Garanzia prestata. Il Fideiussore garantisce all’ARPEA, fino alla concorrenza dell’importo assicurato, il pagamento delle somme che ARPEA richiederà al Contraente.
Garanzia prestata. Il presente Contratto di Assicurazione, di cui alla Polizza Collettiva stipulata tra UBI BANCA S.c.p.A. e AVIVA Assicurazioni Vita S.p.A., prevede che, in caso di Decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, AVIVA Assicurazioni Vita S.p.A., di seguito definita Impresa di Assicurazione liquidi ai Beneficiari, il capitale assicurato pari al Debito residuo del Finanziamento rimasto da ammortizzare alla data del Decesso dell’Assicurato. La garanzia è prestata dall’Impresa di Assicurazione in base alle comunicazioni della Contraente alle dichiarazioni degli Assicurati.
Garanzia prestata. Il Fideiussore garantisce ad ARCEA, fino alla concorrenza dell’importo assicurato, il pagamento delle somme che il beneficiario si è impegnato a restituite con l’accordo di rateizzazione.
Garanzia prestata. La Società indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti al Fabbricato, anche se di proprietà di terzi, causati da:
a) Incendio; azione del fulmine; Esplosione e Xxxxxxx non causati da ordigni esplosivi;
b) caduta aeromobili, satelliti, veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate, e corpi celesti; onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
c) urto di veicoli stradali o di natanti non appartenenti o in uso all’Assicurato, in transito sulla pubblica via o su acque pubbliche;
d) rovina di ascensori e xxxxxxxxxxxx, a seguito di rottura improvvisa ed accidentale dei congegni di comando e di controllo;
e) da fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte del Fabbricato, purché detti impianti siano collegati, mediante adeguate condutture, ad appropriati camini; Sono altresì indennizzabili:
f) i guasti causati ai beni assicurati dalla Pubblica Autorità o dall’Assicurato allo scopo di impedire o arrestare l’Incendio;
g) i danni da sviluppo di fumi, gas e vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi garantiti dal presente articolo, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 (venti) metri da esse. La Società garantisce, inoltre, un Indennizzo in seguito ad eventi indennizzabili a termini di Polizza per:
h) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residui del Sinistro. La garanzia è prestata con un limite del 10% (diecipercento) dell’Indennizzo con il massimo annuo di € 100.000 (eurocentomila). Fino ad un massimo di € 2.000 (euroduemila) di spese demolizione e xxxxxxxx non si considererà il limite del 10% (diecipercento) dell’Indennizzo;
i) le spese per la concessione edilizia o atto equipollente nonché gli oneri di urbanizzazione che dovessero gravare sull'Assicurato in caso di ricostruzione dei Fabbricati in base alle disposizioni di Xxxxx. La garanzia è prestata con un limite del 3% (trepercento) dell’Indennizzo con il massimo annuo di € 10.000 (eurodiecimila). Sono sempre escluse – in quanto non assicurabili - multe, ammende e sanzioni amministrative di qualsiasi gene...
Garanzia prestata la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, se attivata la garanzia e salvo quanto esplicitamente escluso all’Art. 3.3, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto inerente alla sola proprietà dell’abitazione indicata in Polizza e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi, ivi compresi gli ascensori, antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze dell’abitazione, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, la piscina ad uso privato, le strade private e le recinzioni in muratura.
Garanzia prestata la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e i componenti il suo Nucleo familiare, se attivata la garanzia e salvo quanto esplicitamente escluso all’art. 3.3, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto essi siano tenuti a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita privata, delle vacanze, della pratica di sport e del tempo libero.
Garanzia prestata. Il fideiussore garantisce all’Ente erogatore il pagamento delle somme che verranno richieste al Contraente, fino alla concorrenza dell’importo garantito, eventualmente maggiorato da interessi legali dovuti per ritardato pagamento in riferimento ai tempi di restituzione indicati nel successivo punto 6).
Garanzia prestata. Le garanzie valgono per ottenere il risarcimento di danni di natura contrattuale o extracontrattuale che abbiano determinato lesioni fisiche subite dall'assicurato in conseguenza di eventi derivanti da malpractice medica. La garanzia opera nei casi di azione nei confronti del medico o dell'operatore sanitario che ha eseguito la prestazione, e nei confronti della struttura sanitaria dove è stata eseguita la prestazione stessa.
Garanzia prestata. A seguito del riconoscimento dello stato di non autosufficienza l’assicurato avrà diritto ad un risarcimento sotto forma di indennità forfettaria pagabile con rateazione mensile anticipata, che andrà a compensare, nella misura determinata in via preventiva dall’assicurato all’atto di sottoscrizione della polizza, i costi di assistenza che lo stesso dovrà sopportare a seguito dello stato di non autosufficienza. Il pagamento dell’indennità assicurativa viene interrotta qualora l’Assicurato recuperi lo stato di autosufficienza.