Common use of Condizioni di efficacia dell’Offerta Clause in Contracts

Condizioni di efficacia dell’Offerta. L’OFFERTA è un’offerta irrevocabile rivolta a tutti gli azionisti dell’EMITTENTE, indistintamente e a parità di condizioni (cfr. Paragrafo C.1 del presente DOCUMENTO D’OFFERTA). L’efficacia dell’OFFERTA è subordinata: (i) alla condizione che le ADESIONI all’OFFERTA siano tali da consentire all’OFFERENTE di conseguire, considerando anche le n. 1.715.000 AZIONI detenute dall’OFFERENTE alla DATA DEL DOCUMENTO D’OFFERTA e le ulteriori AZIONI che l’OFFERENTE dovesse acquistare, direttamente e/o indirettamente, al di fuori dell’OFFERTA nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 41 e 42, comma 2, del REGOLAMENTO CONSOB, almeno il 50% più 1 AZIONE del capitale sociale dell’EMITTENTE (la “CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI”); (ii) al mancato verificarsi, entro il secondo GIORNO DI BORSA APERTA successivo alla data di chiusura del PERIODO DI ADESIONE, a livello nazionale e/o internazionale: (a) di eventi o situazioni straordinari comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’OFFERTA; (b) di eventi o situazioni straordinari o comunque pregiudizievoli riguardanti la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria, le prospettive dell’EMITTENTE e delle società da questa controllate, tali da alterare in modo sostanziale la situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e/o i risultati dell’EMITTENTE medesima e delle società da questa controllate, rispetto alla situazione risultante dalla relazione trimestrale al 30 giugno 2012; (iii) alla mancata effettuazione da parte dell’EMITTENTE, entro il secondo GIORNO DI BORSA APERTA successivo al termine del PERIODO DI ADESIONE: (a) di atti od operazioni che possano contrastare l’OFFERTA ovvero il conseguimento degli obiettivi della medesima; (b) di atti od operazioni che possano alterare in modo sostanziale la situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e/o i risultati dell’EMITTENTE medesima e delle società da questa controllate, rispetto alla situazione risultante dalla relazione trimestrale al 30 giugno 2012; (iv) alla mancata adozione/pubblicazione, entro il secondo GIORNO DI BORSA APERTA successivo al termine del PERIODO DI ADESIONE, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari: (a) finalizzati a o, comunque, tali da precludere o limitare, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità dell’OFFERENTE o dei soggetti che controllano l’OFFERENTE: (i) di detenere partecipazioni nell’EMITTENTE; (ii) nominare la maggioranza degli amministratori dell’EMITTENTE e/o (iii) votare nelle assemblee ordinarie e/o straordinarie dell’EMITTENTE; (b) che impongano oneri o condizioni affinché l’OFFERENTE o i soggetti che controllano l’OFFERENTE possano compiere quanto indicato ai precedenti punti (i), (ii) o (iii); (v) alla circostanza che le banche creditrici del gruppo dell’EMITTENTE abbiano espressamente rinunciato, entro e non oltre i due GIORNI DI BORSA APERTA antecedenti alla DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO, alla facoltà di avvalersi dei rimedi risolutori derivanti dall’esistenza di clausole di change of control eventualmente incluse nei contratti di finanziamento con società facenti parte del gruppo dell’EMITTENTE; (vi) al raggiungimento, entro e non oltre i due GIORNI DI BORSA APERTA antecedenti alla DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO, di un accordo fra HLD e l’OFFERENTE, da un lato, e le banche creditrici del gruppo dell’EMITTENTE, dall’altro lato, condizionato all’approvazione dei competenti organi societari dell’EMITTENTE medesimo e avente ad oggetto la ristrutturazione, a condizioni di mercato, dell’attuale indebitamento a medio-lungo termine (di cui alla presente Avvertenza) sulla base dei seguenti presupposti essenziali: (a) proroga della scadenza finale del finanziamento di almeno 2 anni; (b) concessione di un “periodo di grazia” (da intendersi come lasso temporale nel quale non vi sarebbe da parte del debitore rimborso del capitale) di 2 anni a partire dalla DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO; (c) impegno, da parte dell’OFFERENTE e/o di HLD, ad apportare capitale di rischio in favore dell’EMITTENTE per un ammontare massimo fino a Euro 3 milioni nelle forme tecniche consentite ai soci dalla normativa pro tempore vigente; (d) mantenimento, a condizioni di mercato, delle attuali linee di credito e affidamenti commerciali del gruppo dell’EMITTENTE, ivi inclusi quelli utilizzati per esigenze legate al finanziamento del capitale circolante del gruppo dell’EMITTENTE, in modo tale da consentire la prosecuzione dell’ordinaria attività aziendale dello stesso. Nel caso in cui la CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI non si avveri e purché le AZIONI portate in ADESIONE all’OFFERTA, sommate a quelle eventualmente acquistate dall’OFFERENTE, direttamente e/o indirettamente, al di fuori dell’OFFERTA nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 41 e 42, comma 2, del REGOLAMENTO CONSOB, risultino non inferiori al 30% + 1 AZIONE del capitale sociale dell’EMITTENTE, l’OFFERENTE si riserva la facoltà di rinunciare a tale condizione e di procedere con l’acquisto di tutte le AZIONI portate in ADESIONE nonostante si tratti di un quantitativo di AZIONI dell’EMITTENTE inferiore a quello di cui alla CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI, ferma restando la possibilità di procedere all’acquisto da parte dell’OFFERENTE di ulteriori AZIONI, anche fuori dell’OFFERTA. L’OFFERENTE si riserva altresì la facoltà di rinunciare in tutto o in parte anche alle condizioni di cui ai punti (ii), (iii), (iv), (v), (vi). L’OFFERENTE si riserva infine la facoltà di modificare i termini delle condizioni che precedono, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, in conformità alle previsioni dell’articolo 43, comma 1, del REGOLAMENTO CONSOB, dandone comunicazione nelle forme previste dall’articolo 36 del REGOLAMENTO CONSOB. La Tabella a pag. 12 che precede riporta in forma sintetica i principali avvenimenti relativi all’OFFERTA e la relativa tempistica; in conformità alle tempistiche in essa indicati, l’OFFERENTE darà notizia dell’avveramento delle condizioni ovvero, in caso di mancato avveramento, dell’esercizio della facoltà di rinunciare alle stesse, ai sensi dell’articolo 36 del REGOLAMENTO CONSOB. Si rende noto che, alla data del DOCUMENTO DI OFFERTA, HLD e l’OFFERENTE hanno avviato i primi contatti con le banche creditrici del gruppo dell’EMITTENTE al fine di presentare a queste ultime i punti principali delle intese da raggiungere, anche ai fini dell’avveramento delle condizioni di cui ai punti (v) e (vi) del par. A.1. Si segnala che, come descritto a pagina 181 del bilancio consolidato dell’EMITTENTE al 30 settembre 2011 (disponibile sul sito internet dell’EMITTENTE all’indirizzo xxx.xxxxxx.xx), ai sensi del contratto di finanziamento stipulato in data 28 luglio 2010 tra l’EMITTENTE ed un pool di banche, per un ammontare complessivo di Euro 26.000 migliaia potrebbe essere causa di rimborso anticipato obbligatorio di tale finanziamento, tra l’altro, la riduzione della partecipazione detenuta da Screen Group S.p.A. al di sotto del 22% del capitale con diritto di voto dell’EMITTENTE, così come il cambio dello sponsor in Screen Group S.p.A., nel caso in cui cessi di essere titolare del 50,01% dei voti di Screen Group S.p.A. stessa, fatti salvi i casi delle cessioni di partecipazione a favore di: (i) altri fondi sempre gestiti dallo sponsor; (ii) altri fondi gestiti da Società di Gestione del Risparmio (o enti analoghi), nazionali o internazionali, di primario standing (cfr. Paragrafo B.2.4 del presente DOCUMENTO D’OFFERTA). In caso di mancato avveramento anche di una sola delle condizioni che precedono (o mancato esercizio della facoltà di rinunciarvi), l’OFFERTA non si perfezionerà e le AZIONI apportate all’OFFERTA saranno svincolate entro il secondo GIORNO DI BORSA APERTA successivo alla diffusione del comunicato relativo, a seconda dei casi, al mancato avveramento della CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI ovvero delle condizioni di cui ai precedenti punti (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) e restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari senza addebito di oneri e spese a loro carico.

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Condizioni di efficacia dell’Offerta. L’OFFERTA L’efficacia dell’Offerta, coerentemente con gli obiettivi perseguiti attraverso la promozione dell’Offerta (per ulteriori informazioni sulle motivazioni dell’operazione e sui programmi futuri dell’Offerente con riguardo all’Emittente si veda la sezione G del Documento di Offerta), è un’offerta irrevocabile rivolta a tutti gli azionisti dell’EMITTENTE, indistintamente condizionata al raggiungimento da parte dell’Offerente di una partecipazione al capitale sociale sottoscritto e a parità versato alla data di condizioni chiusura del Periodo di Adesione almeno pari al Quantitativo Minimo (cfr. Paragrafo C.1 del presente DOCUMENTO D’OFFERTAla “Condizione di Efficacia ”). L’efficacia dell’OFFERTA è subordinata: (i) alla La presente condizione che si intenderà soddisfatta ove, entro la chiusura del Periodo di Adesione, l’Offerente detenga almeno n. 151.563.851 azioni ordinarie Banca Italease. A tal fine, si computeranno la Partecipazione, le ADESIONI all’OFFERTA siano tali da consentire all’OFFERENTE di conseguire, considerando anche le n. 1.715.000 AZIONI detenute dall’OFFERENTE alla DATA DEL DOCUMENTO D’OFFERTA Adesioni e le ulteriori AZIONI che l’OFFERENTE dovesse acquistareAzioni acquistate dall’Offerente, direttamente e/o indirettamente, al di fuori dell’OFFERTA dell’Offerta, nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 41 dall’articolo 41, comma 2, lett. b) e dell’articolo 42, comma 2, del REGOLAMENTO CONSOB, almeno il 50% più 1 AZIONE del capitale sociale dell’EMITTENTE (la “CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI”); (ii) al mancato verificarsiRegolamento Emittenti, entro il secondo GIORNO DI BORSA APERTA successivo alla data di la chiusura del PERIODO DI ADESIONEPeriodo di Adesione. L’Offerente in qualsiasi momento e a suo insindacabile giudizio, a livello nazionale e/o internazionale: (a) di eventi o situazioni straordinari comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’OFFERTA; (b) di eventi o situazioni straordinari o comunque pregiudizievoli riguardanti la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria, le prospettive dell’EMITTENTE e delle società da questa controllate, tali da alterare in modo sostanziale la situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e/o i risultati dell’EMITTENTE medesima e delle società da questa controllate, rispetto alla situazione risultante dalla relazione trimestrale al 30 giugno 2012; (iii) alla mancata effettuazione da parte dell’EMITTENTE, entro il secondo GIORNO DI BORSA APERTA successivo al termine del PERIODO DI ADESIONE: (a) di atti od operazioni che possano contrastare l’OFFERTA ovvero il conseguimento degli obiettivi della medesima; (b) di atti od operazioni che possano alterare in modo sostanziale la situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e/o i risultati dell’EMITTENTE medesima e delle società da questa controllate, rispetto alla situazione risultante dalla relazione trimestrale al 30 giugno 2012; (iv) alla mancata adozione/pubblicazione, entro il secondo GIORNO DI BORSA APERTA successivo al termine del PERIODO DI ADESIONE, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari: (a) finalizzati a o, comunque, tali da precludere o limitare, potrà rinunciare in tutto o in parte, anche a titolo transitorioalla Condizione di Efficacia ovvero modificare la stessa, la possibilità dell’OFFERENTE o dei soggetti che controllano l’OFFERENTE: (i) di detenere partecipazioni nell’EMITTENTE; (ii) nominare la maggioranza degli amministratori dell’EMITTENTE e/o (iii) votare nelle assemblee ordinarie e/o straordinarie dell’EMITTENTE; (b) che impongano oneri o condizioni affinché l’OFFERENTE o i soggetti che controllano l’OFFERENTE possano compiere quanto indicato ai precedenti punti (i), (ii) o (iii); (v) alla circostanza che nei limiti e con le banche creditrici modalità previste dall’articolo 43 del gruppo dell’EMITTENTE abbiano espressamente rinunciato, entro e non oltre i due GIORNI DI BORSA APERTA antecedenti alla DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO, alla facoltà di avvalersi dei rimedi risolutori derivanti dall’esistenza di clausole di change of control eventualmente incluse nei contratti di finanziamento con società facenti parte del gruppo dell’EMITTENTE; (vi) al raggiungimento, entro e non oltre i due GIORNI DI BORSA APERTA antecedenti alla DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO, di un accordo fra HLD e l’OFFERENTE, da un lato, e le banche creditrici del gruppo dell’EMITTENTE, dall’altro lato, condizionato Regolamento Emittenti. L’Offerta era altresì subordinata all’approvazione dei competenti organi societari dell’EMITTENTE medesimo e avente ad oggetto la ristrutturazione, a condizioni di mercato, dell’attuale indebitamento a medio-lungo termine (di cui alla presente Avvertenza) sulla base dei seguenti presupposti essenziali: (a) proroga della scadenza finale del finanziamento di almeno 2 anni; (b) concessione di un “periodo di grazia” (da intendersi come lasso temporale nel quale non vi sarebbe da parte del debitore rimborso del capitale) di 2 anni a partire dalla DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO; (c) impegno, da parte dell’OFFERENTE e/o di HLD, ad apportare capitale di rischio in favore dell’EMITTENTE per un ammontare massimo fino a Euro 3 milioni nelle forme tecniche consentite ai soci dalla normativa pro tempore vigente; (d) mantenimento, a condizioni di mercato, delle attuali linee di credito e affidamenti commerciali del gruppo dell’EMITTENTE, ivi inclusi quelli utilizzati per esigenze legate al finanziamento del capitale circolante del gruppo dell’EMITTENTE, in modo tale da consentire la prosecuzione dell’ordinaria attività aziendale dello stesso. Nel caso in cui la CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI non si avveri e purché le AZIONI portate in ADESIONE all’OFFERTA, sommate a quelle eventualmente acquistate dall’OFFERENTE, direttamente e/o indirettamente, al di fuori dell’OFFERTA nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 41 e 42, comma 2, del REGOLAMENTO CONSOB, risultino non inferiori al 30% + 1 AZIONE del capitale sociale dell’EMITTENTE, l’OFFERENTE si riserva la facoltà di rinunciare a tale condizione e di procedere con l’acquisto di tutte le AZIONI portate in ADESIONE nonostante si tratti di un quantitativo di AZIONI dell’EMITTENTE inferiore a quello di cui alla CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI, ferma restando la possibilità di procedere all’acquisto da parte dell’OFFERENTE di ulteriori AZIONI, anche fuori dell’OFFERTA. L’OFFERENTE si riserva altresì la facoltà di rinunciare in tutto o in parte anche alle condizioni di cui ai punti (ii), (iii), (iv), (v), (vi). L’OFFERENTE si riserva infine la facoltà di modificare i termini delle condizioni che precedono, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, in conformità alle previsioni dell’articolo 43, comma 1, del REGOLAMENTO CONSOB, dandone comunicazione nelle forme previste dall’articolo 36 del REGOLAMENTO CONSOB. La Tabella a pag. 12 che precede riporta in forma sintetica i principali avvenimenti relativi all’OFFERTA e la relativa tempistica; in conformità alle tempistiche in essa indicati, l’OFFERENTE darà notizia dell’avveramento delle condizioni ovvero, in caso di mancato avveramento, dell’esercizio della facoltà di rinunciare alle stesseAGCM, ai sensi dell’articolo 36 degli articoli 5 e 16 della Legge 287 del REGOLAMENTO CONSOB10 ottobre 1990, dell’acquisizione del controllo di Banca Italease e delle società da questa controllate da parte di Banco Popolare (per ulteriori informazioni concernenti l’autorizzazione della AGCM si veda la Sezione C, Paragrafo C.3, del Documento di Offerta) (la “Condizione Antitrust”). Si rende noto cheNell’adunanza del 16 aprile 2009, alla data del DOCUMENTO DI OFFERTA, HLD l’AGCM ha deliberato di non procedere all’avvio dell’istruttoria e l’OFFERENTE hanno avviato i primi contatti con le banche creditrici del gruppo dell’EMITTENTE al fine di presentare a queste ultime i punti principali delle intese da raggiungere, anche ai fini dell’avveramento delle condizioni di cui ai punti (v) e (vi) del par. A.1. Si segnala che, come descritto a pagina 181 del bilancio consolidato dell’EMITTENTE al 30 settembre 2011 (disponibile sul sito internet dell’EMITTENTE all’indirizzo xxx.xxxxxx.xx), ai sensi del contratto di finanziamento stipulato l’Offerente ha emesso in data 28 luglio 2010 tra l’EMITTENTE ed 24 aprile 2009 un pool di banche, per un ammontare complessivo di Euro 26.000 migliaia potrebbe essere causa di rimborso anticipato obbligatorio di tale finanziamento, tra l’altro, la riduzione della partecipazione detenuta da Screen Group S.papposito comunicato.A. al di sotto del 22% del capitale con diritto di voto dell’EMITTENTE, così come il cambio dello sponsor in Screen Group S.p.A., nel caso in cui cessi di essere titolare del 50,01% dei voti di Screen Group S.p.A. stessa, fatti salvi i casi delle cessioni di partecipazione a favore di: (i) altri fondi sempre gestiti dallo sponsor; (ii) altri fondi gestiti da Società di Gestione del Risparmio (o enti analoghi), nazionali o internazionali, di primario standing (cfr. Paragrafo B.2.4 del presente DOCUMENTO D’OFFERTA). In caso di mancato avveramento anche di una sola delle condizioni che precedono (o mancato esercizio della facoltà di rinunciarvi), l’OFFERTA non si perfezionerà e le AZIONI apportate all’OFFERTA saranno svincolate entro il secondo GIORNO DI BORSA APERTA successivo alla diffusione del comunicato relativo, a seconda dei casi, al mancato avveramento della CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI ovvero delle condizioni di cui ai precedenti punti (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) e restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari senza addebito di oneri e spese a loro carico.

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Condizioni di efficacia dell’Offerta. L’OFFERTA Ai sensi dell’articolo 4, lettera c) del Decreto Ministeriale 12 novembre 1997, n. 521 l’atto costitutivo delle società di gestione aeroportuale deve indicare specificatamente “la misura minima della partecipazione dei soci pubblici al capitale sociale non inferiore al quinto, al fine di assicurarne il diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea” (i “Soci Pubblici”). In relazione a tale quadro normativo e regolamentare, l’articolo 6 del vigente statuto dell’Emittente stabilisce che: “La partecipazione detenuta complessivamente dai soci che rivestono la qualità di ente pubblico non potrà essere inferiore ad un quinto del capitale sociale”. Anche i fini di quanto precede, l’Offerta è un’offerta irrevocabile rivolta subordinata a tutti gli azionisti dell’EMITTENTE, indistintamente e a parità di ciascuna delle seguenti condizioni (cfr. Paragrafo C.1 del presente DOCUMENTO D’OFFERTA). L’efficacia dell’OFFERTA è subordinata:le “Condizioni di Efficacia”): (i) alla condizione che le ADESIONI all’OFFERTA siano tali il raggiungimento, da consentire all’OFFERENTE di conseguire, considerando anche le n. 1.715.000 AZIONI detenute dall’OFFERENTE alla DATA DEL DOCUMENTO D’OFFERTA e le ulteriori AZIONI che l’OFFERENTE dovesse acquistare, direttamente e/o indirettamenteparte dell’Offerente, al termine del Periodo di fuori dell’OFFERTA nel rispetto Adesione e per effetto dell’Offerta, di quanto disposto dagli articoli 41 e 42, comma 2, del REGOLAMENTO CONSOB, una partecipazione nell’Emittente rappresentativa di almeno il 50% più 1 AZIONE una azione del capitale sociale dell’EMITTENTE della stessa. A tal fine si computeranno (i) la Partecipazione Azionaria detenuta dell’Offerente, (ii) le Azioni portate in adesione all’Offerta (la “CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONICondizione sul Quantitativo Minimo”);; e (ii) al mancato verificarsiil mantenimento, entro il secondo GIORNO DI BORSA APERTA successivo alla data di chiusura del PERIODO DI ADESIONE, a livello nazionale e/o internazionale: (a) di eventi o situazioni straordinari comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’OFFERTA; (b) di eventi o situazioni straordinari o comunque pregiudizievoli riguardanti la situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria, le prospettive dell’EMITTENTE e delle società da questa controllate, tali da alterare in modo sostanziale la situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e/o i risultati dell’EMITTENTE medesima e delle società da questa controllate, rispetto alla situazione risultante dalla relazione trimestrale al 30 giugno 2012; (iii) alla mancata effettuazione da parte dell’EMITTENTE, entro il secondo GIORNO DI BORSA APERTA successivo al termine del PERIODO DI ADESIONE: (a) Periodo di atti od operazioni che possano contrastare l’OFFERTA ovvero il conseguimento degli obiettivi della medesima; (b) di atti od operazioni che possano alterare in modo sostanziale la situazione economica, patrimoniale e/o finanziaria e/o i risultati dell’EMITTENTE medesima e delle società da questa controllate, rispetto alla situazione risultante dalla relazione trimestrale al 30 giugno 2012; (iv) alla mancata adozione/pubblicazione, entro il secondo GIORNO DI BORSA APERTA successivo al termine del PERIODO DI ADESIONEAdesione, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenzadei Soci Pubblici, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari: (a) finalizzati a o, comunque, tali da precludere o limitare, in tutto o in parte, anche a titolo transitorio, la possibilità dell’OFFERENTE o dei soggetti che controllano l’OFFERENTE: (i) di detenere partecipazioni nell’EMITTENTE; (ii) nominare la maggioranza degli amministratori dell’EMITTENTE e/o (iii) votare nelle assemblee ordinarie e/o straordinarie dell’EMITTENTE; (b) che impongano oneri o condizioni affinché l’OFFERENTE o i soggetti che controllano l’OFFERENTE possano compiere quanto indicato ai precedenti punti (i), (ii) o (iii); (v) alla circostanza che le banche creditrici del gruppo dell’EMITTENTE abbiano espressamente rinunciato, entro e non oltre i due GIORNI DI BORSA APERTA antecedenti alla DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO, alla facoltà di avvalersi dei rimedi risolutori derivanti dall’esistenza di clausole di change of control eventualmente incluse nei contratti di finanziamento con società facenti parte del gruppo dell’EMITTENTE; (vi) al raggiungimento, entro e non oltre i due GIORNI DI BORSA APERTA antecedenti alla DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO, di un accordo fra HLD e l’OFFERENTE, da un lato, e le banche creditrici del gruppo dell’EMITTENTE, dall’altro lato, condizionato all’approvazione dei competenti organi societari dell’EMITTENTE medesimo e avente ad oggetto la ristrutturazione, a condizioni di mercato, dell’attuale indebitamento a medio-lungo termine (di cui alla presente Avvertenza) sulla base dei seguenti presupposti essenziali: (a) proroga della scadenza finale del finanziamento una partecipazione nell’Emittente rappresentativa di almeno 2 anni; (b) concessione di un “periodo di grazia” (da intendersi come lasso temporale nel quale non vi sarebbe da parte del debitore rimborso del capitale) di 2 anni a partire dalla DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO; (c) impegno, da parte dell’OFFERENTE e/o di HLD, ad apportare capitale di rischio in favore dell’EMITTENTE per un ammontare massimo fino a Euro 3 milioni nelle forme tecniche consentite ai soci dalla normativa pro tempore vigente; (d) mantenimento, a condizioni di mercato, delle attuali linee di credito e affidamenti commerciali del gruppo dell’EMITTENTE, ivi inclusi quelli utilizzati per esigenze legate al finanziamento del capitale circolante del gruppo dell’EMITTENTE, in modo tale da consentire la prosecuzione dell’ordinaria attività aziendale dello stesso. Nel caso in cui la CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI non si avveri e purché le AZIONI portate in ADESIONE all’OFFERTA, sommate a quelle eventualmente acquistate dall’OFFERENTE, direttamente e/o indirettamente, al di fuori dell’OFFERTA nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 41 e 42, comma 2, del REGOLAMENTO CONSOB, risultino non inferiori al 30il 20% + 1 AZIONE del capitale sociale dell’EMITTENTEdella stessa (la “Condizione sui Soci Pubblici”). L’Offerente, l’OFFERENTE si riserva la facoltà di rinunciare in qualsiasi momento e a tale condizione suo insindacabile giudizio e di procedere con l’acquisto di tutte secondo le AZIONI portate in ADESIONE nonostante si tratti di un quantitativo di AZIONI dell’EMITTENTE inferiore a quello di cui alla CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONImodalità previste dall’articolo 43, ferma restando la possibilità di procedere all’acquisto da parte dell’OFFERENTE di ulteriori AZIONIcomma 1, anche fuori dell’OFFERTA. L’OFFERENTE si riserva altresì la facoltà di Regolamento Emittenti, potrà rinunciare in tutto o in parte anche alle condizioni a ciascuna delle Condizioni di Efficacia o modificare nei termini le stesse. Di tale rinuncia o modifica, ove necessario, sarà data comunicazione con le modalità di cui ai punti all’articolo 36 del Regolamento Emittenti. In caso di mancato avveramento delle Condizioni di Efficacia senza la contestuale rinuncia alle stesse e, quindi, di mancato perfezionamento dell’Offerta, le Azioni portate in adesione all’Offerta (i) saranno svincolate entro il secondo giorno di borsa aperta successivo alla comunicazione sulle Condizioni di Efficacia, e (ii)) ritorneranno nella disponibilità degli aderenti all’Offerta, (iii), (iv), (v), (vi)senza addebito di oneri o spese a loro carico. L’OFFERENTE si riserva infine la facoltà di modificare i termini delle condizioni che precedono, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, in tutto o in parte, in conformità alle previsioni dell’articolo 43, comma 1, del REGOLAMENTO CONSOB, dandone comunicazione nelle forme previste dall’articolo 36 del REGOLAMENTO CONSOB. La Tabella a pag. 12 che precede riporta in forma sintetica i principali avvenimenti relativi all’OFFERTA e la relativa tempistica; in conformità alle tempistiche in essa indicati, l’OFFERENTE L’Offerente darà notizia dell’avveramento del verificarsi o del mancato verificarsi delle condizioni ovveroCondizioni di Efficacia nonché, in caso di mancato avveramento, dell’esercizio della facoltà di rinunciare dell’eventuale rinuncia alle stesse, ai sensi dell’articolo 36 dandone comunicazione entro le ore 7:59 del REGOLAMENTO CONSOB. Si rende noto che, alla data del DOCUMENTO DI OFFERTA, HLD e l’OFFERENTE hanno avviato i primi contatti con le banche creditrici del gruppo dell’EMITTENTE al fine giorno di presentare a queste ultime i punti principali delle intese da raggiungere, anche ai fini dell’avveramento delle condizioni borsa aperta antecedente la Data di cui ai punti (v) e (vi) del par. A.1. Si segnala che, come descritto a pagina 181 del bilancio consolidato dell’EMITTENTE al 30 settembre 2011 (disponibile sul sito internet dell’EMITTENTE all’indirizzo xxx.xxxxxx.xx), ai sensi del contratto di finanziamento stipulato in data 28 luglio 2010 tra l’EMITTENTE ed un pool di banche, per un ammontare complessivo di Euro 26.000 migliaia potrebbe essere causa di rimborso anticipato obbligatorio di tale finanziamento, tra l’altro, la riduzione della partecipazione detenuta da Screen Group S.pPagamento.A. al di sotto del 22% del capitale con diritto di voto dell’EMITTENTE, così come il cambio dello sponsor in Screen Group S.p.A., nel caso in cui cessi di essere titolare del 50,01% dei voti di Screen Group S.p.A. stessa, fatti salvi i casi delle cessioni di partecipazione a favore di: (i) altri fondi sempre gestiti dallo sponsor; (ii) altri fondi gestiti da Società di Gestione del Risparmio (o enti analoghi), nazionali o internazionali, di primario standing (cfr. Paragrafo B.2.4 del presente DOCUMENTO D’OFFERTA). In caso di mancato avveramento anche di una sola delle condizioni che precedono (o mancato esercizio della facoltà di rinunciarvi), l’OFFERTA non si perfezionerà e le AZIONI apportate all’OFFERTA saranno svincolate entro il secondo GIORNO DI BORSA APERTA successivo alla diffusione del comunicato relativo, a seconda dei casi, al mancato avveramento della CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI ovvero delle condizioni di cui ai precedenti punti (ii), (iii), (iv), (v) e (vi) e restituite nella disponibilità dei rispettivi titolari senza addebito di oneri e spese a loro carico.

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Condizioni di efficacia dell’Offerta. L’OFFERTA L’Offerta è un’offerta irrevocabile ed è rivolta a tutti gli azionisti dell’EMITTENTEdell’Emittente, indistintamente e a parità di condizioni (cfr. si veda la Sezione C, Paragrafo C.1 C.1, del presente DOCUMENTO D’OFFERTADocumento di Offerta). L’efficacia dell’OFFERTA dell’Offerta è subordinata:subordinata al verificarsi di ciascuna delle seguenti Condizioni di Efficacia dell’Offerta (che dovranno verificarsi cumulativamente): (i) il mancato compimento da parte di Guala Closures di atti od operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’Offerta, ai sensi dell’art. 104 del TUF, anche nel caso in cui i medesimi siano stati autorizzati dall’assemblea di Guala Closures; a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, tra gli atti che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi dell’Offerta rientrano (i) gli eventuali acquisti di azioni proprie da parte dell’Emittente, (ii) comportamenti volti a mutare, anche con effetto differito, le caratteristiche patrimoniali ed aziendali dell’Emittente (quali cessioni di beni e di altre componenti dell’attivo diversi dall’ordinaria gestione, operazioni di fusione o scissione), (iii) atti che incrementino il peso dell’indebitamento finanziario sul bilancio dell’Emittente, (iv) l’avvio di una nuova politica di acquisizioni o l’improvvisa modifica delle politiche industriali o commerciali adottate dall’Emittente, (v) la promozione di un’offerta concorrente sulle Azioni, (vi) il riconoscimento agli amministratori di Guala Closures attualmente in carica di diritti particolari in caso di loro sostituzione; (ii) il rilascio, da parte delle autorità antitrust competenti a termini e condizioni ragionevolmente accettabili per l’Offerente, delle eventuali autorizzazioni antitrust connesse alla condizione possibile acquisizione, da parte dell’Offerente, di n. 15.166.000 azioni ordinarie Guala Closures rappresentative, alla Data del Documento di Offerta, di circa il 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di Guala Closures; (iii) che le ADESIONI all’OFFERTA non siano tali pervenute, entro il secondo giorno di Borsa Aperta antecedente la data di pagamento del Corrispettivo, comunicazioni, da consentire all’OFFERENTE parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, inerenti l’esercizio di conseguire, considerando anche le n. 1.715.000 AZIONI detenute dall’OFFERENTE alla DATA DEL DOCUMENTO D’OFFERTA e le ulteriori AZIONI che l’OFFERENTE dovesse acquistare, direttamente qualsivoglia veto e/o indirettamenterilievo e/o l’apposizione di qualsivoglia condizione in merito all’acquisizione da parte dell’Offerente di n. 15.166.000 azioni ordinarie Guala Closures rappresentative, alla Data del Documento di Offerta, di circa il 20% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea di Guala Closures, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al di fuori dell’OFFERTA nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 41 e 42, comma 2, decreto-legge n. 21 del REGOLAMENTO CONSOB, almeno il 50% più 1 AZIONE del capitale sociale dell’EMITTENTE 2012 (la “CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONICondizione Golden Power”); (iiiv) al il mancato verificarsi, entro il secondo GIORNO DI BORSA APERTA successivo alla la data di chiusura pagamento del PERIODO DI ADESIONECorrispettivo, a livello nazionale e/o internazionale: di (a) di eventi o situazioni straordinari straordinarie comportanti gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato mercato, nazionale o internazionale, che abbiano effetti sostanzialmente pregiudizievoli sull’OFFERTAsull’Offerta e/o sull’Emittente rispetto ai dati economico finanziari di Guala Closures al 31 dicembre 2019, o (b) eventi o situazioni riguardanti l’Emittente non noti all’Offerente e/o al mercato alla data della Comunicazione dell’Offerente e che comportino, o che potrebbero ragionevolmente comportare, mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli sotto il profilo patrimoniale, economico o finanziario dell’Emittente rispetto ai dati economico finanziari di Guala Closures al 31 dicembre 2019 (la “Condizione MAC”). Si precisa che per gravi mutamenti nella situazione politica, finanziaria, economica, valutaria o di mercato, nazionale o internazionale si intende, a titolo esemplificativo, una crisi rilevante del credito dei mercati finanziari, l’uscita di uno o più paesi dall’Eurozona, atti di guerra, di terrorismo o calamità naturali, significative distorsioni nel sistema bancario, la sospensione o gravi limitazioni, in generale, o forti oscillazioni nelle negoziazioni di strumenti finanziari sui principali mercati finanziari, ovvero ancora moratorie generali nel sistema dei pagamenti bancari dichiarate dalle competenti autorità. Si precisa, altresì, che i dati economico finanziari dell’Emittente al 31 marzo 2020 non integrano, di per sé, un evento rilevante ai fini del verificarsi della Condizione MAC; tuttavia ove si verificassero conseguenze e/o eventi ulteriori che da soli o cumulativamente con quanto già riflesso nei dati al 31 marzo 2020, determinassero mutamenti sostanzialmente pregiudizievoli sotto il profilo patrimoniale, economico o finanziario dell’Emittente, questi potranno costituire un evento rilevante ai fini del verificarsi della Condizione MAC. Resta inteso che la Condizione MAC comprende, tra gli altri, anche tutti gli eventi elencati ai punti (a) e (b) di eventi cui sopra che si verificheranno in conseguenza, o situazioni straordinari in connessione con, la diffusione della pandemia di COVID-19 (che, sebbene sia un fenomeno di pubblico dominio alla data della Comunicazione dell’Offerente, può comportare conseguenze che non sono attualmente prevedibili in alcun modo in alcuna area di business), ivi inclusa, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, qualsiasi crisi, il blocco temporaneo o comunque definitivo o la chiusura dei mercati finanziari e produttivi e/o delle attività commerciali relative ai mercati dell’Emittente, o relativi all’Emittente stesso, e/o limitazioni nella libertà di circolazione delle persone e/o delle merci che comportino effetti sostanzialmente pregiudizievoli riguardanti la per l’Offerta e/o cambiamenti nella situazione patrimoniale, economica, finanziaria, fiscale, normativa, societaria o giudiziaria, le prospettive dell’EMITTENTE e delle società da questa controllate, tali da alterare in modo sostanziale la situazione economica, patrimoniale e/economica o finanziaria e/dell’Emittente. L’Offerente comunicherà l’avveramento o i risultati dell’EMITTENTE medesima e il mancato avveramento delle società da questa controllateCondizioni di Efficacia dell’Offerta ovvero, rispetto nel caso in cui le Condizioni di Efficacia dell’Offerta non si siano avverate, l’eventuale rinuncia alle medesime, contestualmente alla situazione risultante dalla relazione trimestrale al 30 giugno 2012; pubblicazione del Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, ossia entro le ore 7:59 del Giorno di Borsa Aperta precedente la Data di Pagamento del Corrispettivo (iii) alla mancata effettuazione da parte dell’EMITTENTEossia, entro il secondo GIORNO DI BORSA APERTA successivo al termine del PERIODO DI ADESIONE: (a) di atti od operazioni che possano contrastare l’OFFERTA ovvero il conseguimento degli obiettivi della medesima; (b) di atti od operazioni che possano alterare in modo sostanziale la situazione economica7 luglio 2020, patrimoniale e/o finanziaria e/o i risultati dell’EMITTENTE medesima e delle società da questa controllate, rispetto alla situazione risultante dalla relazione trimestrale al 30 giugno 2012; (iv) alla mancata adozione/pubblicazione, entro il secondo GIORNO DI BORSA APERTA successivo al termine del PERIODO DI ADESIONE, da parte di istituzioni, enti o autorità aventi competenza, di atti o provvedimenti legislativi, amministrativi o giudiziari: (a) finalizzati a o, comunque, tali da precludere o limitaresalvo proroghe). L’Offerente potrà rinunciare, in tutto o in parte, anche a titolo transitoriociascuna delle Condizioni di Efficacia dell’Offerta, la possibilità dell’OFFERENTE o dei soggetti che controllano l’OFFERENTE: (i) di detenere partecipazioni nell’EMITTENTE; (ii) nominare la maggioranza degli amministratori dell’EMITTENTE e/o (iii) votare nelle assemblee ordinarie e/o straordinarie dell’EMITTENTE; (b) che impongano oneri o condizioni affinché l’OFFERENTE o i soggetti che controllano l’OFFERENTE possano compiere quanto indicato ai precedenti punti (i), (ii) o (iii); (v) alla circostanza che le banche creditrici del gruppo dell’EMITTENTE abbiano espressamente rinunciato, entro e non oltre i due GIORNI DI BORSA APERTA antecedenti alla DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO, alla facoltà di avvalersi dei rimedi risolutori derivanti dall’esistenza di clausole di change of control eventualmente incluse nei contratti di finanziamento con società facenti parte del gruppo dell’EMITTENTE; (vi) al raggiungimento, entro e non oltre i due GIORNI DI BORSA APERTA antecedenti alla DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO, di un accordo fra HLD e l’OFFERENTE, da un lato, e le banche creditrici del gruppo dell’EMITTENTE, dall’altro lato, condizionato all’approvazione dei competenti organi societari dell’EMITTENTE medesimo e avente ad oggetto la ristrutturazione, a condizioni di mercato, dell’attuale indebitamento a medio-lungo termine (di cui alla presente Avvertenza) sulla base dei seguenti presupposti essenziali: (a) proroga della scadenza finale del finanziamento di almeno 2 anni; (b) concessione di un “periodo di grazia” (da intendersi come lasso temporale nel quale non vi sarebbe da parte del debitore rimborso del capitale) di 2 anni a partire dalla DATA DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO; (c) impegno, da parte dell’OFFERENTE e/o di HLD, ad apportare capitale di rischio in favore dell’EMITTENTE per un ammontare massimo fino a Euro 3 milioni nelle forme tecniche consentite ai soci dalla normativa pro tempore vigente; (d) mantenimento, a condizioni di mercato, delle attuali linee di credito e affidamenti commerciali del gruppo dell’EMITTENTE, ivi inclusi quelli utilizzati per esigenze legate al finanziamento del capitale circolante del gruppo dell’EMITTENTE, in modo tale da consentire la prosecuzione dell’ordinaria attività aziendale dello stesso. Nel caso in cui la CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI non si avveri e purché le AZIONI portate in ADESIONE all’OFFERTA, sommate a quelle eventualmente acquistate dall’OFFERENTE, direttamente e/o indirettamente, al di fuori dell’OFFERTA nel rispetto di quanto disposto dagli articoli 41 e 42, comma 2, del REGOLAMENTO CONSOB, risultino non inferiori al 30% + 1 AZIONE del capitale sociale dell’EMITTENTE, l’OFFERENTE si riserva la facoltà di rinunciare a tale condizione e di procedere con l’acquisto di tutte le AZIONI portate in ADESIONE nonostante si tratti di un quantitativo di AZIONI dell’EMITTENTE inferiore a quello di cui alla CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI, ferma restando la possibilità di procedere all’acquisto da parte dell’OFFERENTE di ulteriori AZIONI, anche fuori dell’OFFERTA. L’OFFERENTE si riserva altresì la facoltà di rinunciare in tutto o in parte anche alle condizioni di cui ai punti (ii), (iii), (iv), (v), (vi). L’OFFERENTE si riserva infine la facoltà di modificare i termini delle condizioni che precedonostesse, in qualsiasi momento ed a suo insindacabile giudizio, in tutto nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 43 del Regolamento Emittenti. Di tale rinuncia o in parte, in conformità alle previsioni dell’articolo 43, comma 1, del REGOLAMENTO CONSOB, dandone modifica sarà data comunicazione nelle forme previste dall’articolo con le modalità di cui all’art. 36 del REGOLAMENTO CONSOBRegolamento Emittenti. La Tabella a pag. 12 che precede riporta Con riferimento alla Condizione Golden Power, ove la Presidenza del Consiglio dei Ministri prescrivesse misure o apponesse condizioni in forma sintetica i principali avvenimenti relativi all’OFFERTA merito all’acquisizione da parte dell’Offerente di n. 15.166.000 azioni ordinarie Guala Closures, l’Offerente valuterà se rinunciare o meno alla Condizione in ragione dell’impatto delle stesse sulla convenienza economica dell’operazione e/o sul godimento dei diritti amministrativi e la relativa tempistica; in conformità patrimoniali inerenti alle tempistiche in essa indicati, l’OFFERENTE darà notizia dell’avveramento delle condizioni ovvero, in caso di mancato avveramento, dell’esercizio della facoltà di rinunciare alle stesse, ai sensi dell’articolo 36 del REGOLAMENTO CONSOB. Si rende noto che, alla data del DOCUMENTO DI OFFERTA, HLD e l’OFFERENTE hanno avviato i primi contatti con le banche creditrici del gruppo dell’EMITTENTE al fine di presentare a queste ultime i punti principali delle intese da raggiungere, anche ai fini dell’avveramento delle condizioni di cui ai punti (v) e (vi) del par. A.1azioni ordinarie Guala Closures acquistate dall’Offerente. Si segnala che, come descritto a pagina 181 del bilancio consolidato dell’EMITTENTE dopo aver svolto le opportune verifiche, non è necessaria alcuna autorizzazione da parte delle autorità antitrust connessa alla possibile acquisizione, da parte dell’Offerente, di n. 15.166.000 Azioni. Pertanto, l’Offerente non ha effettuato istanze o comunicazioni presso alcuna autorità antitrust con riferimento all’Offerta. Come comunicato dall’Offerente al 30 settembre 2011 (disponibile sul sito internet dell’EMITTENTE all’indirizzo xxx.xxxxxx.xx)mercato in data 6 maggio 2020, ai sensi del contratto la Condizione di finanziamento stipulato Efficacia dell’Offerta di cui al presente Paragrafo A.1(ii) si deve quindi ritenere verificata. Si segnala che, in data 28 luglio 2010 tra l’EMITTENTE ed un pool maggio 2020, è stata ricevuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il provvedimento che dispone che la possibile acquisizione, da parte dell’Offerente, di banchen. 15.166.000 Azioni non rientra nell’ambito di applicabilità della disciplina Golden Power di cui al decreto-legge del 15 marzo 2012 n. 21. Pertanto, per un ammontare complessivo di Euro 26.000 migliaia potrebbe essere causa di rimborso anticipato obbligatorio di tale finanziamento, tra l’altrocome comunicato dall’Offerente al mercato in data 28 maggio 2020, la riduzione della partecipazione detenuta da Screen Group S.p.A. Condizione di Efficacia dell’Offerta di cui al di sotto del 22% del capitale con diritto di voto dell’EMITTENTE, così come il cambio dello sponsor in Screen Group S.p.A., nel caso in cui cessi di essere titolare del 50,01% dei voti di Screen Group S.p.A. stessa, fatti salvi i casi delle cessioni di partecipazione a favore di: (ipresente Paragrafo A.1(iii) altri fondi sempre gestiti dallo sponsor; (ii) altri fondi gestiti da Società di Gestione del Risparmio (o enti analoghi), nazionali o internazionali, di primario standing (cfr. Paragrafo B.2.4 del presente DOCUMENTO D’OFFERTA)si deve ritenere verificata. In caso di mancato avveramento anche di una sola o più delle condizioni Condizioni di Efficacia dell’Offerta, senza che precedono (o mancato esercizio della facoltà tale/i Condizione/i di rinunciarvi)Efficacia dell’Offerta sia/siano stata/e rinunciata/e dall’Offerente, l’OFFERTA l’Offerta non si perfezionerà e le AZIONI Azioni apportate all’OFFERTA all’Offerta saranno svincolate entro il secondo GIORNO DI BORSA APERTA primo Giorno di Borsa Aperta successivo alla diffusione del data in cui sarà comunicato relativo, a seconda dei casi, al il mancato avveramento della CONDIZIONE DEL LIVELLO MINIMO DI ADESIONI ovvero delle condizioni di cui ai precedenti punti (ii), (iii), (iv), (v) perfezionamento dell’Offerta e (vi) e restituite ritorneranno nella disponibilità dei rispettivi titolari degli Aderenti, senza addebito di oneri e o spese a loro carico. Per ulteriori dettagli, si rinvia alla Sezione F del Documento di Offerta. Si segnala che, qualora l’adesione all’Offerta comporti il raggiungimento da parte dell’Offerente della soglia del 20 per cento delle azioni ordinarie Guala Closures, in ragione della presenza nel gruppo Guala Closures di società controllate in Australia, l’operazione potrebbe essere soggetta allo scrutinio del Ministero del Tesoro australiano, ai sensi del Foreign Acquisitions and Takeovers Act (FATA), come modificato durante l’emergenza Covid; l’intervento del governo australiano potrà essere effettuato soltanto qualora l’investimento contrasti con l’interesse nazionale. Ove il governo australiano dovesse rilevare una contrarietà con l’interesse nazionale, potrebbe imporre restrizioni sull’autonomia delle controllate australiane e ipoteticamente imporre a Guala Closures la dismissione del business australiano.

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