Common use of Conferimento del Mandato Clause in Contracts

Conferimento del Mandato. Con il Mandato, il Mandante irrevocabilmente: a) conferisce al Mandatario, che accetta, l’incarico di agire, in nome e per conto del Mandante, per la stipula dei Contratti di Finanziamento con i Soggetti beneficiari, per la parte relativa al Finanziamento agevolato; b) conferisce al Mandatario, che accetta, l’incarico di porre in essere, in nome e per conto del Mandante, tutte le attività relative (i) all’erogazione del Finanziamento agevolato, (ii) alla relativa gestione, (iii) alla acquisizione, alla modifica e alla estinzione delle relative garanzie (che dovranno assistere il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario in misura direttamente proporzionale all’ammontare di ciascuno di essi) previste nel Contratto di Finanziamento o altrimenti contemplate nella relativa Delibera, nonché (iv) al compimento di ogni atto, documento e/o attività necessario, opportuno e/o utile in relazione al Finanziamento agevolato concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento, avente anche carattere strumentale e/o cautelare o esecutivo, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dal Mandato e dal relativo Contratto di Finanziamento ivi incluse, in particolare, le attività di cui al seguente articolo 3.2, fermo restando che il Mandatario non potrà procedere senza il preventivo consenso del Mandante alla cessione a terzi dei crediti del Mandante derivanti dal Contratto di Finanziamento e senza pregiudizio di quanto previsto al successivo articolo 8 (Esercizio delle azioni di recupero); c) rinuncia alla gestione dei rapporti derivanti da ciascun Contratto di Finanziamento per la quota di Finanziamento agevolato, ivi compreso lo svolgimento di azioni finalizzate all'incasso ed al recupero, a fronte degli obblighi assunti dal Mandatario con la sottoscrizione della Convenzione e del Mandato. Il presente Xxxxxxx è oneroso, secondo quanto precisato al successivo articolo 5, e viene conferito nel solo interesse del Mandante; il Mandato non deve pertanto intendersi conferito ai sensi dell’articolo 1723, comma 2, del Codice Civile.

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Samples: Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti, Convenzione Per La Regolamentazione Dei Rapporti Di Concessione Di Finanziamenti

Conferimento del Mandato. Con il presente Mandato, il Mandante irrevocabilmente: a) conferisce al Mandatario, che accetta, l’incarico di agire, in nome e per conto del Mandante, per la stipula (anche in forma notarile) dei Contratti di Finanziamento con i Soggetti beneficiariBeneficiari, per la parte relativa al Finanziamento agevolatoAgevolato; b) conferisce al Mandatario, che accetta, l’incarico di porre in essere, in nome e per conto del Mandante, tutte le attività relative (i) all’erogazione del Finanziamento agevolatoAgevolato, (ii) alla relativa gestionegestione del Finanziamento Agevolato, (iii) alla acquisizionecostituzione, alla modifica e alla estinzione delle relative garanzie (che dovranno assistere il Finanziamento agevolato Agevolato e il Finanziamento bancario Bancario con il medesimo grado e in misura direttamente proporzionale paritetica rispetto all’ammontare iniziale in linea capitale ed essere, in ogni caso, tali da consentire al Mandante di ciascuno di essipoterne validamente ed efficacemente beneficiare in relazione alle obbligazioni garantite) previste nel Contratto di Finanziamento o altrimenti contemplate nella relativa Delibera, nonché (iv) al compimento e sottoscrizione (anche in forma notarile) di ogni atto, documento e/o attività necessario, opportuno e/o utile in relazione al Finanziamento agevolato Agevolato concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento, avente anche carattere strumentale e/o cautelare o esecutivo, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dal presente Mandato e dal relativo Contratto di Finanziamento ivi incluse, in particolare, le attività di cui al seguente articolo 3.23.2 (Attività del Mandatario), e le attività di recupero giudiziali e stragiudiziali del credito, nei limiti di quanto previsto dal presente Xxxxxxx, fermo restando che il Mandatario non potrà procedere senza il preventivo consenso del Mandante alla cessione a terzi dei crediti del Mandante derivanti dal Contratto di Finanziamento e senza pregiudizio di per quanto previsto al successivo articolo 8 (Esercizio delle azioni di recupero); c) rinuncia alla gestione dei rapporti derivanti da ciascun Contratto di Finanziamento per la quota di Finanziamento agevolatoAgevolato, ivi compreso lo svolgimento di azioni finalizzate all'incasso ed all’incasso e al recupero, a fronte degli obblighi assunti dal Mandatario con la sottoscrizione della Convenzione e del Mandato. Il presente Xxxxxxx è oneroso, secondo quanto precisato al successivo articolo 55 (Onerosità del Mandato), e ancorché irrevocabile viene conferito nel solo interesse del Mandante; il Mandato non deve pertanto intendersi conferito ai sensi dell’articolo 1723, comma 2, del Codice Civile.

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Samples: Mandato Per Il Perfezionamento, La Gestione E L’erogazione Della Quota Agevolata Dei Finanziamenti, Convention for the Regulation of Financing Relationships in the Tourism Sector, Convention for the Regulation of Financing Relationships in the Tourism Sector

Conferimento del Mandato. Con il Mandato, il Mandante irrevocabilmente: a) conferisce al Mandatario, che accetta, l’incarico di agire, in nome e per conto del Mandante, per la stipula dei Contratti di Finanziamento con i Soggetti beneficiariBeneficiari, per la parte relativa al Finanziamento agevolatoAgevolato; b) conferisce al Mandatario, che accetta, l’incarico di porre in essere, in nome e per conto del Mandante, tutte le attività relative (i) all’erogazione del Finanziamento agevolatoAgevolato, (ii) alla relativa gestione, (iii) alla acquisizione, alla modifica e alla estinzione delle relative garanzie (che dovranno assistere il Finanziamento agevolato Agevolato e il Finanziamento bancario Bancario in misura direttamente proporzionale all’ammontare di ciascuno di essi) previste nel Contratto di Finanziamento o altrimenti contemplate nella relativa Delibera, nonché (iv) al compimento di ogni atto, documento e/o attività necessario, opportuno e/o utile in relazione al Finanziamento agevolato Agevolato concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento, avente anche carattere strumentale e/o cautelare o esecutivo, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dal presente Mandato e dal relativo Contratto di Finanziamento ivi incluse, in particolare, le attività di cui al seguente articolo 3.23.2 (Attività del Mandatario), fermo restando che il Mandatario non potrà procedere senza il preventivo consenso del Mandante alla cessione a terzi dei crediti del Mandante derivanti dal Contratto di Finanziamento e senza pregiudizio di quanto previsto al successivo articolo 8 (Esercizio delle azioni di recupero); c) rinuncia alla gestione dei rapporti derivanti da ciascun Contratto di Finanziamento per la quota di Finanziamento agevolatoAgevolato, ivi compreso lo svolgimento di azioni finalizzate all'incasso ed all’incasso e al recupero, a fronte degli obblighi assunti dal Mandatario con la sottoscrizione della Convenzione e del Mandato. Il presente Xxxxxxx è oneroso, secondo quanto precisato al successivo articolo 55 (Onerosità del Mandato), e ancorché irrevocabile viene conferito nel solo interesse del Mandante; il Mandato non deve pertanto intendersi conferito ai sensi dell’articolo 1723, comma 2, del Codice Civile.

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Conferimento del Mandato. Con il Mandato, il Mandante irrevocabilmente: a) conferisce al Mandatario, che accetta, l’incarico di agire, in nome e per conto del Mandante, per la stipula dei Contratti di Finanziamento con i Soggetti beneficiariBeneficiari, per la parte relativa al Finanziamento agevolatoAgevolato; b) conferisce al Mandatario, che accetta, l’incarico di porre in essere, in nome e per conto del Mandante, tutte le attività relative (i) all’erogazione del Finanziamento agevolatoAgevolato, (ii) alla relativa gestione, (iii) alla acquisizione, alla modifica e alla estinzione delle relative garanzie (che dovranno assistere il Finanziamento agevolato Agevolato e il Finanziamento bancario Bancario in misura direttamente proporzionale all’ammontare di ciascuno di essi) previste nel Contratto di Finanziamento o altrimenti contemplate nella relativa Delibera, nonché (iv) al compimento di ogni atto, documento e/o attività necessario, opportuno e/o utile in relazione al Finanziamento agevolato Agevolato concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento, avente anche carattere strumentale e/o cautelare o esecutivo, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dal Mandato e dal relativo Contratto di Finanziamento ivi incluse, in particolare, le attività di cui al seguente articolo 3.2, fermo restando che il Mandatario non potrà procedere senza il preventivo consenso del Mandante alla cessione a terzi dei crediti del Mandante derivanti dal Contratto di Finanziamento e senza pregiudizio di quanto previsto al successivo articolo 8 (Esercizio delle azioni di recupero); c) rinuncia alla gestione dei rapporti derivanti da ciascun Contratto di Finanziamento per la quota di Finanziamento agevolatoAgevolato, ivi compreso lo svolgimento di azioni finalizzate all'incasso ed al recupero, a fronte degli obblighi assunti dal Mandatario con la sottoscrizione della Convenzione e del Mandato. Il presente Xxxxxxx è oneroso, secondo quanto precisato al successivo articolo 5, e viene conferito nel solo interesse del Mandante; il Mandato non deve pertanto intendersi conferito ai sensi dell’articolo 1723, comma 2, del Codice Civile.

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Conferimento del Mandato. Con il Mandato, il Mandante irrevocabilmente: a) conferisce al Mandatario, che accetta, l’incarico di agire, in nome e per conto del Mandante, per la stipula dei Contratti di Finanziamento con i Soggetti beneficiariBeneficiari, per la parte relativa al Finanziamento agevolatoAgevolato; b) conferisce al Mandatario, che accetta, l’incarico di porre in essere, in nome e per conto del Mandante, tutte le attività relative (i) all’erogazione del Finanziamento agevolatoAgevolato, (ii) alla relativa gestione, (iii) alla acquisizione, alla modifica e alla estinzione delle relative garanzie (che dovranno assistere il Finanziamento agevolato Agevolato e il Finanziamento bancario Bancario in misura direttamente proporzionale all’ammontare di ciascuno di essi) previste nel Contratto di Finanziamento o altrimenti contemplate nella relativa Delibera, nonché (iv) al compimento di ogni atto, documento e/o attività necessario, opportuno e/o utile in relazione al Finanziamento agevolato Agevolato concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento, avente anche carattere strumentale e/o cautelare o esecutivo, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dall’Addendum alla Convenzione, dal Mandato presente Xxxxxxx e dal relativo Contratto di Finanziamento ivi incluse, in particolare, le attività di cui al seguente articolo 3.23.2 (Attività del Mandatario), fermo restando che il Mandatario non potrà procedere senza il preventivo consenso del Mandante alla cessione a terzi dei crediti del Mandante derivanti dal Contratto di Finanziamento e senza pregiudizio di quanto previsto al successivo articolo 8 (Esercizio delle azioni di recupero); c) rinuncia alla gestione dei rapporti derivanti da ciascun Contratto di Finanziamento per la quota di Finanziamento agevolatoAgevolato, ivi compreso lo svolgimento di azioni finalizzate all'incasso ed e al recupero, a fronte degli obblighi assunti dal Mandatario con la sottoscrizione della Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione e del Mandato. Il presente Xxxxxxx è oneroso, secondo quanto precisato al successivo articolo 55 (Onerosità del Mandato), e ancorché irrevocabile viene conferito nel solo interesse del Mandante; il Mandato non deve pertanto intendersi conferito ai sensi dell’articolo 1723, comma 2, del Codice Civile.

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Conferimento del Mandato. Con il Mandato, il Mandante irrevocabilmente: a) conferisce al Mandatario, che accetta, l’incarico di agire, in nome e per conto del Mandante, per la stipula dei Contratti di Finanziamento con i Soggetti beneficiariBeneficiari, per la parte relativa al Finanziamento agevolatoAgevolato; b) conferisce al Mandatario, che accetta, l’incarico di porre in essere, in nome e per conto del Mandante, tutte le attività relative (i) all’erogazione del Finanziamento agevolatoAgevolato, (ii) alla relativa gestione, (iii) alla acquisizioneall’acquisizione, alla modifica e alla estinzione all’estinzione delle relative garanzie (che dovranno assistere il Finanziamento agevolato Agevolato e il Finanziamento bancario Bancario in misura direttamente proporzionale all’ammontare di ciascuno di essiessi ed essere, in ogni caso, tali da consentire a CDP di poterne validamente ed efficacemente beneficiare in relazione alle obbligazioni garantite) previste nel Contratto di Finanziamento o altrimenti contemplate nella relativa Delibera, nonché (iv) al compimento di ogni atto, documento e/o attività necessario, opportuno e/o utile in relazione al Finanziamento agevolato Agevolato concesso ai sensi di ciascun Contratto di Finanziamento, avente anche carattere strumentale e/o cautelare o esecutivo, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione, dall’Addendum alla Convenzione, dal Mandato presente Xxxxxxx e dal relativo Contratto di Finanziamento ivi incluse, in particolare, le attività di cui al seguente articolo 3.23.2 (Attività del Mandatario), fermo restando che il Mandatario non potrà procedere senza il preventivo consenso del Mandante alla cessione a terzi dei crediti del Mandante derivanti dal Contratto di Finanziamento e senza pregiudizio di quanto previsto al successivo articolo 8 (Esercizio delle azioni di recupero);di c) rinuncia alla gestione dei rapporti derivanti da ciascun Contratto di Finanziamento per la quota di Finanziamento agevolatoAgevolato, ivi compreso lo svolgimento di azioni finalizzate all'incasso ed e al recupero, a fronte degli obblighi assunti dal Mandatario con la sottoscrizione della Convenzione, dell’Addendum alla Convenzione e del Mandato. Il presente Xxxxxxx è oneroso, secondo quanto precisato al successivo articolo 55 (Onerosità del Mandato), e ancorché irrevocabile viene conferito nel solo interesse del Mandante; il Mandato non deve pertanto intendersi conferito ai sensi dell’articolo 1723, comma 2, del Codice Civile.

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