Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa Clausole campione

Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa. 1. Per il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e per l'Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato la delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita: I) A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE a) Per la parte pubblica: - dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato; - da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa; b) per la parte sindacale è composta dai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 1, lett. a) e art. 8 comma 2 , lett. a); II) NELLE SEDI CENTRALI O SEDI DISTACCATE DI AMMINISTRAZIONI CENTRALI E NEGLI UFFICI PERIFERICI INDIVIDUATI COME SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA: a) per la parte pubblica: - dal titolare del potere di rappresentanza dell’amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato; - da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e tenuti all'applicazione del contratto. b) per la parte sindacale, dai soggetti di cui all’art. 8, comma 1, lett. b) e art. 8, comma 2, lett. b); 2. Per l'AIMA la delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita: a) per la parte pubblica: - dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato; - da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa; b) per la parte sindacale è composta dai soggetti sindacali di cui all’art. 8, comma 3; 3. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N).
Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa. I diritti sindacali
Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa. 1. Per la parte pubblica, la delegazione è composta come segue: a) in sede di contrattazione integrativa a livello nazionale: dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato, dai dirigenti espressamente nominati dall’ENAC; b) in sede di contrattazione integrativa a livello territoriale: dai dirigenti espressamente nominati dall’ENAC. 2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta come segue: a) in sede di contrattazione integrativa a livello nazionale: dai soggetti sindacali di cui all’art.11, comma 1; b) in sede di contrattazione integrativa a livello territoriale: dai soggetti sindacali di cui all’art.11, comma 2.
Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa. (art. 10, CCNL del 16/2/1999)
Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa. Le procedure di raffreddamento dei conflitti
Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa. 1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita: I - A LIVELLO NAZIONALE DI AGENZIA a) Per la parte pubblica: - dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato; - da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa. b) per la parte sindacale è composta dai soggetti sindacali di cui all’art. 9 (soggetti sindacali titolari della contrattazione integrativa), comma 1;
Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa. 1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita: a) per la parte pubblica: dalla delegazione espressamente nominata dal Presidente del CNEL; b) per la parte sindacale: dai soggetti sindacali di cui all’art.8. 2. Il CNEL può avvalersi, nella contrattazione integrativa, dell’attività di assistenza dell’Agenzia.
Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa. 1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita: I) A LIVELLO DI AMMINISTRAZIONE a) Per la parte pubblica: ▪ dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato; ▪ da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa; b) per la parte sindacale è composta dai soggetti sindacali di cui all’art 9, comma 1. (Soggetti sindacali titolari della C.I.); II) NELLE SEDI CENTRALI O SEDI DISTACCATE DI AMMINISTRAZIONE CENTRALE E NEGLI UFFICI PERIFERICI INDIVIDUATI COME SEDE DI CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA: a) per la parte pubblica: ▪ dal titolare del potere di rappresentanza dell’amministrazione nell’ambito dell’ufficio o da un suo delegato; ▪ da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e tenuti all’applicazione del contratto. b) per la parte sindacale, dai soggetti di cui all’art.. 9, comma 2 (Soggetti sindacali titolari della C.I.). 2. L’Amministrazione può avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della attività di rappresentanza e di assistenza dell’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.Ra.N).
Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa. 1. La delegazione trattante per la contrattazione integrativa è costituita: I) A livello di amministrazione: a) Per la parte pubblica: - dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato; - da una rappresentanza dei dirigenti titolari degli uffici direttamente interessati alla trattativa; b) per la parte sindacale è composta dai soggetti sindacali di cui all'art. 8, comma 1; II) Nelle sedi centrali o sedi distaccate di amministrazioni centrali e negli uffici periferici individuati come sede di contrattazione integrativa: a) per la parte pubblica: - dal titolare del potere di rappresentanza dell'amministrazione nell'ambito dell'ufficio o da un suo delegato; - da una rappresentanza dei titolari dei servizi o uffici destinatari e tenuti all'applicazione del contratto; b) per la parte sindacale, dai soggetti di cui all'art. 8, comma 2. 2. Le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva integrativa, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N).
Composizione delle delegazioni della contrattazione integrativa. Le procedure di raffreddamento dei conflitti Art.11 :Clausole di raffreddamento