'assistenza stragiudiziale (cioè l’attività che l’avvocato svolge fuori del processo) , compresa quella tendente alla definizione degli aspetti civile della controversia con la parte civile o con la parte querelante o denunciante.
B) per la fase giudiziale L’attività giudiziale penale è distinta nelle seguenti fasi: fase di studio; fase di introduzione del procedimento; fase istruttoria procedimentale o processuale; fase decisoria; fase esecutiva. Ai collaboratori Senior (Profili “A” Se vuoi sapere cosa comprendono le singole fasi leggi l’art 14 del DM 140/2012 Devi sapere che l’attività svolta davanti al giudice per le indagini preliminari o dell’udienza preliminare è distinta e “B”) competerà diversa da quella riguardante la fase dibattimentale e fa nascere per l’avvocato il diritto a due distinti compensi per ciascuna fase. Se concordi per un compenso annuo lordo di euro 39.000,00 analitico
A) per l'assistenza stragiudiziale (euro trentanovemila/00), onnicomprensivo di qualunque onere fiscale e/o previdenziale a carico dei collaboratori e dell’Amministrazionecioè l’attività che l’avvocato svolge fuori del processo) .
2. Ai collaboratori Junior (Profili “C” e “D”B) competerà un compenso annuo lordo di euro 27.500,00 (euro ventisettemilacinquecento/00), onnicomprensivo di qualunque onere fiscale e/o previdenziale a carico dei collaboratori e dell’Amministrazione.
3. L’erogazione dei compensi avverrà con pagamenti mensili posticipati dietro consegna da parte del collaboratore della relazione sulle attività eseguite nel periodo di riferimento.
4. Il referente del committente dovrà attestare al termine del contratto, nonché periodicamente, ai fini della erogazione dei predetti corrispettivi, il regolare e progressivo andamento del rapporto ed il normale svolgimento dell’attività individuata oggetto del presente contratto con riferimento agli obiettivi perseguiti.
5. Il valore del corrispettivo pattuito e i parametri indicati per la determinazione dello stessofase giudiziale per ogni singola attività svolta, vengono come da entrambe le parti riconosciuti proporzionati alla qualità e quantità delle prestazioni oggetto del elenco che sarà allegato al contratto.
61 L’avvocato è un libero professionista; la sua attività si esplicita attraverso prestazioni tipicamente intellettuali. Dalla collaborazione L’autonomia e il rapporto fiduciario con il cliente si esplicano in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntiveun contesto di vera libertà di manifestazione della personalità professionale. Nella libera professione intellettuale il professionista, né indennità di cessazione dell’incarico.
7. La Regione rimane indenne dal rimborso di tutte le spese connesse alla prestazione ordinariamente sostenute dal collaboratore per viaggioattraverso l’incarico professionale, vitto ed alloggio, che rimangono a totale carico del collaboratore.
8. Il collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute assume la piena responsabilità per le eventuali missioni operative scelte e le modalità utilizzate nell’esecuzione della prestazione L’incarico professionale é regolato dal codice civile (art. 2231) con il fine di garantire le cosiddette attività protette che sono tipiche di professionisti che effettuano prestazioni esclusive (tra cui gli avvocati). Per tali professionisti, il legislatore ha previsto l’iscrizione in uno specifico albo professionale. L’articolo 2231 del codice civile dispone che per l’assistenza giudiziale: “Quando l’esercizio di una attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione”. A corollario di quanto esplicitato nell’art. 2231 del c.c. si richiama all’art. 348 del codice penale che recita: “Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello stato è punito con la reclusione fino a sei mesi, o con la multa da lire 200.000 a lire 1.000.000”. A conclusione di questo sintetico quadro di riferimento, vogliamo sottolineare che l’elemento che caratterizza la prestazione dell’avvocato è il suo carattere fiduciario. Per esplicita previsione normativa la libera professione resta esclusa dalla sfera delle attività imprenditoriali. L’incarico infatti, viene affidato dal cliente in base ad un rapporto di fiducia nei confronti del professionista e sull’affidamento del cliente nelle capacità professionali dell’avvocato prescelto. Secondo l’art. 2233 del codice civile “la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione” Per queste ragioni ti invitiamo a scegliere l’avvocato di cui al successivo Art. 8.hai fiducia e che ti chiede un compenso adeguato e corretto e che non sempre è quello che ti costa meno!
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Sources: Accordo Tra Avvocato E Cliente
Compenso. 1Per lo svolgimento delle prestazioni di cui alla lettera A) del precedente art. Ai collaboratori Senior (Profili “A” e “B”) competerà 2, al Professionista spetta un compenso annuo lordo forfettario pari ad Euro 4.000,00.-, oltre IVA e rivalsa oneri previdenziali nella misura del 4%. Per lo svolgimento delle prestazioni finalizzate all’erogazione di euro 39.000,00 servizi agli enti soci (euro trentanovemila/00art. 2 lett. B), onnicomprensivo sarà erogato il corrispettivo di € 75/ora di effettivo impegno, documentato a mezzo di appositi rapportini di lavoro, per un monte ore massimo concordato di volta in volta in apposite riunioni di programmazione presso la sede della Società. In caso di disaccordo, il monte ore sarà determinato unilateralmente dalla Società, salvo il diritto di recesso del Professionista. In ogni caso è escluso dal conteggio il tempo dedicato alle riunioni di programmazione. La Società non assicura l’effettiva attivazione delle prestazioni di cui al presente alinea, essendo variabili in funzione dell’effettiva attivazione dei servizi da parte degli enti soci. Sono sempre comprese nei corrispettivi di cui sopra le spese di qualunque onere fiscale e/o previdenziale a carico dei collaboratori e dell’Amministrazione.
2. Ai collaboratori Junior (Profili “C” e “D”) competerà un compenso annuo lordo tipo, sostenute dal Professionista per l’esecuzione dell’incarico, che non saranno quindi oggetto di euro 27.500,00 (euro ventisettemilacinquecento/00), onnicomprensivo di qualunque onere fiscale e/o previdenziale a carico dei collaboratori e dell’Amministrazione.
3. L’erogazione dei compensi avverrà con pagamenti mensili posticipati dietro consegna da parte del collaboratore della relazione sulle attività eseguite nel periodo di riferimento.
4compensazione. Il referente del committente dovrà attestare al termine corrispettivo complessivo massimo, a fronte di tutte le prestazioni previste, per l’intera durata del contratto, nonché periodicamenteè pari ad € 15.000,00.-. Qualora, ai fini della erogazione dei predetti corrispettiviin corso di contratto, venisse raggiunto il predetto importo, il regolare contratto sarà risolto anticipatamente, salva la facoltà di proroga esercitabile unilateralmente dalla Società per i successivi 12 + 12 mesi e progressivo andamento fino all’importo massimo, comprensivo dell’importo originario, pari ad euro 45.000,00.- complessivi. Tutti i corrispettivi anzidetti si intendono al netto di ▇▇▇ e rivalsa oneri previdenziali nella misura del rapporto ed il normale svolgimento dell’attività individuata oggetto del presente contratto con riferimento agli obiettivi perseguiti.
5. Il valore del corrispettivo pattuito e i parametri indicati per la determinazione dello stesso, vengono da entrambe le parti riconosciuti proporzionati alla qualità e quantità delle prestazioni oggetto del contratto.
6. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell’incarico.
74%. La Regione Società rimane indenne dal rimborso di tutte le spese connesse alla prestazione ordinariamente sostenute dal collaboratore per qualsiasi spesa (ivi comprese quelle di viaggio, vitto ed alloggio) sostenute dal Professionista per l’esecuzione dell’incarico, che rimangono a totale carico del collaboratore.
8Professionista, intendendosi i corrispettivi di cui sopra onnicomprensivi. Il collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute corrispettivo pattuito dalle parti sarà fatturato dal Professionista con frequenza mensile posticipata. Il compenso previsto per le eventuali missioni operative prestazioni di cui al successivo Artalla lettera A) del precedente art. 82 sarà erogato in rate di pari importo, mentre il compenso per le prestazioni di cui alla lettera B) del precedente art. 2 sarà erogato in funzione delle quantità effettivamente prestate nel mese di competenza. La Società si impegna ad effettuare i relativi pagamenti entro 30 giorni dalla presentazione della fattura da parte del Professionista, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Professionista.
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Compenso. 1Il corrispettivo riconosciuto al professionista per l’esecuzione del presente incarico è pattuito in € 17.000,00 annui, oltre IVA, CPA e fatto salvo il rimborso di eventuali spese vive sostenute nel corso dell’incarico. Ai collaboratori Senior (Profili “A” e “B”) competerà un compenso annuo lordo Il corrispettivo spettante per le frazioni d’anno, verrà calcolato per giorni, sulla base del corrispettivo annuo. Gli eventuali costi di euro 39.000,00 (euro trentanovemila/00)trasferta per le attività svolte, onnicomprensivo di qualunque onere fiscale e/o previdenziale sono comunque totalmente a carico dei collaboratori del professionista. Le fatture, semestrali e dell’Amministrazione.
2posticipate, dovranno essere intestate ad Aler Brescia-Cremona- Mantova e verranno pagate a mezzo bonifico bancario a 60 giorni data ricevimento fattura. Ai collaboratori Junior (Profili “C” e “D”) competerà un compenso annuo lordo Si fa presente che l’Azienda è soggetta alla fatturazione elettronica, codice univoco destinatario IQUIBID codice commessa BSRAG. Secondo gli obblighi previsti dalla legge antimafia, le fatture saranno evase unicamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di euro 27.500,00 (euro ventisettemilacinquecento/00), onnicomprensivo di qualunque onere fiscale e/o previdenziale pagamento idonei a carico dei collaboratori e dell’Amministrazione.
3. L’erogazione dei compensi avverrà con pagamenti mensili posticipati dietro consegna da parte del collaboratore della relazione sulle attività eseguite nel periodo di riferimento.
4consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il referente professionista è pertanto tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti dedicati accesi presso banche o Poste Italiane e a comunicare gli estremi identificativi del committente dovrà attestare conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ex art. 3 della Legge 13/08/10 n. 136 s.m.i. (facsimile allegato). L’Azienda verificherà lo svolgimento della prestazione prima di autorizzare la liquidazione dei compensi, anche, ove necessario, attraverso la richiesta di relazioni e resoconti al termine del professionista sull’attività svolta in concreto (incontri, report, pubblicazioni, comunicati, contatti ecc.). L’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso di violazione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto, nonché periodicamente, ai fini ex art. 3 della erogazione dei predetti corrispettivi, il regolare e progressivo andamento del rapporto ed il normale svolgimento dell’attività individuata oggetto del presente contratto con riferimento agli obiettivi perseguiti.
5. Il valore del corrispettivo pattuito e i parametri indicati per la determinazione dello stesso, vengono da entrambe le parti riconosciuti proporzionati alla qualità e quantità delle prestazioni oggetto del contratto.
6. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell’incarico.
7. La Regione rimane indenne dal rimborso di tutte le spese connesse alla prestazione ordinariamente sostenute dal collaboratore per viaggio, vitto ed alloggio, che rimangono a totale carico del collaboratore.
8. Il collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le eventuali missioni operative di cui al successivo Art. 8.L. 136/2010 s.m.i..
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Compenso. 1Per lo svolgimento delle prestazioni di cui alla lettera A) del precedente art. Ai collaboratori Senior (Profili “A” e “B”) competerà 2, al Professionista spetta un compenso annuo lordo forfettario pari ad Euro 4.000,00.-, oltre IVA e rivalsa oneri previdenziali nella misura del 4%. Per lo svolgimento delle prestazioni finalizzate all’erogazione di euro 39.000,00 servizi agli enti soci (euro trentanovemila/00art. 2 lett. B), onnicomprensivo sarà erogato il corrispettivo di € 75/ora di effettivo impegno, documentato a mezzo di appositi rapportini di lavoro, per un monte ore massimo concordato di volta in volta in apposite riunioni di programmazione presso la sede della Società. In caso di disaccordo, il monte ore sarà determinato unilateralmente dalla Società, salvo il diritto di recesso del Professionista. In ogni caso è escluso dal conteggio il tempo dedicato alle riunioni di programmazione. La Società non assicura l’effettiva attivazione delle prestazioni di cui al presente alinea, essendo variabili in funzione dell’effettiva attivazione dei servizi da parte degli enti soci. Sono sempre comprese nei corrispettivi di cui sopra le spese di qualunque onere fiscale e/o previdenziale a carico dei collaboratori e dell’Amministrazione.
2. Ai collaboratori Junior (Profili “C” e “D”) competerà un compenso annuo lordo tipo, sostenute dal Professionista per l’esecuzione dell’incarico, che non saranno quindi oggetto di euro 27.500,00 (euro ventisettemilacinquecento/00), onnicomprensivo di qualunque onere fiscale e/o previdenziale a carico dei collaboratori e dell’Amministrazione.
3. L’erogazione dei compensi avverrà con pagamenti mensili posticipati dietro consegna da parte del collaboratore della relazione sulle attività eseguite nel periodo di riferimento.
4compensazione. Il referente del committente dovrà attestare al termine corrispettivo complessivo massimo, a fronte di tutte le prestazioni previste, per l’intera durata del contratto, nonché periodicamenteè pari ad € 13.000,00.-. Qualora, ai fini della erogazione dei predetti corrispettiviin corso di contratto, venisse raggiunto il predetto importo, il regolare contratto sarà risolto anticipatamente, salva la facoltà di proroga esercitabile unilateralmente dalla Società per i successivi 12 + 12 mesi e progressivo andamento fino all’importo massimo, comprensivo dell’importo originario, pari ad euro 39.000,00.- complessivi. Tutti i corrispettivi anzidetti si intendono al netto di ▇▇▇ e rivalsa oneri previdenziali nella misura del rapporto ed il normale svolgimento dell’attività individuata oggetto del presente contratto con riferimento agli obiettivi perseguiti.
5. Il valore del corrispettivo pattuito e i parametri indicati per la determinazione dello stesso, vengono da entrambe le parti riconosciuti proporzionati alla qualità e quantità delle prestazioni oggetto del contratto.
6. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell’incarico.
74%. La Regione Società rimane indenne dal rimborso di tutte le spese connesse alla prestazione ordinariamente sostenute dal collaboratore per qualsiasi spesa (ivi comprese quelle di viaggio, vitto ed alloggio) sostenute dal Professionista per l’esecuzione dell’incarico, che rimangono a totale carico del collaboratore.
8Professionista, intendendosi i corrispettivi di cui sopra onnicomprensivi. Il collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute corrispettivo pattuito dalle parti sarà fatturato dal Professionista con frequenza mensile posticipata. Il compenso previsto per le eventuali missioni operative prestazioni di cui al successivo Artalla lettera A) del precedente art. 82 sarà erogato in rate di pari importo, mentre il compenso per le prestazioni di cui alla lettera B) del precedente art. 2 sarà erogato in funzione delle quantità effettivamente prestate nel mese di competenza. La Società si impegna ad effettuare i relativi pagamenti entro 30 giorni dalla presentazione della fattura da parte del Professionista, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Professionista.
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Compenso. 1Per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’incarico, spetta al Professionista il corrispettivo di € 85/ora, documentato a mezzo di appositi rapportini di lavoro, per un monte ore massimo concordato di volta in volta in apposite riunioni di programmazione presso la sede della Società. Ai collaboratori Senior (Profili “A” e “B”) competerà In caso di disaccordo, il monte ore sarà determinato unilateralmente dalla Società, salvo il diritto di recesso del Professionista. La Società non assicura l’effettiva attivazione delle prestazioni di cui al presente contratto, né viene assicurato un compenso annuo lordo di euro 39.000,00 (euro trentanovemila/00), onnicomprensivo di qualunque onere fiscale e/o previdenziale a carico dei collaboratori e dell’Amministrazione.
2. Ai collaboratori Junior (Profili “C” e “D”) competerà un compenso annuo lordo di euro 27.500,00 (euro ventisettemilacinquecento/00), onnicomprensivo di qualunque onere fiscale e/o previdenziale a carico dei collaboratori e dell’Amministrazione.
3. L’erogazione dei compensi avverrà con pagamenti mensili posticipati dietro consegna da parte del collaboratore della relazione sulle attività eseguite nel periodo di riferimento.
4monte ore minimo. Il referente del committente dovrà attestare al termine corrispettivo complessivo massimo, a fronte di tutte le prestazioni previste, per l’intera durata del contratto, nonché periodicamenteè pari ad € 30.000,00.-. Qualora, ai fini della erogazione dei predetti corrispettiviin corso di contratto, venisse raggiunto il predetto importo, il regolare contratto si intenderà automaticamente risolto in via anticipata, salva la facoltà di proroga tecnica, esercitabile unilateralmente dalla Società. Tutti i corrispettivi anzidetti si intendono al netto di ▇▇▇ e progressivo andamento del rapporto ed il normale svolgimento dell’attività individuata oggetto del presente contratto con riferimento agli obiettivi perseguiti.
5. Il valore del corrispettivo pattuito e i parametri indicati rivalsa di legge per la determinazione dello stesso, vengono da entrambe le parti riconosciuti proporzionati alla qualità e quantità delle prestazioni oggetto del contratto.
6. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell’incarico.
7previdenziali. La Regione Società rimane indenne dal rimborso di tutte le spese connesse alla prestazione ordinariamente sostenute dal collaboratore per qualsiasi spesa (ivi comprese quelle di viaggio, vitto ed alloggio) sostenute dal Professionista per l’esecuzione dell’incarico, che rimangono a totale carico del collaboratore.
8Professionista, intendendosi i corrispettivi di cui sopra onnicomprensivi. Il collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le eventuali missioni operative di cui al successivo Artcorrispettivo pattuito dalle parti sarà fatturato dal Professionista con frequenza mensile posticipata. 8La Società si impegna ad effettuare i relativi pagamenti entro 30 giorni dalla presentazione della fattura da parte del Professionista, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente comunicato dal Professionista.
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Compenso. 1. Ai collaboratori Senior (Profili “A” e “B”) competerà 6.1 L’A.T.S. riconoscerà al Professionista un compenso annuo omnicomprensivo lordo (comprensivo anche di marche da bollo) pari a € 10.800,00. Il compenso è al lordo di euro 39.000,00 (euro trentanovemila/00), onnicomprensivo di qualunque onere fiscale ritenuta previdenziale e/o previdenziale a carico dei collaboratori e dell’Amministrazione.
2. Ai collaboratori Junior (Profili “C” e “D”) competerà un compenso annuo lordo di euro 27.500,00 (euro ventisettemilacinquecento/00), onnicomprensivo di qualunque onere fiscale attuale e/o previdenziale futura. Il Professionista si impegna a carico dei collaboratori e dell’Amministrazioneprestare la propria opera, con un impegno orario totale non inferiore a complessive ore 400 nell’arco del periodo di cui all’art. 7. Eventuali ore prestate in aggiunta non saranno retribuite. Un eventuale deficit orario alla fine dell’incarico comporterà una decurtazione del compenso complessivamente pattuito per un importo proporzionale alle ore non prestate.
3. L’erogazione dei compensi avverrà con pagamenti mensili posticipati dietro consegna da parte 6.2 Non è dovuto alcun rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Professionista per l’esecuzione dell’incarico oggetto del collaboratore della relazione sulle attività eseguite nel periodo di riferimento.
4. Il referente del committente dovrà attestare presente contratto; al Professionista non spetterà alcuna indennità al termine del contratto, nonché periodicamente, ai fini della erogazione dei predetti corrispettivi, il regolare e progressivo andamento del rapporto ed il normale svolgimento dell’attività individuata oggetto del presente contratto con riferimento agli obiettivi perseguitidi prestazione professionale di lavoro autonomo.
5. 6.3 Il valore compenso verrà liquidato ed accreditato al Professionista previa presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi del corrispettivo pattuito e i parametri indicati Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, recante Misure urgenti per la determinazione dello stessopresentazione della “fattura elettronica”, vengono da entrambe le parti riconosciuti proporzionati alla qualità e quantità delle prestazioni oggetto del contrattonel rispetto degli eventuali termini stabiliti a livello dell’Agenzia.
6. Dalla collaborazione 6.4 La corresponsione del compenso potrà avere luogo anche tramite anticipi con periodicità non inferiore al mese in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità ragione dello stato di cessazione dell’incaricoavanzamento dell’attività affidata e comunque secondo criteri di proporzionalità.
7. La Regione rimane indenne dal rimborso di tutte le spese connesse alla prestazione ordinariamente sostenute dal collaboratore per viaggio, vitto ed alloggio, che rimangono a totale carico del collaboratore.
8. Il collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le eventuali missioni operative di cui al successivo Art. 8.
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Sources: Incarico Libero Professionale
Compenso. 1Il corrispettivo riconosciuto al professionista per l’esecuzione del presente incarico è pattuito in € 16.000, oltre ad incombenti di legge. Ai collaboratori Senior (Profili “A” e “B”) competerà un compenso annuo lordo Gli eventuali costi di euro 39.000,00 (euro trentanovemila/00)trasferta per le attività svolte, onnicomprensivo di qualunque onere fiscale e/o previdenziale sono comunque totalmente a carico dei collaboratori del professionista. Le fatture dovranno essere intestate ad Aler Brescia-Cremona-Mantova e dell’Amministrazione.
2saranno pagate con bonifico a 60 giorni data ricevimento fattura. Ai collaboratori Junior (Profili “C” Si fa presente che l’Azienda è soggetta allo split payment e “D”) competerà un compenso annuo lordo alla fatturazione elettronica, codice univoco destinatario IQUIBID codice commessa @@@@. Il pagamento sarà trimestrale posticipato dietro presentazione di euro 27.500,00 (euro ventisettemilacinquecento/00)apposita fattura intestata all’Azienda. Secondo gli obblighi previsti dalla legge antimafia, onnicomprensivo le fatture saranno evase unicamente tramite bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di qualunque onere fiscale e/o previdenziale pagamento idonei a carico dei collaboratori e dell’Amministrazione.
3. L’erogazione dei compensi avverrà con pagamenti mensili posticipati dietro consegna da parte del collaboratore della relazione sulle attività eseguite nel periodo di riferimento.
4consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il referente professionista è pertanto tenuto ad utilizzare uno o più conti correnti dedicati accesi presso banche o Poste Italiane e a comunicare gli estremi identificativi del committente dovrà attestare conto corrente dedicato, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso ex art. 3 della Legge 13/08/10 n. 136 s.m.i. (facsimile allegato). Gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo n (CIG). L’Azienda verificherà lo svolgimento della prestazione prima di autorizzare la liquidazione dei compensi, anche, ove necessario, attraverso la richiesta di report sull’attività svolta. L’Azienda ha facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. in caso di violazione dell’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al termine del contratto, nonché periodicamente, ai fini ex art. 3 della erogazione dei predetti corrispettivi, il regolare e progressivo andamento del rapporto ed il normale svolgimento dell’attività individuata oggetto del presente contratto con riferimento agli obiettivi perseguiti.
5. Il valore del corrispettivo pattuito e i parametri indicati per la determinazione dello stesso, vengono da entrambe le parti riconosciuti proporzionati alla qualità e quantità delle prestazioni oggetto del contratto.
6. Dalla collaborazione in oggetto non matureranno altri oneri né mensilità aggiuntive, né indennità di cessazione dell’incarico.
7. La Regione rimane indenne dal rimborso di tutte le spese connesse alla prestazione ordinariamente sostenute dal collaboratore per viaggio, vitto ed alloggio, che rimangono a totale carico del collaboratore.
8. Il collaboratore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per le eventuali missioni operative di cui al successivo Art. 8.L. 136/2010 s.m.i..
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Sources: Contract for Professional Services