Ricostituzione del flottante Clausole campione

Ricostituzione del flottante. Nel caso in cui, a esito dell’Offerta, l’Offerente, unitamente alle Persone che Agiscono di Concerto, venisse a detenere, per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile, entro il termine del Periodo di Adesione una partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale sociale dell’Emittente alla data di chiusura del Periodo di Adesione l’Offerente dichiara sin d’ora la propria volontà di avvalersi del diritto di acquistare le rimanenti Azioni ai sensi dell’art. 111 del TUF (il “Diritto di Acquisto”), a un corrispettivo per Azione determinato ai sensi dell’art. 108, comma 3 del TUF, come richiamato dall’art. 111 del TUF, ossia a un prezzo uguale al Corrispettivo dell’Offerta. L’Offerente, esercitando il Diritto di Acquisto, adempirà altresì all’obbligo di acquisto di cui all’art. 108, comma 1, del TUF, nei confronti degli azionisti dell’Emittente che ne abbiano fatto richiesta (l’“Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF”), dando pertanto corso alla Procedura Congiunta. Il Diritto di Xxxxxxxx sarà esercitato non appena possibile dopo la conclusione dell’Offerta o dell’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF. L’Offerente renderà noto se si siano verificati o meno i presupposti di legge per l’esercizio del Diritto di Acquisto nel Comunicato sui Risultati Definitivi dell’Offerta, ovvero nel comunicato relativo ai risultati della procedura di adempimento dell’Obbligo di Acquisto, ai sensi dell’art. 108, comma 2, del TUF. In caso positivo, in tale sede verranno fornite indicazioni circa: (i) il quantitativo delle Azioni residue (in termini assoluti e percentuali), (ii) le modalità e i termini con cui l’Offerente eserciterà il Diritto di Acquisto e adempirà contestualmente all’Obbligo di Acquisto ai sensi dell’art. 108, comma 1, del TUF dando corso alla Procedura Congiunta e la tempistica del Delisting delle azioni ordinarie dell’Emittente, ovvero le modalità con le quali tali informazioni possono essere reperite. Il trasferimento delle Azioni acquistate, in virtù delle previsioni di cui sopra, avrà efficacia dal momento della comunicazione all’Emittente dell’avvenuto deposito del corrispettivo per l’esercizio del Diritto di Acquisto presso una banca che verrà a tal fine incaricata. L’Emittente procederà alle conseguenti annotazioni sul libro soci. Ai sensi dell’art. 2949 del Codice Civile, decorso il termine di prescrizione...
Ricostituzione del flottante. Come indicato nel Paragrafo A.3, nel caso in cui, a seguito dell’OFFERTA, l’OFFERENTE arrivi a detenere, direttamente e indirettamente, una partecipazione superiore al 90% ma inferiore al 95% del capitale sociale dell’EMITTENTE, tenendo in considerazione anche gli acquisti eventualmente effettuati dall’OFFERENTE sul mercato al di fuori dell’OFFERTA, entro la data di chiusura del PERIODO DI ADESIONE, l’OFFERENTE dichiara sin d’ora che non ricostituirà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. Come già descritto nel Paragrafo A7, nel caso in cui, ad esito dell’OFFERTA, l’OFFERENTE venga a detenere una partecipazione inferiore al 90% del capitale ordinario dell’EMITTENTE, laddove si verifichi una scarsità del flottante tale da non assicurare il regolare andamento delle negoziazioni, tenuto conto anche delle partecipazioni superiori al 2% detenute dagli altri azionisti, BORSA ITALIANA potrebbe disporre la sospensione e/o la revoca dalla quotazione delle AZIONI dell’EMITTENTE ai sensi dell’art. 2.5.1 del REGOLAMENTO DI BORSA. In tal caso l’OFFERENTE non intende porre in essere misure finalizzate, per tempistica e modalità, a ripristinare le condizioni minime di flottante per un regolare andamento delle contrattazioni, non sussistendo al riguardo alcun obbligo derivante dalla normativa applicabile.
Ricostituzione del flottante. Nel caso in cui l’Offerente venisse a detenere, per effetto delle adesioni all’Offerta e di acquisti eventualmente effettuati al di fuori della medesima, una partecipazione superiore al 90% ma inferiore al 95% del capitale sociale dell’Emittente sottoscritto e versato al termine del periodo di adesione, l’Offerente dichiara sin da ora che non intende ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. L’Offerente avrà pertanto l’obbligo di acquistare le restanti Azioni da chi ne faccia richiesta, per un corrispettivo per azione determinato ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 108 del TUF. Per maggiori informazioni, si rinvia alla precedente Avvertenza A.4.
Ricostituzione del flottante. Come già precisato nelle Avvertenze, qualora, ad esito dell’Offerta, l’Offerente dovesse detenere una percentuale del capitale sociale ordinario dell’Emittente superiore al 90% — o alla superiore soglia quale stabilita da CONSOB su proposta di Borsa Italiana in conformità alle disposizioni dell’art. 50, comma 2, lettera (a), del Regolamento — l’Offerente non intende ricostituire il flottante.
Ricostituzione del flottante. In considerazione del fatto che l’Offerta è un’offerta volontaria parziale avente ad oggetto massime n. 15.166.000 Azioni, rappresentative, alla Data del Documento di Offerta, del 24,44% delle Azioni Ordinarie, del 22,57% del capitale sociale dell’Emittente e del 20,22% dei diritti di voto esercitabili nell’assemblea), successivamente al completamento dell’Offerta, non vi saranno i presupposti per l’applicazione degli artt. 108 e 111 del TUF.
Ricostituzione del flottante. L'Offerente intende conseguire il Delisting delle Azioni. Conseguentemente, nel caso in cui, a esito dell'Offerta, ivi inclusa l'eventuale proroga del Periodo di Adesione in conformità con la normativa applicabile e/o l'eventuale Riapertura dei Termini, l'Offerente (congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) venisse a detenere, per effetto delle adesioni all'Offerta e di acquisti di Azioni eventualmente effettuati al di fuori della medesima ai sensi della normativa applicabile, nonché della conversione dell'Ammontare Residuo del Prestito Obbligazionario, entro il termine del Periodo di Adesione, come eventualmente prorogato in conformità con la normativa applicabile e/o riaperto a seguito della Riapertura dei Termini, una partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore al 95%, del capitale sociale dell'Emittente, l'Offerente dichiara sin d'ora la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni e di adempiere all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF. L'Offerente indicherà nel Comunicato sui Risultati dell'Offerta o nel Comunicato sui Risultati dell'Offerta ad Esito della Riapertura dei Termini, l'eventuale sussistenza dei presupposti per l'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF. In tal caso, il Comunicato sui Risultati dell'Offerta o il Comunicato sui Risultati dell'Offerta ad Esito della Riapertura dei Termini, a seconda dei casi, conterrà indicazioni circa (i) il quantitativo delle Azioni Oggetto dell'Offerta residue (sia in termini di numero di Azioni Oggetto dell'Offerta sia in valore percentuale rapportato all'intero capitale sociale dell'Emittente); (ii) le modalità e i termini con cui l'Offerente adempirà all'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF; e (iii) le modalità e i tempi del Delisting.
Ricostituzione del flottante. L’Offerta non è finalizzata al Delisting, alla luce delle motivazioni e dei programmi futuri relativi all’Emittente. Per ulteriori informazioni si rinvia al Paragrafo G.2. del Documento di Offerta. Pertanto, anche nel caso in cui a conclusione dell’Offerta, per effetto delle adesioni effettuate durante il Periodo di Adesione, come eventualmente riaperto a seguito della Riapertura dei Termini (applicata su base volontaria ove ne ricorrano i presupposti), l’Offerente venisse a detenere una partecipazione complessiva pari al 90% del capitale sociale dell’Emittente, l’Offerente non si avvarrà dell’opportunità di convocare l’Assemblea della Società per deliberare la revoca delle azioni dell’Emittente dalle negoziazioni. Per l’ipotesi che tale scarsità di flottante venisse a manifestarsi, l’Offerente dichiara di voler procedere al ripristino del flottante attraverso le seguenti modalità: (i) riallocazione, mediante vendita a valere sul mercato regolamentato o per trattativa privata, di parte delle azioni detenute dall’Offerente alla data di conclusione dell’Offerta; e/o (ii) incarico a un primario istituto di credito/intermediario, fatta comunque salva l’individuazione di ulteriori modalità che, in via tra loro concorrente e/o successiva e/o esclusiva consentano di raggiungere l’identico risultato di ripristinare il flottante.
Ricostituzione del flottante. Non sussistono i presupposti per l’applicazione dell’articolo 108, commi 1 e 2, del TUF nonché dell’articolo 111, comma 1, del TUF.
Ricostituzione del flottante 

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  • SOSTITUZIONI Il turista rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che: a) l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario; b) il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 39 Cod. Tur. ) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari; c) i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione; d) il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione. Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo. Le eventuali ulteriori modalità e condizioni di sostituzione sono indicate in scheda tecnica.

  • Formazione e aggiornamento Con riferimento alle specifiche responsabilità ed alla conseguente esigenza di realizzare un continuo miglioramento delle capacità professionali dei quadri, le aziende favoriranno la formazione e l'aggiornamento di tale categoria di lavoratori, in base a quanto previsto dal successivo art. 116. Le giornate di formazione scelte dall'azienda per l'aggiornamento e lo sviluppo professionale dei singoli quadri saranno - come eventuali costi di viaggio e permanenza - a carico dell'azienda e le giornate stesse considerate lavorative. Le giornate di formazione scelte dal quadro saranno - sia per l'eventuale costo di viaggio e permanenza sia come giornate da considerarsi detraibili dal monte ferie individuale - a carico del singolo fruitore.