CONDIZIONI GENERALI. Il presente Accordo è stipulato in numero tre originali, uno a mani di ASK Università Bocco- ni, uno a mani di Fondazione e uno a mani del Comune di Milano. Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da tutte le Parti. Ai sensi dei termini e delle condizioni previste nel presente Accordo, ciascuna delle Parti conviene di utilizzare i propri migliori sforzi per effettuare o fare in modo che siano effettua- te tutte le necessarie azioni ai sensi della legge applicabile per assicurare che le condizioni previste nel presente Accordo siano soddisfatte e per eseguire nel modo più veloce possibi- le le transazioni previste nel presente Accordo. Il presente Accordo supera qualsiasi precedente scambio di documento, discussione e ac- cordo raggiunto dalle Parti in relazione alle questioni oggetto del presente Accordo. Le previsioni del presente Accordo sono intese esclusivamente a beneficio delle Parti del presente Accordo e non conferiscono diritti a beneficio di terze parti. L’invalidità di una previsione del presente Accordo non determina l’invalidità dell'intero Ac- Per ogni aspetto non regolamentato dal presente Accordo, si applicheranno le disposizioni dell’Articolo 2222 e ss. del Codice Civile in quanto compatibili. Le rubriche contenute in questo Accordo sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell’interpretazione dello stesso.
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Samples: Collaboration Agreement
CONDIZIONI GENERALI. Il presente Accordo è stipulato in numero tre originali1. L’Appaltatore, uno a mani di ASK Università Bocco- ni, uno a mani di Fondazione e uno a mani del Comune di Milano. Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con preso atto scritto, firmato da tutte le Parti. Ai sensi dei termini e della natura delle condizioni previste nel presente Accordo, ciascuna delle Parti conviene di utilizzare i propri migliori sforzi per effettuare o fare in modo che siano effettua- te tutte le necessarie azioni ai sensi della legge applicabile per assicurare che le condizioni previste nel presente Accordo siano soddisfatte e per eseguire nel modo più veloce possibi- le le transazioni previste nel presente Accordo. Il presente Accordo supera qualsiasi precedente scambio di documento, discussione e ac- cordo raggiunto dalle Parti in relazione alle questioni prestazioni oggetto del presente Accordo, si impegna ad eseguirle a regola d’arte nel rispetto di quanto previsto nella documentazione sotto elencata, nell’offerta qualitativa presentata in sede di gara, nonché in tutte le norme di legge e disposizioni in materia vigenti e che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo.
2. Le previsioni L’Appaltatore dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo.
3. Con la stipula del presente Accordo sono intese esclusivamente a beneficio Quadro, la Stazione Appaltante non assume nessun obbligo nei confronti dell’Appaltatore se non quello del rispetto delle Parti condizioni previste nei contratti applicativi.
4. Tutti gli appalti oggetto del presente Accordo saranno affidati e specificati di volta in volta all’Appaltatore, con la stipula di appositi contratti applicativi.
5. L’Appaltatore non conferiscono diritti avrà nulla a beneficio di terze partipretendere in relazione al presente Accordo quadro, fintantoché la Stazione Appaltante non aggiudicherà e sottoscriverà i contratti applicativi.
6. L’invalidità di una previsione Per quanto riguarda l’esecuzione delle prestazioni,queste dovranno essere eseguite secondo la tempistica e le modalità previste nella documentazione sottoelencata, parte integrante e sostanziale del presente Accordo accordo anche se non determina l’invalidità dell'intero Ac- materialmente allegata: - allegato 1: Progetto di gestione componente l’offerta tecnica oggetto di aggiudicazione; - allegato 2: Capitolato speciale d’oneri; - allegato 3: Schema di contratto applicativo ; - allegato 4: Offerta economica presentata in sede di gara ;
7. Per ogni aspetto tutto quanto non regolamentato espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto nonché nei documenti allegati,si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal presente AccordoD.Lgs. n. 50/2016 , si applicheranno le disposizioni dell’Articolo 2222 dal X.Xxx. 9 aprile 2008, n. 81, dal Codice Civile,dal d.lgs. n. 66/2017, e ss. del Codice Civile da tutta l’altra normativa vigente in quanto compatibili. Le rubriche contenute in questo Accordo sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell’interpretazione dello stessomateria.
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Samples: Accordo Quadro
CONDIZIONI GENERALI. Il presente Accordo è stipulato in numero tre originali1. L’operatore economico aggiudicatario, uno a mani di ASK Università Bocco- ni, uno a mani di Fondazione e uno a mani del Comune di Milano. Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con preso atto scritto, firmato da tutte le Parti. Ai sensi dei termini e delle condizioni previste nel presente Accordo, ciascuna delle Parti conviene di utilizzare i propri migliori sforzi per effettuare o fare in modo che siano effettua- te tutte le necessarie azioni ai sensi della legge applicabile per assicurare che le condizioni previste nel presente Accordo siano soddisfatte e per eseguire nel modo più veloce possibi- le le transazioni previste nel presente Accordo. Il presente Accordo supera qualsiasi precedente scambio di documento, discussione e ac- cordo raggiunto dalle Parti in relazione alle questioni natura della fornitura oggetto del presente Accordo, s’impegna ad eseguire le prestazioni a regola d’arte, nel rispetto di quanto previsto dal presente contratto, di tutte le norme di legge e di tutte le altre disposizioni vigenti in materia nonché delle disposizioni in materia che dovessero entrare in vigore durante l’esecuzione dell’Accordo.
2. Le previsioni La Ditta dovrà assicurare altresì il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le forniture oggetto del presente contratto.
3. Con la stipula del presente Accordo, l’Amministrazione non costituisce nessun obbligo nei confronti dell’Aggiudicatario, se non quello del rispetto delle condizioni sottoscritte nell’esecuzione dei contratti discendenti. La Ditta non avrà nulla a pretendere in relazione al presente Accordo quadro, fintantoché l’Amministrazione non darà esecuzione ai contratti discendenti.
4. L’Accordo Quadro e i successivi contratti discendenti in sua applicazione saranno disciplinati dal presente atto nonché dai seguenti documenti che ne costituiscono parte integrale e sostanziale:
1) Lettera di invito;
2) Capitolato Speciale d’Appalto;
3) Dichiarazione e offerta prodotta in sede di gara. Per tutto quanto non espressamente pattuito dalle Parti nel presente atto nonché nei documenti allegati si rinvia alla disciplina dettata al riguardo dal D. Lgs. 50/2016, dal D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207, dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e ss.mm.ii., dal Codice Civile e da tutta l’altra normativa vigente in materia. Con la sottoscrizione del presente atto l’Aggiudicatario dichiara che i documenti allegati e comunque menzionati nel presente Accordo sono intese esclusivamente a beneficio delle Parti del presente Accordo stati dalla stessa attentamente visionati e non conferiscono diritti a beneficio di terze parti. L’invalidità di una previsione del presente Accordo non determina l’invalidità dell'intero Ac- Per ogni aspetto non regolamentato dal presente Accordo, si applicheranno le disposizioni dell’Articolo 2222 e ss. del Codice Civile in quanto compatibili. Le rubriche contenute in questo Accordo sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell’interpretazione dello stessopertanto accettati senza riserva alcuna.
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Samples: Contratto Di Accordo Quadro
CONDIZIONI GENERALI. Il presente Accordo Codesta società è stipulato tenuta a osservare e a far osservare dal proprio personale le disposizioni in numero tre originali, uno vigore all’interno dell’AgID e a mani soddisfare la richiesta di ASK Università Bocco- ni, uno a mani fornire gli estremi anagrafici e quelli di Fondazione e uno a mani del Comune un documento ufficiale di Milanoriconoscimento. Il presente Accordo può essere emendatopersonale di codesta società dovrà attenersi strettamente alle norme di sicurezza, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da tutte le Parti. Ai sensi dei termini e delle condizioni previste nel presente Accordo, ciascuna delle Parti conviene di utilizzare i propri migliori sforzi per effettuare o fare in modo che siano effettua- te tutte le necessarie azioni ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in vigore nei locali dell’AgID; a tal fine verranno fornite dettagliate ed esaurienti informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti interessati alle attività in questione e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tutte le notizie relative all’attività dell’AgID, comunque venute a conoscenza di codesta società, in relazione all’esecuzione del presente contratto, non dovranno in alcun modo e in qualsiasi forma essere divulgate a terzi, né dovranno essere utilizzate sia da parte della legge applicabile società sia da parte di chiunque collabori al suo lavoro, per assicurare che le condizioni previste nel fini diversi da quelli contemplati dal presente Accordo siano soddisfatte atto. I suddetti vincoli permarranno per la società anche dopo la scadenza del contratto. Ciò anche in relazione a quanto previsto dal Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. L’Agenzia si riserva, in caso di violazione alle prescrizioni sulla riservatezza, la facoltà di esperire ogni azione risarcitoria consentita dalla legge. Per quanto non espressamente contemplato nella presente lettera-contratto, si rimanda, per eseguire nel modo più veloce possibi- le le transazioni previste nel presente Accordoquanto applicabili, alle norme di contabilità di stato. Il Responsabile unico del procedimento e Direttore dell’esecuzione del contratto è il xxxx. Xxxxx Xxxxxxx (Agenzia per l’Italia Digitale – Roma, Via Xxxxx, n. 21 - tel. 00.00000000, e-mail: xxxxxxx@xxxx.xxx.xx ). Si invita a restituire tempestivamente la presente Accordo supera qualsiasi lettera-contratto, firmata digitalmente per accettazione dal legale rappresentante di codesta società, nonché il Patto di Integrità di cui al precedente scambio paragrafo 10, debitamente compilato e sottoscritto dal predetto rappresentante legale. I suddetti documenti contrattuali dovranno essere trasmessi all’indirizzo PEC di documentoquesta Agenzia, discussione e ac- cordo raggiunto dalle Parti in relazione alle questioni oggetto del presente Accordo. Le previsioni del presente Accordo sono intese esclusivamente a beneficio delle Parti del presente Accordo e non conferiscono diritti a beneficio di terze parti. L’invalidità di una previsione del presente Accordo non determina l’invalidità dell'intero Ac- Per ogni aspetto non regolamentato dal presente Accordo, si applicheranno le disposizioni dell’Articolo 2222 e ss. del Codice Civile in quanto compatibili. Le rubriche contenute in questo Accordo sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell’interpretazione dello stessoxxxxxxxxxx@xxx.xxxx.xxx.xx.
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Samples: Service Agreement
CONDIZIONI GENERALI. Il 4.1 Possono accedere alla Certificazione tutte le Organizzazioni che rientrano nel campo d’applica- zione come definito rispettivamente nello stan- dard BRCGS – Global Standard Food Safety e nell’Allegato 2 al presente Accordo è stipulato in numero tre originaliRegolamento e nello standard BRCGS - Packaging Materials e nell’Alle- gato 3 al presente Regolamento.
4.2 Perché venga attivato l’iter di certificazione da parte di CQY, uno l’Organizzazione richiedente deve: - conoscere ed avere a mani disposizione lo standard BRCGS di ASK Università Bocco- niriferimento ed eventuali Position Sta- tement e Linee Guide interpretative, uno a mani che sono parte integranti dello standard, - attuare il processo di Fondazione produzione secondo quanto previsto dallo standard BRCGS di riferi- mento, - accettare le regole fissate dal presente Regola- mento e uno a mani del Comune di Milanole condizioni comunicate da CQY.
4.3 L’accettazione dell’offerta, il rilascio della Cer- tificazione e il suo mantenimento, comportano il pagamento degli importi previsti e descritti all’arti- colo 15. Il mancato adempimento di tali obblighi alla scadenza stabilita comporta la sospensione o la revoca del certificato secondo quanto previsto dagli articoli 10 e 11 del presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato Regolamento.
4.4 Prima di avviare l’iter di certificazione è possi- bile richiedere una visita preliminare con l’obiet- tivo di individuare il grado di preparazione dell’Or- ganizzazione in relazione ai requisiti degli standard BRCGS. Tale verifica è documentata ma non viene considerata ai fini dell’audit di certificazione.
4.5 La certificazione non è trasferibile a prodotti o ampliato solo con atto scritto, firmato Organizzazioni produttive o ad unità di trasforma- zione diversi da tutte le Partiquanto menzionato nel certificato vigente.
4.6 CQY gestisce un elenco delle Organizzazioni certificate disponibile sul sito internet www.certi- xxxxxxx.xx. Ai sensi fini di avviare l’iter di certificazione, CQY inserisce i dati dell’Organizzazione anche nel database BRCGS Directory. CQY rende pubblici i dati anche in caso di sospensione, revoca e rinun- cia alla certificazione. Analoghe informazioni ven- gono fornite all’Ente di Accreditamento.
4.7 Certificazione di un’Organizzazione già certifi- cata BRCGS con altro Ente Un’Organizzazione in possesso di una certifica- zione BRCGS valida può chiedere a CQY la stessa certificazione, questo comporta la rinuncia alla cer- tificazione con il precedente Organismo di Certifi- cazione. Al momento della richiesta di offerta l’Organizza- zione deve dichiarare di essere certificata con altro Organismo di Certificazione e deve fornire a CQY: - copia del certificato vigente; - copia dell’ultimo rapporto di audit compren- sivo, se previsto, del piano di azioni correttive; L’Organizzazione deve, inoltre: - comunicare a CQY la data dell’ultimo audit non annunciato effettuato con il precedente Ente; - autorizzare CQY ad accedere ai dati della pre- esistente certificazione nella BRCGS Directory. Tale autorizzazione deve essere data diretta- mente dall’Organizzazione tramite le specifi- che funzionalità previste dalla BRCGS Direc- tory. Al fine di assicurare la continuità della certifica- zione e la sicurezza dei termini e delle condizioni previste nel presente Accordoprodotti, ciascuna delle Parti conviene di utilizzare i propri migliori sforzi per effettuare o fare l’Organizzazione deve chiedere a CQY il trasferimento della certifi- cazione con congruo anticipo in modo che siano effettua- te tutte le necessarie azioni ai sensi della legge applicabile tale da per- mettere la pianificazione dell’audit nel periodo de- finito per assicurare che le condizioni previste nel presente Accordo siano soddisfatte e per eseguire nel modo più veloce possibi- le le transazioni previste nel presente Accordol’audit annunciato oppure non annun- ciato previsto dal certificato vigente. Il presente Accordo supera qualsiasi precedente scambio mancato rispetto del periodo di documentoaudit, discussione e ac- cordo raggiunto dalle Parti in relazione alle questioni oggetto del presente Accordo. Le previsioni del presente Accordo sono intese esclusivamente a beneficio delle Parti del presente Accordo e non conferiscono diritti a beneficio di terze parti. L’invalidità determi- nato dalla certificazione vigente, comporta l’emis- sione di una previsione non conformità maggiore ed il conse- guente declassamento del presente Accordo grado dell’audit ripor- tato nel certificato (vedi articolo 6). Nel caso in cui l'Organizzazione decida di interrom- pere l'iter di certificazione e di ri-certificarsi dopo un periodo di almeno 6 mesi dalla scadenza del cer- tificato, l’Organizzazione non determina l’invalidità dell'intero Ac- Per ogni aspetto incorre nella non regolamentato dal presente Accordoconformità maggiore. In tale periodo, si applicheranno le disposizioni dell’Articolo 2222 e ss. del Codice Civile in quanto compatibili. Le rubriche contenute in questo Accordo sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e l’Organizza- zione non avranno alcun rilievo ai fini dell’interpretazione dello stessoè coperta da una certificazione valida.
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Samples: Regolamento Per La Concessione Della Certificazione Di Conformità
CONDIZIONI GENERALI. Il presente Accordo è stipulato in numero tre originali, uno a mani di ASK Università Bocco- ni, uno a mani di Fondazione e uno a mani L’aggiudicazione avverrà con provvedimento del responsabile dell’ufficio del Comune –Area LL.PP.-Ambiente -.L’aggiudicatario è vincolato sin dalla presentazione dell’offerta mentre gli obblighi dell’Amministrazione sono subordinati al perfezionamento del contratto di Milanolocazione. Il presente Accordo può essere emendatoComune provvederà a convocare l’aggiudicatario per stipulare il contratto che sarà redatto con l’assistenza delle organizzazioni professionali agricole ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 Legge 11/71 come modificata dall’art. 45 della Legge 203/82. Qualora l’aggiudicatario non si presenti alla data stabilita nella convocazione, modificatoil Comune provvederà:
a) ad inviargli diffida scritta ad adempiere entro e non oltre 10 giorni;
b) qualora l’aggiudicatario permanga inadempiente, sostituitoa dichiararlo decaduto dall’aggiudicazione;
c) conseguentemente ad aggiudicare la gara in favore di colui che risulta collocato nella successiva posizione della graduatoria stilata in sede di seduta pubblica. Nel caso in cui l’aggiudicatario non adempia all’obbligo di presentazione alla stipulazione del contratto di locazione alla data e nel luogo che gli saranno comunicati, rinnovato ovvero non provveda al pagamento del corrispettivo dovuto per l’affitto dell’immobile, ovvero receda, si darà luogo alla decadenza dell’aggiudicazione. Tutte le spese inerenti il contratto o ampliato solo con atto scrittoconseguenti a questo saranno a carico dell’aggiudicatario e verranno successivamente comunicate. Il terreno viene affittato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, firmato da pertanto non vi sarà luogo ad azione per lesione, né aumento o diminuzione del canone, per qualunque materiale errore nella descrizione del bene posto in affitto, dovendosi intendere come espressamente dichiarato dal concorrente di ben conoscerlo nel suo valore ed in tutte le Parti. Ai sensi dei termini e delle condizioni previste nel presente Accordo, ciascuna delle Parti conviene di utilizzare i propri migliori sforzi per effettuare o fare in modo che siano effettua- te tutte le necessarie azioni ai sensi della legge applicabile per assicurare che le condizioni previste nel presente Accordo siano soddisfatte e per eseguire nel modo più veloce possibi- le le transazioni previste nel presente Accordo. Il presente Accordo supera qualsiasi precedente scambio di documento, discussione e ac- cordo raggiunto dalle Parti in relazione alle questioni oggetto del presente Accordo. Le previsioni del presente Accordo sono intese esclusivamente a beneficio delle Parti del presente Accordo e non conferiscono diritti a beneficio di terze sue parti. L’invalidità di una previsione del presente Accordo non determina l’invalidità dell'intero Ac- Per ogni aspetto non regolamentato dal presente Accordo, si applicheranno le disposizioni dell’Articolo 2222 e ss. del Codice Civile in quanto compatibili. Le rubriche contenute in questo Accordo sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell’interpretazione dello stesso.
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CONDIZIONI GENERALI. Il presente Accordo è stipulato in numero tre originaliA conclusione delle operazioni di valutazione da parte della commissione giudicatrice e dopo aver esperiti i dovuti controlli, uno la ASL1 inviterà i concorrenti qualificati a mani seguito delle risultanze delle valutazioni della commissione, a sottoscrivere l’Atto di ASK Università Bocco- niadesione, uno atto mediante il quale il concorrente viene formalizzato come fornitore dei prodotti a mani gara, ovvero per i lotti per i quali ha concorso ed ha ottenuto la qualifica. La singola ASL contraente xxxxxxxx i suoi rapporti con il Fornitore con la sottoscrizione di Fondazione e uno a mani del Comune un contratto di Milanofornitura che avrà la durata di 48 mesi decorrenti dalla data della sua sottoscrizione, durante i quali potranno essere emessi gli Ordinativi di Fornitura da parte delle Amministrazioni contraenti. Il presente Accordo può Fornitore dovrà effettuare le consegne, a seguito di ordinativo di fornitura, entro e non oltre i termini stabiliti nel Disciplinare di Gara e comunque nel Contratto sottoscritto con la singola ASL. I prodotti oggetto della fornitura devono essere emendatoconformi alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, modificatoall’importazione, sostituitoall’immissione in commercio e all’uso e dovranno rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all’atto dell’offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante la fornitura. I prodotti ed i relativi confezionamenti, rinnovato o ampliato solo etichette e fogli illustrativi, devono essere conformi ai requisiti previsti dalle leggi e regolamenti comunitari in materia, vigenti all’atto della fornitura e devono essere provvisti di marcatura CE (D. Lgs. 24 febbraio 1997, n° 46 in attuazione della Direttiva 93/42, come modificato dal D. Lgs. 95/1998 e dal D.Lgs. 37/2010), e rispondenza ai requisiti di cui al D.Lgs. 81/08 e s.m.i. “Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” . Dovranno inoltre essere conformi a quanto previsto da: • norme UNI EN ISO, EN ISO, ISO relative alla sterilizzazione dei dispositivi medici • per i lotti ove sono presenti punti in lega di titanio, questi devono essere compatibili con atto scritto, firmato da tutte le Partila risonanza magnetica. Ai sensi dei termini In ogni caso si precisa che i dispositivi medici devono essere progettati e delle condizioni previste nel presente Accordo, ciascuna delle Parti conviene di utilizzare i propri migliori sforzi per effettuare o fare fabbricati in modo che siano effettua- te la loro utilizzazione non comprometta lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza e la salute degli utilizzatori, fermo restando che gli eventuali rischi devono essere di livello accettabile, tenuto conto del beneficio apportato al paziente, e compatibili con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza. I prodotti non conformi alla direttiva 2010/32/UE del 10 maggio 2010, se soggetti a tale prescrizione, non saranno presi in considerazione. Il materiale dovrà possedere le seguenti caratteristiche: • latex free • biocompatibile (relativamente ai punti contenuti nei caricatori, alle clip, alle strisce di rinforzo) • sterile • appartenere alla classe di rischio prevista per la tipologia di prodotto. I fornitori dovranno essere in regola con tutte le necessarie azioni disposizioni in materia ed idonei tecnologicamente, organizzativamente e qualitativamente alla tipologia e all'entità della fornitura assegnata. In corso di fornitura, eventuali variazioni di ragione sociale, accorpamenti, cessioni di ramo d’azienda, cessioni di brevetti, prodotti, etc., dovranno essere comunicati alla singola ASL aderente all’unione di acquisto che procederà così come disciplinato dal D.Lgs. 50/2016. I dispositivi medici e le relative confezioni, etichette, fogli illustrativi e manuale d’uso devono essere conformi ai sensi requisiti previsti dalle Leggi e Regolamenti Comunitari vigenti in materia, nonché rispondenti alle disposizioni legislative relative all’autorizzazione, alla produzione, alla importazione ed alla commercializzazione. Inoltre, devono essere provvisti di marcatura CE come da Direttiva 93/42 CEE recepita a livello italiano dal Decreto Legislativo n.46 del 24/02/1997 e s.m.i. I prodotti offerti devono essere iscritti al repertorio nazionale dei Dispositivi Medici (DM), che deve essere specificato per ciascun prodotto analogamente alla CND (Classificazione Nazionale Dispositivi) e/o iscritti in banca dati. (Codice ministeriale) Tutti i prodotti monouso dovranno essere privi di lattice, sterili, senza rilascio di ftalati come da D.L.G. 37/2010 (modifica del D.Lgs 46/97) e regolamento CE 1907/2006, in confezione singola e con apertura peel-open. Si dovrà inoltre evincere dalla documentazione l’attestazione di latex/latex free per tutti i prodotti e tutti i confezionamenti primari. Tutti i prodotti Xxxxxxxx devono riportare il logo della legge applicabile per assicurare che le condizioni previste nel presente Accordo siano soddisfatte e per eseguire nel ASL di riferimento in modo più veloce possibi- le le transazioni previste nel presente Accordoleggibile ed indelebile. Il presente Accordo supera qualsiasi precedente scambio di documento, discussione e ac- cordo raggiunto dalle Parti in relazione alle questioni oggetto La ditta aggiudicataria dovrà fornire i dispositivi indicati all’Art. 14 del presente AccordoCapitolato secondo le specifiche tecniche indicate per singolo lotto. Le previsioni Ogni ditta, inoltre, si impegna a:
a) presentare, al fine di rendere più agevole la disamina della documentazione tecnica relativa ad ogni lotto, i documenti debitamente rilegati secondo l’ordine degli stessi lotti e corredati da un completo indice per la certezza di quanto presentato;
b) tenere aggiornate le informazioni sul prodotto durante la durata della fornitura prevista, ovvero se dovesse essere immesso sul mercato un prodotto più innovativo la ditta provvederà ad aggiornare gratuitamente, senza aumenti di prezzo, la tipologia del presente Accordo sono intese esclusivamente device, d’intesa con i Dirigenti Medici Responsabili delle UU.OO. destinatarie dei medesimi dispositivi; fermo restando che questi ultimi dovranno comunque essere verificati e valutati dagli utilizzatori stessi;
c) presentare una scheda tecnica del prodotto ed una relazione da cui si evinca l’aggiornamento tecnologico dell’eventuale nuovo prodotto rispetto al precedente, per l’approvazione da parte della ASL contraente, infatti la sostituzione dei prodotti potrà in ogni caso avvenire solo dopo esplicita autorizzazione della ASL contraente. E’ preferibile che la ditta evidenzi sulla documentazione tecnica presentata a beneficio gara, la presenza delle Parti del presente Accordo caratteristiche richieste dei prodotti. Qualora le schede dovessero essere presentate difformemente a quanto suggerito, la Commissione Giudicatrice potrebbe trovarsi nelle condizioni di valutare erroneamente e non conferiscono diritti a beneficio compiutamente le caratteristiche dei prodotti. Così come già descritto nel Disciplinare di terze parti. L’invalidità di una previsione del presente Accordo non determina l’invalidità dell'intero Ac- Per ogni aspetto non regolamentato dal presente Accordogara, si applicheranno le disposizioni dell’Articolo 2222 ribadisce che i depliants non sono sostitutivi delle schede tecniche e, pertanto, non devono essere inseriti nella busta tecnica. A tal fine si ricorda la necessità di presentare una Tavola sinottica così come richiamato al punto B. Busta Tecnica del Disciplinare di gara. Si evidenzia altresì che per ogni lotto verrà attribuita la valutazione graduata prevista per ogni singolo criterio fino al valore massimo indicato per lo stesso criterio, in base alle caratteristiche riportate nelle schede tecniche presentate e ss. del Codice Civile in quanto compatibili. Le rubriche contenute in questo Accordo sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell’interpretazione dello stessoconseguente valutazione della campionatura.
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Samples: Accordo Quadro
CONDIZIONI GENERALI. Il [R.1] L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni richieste nei tempi e nei modi previsti nel presente Accordo è stipulato Capitolato Tecnico e, qualora migliorative, nell’Offerta Tecnica presentata. [R.2] Tutti i servizi richiesti all’Appaltatore si intendono comprensivi di ogni attività accessoria, anche qualora non descritta nel presente Capitolato, ma necessaria ai fini dell’erogazione degli stessi, tranne ove esplicitamente esclusa dal presente Documento. L’Appaltatore si impegna a mettere a disposizione della CSEA un team specializzato per l’erogazione dei servizi, che ricomprenda necessariamente delle figure Consulenti del Lavoro. [R.3] Gli importi offerti dall’Appaltatore in numero tre originalifase di risposta alla Gara si intendono comprensivi e remunerativi di ogni spesa, uno inerente o direttamente conseguente alla fornitura, intendendosi in tal senso interamente compensati tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese, per la perfetta esecuzione del Contratto, salvo ove diversamente espressamente specificato. [R.4] L’Appaltatore dovrà garantire in ogni tempo l’Amministrazione da qualsiasi pretesa da parte di terzi derivante da sue inadempienze, anche parziali, delle norme contrattuali, delle attività, e rapporti comunque posti in essere dall’Appaltatore stesso o dal suo personale per lo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto. [R.5] È fatto divieto assoluto all’Appaltatore di sospendere e/o interrompere la fornitura anche nei casi di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Amministrazione, fatta salva ogni altra forma di tutela prevista dalla legge. [R.6] L’Appaltatore dovrà ottemperare alla normativa vigente inerente alla gestione dei dati e delle informazioni. [R.7] L’Appaltatore dovrà ottemperare, nell’erogazione delle prestazioni richieste, a mani di ASK Università Bocco- ni, uno a mani di Fondazione e uno a mani del Comune di Milano. Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da tutte le Parti. Ai sensi dei termini e delle condizioni previste nel presente Accordo, ciascuna delle Parti conviene di utilizzare i propri migliori sforzi per effettuare o fare norme vigenti in modo che siano effettua- te tutte le necessarie azioni ai sensi della legge applicabile per assicurare che le condizioni previste nel presente Accordo siano soddisfatte e per eseguire nel modo più veloce possibi- le le transazioni previste nel presente Accordo. Il presente Accordo supera qualsiasi precedente scambio di documento, discussione e ac- cordo raggiunto dalle Parti in relazione alle questioni oggetto del presente Accordo. Le previsioni del presente Accordo sono intese esclusivamente a beneficio delle Parti del presente Accordo e non conferiscono diritti a beneficio di terze parti. L’invalidità di una previsione del presente Accordo non determina l’invalidità dell'intero Ac- Per ogni aspetto non regolamentato dal presente Accordo, si applicheranno le disposizioni dell’Articolo 2222 e ss. del Codice Civile in quanto compatibili. Le rubriche contenute in questo Accordo sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell’interpretazione dello stessomateria.
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Samples: Service Agreement
CONDIZIONI GENERALI. Il presente Accordo è stipulato in numero tre originali, uno 6.1 Le presenti Condizioni di Prestito ed i Finanziamenti ed i singoli Prestiti sono regolati e conclusi a mani di ASK Università Bocco- ni, uno a mani di Fondazione norma della legge italiana e uno a mani sia i Richiedenti che i Xxxxxxxxxx accettano la competenza del Comune Foro di Milano.
6.2 Le presenti Condizioni di Prestito sono soggette ad aggiornamenti e modifiche, che saranno tempestivamente pubblicati sul Sito; dalla data di tale pubblicazione le Condizioni aggiornate saranno applicate ed efficaci con riguardo alle nuove operazioni (Prestiti/Finanziamenti) effettuate dagli Utenti. Resta inteso che qualora si tratti anche di modifica delle condizioni riguardanti i rapporti tra Smartika e gli Utenti, esse dovranno essere comunicate agli Utenti secondo quanto previsto nel Contratto Quadro.
6.3 Se una parte o più clausole non essenziali delle Condizioni di Prestito risultano essere illegali, invalide o inefficaci, ciò non modificherà la validità o applicabilità delle altre clausole delle Condizioni di Prestito o del Finanziamento.
6.4 Qualsiasi rinuncia di una delle parti a perseguire l’inadempimento di una clausola delle presenti Condizioni di Prestito non rappresenta una rinuncia a perseguire detto inadempimento o altri successivi.
6.5 Qualsiasi notifica al Richiedente in riferimento ad un Finanziamento/Prestito, anche in esito ad eventuali cessioni, verrà segnalata sul My Smartika del Richiedente. Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da tutte le Parti. Ai sensi dei termini e delle condizioni previste nel presente Accordo, ciascuna delle Parti conviene Richiedente potrà ricevere anche per e-mail al suo indirizzo una segnalazione di utilizzare i propri migliori sforzi per effettuare o fare in modo che siano effettua- te tutte le necessarie azioni ai sensi della legge applicabile per assicurare che le condizioni previste nel presente Accordo siano soddisfatte e per eseguire nel modo più veloce possibi- le le transazioni previste nel presente Accordo. Il presente Accordo supera qualsiasi precedente scambio di documento, discussione e ac- cordo raggiunto dalle Parti in relazione alle questioni oggetto del presente Accordo. Le previsioni del presente Accordo sono intese esclusivamente a beneficio delle Parti del presente Accordo e non conferiscono diritti a beneficio di terze parti. L’invalidità di una previsione del presente Accordo non determina l’invalidità dell'intero Ac- Per ogni aspetto non regolamentato dal presente Accordo, si applicheranno le disposizioni dell’Articolo 2222 e ss. del Codice Civile in quanto compatibili. Le rubriche contenute in questo Accordo sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell’interpretazione dello stessocontrollare il suo My Smartika.
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Samples: Prestito
CONDIZIONI GENERALI. Il presente Accordo è stipulato In relazione alle specifiche tecniche di seguito indicate e relative alle apparecchiature richiesto, si evidenzia quanto segue:
A. Le apparecchiature proposte dovranno essere del livello più elevato consentito dall’attuale tecnologia e conforme alle vigenti direttive e norme in numero tre originalimateria di fabbricazione, uno messe in commercio, procedure e operazioni di installazione, documentazione, prevenzione e protezione dai rischi sulla sicurezza sul lavoro, procedure di manutenzione preventiva e correttiva;
B. le apparecchiature proposte dovranno essere costruite a mani regola d’arte, nuove di ASK Università Bocco- nifabbrica e dovranno essere conformi alle prescrizioni ed indicazioni minime previste e di seguito indicate; qualora al momento della fornitura e installazione delle apparecchiature offerte in sede di gara, uno le medesime non dovessero essere più in produzione o comunque fossero considerate superate tecnologicamente da sistemi di più recente introduzione sul mercato da parte del medesimo operatore economico Aggiudicatario, sarà obbligo del medesimo operatore, previo parere favorevole della RIN, sostituire i sistemi offerti con i nuovi sistemi, senza ulteriori oneri a mani di Fondazione e uno a mani del Comune di Milanocarico della RIN. Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da Per tutte le Partiapparecchiature oggetto della fornitura è richiesta:
1. Ai sensi la conformità alla direttiva 93/42/CE e s.m.i.;
2. la conformità alla CEI 60601-1
3. la conformità alla CEI 76-1;
4. il codice CND;
5. il numero di iscrizione al Repertorio dei termini e delle condizioni previste nel presente Accordo, ciascuna delle Parti conviene Dispositivi Medici;
6. dichiarazione da parte dell’operatore economico di utilizzare i propri migliori sforzi per effettuare o fare in modo che siano effettua- te tutte le necessarie azioni rispondenza di tale apparecchiatura ai sensi dell’art. 22-23 del D. Lgs. 81/08 S.M.I. e norme correlate. Tale dichiarazione rappresenta elemento essenziale della legge applicabile documentazione richiesta;
7. manuale d’uso e di manutenzione, scheda tecnica, schemi elettrici e quanto altro necessario per assicurare che le condizioni previste nel presente Accordo siano soddisfatte consentire all’utilizzatore l’impiego di tale apparecchiatura in perfetta sicurezza e per eseguire nel modo più veloce possibi- le le transazioni previste nel presente Accordoottimizzazione degli standard operativi. Il presente Accordo supera qualsiasi precedente scambio di documento, discussione e ac- cordo raggiunto dalle Parti Tale documentazione dovrà essere redatta in relazione alle questioni oggetto lingua italiana a cura del presente Accordo. Le previsioni del presente Accordo sono intese esclusivamente a beneficio delle Parti del presente Accordo e non conferiscono diritti a beneficio di terze parti. L’invalidità di una previsione del presente Accordo non determina l’invalidità dell'intero Ac- Per ogni aspetto non regolamentato dal presente Accordo, si applicheranno le disposizioni dell’Articolo 2222 e ss. del Codice Civile in quanto compatibili. Le rubriche contenute in questo Accordo sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell’interpretazione dello stessoprogettista/distributore/fornitore.
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CONDIZIONI GENERALI. Il presente Accordo è stipulato 6.1 Le presenti Condizioni di Prestito ed i Finanziamenti ed i singoli Prestiti sono regolati e conclusi a norma della legge italiana e sia i Richiedenti che i Xxxxxxxxxx accettano la competenza del Foro di Milano per la risoluzioni delle eventuali divergenze.
6.2 Le presenti Condizioni di Prestito sono soggette ad aggiornamenti e modifiche, che saranno tempestivamente pubblicati sul Sito xxx.xxxxxxxx.xx; dalla data di tale pubblicazione le Condizioni aggiornate saranno applicate ed efficaci con riguardo alle nuove operazioni (Prestiti/Finanziamenti) effettuate dagli Utenti. Resta inteso che qualora si tratti anche di modifica delle condizioni riguardanti i rapporti tra MotusQuo e gli Utenti, esse dovranno essere comunicate agli Utenti secondo quanto previsto nel Contratto Quadro.
6.3 Se una parte o più clausole non essenziali delle Condizioni di Prestito risultassero essere invalide o inefficaci, ciò non modificherà la validità o applicabilità delle altre clausole delle Condizioni di Prestito o del Finanziamento.
6.4 Qualsiasi rinuncia di una delle parti a perseguire l’inadempimento di una clausola delle presenti Condizioni di Prestito non rappresenta una rinuncia del diritto spettante alla Parte stessa, ovvero a perseguire detto inadempimento.
6.5 Qualsiasi notifica al Richiedente in numero tre originaliriferimento ad un Finanziamento/ Prestito, uno a mani di ASK Università Bocco- nianche in esito ad eventuali cessioni, uno a mani di Fondazione e uno a mani verrà segnalata sull’area Riservata del Comune di MilanoRichiedente. Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da tutte le Parti. Ai sensi dei termini e delle condizioni previste nel presente Accordo, ciascuna delle Parti conviene Richiedente potrà ricevere anche per e-mail al suo indirizzo una segnalazione di utilizzare i propri migliori sforzi per effettuare o fare in modo che siano effettua- te tutte le necessarie azioni ai sensi della legge applicabile per assicurare che le condizioni previste nel presente Accordo siano soddisfatte e per eseguire nel modo più veloce possibi- le le transazioni previste nel presente Accordo. Il presente Accordo supera qualsiasi precedente scambio di documento, discussione e ac- cordo raggiunto dalle Parti in relazione alle questioni oggetto del presente Accordo. Le previsioni del presente Accordo sono intese esclusivamente a beneficio delle Parti del presente Accordo e non conferiscono diritti a beneficio di terze parti. L’invalidità di una previsione del presente Accordo non determina l’invalidità dell'intero Ac- Per ogni aspetto non regolamentato dal presente Accordo, si applicheranno le disposizioni dell’Articolo 2222 e ss. del Codice Civile in quanto compatibili. Le rubriche contenute in questo Accordo sono state poste al solo fine di facilitarne controllare la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell’interpretazione dello stessosua area Riservata.
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Samples: Prestito
CONDIZIONI GENERALI. Il presente Accordo Per rendicontare e ottenere l’erogazione della quota di contributo spettante è stipulato necessario che siano rispettate le seguenti condizioni generali: che la realizzazione del progetto sia conforme a quanto previsto dal Bando e a quanto dichiarato in numero tre originalidomanda, uno salvo eventuali variazioni autorizzate da Finpiemonte – non costituiscono modifiche sostanziali esclusivamente le modifiche che attengono a: condizioni di fornitura degli impianti e attrezzature, identità del fornitore diversa da quella eventualmente indicata nel progetto analitico, modifiche ad impianti, macchinari e attrezzature; che l’impresa abbia assolto tutti gli obblighi previsti dalle norme in materia di contributi previdenziali e assicurativi e dalla normativa antimafia, ove necessario; che venga rispettato l’arco temporale di svolgimento dell’attività ammessa a mani contributo, salvo eventuali proroghe deliberate dal Comitato (art. 3.2 del Bando: “L’investimento deve essere concluso entro 24 mesi dalla data di ASK Università Bocco- nisottoscrizione dell’Atto di Adesione, uno salvo diverso termine comunicato a mani Finpiemonte S.p.A. e approvato dal Comitato di Fondazione Valutazione”). - dichiarazione di rendicontazione degli investimenti; - dichiarazione di rendicontazione incentivi all’occupazione; - relazione sullo stato d’avanzamento del programma d’investimenti, con indicazione delle spese sostenute, dei risultati ottenuti, delle eventuali variazioni di programma effettuate e uno delle conseguenti approvazioni ottenute, dell’occupazione generata, dei risultati di esercizio (produzione a mani regime, volume di affari, posizionamento di mercato, etc.) al raggiungimento delle soglie del Comune 40%, dell’80% e del 100% dell’investimento realizzato; - dettaglio analitico delle spese sostenute nella forma di Milanoelenco delle fatture rendicontate, numerate progressivamente e corrispondente alla numerazione apposta sulle copie delle fatture allegate, suddivise per tipologia di costi ammissibili, secondo lo schema reperibile sul sito xxx.xxxxxxxxxxx.xx. Il presente Accordo può prospetto dovrà essere emendatoinviato anche in formato excel; - dichiarazione sostitutiva di atto notorio firmata dal legale rappresentante che attesi il requisito di nuova fabbricazione per tutti i beni, modificatoad eccezione di quelli acquisiti in leasing o dall’azienda rilevata; - copia del libro cespiti (o estratto) con espressa evidenza dei beni agevolati, sostituitoal raggiungimento delle soglie del 40%, rinnovato dell’80% e del 100% dell’investimento realizzato; - per i beni in leasing: Copia del contratto di leasing, contenente il valore netto del bene e il totale dei canoni da pagare, ivi compresi eventuali canoni di anticipo, Nel caso di leasing per l’acquisto di beni diversi da terreni e immobili, il contratto di locazione deve necessariamente avere la forma del leasing finanziario e deve comportare l’obbligo esplicito di acquisire il bene alla scadenza del contratto di locazione, Nel caso di leasing per terreni e fabbricati, la locazione deve proseguire per almeno 5 anni dalla data prevista per il completamento del progetto di investimento o ampliato solo per tre anni nel caso di PMI, Elenco con atto scrittonumerazione progressiva (corrispondente alle fatture allegate) dei canoni di leasing, firmato da tutte le Parti. Ai sensi con indicazione della scadenza dell’importo comprensivo di interessi, Dichiarazione liberatoria della società di leasing per l’avvenuto pagamento dei termini e canoni (anche cumulativa) o altra documentazione utile a comprovarne l’avvenuto pagamento; La modifica della modalità di acquisto dei beni del programma dalla locazione finanziaria all’acquisto diretto o viceversa è consentita, nel rispetto delle condizioni previste nel presente Accordoe dei principi generali fissati dalla lettera di concessione, ciascuna delle Parti conviene di utilizzare i propri migliori sforzi per effettuare o fare in modo che siano effettua- te tutte le necessarie azioni ai sensi della legge applicabile per assicurare che le condizioni previste nel presente Accordo siano soddisfatte e per eseguire nel modo più veloce possibi- le le transazioni previste nel presente Accordo. Il presente Accordo supera qualsiasi precedente scambio di documento, discussione e ac- cordo raggiunto dalle Parti in relazione alle questioni oggetto del presente Accordo. Le previsioni del presente Accordo sono intese esclusivamente previa tempestiva comunicazione a beneficio delle Parti del presente Accordo e non conferiscono diritti a beneficio di terze parti. L’invalidità di una previsione del presente Accordo non determina l’invalidità dell'intero Ac- Per ogni aspetto non regolamentato dal presente Accordo, si applicheranno le disposizioni dell’Articolo 2222 e ss. del Codice Civile in quanto compatibili. Le rubriche contenute in questo Accordo sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell’interpretazione dello stessoFinpiemonte.
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Samples: Cost Reporting Procedures
CONDIZIONI GENERALI. Il L'assunzione dell'appalto di cui al presente Accordo è stipulato in numero tre originali, uno a mani documento implica da parte dell’aggiudicatario la piena conoscenza di ASK Università Bocco- ni, uno a mani di Fondazione e uno a mani del Comune di Milano. Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da tutte le Partinorme generali e particolari che si riferiscono alla fornitura da effettuare. Ai sensi In particolare: − la fornitura dovrà rispondere ai requisiti e prescrizioni del “piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei termini consumi nel settore della pubblica amministrazione ovvero del piano d’azione nazionale sul green public procurement (pan gpp) criteri ambientali minimi per la fornitura e il servizio di noleggio di arredi per interni aggiornamento dell’allegato 2 “criteri ambientali minimi per l’acquisto di arredi per ufficio” del decreto ministeriale del 22 febbraio 2011 (supp. ord. n. 74 alla g.u. n. 64 del 19 marzo 2011)”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale SG n.23 del 28/1/2017. Si veda il documento “Requisiti e Prescrizioni PAN GPP allegato; − gli arredi dovranno essere conformi alle vigenti norme in materia di antinfortunistica, con particolare riferimento al D.P.R. 547/55 e alle norme in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (X.X.xx. 626/94) e successive modifiche ed integrazioni; le parti con le quali si possa venire in contatto, nelle condizioni di normale uso, non dovranno recare danni personali e/o danni agli indumenti. I concorrenti dovranno, pertanto, porre la massima attenzione alle specifiche tecniche indicate nel presente capitolato e nei documenti di gara che riguardano anche le prestazioni ambientali dei prodotti richiesti. Inoltre, nell’esecuzione dell’appalto l’aggiudicatario è tenuto alla piena osservanza delle condizioni previste nel presente Accordodocumento; per quanto non espressamente previsto si applicano: - le vigenti disposizioni in materia di contratti eseguiti per conto dello Stato o della Pubblica Amministrazione; - il DPR n. 547/55; - il Dlgs. n. 626/94 e s.m.i.; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, ciascuna delle Parti conviene n.50; - le norme del codice civile in materia di utilizzare i propri migliori sforzi per effettuare o fare in modo che siano effettua- te tutte le necessarie azioni ai sensi della legge applicabile per assicurare che contratti; - le condizioni previste nel presente Accordo siano soddisfatte e generali di contratto relative alla iniziativa Iniziativa Xx.Xx. Beni arredi per eseguire nel modo più veloce possibi- le le transazioni previste nel presente AccordoUfficio. Il presente Accordo supera qualsiasi precedente scambio Resta salva l’applicazione delle norme imperative di documento, discussione e ac- cordo raggiunto dalle Parti in relazione alle questioni oggetto del presente Accordo. Le previsioni del presente Accordo sono intese esclusivamente a beneficio delle Parti del presente Accordo e non conferiscono diritti a beneficio di terze parti. L’invalidità di una previsione del presente Accordo non determina l’invalidità dell'intero Ac- Per ogni aspetto non regolamentato dal presente Accordo, si applicheranno le disposizioni dell’Articolo 2222 e ss. del Codice Civile in quanto compatibili. Le rubriche contenute in questo Accordo sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell’interpretazione dello stessofinanza pubblica che dovessero intervenire.
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Samples: Fornitura E Posa in Opera Di Arredi a Basso Impatto Ambientale
CONDIZIONI GENERALI. Il presente Accordo è stipulato In relazione alle specifiche tecniche di seguito indicate e relative ai dispositivi richiesti, si evidenzia quanto segue:
A. I dispositivi proposti dovranno essere del livello più elevato consentito dall’attuale tecnologia e conforme alle vigenti direttive e norme in materia di fabbricazione, messe in commercio, procedure e operazioni di installazione, documentazione, prevenzione e protezione dai rischi sulla sicurezza sul lavoro, procedure di manutenzione preventiva e correttiva.
B. I dispositivi proposti dovranno essere costruiti a regola d’arte, nuovi di fabbrica e dovranno essere conformi alle prescrizioni ed indicazioni minime previste e di seguito indicate; qualora al momento della fornitura e installazione dei dispositivi offerti in sede di gara, i medesimi non dovessero essere più in produzione o comunque fossero considerati superati tecnologicamente da dispositivi di più recente introduzione sul mercato da parte del medesimo operatore economico Aggiudicatario, sarà obbligo del medesimo operatore, previo parere favorevole della RIN, sostituire i dispositivi offerti con i nuovi dispositivi, senza ulteriori oneri a carico della RIN.
1. la conformità alla direttiva 93/42/CE e s.m.i. e più specificatamente la classe 1;
2. la conformità alla CEI 60601-1;
3. il codice CND;
4. il numero tre originali, uno a mani di ASK Università Bocco- ni, uno a mani iscrizione al Repertorio dei Dispositivi Medici;
5. dichiarazione da parte dell’operatore economico di Fondazione e uno a mani del Comune rispondenza di Milano. Il presente Accordo può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da tutte le Parti. Ai sensi dei termini e delle condizioni previste nel presente Accordo, ciascuna delle Parti conviene di utilizzare i propri migliori sforzi per effettuare o fare in modo che siano effettua- te tutte le necessarie azioni tali dispositivi ai sensi della legge applicabile dell’art. 22-23 del D. Lgs. 81/08 S.M.I. e norme correlate;
6. manuale d’uso e di manutenzione, scheda tecnica, schemi elettrici e quanto altro necessario per assicurare che le condizioni previste nel presente Accordo siano soddisfatte consentire all’utilizzatore l’impiego di tali dispositivi in perfetta sicurezza e per eseguire nel modo più veloce possibi- le le transazioni previste nel presente Accordoottimizzazione degli standard operativi. Il presente Accordo supera qualsiasi precedente scambio di documento, discussione e ac- cordo raggiunto dalle Parti Tale documentazione dovrà essere redatta in relazione alle questioni oggetto lingua italiana a cura del presente Accordo. Le previsioni del presente Accordo sono intese esclusivamente a beneficio delle Parti del presente Accordo e non conferiscono diritti a beneficio di terze parti. L’invalidità di una previsione del presente Accordo non determina l’invalidità dell'intero Ac- Per ogni aspetto non regolamentato dal presente Accordo, si applicheranno le disposizioni dell’Articolo 2222 e ss. del Codice Civile in quanto compatibili. Le rubriche contenute in questo Accordo sono state poste al solo fine di facilitarne la lettura e non avranno alcun rilievo ai fini dell’interpretazione dello stessoprogettista/distributore/fornitore.
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Samples: Contract for the Supply of Home Rehabilitation Modules