Conferimento degli ordini. 5.1 Gli ordini di sottoscrizione o acquisto degli strumenti finanziari collocati possono essere impartiti alla Banca per iscritto - anche via fax o attraverso consulenti finanziari a tal fine autorizzati - oppure telefonicamente, o inoltrati elettronicamente. La Banca non è, in ogni caso, responsabile per l’improprio, indebito o fraudolento utilizzo di tali mezzi di comunicazione a opera di soggetti terzi non autorizzati, comunque avvenuto, qualora tale improprio, indebito o fraudolento utilizzo non sia conosciuto o comunque conoscibile dalla Banca con l’ordinaria diligenza. 5.2 Qualora gli ordini vengano impartiti per iscritto, all’atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze, la Banca rilascia all’Investitore, nei casi previsti, un’attestazione cartacea contenente il nome dell’Investitore, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie. 5.3 Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente o inoltrati elettronicamente, la Banca li registra su nastro magnetico, sistema informatico o altro supporto equivalente. L’Investitore prende atto che la Banca registra le relative conversazioni telefoniche e mantiene evidenza degli ordini impartiti elettronicamente e che tali registrazioni ed evidenze formano piena prova degli ordini conferiti. Le registrazioni degli ordini impartiti telefonicamente sono conservate per almeno 5 anni in osservanza della Normativa di Riferimento e il Cliente, su sua richiesta e a sue spese, può riceverne copia. La Banca si riserva la facoltà di chiedere all’Investitore conferma scritta, anche via fax, delle disposizioni impartite telefonicamente o elettronicamente. In tal caso, la Banca invia, anche via fax, all’Investitore una conferma di avvenuta ricezione contenente gli elementi dell’ordine impartito. Qualora l’Investitore non ne contesti il contenuto con le modalità ed entro il termine indicato nella comunicazione stessa, la Banca considera l’ordine confermato a ogni effetto. 5.4 Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari, gli stessi, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima. 5.5 In ogni caso, l’Investitore si impegna a impartire gli ordini in modo chiaro, inequivoco e completi di ogni elemento necessario per l’esecuzione. Nei casi in cui sia espressamente previsto, la Banca potrà eseguire gli ordini del Cliente e adempiere gli obblighi previsti dalla Normativa di Riferimento in relazione agli stessi soltanto dopo aver acquisito il Codice LEI (Legal Entity Identifier). 5.6 Una volta impartiti, gli ordini e le eventuali istruzioni dell’Investitore possono essere revocati, con le modalità di cui al precedente comma 5.1, solo se non 5.7 Gli ordini e le revoche possono essere impartiti dall’Investitore direttamente o per il tramite delle persone dallo stesso indicate nell’elenco di cui all’articolo 10, comma 10.1. 5.8 Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente contratto, ove pertinente in base alla natura degli strumenti finanziari stessi, sono immessi e registrati nel dossier titoli (deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari) acceso dall’Investitore presso la Banca e disciplinato da apposito contratto. Tali strumenti potranno essere, nei limiti previsti dalla Normativa di Riferimento, trasferiti o ritirati dall’Investitore medesimo, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalità.
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Samples: Informative Document on Investment Services and Activities
Conferimento degli ordini. 5.1 17.1 Gli ordini di sottoscrizione o acquisto degli strumenti finanziari collocati possono potranno essere impartiti alla Banca conferiti per iscritto - anche o via fax o internet attraverso consulenti finanziari a tal fine autorizzati - oppure telefonicamente, o inoltrati elettronicamente. La Banca non è, in ogni caso, responsabile per l’improprio, indebito o fraudolento utilizzo il sistema di tali mezzi di comunicazione a opera di soggetti terzi non autorizzati, comunque avvenuto, qualora tale improprio, indebito o fraudolento utilizzo non sia conosciuto o comunque conoscibile dalla Banca con l’ordinaria diligenzatrading on line.
5.2 Qualora gli ordini vengano impartiti per iscritto, all’atto 17.2 All’atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenzeordini, la Banca rilascia all’Investitore, nei casi previsti, un’attestazione o il promotore rilasciano all’Investitore una attestazione cartacea contenente il nome dell’Investitore, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
5.3 Qualora 17.3 Previa attivazione del relativo servizio da parte dell’Investitore, gli ordini vengano possono essere inoltre impartiti telefonicamente o inoltrati elettronicamente, la Banca li registra su nastro magnetico, sistema informatico o altro supporto equivalentetelefonicamente. L’Investitore prende atto si dichiara informato del fatto che la Banca registra le relative conversazioni telefoniche e mantiene evidenza degli ordini impartiti elettronicamente e che tali registrazioni ed evidenze formano piena prova degli ordini conferiti. Le registrazioni degli ordini impartiti telefonicamente sono conservate per almeno 5 anni in osservanza della Normativa di Riferimento e il Cliente, su sua richiesta e a sue spese, può riceverne copiaimpartiti. La Banca si riserva la facoltà di chiedere richiedere all’Investitore conferma scritta, anche via fax, delle disposizioni impartite telefonicamente o elettronicamentetelefonicamente. In tal caso, la Banca inviainvierà, anche via fax, all’Investitore una conferma di avvenuta ricezione contenente gli elementi dell’ordine impartito. Qualora l’Investitore non ne contesti il contenuto con le modalità ed entro il termine indicato nella comunicazione stessamedesima, la Banca considera considererà l’ordine confermato a ad ogni effetto.
5.4 17.4 La Banca non sarà, in ogni caso, responsabile per l’improprio, indebito o fraudolento utilizzo di tali mezzi di comunicazione ad opera di soggetti terzi non autorizzati, comunque avvenuto, qualora tale improprio, indebito o fraudolento utilizzo non sia conosciuto o comunque conoscibile da parte della Banca con l’ordinaria diligenza.
17.5 Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti promotori finanziari, gli stessi, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima. È fatto divieto di consegnare ai promotori finanziari denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore, per lo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto. Possono essere consegnati titoli di credito ai promotori finanziari esclusivamente nelle forme e con le modalità previste nella normativa vigente. Nel caso in cui l’Investitore, in violazione delle prescrizioni di cui al presente comma, abbia consegnato denaro contante o strumenti finanziari o titoli al portatore, la Banca non risponde dei disguidi eventualmente conseguenti, ivi compresi ritardi, smarrimenti o sottrazioni.
5.5 17.6 In ogni caso, caso l’Investitore si impegna a ad impartire gli ordini in modo chiaro, inequivoco chiaro e completi di ogni elemento necessario per l’esecuzione. Nei casi in cui sia espressamente previsto, la Banca potrà eseguire gli ordini del Cliente e adempiere gli obblighi previsti dalla Normativa di Riferimento in relazione agli stessi soltanto dopo aver acquisito il Codice LEI (Legal Entity Identifier)non equivoco.
5.6 17.7 Una volta impartitiimpartite, gli ordini e le eventuali istruzioni dell’Investitore possono essere revocatirevocate, con le modalità di cui al precedente comma 5.1sopra, solo se nonnon ancora eseguite. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento dell’Investitore inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente contratto. Gli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dall’Investitore.
5.7 17.8 Gli ordini e le revoche possono potranno essere impartiti dall’Investitore direttamente o per il tramite delle persone dallo stesso indicate mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo di conferimento delega che la Banca metterà a disposizione su richiesta dell’Investitore. Qualsiasi variazione a tale elenco dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte della Banca. L’Investitore manleva sin d’ora la Banca da ogni responsabilità od onere derivante da ordini impropriamente o indebitamente conferiti dalle persone indicate nell’elenco di cui all’articolo 10, comma 10.1.
5.8 Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente contrattocomma.
17.9 Nel caso di utilizzo della modalità trading on-line per il conferimento degli ordini, ove pertinente in base l’Investitore dichiara di conoscere e di accettare le modalità di funzionamento del relativo software così come descritte nell’apposito contratto dal medesimo sottoscritto ai fini dell’abilitazione alla natura degli strumenti finanziari stessi, sono immessi e registrati nel dossier titoli (deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari) acceso dall’Investitore presso la Banca e disciplinato da apposito contratto. Tali strumenti potranno essere, nei limiti previsti dalla Normativa di Riferimento, trasferiti o ritirati dall’Investitore medesimo, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalitàrelativa operatività.
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Samples: Fascicolo Informativo
Conferimento degli ordini. 5.1 6.1 Gli ordini – aventi ad oggetto le tipologie di sottoscrizione o acquisto degli strumenti finanziari collocati e di operazioni di cui al “Fascicolo Informativo” Allegato n. 1 - sub 3 – possono essere impartiti alla Banca a BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. per iscritto - anche via fax allo sportello, telefonicamente o attraverso consulenti finanziari a tal fine autorizzati - oppure telefonicamente, o inoltrati elettronicamentemediante il servizio di trading online (accessibile mediante il sito xxx.xxx.xx) e devono essere completi di ogni loro elemento necessario per la loro esecuzione. La Banca BANCA non èsarà, in ogni caso, responsabile per l’improprio, indebito o fraudolento utilizzo di tali mezzi di comunicazione a ad opera di soggetti terzi non autorizzati, comunque avvenuto, qualora tale improprio, indebito o fraudolento utilizzo non sia conosciuto o comunque conoscibile dalla Banca da parte della BANCA con l’ordinaria diligenza. La BANCA potrà eseguire gli ordini dell’Investitore e adempiere agli obblighi previsti dalla Normativa di Riferimento in relazione ad essi solo dopo aver acquisito il Codice LEI, se espressamente previsto.
5.2 6.2 Qualora gli ordini vengano impartiti per iscritto, all’atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze, dipendenze la Banca BANCA rilascia all’Investitore, nei casi previsti, all’Investitore un’attestazione cartacea contenente il nome dell’Investitore, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
5.3 . Qualora gli ordini vengano impartiti telefonicamente o inoltrati elettronicamentetelefonicamente, la Banca BANCA li registra su nastro magnetico, sistema informatico magnetico o su altro supporto equivalente. Una copia delle registrazioni telefoniche è disponibile su richiesta del Cliente per un periodo di cinque anni. L’Investitore prende atto si dichiara informato del fatto che la Banca BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. registra le relative conversazioni telefoniche e mantiene evidenza degli ordini impartiti elettronicamente e che tali registrazioni ed evidenze formano piena prova del conferimento degli ordini conferitie del loro contenuto. Le registrazioni degli ordini impartiti telefonicamente sono conservate per almeno 5 anni in osservanza della Normativa di Riferimento e il Cliente, su sua richiesta e a sue spese, può riceverne copia. La Banca BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. si riserva la facoltà di chiedere richiedere all’Investitore conferma scritta, anche via fax, scritta delle disposizioni impartite telefonicamente o elettronicamentetelefonicamente. In tal caso, la Banca invia, anche via fax, BANCA invierà all’Investitore una conferma di avvenuta ricezione contenente gli elementi dell’ordine impartito. Qualora l’Investitore non ne contesti il contenuto con le modalità ed entro il termine indicato nella comunicazione stessamedesima, la Banca considera BANCA considererà l’ordine confermato a ad ogni effetto.
5.4 Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti finanziari, gli stessi, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima.
5.5 6.3 In ogni caso, caso l’Investitore si impegna a ad impartire gli ordini in modo chiaro, inequivoco e completi di ogni elemento necessario per l’esecuzione. Nei casi in cui sia espressamente previsto, la Banca potrà eseguire gli ordini del Cliente e adempiere gli obblighi previsti dalla Normativa di Riferimento in relazione agli stessi soltanto dopo aver acquisito il Codice LEI (Legal Entity Identifier)chiaro ed inequivoco.
5.6 6.4 Una volta impartitiimpartite, gli ordini e le eventuali istruzioni dell’Investitore possono essere revocatirevocate, con le modalità di cui al precedente comma 5.1articolo 6.1, solo se nonnon ancora eseguite. BANCA POPOLARE DEL FRUSINATE S.C.p.A. non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento dell’Investitore inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente Xxxxxxxxx. Gli obblighi di cui agli articoli 6.2 e 6.3 si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dall’Investitore.
5.7 6.5 Gli ordini e le revoche possono potranno essere impartiti dall’Investitore direttamente o per il tramite delle persone dallo stesso indicate attraverso la compilazione e la consegna, alla filiale ove è incardinato il rapporto, di apposito modulo predisposto dalla BANCA. Qualsiasi variazione a tale elenco dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte della BANCA. L’Investitore manleva sin d’ora la BANCA da ogni responsabilità od onere derivante da ordini impropriamente o indebitamente conferiti dalle persone indicate nell’elenco di cui all’articolo 10, comma 10.1.
5.8 Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente contratto, ove pertinente in base alla natura degli strumenti finanziari stessi, sono immessi e registrati nel dossier titoli (deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari) acceso dall’Investitore presso la Banca e disciplinato da apposito contratto. Tali strumenti potranno essere, nei limiti previsti dalla Normativa di Riferimento, trasferiti o ritirati dall’Investitore medesimo, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalitàcomma.
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Samples: Contratto Quadro Relativo Ai Servizi Di Negoziazione
Conferimento degli ordini. 5.1 Gli ordini 26.1 L’ordine di sottoscrizione può essere impartito dall’Investitore alla Banca tramite l’apposito Modulo di Sottoscrizione fornito dall’emittente o acquisto offerente degli strumenti finanziari collocati possono e prodotti finanziari, i cui contenuti sono stati comunicati all’Investitore tramite l’apposita modulistica fornita allo stesso.
26.2 Gli ordini, compatibilmente con quanto previsto nella documentazione d’offerta predisposta e fornita dall’emittente o dall’offerente potranno essere impartiti alla Banca conferiti per iscritto - anche o via fax o internet attraverso consulenti finanziari a tal fine autorizzati - oppure telefonicamente, o inoltrati elettronicamente. La Banca non è, in ogni caso, responsabile per l’improprio, indebito o fraudolento utilizzo il sistema di tali mezzi di comunicazione a opera di soggetti terzi non autorizzati, comunque avvenuto, qualora tale improprio, indebito o fraudolento utilizzo non sia conosciuto o comunque conoscibile dalla Banca con l’ordinaria diligenzatrading on line.
5.2 Qualora gli ordini vengano impartiti per iscritto, all’atto 26.3 All’atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenzeordini, la Banca rilascia all’Investitore, nei casi previsti, un’attestazione o il promotore rilasciano all’Investitore una attestazione cartacea contenente il nome dell’Investitore, l’ora e la data di ricevimento, gli elementi essenziali dell’ordine e le eventuali istruzioni accessorie.
5.3 Qualora 26.4 Previa attivazione del relativo servizio da parte dell’Investitore, gli ordini vengano possono essere inoltre impartiti telefonicamente o inoltrati elettronicamente, la Banca li registra su nastro magnetico, sistema informatico o altro supporto equivalentetelefonicamente. L’Investitore prende atto si dichiara informato del fatto che la Banca registra le relative conversazioni telefoniche e mantiene evidenza degli ordini impartiti elettronicamente e che tali registrazioni ed evidenze formano piena prova degli ordini conferiti. Le registrazioni degli ordini impartiti telefonicamente sono conservate per almeno 5 anni in osservanza della Normativa di Riferimento e il Cliente, su sua richiesta e a sue spese, può riceverne copiaimpartiti. La Banca si riserva la facoltà di chiedere richiedere all’Investitore conferma scritta, anche via fax, delle disposizioni impartite telefonicamente o elettronicamentetelefonicamente. In tal caso, la Banca inviainvierà, anche via fax, all’Investitore una conferma di avvenuta ricezione contenente gli elementi dell’ordine impartito. Qualora l’Investitore non ne contesti il contenuto con le modalità ed entro il termine indicato nella comunicazione stessamedesima, la Banca considera considererà l’ordine confermato a ad ogni effetto.
5.4 26.5 La Banca non sarà, in ogni caso, responsabile per l’improprio, indebito o fraudolento utilizzo di tali mezzi di comunicazione ad opera di soggetti terzi non autorizzati, comunque avvenuto, qualora tale improprio, indebito o fraudolento utilizzo non sia conosciuto o comunque conoscibile da parte della Banca con l’ordinaria diligenza.
26.6 Qualora gli ordini vengano impartiti attraverso consulenti promotori finanziari, gli stessi, ai fini dell’esecuzione nel rispetto della priorità della loro ricezione, si intendono conferiti alla Banca nel momento in cui pervengono a quest’ultima. È fatto divieto di consegnare ai promotori finanziari denaro, strumenti finanziari e titoli di credito al portatore, per lo svolgimento dei servizi oggetto del Contratto. Possono essere consegnati titoli di credito ai promotori finanziari esclusivamente nelle forme e con le modalità previste nella normativa vigente. Nel caso in cui l’Investitore, in violazione delle prescrizioni di cui al presente comma, abbia consegnato denaro contante o strumenti finanziari o titoli al portatore, la Banca non risponde dei disguidi eventualmente conseguenti, ivi compresi ritardi, smarrimenti o sottrazioni.
5.5 26.7 In ogni caso, caso l’Investitore si impegna a ad impartire gli ordini in modo chiaro, inequivoco chiaro e completi di ogni elemento necessario per l’esecuzione. Nei casi in cui sia espressamente previsto, la Banca potrà eseguire gli ordini del Cliente e adempiere gli obblighi previsti dalla Normativa di Riferimento in relazione agli stessi soltanto dopo aver acquisito il Codice LEI (Legal Entity Identifier)non equivoco.
5.6 26.8 Una volta impartitiimpartite, gli ordini e le eventuali istruzioni dell’Investitore possono essere revocatirevocate, con le modalità di cui al precedente comma 5.1sopra, solo se nonnon ancora eseguite. La Banca non è responsabile della mancata esecuzione degli ordini dovuta al comportamento dell’Investitore inadempiente agli obblighi a lui derivanti dal presente contratto. Gli obblighi di cui ai commi precedenti del presente articolo si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dall’Investitore.
5.7 26.9 Gli ordini e le revoche possono potranno essere impartiti dall’Investitore direttamente o per il tramite delle persone dallo stesso indicate mediante compilazione e sottoscrizione dell’apposito modulo di conferimento delega che la Banca metterà a disposizione su richiesta dell’Investitore. Qualsiasi variazione a tale elenco dovrà essere apportata esclusivamente per iscritto e avrà effetto dal giorno successivo al suo ricevimento da parte della Banca. L’Investitore manleva sin d’ora la Banca da ogni responsabilità od onere derivante da ordini impropriamente o indebitamente conferiti dalle persone indicate nell’elenco di cui all’articolo 10, comma 10.1.
5.8 Gli strumenti finanziari oggetto delle operazioni di cui al presente contrattocomma.
26.10 Nel caso di utilizzo della modalità trading on-line per il conferimento degli ordini, ove pertinente in base l’Investitore dichiara di conoscere e di accettare le modalità di funzionamento del relativo software così come descritte nell’apposito contratto dal medesimo sottoscritto ai fini dell’abilitazione alla natura degli strumenti finanziari stessi, sono immessi e registrati nel dossier titoli (deposito a custodia e amministrazione di titoli e strumenti finanziari) acceso dall’Investitore presso la Banca e disciplinato da apposito contratto. Tali strumenti potranno essere, nei limiti previsti dalla Normativa di Riferimento, trasferiti o ritirati dall’Investitore medesimo, in tutto o in parte, senza addebito di alcuna penalitàrelativa operatività.
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Samples: Fascicolo Informativo