Ricostituzione del flottante Clausole campione

Ricostituzione del flottante. Nel caso in cui, a esito dell’Offerta, l’Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venisse a detenere, per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente alla data di chiusura del Periodo di Adesione l’Offerente dichiara sin d’ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni ai sensi dell’art. 111 del TUF (il “Diritto di Acquisto”), a un corrispettivo per Azione determinato ai sensi dell’art. 108, comma 3 del TUF, come richiamato dall’art. 111 del TUF, ossia a un prezzo uguale al Corrispettivo dell’Offerta. L’Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà altresì all’obbligo di acquisto di cui all’art. 108, comma 1, del TUF, nei confronti degli azionisti dell’Emittente che ne abbiano fatto richiesta (l’“Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF”), dando pertanto corso alla Procedura Congiunta. Il Diritto di Xxxxxxxx sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione dell’Offerta o dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF. L’Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l’esercizio del Diritto di Acquisto nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, ovvero nel comunicato relativo ai risultati della procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF. In caso positivo, in tale sede verranno fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (in termini assoluti e percentuali), (ii) le modalità e i termini con cui l’Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà contestualmente all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF dando corso alla Procedura Congiunta e la tempistica del Delisting delle azioni ordinarie dell’Emittente, ovvero le modalità con le quali tali informazioni possono essere reperite. Il trasferimento delle Azioni acquistate, in virtù delle previsioni di cui sopra, avrà efficacia dal momento della comunicazione all’Emittente dell’avvenuto deposito del corrispettivo per l’esercizio del Diritto di Acquisto presso una banca che verrà a tal fine incaricata. L’Emittente procederà alle conseguenti annotazioni sul libro soci. Ai sensi dell’art. 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione...
Ricostituzione del flottante. La presente Offerta non è finalizzata alla revoca della quotazione, sul Mercato Expandi, delle azioni ordinarie dell’Emittente. In considerazione della stipulazione del Patto Parasociale, la cui efficacia decadrà con la conclusione dell’Offerta, l’Offerta non include le azioni detenute da Nova Re Holding. L’Offerente in caso di adesione totalitaria all’Offerta potrà detenere una partecipazione massima pari all’88,1114% del capitale sociale Nova Re e, di conseguenza, non troveranno applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108, comma 1 e 2 e 111 del TUF; pertanto l’Offerente non sarà tenuto a ripristinare il flottante, ferma restando la volontà dell’Offerente di creare il flottante necessario per rendere liquido il titolo, anche in considerazione dell’obiettivo di richiedere lo status di SIIQ. Detta ricostituzione del flottante potrebbe avvenire attraverso la vendita di azioni Nova Re da parte di Aedes e comunque con modalità tali da consentire che: (i) nessun socio possieda, direttamente o indirettamente, più del 51% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e più del 51% dei diritti di partecipazione agli utili; e (ii) almeno il 35% delle azioni sia detenuto da soci aventi partecipazioni Nova Re non superiori al 2% dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria e della partecipazione agli utili. Si segnala che ad oggi non sono ancora state definite la tempistica e le modalità di collocamento ai fini della ricostituzione del flottante.
Ricostituzione del flottante. L’Offerta non è finalizzata al Delisting, alla luce delle motivazioni e dei programmi futuri relativi all’Emittente. Per ulteriori informazioni si rinvia al Paragrafo G.2. del Documento di Offerta. Pertanto, anche nel caso in cui a conclusione dell’Offerta, per effetto delle adesioni effettuate durante il Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini (applicata su base volontaria ove ne ricorrano i presupposti), l’Offerente venisse a detenere una partecipazione complessiva pari al 90% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente non si avvarrà dell’opportunità di convocare l’Assemblea della Società per deliberare la revoca delle azioni dell’Emittente dalle negoziazioni. Per l’ipotesi che tale scarsità di flottante venisse a manifestarsi, l’Offerente dichiara di voler procedere al ripristino del flottante attraverso le seguenti modalità:
Ricostituzione del flottante. Come già precisato nelle Avvertenze, qualora, ad esito dell’Offerta, l’Offerente dovesse detenere una percentuale del capitale sociale ordinario dell’Emittente superiore al 90% — o alla superiore soglia quale stabilita da CONSOB su proposta di Borsa Italiana in conformità alle disposizioni dell’art. 50, comma 2, lettera (a), del Regolamento — l’Offerente non intende ricostituire il flottante. Come già precisato nelle Avvertenze, qualora, ad esito dell’Offerta, l’Offerente dovesse detenere una percentuale del capitale sociale ordinario dell’Emittente superiore al 90%, o alla superiore soglia di cui al precedente paragrafo g.4, l’Offerente non intende ricostituire il flottante, ma intende promuovere l’offerta pubblica d’acquisto residuale di cui all’art. 108 del Testo Unico. Siprecisacheincasodioffertapubblicad’acquistoresiduale, ilprezzod’offerta, cheverràdeter- minato da Consob in conformità al disposto dell’art. 108 del Testo Unico e dell’art. 50 del Rego- lamento, potrà non essere in linea con quello della presente Offerta, atteso che Consob, nella determinazione di detto prezzo, terrà conto, tra l’altro, del Corrispettivo della presente Offerta, del prezzo medio ponderato di mercato dell’ultimo semestre, del patrimonio netto rettificato dell’Emittente a valore corrente, dell’andamento e delle prospettive reddituali di Burgo. A seguito dell’eventuale offerta pubblica d’acquisto residuale, le Azioni saranno cancellate dal listino. L’intenzione di promuove l’offerta pubblica d’acquisto residuale è motivata dal- l’obiettivo di cancellare le Azioni dal listino. Nel caso in cui a seguito dell’Offerta (o dell’eventuale offerta pubblica d’acquisto residua- le), l’Offerente venisse a detenere una partecipazione che sia superiore al 98% delle azioni rappresentative dell’intero capitale di Burgo, Dieci dichiara fin da ora la propria intenzione di avvalersi del diritto di acquistare le residue azioni di Burgo, quale previsto dall’art. 111 del Testo Unico, entro quattro mesi dalla conclusione dell’Offerta. Si precisa sin d’ora che, in conformità al disposto dell’art. 111 del Testo Unico, il prezzo di acquisto sarà fissato da un esperto nominato dal Presidente del Tribunale di Saluzzo, tenuto conto anche del prezzo dell’Offerta e del prezzo di mercato dell’ultimo semestre. Il trasferimento delle azioni acquistate ai sensi di detta norma avrà efficacia dal momento della comunicazione a Burgo dell’avvenuto deposito del prezzo di acquisto da parte di Dieci presso una ba...
Ricostituzione del flottante. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 108, commi 1 e 2, del TUF nonché dell’articolo 111, comma 1, del TUF.
Ricostituzione del flottante. In considerazione del fatto che l’Offerta è un’offerta volontaria parziale avente ad oggetto massime n. 15.166.000 Azioni, rappresentative, alla Data del Documento di Offerta, del 24,44% delle Azioni Ordinarie, del 22,57% del capitale sociale dell’Emittente e del 20,22% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea), successivamente al completamento dell’Offerta, non vi saranno i presupposti per l’applicazione degli artt. 108 e 111 del TUF.
Ricostituzione del flottante