CONCORRENTI STRANIERI Clausole campione

CONCORRENTI STRANIERI. 7.1. In lingua italiana dovranno essere redatte, a pena esclusione, le dichiarazioni richieste dal bando e quant'altro di scritto esibito dai concorrenti, con gli opportuni adattamenti, relativi alle equipollenze dichiarate dal Dlgs n. 163/2006 (in particolare dell’art. 39) ed alle normative vigenti nei rispettivi Paesi. I documenti richiesti dal bando e dal presente capitolato ed eventuali altri se presentati in lingua straniera dovranno essere accompagnati, a pena esclusione, dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana del paese in cui essi sono stati redatti, ovvero da un traduttore ufficiale.
CONCORRENTI STRANIERI. In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 34, comma 1 lett. f-bis), sono ammesse alla gara le imprese stabilite in Stati diversi alle condizioni previste dall’art. 47, D. Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 62 D.P.R. 207/2010 e dell’art. 43 del D. Lgs. 163/2006. Per i soggetti suddetti l’esistenza dei requisiti di cui al Paragrafo 4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE sono accertati in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi, fatto salvo quanto previsto dall’art. 38, comma 5, del Codice. I soggetti stabiliti in altri Paesi membri della U.E. dovranno produrre le dichiarazioni, i certificati e i documenti in base alla legislazione equivalente del Paese di stabilimento, ovvero secondo quanto previsto dall’art. 3 DPR 445/2000 s.m.i. Le dichiarazioni, i certificati e i documenti, se redatti in lingua diversa dall’italiano, dovranno essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata da un traduttore ufficiale.
CONCORRENTI STRANIERI. Per i legali rappresentanti di imprese concorrenti aventi sede negli Stati dell’Unione Europea, si applicano gli articoli 2, 3 e 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; per i legali rappresentanti di imprese concorrenti non appartenenti all’Unione Europea ma che possono partecipare alla gara, le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere equivalenti, dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel paese d’origine. Le imprese straniere dovranno presentare certificazioni equivalenti a quelle richieste ai concorrenti italiani, rilasciate da organismi dello stato di appartenenza ovvero dichiarazioni sostitutive autenticate, con annessa traduzione in lingua italiana (con asseverazione del Tribunale Italiano).
CONCORRENTI STRANIERI. Per le dichiarazioni e i documenti presentati dai concorrenti stranieri si osservano le disposizioni e le forme previste dall'art. 39 del D.lgs. 163/2006.
CONCORRENTI STRANIERI. Per le Imprese straniere, i documenti rilasciati dalle Autorità competenti dovranno essere presentati dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero, ovvero da un traduttore ufficiale, con annessa traduzione in lingua italiana “certificata” conforme al testo straniero. Le firme sugli atti e documenti formati all’estero da Autorità estere e quelle dei traduttori ufficiali dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero. Sono fatte salve le esenzioni dall’obbligo della legalizzazione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).