Common use of Condizioni di assicurabilità Clause in Contracts

Condizioni di assicurabilità. La stipulazione della polizza è subordinata all’esito positivo della visita medica, che deve essere comprensiva di analisi microscopica delle urine eseguita in laboratorio, cui l’Assicurando deve sottoporsi con onere a suo carico. Il capitale massimo assicurabile è pari a Euro 220.000,00 e, in presenza di visita medica, non è previsto alcun periodo di carenza, quale successivamente descritto. Ferma restando la facoltà, da parte dell’Assicurando di sottoporsi a visita medica, la stipulazione della polizza è consentita anche senza visita medica, nei limiti dei seguenti capitali assicurati per classi di età: clausola di carenza. In tal caso, il perfezionamento del contratto è comunque subordinato all’esame della documentazione sanitaria prevista dalla Società in relazione ad età ed ammontare del capitale assicurato. In assenza di visita medica l’Assicurando è tenuto comunque a compilare un questionario sanitario ed è previsto un periodo di carenza pari a 6 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento della polizza. Nel caso in cui all’Assicurato, in tale periodo, venga diagnosticata una malattia grave, comunque accertata anche in epoca successiva al termine del suddetto periodo di carenza, la Società rimborsa l’importo dei premi versati relativi alla Garanzia SalvaVita stessa, al netto delle eventuali imposte, se previste. Gli effetti della presente assicurazione Complementare decadono automaticamente a seguito di tale rimborso, mentre la Polizza base e le eventuali altre garanzie Complementari rimangono in vigore alle condizioni per esse pattuite. Tali limitazioni non hanno effetto se la malattia grave diagnosticata nel suddetto periodo di carenza sia conseguenza diretta di infortunio, ovvero di un trauma prodotto all’organismo, dopo la data di perfezionamento della presente assicurazione, da causa fortuita, esterna, violenta ed improvvisa. Il premio per la Xxxxxxxx XxxxxXxxx è determinato applicando i tassi di premio, in vigore all’epoca della sua stipulazione, con riferimento all’età dell’Assicurato a tale epoca ed alla relativa durata contrattuale. Il rischio delle malattie gravi ricomprese nelle coperture assicurative di cui al precedente art. 2 è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. Sono escluse dalla garanzia soltanto le malattie gravi: o causate da: - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; - malattia in presenza di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di sieropositività all’HIV; - partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - tentativo di suicidio o di atto autolesionistico da parte dell’Assicurando; - abuso di alcool, stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope o simili; - volontario rifiuto di osservare le prescrizioni mediche. In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento della diagnosi della malattia grave, successivamente accertata. Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti - specificati al successivo art. 4 ed in allegato al presente fascicolo - atti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La Società richiederà comunque il certificato di nascita dell’Assicurato che può essere consegnato fin dal momento della stipulazione del contratto o che, in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata dalla Società all’Assicurato subito dopo la stipulazione.

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Samples: Assicurazione Temporanea Per Il Caso Di Morte

Condizioni di assicurabilità. La stipulazione della polizza è subordinata all’esito positivo della visita medica, che deve essere comprensiva di analisi microscopica delle urine eseguita in laboratorio, cui l’Assicurando deve sottoporsi con onere a suo carico. Il capitale massimo assicurabile è pari a Euro 220.000,00 e, in presenza di visita medica, non è previsto alcun periodo di carenza, quale successivamente descritto. Ferma restando la facoltà, da parte dell’Assicurando di sottoporsi a visita medica, la stipulazione della polizza è consentita anche senza visita medica, nei limiti dei seguenti capitali assicurati per classi di età: (*) L’importo del capitale si intende comprensivo anche di quello relativo alla Polizza base. Qualora il capitale complessivamente assicurato fosse superiore ai limiti indicati in tabella, non sarà possibile stipulare la polizza con la clausola di carenza. In tal caso, il perfezionamento del contratto è comunque subordinato all’esame della documentazione sanitaria prevista dalla Società in relazione ad età ed ammontare del capitale assicurato. In assenza di visita medica l’Assicurando è tenuto comunque a compilare un questionario sanitario ed è previsto un periodo di carenza pari a 6 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento della polizza. Nel caso in cui all’Assicurato, in tale periodo, venga diagnosticata una malattia grave, comunque accertata anche in epoca successiva al termine del suddetto periodo di carenza, la Società rimborsa l’importo dei premi versati relativi alla Garanzia SalvaVita stessa, al netto delle eventuali imposte, se previste. Gli effetti della presente assicurazione Complementare decadono automaticamente a seguito di tale rimborso, mentre la Polizza base e le eventuali altre garanzie Complementari rimangono in vigore alle condizioni per esse pattuite. Tali limitazioni non hanno effetto se la malattia grave diagnosticata nel suddetto periodo di carenza sia conseguenza diretta di infortunio, ovvero di un trauma prodotto all’organismo, dopo la data di perfezionamento della presente assicurazione, da causa fortuita, esterna, violenta ed improvvisa. Il premio per la Xxxxxxxx XxxxxXxxx è determinato applicando i tassi di premio, premio in vigore all’epoca della sua stipulazione, con riferimento all’età dell’Assicurato a tale epoca ed alla relativa durata contrattuale. Il rischio delle malattie gravi ricomprese nelle coperture assicurative di cui al precedente art. 2 è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. Sono escluse dalla garanzia soltanto le malattie gravi: - direttamente collegate ad un evento traumatico avvenuto in uno qualunque dei paesi indicati come paesi a rischio e per i quali il Ministero degli Esteri ha sconsigliato di intraprendere viaggi a qualsiasi titolo. L’indicazione è rilevabile sul sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Qualora l’indicazione fornita dal Ministero degli Esteri venga diramata mentre l’Assicurato si trova nel paese segnalato, la garanzia è estesa per un periodo massimo di 14 giorni dalla data della segnalazione; o causate da: - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; - malattia in presenza di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) o di sieropositività all’HIV; - partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - tentativo di suicidio o di atto autolesionistico da parte dell’Assicurando; - abuso di alcool, stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope o simili; - volontario rifiuto di osservare le prescrizioni mediche. In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento della diagnosi della malattia grave, successivamente accertata. Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti - specificati al successivo art. 4 ed in allegato al presente fascicolo - atti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La Società richiederà comunque il certificato di nascita dell’Assicurato che può essere consegnato fin dal momento della stipulazione del contratto o che, in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata dalla Società all’Assicurato subito dopo la stipulazione.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Sulla Vita

Condizioni di assicurabilità. La stipulazione L’Assicurazione è prestata alle condizioni, essenziali per l’efficacia della polizza garanzia Furto ed atti vandalici, che: a. il Fabbricato ove è subordinata all’esito positivo della visita medicaubicata l’azienda sia costruito in muratura ed i locali abbiano pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, Vetro antisfondamento, cemento armato o no; b. i mezzi di protezione e chiusure di porte, finestre od altre aperture dell’azien- da assicurata abbiano le seguenti caratteristiche: ogni apertura verso l’esterno che deve essere comprensiva di analisi microscopica delle urine eseguita in laboratorio, cui l’Assicurando deve sottoporsi con onere a suo carico. Il capitale massimo assicurabile è pari a Euro 220.000,00 esi trovi, in presenza linea verticale, a meno di visita medica, non è previsto alcun periodo di carenza, quale successivamente descritto. Ferma restando la facoltàquat- tro metri dal suolo o da superfici acquee, da parte dell’Assicurando ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di sottoporsi a visita medicamezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la stipulazione della polizza è consentita anche senza visita medicasua estensione, da ro- busti serramenti di legno, materia plastica rigida, Vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei con- gegni manovrabili esclusivamente dall’interno, oppure protetta da inferria- te fissate nel muro. Nelle inferriate e nei limiti dei seguenti capitali assicurati per classi serramenti di età: clausola di carenza. In tal caso, il perfezionamento del contratto è comunque subordinato all’esame della documentazione sanitaria prevista dalla Società in relazione ad età ed ammontare del capitale assicurato. In assenza di visita medica l’Assicurando è tenuto comunque a compilare un questionario sanitario ed è previsto un periodo di carenza pari a 6 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento della polizza. Nel caso in cui all’Assicurato, in tale periodo, venga diagnosticata una malattia grave, comunque accertata anche in epoca successiva al termine del suddetto periodo di carenza, la Società rimborsa l’importo dei premi versati relativi alla Garanzia SalvaVita stessa, al netto delle eventuali impostemetallo o lega me- tallica sono ammesse luci, se previsterettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. Gli effetti della presente assicurazione Complementare decadono automaticamente e con lato minore non superiore a seguito 18 cm. oppure, se non rettangolari, di tale rimborso, mentre la Polizza base e le eventuali altre garanzie Complementari rimangono in vigore alle condizioni per esse pattuite. Tali limitazioni forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di superficie non hanno effetto se la malattia grave diagnosticata nel suddetto periodo superiore a 400 cmq.. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di carenza sia conseguenza diretta di infortunio, ovvero di un trauma prodotto all’organismo, dopo la data di perfezionamento della presente assicurazione, da causa fortuita, esterna, violenta ed improvvisa. Il premio per la Xxxxxxxx XxxxxXxxx è determinato applicando i tassi di premio, in vigore all’epoca della sua stipulazione, con riferimento all’età dell’Assicurato super- ficie non superiore a tale epoca ed alla relativa durata contrattuale. Il rischio delle malattie gravi ricomprese nelle coperture assicurative di cui al precedente art. 2 è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. 100 cmq.. Sono escluse pertanto esclusi dalla garanzia soltanto i danni da Furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, le malattie gravi: caratteristiche costruttive del Fabbricato e dei locali dell’attività assicurata non siano conformi a quanto indicato al punto a. o causate da: - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; - malattia in presenza non siano operanti i mezzi di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) protezione e chiusura indicati al punto b. oppure, per i furti commessi attraverso le luci dei serramenti o di sieropositività all’HIV; - partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti inferriate senza effrazione delle relative strutture o di guerracongegni di chiusura, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato quanto diversamente convenuto al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - tentativo di suicidio o di atto autolesionistico da parte dell’Assicurando; - abuso di alcool, stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope o simili; - volontario rifiuto di osservare le prescrizioni mediche. In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento della diagnosi della malattia grave, successivamente accertata. Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti - specificati al successivo art. 4 ed in allegato al presente fascicolo - atti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La Società richiederà comunque il certificato di nascita dell’Assicurato che può essere consegnato fin dal momento della stipulazione del contratto o che, in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata dalla Società all’Assicurato subito dopo la stipulazionepunto 27.2.

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Condizioni di assicurabilità. La stipulazione L’assicurazione è prestata alle condizioni, essenziali per l’efficacia della polizza garanzia furto ed atti vandalici, che: a. il fabbricato ove è subordinata all’esito positivo della visita medicaubicata l’azienda sia costruito in muratura ed i locali abbiano pareti perimetrali, solai o copertura di vivo, cotto, calcestruzzo, vetrocemento, vetro antisfondamento, cemento armato o no; b. i mezzi di protezione e chiusure di porte, finestre od altre aperture dell’azienda assicurata abbiano le seguenti caratteristiche: ogni apertura verso l’esterno che deve essere comprensiva di analisi microscopica delle urine eseguita in laboratorio, cui l’Assicurando deve sottoporsi con onere a suo carico. Il capitale massimo assicurabile è pari a Euro 220.000,00 esi trovi, in presenza linea verticale, a meno di visita medica, non è previsto alcun periodo di carenza, quale successivamente descritto. Ferma restando la facoltàquattro metri dal suolo o da superfici acquee, da parte dell’Assicurando ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall’esterno, senza impiego cioè di sottoporsi a visita medicamezzi artificiosi o di particolare agi- lità personale, sia difesa, per tutta la stipulazione della polizza è consentita anche senza visita medicasua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamen- te dall’interno, oppure protetta da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei limiti dei seguenti capitali assicurati per classi serramenti di età: clausola di carenza. In tal caso, il perfezionamento del contratto è comunque subordinato all’esame della documentazione sanitaria prevista dalla Società in relazione ad età ed ammontare del capitale assicurato. In assenza di visita medica l’Assicurando è tenuto comunque a compilare un questionario sanitario ed è previsto un periodo di carenza pari a 6 mesi a decorrere dalla data di perfezionamento della polizza. Nel caso in cui all’Assicurato, in tale periodo, venga diagnosticata una malattia grave, comunque accertata anche in epoca successiva al termine del suddetto periodo di carenza, la Società rimborsa l’importo dei premi versati relativi alla Garanzia SalvaVita stessa, al netto delle eventuali impostemetallo o lega metallica sono ammesse luci, se previsterettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. Gli effetti della presente assicurazione Complementare decadono automaticamente e con lato minore non superiore a seguito 18 cm. oppure, se non rettangolari, di tale rimborso, mentre la Polizza base e le eventuali altre garanzie Complementari rimangono in vigore alle condizioni per esse pattuite. Tali limitazioni forma inscrivibile nei predetti rettangoli o di super- ficie non hanno effetto se la malattia grave diagnosticata nel suddetto periodo superiore a 400 cmq.. Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di carenza sia conseguenza diretta di infortunio, ovvero di un trauma prodotto all’organismo, dopo la data di perfezionamento della presente assicurazione, da causa fortuita, esterna, violenta ed improvvisa. Il premio per la Xxxxxxxx XxxxxXxxx è determinato applicando i tassi di premio, in vigore all’epoca della sua stipulazione, con riferimento all’età dell’Assicurato superficie non superiore a tale epoca ed alla relativa durata contrattuale. Il rischio delle malattie gravi ricomprese nelle coperture assicurative di cui al precedente art. 2 è coperto qualunque possa esserne la causa, senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione dell’Assicurato. 100 cmq.. Sono escluse pertanto esclusi dalla garanzia soltanto i danni da furto avvenuti quando, per qualsia- si motivo, le malattie gravi: caratteristiche costruttive del fabbricato e dei locali dell’attività assicu- rata non siano conformi a quanto indicato al punto a. o causate da: - dolo del Contraente o del Beneficiario; - partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi; - malattia in presenza non siano operanti i mezzi di sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS) protezione e chiusura indicati al punto b. oppure, per i furti commessi attraverso le luci dei serramenti o di sieropositività all’HIV; - partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti inferriate senza effrazione delle relative strutture o di guerracon- gegni di chiusura, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano; in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni stabilite dal competente Ministero; - incidenti di volo se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato quanto diversamente convenuto al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio; - tentativo di suicidio o di atto autolesionistico da parte dell’Assicurando; - abuso di alcool, stupefacenti, allucinogeni, sostanze psicotrope o simili; - volontario rifiuto di osservare le prescrizioni mediche. In questi casi, la Società paga il solo importo della riserva matematica calcolata al momento della diagnosi della malattia grave, successivamente accertata. Per tutti i pagamenti della Società devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti - specificati al successivo art. 4 ed in allegato al presente fascicolo - atti a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto. La Società richiederà comunque il certificato di nascita dell’Assicurato che può essere consegnato fin dal momento della stipulazione del contratto o che, in difetto, verrà richiesto con lettera raccomandata dalla Società all’Assicurato subito dopo la stipulazionepunto 27.2.

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Samples: Assicurazione