Competenza giurisdizionale. 1. L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione. 2. In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l'azione di risarcimento può essere promossa dinanzi ad uno dei tribunali di cui al paragrafo 1 oppure nel territorio dello Stato parte nel quale al momento dell'incidente il passeggero ha la sua residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale il vettore svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili che con aeromobili di proprietà di un altro vettore in virtù di un accordo commerciale, e nel quale il vettore esercita la propria attività di trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di proprietà dello stesso vettore o di un altro vettore con il quale egli ha un accordo commerciale. 3. Ai fini del paragrafo 2:
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Samples: Convenzione Per l'Unificazione Di Alcune Norme Relative Al Trasporto Aereo Internazionale, Convenzione Di Montreal
Competenza giurisdizionale. 1. L'azione 1 L’azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attoredell’attore, nel territorio territo- rio di uno degli Stati partiparte, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa un’impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione.
2. 2 In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l'azione l’azione di risarcimento può essere promossa dinanzi ad uno dei tribunali di cui al paragrafo 1 oppure nel territorio dello Stato parte nel quale al momento dell'incidente dell’incidente il passeggero passeg- gero ha la sua residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale il vettore vetto- re svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili che con aeromobili di proprietà di un altro vettore in virtù di un accordo commerciale, e nel quale il vettore esercita la propria attività di trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di proprietà dello stesso vettore o di un altro vettore con il quale egli ha un accordo commerciale.
3. 3 Ai fini del paragrafo 2:
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Samples: Convenzione Per L’unificazione Di Alcune Norme Sul Trasporto Aereo Internazionale, Convenzione Per L’unificazione Di Alcune Norme Sul Trasporto Aereo Internazionale
Competenza giurisdizionale. 1. L'azione per il risarcimento del danno è e' promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati partiParti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività attivita' o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale del luogo di destinazione.
2. In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l'azione di risarcimento può puo' essere promossa dinanzi ad uno dei tribunali di cui al paragrafo 1 oppure nel territorio dello Stato parte Parte nel quale al momento dell'incidente il passeggero ha la sua residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale il vettore svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili che con aeromobili di proprietà proprieta' di un altro vettore in virtù virtu' di un accordo commerciale, e nel quale il vettore esercita la propria attività attivita' di trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di proprietà proprieta' dello stesso vettore o di un altro vettore con il quale egli ha un accordo commerciale.
3. Ai fini del paragrafo 2:,
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Competenza giurisdizionale. 1. L'azione per il risarcimento del danno è promossa, a scelta dell'attore, nel territorio di uno degli Stati parti, o davanti al tribunale del domicilio del vettore o della sede principale della sua attività o del luogo in cui esso possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, o davanti al tribunale tribu- nale del luogo di destinazione.
2. In caso di danno derivante dalla morte o dalla lesione del passeggero, l'azione di risarcimento può essere promossa dinanzi ad uno dei tribunali di cui al paragrafo 1 oppure nel territorio dello Stato parte nel quale al momento dell'incidente il passeggero ha la sua residenza principale e permanente e dal quale e verso il quale il vettore svolge il servizio di trasporto aereo di passeggeri, sia con propri aeromobili che con aeromobili aeromo- bili di proprietà di un altro vettore in virtù di un accordo commerciale, e nel quale il vettore esercita la propria attività di trasporto aereo di passeggeri in edifici locati o di proprietà dello stesso vettore o di un altro vettore con il quale egli ha un accordo commerciale.
3. Ai fini del paragrafo 2:
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Samples: Convention for the Unification of Certain Rules Relating to International Air Transport