Garanzia prestata Clausole campione

Garanzia prestata. Il Fideiussore garantisce all’ARPEA, fino alla concorrenza dell’importo assicurato, il pagamento delle somme che ARPEA richiederà al Contraente.
Garanzia prestata. Il presente Contratto di Assicurazione, di cui alla Polizza Collettiva stipulata tra UBI BANCA S.c.p.A. e AVIVA Assicurazioni Vita S.p.A., prevede che, in caso di Decesso dell’Assicurato nel corso della durata contrattuale, AVIVA Assicurazioni Vita S.p.A., di seguito definita Impresa di Assicurazione liquidi ai Beneficiari, il capitale assicurato pari al Debito residuo del Finanziamento rimasto da ammortizzare alla data del Decesso dell’Assicurato. La garanzia è prestata dall’Impresa di Assicurazione in base alle comunicazioni della Contraente alle dichiarazioni degli Assicurati.
Garanzia prestata. Il Fideiussore garantisce ad ARCEA, fino alla concorrenza dell’importo assicurato, il pagamento delle somme che il beneficiario si è impegnato a restituite con l’accordo di rateizzazione.
Garanzia prestata. La Società indennizza, entro le Somme assicurate e nei limiti indicati nella Polizza, i danni materiali e diretti al Fabbricato, anche se di proprietà di terzi, causati da:
Garanzia prestata la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, se attivata la garanzia e salvo quanto esplicitamente escluso all’Art. 3.3, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto inerente alla sola proprietà dell’abitazione indicata in Polizza e relative parti comuni, nonché degli impianti fissi, ivi compresi gli ascensori, antenne radiotelevisive, dipendenze e pertinenze dell’abitazione, giardini, compresi i parchi, gli alberi d'alto fusto, le attrezzature sportive e per giochi, la piscina ad uso privato, le strade private e le recinzioni in muratura.
Garanzia prestata. Il fideiussore garantisce all’Ente erogatore il pagamento delle somme che verranno richieste al Contraente, fino alla concorrenza dell’importo garantito, eventualmente maggiorato da interessi legali dovuti per ritardato pagamento in riferimento ai tempi di restituzione indicati nel successivo punto 6).
Garanzia prestata. La Società, se attivata la garanzia, si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, salvo quanto esplicitamente escluso all’Art. 2.4, di quanto questi sia tenuto a versare a titolo di Risarcimento (per capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
Garanzia prestata. Il Fideiussore garantisce al COMUNE DI BARI, fino alla concorrenza dell’importo assicurato, il pagamento delle somme che il COMUNE DI BARI richiederà al Contraente.
Garanzia prestata la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato e i componenti il suo Nucleo familiare, se attivata la garanzia e salvo quanto esplicitamente escluso all’art. 3.3, nei limiti del Massimale indicato in Polizza, di quanto essi siano tenuti a versare a titolo di risarcimento (per capitale, interessi e spese) quali civilmente responsabili di danni cagionati involontariamente a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose ed animali, in conseguenza di un fatto verificatosi nell’ambito della vita privata, delle vacanze, della pratica di sport e del tempo libero.
Garanzia prestata. Le garanzie valgono per ottenere il risarcimento di danni di natura contrattuale o extracontrattuale che abbiano determinato lesioni fisiche subite dall'assicurato in conseguenza di eventi derivanti da malpractice medica. La garanzia opera nei casi di azione nei confronti del medico o dell'operatore sanitario che ha eseguito la prestazione, e nei confronti della struttura sanitaria dove è stata eseguita la prestazione stessa.