Operazioni di pronti contro termine Clausole campione

Operazioni di pronti contro termine. Le operazioni di “pronti contro termine” che prevedono l’obbligo per il cessionario di rivendita/riacquisto a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) e le operazioni di “prestito titoli” nelle quali la garanzia è rappresentata da contante, sono assimilate ai riporti e, pertanto, gli ammontari ricevuti ed erogati figurano in bilancio come debiti e crediti. In particolare, le suddette operazioni di ”pronti contro termine” e di “prestito titoli” di provvista sono rilevate in bilancio come debiti per l’importo percepito a pronti, mentre quelle di impiego sono rilevate come crediti per l’importo corrisposto a pronti. Tali operazioni non determinano movimentazione del portafoglio titoli. Coerentemente, il costo della provvista e il provento dell'impiego, costituiti dalle cedole maturate sui titoli e dal differenziale tra prezzo a pronti e prezzo a termine dei medesimi, vengono iscritti per competenza nelle voci economiche accese agli interessi.
Operazioni di pronti contro termine. Le operazioni di cessione o di acquisto “a pronti” di titoli, con contestuale obbligo di riacquisto o di vendita “a termine”, sono assimilate ai riporti e, pertanto, gli ammontari ricevuti ed erogati figurano in bilancio come debiti e crediti. Le operazioni di vendita a pronti e di riacquisto a termine sono rilevate in bilancio come debiti per l’importo percepito a pronti, mentre le operazioni di acquisto a pronti e di rivendita a termine sono rilevate come crediti per l’importo corrisposto a pronti. La differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo d’acquisto è contabilizzato come interesse e registrato per competenza lungo la vita dell’operazione sulla base del tasso effettivo di rendimento. I titoli prestati continuano ad essere rilevati nel bilancio, mentre i titoli presi a prestito non sono rilevati.
Operazioni di pronti contro termine. Per le negoziazione di ordini aventi ad oggetto operazioni di “Pronti contro Termine”, la Banca applica una metodologia interna di formazione del prezzo che prende a riferimento l’opportuna curva dei tassi di mercato, coerentemente con gli strumenti finanziari sottostanti alle operazioni. I Fattori di Esecuzione sulla base dei quali vengono eseguiti gli ordini della clientela sono riepilogati nella tabella sottostante: Conto proprio (non sistematico) - natura dell’ordine - probabilità di esecuzione - rapidità di esecuzione - probabilità di regolamento - prezzo strumento finanziario + costi di esecuzione e regolamento (total consideration) BOZZA PRECONTRATTO La gerarchia dei fattori di esecuzione indicata è stata definita nel rispetto di quanto richiesto dalla normativa, in deroga al principio che prevede di attribuire per la clientela retail primaria importanza alla “total consideration”. Secondo tale deroga, infatti, è fatta salva la possibilità di assegnare maggiore importanza ad altri fattori di esecuzione rispetto alla somma di prezzo e costi, laddove questa maggior importanza attribuita sia necessaria per fornire il miglior risultato possibile per il cliente. Attualmente la migliore sede di esecuzione per i “Pronti contro Termine” è rappresentata dal conto proprio, in quanto non esistono mercati regolamentati che consentono l’esecuzione degli ordini della clientela retail. Si ricorda che nella sostanza si tratta di un’operazione di raccolta del risparmio garantita da titoli, in cui assume valenza sostanziale il tasso concordato con il cliente. In funzione del tasso concordato sono individuati i titoli che possiedono rendimenti coerenti con le condizioni pattuite. La Sede di Esecuzione in discorso, comporta per la Banca un maggior onere operativo derivante dalla gestione dei rischi sulla posizione finanziaria assunta, ma permette di ottenere vantaggi in termini di probabilità di esecuzione (in quanto l’operazione viene chiusa con la Banca stessa e non è subordinata alla disponibilità di una controparte terza a concludere operazioni) e di rapidità, in quanto l’esecuzione non risulta essere vincolata alle tempistiche di altri negoziatori.
Operazioni di pronti contro termine. Le operazioni di pronti contro termine (c.d. PcT) sono operazioni con le quali un venditore vende un certo numero di titoli (pronti) e si impegna, nello stesso momento, a riacquistarne uguale quantità a un prezzo e ad una data (termine) predeterminati. Tale operazione (detta anche vendita con patto di riacquisto) si formalizza, dunque, con l'emissione di due documenti ("note informative"): uno relativo alla vendita a pronti e uno relativo all'acquisto a termine. Il prezzo "a pronti" viene fissato sulla base del valore di mercato del titolo o valuta maggiorato del rateo d'interesse. Il prezzo "a termine" viene determinato capitalizzando il prezzo "a pronti" in base al saggio di interesse convenuto tra le parti. Data la finalità di finanziamento dell'operazione, il saggio di interesse applicato risulta essere strettamente correlato con i tassi d'interesse prevalenti sul mercato monetario. In altre parole, il rendimento dell'operazione è determinato dalla differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di vendita dei titoli stessi, ossia fra il controvalore della vendita a termine e l'esborso per l'acquisto a pronti. Essendo, dunque, definiti a priori la durata dell'investimento e il ricavo finale si evita qualsiasi oscillazione "di mercato". Le operazioni di pronti contro termine sono personalizzabili per scadenze e importi. Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:
Operazioni di pronti contro termine. Gli ordini riferiti ad operazioni di pronti contro termine richieste dal Cliente sono eseguiti da CRVolterra ponendosi in contropartita diretta con il Cliente stesso (negoziazione in conto proprio); l’operazione presenta un elevato grado di personalizzazione in termini di scadenza e altre scelte del Cliente; per CRVolterra l’operazione si sostanzia essenzialmente come operazione di raccolta. A partire dal tasso di riferimento base, l’euribor (base 360) pari scadenza dell’operazione richiesta, la Cassa applica uno spread variabile considerando l’andamento dei tassi di interesse sui mercati monetari e su scadenze analoghe a quelle richieste e in funzione dell’importo e della tipologia commerciale del Cliente, in modo da concordare con il cliente stesso il rendimento dell’operazione. Conseguentemente la sede di esecuzione è la proprietà della Banca che non agisce in qualità di internalizzatore sistematico, data la tipologia di operazioni di cui si discute e la variabilità sottesa.
Operazioni di pronti contro termine. Nelle operazioni di pronti contro termine, il Fondo s'impegna in transazioni di vendita/acquisto di valori mobiliari o strumenti del mercato monetario a pronti, simultaneamente chiuse da una vendita /acquisto a termine degli stessi valori mobiliari
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- l’art. 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, il quale prevede che nell'ambito dell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti, operante presso l'Autorità nazionale anticorruzione è istituito l'elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. e una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; - l’art. 9, comma 2, del predetto decreto-legge, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sono definiti i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1 che svolgono attività di centrale di committenza, nonché i valori di spesa ritenuti significativi per le acquisizioni di beni e servizi con riferimento ad ambiti anche territoriali, da ritenersi ottimali ai fini dell'aggregazione e della centralizzazione della domanda; - l’art. 9, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge di cui trattasi, il quale prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito il Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, coordinato dal Ministro dell'economia e delle finanze, e ne sono stabiliti i compiti, le attività e le modalità operative; - l’art. 9, comma 3, del citato decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dalla Legge 28/12/2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), il quale stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il 31 dicembre di ogni anno, sulla base di analisi del Tavolo dei soggetti aggregatori, sono individuate le categorie di beni e di servizi nonché le soglie al superamento delle quali, tra gli altri, le Amministrazioni statali, centrali e periferiche, le regioni, gli enti del servizio sanitario nazionale e gli enti locali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono tenuti a ricorrere a Consip S.p.A. o altro soggetto aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di acquisizione; per le categorie di beni e servizi individuate dal d.p.c.m. di cui sopra l’ANAC non rilascia il codice identificativo di gara (CIG) alle stazioni appaltanti che, in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma, non ricorrono a Consip S.p.A. o ad altro soggetto aggregatore; - l’art. 9, comma 2, del più volte citato decreto-legge n. 66/2014, come modificato dall’art. 1, comma 499 della L. 208/2015, ove si prevede ora che i soggetti possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza, le convenzioni di cui all’articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni e che, per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al punto precedente, l’ambito territoriale di competenza dei soggetti aggregatori aventi natura di Città Metropolitana o di Provincia coincide con la regione di riferimento; - il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell’11 novembre 2014 di attuazione dell’articolo 9 comma 2 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che individua i requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; - la deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione del 23 luglio 2015 con la quale l’Autorità stessa ha proceduto all’iscrizione nell’elenco dei 33 soggetti in possesso dei prescritti requisiti, tra i quali figura anche la Città Metropolitana di Genova, che aveva presentato apposita istanza in tal senso; - l'art. 23-ter, comma 3, legge n. 114 del 2014, come modificato dall'art. 1, comma 501, lettera b), della Legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi del quale i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro; - l’art. 1, comma 512, della citata legge n. 208/2015, in forza del quale al fine di garantire l’ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell’articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti; - l’art. 5, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2014, recante norme in materia di istituzione del tavolo tecnico dei soggetti aggregatori, ove si dispone che “Ciascun soggetto aggregatore, entro il 15 ottobre di ogni anno, trasmette alla segreteria tecnica una programmazione di massima riferita all’anno successivo redatto sulla base di un modello condiviso dal Tavolo tecnico”; - il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” ed in particolare gli articoli 37-39; - la “Convenzione per la Stazione Unica Appaltante” sottoscritta in data 22 ottobre 2018 tra la Prefettura di Genova, la Prefettura di Imperia, la Prefettura di La Spezia, la Prefettura di Savona, Regione Liguria, Comune di Genova e Città Metropolitana di Genova, con particolare riferimento all’Art. 9 in merito alle convenzioni di servizio;