CONCLUSIONE DELL’ ACCORDO QUADRO Clausole campione

CONCLUSIONE DELL’ ACCORDO QUADRO. Verificato con esito positivo il possesso dei requisiti di cui sopra, RFI S.p.A. provve- derà a comunicare all’aggiudicatario l’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione. Quest’ultimo, entro 15 giorni dalla predetta comunicazione dovrà presentare: La stipula del Accordo Quadro avrà luogo entro 60 giorni dalla data del ricevimento da parte dell’aggiudicatario della comunicazione dell’esito positivo delle verifiche dei requisiti, salva l’ipotesi di diverso termine indicato nel bando o di differimento di tale termine concordato con l’aggiudicatario. Si evidenzia che, a norma dell’art. 32, co. 14, del D.Lgs. 50/2016, la stipula del Ac- cordo Quadro avverrà in modalità elettronica nella forma della scrittura privata. Saranno a totale carico del concorrente aggiudicatario le tasse di bollo e di registro dovute a norma di legge, che saranno successivamente comunicate a cura di RFI S.p.A. con la nota di efficacia dell’aggiudicazione, quelle relative agli atti propri della fase di esecuzione, nonché le spese di stipula del Accordo Quadro, calcolate a forfait e di seguito indicate: • per importi di appalto < 50.000,00 euro spese di stipula = € 100,00 • per importi di appalto ≥ 50.000,00 euro e fino a € 50.000.000,00 = € 500,00 • per importi di appalto > € 50.000.000,00 e fino a € 100.000.000,00 = € 1.000,00 • per importi di appalto > € 100.000.000,00 = € 1.500,00 Si precisa che i prezzi e l’importo previsti nello schema di Accordo Quadro sono al netto dell’I.V.A. Anche l’offerta del concorrente non dovrà tenere conto dell’I.V.A. in quanto l’am- montare di detta imposta, da conteggiarsi con voce separata, sarà corrisposto da RFI S.p.A. come previsto dalle norme di legge vigenti in materia. Si precisa inoltre che sarà obbligo dell’appaltatore registrare a propria cura e spese il Accordo Quadro con il pagamento dell’imposta in misura fissa entro 20 giorni dalla data di sottoscrizione, dandone puntuale comunicazione a RFI S.p.A. e, nel caso di applicazione di penali da parte di RFI S.p.A., sarà obbligo dell’appaltatore presentare presso il competente Ufficio delle Agenzia delle Entrate apposita “De- nuncia di avveramento della condizione sospensiva” entro i termini di legge (20 gg.) decorrenti dal concreto addebito delle penali medesime e provvedere al pa- gamento a proprie spese della relativa imposta proporzionale di registro (3% dell’importo della penale). Il legale rappresentante o procuratore munito dei necessari poteri del concorrente aggiudicatario dell’appalto è...

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).