Operazioni di pronti contro termine Clausole campione

Operazioni di pronti contro termine. 1. La Banca può concludere operazioni di pronti contro termine per finalità di impiego del Patrimonio gestito esclusivamente a condizione che dette operazioni siano concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità.
Operazioni di pronti contro termine. Le operazioni di “pronti contro termine” che prevedono l’obbligo per il cessionario di rivendita/riacquisto a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) e le operazioni di “prestito titoli” nelle quali la garanzia è rappresentata da contante, sono assimilate ai riporti e, pertanto, gli ammontari ricevuti ed erogati figurano in bilancio come debiti e crediti. In particolare, le suddette operazioni di ”pronti contro termine” e di “prestito titoli” di provvista sono rilevate in bilancio come debiti per l’importo percepito a pronti, mentre quelle di impiego sono rilevate come crediti per l’importo corrisposto a pronti. Tali operazioni non determinano movimentazione del portafoglio titoli. Coerentemente, il costo della provvista e il provento dell’impiego, costituiti dalle cedole maturate sui titoli e dal differenziale tra prezzo a pronti e prezzo a termine dei medesimi, vengono iscritti per competenza nelle voci economiche accese agli interessi.
Operazioni di pronti contro termine. Per le negoziazione di ordini aventi ad oggetto operazioni di “Pronti contro Termine”, la Banca applica una metodologia interna di formazione del prezzo che prende a riferimento l’opportuna curva dei tassi di mercato, coerentemente con gli strumenti finanziari sottostanti alle operazioni. I Fattori di Esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati nella tabella sottostante: Conto proprio (non sistematico) - natura dell’ordine - probabilità di esecuzione - rapidità di esecuzione - probabilità di regolamento - prezzo strumento finanziario + costi di esecuzione e regolamento (total consideration) BOZZA PRECONTRATTO La gerarchia dei fattori di esecuzione indicata è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela retail primaria importanza alla “total consideration”. Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente. Attualmente la migliore sede di esecuzione per i “Pronti contro Termine” è rappresentata dal conto proprio, in quanto non esistono mercati regolamentati che consentono l’esecuzione degli ordini della clientela retail. Si ricorda che nella sostanza si tratta di un’operazione di raccolta del risparmio garantita da titoli, in cui assume valenza sostanziale il tasso concordato con il cliente. In funzione del tasso concordato sono individuati i titoli che possiedono rendimenti coerenti con le condizioni pattuite. La Sede di Esecuzione in discorso, comporta per la Banca un maggior onere operativo derivante dalla gestione dei rischi sulla posizione finanziaria assunta, ma permette di ottenere vantaggi in termini di probabilità di esecuzione (in quanto l’operazione viene chiusa con la Banca stessa e non è subordinata alla disponibilità di una controparte terza a concludere operazioni) e di rapidità, in quanto l’esecuzione non risulta essere vincolata alle tempistiche di altri negoziatori.
Operazioni di pronti contro termine. Gli ordini riferiti ad operazioni di pronti contro termine richieste dal Cliente sono eseguiti da CRVolterra ponendosi in contropartita diretta con il Cliente stesso (negoziazione in conto proprio); l’operazione presenta un elevato grado di personalizzazione in termini di scadenza e altre scelte del Cliente; per CRVolterra l’operazione si sostanzia essenzialmente come operazione di raccolta. A partire dal tasso di riferimento base, l’euribor (base 360) pari scadenza dell’operazione richiesta, la Cassa applica uno spread variabile considerando l’andamento dei tassi di interesse sui mercati monetari e su scadenze analoghe a quelle richieste e in funzione dell’importo e della tipologia commerciale del Cliente, in modo da concordare con il cliente stesso il rendimento dell’operazione. Conseguentemente la sede di esecuzione è la proprietà della Banca che non agisce in qualità di internalizzatore sistematico, data la tipologia di operazioni di cui si discute e la variabilità sottesa.
Operazioni di pronti contro termine. Nelle operazioni di pronti contro termine, il Fondo s'impegna in transazioni di vendita/acquisto di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario a pronti, simultaneamente chiuse da una vendita /acquisto a termine degli stessi valori mobiliari
Operazioni di pronti contro termine. Le operazioni di cessione o di acquisto “a pronti” di titoli, con contestuale obbligo di riacquisto o di vendita “a termine”, sono assimilate ai riporti e, pertanto, gli ammontari ricevuti ed erogati figurano in bilancio come debiti e crediti. Le operazioni di vendita a pronti e di riacquisto a termine sono rilevate in bilancio come debiti per l’importo percepito a pronti, mentre le operazioni di acquisto a pronti e di rivendita a termine sono rilevate come crediti per l’importo corrisposto a pronti. La differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo d’acquisto è contabilizzato come interesse e registrato per competenza lungo la vita dell’operazione sulla base del tasso effettivo di rendimento. I titoli prestati continuano ad essere rilevati nel bilancio, mentre i titoli presi a prestito non sono rilevati.
Operazioni di pronti contro termine. Le operazioni di pronti contro termine (c.d. PcT) sono operazioni con le quali un venditore vende un certo numero di titoli (pronti) e si impegna, nello stesso momento, a riacquistarne uguale quantità a un prezzo e ad una data (termine) predeterminati. Tale operazione (detta anche vendita con patto di riacquisto) si formalizza, dunque, con l'emissione di due documenti ("note informative"): uno relativo alla vendita a pronti e uno relativo all'acquisto a termine. Il prezzo "a pronti" viene fissato sulla base del valore di mercato del titolo o valuta maggiorato del rateo d'interesse. Il prezzo "a termine" viene determinato capitalizzando il prezzo "a pronti" in base al saggio di interesse convenuto tra le parti. Data la finalità di finanziamento dell'operazione, il saggio di interesse applicato risulta essere strettamente correlato con i tassi d'interesse prevalenti sul mercato monetario. In altre parole, il rendimento dell'operazione è determinato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita dei titoli stessi, ossia fra il controvalore della vendita a termine e l'esborso per l'acquisto a pronti. Essendo, dunque, definiti a priori la durata dell'investimento e il ricavo finale si evita qualsiasi oscillazione "di mercato". Le operazioni di pronti contro termine sono personalizzabili per scadenze e importi. Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
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  • DURATA DELL'APPALTO O TERMINE DI ESECUZIONE Periodo in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto).

  • Inderogabilità dei termini di esecuzione 1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione: a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua; b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato; c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa; d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili; e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto; f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti; g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente; h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere; i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca. 2. Non costituiscono altresì motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione appaltante, se l’appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici. 3. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

  • Operazioni di gara 16.1 Le operazioni di gara saranno svolte dalla Commissione giudicatrice appositamente nominata dal RUP. 16.2 L’aggiudicazione avverrà in seduta pubblica, che si terrà presso la sede comunale, Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx x. 00, il giorno 15/01/2018 alle ore 9,00. La Commissione giudicatrice dovrà riunirsi in seduta plenaria e procederà: 1. a verificare l’integrità e la tempestività dei plichi pervenuti e la compresenza in essi delle buste “A – Documentazione amministrativa”, “B – Progetto di intervento migliorativo e di gestione” e “C – Offerta economica” ed in caso negativo ad escludere il concorrente dalla gara; 2. ad accertare l’esistenza e la regolarità della documentazione contenuta nella busta “A – Documentazione amministrativa”; 3. ad aprire la busta “B – Progetto di intervento migliorativo e di gestione” ed accertare l’esistenza e la regolarità della documentazione ivi contenuta; 4. ad aprire le buste “C – Offerta economica” e, accertata l’esistenza e la regolarità della documentazione ivi contenuta, a dare lettura dei prezzi offerti; 5. a redigere la graduatoria provvisoria delle offerte, con l’indicazione dell’aggiudicatario provvisorio, tenuto conto del punteggio assegnato alle offerte tecniche presentate dagli operatori economici concorrenti; 16.3 Esperiti i controlli sul possesso dei requisiti dell’aggiudicatario provvisorio, si procederà all’aggiudicazione definitiva. 16.4 Nel caso di mancanza, incompletezza e ogni altra irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive richieste, anche di soggetti terzi, avente carattere essenziale, che debbano essere prodotte dai concorrenti in base alla legge o al presente avviso, l’amministrazione procedente comunica al concorrente l’irregolarità rilevata ed assegna un termine non superiore a 10 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie. Non saranno passibili di regolarizzazione le irregolarità strettamente connesse al contenuto dell’offerta o alla segretezza della stessa, sia ulteriori diverse irregolarità e mancanze in presenza delle quali non si ritiene possa essere ammessa alcuna integrazione e/o regolarizzazione postuma senza grave pregiudizio ai principi di parità di trattamento, inalterabilità del contenuto dell’offerta, segretezza circa il suo contenuto e certezza in ordine alla sua provenienza, perentorietà del termine per la sua presentazione e inalterabilità delle condizioni in cui versano i concorrenti al momento della scadenza del termine per la partecipazione alla gara. Nel caso in cui tali fattispecie si verifichino, il concorrente che vi ha dato causa sarà immediatamente escluso dalla procedura, senza applicazione della sanzione di cui sopra. 16.5 All’aggiudicazione, provvisoria e definitiva a cura del RUP, si procederà anche in presenza di una sola offerta valida, purché regolare, congrua e conveniente alle esigenze del Comune medesimo. 16.6 A parità di punteggio, e a condizione che l’amministrazione ritenga opportuno avvalersene, sarà eseguita la procedura di miglioria economica ai sensi art. 77, c. 1, R.D. n. 827/1924 mediante accettazione di proposte successive al rialzo nell’ordine di € 15.000,00 rispetto al prezzo a base di gara (per € 500,00 annui). Se si otterrà un nuovo pareggio, si procederà al sorteggio. 16.7 Qualora la Commissione aggiudicatrice accerti, sulla base di univoci elementi, che vi sono offerte che non sono state formulate autonomamente, ovvero che sono imputabili ad un unico centro decisionale, procederà ad escludere i concorrenti che le hanno presentate. 16.8 All’esito delle operazioni di cui sopra, verrà redatta la graduatoria definitiva ed il RUP disporrà successivamente in tempi dallo stesso ritenuti congrui, l’aggiudicazione provvisoria, con propri atti amministrativi dedicati, al concorrente che ha presentato la migliore offerta. 16.9 Il Comune di Collesalvetti, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di modificare, sospendere, revocare, annullare o prorogare la selezione, senza che i partecipanti possano avanzare eccezioni, pretese o riserva alcuna. 16.10 Il Comune di Collesalvetti si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio la facoltà di non procedere all’aggiudicazione definitiva, per irregolarità formali, opportunità, convenienza o altre cause ostative oggettive e/o semplicemente perché non intende procedere, senza motivazione alcuna e senza che i partecipanti possano quindi avanzare diritti, pretese o risarcimenti di sorta.

  • Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini 1. L’eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti. 2. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. 3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. 4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

  • Termini per l'ultimazione dei lavori 1. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto è fissato in giorni 60 (sessanta) naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 2. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 è tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche. 3. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

  • CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte della Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi pubblici. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente capitolato deve essere fatta, tenendo conto delle finalità perseguite con il contratto; in ogni caso trovano applicazione gli articoli dal 1362 al 1369 c.c.

  • Categorie di servizi ai sensi dell'articolo 21 e dell'allegato II B della direttiva 2004/18/CE. 8 Esclusi i contratti di lavoro 9 Ad esclusione dei contratti aventi per oggetto l'acquisto, lo sviluppo, la produzione o la coproduzione di programmi televisivi da parte di emittenti, e dei contratti concernenti il tempo di trasmissione.

  • METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA A ciascuno degli elementi qualitativi di tipo “discrezionale” (contraddistinti con la dicitura “ Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), sarà assegnato il punteggio ottenuto moltiplicando il coefficiente, dato dalla media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione giudicatrice all’offerta in relazione al criterio in esame tenendo conto della “ Tabella coefficienti punteggi discrezionali” sotto riportata e, pertanto, variabile tra 0 e 1, corrispondente al giudizio espresso dalla Commissione, per il rispettivo punteggio parziale massimo disponibile (Colonna “Punti D Max”). Pertanto, a ciascuno degli elementi qualitativi (contraddistinti con la dicitura “Discrezionale” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico), ciascun membro della Commissione giudicatrice, esprimerà un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata: Coefficiente (Ci) Giudizio espresso dalla commissione 0,00 Inadeguato o Assente 0,25 Parzialmente adeguato 0,50 Poco Adeguato 0,60 Adeguato 0,80 Discreto 1,00 Ottimo A ciascuno degli elementi quantitativi “Q” di tipo “Tabellare” (contraddistinti con la dicitura “Tabellare” nella colonna “Criterio” Tabella ART. 11.1 Capitolato Tecnico) sarà attribuito un punteggio secondo le seguenti ripartizioni tabellari: Tabella PT3.2 - Service Level Agreement (SLA) di supporto Vendor per le componenti Storage e Switch

  • NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI Generalità

  • INDICAZIONI PER I RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE I soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione nei termini di seguito indicati. Alle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese, in quanto compatibile. Nei consorzi ordinari la consorziata che assume la quota maggiore di attività esecutive riveste il ruolo di capofila che deve essere assimilata alla mandataria. Nel caso in cui la mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese sia una sub- associazione, nelle forme di un RTI costituito oppure di un’aggregazione di imprese di rete, i relativi requisiti di partecipazione sono soddisfatti secondo le medesime modalità indicate per i raggruppamenti. Il requisito relativo all’iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura oppure nel registro delle commissioni provinciali per l’artigianato di cui al punto 8.1 lett. a) deve essere posseduto da: a. ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande, consorziate/consorziande o GEIE; b. ciascuna delle imprese aderenti al contratto di rete indicate come esecutrici e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica.