CONDIZIONI GENERALI. Il servizio di “Certificazione di accordo preventivo” di OEC srl è aperto a tutti i soggetti che ne facciano richiesta e che si impegnano all’osservanza del presente Regolamento e delle prescrizioni delle Norme di riferimento, senza che siano applica- te politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l’accesso alla certificazione. OEC rilascia la Certificazio- ne di accordo preventivo al fine di attestare l’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2. dell’allegato I al DPR 162/99 e s.m.i., nonché, in ogni caso, l’idoneità delle soluzioni alternative utilizza- te per evitare il rischio di schiacciamento. Il rilascio delle Certificazione di accordo preventivo non attesta, quindi, la rispondenza dell’impianto da installare al rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza riportati nelle Direttive e nelle norme di riferimento, che dovrà essere oggetto di apposi- ta richiesta di Certificazione CE di prodotto da parte dell’installatore dell’ascensore ad un Organismo Notificato. OEC srl non fornisce al proprietario dello stabile e dell’impianto o suo legale rappresentante servizi di consulenza per la pre- disposizione della documentazione tecnica relativa all’accordo preventivo. Affinché venga attivato l’iter di certificazione di accordo preventivo da parte di OEC srl, il proprietario dello stabile ove de- ve essere installato l’impianto deve accettare sia le condizioni economiche convenute nell’offerta sia l’applicazione del pre- sente Regolamento che è inteso letto, compreso e accettato con la sottoscrizione dell’affidamento d’incarico. La sottoscrizio- ne dell’incarico e delle condizioni di fornitura da parte del proprietario dello stabile impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello stesso. Le condizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono su ogni altro termine in contrasto che sia contenuto o richia- mato in ogni preventivo, conferma d’ordine dell’Organismo Notificato. Il Richiedente, inoltre, deve garantire l’accesso all’immobile ove deve essere installato l’impianto, alla documentazione ne- cessaria allo svolgimento dell’incarico ricevuto, agli Ispettori di OEC srl, agli Ispettori di ACCREDIA e di eventuali Osser- vatori esterni o interni a OEC srl la cui presenza sarà sempre notificata in anticipo garantendo il diritto di ricusazione. Il rilascio della Certificazione è subordinato al regolare pagamento degli importi definiti all’interno dell’offerta economica. OEC srl ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice comuni- cazione in caso di inadempienza del richiedente alle obbligazioni previste dalle condizioni di fornitura allegate all’affidamento d’incarico e al presente Regolamento, trascorsi quindici giorni dalla costituzione in mora che potrà avvenire mediante raccomandata A/R, posta e-mail certificata (PEC), fax e posta elettronica ordinaria con avviso di lettura. Il mancato esercizio da parte di OEC dei diritti derivanti dal contratto non costituirà né potrà essere considerata una rinuncia a tali diritti. Qualsiasi modifica delle condizioni di fornitura dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le par- ti. Il contratto è disciplinato dal diritto italiano. OEC ha predisposto un “Tariffario” in cui si riportano le condizioni economiche applicate a tutti i richiedenti i servizi di Cer- tificazione al fine di evitare discriminazioni di carattere economico/finanziario o legate alle dimensioni dell’organizzazione e/o appartenenza ad associazioni di categoria istituzionali o private.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per Accordo Preventivo
CONDIZIONI GENERALI. Il servizio contratto di “Certificazione affitto che sarà sottoscritto alla presenza dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei contraenti, e decorrerà dalla data di accordo preventivo” di OEC srl è aperto a tutti i soggetti che ne facciano richiesta e che si impegnano all’osservanza sottoscrizione sino al 10 novembre del presente Regolamento e delle prescrizioni delle Norme di riferimento2026. Alla scadenza del termine, il contratto scadrà improrogabilmente, senza che siano applica- te politiche possibilità di tacito rinnovo e l’affittuario dovrà lasciare il terreno libero da cose e/o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l’accesso persone. - Il terreno sarà affittato in base alla certificazionesuperficie come indicata nella descrizione del lotto (planimetria allegata). OEC rilascia - Sono a totale carico dell’affittuario tutte le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione al fondo e connesse all’irrigazione dello stesso, quali taglio d’acque, manutenzione dei fossi, spese di consorzio di bonifica; - Rimangono a favore dell’affittuario eventuali aiuti per la Certificazio- ne di accordo preventivo al fine di attestare l’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi coltivazione del punto 2.2. dell’allegato I al DPR 162/99 e s.m.i., nonché, in ogni caso, l’idoneità delle soluzioni alternative utilizza- te per evitare il rischio di schiacciamento. Il rilascio delle Certificazione di accordo preventivo non attesta, quindi, la rispondenza dell’impianto da installare al rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza riportati nelle Direttive e nelle norme di riferimento, che dovrà essere oggetto di apposi- ta richiesta di Certificazione CE di prodotto fondo anche da parte dell’installatore dell’ascensore ad un Organismo Notificato. OEC srl non fornisce al proprietario dello stabile dell’Unione Europea, dando atto che le relative domande dovranno essere effettuate a cura e dell’impianto o suo legale rappresentante servizi di consulenza per la pre- disposizione della documentazione tecnica relativa all’accordo preventivo. Affinché venga attivato l’iter di certificazione di accordo preventivo da parte di OEC srl, il proprietario dello stabile ove de- ve essere installato l’impianto deve accettare sia le condizioni economiche convenute nell’offerta sia l’applicazione del pre- sente Regolamento che è inteso letto, compreso e accettato con la sottoscrizione dell’affidamento d’incarico. La sottoscrizio- ne dell’incarico e delle condizioni di fornitura da parte del proprietario dello stabile impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine spese dello stesso. Le condizioni contenute - E’ fatto nel presente Regolamento prevalgono su ogni altro termine contratto divieto assoluto all’affittuario, pena in contrasto che sia contenuto difetto l’immediata risoluzione dello stesso, di subaffittare parzialmente o richia- mato totalmente il fondo, permutare terreni, subconcedere a qualsiasi titolo o ragione quanto concesso in ogni preventivoaffitto. - Per l’attuazione delle finalità pubbliche previste, conferma d’ordine dell’Organismo Notificato. Il Richiedenteil Comune potrà recedere anticipatamente, inoltrein tutto o in parte, deve garantire l’accesso all’immobile ove deve essere installato l’impianto, alla documentazione ne- cessaria allo svolgimento dell’incarico ricevuto, agli Ispettori di OEC srl, agli Ispettori di ACCREDIA e di eventuali Osser- vatori esterni o interni a OEC srl la cui presenza sarà sempre notificata in anticipo garantendo il diritto di ricusazione. Il rilascio della Certificazione è subordinato al regolare pagamento degli importi definiti all’interno dell’offerta economica. OEC srl ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice comuni- cazione in caso di inadempienza del richiedente alle obbligazioni previste dalle condizioni di fornitura allegate all’affidamento d’incarico e al presente Regolamento, trascorsi quindici giorni dalla costituzione in mora che potrà avvenire mediante raccomandata A/R, posta e-mail certificata (PEC), fax e posta elettronica ordinaria con avviso di lettura. Il mancato esercizio da parte di OEC dei diritti derivanti dal contratto di affitto mediante un preavviso non costituirà né potrà essere considerata una rinuncia inferiore a tali diritti12 (dodici) mesi, da comunicare con raccomandata a/r o comunicazione con posta certificata, non prima di 4 anni dalla sottoscrizione del contratto; in tal caso l’affittuario sarà indennizzato per i soli frutti pendenti dell’annata agraria in corso se esistenti. Qualsiasi modifica delle condizioni - Il canone d’affitto di fornitura dovrà essere redatta aggiudicazione, a partire dal secondo anno, sarà soggetto a revisione ed aggiornamento del 75 % della variazione in aumento dell’indice dei prezzi al consumo per iscritto e sottoscritta da entrambe le par- ti. Il contratto è disciplinato dal diritto italiano. OEC ha predisposto un “Tariffario” in cui si riportano le condizioni economiche applicate a tutti i richiedenti i servizi famiglie di Cer- tificazione al fine di evitare discriminazioni di carattere economico/finanziario o legate alle dimensioni dell’organizzazione e/o appartenenza ad associazioni di categoria istituzionali o privateimpiegati ed operai .
Appears in 1 contract
CONDIZIONI GENERALI. Il servizio 1.L’Agenzia si riserva di “Certificazione valutare le esperienze, le competenze e le capacità professionali delle persone impegnate nelle attività oggetto della presente lettera- contratto e di accordo preventivo” richiederne ed ottenerne la sostituzione nel caso in cui queste risultassero non adeguate. In caso di OEC srl è aperto a tutti i soggetti che ne facciano richiesta e che inadempimento l’Agenzia si impegnano all’osservanza riserva di chiedere la risoluzione del presente Regolamento contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento dei maggiori danni. 0.Xx Prestatore è tenuta a osservare ed a far osservare dal proprio personale le disposizioni in vigore all’interno dell’Agenzia e delle prescrizioni delle Norme a soddisfare la richiesta di riferimentofornire gli estremi anagrafici e quelli di un documento ufficiale di riconoscimento. 0.Xx personale del Prestatore dovrà attenersi strettamente alle norme di sicurezza, senza che siano applica- te politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l’accesso alla certificazione. OEC rilascia la Certificazio- ne di accordo preventivo al fine di attestare l’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2d.lgs. dell’allegato I al DPR 162/99 n. 81/2008 e s.m.i., nonchésuccessive modifiche, in ogni casovigore nei locali di Agenzia; a tal fine verranno fornite dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati alle attività in questione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. 4.Tutte le notizie relative all’attività dell’Agenzia, l’idoneità delle soluzioni alternative utilizza- te per evitare il rischio di schiacciamento. Il rilascio delle Certificazione di accordo preventivo comunque venute a conoscenza del Prestatore, in relazione all’esecuzione del presente contratto, non attestadovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere divulgate a terzi, quindi, la rispondenza dell’impianto da installare al rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza riportati nelle Direttive e nelle norme di riferimento, che dovrà né dovranno essere oggetto di apposi- ta richiesta di Certificazione CE di prodotto utilizzate sia da parte dell’installatore dell’ascensore ad un Organismo Notificato. OEC srl non fornisce al proprietario dello stabile e dell’impianto o suo legale rappresentante servizi di consulenza per la pre- disposizione della documentazione tecnica relativa all’accordo preventivo. Affinché venga attivato l’iter di certificazione di accordo preventivo società sia da parte di OEC srlchiunque collabori al suo lavoro, il proprietario dello stabile ove de- ve essere installato l’impianto deve accettare sia le condizioni economiche convenute nell’offerta sia l’applicazione del pre- sente Regolamento che è inteso letto, compreso e accettato con la sottoscrizione dell’affidamento d’incaricoper fini diversi da quelli contemplati dal presente atto. La sottoscrizio- ne dell’incarico e delle condizioni di fornitura da parte del proprietario dello stabile impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario I suddetti vincoli permarranno per il buon fine dello stessoPrestatore anche dopo la scadenza del contratto. Le condizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono su ogni altro termine Ciò anche in contrasto che sia contenuto o richia- mato relazione a quanto previsto dal Codice in ogni preventivomateria di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, conferma d’ordine dell’Organismo Notificaton. 196, e s.m.i. Il Richiedente, inoltre, deve garantire l’accesso all’immobile ove deve essere installato l’impianto, alla documentazione ne- cessaria allo svolgimento dell’incarico ricevuto, agli Ispettori recante norme in tema di OEC srl, agli Ispettori di ACCREDIA tutela delle persone e di eventuali Osser- vatori esterni o interni a OEC srl la cui presenza sarà sempre notificata in anticipo garantendo il diritto di ricusazionealtri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il rilascio della Certificazione è subordinato al regolare pagamento degli importi definiti all’interno dell’offerta economica. OEC srl ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice comuni- cazione 5.L’Agenzia si riserva, in caso di inadempienza del richiedente violazione alle obbligazioni previste dalle condizioni prescrizioni sulla riservatezza, la facoltà di fornitura allegate all’affidamento d’incarico esperire ogni azione risarcitoria consentita dalla legge. 0.Xx Prestatore dà atto di conoscere gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici). 0.Xx Prestatore assume in proprio ogni responsabilità dei danni derivanti e/o connessi all’esecuzione della presente lettera contratto e al presente Regolamentodichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni di qualsiasi natura, trascorsi quindici giorni dalla costituzione in mora materiali e immateriali, diretti e indiretti, arrecati eventualmente alle persone e/o cose, tanto all’Agenzia, che potrà avvenire mediante raccomandata A/Ra terzi, posta e-mail certificata (PEC)dovuti a colpa di trascuratezze, fax e posta elettronica ordinaria con avviso di lettura. Il mancato esercizio imperizia, omissioni, negligenze o quant’altro attinente all’esecuzioni delle prestazioni contrattuali ad essa riferibili, anche se eseguite da parte di OEC dei diritti terzi. 0.Xx Prestatore dichiara di sollevare l’Agenzia da ogni controversia e conseguenti eventuali oneri derivanti dal contratto da contestazioni, richieste, ecc. da parte di terzi in ordine all’esecuzione del contratto. 9.Per quanto non costituirà né potrà essere considerata una rinuncia a tali diritti. Qualsiasi modifica delle condizioni espressamente contemplato nella presente lettera-contratto, si rimanda, per quanto applicabili, alle norme di fornitura dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le par- ti. Il contratto è disciplinato dal diritto italiano. OEC ha predisposto un “Tariffario” in cui si riportano le condizioni economiche applicate a tutti i richiedenti i servizi contabilità di Cer- tificazione al fine di evitare discriminazioni di carattere economico/finanziario o legate alle dimensioni dell’organizzazione e/o appartenenza ad associazioni di categoria istituzionali o privatestato.
Appears in 1 contract
Samples: Lettera Contratto Ponte
CONDIZIONI GENERALI. Il servizio di “Certificazione di accordo preventivo” di OEC srl è aperto a tutti i soggetti che ne facciano richiesta Le attività del Fornitore devono essere improntate ad un’assoluta attenzione alla efficienza, efficacia e che si impegnano all’osservanza del presente Regolamento e delle prescrizioni delle Norme di riferimento, senza che siano applica- te politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l’accesso alla certificazione. OEC rilascia la Certificazio- ne di accordo preventivo al fine di attestare l’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2. dell’allegato I al DPR 162/99 e s.m.i., nonché, in ogni caso, l’idoneità delle soluzioni alternative utilizza- te per evitare il rischio di schiacciamentoriservatezza. Il rilascio Fondo si riserva di modificare le modalità di esecuzione descritte, di introdurre nuove modalità, di definire/modificare gli attuali standard, anche in corso d’opera, dan- done congruo preavviso al Fornitore. In aggiunta, tali modalità di esecuzione potranno essere congiuntamente riviste, e potranno essere concordate opportune semplificazioni o variazioni in funzione delle Certificazione specifiche esigenze. Il Fondo si riserva di accordo preventivo non attestachiedere al Fornitore di utilizzare pro- dotti o modulistica specifica, quindimessi a disposizione dal Fondo stesso, la rispondenza dell’impianto da installare al rispetto di supporto alla gestione dei Requisiti Essenziali di Sicurezza riportati nelle Direttive e nelle norme di riferimentoservizi oggetto della fornitura (ad esempio: registrazione errori, log interventi, richiesta attività, ecc.). All’inizio del contratto, il Fondo illustrerà in dettaglio le attività, già descritte nel presente Capitolato, che dovrà essere oggetto saranno affidate al Fornitore. In tale occasione verranno segnalate eventuali va- riazioni, sia nei contenuti che nei tempi, eventuali diverse modalità di apposi- ta richiesta esecuzione, standard e ogni altro aspetto utile alla esecuzione delle attività stesse e ad una loro corretta pianificazione. Sarà inoltre presentata al Fornitore l’organizzazione e la struttura del Fondo di Certificazione CE di prodotto da parte dell’installatore dell’ascensore ad un Organismo Notificato. OEC srl non fornisce al proprietario dello stabile e dell’impianto o suo legale rappresentante servizi di consulenza riferimento per la pre- disposizione della documentazione tecnica relativa all’accordo preventivofor- nitura. Affinché venga attivato l’iter di certificazione di accordo preventivo da parte di OEC srlSi sottolinea che al Fornitore è richiesto, il proprietario dello stabile ove de- ve essere installato l’impianto deve accettare sia le condizioni economiche convenute nell’offerta sia l’applicazione durante l’esecuzione dei servizi oggetto del pre- sente Regolamento che è inteso lettoCapitolato, compreso e accettato con la sottoscrizione dell’affidamento d’incarico. La sottoscrizio- ne dell’incarico il rispetto degli standard e delle condizioni di fornitura da parte del proprietario dello stabile impegna le parti a porre linee guida eventualmente in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello stesso. Le condizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono su ogni altro termine essere o adottate in contrasto che sia contenuto o richia- mato in ogni preventivo, conferma d’ordine dell’Organismo Notificatocorso d’opera dal Fondo. Il RichiedenteFornitore deve farsi carico inoltre di conoscere e diffondere al proprio interno tali conoscenze, inoltre, deve garantire l’accesso all’immobile ove deve essere installato l’impianto, alla documentazione ne- cessaria allo svolgimento dell’incarico ricevuto, agli Ispettori di OEC srl, agli Ispettori di ACCREDIA applicarle proattivamente e di eventuali Osser- vatori esterni o interni a OEC srl la cui presenza sarà sempre notificata in anticipo garantendo il diritto di ricusazionerecepirne tempestivamente even- tuali variazioni. Il rilascio della Certificazione Fornitore è subordinato al regolare pagamento degli importi definiti all’interno dell’offerta economicatenuto ad utilizzare per la composizione dei gruppi di lavoro che erogheranno il servizio in modalità continuativa le risorse professionali i cui curricula sono stati inclusi nell’of- ferta tecnica o equivalenti se impossibilitato per motivi non dipendenti dalla volontà del Fornitore. OEC srl ai sensi Qualora il Fornitore abbia proposto nella propria offerta tecnica, come condizione miglio- rativa, la messa a disposizione e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. avrà facoltà l’utilizzo di risolvere piattaforme e strumenti aggiuntivi rispetto a quelli richiesti dal presente Capitolato, essi dovranno essere messi a disposizione entro tre mesi a partire dall’avvio del contratto, a pena di diritto il contratto mediante semplice comuni- cazione in caso di inadempienza del richiedente alle obbligazioni previste dalle condizioni di fornitura allegate all’affidamento d’incarico e al presente Regolamento, trascorsi quindici giorni dalla costituzione in mora che potrà avvenire mediante raccomandata A/R, posta e-mail certificata (PEC), fax e posta elettronica ordinaria con avviso di lettura. Il mancato esercizio da parte di OEC dei diritti derivanti dal contratto non costituirà né potrà essere considerata una rinuncia a tali diritti. Qualsiasi modifica delle condizioni di fornitura dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le par- ti. Il contratto è disciplinato dal diritto italiano. OEC ha predisposto un “Tariffario” in cui si riportano le condizioni economiche applicate a tutti i richiedenti i servizi di Cer- tificazione al fine di evitare discriminazioni di carattere economico/finanziario o legate alle dimensioni dell’organizzazione e/o appartenenza ad associazioni di categoria istituzionali o privaterilevo formale.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Tecnico Per Servizi Di Gestione E Manutenzione Del Sistema Informatico Di Fondartigianato
CONDIZIONI GENERALI. Il Produttore dichiara che l'esercizio in parallelo con la rete C.E.G. dei propri gruppi di generazione avviene sotto la sua responsabilità e nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il collegamento non deve causare disturbi alla tensione di alimentazione e ed alla continuità del servizio sulla rete di “Certificazione C.E.G.; in caso contrario, il collegamento si deve interrompere automaticamente e tempestivamente;
b) C.E.G. può effettuare più rilanci di accordo preventivo” tensione per esigenze di OEC srl è aperto esercizio della propria rete, sia automaticamente, che manualmente, in tempi che, al minimo, possono arrivare a 600 ms dal mancare della tensione sulla rete. Tali rilanci non sono condizionati dalla verifica della presenza o meno di generatori sulla parte di rete disalimentata; pertanto il Produttore deve adottare tutti i soggetti gli accorgimenti necessari alla salvaguardia dei propri impianti, in funzione delle caratteristiche degli stessi, che ne facciano richiesta devono resistere alle sollecitazioni conseguenti alle richiusure degli organi di manovra di C.E.G.. La durata delle sequenze di rilanci ha tempi variabili. È necessario, in caso di dispositivi che ricolleghino automaticamente l’impianto di produzione, impostare un adeguato tempo di attesa, dell’ordine di qualche minuto (almeno pari a 5 minuti).
c) il Produttore prende atto che, il mancato intervento della protezione di interfaccia entro il tempo di richiusura degli interruttori di C.E.G. può consentire all’impianto di produzione di sostenere l’isola di carico con una tensione in discordanza di fase con quella di rete, determinando una condizione di rischio per la salvaguardia degli impianti passivi ed attivi connessi all’isola stessa;
d) in caso di mancanza di tensione sulla rete di C.E.G., l'impianto del Produttore non può immettervi potenza, né mantenere in tensione parti della rete di C.E.G. separate dalla rete di pubblica distribuzione;
e) in caso di ricezione presente o futura di segnali impartiti da C.E.G. che abilitano la comunicazione con l’impianto di produzione (ad esempio: tele distacco, segnale di rete sana, segnale di portante del vettore di comunicazione, ecc.) nonché di qualunque evento anomalo (comprese le variazioni di frequenza, tensione e gli squilibri della potenza generata) il funzionamento complessivo dell'impianto del Produttore e dei generatori in esso presenti deve rispondere alle prescrizioni della Norma CEI 0- 21 vigente con le modalità in essa previste (insensibilità agli eventi della tensione, interruzione automatica del parallelo, etc..); a tal fine, il Produttore si impegna fin da ora a rendersi disponibile a predisporre l’impianto di utenza per la ricezione dei suddetti segnali, con apparati conformi alle Norme CEI applicabili e alle specifiche che si impegnano all’osservanza gli saranno fornite da C.E.G.;
f) in caso di disponibilità di altre connessioni di rete (quali ad es. punti di alimentazione di emergenza, ecc..), il Produttore dovrà mantenerle elettricamente separate da quella oggetto del presente Regolamento regolamento in modo da evitare paralleli anche transitori, a meno che questi siano indicati esplicitamente e delle regolati di conseguenza secondo le prescrizioni delle Norme della norma CEI 0-21;
g) i valori indicati da C.E.G. per le regolazioni dei sistemi di riferimentoprotezione e per i sistemi di controllo dei generatori (inclusi i controlli di inverter connessi fra rete di distribuzione e fonte di energia primaria) non possono essere modificati dal Produttore; viceversa il Produttore é tenuto ad adeguare le regolazioni ed i parametri in questione dietro richiesta da parte di C.E.G. o modifica di quanto prescritto nella normativa tecnica;
h) l’impianto di produzione non deve in nessun caso immettere potenza in rete con squilibri tra le fasi maggiori di 6 kW. Il valore massimo della potenza che può essere immessa nella rete di C.E.G., senza che siano applica- te politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l’accesso alla certificazione. OEC rilascia la Certificazio- ne come riportato nel preventivo di accordo preventivo al fine allacciamento, è pari a kW. Il valore della potenza nominale dell’impianto di attestare l’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2. dell’allegato I al DPR 162/99 e s.m.i.produzione, nonchéè pari a kW. In caso di superamento della potenza massima in immissione in almeno due distinti mesi nell’anno, in ogni caso, l’idoneità delle soluzioni alternative utilizza- te per evitare il rischio di schiacciamentosi applica quanto previsto dalle disposizioni dell’AEEG. Il rilascio delle Certificazione Produttore, inoltre, risponde di accordo preventivo non attesta, quindi, la rispondenza dell’impianto da installare al rispetto dei Requisiti Essenziali tutti gli eventuali danni arrecati ad C.E.G. o a terzi in conseguenza di Sicurezza riportati nelle Direttive e nelle norme una immissione in rete di riferimento, che dovrà una potenza eccedente il valore limite sopra stabilito. Eventuali necessità di immissioni di potenza in rete superiori a quelle sopra definite dovranno essere oggetto di apposi- ta richiesta di Certificazione CE di prodotto da parte dell’installatore dell’ascensore ad un Organismo Notificato. OEC srl non fornisce al proprietario dello stabile e dell’impianto o suo legale rappresentante servizi di consulenza per la pre- disposizione adeguamento della documentazione tecnica relativa all’accordo preventivo. Affinché venga attivato l’iter di certificazione di accordo preventivo da parte di OEC srl, il proprietario dello stabile ove de- ve essere installato l’impianto deve accettare sia le condizioni economiche convenute nell’offerta sia l’applicazione del pre- sente Regolamento che è inteso letto, compreso e accettato con la sottoscrizione dell’affidamento d’incarico. La sottoscrizio- ne dell’incarico e delle condizioni di fornitura da parte del proprietario dello stabile impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello stesso. Le condizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono su ogni altro termine in contrasto che sia contenuto o richia- mato in ogni preventivo, conferma d’ordine dell’Organismo Notificato. Il Richiedente, inoltre, deve garantire l’accesso all’immobile ove deve essere installato l’impianto, alla documentazione ne- cessaria allo svolgimento dell’incarico ricevuto, agli Ispettori di OEC srl, agli Ispettori di ACCREDIA e di eventuali Osser- vatori esterni o interni a OEC srl la cui presenza sarà sempre notificata in anticipo garantendo il diritto di ricusazione. Il rilascio della Certificazione è subordinato al regolare pagamento degli importi definiti all’interno dell’offerta economica. OEC srl ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice comuni- cazione in caso di inadempienza del richiedente alle obbligazioni previste dalle condizioni di fornitura allegate all’affidamento d’incarico e al presente Regolamento, trascorsi quindici giorni dalla costituzione in mora che potrà avvenire mediante raccomandata A/R, posta e-mail certificata (PEC), fax e posta elettronica ordinaria con avviso di lettura. Il mancato esercizio da parte di OEC dei diritti derivanti dal contratto non costituirà né potrà essere considerata una rinuncia a tali diritti. Qualsiasi modifica delle condizioni di fornitura dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le par- ti. Il contratto è disciplinato dal diritto italiano. OEC ha predisposto un “Tariffario” in cui si riportano le condizioni economiche applicate a tutti i richiedenti i servizi di Cer- tificazione al fine di evitare discriminazioni di carattere economico/finanziario o legate alle dimensioni dell’organizzazione e/o appartenenza ad associazioni di categoria istituzionali o privateconnessione.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Di Esercizio
CONDIZIONI GENERALI. L’erogazione dei servizi dovrà avvenire con le modalità e secondo le finalità di cui al presente disciplinare e con la scrupolosa osservanza delle direttive e disposizioni che saranno impartite dal responsabile dei Beni Culturali, sempre nell’ambito delle prescrizioni di cui al presente disciplinare. L’aggiudicatario dovrà attenersi inoltre a tutte le norme legislative e regolamenti vigenti, in particolare deve rispettare le specifiche inerenti le forme di finanziamento: finanziamento della Legge regionale 14/2006 ammontante a € 158.546,52 (non soggette a ribasso e esenti IVA, ai sensi degli art. 10 DPR 633/72 e Risoluzioni n. 135 del 06.12.2006 e n. 131 del 06.07.2007), da destinare esclusivamente al costo del personale; la quota eccedente il contributo regionale, relativa alle spese generali, compresa IVA di legge; dovrà essere garantito dal aggiudicataria. Il coordinamento di tutte le attività è di assoluta competenza dell’Amministrazione Comunale e non rientra nell’oggetto del presente disciplinare. Dette attività sono affidate dall’Amministrazione al Coordinatore del Museo e al Responsabile dei Servizi Culturali. Eventuali variazioni sul Coordinamento saranno tempestivamente comunicate dall’Amministrazione Comunale. Per tutta la durata del contratto, l’Amministrazione affida in uso alla Aggiudicataria gli impianti e le strutture, oggetto del presente disciplinare. A carico dell’aggiudicatario sono poste le spese di manutenzione ordinaria dei locali, attrezzature e impianti antifurto ed eventuale condizionamento, le spese di pulizia ed ogni altra spesa di gestione, nonché l’assicurazione per R.C. (danni alle persone e/o cose) derivanti dall’esercizio dell’attività). L’amministrazione comunale si riserva ogni più ampio controllo dei servizi in oggetto, a mezzo degli uffici competenti, anche tramite ispezioni periodiche per accertare lo stato di manutenzione e la condizione generale delle strutture, degli impianti e delle attrezzature, nonché il buon funzionamento dei servizi stessi. Al termine del contratto, gli impianti e le attrezzature dovranno essere restituiti in buone condizioni d’uso da accertarsi con apposito verbale in contradditorio. Eventuali danni derivati da un non corretto uso delle stesse, imputabili alla Aggiudicatario e/o anche a terzi ma da essa non segnalati o rilevati al momento, saranno ad essa stessa addebitati, avvalendosi delle somme di cui all’art. 9. L’Aggiudicatario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che potessero in qualche modo e momento derivate da quanto oggetto del presente disciplinare e in particolare dalle attività e servizi organizzati direttamente dalla stessa quali, manifestazioni, mostre, spettacoli negli spazi in affidamento. L’Amministrazione si riserva di verificare la qualità e i contenuti del servizio delle visite guidate ed in generale il buon espletamento di “Certificazione tutte le attività, nonché l’adempimento puntuale e preciso dei programmi di accordo preventivo” lavoro. L’Amministrazione si riserva inoltre ogni e più ampio controllo sull’attività relativa ai costi e ricavi dell’aggiudicatario. Qualsiasi inosservanza degli obblighi del presente contratto sarà accertata dal Funzionario del Comune appositamente preposto. L’aggiudicataria, entro sette giorni dalla data della notifica, potrà presentare le sue contro deduzioni. Il Comune è sollevato da ogni responsabilità relativa ai rapporti tra l’aggiudicatario e i propri collaboratori e dipendenti e tra la stessa ed eventuali ditte fornitrici etc. Il Comune fornisce gli strumenti operativi necessari per consentire all’affidatario di OEC srl è aperto svolgere correttamente i servizi descritti in questo capitolato. Eventuali strumenti indispensabili per il servizio, che non fossero disponibili, possono essere messi a tutti i soggetti disposizione dall’affidatario. I servizi oggetto di affidamento sono offerti in locali e strutture dell’amministrazione comunale che ne facciano richiesta cura straordinaria a proprie spese. L’amministrazione comunale, attraverso gli uffici competenti, garantisce in particolare il funzionamento dei dispositivi di sicurezza e che si impegnano all’osservanza altri impianti presenti nelle strutture. Sono a carico del presente Regolamento Comune gli oneri e delle prescrizioni delle Norme di riferimento, senza che siano applica- te politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l’accesso alla certificazionespese derivanti dalle seguenti utenze: - energia elettrica e acqua; - collegamenti internet; - spese linee telefoniche. OEC rilascia la Certificazio- ne di accordo preventivo al fine di attestare l’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2. dell’allegato I al DPR 162/99 e s.m.i., nonché, in ogni caso, l’idoneità delle soluzioni alternative utilizza- te per evitare il rischio di schiacciamento. Il rilascio delle Certificazione di accordo preventivo non attesta, quindi, la rispondenza dell’impianto da installare al rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza riportati nelle Direttive e nelle norme di riferimento, che dovrà essere oggetto di apposi- ta richiesta di Certificazione CE di prodotto da parte dell’installatore dell’ascensore ad un Organismo Notificato. OEC srl non fornisce al proprietario dello stabile e dell’impianto o suo legale rappresentante servizi di consulenza per la pre- disposizione della documentazione tecnica relativa all’accordo preventivo. Affinché venga attivato l’iter di certificazione di accordo preventivo da parte di OEC srl, il proprietario dello stabile ove de- ve essere installato l’impianto deve accettare sia le condizioni economiche convenute nell’offerta sia l’applicazione del pre- sente Regolamento che è inteso letto, compreso e accettato con la sottoscrizione dell’affidamento d’incarico. La sottoscrizio- ne dell’incarico e delle condizioni di fornitura da parte del proprietario dello stabile impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello stesso. Le condizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono su ogni altro termine in contrasto che sia contenuto o richia- mato in ogni preventivo, conferma d’ordine dell’Organismo Notificato. Il RichiedenteSul Comune graveranno, inoltre, deve garantire l’accesso all’immobile ove deve essere installato l’impiantole spese relative all’assicurazione dei beni immobili, alla documentazione ne- cessaria allo svolgimento dell’incarico ricevutodei beni mobili e degli arredi del Comune, agli Ispettori nonché gli interventi di OEC srl, agli Ispettori di ACCREDIA e di eventuali Osser- vatori esterni o interni a OEC srl la cui presenza sarà sempre notificata in anticipo garantendo il diritto di ricusazione. Il rilascio della Certificazione è subordinato al regolare pagamento manutenzione straordinaria degli importi definiti all’interno dell’offerta economica. OEC srl ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice comuni- cazione in caso di inadempienza del richiedente alle obbligazioni previste dalle condizioni di fornitura allegate all’affidamento d’incarico e al presente Regolamento, trascorsi quindici giorni dalla costituzione in mora che potrà avvenire mediante raccomandata A/R, posta e-mail certificata (PEC), fax e posta elettronica ordinaria con avviso di lettura. Il mancato esercizio da parte di OEC dei diritti derivanti dal contratto non costituirà né potrà essere considerata una rinuncia a tali diritti. Qualsiasi modifica delle condizioni di fornitura dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le par- ti. Il contratto è disciplinato dal diritto italiano. OEC ha predisposto un “Tariffario” in cui si riportano le condizioni economiche applicate a tutti i richiedenti i servizi di Cer- tificazione al fine di evitare discriminazioni di carattere economico/finanziario o legate alle dimensioni dell’organizzazione e/o appartenenza ad associazioni di categoria istituzionali o privatestessi.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
CONDIZIONI GENERALI. Il servizio L’offerta di ciascun Concorrente potrà includere fino a 4 proposte basate su sistemi telefonici di brand differenti. In ciascuna proposta dovranno essere comprese tutte le tipologie di prodotti richiesti, nel rispetto delle modalità indicate nell’allegato 2 “Certificazione Offerta Tecnica”. L’Offerente, tramite la presentazione dell’Offerta Tecnica, garantisce la rispondenza degli apparati e dei servizi proposti ad almeno tutti i requisiti minimi richiesti nel presente Capitolato Tecnico. La proposta relativa ad un brand specifico per la quale manchi anche solo una delle tipologie dei prodotti richiesti o per cui anche un solo prodotto o componente non rispetti i requisiti minimi sarà considerata non valida e pertanto esclusa, con la conseguenza che la stessa non sarà oggetto di accordo preventivo” attribuzione di OEC srl è aperto punteggio tecnico ed economico da parte della Commissione. Un concorrente verrà escluso dalla gara se le proposte relative a tutti i soggetti che ne facciano richiesta e che si impegnano all’osservanza del presente Regolamento e delle prescrizioni delle Norme di riferimento, senza che siano applica- te politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l’accesso alla certificazione. OEC rilascia la Certificazio- ne di accordo preventivo al fine di attestare l’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2. dell’allegato I al DPR 162/99 e s.m.i., nonché, in ogni caso, l’idoneità delle soluzioni alternative utilizza- te per evitare il rischio di schiacciamentobrand compresi nella sua offerta saranno risultate tutte non valide. Il rilascio delle Certificazione di accordo preventivo non attesta, quindi, la rispondenza dell’impianto da installare al rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza riportati nelle Direttive e nelle norme di riferimento, che dovrà essere oggetto di apposi- ta richiesta di Certificazione CE di prodotto da parte dell’installatore dell’ascensore ad un Organismo Notificato. OEC srl non fornisce al proprietario dello stabile e dell’impianto o suo legale rappresentante servizi di consulenza per la pre- disposizione della documentazione tecnica relativa all’accordo preventivo. Affinché venga attivato l’iter di certificazione di accordo preventivo da parte di OEC srl, il proprietario dello stabile ove de- ve essere installato l’impianto deve accettare sia le condizioni economiche convenute nell’offerta sia l’applicazione del pre- sente Regolamento che è inteso letto, compreso e accettato con la sottoscrizione dell’affidamento d’incarico. La sottoscrizio- ne dell’incarico e delle condizioni di fornitura da parte del proprietario dello stabile impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello stesso. Le condizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono su ogni altro termine in contrasto che sia contenuto o richia- mato in ogni preventivo, conferma d’ordine dell’Organismo Notificato. Il Richiedente, inoltre, deve garantire l’accesso all’immobile ove deve essere installato l’impianto, alla documentazione ne- cessaria allo svolgimento dell’incarico ricevuto, agli Ispettori di OEC srl, agli Ispettori di ACCREDIA e di eventuali Osser- vatori esterni o interni a OEC srl la cui presenza sarà sempre notificata in anticipo garantendo il diritto di ricusazione. Il rilascio della Certificazione è subordinato al regolare pagamento degli importi definiti all’interno dell’offerta economica. OEC srl ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. Concorrente avrà facoltà di risolvere proporre beni che possiedano le caratteristiche migliorative opzionali indicate nel seguito del presente documento e che saranno oggetto di diritto il contratto mediante semplice comuni- cazione in valutazione tecnica (cfr. Capitolato d’oneri). Nel caso di inadempienza del richiedente alle obbligazioni previste dalle condizioni di fornitura allegate all’affidamento d’incarico e al presente Regolamento, trascorsi quindici giorni dalla costituzione in mora che potrà avvenire mediante raccomandata A/R, posta e-mail certificata (PEC), fax e posta elettronica ordinaria con avviso di lettura. Il mancato esercizio da parte di OEC dei diritti derivanti dal contratto non costituirà né potrà essere considerata una rinuncia a tali diritti. Qualsiasi modifica delle condizioni di fornitura dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le par- ti. Il contratto è disciplinato dal diritto italiano. OEC ha predisposto un “Tariffario” in cui si riportano le condizioni economiche applicate a tutti i richiedenti i servizi di Cer- tificazione al fine di evitare discriminazioni di carattere economico/finanziario o legate alle dimensioni dell’organizzazione il Concorrente includa nell’offerta caratteristiche migliorative opzionali, dovrà prevedere e includere nella fornitura tutto quanto necessario alla corretta installazione e/o appartenenza utilizzo delle caratteristiche migliorative stesse, il cui costo sarà in ogni caso ricompreso nel prezzo offerto. Tutti gli apparati offerti devono essere necessariamente già commercializzabili alla data di presentazione delle offerte. Non sarà ammessa da parte dell’Offerente, con riferimento ad associazioni un prodotto/componente/servizio oggetto della fornitura e richiesto dal Capitolato Tecnico, la presentazione di categoria istituzionali due distinte soluzioni (es. una che soddisfi i soli requisiti minimi e una che possieda caratteristiche migliorative). Gli Aggiudicatari AQ dovranno tempestivamente informare l’Amministrazione Aggiudicatrice riguardo l’eventuale rilascio di nuovi prodotti/dispositivi sostitutivi di quelli offerti. Resta inteso che la sostituzione, alle medesime condizioni, di un prodotto e/o privatedispositivo dovrà essere autorizzata dall’Amministrazione Aggiudicatrice a valle di opportune verifiche di conformità tecnica. La sostituzione dei beni oggetto del listino ‐ mediante rilascio di nuovi prodotti/dispositivi sostitutivi di quelli offerti che dovranno essere almeno “funzionalmente equivalenti” a questi ultimi ‐ dovrà essere adeguatamente motivata dal fornitore, il quale dovrà, a tal fine, effettuare una proposta all’Amministrazione Aggiudicatrice, che si riserva la facoltà di valutare le proposte del fornitore e di approvarle, previa verifica di conformità tecnica. Si ribadisce che, per tutti i prodotti/servizi descritti nel presente Capitolato tecnico che saranno compresi nelle offerte: - Il rispetto dei requisiti minimi è obbligatorio e non è oggetto di attribuzione di punteggio tecnico; - Il mancato rispetto dei requisiti minimi per un brand comporta l’esclusione della soluzione proposta per quel brand; - l’esclusione di tutte le proposte di un concorrente comporta l’esclusione del concorrente dalla gara; - la presenza di caratteristiche migliorative nell’offerta dà luogo all’attribuzione di punteggio tecnico, come descritto nel Capitolato d’Xxxxx. Il singolo appalto sarà affidato all’impresa la cui soluzione, in funzione dei requisiti espressi, risulterà economicamente più vantaggiosa secondo la procedura descritta al paragrafo 1.5.2 e in linea con l’ordine di priorità descritto al paragrafo 8 del Capitolato d’Xxxxx.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
CONDIZIONI GENERALI. Il servizio [R.2] L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste nei tempi e nei modi previsti nel presente Capitolato Tecnico e, qualora migliorative, nell’Offerta Tecnica presentata. [R.3] Tutti i servizi richiesti all’Appaltatore si intendono comprensivi di “Certificazione ogni attività accessoria, anche qualora non descritta nel presente Capitolato, ma necessaria ai fini dell’erogazione degli stessi, tranne ove esplicitamente esclusa dal presente Documento. [R.4] Gli importi offerti dall’Appaltatore in fase di accordo preventivo” risposta alla Gara si intendono comprensivi e remunerativi di OEC srl è aperto a ogni spesa, inerente o direttamente conseguente alla fornitura, intendendosi in tal senso interamente compensati tutti i soggetti che ne facciano richiesta e che si impegnano all’osservanza servizi, le provviste, le prestazioni, le spese, per la perfetta esecuzione del presente Regolamento e delle prescrizioni delle Norme di riferimentoContratto, senza che siano applica- te politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l’accesso alla certificazionesalvo ove diversamente espressamente specificato. OEC rilascia la Certificazio- ne di accordo preventivo al fine di attestare l’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2. dell’allegato I al DPR 162/99 e s.m.i., nonché, [R.5] L’Appaltatore dovrà garantire in ogni caso, l’idoneità delle soluzioni alternative utilizza- te per evitare il rischio di schiacciamento. Il rilascio delle Certificazione di accordo preventivo non attesta, quindi, la rispondenza dell’impianto tempo l’Amministrazione da installare al rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza riportati nelle Direttive e nelle norme di riferimento, che dovrà essere oggetto di apposi- ta richiesta di Certificazione CE di prodotto da parte dell’installatore dell’ascensore ad un Organismo Notificato. OEC srl non fornisce al proprietario dello stabile e dell’impianto o suo legale rappresentante servizi di consulenza per la pre- disposizione della documentazione tecnica relativa all’accordo preventivo. Affinché venga attivato l’iter di certificazione di accordo preventivo qualsiasi pretesa da parte di OEC srlterzi derivante da sue inadempienze, il proprietario dello stabile ove de- ve anche parziali, delle norme contrattuali, delle attività, e rapporti comunque posti in essere installato l’impianto deve accettare sia le condizioni economiche convenute nell’offerta sia l’applicazione dall’Appaltatore stesso o dal suo personale per lo svolgimento dei servizi oggetto del pre- sente Regolamento che è inteso letto, compreso e accettato con la sottoscrizione dell’affidamento d’incaricoContratto. La sottoscrizio- ne dell’incarico e delle condizioni [R.6] È fatto divieto assoluto all’Appaltatore di fornitura da parte del proprietario dello stabile impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello stesso. Le condizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono su ogni altro termine in contrasto che sia contenuto o richia- mato in ogni preventivo, conferma d’ordine dell’Organismo Notificato. Il Richiedente, inoltre, deve garantire l’accesso all’immobile ove deve essere installato l’impianto, alla documentazione ne- cessaria allo svolgimento dell’incarico ricevuto, agli Ispettori di OEC srl, agli Ispettori di ACCREDIA e di eventuali Osser- vatori esterni o interni a OEC srl la cui presenza sarà sempre notificata in anticipo garantendo il diritto di ricusazione. Il rilascio della Certificazione è subordinato al regolare pagamento degli importi definiti all’interno dell’offerta economica. OEC srl ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice comuni- cazione in caso di inadempienza del richiedente alle obbligazioni previste dalle condizioni di fornitura allegate all’affidamento d’incarico e al presente Regolamento, trascorsi quindici giorni dalla costituzione in mora che potrà avvenire mediante raccomandata A/R, posta e-mail certificata (PEC), fax e posta elettronica ordinaria con avviso di lettura. Il mancato esercizio da parte di OEC dei diritti derivanti dal contratto non costituirà né potrà essere considerata una rinuncia a tali diritti. Qualsiasi modifica delle condizioni di fornitura dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le par- ti. Il contratto è disciplinato dal diritto italiano. OEC ha predisposto un “Tariffario” in cui si riportano le condizioni economiche applicate a tutti i richiedenti i servizi di Cer- tificazione al fine di evitare discriminazioni di carattere economico/finanziario o legate alle dimensioni dell’organizzazione sospendere e/o appartenenza ad associazioni interrompere la fornitura anche nei casi di categoria istituzionali mancato o privateritardato pagamento da parte dell’Amministrazione, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge. [R.7] In caso di sciopero l’Appaltatore dovrà comunque garantire la continuità del servizio/fornitura. [R.8] L’Appaltatore dovrà ottemperare alla normativa vigente inerente alla gestione dei dati e delle informazioni. [R.9] L’Appaltatore dovrà ottemperare, nell’erogazione delle prestazioni richieste, a tutte le norme vigenti in materia (comunali, regionali, nazionali, comunitarie) anche in considerazioni dei luoghi ove si svolge la fornitura richiesta.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Contact Center Services
CONDIZIONI GENERALI. Il IREN Mercato fornisce il servizio teleriscaldamento per uso riscaldamento ambienti, produzione di “Certificazione acqua calda igienico-sanitaria e refrigerazione, nei limiti dell’estensione della rete di accordo preventivo” di OEC srl è aperto a tutti i soggetti IREN Energia, della potenzialità degli impianti e della fattibilità tecnico economica, al Cliente finale che ne facciano faccia richiesta e dichiari di essere nel possesso legittimo dell’immobile al quale il servizio si riferisce, alle condizioni di fornitura di cui al preventivo ed al presente documento. Per quanto riguarda la precisazione degli obblighi e dei diritti delle parti, viene fatto esplicito richiamo al presente documento ed ai suoi addenda. L’erogazione del servizio presuppone che l’impianto interno del Cliente sia conforme alle norme tecniche vigenti e IREN Mercato, per conto di IREN Energia, si impegnano all’osservanza riserva la facoltà di rifiutare o sospendere la fornitura a quelle installazioni che non corrispondessero a tali norme, dandone comunicazione motivata per iscritto al Cliente. Il Cliente s’impegna a consentire ad IREN Mercato, per conto di IREN Energia, di allacciare altre eventuali utenze sulle derivazioni di presa al servizio della sua utenza e posate in suolo pubblico o privato purché non venga compromessa la regolarità della sua fornitura. Il Cliente riconosce la facoltà del presente Regolamento e delle prescrizioni delle Norme personale di riferimento, senza che siano applica- te politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l’accesso alla certificazione. OEC rilascia la Certificazio- ne di accordo preventivo al fine di attestare l’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2. dell’allegato I al DPR 162/99 e s.m.i., nonchéIREN Mercato ed IREN Energia od altro personale da esse incaricato, in ogni casocaso muniti di tesserino di riconoscimento, l’idoneità di accedere alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali: lettura, controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti delle soluzioni alternative utilizza- te per evitare il rischio di schiacciamento. Il rilascio delle Certificazione di accordo preventivo non attestacondutture, quindimanutenzione sottocentrale, la rispondenza dell’impianto da installare al rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza riportati nelle Direttive e nelle norme di riferimento, che dovrà essere oggetto di apposi- ta richiesta di Certificazione CE di prodotto da parte dell’installatore dell’ascensore ad un Organismo Notificato. OEC srl non fornisce al proprietario dello stabile e dell’impianto o suo legale rappresentante servizi di consulenza per la pre- disposizione della documentazione tecnica relativa all’accordo preventivo. Affinché venga attivato l’iter di certificazione di accordo preventivo da parte di OEC srl, il proprietario dello stabile ove de- ve essere installato l’impianto deve accettare sia le condizioni economiche convenute nell’offerta sia l’applicazione del pre- sente Regolamento che è inteso letto, compreso e accettato con la sottoscrizione dell’affidamento d’incarico. La sottoscrizio- ne dell’incarico e verifica delle condizioni di fornitura da parte sicurezza della fornitura, operazioni di sospensione e chiusura del proprietario dello stabile impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello stesso. Le condizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono su ogni altro termine in contrasto che sia contenuto o richia- mato in ogni preventivo, conferma d’ordine dell’Organismo Notificato. Il Richiedente, inoltre, deve garantire l’accesso all’immobile ove deve essere installato l’impianto, alla documentazione ne- cessaria allo svolgimento dell’incarico ricevuto, agli Ispettori di OEC srl, agli Ispettori di ACCREDIA e di eventuali Osser- vatori esterni o interni a OEC srl la cui presenza sarà sempre notificata in anticipo garantendo il diritto di ricusazione. Il rilascio della Certificazione è subordinato al regolare pagamento degli importi definiti all’interno dell’offerta economica. OEC srl ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice comuni- cazione in caso di inadempienza del richiedente alle obbligazioni previste dalle condizioni di fornitura allegate all’affidamento d’incarico e al presente Regolamento, trascorsi quindici giorni dalla costituzione in mora che potrà avvenire mediante raccomandata A/R, posta e-mail certificata (PEC), fax e posta elettronica ordinaria con avviso di lettura. Il mancato esercizio da parte di OEC dei diritti derivanti dal contratto non costituirà né potrà essere considerata una rinuncia a tali diritti. Qualsiasi modifica delle condizioni di fornitura dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le par- ti. Il contratto è disciplinato dal diritto italiano. OEC ha predisposto un “Tariffario” in cui si riportano le condizioni economiche applicate a tutti i richiedenti i servizi di Cer- tificazione al fine di evitare discriminazioni di carattere economico/finanziario o legate alle dimensioni dell’organizzazione e/o appartenenza ad associazioni di categoria istituzionali o privatecontatore.
Appears in 1 contract
Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Del Servizio Teleriscaldamento
CONDIZIONI GENERALI. Il servizio Le premesse al presente Contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Nell’espletamento di “Certificazione di accordo preventivo” di OEC srl è aperto a tutti i soggetti che ne facciano richiesta e che si impegnano all’osservanza del presente Regolamento e delle prescrizioni delle Norme di riferimento, senza che siano applica- te politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l’accesso alla certificazione. OEC rilascia la Certificazio- ne di accordo preventivo al fine di attestare l’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ogni prestazione dovuta ai sensi del punto 2.2. dell’allegato I presente Contratto, l’Impresa subappaltatrice è tenuta ad osservare tutte le norme, disposizioni, condizioni, prescrizioni e quant’altro previsto o richiamato nel presente Contratto e nei documenti strettamente connessi, i quali tutti ne costituiscono parte integrante e sostanziale pur quando non siano materialmente allegati al DPR 162/99 e s.m.i., nonchépresente Atto, in ogni casoquanto l’Impresa subappaltatrice dichiara di averli conosciuti ed accettati. Per l’esecuzione dei lavori l’Impresa subappaltatrice è tenuta a prestare, l’idoneità delle soluzioni alternative utilizza- te per evitare il rischio di schiacciamento. Il rilascio delle Certificazione di accordo preventivo non attestaassumendone i relativi rischi, quindiun’idonea organizzazione d’impresa avente una capacità prestazionale comunque efficacemente dimensionata a far fronte, la rispondenza dell’impianto da installare al con esattezza e regolarità, alle prestazioni affidate, nel rispetto dei Requisiti Essenziali risultati e requisiti, anche in materia di Sicurezza riportati nelle Direttive qualità, richiesti dal presente Contratto e nelle norme relativi allegati. Resta di riferimentocompetenza dell’impresa subappaltante l’esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dell’impresa subappaltatrice, che dovrà essere oggetto di apposi- ta richiesta di Certificazione CE di prodotto da parte dell’installatore dell’ascensore ad un Organismo Notificatoassicurando una propria risorsa responsabile della gestione del contratto. OEC srl L’Impresa subappaltatrice non fornisce può apportare variazioni al proprietario dello stabile progetto senza il consenso scritto dell’impresa subappaltante e dell’impianto o suo legale rappresentante servizi di consulenza per la pre- disposizione della documentazione tecnica relativa all’accordo preventivodel committente. Affinché venga attivato l’iter di certificazione di accordo preventivo da parte di OEC srlTuttavia, il proprietario dello stabile ove de- ve essere installato l’impianto deve accettare sia le condizioni economiche convenute nell’offerta sia l’applicazione qualora successivamente alla stipula del pre- sente Regolamento che è inteso letto, compreso e accettato con la sottoscrizione dell’affidamento d’incarico. La sottoscrizio- ne dell’incarico e delle condizioni di fornitura da parte del proprietario dello stabile impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello stesso. Le condizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono su ogni altro termine in contrasto che sia contenuto o richia- mato in ogni preventivo, conferma d’ordine dell’Organismo Notificato. Il Richiedente, inoltre, deve garantire l’accesso all’immobile ove deve essere installato l’impianto, alla documentazione ne- cessaria allo svolgimento dell’incarico ricevuto, agli Ispettori di OEC srl, agli Ispettori di ACCREDIA e di eventuali Osser- vatori esterni o interni a OEC srl la cui presenza sarà sempre notificata in anticipo garantendo il diritto di ricusazione. Il rilascio della Certificazione è subordinato al regolare pagamento degli importi definiti all’interno dell’offerta economica. OEC srl ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice comuni- cazione in caso di inadempienza del richiedente alle obbligazioni previste dalle condizioni di fornitura allegate all’affidamento d’incarico e al presente Regolamento, trascorsi quindici giorni dalla costituzione in mora che potrà avvenire mediante raccomandata A/R, posta e-mail certificata (PEC), fax e posta elettronica ordinaria con avviso di lettura. Il mancato esercizio da parte di OEC dei diritti derivanti dal contratto non costituirà né potrà essere considerata una rinuncia a tali diritti. Qualsiasi modifica delle condizioni di fornitura dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le par- ti. Il contratto è disciplinato dal diritto italiano. OEC ha predisposto un “Tariffario” in cui si riportano le condizioni economiche applicate a tutti i richiedenti i servizi di Cer- tificazione al fine di evitare discriminazioni di carattere economico/finanziario o legate alle dimensioni dell’organizzazione e/o appartenenza durante l’esecuzione dell’opera, in seguito ad associazioni di categoria istituzionali o privateeventi sopravvenuti imprevedibili e non imputabili ad alcuna delle parti, sia necessario apportare variazioni, le parti concordano le variazioni da introdurre ed il correlativo adeguamento del prezzo. L’Impresa subappaltatrice non può cedere in subappalto le opere subappaltate. L’ impresa subappaltante può verificare in ogni momento lo svolgimento dei lavori.
Appears in 1 contract
Samples: Subcontract Agreement
CONDIZIONI GENERALI. L’Università degli Studi di Palermo si impegna a mettere a disposizione del soggetto affidatario la documentazione e le informazioni in suo possesso sulla materia oggetto del servizio. Il servizio soggetto affidatario dovrà svolgere le attività in costante coordinamento con l’Area Ricerca e Sviluppo dell’Università degli Studi di “Certificazione di accordo preventivo” di OEC srl è aperto a tutti i soggetti Palermo, che ne facciano richiesta e che si impegnano all’osservanza potrà fornire indicazioni sulle attività oggetto del presente Regolamento capitolato. Qualunque elaborato prodotto nell’espletamento del servizio rimane di proprietà piena ed assoluta dell’Università degli Studi di Palermo, la quale si riserva ogni diritto e delle prescrizioni delle Norme facoltà in ordine alla loro utilizzazione, nonché ad ogni eventuale modifica ritenuta opportuna a suo insindacabile giudizio. E’ fatto divieto all’aggiudicatario ed agli esperti componenti il gruppo di riferimentolavoro di utilizzare i risultati dell’attività oggetto del presente appalto per proprie pubblicazioni ovvero di fornirli a terzi senza la preventiva autorizzazione scritta dell’Università degli Studi di Palermo. Il soggetto affidatario assume ogni responsabilità, senza che siano applica- te politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l’accesso alla certificazione. OEC rilascia la Certificazio- ne di accordo preventivo al fine di attestare l’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi della legge n. 653 del punto 2.222 aprile 1941 sui diritti d’autore, derivante dall’illecito ricorso a risultati metodologici o di ricerca già acquisiti in letteratura nazionale e straniera. dell’allegato I al DPR 162/99 Il soggetto affidatario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti l’assicurazione delle risorse umane occupate nelle attività e s.m.i.assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal proprio personale a persone e a cose, nonchésia dell’Amministrazione che di terzi, in ogni caso, l’idoneità dipendenza di colpa o negligenza nell’esecuzione delle soluzioni alternative utilizza- te per evitare il rischio di schiacciamentoprestazioni stabilite. Il rilascio delle Certificazione soggetto affidatario si impegna a mantenere indenne l’Università degli Studi di accordo preventivo non attestaPalermo in relazione a qualsiasi pretesa avanzata da terzi, quindidirettamente o indirettamente, la rispondenza dell’impianto da installare al rispetto derivante dall’espletamento dei Requisiti Essenziali di Sicurezza riportati nelle Direttive e nelle norme di riferimentoservizi o dai suoi risultati. Il soggetto affidatario dovrà garantire, che dovrà essere oggetto di apposi- ta richiesta di Certificazione CE di prodotto da parte dell’installatore dell’ascensore ad un Organismo Notificato. OEC srl non fornisce al proprietario dello stabile e dell’impianto o suo legale rappresentante servizi di consulenza per la pre- disposizione della documentazione tecnica relativa all’accordo preventivo. Affinché venga attivato l’iter di certificazione di accordo preventivo da parte di OEC srlin corso d’opera, il proprietario dello stabile ove de- ve essere installato l’impianto deve accettare sia le condizioni economiche convenute nell’offerta sia l’applicazione del pre- sente Regolamento che è inteso letto, compreso e accettato con la sottoscrizione dell’affidamento d’incarico. La sottoscrizio- ne dell’incarico e permanere delle condizioni di fornitura da parte del proprietario dello stabile ammissibilità dichiarate all’atto di presentazione dell’offerta. Sono a carico dell'operatore economico aggiudicatario tutti gli oneri assicurativi previdenziali di legge. Lo stesso si impegna ad osservare le parti a porre norme vigenti in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello stesso. Le condizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono su ogni altro termine in contrasto che sia contenuto o richia- mato in ogni preventivo, conferma d’ordine dell’Organismo Notificato. Il Richiedente, inoltre, deve garantire l’accesso all’immobile ove deve essere installato l’impianto, alla documentazione ne- cessaria allo svolgimento dell’incarico ricevuto, agli Ispettori materia di OEC srl, agli Ispettori di ACCREDIA sicurezza sul lavoro e di eventuali Osser- vatori esterni o interni a OEC srl la cui presenza sarà sempre notificata in anticipo garantendo il diritto di ricusazione. Il rilascio della Certificazione è subordinato al regolare pagamento degli importi definiti all’interno dell’offerta economica. OEC srl ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice comuni- cazione in caso di inadempienza del richiedente alle obbligazioni previste dalle condizioni di fornitura allegate all’affidamento d’incarico e al presente Regolamento, trascorsi quindici giorni dalla costituzione in mora che potrà avvenire mediante raccomandata A/R, posta e-mail certificata (PEC), fax e posta elettronica ordinaria con avviso di lettura. Il mancato esercizio da parte di OEC retribuzione dei diritti derivanti dal contratto non costituirà né potrà essere considerata una rinuncia a tali diritti. Qualsiasi modifica delle condizioni di fornitura dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le par- ti. Il contratto è disciplinato dal diritto italiano. OEC ha predisposto un “Tariffario” in cui si riportano le condizioni economiche applicate a tutti i richiedenti i servizi di Cer- tificazione al fine di evitare discriminazioni di carattere economico/finanziario o legate alle dimensioni dell’organizzazione e/o appartenenza ad associazioni di categoria istituzionali o privatelavoratori dipendenti.
Appears in 1 contract
CONDIZIONI GENERALI. Il servizio di Le presenti Condizioni Generali cono parte integrante del contratto concluso tra le parti e regolano le modalità e i termini dell’utilizzo dell’impianto e l’erogazione dei servizi e servizi aggiuntivi (collettivamente indicati come i “Certificazione di accordo preventivo” di OEC srl è aperto a tutti i soggetti Servizi”) che ne facciano richiesta e che si impegnano all’osservanza del presente Regolamento e delle prescrizioni delle Norme di riferimento, senza che siano applica- te politiche o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l’accesso alla certificazione. OEC rilascia la Certificazio- ne di accordo preventivo saranno forniti al fine di attestare l’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2. dell’allegato I al DPR 162/99 e s.m.i., nonché, in ogni caso, l’idoneità delle soluzioni alternative utilizza- te per evitare il rischio di schiacciamentorichiedente presso l’impianto Autodromo Nazionale Monza via Vedano. Il rilascio delle Certificazione contraente dichiara espressamente di accordo preventivo non attesta, quindi, la rispondenza dell’impianto da installare al rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza riportati nelle Direttive e nelle norme di riferimento, che dovrà essere oggetto di apposi- ta richiesta di Certificazione CE di prodotto da parte dell’installatore dell’ascensore ad un Organismo Notificato. OEC srl non fornisce al proprietario dello stabile e dell’impianto o suo legale rappresentante servizi di consulenza per la pre- disposizione della documentazione tecnica relativa all’accordo preventivo. Affinché venga attivato l’iter di certificazione di accordo preventivo da parte di OEC srl, il proprietario dello stabile ove de- ve essere installato l’impianto deve accettare sia le condizioni economiche convenute nell’offerta sia l’applicazione del pre- sente Regolamento che è inteso letto, compreso e accettato con la sottoscrizione dell’affidamento d’incarico. La sottoscrizio- ne dell’incarico e delle condizioni di fornitura da parte del proprietario dello stabile impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello stesso. Le condizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono su ogni altro termine in contrasto che sia contenuto o richia- mato in ogni preventivo, conferma d’ordine dell’Organismo Notificato. Il Richiedente, inoltre, deve garantire l’accesso all’immobile ove deve essere installato l’impianto, alla documentazione ne- cessaria allo svolgimento dell’incarico ricevuto, agli Ispettori di OEC srl, agli Ispettori di ACCREDIA e di eventuali Osser- vatori esterni o interni a OEC srl la cui presenza sarà sempre notificata in anticipo garantendo il diritto di ricusazione. Il rilascio della Certificazione è subordinato al regolare pagamento degli importi definiti all’interno dell’offerta economica. OEC srl ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice comuni- cazione in caso di inadempienza del richiedente alle obbligazioni previste dalle condizioni di fornitura allegate all’affidamento d’incarico e al presente Regolamento, trascorsi quindici giorni dalla costituzione in mora che potrà avvenire mediante raccomandata A/R, posta e-mail certificata (PEC), fax e posta elettronica ordinaria con avviso di lettura. Il mancato esercizio da parte di OEC dei diritti derivanti dal contratto non costituirà né potrà essere considerata una rinuncia a tali diritti. Qualsiasi modifica delle condizioni di fornitura dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le par- ti. Il contratto è disciplinato dal diritto italiano. OEC ha predisposto un “Tariffario” in cui si riportano le condizioni economiche applicate a tutti i richiedenti i servizi di Cer- tificazione al fine di evitare discriminazioni di carattere economico/finanziario o legate alle dimensioni dell’organizzazione aver preso visione e/o appartenenza ad associazioni conoscere integralmente le caratteristiche strutturali e tecniche dell’impianto e dei seguenti regolamenti anche pubblicati sul sito:
1) regolamento tecnico manifestazioni ed eventi;
2) regolamento generale impianto Autodromo Nazionale Monza (regolamento generale utilizzo impianto);
3) documento valutazione analisi del rischio pista e procedure operative (NB MANCA A MONZA);
4) Codice etico;
5) Regolamento del Parco di categoria istituzionali o privateMonza; Art. 2 Modalità di utilizzazione dei servizi Il richiedente ha diritto di usufruire dei Servizi esclusivamente nel periodo specificato nel Contratto (il “Periodo di Utilizzo”) e solo per lo svolgimento della Manifestazione. La partecipazione alla Manifestazione è consentita solamente a coloro che saranno indicati dal Richiedente in una lista da consegnare a Sias Spa. Il Richiedente è tenuto, sotto la propria responsabilità, a non permettere l’ingresso a soggetti differenti da quelli comunicati a Sias Spa. Nell’interesse della migliore preparazione ed attuazione della Manifestazione, il Richiedente si impegna a fornire precise informazioni sul programma di svolgimento della stessa.
Appears in 1 contract
Samples: General Conditions of Contract
CONDIZIONI GENERALI. Il servizio 1.1. AGS SpA fornisce l’energia termica (calore) mediante la propria Rete di “Certificazione teleriscaldamento urbano per gli usi di accordo preventivo” riscaldamento ambienti, produzione di OEC srl acqua calda igienico sanitaria, raffrescamento ambienti e usi di processo nei limiti dell’estensione e delle potenzialità dei propri impianti e previa verifica da parte di AGS SpA dell’esistenza delle condizioni tecniche ed economiche ritenute da AGS SpA necessarie, a chiunque ne faccia richiesta, alle condizioni di fornitura previste dal presente documento e da eventuali documenti integrativi ritenuti necessari.
1.2. L’edificio da allacciare alla Rete di teleriscaldamento è aperto a tutti i soggetti che ne facciano richiesta e che si impegnano all’osservanza identificato nel frontespizio del presente Regolamento Contratto.
1.3. La fornitura del calore viene effettuata se e quando l’Impianto interno dell’edificio è conforme alle norme tecniche vigenti in materia di impianti termici, risultante da certificazione proveniente da soggetto autorizzato.
1.4. Rimane a carico del richiedente e/o Cliente l’eventuale richiesta a terzi di concessione, autorizzazione e/o servitù a terzi, nel caso le tubazioni di allacciamento alla rete principale, prima di giungere sulla proprietà del richiedente e/o Cliente, dovessero transitare su immobili e/o terreni di altri proprietari. Al fine di consentire i lavori di allacciamento e l’erogazione della fornitura il richiedente e/o Cliente si obbliga a ottenere e mantenere, a propria cura e spese e con riferimento all’immobile oggetto della fornitura, i diritti/servitù/autorizzazioni necessari per il mantenimento delle tubazioni e delle prescrizioni delle Norme apparecchiature posate per tutta la durata del contratto. La fornitura di riferimentocalore è subordinata all’ottenimento e alla permanenza di detti titoli in tempo utile per consentire l’effettuazione dei lavori di allacciamento a cura del Fornitore.
1.5. AGS SpA si riserva la facoltà di modificare in ogni momento, senza che siano applica- te politiche informandone il Cliente, le condizioni di fornitura per giustificati motivi di adeguamento normativo, di carattere tecnico, di miglioramento del servizio, di pubblica utilità e di interesse generale, con conseguente adeguamento.
1.6. Il Cliente si impegna a consentire ad AGS SpA con proprio personale o procedure discriminatorie che impediscano o limitino l’accesso alla certificazione. OEC rilascia la Certificazio- ne di accordo preventivo al fine di attestare l’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi del punto 2.2. dell’allegato I al DPR 162/99 e s.m.i., nonchéaltri incaricati, in ogni casocaso muniti di tesserino di riconoscimento, l’idoneità da esibire a richiesta del Cliente, ad accedere alla proprietà privata per effettuare le normali operazioni di servizio quali: controllo e sostituzione dei contatori, verifica e riparazione di eventuali guasti delle soluzioni alternative utilizza- te per evitare il rischio di schiacciamento. Il rilascio delle Certificazione di accordo preventivo non attestacondutture, quindimanutenzione della/e Sottostazione/i, la rispondenza dell’impianto da installare al rispetto dei Requisiti Essenziali di Sicurezza riportati nelle Direttive e nelle norme di riferimento, che dovrà essere oggetto di apposi- ta richiesta di Certificazione CE di prodotto da parte dell’installatore dell’ascensore ad un Organismo Notificato. OEC srl non fornisce al proprietario dello stabile e dell’impianto o suo legale rappresentante servizi di consulenza per la pre- disposizione della documentazione tecnica relativa all’accordo preventivo. Affinché venga attivato l’iter di certificazione di accordo preventivo da parte di OEC srl, il proprietario dello stabile ove de- ve essere installato l’impianto deve accettare sia le condizioni economiche convenute nell’offerta sia l’applicazione del pre- sente Regolamento che è inteso letto, compreso e accettato con la sottoscrizione dell’affidamento d’incarico. La sottoscrizio- ne dell’incarico e verifica delle condizioni di sicurezza della fornitura, lettura, smantellamento della/e Sottostazione/i.
1.7. AGS SpA potrà allacciare altre eventuali utenze sulla derivazione di presa destinata al servizio del Cliente, che rimane interamente di proprietà del Fornitore, posata su suolo pubblico o privato, purché non venga compromessa la regolarità della fornitura da parte del proprietario dello stabile impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario per il buon fine dello Cliente stesso. Le condizioni contenute nel presente Regolamento prevalgono su ogni altro termine in contrasto che sia contenuto o richia- mato in ogni preventivo, conferma d’ordine dell’Organismo Notificato. Il Richiedente, inoltre, deve garantire l’accesso all’immobile ove deve essere installato l’impianto, alla documentazione ne- cessaria allo svolgimento dell’incarico ricevuto, agli Ispettori di OEC srl, agli Ispettori di ACCREDIA e di eventuali Osser- vatori esterni o interni a OEC srl la cui presenza sarà sempre notificata in anticipo garantendo il diritto di ricusazione. Il rilascio della Certificazione è subordinato al regolare pagamento degli importi definiti all’interno dell’offerta economica. OEC srl ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice comuni- cazione in caso di inadempienza del richiedente alle obbligazioni previste dalle condizioni di fornitura allegate all’affidamento d’incarico e al presente Regolamento, trascorsi quindici giorni dalla costituzione in mora che potrà avvenire mediante raccomandata A/R, posta e-mail certificata (PEC), fax e posta elettronica ordinaria con avviso di lettura. Il mancato esercizio da parte di OEC dei diritti derivanti dal contratto non costituirà né potrà essere considerata una rinuncia a tali diritti. Qualsiasi modifica delle condizioni di fornitura dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le par- ti. Il contratto è disciplinato dal diritto italiano. OEC ha predisposto un “Tariffario” in cui si riportano le condizioni economiche applicate a tutti i richiedenti i servizi di Cer- tificazione al fine di evitare discriminazioni di carattere economico/finanziario o legate alle dimensioni dell’organizzazione e/o appartenenza ad associazioni di categoria istituzionali o private.
Appears in 1 contract
Samples: Condizioni Generali Di Fornitura Del Calore Mediante Teleriscaldamento
CONDIZIONI GENERALI. Il servizio Art. 1 Fatte salve le esigenze di “Certificazione tutela dell’integrità fisica e culturale dei beni e le disposizioni sulle riproduzioni e i diritti spettanti agli autori, l’uso individuale, strumentale e precario dei beni culturali in consegna al Comune di accordo preventivo” Trieste è oggetto di OEC srl provvedimenti di natura autorizzatoria assunti dal Dirigente responsabile del bene. Non sono ammesse utilizzazioni di beni culturali a fini politici.
Art. 2 L’uso è aperto a concesso su domanda del richiedente, rivolta al Dirigente responsabile della struttura, recante ogni dato e informazione, ivi compresa la finalità dell’uso, necessaria per valutarla e darvi seguito. Vanno indicate con precisione le specifiche modalità di effettuazione dell’uso, i mezzi impiegati, i tempi dell’attività, le quantità che eventualmente si intendono immettere sul mercato nonché le forme di distribuzione. Quando si tratti di occupazioni occasionali di spazi va indicato lo spazio che si intende occupare, la durata dell’occupazione, che include il tempo necessario all’allestimento e al disallestimento.
Art. 3 L’atto autorizzatorio precisa le eventuali condizioni e le modalità dell’uso stesso; l’autorizzazione o la concessione sono incedibili e intrasferibili, vengono rilasciate dagli organi competenti in via non esclusiva per una sola volta, previo accertamento dell’esistenza di tutti i soggetti requisiti prescritti. Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo senza apposita autorizzazione scritta.
Art. 4 L’uso speciale o particolare del bene è condizionato al pagamento dei corrispettivi, dall’eventuale rimborso delle spese sostenute dall’Amministrazione, che ne facciano richiesta viene fatturato, al pagamento diretto dei servizi (pulizie, sorveglianza, servizio tecnico...) e che si impegnano all’osservanza del presente Regolamento al versamento di una idonea cauzione, se prevista. L’uso volto a finalità di ricerca con rigoroso carattere tecnico-scientifico, non lucrativo, è soggetto al solo rimborso delle spese sostenute e all’eventuale versamento di cauzione e/o assicurazione. Nel caso di usi richiesti da iniziative rientranti nei fini istituzionali dell’ Amministrazione ed organizzate da terzi in collaborazione con il Comune di Trieste, l’atto autorizzatorio determinerà le condizioni e le modalità dei depositi cauzionali e delle prescrizioni delle Norme assicurazioni.
Art. 5 I pagamenti, con l’indicazione della specifica causale ed il numero di riferimentofattura vanno effettuati in contanti o sull’apposito conto corrente postale o bancario intestato alla locale tesoreria comunale.
Art. 6 La cauzione, senza che siano applica- te politiche la cui misura viene definita nel tariffario o con l’atto autorizzatorio, è prestata in contanti alla Tesoreria comunale oppure per mezzo di polizza assicurativa o fideiussione bancaria. La restituzione segue all’ avvenuta verifica dell’assenza di danni al bene. In caso di danno verificato, previa quantificazione dello stesso, si provvede alla sua rifusione con trattenuta di pari importo sulla somma versata a titolo cauzionale e fino a concorrenza. In caso di danno superiore alla cauzione vengono avviate le procedure discriminatorie che impediscano di recupero previste dalla normativa vigente. Sulla cauzione è trattenuta anche la somma dovuta a titolo di canone o limitino l’accesso alla certificazionecorrispettivo in caso di insolvenza del richiedente.
Art. OEC rilascia la Certificazio- ne 7 Se richiesto dal particolare tipo di accordo preventivo al fine di attestare l’esistenza delle circostanze che rendono indispensabile il ricorso alla deroga ai sensi uso anche in considerazione del punto 2.2. dell’allegato I al DPR 162/99 e s.m.i., nonchépregio dei beni culturali messi a disposizione, in aggiunta a quanto previsto al punto precedente, il richiedente è tenuto ad assicurarsi contro ogni casopossibile danno causato a persone o a cose.
Art. 8 Il Comune rimane esente da ogni responsabilità per i danni eventualmente arrecati a cose e persone per l’uso del bene, l’idoneità delle soluzioni alternative utilizza- te anche se provocati, conseguenti o comunque causati dalle attività dei concessionari (anche per evitare il rischio attività di schiacciamentoriproduzione o eventuale diffusione e vendita al pubblico degli esemplari riprodotti).
Art. Il rilascio delle Certificazione 9 I corrispettivi previsti nel tariffario non includono eventuali compensi e diritti degli autori o dei terzi e non comprendono le eventuali spese di accordo preventivo non attesta, quindi, la rispondenza dell’impianto da installare al rispetto spedizione e di imballaggio dei Requisiti Essenziali di Sicurezza riportati nelle Direttive e nelle norme di riferimentobeni, che dovrà essere oggetto di apposi- ta richiesta di Certificazione CE di prodotto da parte dell’installatore dell’ascensore ad un Organismo Notificatosono a carico dei richiedenti.
Art. OEC srl non fornisce al proprietario dello stabile e dell’impianto o suo legale rappresentante servizi di consulenza per la pre- disposizione 10 La violazione degli obblighi assunti con l’atto autorizzatorio è soggetta a sanzioni, proporzionate all’entità della documentazione tecnica relativa all’accordo preventivo. Affinché venga attivato l’iter di certificazione di accordo preventivo da parte di OEC srlviolazione stessa, il proprietario dello stabile ove de- ve essere installato l’impianto deve accettare sia le condizioni economiche convenute nell’offerta sia l’applicazione del pre- sente Regolamento che è inteso letto, compreso e accettato sono comminate con la sottoscrizione dell’affidamento d’incaricosemplice atto amministrativo. La sottoscrizio- ne dell’incarico e delle condizioni di fornitura da parte misura della sanzione è pari al triplo del proprietario dello stabile impegna le parti a porre in atto tutto quanto sia necessario canone o diritto stabilito per il buon fine tipo di uso. Per l’utilizzo occasionale dello stessospazio la sanzione è pari al canone giornaliero. Le condizioni contenute In caso di diffusione di copie di materiale non autorizzate si provvede ad avviare le procedure per il sequestro delle stesse, fatte salve le citate sanzioni.
Art. 11 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento prevalgono su ogni altro termine in contrasto che sia contenuto o richia- mato in ogni preventivo, conferma d’ordine dell’Organismo Notificato. Il Richiedente, inoltre, deve garantire l’accesso all’immobile ove deve essere installato l’impianto, si fa riferimento alla documentazione ne- cessaria allo svolgimento dell’incarico ricevuto, agli Ispettori di OEC srl, agli Ispettori di ACCREDIA e di eventuali Osser- vatori esterni o interni a OEC srl la cui presenza sarà sempre notificata in anticipo garantendo il diritto di ricusazione. Il rilascio della Certificazione è subordinato al regolare pagamento degli importi definiti all’interno dell’offerta economica. OEC srl ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 C.C. avrà facoltà di risolvere di diritto il contratto mediante semplice comuni- cazione in caso di inadempienza del richiedente alle obbligazioni previste dalle condizioni di fornitura allegate all’affidamento d’incarico e al presente Regolamento, trascorsi quindici giorni dalla costituzione in mora che potrà avvenire mediante raccomandata A/R, posta e-mail certificata (PEC), fax e posta elettronica ordinaria con avviso di lettura. Il mancato esercizio da parte di OEC dei diritti derivanti dal contratto non costituirà né potrà essere considerata una rinuncia a tali diritti. Qualsiasi modifica delle condizioni di fornitura dovrà essere redatta per iscritto e sottoscritta da entrambe le par- ti. Il contratto è disciplinato dal diritto italiano. OEC ha predisposto un “Tariffario” in cui si riportano le condizioni economiche applicate a tutti i richiedenti i servizi di Cer- tificazione al fine di evitare discriminazioni di carattere economico/finanziario o legate alle dimensioni dell’organizzazione e/o appartenenza ad associazioni di categoria istituzionali o privatevigente legislazione sui beni culturali.
Appears in 1 contract
Samples: Regolamento Per l'Uso Dei Beni Culturali E I Servizi Aggiuntivi