Composizione. 1. Sono componenti di diritto della Commissione nazionale: a) il Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale del Ministero della salute; b) il Direttore generale dell’Age.na.s.; c) il Segretario della Commissione nazionale. 2. I componenti della Commissione nazionale diversi da quelli di cui al precedente comma sono individuati come segue: a) sette esperti sono designati dal Ministero della Salute, di cui due componenti sono proposti dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca; b) otto esperti sono designati dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; c) quindici esperti sono designati dalle rispettive Federazioni di Ordini, Collegi e Associazioni delle professioni sanitarie come segue: 1. due esperti sono designati dalla F.N.O.M.C.e O.; 2. un esperto è designato dalla Commissione Nazionale Albo Odontoiatri; 3. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti; 4. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari; 5. un esperto è designato dal Consiglio Nazionale dei Chimici; 6. un esperto è designato dalla Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi; 7. un esperto è designato dall’Ordine Nazionale dei Biologi; 8. due esperti sono designati dalla Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, assistenti sanitari, vigilatrici di infanzia; 9. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche; 10. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica; 11. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area della Riabilitazione; 12. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area Tecnico Sanitaria; 13. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area della Prevenzione. 3. Gli esperti designati ai sensi del comma precedente sono nominati componenti della Commissione nazionale con decreto del Ministro della Salute.
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Sources: Accordo Tra Il Governo, Le Regioni E Le Province Autonome Di Trento E Di Bolzano
Composizione. 1. Sono componenti Il Consiglio di diritto Amministrazione della Commissione nazionale:
aSocietà di Gestione si avvale di un Comitato Consultivo ( “Comitato Consultivo”) il Direttore generale delle professioni sanitarie che opera nei limiti di quanto previsto e delle risorse umane competenze ad esso attribuite ai sensi del servizio sanitario nazionale presente Regolamento, rimanendo in capo al Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione la gestione strategica e la responsabilità per la gestione del Ministero Fondo, ai sensi della salute;
b) il Direttore generale dell’Age.na.s.;
c) il Segretario della Commissione nazionalenormativa applicabile.
2. I componenti della Commissione nazionale diversi Il Comitato Consultivo è composto da quelli un minimo di cui al precedente comma sono individuati come segue:
a3 (tre) sette esperti sono designati dal Ministero della Salutead un massimo di 5 (cinque) membri dotati di comprovata esperienza in materia immobiliare, finanziaria, fiscale, economica o giuridica connessa all’attività del Fondo, nominati dall’Assemblea dei Partecipanti. La Società di cui due componenti sono proposti dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
b) otto esperti sono designati dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
c) quindici esperti sono designati dalle rispettive Federazioni di Ordini, Collegi e Associazioni delle professioni sanitarie come segue:
1. due esperti sono designati dalla F.N.O.M.C.e O.;
2. un esperto è designato dalla Commissione Nazionale Albo Odontoiatri;
3. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti;
4. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari;
5. un esperto è designato dal Consiglio Nazionale dei Chimici;
6. un esperto è designato dalla Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi;
7. un esperto è designato dall’Ordine Nazionale dei Biologi;
8. due esperti sono designati dalla Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, assistenti sanitari, vigilatrici di infanzia;
9. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche;
10. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica;
11. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area della Riabilitazione;
12. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area Tecnico Sanitaria;
13. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area della PrevenzioneGestione non ha diritto a nominare membri del Comitato Consultivo in nessun caso.
3. Gli esperti designati Il numero dei componenti del Comitato Consultivo e l’eventuale compenso dei componenti del Comitato Consultivo è determinato dall’Assemblea dei Partecipanti.
4. L’elezione dei membri del Comitato Consultivo avverrà in occasione della prima riunione dell’Assemblea dei Partecipanti.
5. La nomina di ciascun componente del Comitato Consultivo non produce i propri effetti fintantoché il soggetto designato per tale carica non abbia provveduto, anche in via preventiva, (a) ad accettare per iscritto la designazione quale componente del Comitato Consultivo, e (b) a dichiarare per
6. Salvo dimissioni, decadenza o revoca, tutti i membri del Comitato Consultivo restano in carica per 3 (tre) anni, sono rieleggibili e scadono alla data di approvazione del rendiconto della gestione del Fondo relativo all’ultimo esercizio della loro carica. In caso di cessazione di un membro del Comitato Consultivo, quest’ultimo è prontamente sostituito da un nuovo membro. I membri così nominati restano in carica fino alla scadenza naturale del periodo di carica del membro sostituito.
7. Fino alla data della prima costituzione del Comitato Consultivo, la Società di Gestione, in relazione alle materie per cui sussiste la competenza del Comitato Consultivo, provvede a richiedere, per iscritto, il preventivo parere dei Partecipanti. Successivamente, in caso di mancata nomina o mancata sostituzione di singoli componenti del Comitato Consultivo ai sensi del comma precedente presente articolo, il Consiglio di Amministrazione provvede a prendere gli opportuni provvedimenti per consentire la tempestiva nomina dei componenti effettivi.
8. Il Comitato elegge tra i suoi membri un presidente (di seguito, il “Presidente del Comitato Consultivo”) e può eleggere un vicepresidente nonchè, per ogni singola riunione, un segretario, che eserciteranno le loro funzioni e poteri nell’ambito di quanto loro attribuito dal Comitato stesso. Le riunioni del Comitato Consultivo sono nominati presiedute dal Presidente del Comitato Consultivo o, qualora il Comitato così deliberi in relazione a singole riunioni, da altro membro del Comitato Consultivo.
9. Il Comitato Consultivo si riunisce almeno 2 (due) volte l’anno e ogni qualvolta sia previsto dal presente Regolamento, ovvero qualora il Presidente del Comitato Consultivo o la Società di Gestione lo giudichino necessario. Il Comitato si riunisce, altresì, di propria iniziativa, quando ne sia richiesta la convocazione da almeno 2 (due) dei suoi membri. La convocazione del Comitato Consultivo spetta al Presidente del Comitato Consultivo (ovvero, in sua assenza, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione), e va effettuata, tramite avviso da spedirsi a mezzo raccomandata anticipata via fax o posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni prima della riunione (ovvero con preavviso di almeno 2 (due) giorni in caso di urgenza). Il Comitato Consultivo è validamente costituito anche nel caso non siano rispettate le formalità suddette purché siano rappresentati, anche per delega, tutti i membri e nessuno si opponga alla trattazione degli argomenti in discussione.
10. Le riunioni del Comitato Consultivo possono svolgersi anche in più luoghi, in Italia o all’estero, audio o video collegati ed indicati nell’avviso di convocazione, purché sia preservato il metodo collegiale e sia consentito a tutti i membri del Comitato di ricevere e visionare i documenti ed il materiale informativo, nonché di intervenire ed ascoltare gli interventi altrui. La riunione si intende tenuta nel luogo ove sono presenti chi presiede la riunione del Comitato Consultivo ed il segretario.
11. I membri del Comitato Consultivo possono conferire delega solo ad un altro membro del Comitato per la partecipazione alle riunioni del Comitato. La delega può essere rilasciata anche per più di una riunione, non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.
12. Per la validità delle riunioni del Comitato Consultivo è necessaria la presenza, anche per teleconferenza o videoconferenza, ovvero per delega, di almeno la maggioranza dei componenti il Comitato stesso.
13. I membri del Comitato Consultivo che, rispetto a singole proposte sottoposte all’approvazione del Comitato si trovino in situazione di conflitto di interessi, sono tenuti a dichiarare l’esistenza del conflitto. Il Comitato assume le proprie determinazioni a maggioranza dei presenti. Qualora uno o più membri del Comitato Consultivo, in relazione ad uno o più punti soggetti alle determinazioni dello stesso abbiano dichiarato di trovarsi in una situazione di potenziale conflitto di interessi, per l’assunzione della Commissione nazionale con decreto determinazione del Ministro Comitato stesso sarà necessario il voto favorevole di tutti i membri presenti.
14. Nel caso di mancata riunione del Comitato Consultivo o in qualunque caso questo non riesca ad esprimere il proprio parere in merito alla proposta allo stesso sottoposta, entro il termine di 7 (sette) ▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ dalla data prevista per la riunione, la predetta proposta si intenderà respinta dal Comitato, ove al riguardo sia necessario il parere vincolante del Comitato stesso; viceversa si intenderà approvata ove al riguardo sia necessario il parere obbligatorio, ma non vincolante, del Comitato Consultivo. In ogni caso di parere negativo del Comitato Consultivo, la Società di Gestione non sarà responsabile nei confronti dei Partecipanti dei danni derivanti al Fondo dall’aver conformato le scelte di gestione al parere assunto dal Comitato, espressamente o ai sensi del presente comma. In tali ipotesi, inoltre, il Fondo terrà indenne e manlevata la Società di Gestione da ogni spesa, onere, danno, costo o importo subito dalla stessa in conseguenza di azioni intraprese da terzi nei confronti della SaluteSocietà di Gestione stessa.
15. La Società di Gestione fornisce al Comitato Consultivo le informazioni circa le materie sulle quali il Comitato Consultivo è chiamato a deliberare. Il Presidente del Comitato Consultivo può richiedere alla Società di Gestione notizie sull'andamento della gestione del Fondo.
16. Il Fund Manager del Fondo, l’Amministratore Delegato della Società di Gestione, il Direttore Generale o un altro soggetto indicato dalla Società di Gestione hanno la facoltà di partecipare alle riunioni del Comitato Consultivo, in qualità di uditori, ovvero al fine di illustrare al Comitato stesso le proposte del Consiglio di Amministrazione della Società di Gestione, a seconda dei casi.
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Sources: Regolamento Del Fondo Comune Di Investimento Immobiliare
Composizione. 1. Sono componenti di diritto della Commissione nazionaleIl Comitato è composto da:
a) il Direttore generale un componente designato da ciascuna delle professioni sanitarie e delle risorse umane organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dell’Ateneo, in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del servizio sanitario nazionale del Ministero della saluteComitato;
b) un numero di rappresentanti dell’Amministrazione, designati dal Senato Accademico, sentito il Direttore generale dell’Age.na.sConsiglio di Amministrazione, pari a quello complessivo di cui alla lett. a), in possesso di adeguate conoscenze ed esperienze nelle materie di competenza del Comitato; il numero è individuato in modo da assicurare una rappresentanza paritaria del personale docente e tecnico-amministrativo.;
c) il Segretario della Commissione nazionaledue rappresentanti degli studenti, uno dei dottorandi ed uno degli specializzandi.
2. I componenti della Commissione nazionale diversi da quelli di cui al precedente comma sono individuati come segue:
a) sette esperti sono designati dal Ministero della SaluteLa procedura per la designazione dei rappresentanti, di cui due componenti sono proposti alla lett. b), è indetta dal Ministro dell’IstruzioneRettore con proprio decreto, dell’Università e reso pubblico nella pagina web dell’Ateneo, almeno 60 giorni prima della Ricerca;
b) otto esperti sono designati dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
c) quindici esperti sono designati dalle rispettive Federazioni di Ordini, Collegi e Associazioni delle professioni sanitarie come segue:
1. due esperti sono designati dalla F.N.O.M.C.e O.;
2. un esperto è designato dalla Commissione Nazionale Albo Odontoiatri;
3. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti;
4. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari;
5. un esperto è designato dal Consiglio Nazionale dei Chimici;
6. un esperto è designato dalla Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi;
7. un esperto è designato dall’Ordine Nazionale dei Biologi;
8. due esperti sono designati dalla Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, assistenti sanitari, vigilatrici di infanzia;
9. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche;
10. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica;
11. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area della Riabilitazione;
12. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area Tecnico Sanitaria;
13. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area della Prevenzionescadenza del mandato.
3. Gli esperti designati ai sensi Le candidature dovranno essere presentate con allegato curriculum entro i termini individuati dall’avviso pubblico. In presenza di un numero di candidature inferiore al minimo si procederà ad acquisirne delle ulteriori emanando l’Avviso entro i due giorni successivi alla scadenza della presentazione delle candidature; tale procedura dovrà essere nuovamente attuata sino all’acquisizione del numero minimo di candidature. In presenza di un numero sufficiente di candidature il Rettore procede alla loro verifica ed ammissione.
4. Il Rettore, sentito il Senato Accademico, nomina il Presidente del Comitato tra i componenti di cui all’art. 20, comma precedente sono nominati 6, lett.b), dello Statuto.
5. Il Rettore nomina, con proprio decreto, i due rappresentanti eletti dal Consiglio degli Studenti che potranno partecipare alle riunioni del Comitato ed esprimere il proprio voto sulle questioni non strettamente legate al benessere organizzativo e la gestione del rapporto di lavoro.
6. L’elezione dei due rappresentanti degli studenti avviene all’interno del Consiglio degli studenti secondo modalità stabilite dal relativo Regolamento di funzionamento.
7. Il Comitato è formato da altrettanti componenti della Commissione nazionale con decreto del Ministro della Salutesupplenti che partecipano alle sedute in caso di assenza o impedimento dei titolari.
8. Il Comitato ha composizione paritetica, in modo da assicurare nel complesso la presenza paritaria di entrambi i generi.
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Sources: Convention for Doctorate Programs
Composizione. In ottemperanza, quindi, a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, lett. Sono componenti di diritto della Commissione nazionale:
a) il Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale del Ministero della salute;
b) del Decreto, l’Organo Amministrativo della Società ha optato per una composizione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l’effettività dei controlli cui tale Organismo è preposto e ha identificato il Direttore generale dell’Age.na.s.;
c) proprio Organismo di Vigilanza in un organismo collegiale, che riferisce all’Organo Amministrativo della Società sul proprio operato. La scelta di un organismo collegiale è stata da subito privilegiata in considerazione della portata e della complessità delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto e che possono comportare la responsabilità amministrativa della Società, nonché dell’attenzione che la Società da sempre riserva alle tematiche di sistema di controllo interno e di compliance. La scelta operata è ispirata al principio di nominare quali componenti dell’Organismo coloro i quali rispondano appieno alle caratteristiche illustrate al precedente paragrafo e che siano in possesso di competenze e conoscenze che garantiscano il Segretario miglior contributo al perseguimento degli obiettivi dell'Organismo di Vigilanza stesso. L’Organismo di Vigilanza della Commissione nazionale.
2. I Società è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione ed è composto da un minimo di tre componenti della Commissione nazionale diversi da quelli ad un massimo di cinque componenti che, collegialmente, soddisfano le caratteristiche di cui al precedente comma sono individuati come segue:paragrafo
a) sette esperti sono designati dal Ministero della Salute3.1. L’Organismo di Vigilanza può coincidere con il Collegio Sindacale, in tal caso non ci sarà necessità di nominare un referente aziendale interno. Nel caso in cui due i componenti sono proposti dal Ministro dell’Istruzionesiano nel numero di quattro, dell’Università al Presidente viene riconosciuto il Nel caso in cui nel corso dell’incarico vengano a mancare uno o più componenti, si procede a darne immediata informativa al Consiglio di Amministrazione e della Ricerca;
b) otto esperti sono designati dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, si applicano le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
c) quindici esperti sono designati dalle rispettive Federazioni di Ordini, Collegi e Associazioni delle professioni sanitarie come segueseguenti previsioni:
1) vacatio di un componente. due esperti sono designati dalla F.N.O.M.C.e O.Il Consiglio intraprende tutte le azioni volte a sostituire il componente al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza nella sua collegialità di soddisfare le caratteristiche di cui al precedente paragrafo 3.1. Nel frattempo i restanti componenti operano in linea con il Regolamento OdV ed in virtù di un casting vote a favore del Presidente dell’OdV. Nel caso in cui la vacatio riguardi il Presidente, viene ad interim nominato quale Presidente il componente esterno più anziano ancora in carica;
2) vacatio di due componenti (non costituenti maggioranza dell’Organismo di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇). Il Consiglio intraprende tempestivamente tutte le azioni volte a sostituire i componenti al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza nella sua collegialità di soddisfare le caratteristiche di cui al precedente paragrafo 3.1. Nel frattempo, il/i restante/i componente/i opera/no in linea con il Regolamento OdV. Se almeno un esperto è designato dalla Commissione Nazionale Albo Odontoiatrinuovo componente non viene identificato entro tre mesi, l’Organismo di Vigilanza decade e si seguono le prescrizioni di cui al successivo punto 3). Se il secondo componente viene effettivamente sostituito entro i tre mesi, viene ad interim nominato quale Presidente il componente esterno più anziano dei due in carica fino alla nomina del terzo componente. Una volta nominati i tre componenti il Consiglio di Amministrazione identificherà con specifica nomina il Presidente;
3) vacatio della maggioranza dei componenti dell’Organismo di Vigilanza. Viene convocato un esperto è designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini Consiglio di Amministrazione d’urgenza che intraprende tutte le azioni necessarie per nominare un nuovo Organismo di Vigilanza che collegialmente soddisfi le caratteristiche di cui al precedente paragrafo 3.1. Nei casi previsti ai nn. 1) e 2), i nuovi componenti dell’Organismo di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ restano in carica sino alla scadenza del mandato dei Farmacisti;
4. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari;
5. un esperto è designato dal Consiglio Nazionale dei Chimici;
6. un esperto è designato dalla Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi;
7. un esperto è designato dall’Ordine Nazionale dei Biologi;
8. due esperti sono designati dalla Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, assistenti sanitari, vigilatrici di infanzia;
9. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche;
10. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica;
11. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area della Riabilitazione;
12. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area Tecnico Sanitaria;
13. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area della Prevenzionecomponenti originari.
3. Gli esperti designati ai sensi del comma precedente sono nominati componenti della Commissione nazionale con decreto del Ministro della Salute.
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Sources: Organizzazione, Gestione E Controllo
Composizione. 1. Sono componenti Il Consorzio è amministrato da un Consiglio di Amministrazione, nominato dall’Assemblea, fuori dal proprio seno, nella sua prima adunanza subito dopo aver constatato la sua regolare costituzione. Lo stesso si compone del Presidente e di quattro Consiglieri di Amministrazione, di cui n. 1 designato di diritto della Commissione nazionale:
a) il Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale del Ministero della salute;
b) il Direttore generale dell’Age.na.s.;
c) il Segretario della Commissione nazionaledal Comune di Cupello, sede dell’impianto.
2. I membri del Consiglio devono essere in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale e avere una speciale competenza tecnico – amministrativa o amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso Consorzi, Aziende pubbliche e private, per Uffici ricoperti nei settori e nelle materie di cui agli artt. 3 e 4 del presente Statuto. Sono incompatibili alla carica di componenti il Consiglio di Amministrazione, i Consiglieri, i Sindaci e Assessori Comunali e Provinciali di Comuni o della Commissione nazionale diversi Provincia aderente al Consorzio, nonché i Consiglieri Regionali, i Deputati, i Senatori ed i Dirigenti e Funzionari di Prefettura della Provincia in cui opera il Consorzio.
3. La proposta di nomina dei componenti medesimi deve essere corredata da quelli apposito curriculum dal quale risultino i titoli ed i requisiti di cui al precedente comma sono individuati come segue:
a) sette esperti sono designati dal Ministero della Salute, di cui due componenti sono proposti dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
b) otto esperti sono designati dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
c) quindici esperti sono designati dalle rispettive Federazioni di Ordini, Collegi e Associazioni delle professioni sanitarie come segue:
1. due esperti sono designati dalla F.N.O.M.C.e O.;
2. un esperto è designato dalla Commissione Nazionale Albo Odontoiatri;
3. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti;.
4. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari;A tal fine viene emanato pubblico avviso da rendere noto, per la durata di giorni 15 (quindici) agli Albi di tutti i Comuni del Consorzio, con invito a tutti coloro che aspirano a ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione, avente i requisiti previsti dal presente Statuto, di presentare istanza presso la Segreteria del Consorzio.
5. un esperto è designato dal L’Assemblea elegge in una unica seduta, con votazioni separate e segrete, prima il Presidente e poi i Membri del Consiglio Nazionale dei Chimici;di Amministrazione secondo le modalità stabilite dall’art. 11, del presente Statuto.
6. un esperto è designato I Componenti tutti del Consiglio di Amministrazione entrano in carica entro 10 giorni dalla Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi;data di esecutività della deliberazione concernente la loro nomina.
7. un esperto è designato dall’Ordine Nazionale I Componenti del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica quattro anni e, comunque, fino all’insediamento dei Biologi;loro successori, e possono essere rieletti per non più di una volta.
8. due esperti sono designati I Componenti del Consiglio di Amministrazione che per qualsiasi causa cessino dalla Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionalicarica durante il quadriennio vengono sostituiti, assistenti sanitaricon le modalità innanzi dette, vigilatrici di infanzia;dall’Assemblea che dovrà provvedervi entro 30 giorni dall’avvenuta cessazione.
9. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale I nuovi eletti – che dovranno essere in possesso dei Collegi delle Ostetriche;requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
10. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari La deliberazione di Radiologia Medica;nomina dei Componenti il Consiglio di Amministrazione deve essere corredata da apposito curriculum dal quale risultino i titoli e i requisiti di cui al precedente comma 2.
11. Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area della Riabilitazione;Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo.
12. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area Tecnico Sanitaria;
13. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area della PrevenzioneNel caso in cui sia assente o impedito anche il Vice Presidente, le funzioni del Presidente sono svolte dal Consigliere più anziano di età.
3. Gli esperti designati ai sensi del comma precedente sono nominati componenti della Commissione nazionale con decreto del Ministro della Salute.
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Sources: Statute
Composizione. 1a. La Commissione è composta da(da definire in funzione del comune) soggetti esterni all’ente, con particolare, pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. Sono componenti di diritto In particolare i Componenti della Commissione nazionale:devono essere in possesso di diploma uni- versitario o laurea o diploma di scuola media superiore in una materia attinente l’uso, la pianificazione e la gestione del territorio e del paesaggio, la progettazione edilizia ed ur- banistica, la tutela dei beni architettonici, culturali e del paesaggio, le scienze geologiche, naturali, geografiche ed ambientali e devono, altresì, aver maturato una qualificata espe- rienza, almeno quinquennale se laureati ed almeno decennale se diplomati, in una delle materie sopra indicate.
a) il Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale del Ministero della salute;
b) il Direttore generale dell’Age.na.s.;
c) il Segretario b. I membri della Commissione nazionale.
2. I componenti della Commissione nazionale diversi da quelli vengono individuati sulla base di cui al precedente comma sono individuati come segue:
a) sette esperti sono designati dal Ministero della Saluteappositi bandi contenenti i criteri di selezione, di cui due componenti sono proposti dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
b) otto esperti sono designati dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
c) quindici esperti sono designati dalle rispettive Federazioni di rivolti agli Ordini, Collegi e Associazioni delle professioni sanitarie come segue:
1. due esperti sono designati dalla F.N.O.M.C.e O.;
2. un esperto è designato dalla Commissione Nazionale Albo Odontoiatri;
3. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti;
4. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari;
5. un esperto è designato dal Consiglio Nazionale dei Chimici;
6. un esperto è designato dalla Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi;
7. un esperto è designato dall’Ordine Nazionale dei Biologi;
8. due esperti sono designati dalla Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, assistenti sanitarialle Università, vigilatrici alle Associazioni, ai Consiglieri Comunali o ad altri organismi rappresentanti Operatori in materia di infanzia;
9Sviluppo del Territorio che l’Amministrazione ritiene di invitare o che chiedano di essere invitati. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale I membri della Commissione sono nominati dal Sindaco previa compa- razione dei Collegi delle Ostetriche;
10curricula. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica;
11. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area della Riabilitazione;
12. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area Tecnico Sanitaria;
13. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area della PrevenzioneI curricula dei membri prescelti vengono pubblicati nell’apposita se- zione del sito del Comune.
3c. Il Sindaco, contestualmente alla nomina dei componenti la Commissione, ne designa il Presidente, che deve essere in possesso di laurea e abilitazione all’esercizio della profes- sione e aver maturato una qualificata esperienza nell’ambito della tutela e valorizzazione dei beni paesaggistici.
d. La carica di componente della Commissione è incompatibile: - con la carica di consigliere comunale o municipale, ovvero di membro della Giunta co- munale o municipale; - con il rapporto di lavoro dipendente, continuativo o temporaneo, con il Comune od Enti controllati, aziende o società partecipate; - con i soggetti che svolgono incarichi professionali relativi a interventi edilizi conferiti dal Comune
e. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Ammini- strazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione per il paesaggio.
f. Si fa riferimento, qualora compatibile, alle norme del D.lgs. Gli esperti designati ai sensi del comma precedente sono nominati 39/2013, in tema di “Disposi- zioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche ammini- strazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico”.
g. I componenti della commissione dovranno autocertificare l’assenza di cause di esclusione per incompatibilità o inconferibilità per l’affidamento dell’incarico. Accettando la nomina in Commissione nazionale con decreto Comunale per il Paesaggio, ogni componente della stessa si impegna a presentare un elenco relativo a interventi edilizi in corso all’interno del Ministro della Saluteterritorio comunale per i quali stia svolgendo la sua attività professionale.
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Sources: Regolamento Edilizio
Composizione. 1. Sono componenti di diritto della La Commissione nazionaleedilizia comunale è composta:
a) il Direttore generale delle professioni sanitarie dal Sindaco o da un Consigliere Comunale da lui delegato che la convoca e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale del Ministero della salutela presiede;
b) il Direttore generale dell’Age.na.s.da 5 consiglieri comunali di cui almeno due di minoranza nominati dal Sindaco su designazione del Consiglio Comunale con un sistema di votazione che attribuisce ad ogni consigliere la possibilità di esprimere soltanto una preferenza;
c) il Segretario della Commissione nazionale.
2. I componenti della Commissione nazionale diversi dall’ingegnere Capo dell’Ufficio tecnico comunale o da quelli di cui al precedente comma sono individuati come segue:
a) sette esperti sono designati dal Ministero della Salute, di cui due componenti sono proposti dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricercaun suo delegato rappresentante;
bd) otto esperti sono designati dalla Conferenza Permanente dal dirigente dell’Ufficio Urbanistico Comunale competente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzanomateria o da un suo delegato rappresentante;
ce) quindici esperti sono designati dalle rispettive Federazioni di Ordini, Collegi e Associazioni delle professioni sanitarie come segue:
1. due esperti sono designati dalla F.N.O.M.C.e O.dall’Ufficiale sanitario del Comune o da un suo delegato rappresentante;
2f) dal Comandante dei VV.FF. o da un esperto è designato dalla Commissione Nazionale Albo Odontoiatrisuo delegato rappresentante;
3g) da un ingegnere o da un architetto, purché residenti nel Comune e regolarmente iscritti nei relativi albi professionali. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei FarmacistiGli stessi sono nominati dal Consiglio Comunale su una terna di nomi proposta dagli ordini professionali di appartenenza;
4. h) da un esperto è designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari;
5. un esperto è geometra residente nel Comune e designato dal Consiglio Nazionale dei ChimiciComunale su una terna di nomi proposta dai relativi collegi professionali di appartenenza;
6. i) dal Sovrintendente alle Antichità in qualità di esperto in materia storico-artistica o da un esperto è designato dalla Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologisuo delegato rappresentante;
7. j) dal Sovrintendente alle Gallerie e ai Monumenti in qualità di esperto in materia monumentale e paesistica o da un esperto è designato dall’Ordine Nazionale dei Biologisuo delegato rappresentante;
8k) da un urbanista nominato dal Sindaco. due esperti I membri di cui alle lettere a), c), d), e), f), i), j), sono designati dalla Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionalimembri di diritto. I membri di cui alla lettera b) durano in carica per il periodo corrispondente al loro mandato elettorale. I membri di cui alle lettere g), assistenti sanitarih), vigilatrici di infanzia;
9. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche;
10. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica;
11. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area della Riabilitazione;
12. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area Tecnico Sanitaria;
13. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area della Prevenzione.
3k), durano in carica 3 anni e saranno considerati dimissionari ove assenti ingiustificati per 3 riunioni consecutive. Gli esperti designati ai sensi del comma precedente eventuali sostituti completano il triennio e sono nominati componenti della Commissione nazionale cooptati con decreto del Ministro della Salutela stessa procedura dei sostituiti.
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Sources: Regolamento Edilizio
Composizione. In ottemperanza, quindi, a quanto stabilito dall’art. 6, comma 1, lett. Sono componenti di diritto della Commissione nazionale:
a) il Direttore generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale del Ministero della salute;
b) del Decreto, l’Organo Amministrativo della Società ha optato per una composizione che, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge, è in grado di assicurare, in relazione alle proprie dimensioni ed alla propria complessità organizzativa, l’effettività dei controlli cui tale Organismo è preposto e ha identificato il Direttore generale dell’Age.na.s.;
c) proprio Organismo di Vigilanza in un organismo collegiale, che riferisce all’Organo Amministrativo della Società sul proprio operato. La scelta di un organismo collegiale è stata da subito privilegiata in considerazione della portata e della complessità delle fattispecie di reato contemplate dal Decreto e che possono comportare la responsabilità amministrativa della Società, nonché dell’attenzione che la Società da sempre riserva alle tematiche di sistema di controllo interno e di compliance. La scelta operata è ispirata al principio di nominare quali componenti dell’Organismo coloro i quali rispondano appieno alle caratteristiche illustrate al precedente paragrafo e che siano in possesso di competenze e conoscenze che garantiscano il Segretario miglior contributo al perseguimento degli obiettivi dell'Organismo di Vigilanza stesso. L’Organismo di Vigilanza della Commissione nazionale.
2. I Società è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione ed è composto da un minimo di tre componenti della Commissione nazionale diversi da quelli ad un massimo di cinque componenti che, collegialmente, soddisfano le caratteristiche di cui al precedente comma sono individuati come segue:
a) sette esperti sono designati dal Ministero della Saluteparagrafo. L’Organismo di Vigilanza può coincidere con il Collegio Sindacale, in tal caso non ci sarà necessità di nominare un referente aziendale interno. Nel caso in cui due i componenti sono proposti dal Ministro dell’Istruzionesiano nel numero di quattro, dell’Università al Presidente viene riconosciuto il Nel caso in cui nel corso dell’incarico vengano a mancare uno o più componenti, si procede a darne immediata informativa al Consiglio di Amministrazione e della Ricerca;
b) otto esperti sono designati dalla Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, si applicano le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano;
c) quindici esperti sono designati dalle rispettive Federazioni di Ordini, Collegi e Associazioni delle professioni sanitarie come segueseguenti previsioni:
1) vacatio di un componente. due esperti sono designati dalla F.N.O.M.C.e O.Il Consiglio intraprende tutte le azioni volte a sostituire il componente al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza nella sua collegialità di soddisfare le caratteristiche di cui al precedente paragrafo. Nel frattempo i restanti componenti continuano ad operare in virtù di un casting vote a favore del Presidente dell’OdV. Nel caso in cui la vacatio riguardi il Presidente, viene ad interim nominato quale Presidente il componente esterno più anziano ancora in carica;
2) vacatio di due componenti (non costituenti maggioranza dell’Organismo di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇). Il Consiglio intraprende tempestivamente tutte le azioni volte a sostituire i componenti al fine di consentire all’Organismo di Vigilanza nella sua collegialità di soddisfare le caratteristiche di cui al precedente paragrafo. Se almeno un esperto è designato dalla Commissione Nazionale Albo Odontoiatrinuovo componente non viene identificato entro tre mesi, l’Organismo di Vigilanza decade e si seguono le prescrizioni di cui al successivo punto. Se il secondo componente viene effettivamente sostituito entro i tre mesi, viene ad interim nominato quale Presidente il componente esterno più anziano dei due in carica fino alla nomina del terzo componente. Una volta nominati i tre componenti il Consiglio di Amministrazione identificherà con specifica nomina il Presidente;
3) vacatio della maggioranza dei componenti dell’Organismo di Vigilanza. Viene convocato un esperto è designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini Consiglio di Amministrazione d’urgenza che intraprende tutte le azioni necessarie per nominare un nuovo Organismo di Vigilanza che collegialmente soddisfi le caratteristiche di cui al precedente paragrafo. Nei casi previsti ai nn. 1) e 2), i nuovi componenti dell’Organismo di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ restano in carica sino alla scadenza del mandato dei Farmacisti;
4. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari;
5. un esperto è designato dal Consiglio Nazionale dei Chimici;
6. un esperto è designato dalla Consiglio Nazionale degli Ordini degli Psicologi;
7. un esperto è designato dall’Ordine Nazionale dei Biologi;
8. due esperti sono designati dalla Federazione Nazionale dei Collegi degli Infermieri Professionali, assistenti sanitari, vigilatrici di infanzia;
9. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale dei Collegi delle Ostetriche;
10. un esperto è designato dalla Federazione Nazionale Collegi Professionali Tecnici Sanitari di Radiologia Medica;
11. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area della Riabilitazione;
12. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area Tecnico Sanitaria;
13. un esperto è designato dalle Associazioni delle Professioni dell’area della Prevenzionecomponenti originari.
3. Gli esperti designati ai sensi del comma precedente sono nominati componenti della Commissione nazionale con decreto del Ministro della Salute.
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Sources: Organizzazione, Gestione E Controllo