Condizioni sospensive. 7.1. Il presente Xxxxxxxxx è condizionato sospensivamente al verificarsi di tutti i seguenti eventi congiuntamente fra loro: (i) intervenuta ammissione di BETA, GAMMA, DELTA e EPSILON alla Procedura di Concordato e autorizzazione, da parte dei competenti organi della Procedura, del Contratto di Affitto dei Rami di Azienda entro 30 giorni dalla data di deposito della istanza; (ii) intervenuta Omologazione, con sentenza passata in giudicato; (iii) non contestabilità alla Data del Contratto Definitivo di Acquisto dei Rami di Azienda delle dichiarazioni di cui agli allegati B1, C1, D1 e E1 al Contratto di Affitto dei Rami di Azienda; (iv) intervenuta approvazione dell’operazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’art. 16 della legge 287/90. 7.2. Nell’ipotesi in cui non si verifichi anche una sola delle condizioni di cui al precedente punto 7.1, il presente Xxxxxxxxx dovrà intendersi definitivamente privo di ogni efficacia e nessuna Parte avrà nulla a pretendere dall’altra neanche a titolo di responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale. 7.3. Con riguardo alla condizione di cui alla lettera (i) del precedente punto 7.1, qualora l’autorizzazione del Contratto di Affitto dei Rami di Azienda intervenga successivamente al 30° giorno previsto nella predetta lettera (i) ovvero gli organi della Procedura di Concordato autorizzino o prospettino l’autorizzazione (anche attraverso l’inserimento di condizioni nei relativi provvedimenti) di contratti di affitto inerenti i medesimi Rami d’Azienda di contenuto diverso, anche se solo parzialmente, rispetto al Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda, XXXX potrà a suo insindacabile giudizio, e senza avere alcun obbligo né creare alcuna aspettativa al riguardo, decidere di procedere o meno alla stipula: (a) del Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda autorizzato oltre il 30° giorno; (b) del/dei contratto/i di affitto dei medesimi Rami d’Azienda di contenuto anche solo parzialmente diverso, e anche non comportante ulteriori oneri, rispetto al Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda, considerandosi come avverata la condizione di cui al precedente punto 7.1., lettera (i), unicamente nel caso in cui ALFA decida di stipulare ed effettivamente stipuli nell’ambito della Procedura di Concordato i contratti di cui alle precedenti lettere (a) o (b) del presente punto 7.3. Resta comunque inteso tra le Parti che dal presente punto 7.3 non nasce alcun obbligo in capo a ALFA di stipulare i contratti di cui alle precedenti lettere (a) e (b) del presente punto 7.3. e che nessuna responsabilità di natura pre-contrattuale, contrattuale e/o extra-contrattuale potrà essere alla medesima addebitata, anche in relazione al mancato avveramento della condizione contenuta nel precedente punto 7.1, lettera (i), qualora, per qualsiasi ragione, essa ALFA decida di non addivenire alla stipula dei suddetti contratti di cui alle precedenti lettere (a) e (b) del presente punto 7.3.
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Samples: Contratti d'Impresa, Acquisition Agreement
Condizioni sospensive. 7.1. Il 5.1 L’obbligo della Società di acquistare, o far sì che la SPV acquisti, l’Area è sospensivamente condizionato all’avveramento - entro 9 (nove) mesi dalla data di sottoscrizione del presente Xxxxxxxxx è condizionato sospensivamente Contratto (di se- guito il Termine), fatto salvo quanto infra convenuto al verificarsi di tutti i punto 5.2 - delle seguenti eventi congiuntamente fra loroCondizioni Sospensive:
(i) intervenuta ammissione sottoscrizione di BETAuno o più contratti preliminari di locazione e/o vendita tra la SPV ed uno o più soggetti ai sensi dei quali questi ultimi si impegnino ad acquistare o a prendere in locazione almeno il 50% (cinquanta per cento) della superficie utile calpestabile del realizzando Complesso Immobiliare (nel prosieguo, GAMMAper brevità, DELTA e EPSILON alla Procedura il “Preliminare di Concordato e autorizzazione, da parte dei competenti organi della Procedura, del Contratto di Affitto dei Rami di Azienda entro 30 giorni dalla data di deposito della istanzaLocazione o vendita”);
(ii) intervenuta Omologazioneistruttoria da parte dell’amministrazione comunale e dei suoi uffici competenti della pratica per il rilascio del relativo permesso di co- struire (e/o degli equipollenti titoli abilitativi) nonché di qualsivoglia altro provvedimento amministrativo, con sentenza passata in giudicatocomunque denominato, che con- senta la realizzazione sull’Area del Complesso Immobiliare per al- meno 193.166 mq di superficie coperta e delle relative opere di urba- nizzazione (nel prosieguo, per brevità, il “Permesso di Costruire”). I titoli abilitativi sopra citati dovranno essere rilasciati il giorno del ro- gito notarile di acquisto a seguito del perfezionamento del passaggio di proprietà;
(iii) non contestabilità verifica presso i soggetti competenti alla Data realizzazione delle opere a servizio del Contratto Definitivo complesso immobiliare affinché: - siano effettuate le forniture di Acquisto dei Rami energia elettrica, gas, acqua, ecc. neces- sarie al funzionamento degli insediamenti erigendi, secondo i termini che la stessa Società avrà preventivamente concordato con i gestori delle reti prima della stipula della convenzione; - sia consentito lo smaltimento delle acque meteoriche risultanti dallo studio idraulico che prenderà in considerazione le superfici impermea- bili previste dal progetto idraulico che sarà presentato dalla Società in accordo con il gestore del canale prima della stipula della convenzione; in caso di Azienda necessità verranno concordati (di concerto tra l’Amministra- zione Comunale, i soggetti competenti e la Società promittente acqui- rente) ciascuno per la rispettiva parte di competenza, gli interventi ne- cessari affinché le esigenze sopra espresse possano essere soddisfatte, nel rispetto delle dichiarazioni quantità precedentemente concordate prima della sti- pula della Convenzione. I costi derivanti dall’esecuzione di cui agli allegati B1, C1, D1 e E1 al Contratto tali eventuali opere saranno scom- putati dagli oneri di Affitto dei Rami di Azienda;
(iv) intervenuta approvazione dell’operazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’art. 16 della legge 287/90urbanizzazione ed indicati puntualmente nella Convenzione.
7.2. Nell’ipotesi in cui 5.2 Qualora una qualsiasi delle Condizioni Sospensive non si verifichi anche una sola delle condizioni di cui al precedente punto 7.1entro la scadenza del Termine, il presente Xxxxxxxxx dovrà intendersi definitivamente privo Contratto non diverrà effi- cace in via definitiva, venendo così meno l’obbligo della Società di ogni efficacia e nessuna ac- quistare, o far sì che la SPV acquisti, l’Area. In tale caso, ciascuna Parte avrà nulla a pretendere dall’altra neanche a titolo di responsabilità precontrattuale non sarà responsabile delle spese sostenute e/o extracontrattuale.
7.3. Con riguardo danni eventualmente sofferti dall’altra Parte, salvo il diritto della Società alla condizione di cui alla lettera (i) del precedente punto 7.1restituzione, qualora l’autorizzazione del Contratto di Affitto dei Rami di Azienda intervenga successivamente al 30° giorno previsto nella predetta lettera (i) ovvero gli organi della Procedura di Concordato autorizzino o prospettino l’autorizzazione (anche attraverso l’inserimento di condizioni nei relativi provvedimenti) di contratti di affitto inerenti i medesimi Rami d’Azienda di contenuto diversomediante liberazione a proprio favore, anche se solo parzialmentedell’Importo Vincolato, rispetto al Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda, XXXX potrà a suo insindacabile giudizio, e senza avere alcun obbligo né creare alcuna aspettativa al riguardo, decidere di procedere o meno alla stipula:
(a) del Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda autorizzato oltre il 30° giorno;
(b) del/dei contratto/i di affitto dei medesimi Rami d’Azienda di contenuto anche solo parzialmente diverso, e anche non comportante ulteriori oneri, rispetto al Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda, considerandosi come avverata la condizione di cui al precedente punto 7.1., lettera (i), unicamente salvo nel caso in cui ALFA decida di stipulare ed effettivamente stipuli nell’ambito della Procedura di Concordato i contratti di cui alle precedenti lettere (quanto previsto all’art. 4.3(i) lettera a) o (b) del presente punto 7.3. Resta comunque inteso tra le Parti che dal presente punto 7.3 non nasce alcun obbligo in capo a ALFA di stipulare i contratti di cui alle precedenti lettere (a) e (b) del presente punto 7.3. e che nessuna responsabilità di natura pre-contrattuale, contrattuale e/o extra-contrattuale potrà essere alla medesima addebitata, anche in relazione al mancato avveramento della condizione contenuta nel precedente punto 7.1, lettera (i), qualora, per qualsiasi ragione, essa ALFA decida di non addivenire alla stipula dei suddetti contratti di cui alle precedenti lettere (a) e (b) del presente punto 7.3.
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Condizioni sospensive. 7.1. Il presente Xxxxxxxxx L'obbligazione di ciascuna delle Banche Finanziatrici di effettuare l'Utilizzo è condizionato sospensivamente condizionata al verificarsi delle condizioni di seguito elencate, che si intendono nell'esclusivo interesse delle Banche Finanziatrici e che potranno, pertanto, essere oggetto di rinuncia totale o parziale, anche condizionata, in occasione del primo o dei successivi Utilizzi, senza che ciò pregiudichi il diritto delle Banche Finanziatrici di richiedere l'adempimento di tali condizioni, in tutto o in parte, in relazione agli altri Utilizzi:
(a) alla prima Data di Richiesta Utilizzo, la Banca Agente abbia ricevuto tutti i seguenti eventi congiuntamente fra lorodocumenti elencati nell'Allegato 2 in forma e di contenuti ritenuti soddisfacenti dalla Banca Agente medesimo, come confermato per iscritto o e.mail dalla Banca Agente alla Società Finanziata su richiesta della stessa anteriormente alla prima Data di Richiesta Utilizzo;
(b) a ciascuna Data di Richiesta Utilizzo, compreso la prima la Banca Agente abbia ricevuto tutti i documenti elencati nell'Allegato 2 (Parte II) in forma e di contenuti ritenuti soddisfacenti dalla Banca Agente medesimo, come confermato per iscritto o e.mail dalla Banca Agente alla Società Finanziata su richiesta della stessa anteriormente alla relativa Data di Richiesta Utilizzo;
(c) a ciascuna Data di Richiesta Utilizzo ed a ciascuna Data di Erogazione:
(i) intervenuta ammissione di BETAnon sia in essere, GAMMAné si verifichi in conseguenza dell'utilizzo, DELTA e EPSILON alla Procedura di Concordato e autorizzazione, da parte dei competenti organi della Procedura, del Contratto di Affitto dei Rami di Azienda entro 30 giorni dalla data di deposito della istanzaalcun Evento Rilevante;
(ii) intervenuta Omologazionenon sia in essere, con sentenza passata né si verifichi in giudicatoconseguenza dell'utilizzo, alcun Evento Rilevante Potenziale;
(iii) non contestabilità alla Data del Contratto Definitivo di Acquisto dei Rami di Azienda delle dichiarazioni di cui agli allegati B1sia in essere, C1né si verifichi in conseguenza dell'utilizzo, D1 alcun Effetto Sostanzialmente Pregiudizievole e E1 al Contratto di Affitto dei Rami di Azienda;
(iv) intervenuta approvazione dell’operazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza ognuna delle dichiarazioni e del Mercato ai sensi dell’art. 16 della legge 287/90.
7.2. Nell’ipotesi in cui non si verifichi anche una sola delle condizioni garanzie di cui all'Articolo 17 (Dichiarazioni e garanzie) sia completa e conforme al precedente punto 7.1, il presente Xxxxxxxxx dovrà intendersi definitivamente privo di ogni efficacia e nessuna Parte avrà nulla a pretendere dall’altra neanche a titolo di responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale.
7.3. Con riguardo alla condizione di cui alla lettera (i) del precedente punto 7.1, qualora l’autorizzazione del Contratto di Affitto dei Rami di Azienda intervenga successivamente al 30° giorno previsto nella predetta lettera (i) ovvero gli organi della Procedura di Concordato autorizzino o prospettino l’autorizzazione (anche attraverso l’inserimento di condizioni nei relativi provvedimenti) di contratti di affitto inerenti i medesimi Rami d’Azienda di contenuto diverso, anche se solo parzialmente, rispetto al Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda, XXXX potrà a suo insindacabile giudizio, e senza avere alcun obbligo né creare alcuna aspettativa al riguardo, decidere di procedere o meno alla stipula:
(a) del Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda autorizzato oltre il 30° giornovero;
(b) del/dei contratto/i di affitto dei medesimi Rami d’Azienda di contenuto anche solo parzialmente diverso, e anche non comportante ulteriori oneri, rispetto al Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda, considerandosi come avverata la condizione di cui al precedente punto 7.1., lettera (i), unicamente nel caso in cui ALFA decida di stipulare ed effettivamente stipuli nell’ambito della Procedura di Concordato i contratti di cui alle precedenti lettere (a) o (b) del presente punto 7.3. Resta comunque inteso tra le Parti che dal presente punto 7.3 non nasce alcun obbligo in capo a ALFA di stipulare i contratti di cui alle precedenti lettere (a) e (b) del presente punto 7.3. e che nessuna responsabilità di natura pre-contrattuale, contrattuale e/o extra-contrattuale potrà essere alla medesima addebitata, anche in relazione al mancato avveramento della condizione contenuta nel precedente punto 7.1, lettera (i), qualora, per qualsiasi ragione, essa ALFA decida di non addivenire alla stipula dei suddetti contratti di cui alle precedenti lettere (a) e (b) del presente punto 7.3.
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Samples: Financing Agreement
Condizioni sospensive. 7.1. Il 6.1 L’efficacia dell’Offerta Transattiva e del presente Xxxxxxxxx Accordo Transattivo è condizionato sospensivamente condizionata al verificarsi entro il 31 luglio 2020 di tutti i tutte le seguenti eventi congiuntamente fra loro:condizioni sospensive (le “Condizioni Sospensive”):
(i) intervenuta ammissione la partecipazione del Socio, in proprio o legittimamente rappresentato da terzi, all’assemblea dei soci della Banca convocata per il giorno 29 giugno 2020, in prima convocazione, e per il giorno 30 giugno 2020, in seconda convocazione, chiamata a deliberare in merito alla trasformazione in società per azioni e all’aumento del capitale sociale della stessa (l’“Assemblea”); BANCA POPOLARE DI BARI, Società per Azioni in A.S. Sede Legale e Direzione Generale Xxxxx Xxxxxx 00, 00000 Xxxx Tel +00 000 0000 000 C.F., P. IVA e Iscrizione al Registro Imprese di BETABari n. 00254030729 Albo aziende creditizie Capitale Sociale 943.246.586 euro interamente versato. Banca autorizzata per le operazioni valutarie e in cambi, GAMMA, DELTA e EPSILON alla Procedura di Concordato e autorizzazione, da parte dei competenti organi della Procedura, del Contratto di Affitto dei Rami di Azienda entro 30 giorni dalla data di deposito della istanza;aderente al Fondo interbancario
(ii) intervenuta Omologazione, con sentenza passata il raggiungimento di una valida deliberazione favorevole sui punti all’ordine del giorno dell’Assemblea relativi alla trasformazione in giudicatosocietà per azioni e di aumento del capitale sociale della Banca;
(iii) non contestabilità alla Data l’avvenuta iscrizione presso il Registro delle Imprese competente delle summenzionate delibere assembleari di trasformazione in società per azioni e di aumento del Contratto Definitivo capitale sociale, previo avveramento delle ulteriori condizioni previste negli accordi sottoscritti tra la Banca, il Fondo Interbancario di Acquisto Tutela dei Rami Depositi e Banca del Mezzogiorno – MedioCredito Centrale S.p.A. nel contesto dell’Operazione comprendenti tra l’altro l’emanazione dei provvedimenti governativi attuativi del Decreto Legge 142/2019 convertito in legge 5/2020, l’ottenimento delle autorizzazioni e verifiche di Azienda legge a cura delle dichiarazioni Autorità Competenti, il completamento dell’attività di cui agli allegati B1, C1, D1 e E1 al Contratto di Affitto dei Rami di Azienda;de-risking; e
(iv) intervenuta approvazione dell’operazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza il raggiungimento di un numero di adesioni all’Offerta Transattiva per un numero di soci almeno pari al 50% dei destinatari dell’Offerta Transattiva e portatori di un numero di Azioni BPB aventi un controvalore complessivamente almeno pari al 60% del Mercato ai sensi dell’art. 16 della legge 287/90controvalore delle Azioni BPB oggetto dell’Offerta Transattiva.
7.26.2 Le Condizioni Sospensive sono previste a esclusivo beneficio della Banca, che potrà rinunciarvi a propria discrezione. Nell’ipotesi in cui non La Banca renderà noto al pubblico se le Condizioni Sospensive si verifichi sono verificate o se - occorrendo - la Banca vi abbia rinunciato mediante apposito annuncio sul sito web della Banca, che sarà pubblicato appena possibile dopo la scadenza del suddetto termine e comunque entro il 14 settembre 2020.
6.3 Resta inteso che, qualora anche una sola delle condizioni di cui al precedente punto 7.1Condizioni Sospensive non si verifichi, ovvero la Banca non vi abbia rinunciato, entro il termine indicato, il presente Xxxxxxxxx Accordo Transattivo dovrà intendersi definitivamente privo di ogni efficacia e nessuna Parte avrà nulla a pretendere dall’altra neanche a titolo di responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale.
7.3. Con riguardo alla condizione di cui alla lettera (i) del precedente punto 7.1effetti, qualora l’autorizzazione del Contratto di Affitto dei Rami di Azienda intervenga successivamente al 30° giorno previsto nella predetta lettera (i) ovvero gli organi della Procedura di Concordato autorizzino o prospettino l’autorizzazione (anche attraverso l’inserimento di condizioni nei relativi provvedimenti) di contratti di affitto inerenti i medesimi Rami d’Azienda di contenuto diverso, anche se solo parzialmente, rispetto al Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda, XXXX potrà a suo insindacabile giudizio, e senza avere alcun obbligo né creare alcuna aspettativa al riguardo, decidere di procedere o meno alla stipula:
(a) del Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda autorizzato oltre il 30° giorno;
(b) del/dei contratto/i di affitto dei medesimi Rami d’Azienda di contenuto anche solo parzialmente diverso, e anche non comportante ulteriori oneri, rispetto al Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda, considerandosi come avverata la condizione di cui al precedente punto 7.1., lettera (i), unicamente nel caso in cui ALFA decida di stipulare ed effettivamente stipuli nell’ambito della Procedura di Concordato i contratti di cui alle precedenti lettere (a) o (b) del presente punto 7.3. Resta comunque inteso tra che le Parti che dal presente punto 7.3 non nasce possano pretendere alcunché, ad alcun obbligo in capo a ALFA di stipulare i contratti di cui alle precedenti lettere (a) e (b) del presente punto 7.3. e che nessuna responsabilità di natura pre-contrattualetitolo, contrattuale e/o extra-contrattuale potrà essere alla medesima addebitata, anche in relazione al mancato avveramento della condizione contenuta nel precedente punto 7.1, lettera (i), qualora, per qualsiasi ragione, essa ALFA decida di non addivenire alla stipula dei suddetti contratti di cui alle precedenti lettere (a) e (b) del presente punto 7.3l’una dall’altra.
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Samples: Accordo Transattivo
Condizioni sospensive. 7.1. Il 14
(a) (i) l'assenza, alla Data di Regolamento, di un evento o cambiamento che renda uno degli impegni assunti ovvero una delle dichiarazioni rese o garanzie concesse, ai sensi dei termini dell'Articolo 3 e 5(A) del presente Xxxxxxxxx è condizionato sospensivamente al verificarsi Contratto non veritieri o errati, come se gli stessi termini fossero stati formulati, resi o concessi a tale Data di Regolamento, (ii) l'assenza, alla Data di Regolamento, di un evento che abbia o sia suscettibile di avere un Effetto Pregiudizievole Significativo e (iii) l'adempimento, da parte dell'Emittente, di tutti gli obblighi a esso spettanti ai sensi del presente Contratto sino alla Data di Regolamento, inclusa;
(b) la presentazione al/i seguenti eventi congiuntamente fra loroSottoscrittore[i], entro e non oltre la Data di Regolamento, dei documenti seguenti:
(i) intervenuta ammissione [un rendiconto dell'indebitamento dell'Emittente [e di BETA, GAMMA, DELTA e EPSILON alla Procedura di Concordato e autorizzazione, da parte dei competenti organi della Procedura, del Contratto di Affitto dei Rami di Azienda entro 30 giorni dalla data di deposito della istanzaquello delle sue Controllate/Controllate Rilevanti];]
(ii) intervenuta Omologazione, con sentenza passata in giudicato[un elenco delle garanzie reali e personali concesse dai membri del Gruppo alla Data di Regolamento;]
(iii) non contestabilità [una copia autenticata da un rappresentante autorizzato dell'Emittente di un organigramma del Gruppo aggiornato alla Data data del Contratto Definitivo di Acquisto dei Rami di Azienda delle dichiarazioni di cui agli allegati B1, C1, D1 e E1 al Contratto di Affitto dei Rami di Aziendapresente Contratto;]
(iv) intervenuta approvazione dell’operazione [una copia autenticata da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza un rappresentante autorizzato dell'Emittente dei Bilanci Iniziali e del Mercato ai sensi dell’art. 16 della legge 287/90.delle relative relazioni dei revisori dei conti;]
7.2. Nell’ipotesi (v) [un originale sottoscritto di un parere legale dello studio legale [ ], in cui non si verifichi anche una sola delle condizioni qualità di consulente del/i Sottoscrittore[i], alla Data di Regolamento, redatto nella forma e con il contenuto che il/i Sottoscrittore[i] potrà/anno ragionevolmente richiedere;]
(vi) [un originale sottoscritto di un parere legale dello studio legale [ ], in qualità di consulente dell'Emittente, alla Data di Regolamento, redatto nella forma e con il contenuto che il/i Sottoscrittore[i] potrà/anno ragionevolmente richiedere;]
(vii) un certificato sottoscritto da un rappresentante debitamente autorizzato dell'Emittente, che conferma le voci di cui al precedente punto 7.1, il presente Xxxxxxxxx dovrà intendersi definitivamente privo di ogni efficacia e nessuna Parte avrà nulla a pretendere dall’altra neanche a titolo di responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale.
7.3. Con riguardo alla condizione di cui alla lettera (i) del precedente punto 7.1, qualora l’autorizzazione del Contratto di Affitto dei Rami di Azienda intervenga successivamente al 30° giorno previsto nella predetta lettera (i) ovvero gli organi della Procedura di Concordato autorizzino o prospettino l’autorizzazione (anche attraverso l’inserimento di condizioni nei relativi provvedimenti) di contratti di affitto inerenti i medesimi Rami d’Azienda di contenuto diverso, anche se solo parzialmente, rispetto al Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda, XXXX potrà a suo insindacabile giudizio, e senza avere alcun obbligo né creare alcuna aspettativa al riguardo, decidere di procedere o meno alla stipula:
paragrafo (a) del Contratto presente Articolo; e (viii) [ ] ([ ]) copie autenticate da un rappresentante debitamente autorizzato dell'Emittente, delle autorizzazioni degli organi sociali dell'Emittente relative all'emissione dei Titoli, [ ] ([ ]) copie autenticate da un rappresentante debitamente autorizzato dell'Emittente e aggiornate alla Data di Affitto dei Rami d’Azienda autorizzato oltre il 30° giorno;Regolamento dello statuto dell'Emittente e [ ] ([ ]) delle visure camerali rilasciate meno di [ ] ([ ]) giorni di calendario precedenti la Data di Regolamento; e
(bc) del/dei contrattola sottoscrizione del Fiscal Agency Agreement. Qualora una delle summenzionate condizioni non sia soddisfatta alla o prima della Data di Regolamento, il/i Sottoscrittore[i] avrà/anno il diritto, a [sua/loro] esclusiva discrezione, di affitto dei medesimi Rami d’Azienda di contenuto anche solo parzialmente diversorisolvere il presente Contratto; in tal caso, e anche le parti interessate non comportante ulteriori oneri, rispetto al Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda, considerandosi come avverata la condizione di cui al precedente punto 7.1., lettera (i), unicamente nel caso in cui ALFA decida di stipulare ed effettivamente stipuli nell’ambito della Procedura di Concordato i contratti di cui alle precedenti lettere (a) o (b) del presente punto 7.3. Resta comunque inteso tra le Parti che dal presente punto 7.3 non nasce avranno alcun obbligo in capo a ALFA di stipulare i contratti di cui alle precedenti lettere (a) e (b) del presente punto 7.3. e che nessuna responsabilità di natura pre-contrattuale, contrattuale e/o extra-contrattuale potrà essere alla medesima addebitata, anche in relazione al mancato avveramento della condizione contenuta nel precedente punto 7.1, lettera (i), qualora, per qualsiasi ragione, essa ALFA decida di non addivenire alla stipula dei suddetti contratti di cui alle precedenti lettere (a) e (b) del presente punto 7.3.ulteriore
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Samples: Contratto Di Sottoscrizione
Condizioni sospensive. 7.1Gli effetti delle obbligazioni preliminari assunte dal PUNTO DI VENDITA FISICO e da SNAI ai sensi, rispettivamente, degli artt. Il 3 lettere b) e c) e 6 che precedono, sono condizionati sospensivamente all’emanazione da parte di AAMS a favore di SNAI (aggiudicataria provvisoria della “procedura di selezione”) del provvedimento di cui al paragrafo 20 comma 7 del “capitolato d’oneri”. Gli ulteriori effetti del presente Xxxxxxxxx è condizionato contratto sono condizionati sospensivamente al verificarsi di tutti i seguenti eventi congiuntamente fra loro:
(i) intervenuta ammissione di BETA, GAMMA, DELTA e EPSILON alla Procedura di Concordato e autorizzazionesottoscrizione, da parte dei competenti organi di SNAI (aggiudicataria definitiva della Procedura“procedura di selezione”), della “convenzione” accessiva alla “concessione” (rif. paragrafo 22 del Contratto di Affitto dei Rami di Azienda entro 30 giorni dalla data di deposito della istanza;
(ii) intervenuta Omologazione, con sentenza passata in giudicato;
(iii) non contestabilità alla Data del Contratto Definitivo di Acquisto dei Rami di Azienda delle dichiarazioni di cui agli allegati B1, C1, D1 e E1 al Contratto di Affitto dei Rami di Azienda;
(iv) intervenuta approvazione dell’operazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’art“capitolato d’oneri”). 16 della legge 287/90.
7.2. Nell’ipotesi in cui non si verifichi anche una sola E’ convenuto che la pendenza delle condizioni potrà protrarsi per un periodo non superiore a 12 (dodici) mesi dalla stipula del presente atto per quanto attiene le obbligazioni preliminari e a 24 (ventiquattro) mesi dalla stipula del presente atto per quanto attiene gli ulteriori effetti del presente atto. Verificatisi in successione entrambi gli eventi dedotti in condizione nei termini predetti, le obbligazioni preliminari ed il contratto nel suo complesso acquisiranno piena efficacia. Decorso il termine di 12 (dodici) mesi, senza che si sia verificato l’evento di cui al precedente punto 7.1primo comma del presente articolo, il contratto si intenderà risolto, e comunque inidoneo a produrre effetti. Xxx si realizzi tempestivamente l’evento di cui al primo comma del presente Xxxxxxxxx dovrà intendersi definitivamente privo articolo, ma non quello di cui al secondo comma, ugualmente il contratto si intenderà risolto e comunque inidoneo a produrre effetti, fermo restando che – in tal caso - le Parti dovranno porre in essere ogni efficacia attività necessaria e/o utile a rimettere in pristino la situazione giuridica preesistente, ciascuna sopportando i costi e nessuna Parte avrà nulla a pretendere dall’altra neanche gli oneri che le competono (salva comunque la restituzione da SNAI al PUNTO DI VENDITA FISICO dell’importo già ricevuto a titolo di responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale.
7.3. Con riguardo alla condizione anticipazione, sul corrispettivo dovuto per la prima annualità del servizio di manutenzione di cui alla lettera (i) del precedente punto 7.1, qualora l’autorizzazione del Contratto di Affitto dei Rami di Azienda intervenga successivamente al 30° giorno previsto nella predetta lettera (i) ovvero gli organi della Procedura di Concordato autorizzino o prospettino l’autorizzazione (anche attraverso l’inserimento di condizioni nei relativi provvedimenti) di contratti di affitto inerenti i medesimi Rami d’Azienda di contenuto diverso, anche se solo parzialmente, rispetto al Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda, XXXX potrà a suo insindacabile giudizio, e senza avere alcun obbligo né creare alcuna aspettativa al riguardo, decidere di procedere o meno alla stipula:
(a) del Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda autorizzato oltre il 30° giorno;
(b) del/dei contratto/i di affitto dei medesimi Rami d’Azienda di contenuto anche solo parzialmente diverso, e anche non comportante ulteriori oneri, rispetto al Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda, considerandosi come avverata la condizione di cui al precedente punto 7.1., lettera (i), unicamente nel caso in cui ALFA decida di stipulare ed effettivamente stipuli nell’ambito della Procedura di Concordato i contratti di cui alle precedenti lettere (a) o (b) all’art. 8 del presente punto 7.3. Resta comunque inteso tra le Parti che contratto e dal presente punto 7.3 non nasce alcun obbligo PUNTO DI VENDITA FISICO a SNAI dei beni tecnologici ricevuti in capo a ALFA di stipulare i contratti di cui alle precedenti lettere (a) e (b) del presente punto 7.3. e che nessuna responsabilità di natura pre-contrattuale, contrattuale e/o extra-contrattuale potrà essere alla medesima addebitata, anche in relazione al mancato avveramento della condizione contenuta nel precedente punto 7.1, lettera (icomodato), qualora, per qualsiasi ragione, essa ALFA decida di non addivenire alla stipula dei suddetti contratti di cui alle precedenti lettere (a) e (b) del presente punto 7.3.
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Samples: Scrittura Privata
Condizioni sospensive. 7.1. Il Ferma l’efficacia alla Data di Sottoscrizione delle disposizioni di cui agli articoli 2 (“Condizioni Sospensive - Data di Efficacia”), 9 (“Impegni delle Società”), 11 (“Eventi Rilevanti”), 12 (“Miscellanea”), 13 (“Legge applicabile e foro esclusivo”), 14 (“Imposte, tasse, spese e costi”) e 16 (“Adesione”) e dei successivi paragrafi 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 e 4.5, l’efficacia del presente Xxxxxxxxx Accordo è condizionato sospensivamente al verificarsi condizionata all’avveramento di tutte le condizioni sospensive infra indicate (le “Condizioni Sospensive”):
a) intervenuta Omologa entro il 30.9.2017;
b) emissione da parte di Consob, entro e non oltre il [•] [TBD] e comunque prima dell’Adunanza dei Creditori, di un provvedimento che disponga, ai sensi dell’articolo 106, commi 5 e/o 6, del TUF, l’inesistenza di qualsiasi obbligo, a carico di tutti i seguenti eventi congiuntamente fra loroo parte dei Nuovi Azionisti, di promuovere, successivamente all’Esecuzione dell’Aumento di Capitale, un’offerta pubblica di acquisto delle azioni Xxxxxxxxxx ai sensi delle applicabili disposizioni del TUF e del Regolamento Emittenti;
c) iscrizione presso il registro delle imprese di Milano, entro e non oltre il [•] [TBD] e comunque prima dell’Adunanza dei Creditori, della Delibera dell’Assemblea Straordinaria;
d) assenza, prima dell’emissione del Decreto, di impugnazioni aventi ad oggetto la Delibera dell’Assemblea Straordinaria;
e) predisposizione di tutta la documentazione necessaria (ivi incluso il relativo prospetto) ai fini dell’ammissione a quotazione delle Azioni di Nuova Emissione (la “Quotazione”) e sottoposizione di tale documentazione a Consob e Borsa Italiana entro e non oltre il [•] [TBD] e comunque prima dell’emissione del Decreto;
f) entro e non oltre il [•] [TBD] e comunque prima dell’emissione del Decreto, qualora ricorra la necessità di notificare ad una o più autorità garanti della concorrenza e del mercato competenti (l’ “Autorità Antitrust”) l’operazione oggetto della Delibera dell’Assemblea Straordinaria:
(i) intervenuta ammissione ottenimento di BETAuna comunicazione dell’Autorità Antitrust relativa al mancato avvio di un’istruttoria; ovvero
(ii) decorso del termine previsto dalla legge applicabile per il silenzio assenso da parte dell’Autorità Antitrust; ovvero
(iii) emissione di un provvedimento dell’Autorità Antitrust che autorizzi l’esecuzione dell’operazione oggetto della Delibera dell’Assemblea Straordinaria senza imporre modifiche alla struttura dell’operazione medesima, GAMMAcondizioni, DELTA e EPSILON restrizioni o attività a carico di una o di più Parti che non siano ragionevolmente accettabili dalla Parte alla Procedura di Concordato e autorizzazionequale siano state imposte;
g) conferma scritta, da parte dei competenti organi della Proceduralegali rappresentanti di Xxxxxxxxxx Holding e delle Società, del Contratto per quanto di Affitto dei Rami rispettiva competenza, circa l’assenza di Azienda entro 30 giorni dalla data di deposito della istanza;
(ii) intervenuta Omologazione, con sentenza passata in giudicato;
(iii) non contestabilità alla Data del Contratto Definitivo di Acquisto dei Rami di Azienda delle dichiarazioni di cui agli allegati B1, C1, D1 e E1 al Contratto di Affitto dei Rami di Azienda;
(iv) intervenuta approvazione dell’operazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’art. 16 della legge 287/90.
7.2. Nell’ipotesi in cui non si verifichi anche una sola delle condizioni di cui al precedente punto 7.1, il presente Xxxxxxxxx dovrà intendersi definitivamente privo di ogni efficacia e nessuna Parte avrà nulla a pretendere dall’altra neanche a titolo di responsabilità precontrattuale Effetti Pregiudizievoli e/o extracontrattuale.
7.3. Con riguardo alla condizione di cui alla lettera (i) del precedente punto 7.1, qualora l’autorizzazione del Contratto di Affitto dei Rami di Azienda intervenga successivamente al 30° giorno previsto nella predetta lettera (i) ovvero gli organi della Procedura di Concordato autorizzino o prospettino l’autorizzazione (anche attraverso l’inserimento di condizioni nei relativi provvedimenti) di contratti di affitto inerenti i medesimi Rami d’Azienda di contenuto diverso, anche se solo parzialmente, rispetto al Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda, XXXX potrà a suo insindacabile giudizio, e senza avere alcun obbligo né creare alcuna aspettativa al riguardo, decidere di procedere o meno alla stipula:
(a) del Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda autorizzato oltre il 30° giorno;
(b) del/dei contratto/i di affitto dei medesimi Rami d’Azienda di contenuto anche solo parzialmente diverso, e anche non comportante ulteriori oneri, rispetto al Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda, considerandosi come avverata la condizione di cui al precedente punto 7.1., lettera (i), unicamente nel caso in cui ALFA decida di stipulare ed effettivamente stipuli nell’ambito della Procedura di Concordato i contratti di cui alle precedenti lettere (a) o (b) del presente punto 7.3. Resta comunque inteso tra le Parti che dal presente punto 7.3 non nasce alcun obbligo in capo a ALFA di stipulare i contratti di cui alle precedenti lettere (a) e (b) del presente punto 7.3. e che nessuna responsabilità di natura pre-contrattuale, contrattuale Eventi Rilevanti Potenziali e/o extra-contrattuale potrà essere di Eventi Rilevanti e della veridicità, accuratezza e completezza delle dichiarazioni e garanzie di cui all’Articolo 8 del presente Accordo alla medesima addebitataData di Efficacia; Xxxxxxxxxx Holding e le Società si impegnano a comunicare alle Banche, anche in relazione al con le modalità previste dal successivo paragrafo 12.4, l’avveramento o il mancato avveramento della condizione contenuta nel precedente punto 7.1, lettera (i), qualora, per qualsiasi ragione, essa ALFA decida medesimo giorno in cui le ne verranno a conoscenza. L’avveramento o il mancato avveramento delle Condizioni Sospensive sarà oggetto di non addivenire alla stipula dei suddetti contratti esame da parte delle Banche e di cui alle precedenti lettere (a) e (b) del presente punto 7.3Ifitalia.
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Samples: Not Specified in the Provided Text
Condizioni sospensive. 7.1Il Consiglio di Amministrazione, nella propria Relazione, evidenzia che l’efficacia dell’Accordo di frequency sharing è sospensivamente condizionata all’approvazione del Ministero dello Sviluppo Economico e – stante la stretta correlazione tra le due operazioni – al buon esito dell’operazione di investimento di Xxxxxx in GO internet di cui al Contratto di Investimento. Il presente Xxxxxxxxx Nell’ambito e per le finalità sopra descritte, a seguito di una manifestazione di interesse vincolante pervenuta il 19 febbraio 2018 alla Società da parte di Xxxxxx, le Parti hanno sottoscritto il Contratto di Investimento, in forza del quale Xxxxxx si è condizionato sospensivamente irrevocabilmente impegnata, al verificarsi delle condizioni dedotte nel Contratto di tutti i seguenti eventi congiuntamente fra loro:
Investimento, a sottoscrivere le Azioni di Nuova Emissione, liberando per intero il relativo importo di sottoscrizione, sino a massimi Euro 4.000.000,00 (quattro milioni virgola zero zero). Si segnala che l’efficacia dell’impegno di Xxxxxx a sottoscrivere l’Aumento di Capitale è sospensivamente condizionata, tra l’altro: i) intervenuta ammissione all’approvazione da parte del Consiglio di BETAAmministrazione di GO internet della proposta di Aumento di Capitale, GAMMAda sottoporre all’assemblea degli Azionisti, DELTA all’uopo convocata in sede straordinaria nei termini di Statuto e EPSILON di Legge; ii) all’approvazione dell’Aumento di Capitale da parte dell’Assemblea degli azionisti di GO internet entro il 15 maggio 2018; iii) alle dimissioni del Consiglio di Amministrazione di GO internet attualmente in carica, che dovranno essere rassegnate in un periodo compreso tra la data dell’Assemblea chiamata a deliberare l’Aumento di Capitale e la data che cade tre giorni lavorativi prima della data di sottoscrizione dell’Aumento di Capitale (la “Data del Closing”) e iv) alla Procedura di Concordato e autorizzazioneconvocazione, da parte dei competenti organi della Proceduradel Collegio sindacale, del Contratto di Affitto dei Rami di Azienda entro 30 giorni dalla data di deposito della istanza;
(ii) intervenuta Omologazionedell’Assemblea degli azionisti, con sentenza passata in giudicato;
(iii) non contestabilità alla da tenersi dopo la Data del Contratto Definitivo Closing e entro 15 giorni lavorativi da quest’ultima, al fine di Acquisto dei Rami eleggere un nuovo organo gestorio, sulla base del voto di Azienda delle dichiarazioni lista basato sul criterio proporzionale a quozienti, al fine di cui agli allegati B1, C1, D1 assicurare una governance più rappresentativa dell’azionariato e E1 al Contratto più in linea con le best practice di Affitto dei Rami di Azienda;
(iv) intervenuta approvazione dell’operazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’art. 16 della legge 287/90settore.
7.2. Nell’ipotesi in cui non si verifichi anche una sola delle condizioni di cui al precedente punto 7.1, il presente Xxxxxxxxx dovrà intendersi definitivamente privo di ogni efficacia e nessuna Parte avrà nulla a pretendere dall’altra neanche a titolo di responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale.
7.3. Con riguardo alla condizione di cui alla lettera (i) del precedente punto 7.1, qualora l’autorizzazione del Contratto di Affitto dei Rami di Azienda intervenga successivamente al 30° giorno previsto nella predetta lettera (i) ovvero gli organi della Procedura di Concordato autorizzino o prospettino l’autorizzazione (anche attraverso l’inserimento di condizioni nei relativi provvedimenti) di contratti di affitto inerenti i medesimi Rami d’Azienda di contenuto diverso, anche se solo parzialmente, rispetto al Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda, XXXX potrà a suo insindacabile giudizio, e senza avere alcun obbligo né creare alcuna aspettativa al riguardo, decidere di procedere o meno alla stipula:
(a) del Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda autorizzato oltre il 30° giorno;
(b) del/dei contratto/i di affitto dei medesimi Rami d’Azienda di contenuto anche solo parzialmente diverso, e anche non comportante ulteriori oneri, rispetto al Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda, considerandosi come avverata la condizione di cui al precedente punto 7.1., lettera (i), unicamente nel caso in cui ALFA decida di stipulare ed effettivamente stipuli nell’ambito della Procedura di Concordato i contratti di cui alle precedenti lettere (a) o (b) del presente punto 7.3. Resta comunque inteso tra le Parti che dal presente punto 7.3 non nasce alcun obbligo in capo a ALFA di stipulare i contratti di cui alle precedenti lettere (a) e (b) del presente punto 7.3. e che nessuna responsabilità di natura pre-contrattuale, contrattuale e/o extra-contrattuale potrà essere alla medesima addebitata, anche in relazione al mancato avveramento della condizione contenuta nel precedente punto 7.1, lettera (i), qualora, per qualsiasi ragione, essa ALFA decida di non addivenire alla stipula dei suddetti contratti di cui alle precedenti lettere (a) e (b) del presente punto 7.3.
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Samples: Parere Del Collegio Sindacale
Condizioni sospensive. 7.1. Il presente Xxxxxxxxx 3.1 La stipula del contratto definitivo di costituzione del Diritto di Superficie e dei Diritti di Servitù (il “Contratto Definitivo”) è condizionato sospensivamente condizionata al verificarsi di tutti i ciascuna delle seguenti eventi congiuntamente fra loro:
condizioni sospensive (i) intervenuta ammissione di BETA, GAMMA, DELTA e EPSILON alla Procedura di Concordato e autorizzazione, da parte dei competenti organi della Procedura, del Contratto di Affitto dei Rami di Azienda entro 30 giorni dalla data di deposito della istanza;
(ii) intervenuta Omologazione, con sentenza passata in giudicato;
(iii) non contestabilità alla Data del Contratto Definitivo di Acquisto dei Rami di Azienda delle dichiarazioni di cui agli allegati B1, C1, D1 e E1 al Contratto di Affitto dei Rami di Azienda;
(iv) intervenuta approvazione dell’operazione da parte dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai sensi dell’art. 16 della legge 287/90.
7.2. Nell’ipotesi in cui non si verifichi anche una sola delle condizioni di cui al precedente punto 7.1, il presente Xxxxxxxxx dovrà intendersi definitivamente privo di ogni efficacia e nessuna Parte avrà nulla a pretendere dall’altra neanche a titolo di responsabilità precontrattuale e/o extracontrattuale.
7.3. Con riguardo alla condizione di cui alla lettera (i) del precedente punto 7.1, qualora l’autorizzazione del Contratto di Affitto dei Rami di Azienda intervenga successivamente al 30° giorno previsto nella predetta lettera (i) ovvero gli organi della Procedura di Concordato autorizzino o prospettino l’autorizzazione (anche attraverso l’inserimento di condizioni nei relativi provvedimenti) di contratti di affitto inerenti i medesimi Rami d’Azienda di contenuto diverso, anche se solo parzialmente, rispetto al Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda, XXXX potrà a suo insindacabile giudizio, e senza avere alcun obbligo né creare alcuna aspettativa al riguardo, decidere di procedere o meno alla stipula:le “Condizioni”):
(a) mancato esercizio, nel termine previsto dalla normativa vigente, da parte delle competenti autorità pubbliche del Contratto potere inibitorio relativo alle Dichiarazioni di Affitto dei Rami d’Azienda autorizzato oltre il 30° giornoXxxxxx Xxxxxx (DIA) presentate per la realizzazione dell’Impianto;
(b) del/dei contratto/i il rilascio da parte della competente società di affitto dei medesimi Rami d’Azienda distribuzione elettrica della connessione alla rete elettrica dell’Impianto ai sensi del Testo Unico delle Connessione Attive;
(c) il rilascio di contenuto anche solo parzialmente diversoogni ulteriore autorizzazione, permesso, licenza o nulla-osta necessario per la realizzazione, messa in marcia commerciale, gestione e anche non comportante ulteriori oneri, rispetto al manutenzione dell’Impianto; e
(d) l’ottenimento da parte della Concessionaria (o da parte del cessionario del presente Contratto di Affitto dei Rami d’Azienda, considerandosi come avverata la condizione di cui al precedente punto 7.1., lettera (i), unicamente nel caso in cui ALFA decida di stipulare ed effettivamente stipuli nell’ambito ai sensi dell’articolo 14.1 del presente Contratto o da parte della Procedura di Concordato i contratti di cui alle precedenti lettere (a) o (bpersona nominata per gli effetti dell’articolo 1401 del codice civile ai sensi del articolo 9.1 del presente Contratto) del presente punto 7.3finanziamento bancario o dell’impegno inderogabile al finanziamento bancario necessario al fine della realizzazione, gestione e manutenzione dell’Impianto.
3.2 La Concedente riconosce espressamente che le Condizioni sono poste a favore della Concessionaria e che la stessa può rinunciarvi in ogni momento con comunicazione scritta. Resta comunque inteso In tale caso il Contratto Definitivo sarà sottoscritto tra le Parti che dal presente punto 7.3 non nasce alcun obbligo in capo a ALFA di stipulare i contratti di cui alle precedenti lettere (a) e (b) entro il termine stabilito dall’articolo 8.1 del presente punto 7.3. Contratto.
3.3 Le Condizioni dovranno avverarsi entro e che nessuna responsabilità non oltre 12 mesi dalla data di natura pre-contrattuale, contrattuale e/o extra-contrattuale potrà essere alla medesima addebitata, anche in relazione al mancato avveramento della condizione contenuta nel precedente punto 7.1, lettera (i), qualora, per qualsiasi ragione, essa ALFA decida di non addivenire alla stipula dei suddetti contratti di cui alle precedenti lettere (a) e (b) sottoscrizione del presente punto 7.3Contratto. In caso contrario le Condizioni si intenderanno definitivamente non avverate, il presente Contratto cesserà di avere efficacia, salvo per quanto previsto dall’articolo 16 del presente Contratto e le Parti nulla avranno più a che pretendere l’una dall’altra ai sensi del presente Contratto. La Concessionaria comunicherà prontamente alla Concedente l’avveramento di ciascuna delle Condizioni o il verificarsi di eventi che impediscano a titolo definitivo l’avveramento delle Condizioni. Le Parti, con atto scritto, potranno prorogare il termine per il verificarsi delle Condizioni, fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 3.2 del presente Contratto.
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