Conferimento di diritti Clausole campione

Conferimento di diritti. SAP conferisce al Cliente un diritto non esclusivo e non trasferibile per usare il Cloud Service (compresa la sua implementazione e configurazione), i Materiali SAP e la Documentazione solo per l’attività di impresa interna del Cliente e delle sue Affiliate. Il Cliente potrà utilizzare il Cloud Service in tutto il mondo, tuttavia il Cliente non potrà utilizzare il Cloud Service dai paesi dove tale utilizzo sia vietato dalla Normativa sull’Esportazione. Gli usi consentiti e le limitazioni del Cloud Service si applicano anche ai Materiali SAP e alla Documentazione.
Conferimento di diritti. 2.1.1. SAP attribuisce al Cliente una licenza non esclusiva, non trasferibile, perpetua (salvo le licenze in modalità di sottoscrizione) di Utilizzo del Software e degli altri Materiali SAP nei luoghi specificati esclusivamente per le attività commerciali interne del Cliente e delle sue Affiliate (incluso il backup del cliente e il disaster recovery passivo) e per fornire formazione interna e di test per tali attività commerciali interne, salva la interruzione ai sensi del Contratto. Il Cliente potrà Utilizzare il Software e i Materiali SAP in tutto il mondo, salvo nei o dai paesi ove tale utilizzo sia vietato ai sensi della Normativa sull’Esportazione. 2.1.2. Il Cliente può autorizzare i Business Partner a Utilizzare il Software esclusivamente tramite accesso da terminale e solo congiuntamente all'Uso del Cliente ed essi non potranno usare il Software per gestire qualsiasi loro attività commerciale interna. Il Cliente è responsabile delle violazioni del Contratto causate dai Business Partner. 2.1.3. Il Cliente non potrà (fatto salvo che per le finalità connesse all’Utilizzo da parte o per conto delle Affiliate ammesse ai sensi del presente Contratto): a) utilizzare Materiali SAP per fornire servizi a terzi (ad es., outsourcing di processi aziendali, applicazioni service bureau o formazione di terzi); b) concedere in leasing, noleggiare, rivendere, o altrimenti distribuire Materiali SAP; c) distribuire o pubblicare le keycode; d) Usare in qualsiasi modo o eseguire qualsiasi azione con riguardo ai Materiali SAP in modi che non siano espressamente permessi ai sensi del Contratto; e) utilizzare Software e componenti diversi da quelli specificamente identificati nel Modulo d’Ordine, anche se sia tecnicamente possibile per il Cliente accedere a tali componenti. 2.1.4. Il Cliente potrà installare il Software solo sulle Unità Designate ubicate presso le strutture del Cliente e in suo diretto possesso. Previa notifica scritta a SAP, i dispositivi informatici possono anche far parte dell'infrastruttura di un’ Affiliata ed essere nella diretta disponibilità di quest'ultima. Il Cliente deve essere in possesso dei diritti di Licenza previsti dalle Condizioni di Utilizzo per ogni soggetto che Utilizza il Software, inclusi i dipendenti o gli agenti delle Affiliate e dei Business Partner. L'Utilizzo può avvenire tramite un'interfaccia fornita con il Software o parte di esso, un'interfaccia del Cliente o di terzi o un altro sistema intermediario. Se il Cliente riceve un S...
Conferimento di diritti. Per tutta la durata delle Condizioni Generali, CYBEROO conferisce al Cliente un diritto non esclusivo, non trasferibile, senza limitazioni territoriali, di accedere ed utilizzare il Servizio (compresa la sua implementazione e configurazione) per i soli scopi operativi e gestionali interni del Cliente ed in conformità a quanto previsto nelle Condizioni Generali.
Conferimento di diritti. A patto che il Partner versi tutti i corrispettivi a SAP, quest'ultima conferisce al Cliente, per conto del Partner, un diritto d'uso del Cloud Service (compresa la sua implementazione e configurazione), dei Materiali Cloud e della Documentazione non esclusivo e non trasferibile, per i soli scopi operativi e gestionali interni del Cliente e delle sue Affiliate. Il Cliente potrà Utilizzare il Cloud Service in tutto il mondo, salvo nei o dai paesi ove tale utilizzo sia vietato ai sensi della Normativa sull’Esportazione. Gli usi consentiti e le limitazioni del Cloud Service si applicano anche ai Materiali SAP e alla Documentazione.

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  • Conferimento dei dati Ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione civile); b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri; c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell’attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi nei confronti dell’interessato stesso.

  • Conferimento dell’incarico (Artt. 13 e 23 del CCNL 01.03.02) 1. Ciascun dirigente ha diritto al conferimento di un incarico in assenza di provvedimenti adottati ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001. 2. Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato; l'affidamento e l'avvicendamento degli incarichi, per le tipologie previste dalle norme vigenti, avvengono nel rispetto di quanto previsto dal D. lgs. n.165/2001. 3. Il procedimento di definizione e di conferimento dell'incarico deve precisare, contestualmente o attraverso il richiamo delle direttive emanate dall'organo di vertice, la natura, l'oggetto, i programmi da realizzare e gli obiettivi da conseguire in coerenza con il POF della specifica Istituzione scolastica, sentito anche il dirigente scolastico, i tempi di loro attuazione, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, la durata dell'incarico ed il trattamento economico complessivo. 4. L’incarico è conferito dal Direttore scolastico regionale nell'ambito della dotazione dei rispettivi ruoli regionali della dirigenza con le modalità e alle condizioni previste dal D.lgs. n.165/2001. Ai dirigenti scolastici utilizzati presso l'Amministrazione centrale e regionale gli incarichi sono conferiti dai responsabili dei relativi Uffici. Esso ha la durata minima di tre anni e massima di cinque, decorrendo comunque dall’inizio dell’anno scolastico o accademico. In via eccezionale l’incarico o il rinnovo può essere di durata inferiore a tre anni nel caso di collocamento a riposo del dirigente in data antecedente ai predetti tre anni. Nei casi di incarichi di studio, di ricerca, ispettivi o di incarico presso l’Amministrazione centrale e periferica dell’Istruzione, in funzione di collaborazione in strutture di staff o in servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, tenuto conto di quanto stabilito dall’art, 26, comma 8, della legge n. 448/98, la durata dell’incarico è correlata al programma di lavoro e all’obiettivo assegnato. Deve essere assicurata, da ciascun Ufficio Scolastico regionale, la pubblicità ed il continuo aggiornamento degli incarichi conferiti e dei posti dirigenziali vacanti e ciò anche al fine di consentire agli interessati l'esercizio del diritto a produrre eventuali domande per l'accesso a tali posti dirigenziali vacanti. 5. L’assegnazione degli incarichi è effettuata nel seguente ordine: a) conferma degli incarichi ricoperti; b) assegnazione di altro incarico per ristrutturazione e riorganizzazione dell’ufficio dirigenziale; c) conferimento di nuovo incarico e assegnazione degli incarichi ai dirigenti scolastici che rientrano, ai sensi delle disposizioni vigenti, dal collocamento fuori ruolo, comando o utilizzazione, ivi compresi gli incarichi sindacali e quelli all’estero. A tal fine, gli interessati dovranno presentare domanda al competente Ufficio scolastico regionale in tempo utile, tenendo conto del termine fissato al comma 3 del presente articolo;- d) mutamento d’incarico in pendenza di contratto individuale; e) mutamento d’incarico in casi eccezionali; f) nuovo incarico per mobilità professionale; g) mobilità interregionale. 6. Nell’ambito delle fasi di cui alle lettere b), c) d) ed e) del comma 1 viene conferito l’incarico con priorità nella provincia di residenza del dirigente scolastico interessato e successivamente nelle altre province della regione. 7. Le operazioni di conferimento degli incarichi devono concludersi entro il 15 luglio per consentire ai dirigenti scolastici di assumere il nuovo incarico dal 1° settembre dell’anno scolastico successivo. 8. I responsabili dei singoli Uffici Scolastici regionali effettueranno, con le procedure e i criteri di cui all'art. 20, entro tre mesi dalla scadenza naturale del contratto individuale, una valutazione complessiva dell'incarico svolto. Qualora, nell'ambito dei criteri generali di cui al comma 4, non venga confermato lo stesso incarico precedentemente ricoperto e non vi sia una espressa valutazione negativa ai sensi del citato art. 20, sono tenuti ad assicurare al dirigente, nell’ambito degli incarichi disponibili, un incarico di norma equivalente. Per incarico equivalente s’intende quello cui corrisponde almeno un’analoga retribuzione di posizione. 9. Nelle ipotesi di ristrutturazione e riorganizzazione che comportino la modifica o la soppressione dell'ufficio dirigenziale ricoperto, si provvede ad una nuova stipulazione dell'atto di incarico, tenendo conto, per quanto possibile, delle preferenze del dirigente interessato.

  • Condizioni di pagamento 6.1 Il committente è tenuto a effettuare i pagamenti secondo le modalità contrattuali al domicilio del fornitore e senza de- duzione di sconti, spese, tasse, imposte, diritti, dazi e simili. Salvo accordi differenti il prezzo è pagabile alle scadenze seguenti: – un terzo quale acconto entro un mese dalla ricezione della conferma d’ordine da parte del committente, – un terzo alla scadenza di due terzi del termine di consegna pattuito, – il saldo entro un mese dall’avviso di pronta consegna della merce da parte del fornitore. L’obbligo di pagamento è adempito nel momento in cui presso il domicilio del fornitore i franchi svizzeri sono stati forniti a libera disposizione del fornitore. Se viene convenuto un pagamento mediante cambiali o credito documentario, le spese di sconto e d’incasso, nonché l’imposta di bollo oppure le spese per l’apertura, la notifica e la conferma del credito docu- mentario sono a carico del committente. 6.2 I termini di pagamento vanno rispettati anche se il trasporto, la consegna, il montaggio, la messa in funzione o il collaudo delle forniture o delle prestazioni dovessero subire un ritardo o essere ineseguibili per motivi indipendenti dal fornitore, oppure se dovessero mancare parti non indispensabili o essere necessari dei ritocchi senza che questo ne comprometta l’uso. 6.3 Se l’acconto o le garanzie dovute alla stipula del contratto non sono corrisposti secondo i termini pattuiti, il fornitore ha la facoltà di esigere l’adempimento del contratto o di recedere dallo stesso e di pretendere, in entrambi i casi, un risarci- mento danni. Se per un qualsiasi motivo il committente è in mora con un ulteriore pagamento o se, per motivi avvenuti dopo la con- clusione del contratto, il fornitore ha seria ragione di temere che i pagamenti dovuti non gli siano versati alla scadenza prevista o che non gli siano corrisposti per intero, egli è autorizzato – senza pregiudicare i suoi diritti previsti per legge – a sospendere l’esecuzione del contratto e a trattenere le forniture pronte per la spedizione fintanto che non saranno state concordate nuove condizioni di pagamento e di fornitura e il fornitore non sarà in possesso di garanzie sufficienti. Se tale accordo non è concluso entro un termine adeguato o non sono state fornite le garanzie sufficienti, il fornitore ha il diritto di recedere dal contratto e di esigere un risarcimento danni. 6.4 Qualora il committente non rispetti i termini di pagamento pattuiti, a decorrere dalla data di scadenza prevista gli saranno computati senza alcun sollecito degli interessi di mora, sulla base dei tassi d’interesse applicati abitualmente presso il domicilio del committente, che saranno tuttavia superiori di almeno il 4% rispetto al vigente tasso CHF-LIBOR a 3 mesi. Inoltre, il fornitore è autorizzato ad addebitare al cliente una tassa di sollecito di 25 CHF, e in caso di un secondo sollecito una tassa di 50 CHF, se viene inviata una procedura di sollecito. È fatto salvo il diritto al risarcimento di ulteriori danni.

  • Contratto di inserimento 1. Tenuto conto dell’Accordo Interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti, nell’intento di far ricorso a tutti gli strumenti con contenuto formativo atti a garantire l’adeguamento delle capa- cità e delle competenze professionali al contesto aziendale tenendo conto delle prospettive e delle esigenze del mondo del lavoro, convengono che le Aziende del settore si avvalgano della tipologia contrattuale dell’inserimento, diretta, ai sensi dell’articolo 54 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, e successive modifiche ed integrazioni a rea- lizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro. 2. Per la concreta attuazione delle citate disposizioni e per le individuazioni di specifiche modalità e particolarità di regolamentazione dell’istituto in oggetto si rinvia alla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale nel rispetto delle condizioni contenute nel presente articolo, fatti altresì, salvi gli accordi aziendali già sottoscritti alla data di stipula del presente contratto. 3. Possono essere assunte, con contratto di inserimento, le seguenti categorie di persone: a) soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni; b) disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni; c) lavoratori con più di cinquanta anni di età che siano privi di un posto di lavoro; d) lavoratori che desiderino riprendere un’attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni; e) donne di qualsiasi età residenti in una area geografica in cui il tasso di occupazione fem- minile -determinato con apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze – sia inferiore almeno del 20% di quel- lo maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile; f) persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisi- co, mentale o psichico. In relazione ai soggetti di cui alla lettera b) che possono essere assunti con contratto di inse- rimento/reinserimento si intendono per “disoccupati di lunga durata da 29 fino a 32 anni” - in base a quanto stabilito all’art. 1, comma 1, del decreto legislativo n. 181/2000, come sostituito dall’art. 1, comma 1 del decreto legislativo n. 297/2002 – coloro che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato un’attività di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una nuova occupazione da più di dodici mesi. 4. Il contratto di inserimento è stipulato in forma scritta e in esso deve essere specificamente indicato il progetto individuale di inserimento, con relativa scheda contenente il percorso for- mativo; in particolare, verranno indicati: • la durata, che sarà pari a 18 mesi ed elevata a 36 mesi nel caso di lavoratori con “grave handicap” fisico/mentale/psichico; • il periodo di prova, che sarà pari a 3 mesi; • l’orario di lavoro, che sarà pari a 38 ore settimanali nell’ipotesi di contratto di inserimento a tempo pieno ovvero di durata proporzionalmente ridotta nell’ipotesi di contratto di inse- rimento a tempo parziale; • la categoria di inquadramento che non potrà essere inferiore per più di due livelli rispetto alla categoria che, secondo il CCNL, spetta ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è preordina- to il progetto di inserimento; • il tutor aziendale di riferimento che sarà in possesso di competenze adeguate e seguirà il lavoratore per tutta la durata del contratto; • il trattamento economico e normativo, secondo quanto stabilito dal presente contratto e dalla contrattazione collettiva aziendale a livello nazionale, in quanto compatibili con il contratto di inserimento/reinserimento stesso e/o con la sua prefissata durata tempo- rale; in particolare non si applicano gli istituti relativi a: aumenti periodici di anzianità, aspettativa, diritto allo studio, classificazione, permessi sindacali, preavviso e trattamento sostitutivo, e quanto previsto dagli articoli 22 (“Quadri”) e 34 (“Lavoratori sottoposti a pro- cedimento penale”) del presente contratto. E’ demandata alle Parti, a livello aziendale, l’applicazione della normativa in atto in materia di assistenza sanitaria integrativa, previ- denza complementare ed altri eventuali istituti sociali; • durante la vigenza del contratto di inserimento nei confronti dei lavoratori trova applicazio- ne l’art. 4 (“Istituti di carattere sindacale”) del presente CCNL. 5. In caso di assenza per malattia o infortunio non sul lavoro il lavoratore titolare di contratto di inserimento non in prova ha diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo complessivo non inferiore a 90 giorni di calendario. Tale termine di comporto si applica anche nei casi di pluralità di episodi morbosi ed indipendentemente dalla durata dei singoli intervalli. Per quanto concerne l’assistenza ed il trattamento economico di malattia si farà riferimento a quanto previsto dall’art. 32 (“malattia, infortuni e cure termali”) del presente contratto. Nel computo del limite massimo di durata del contratto di inserimento non si tiene conto degli eventuali periodi dedicati allo svolgimento del servizio militare o di quello civile, nonché dei periodi di astensione obbligatoria per maternità. 6. Quando l’assenza è dovuta ad incapacità conseguente ad infortunio sul lavoro o a malattia contratta a causa di servizio, al lavoratore titolare di contratto di inserimento verrà corrisposta la retribuzione intera fino alla guarigione clinica, nei limiti della durata del contratto di inseri- mento, ed il relativo periodo non è computato ai fini del raggiungimento del comporto. Quanto il lavoratore abbia diritto di percepire per atti assicurativi, di previdenza o assistenziali, anche di legge, sarà computato in conto del trattamento di cui sopra, fino al limite dell’intera retribu- zione e l’eventuale eccedenza sarà corrisposta al lavoratore. 7. Nei casi in cui il contratto di inserimento venga trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, il periodo di inserimento verrà computato nell’anzianità di servizio ai fini degli istituti previsti dalla legge e dal contratto, con esclusione dell’istituto degli aumenti periodici di anzianità. 8. Il progetto individuale di inserimento è definito con il consenso del lavoratore ed è finalizza- to a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al contesto lavorativo, valorizzandone le professionalità già acquisite. Nel progetto verranno indicati: • la qualificazione al conseguimento della quale è preordinato il progetto; • la durata e le modalità dell’attività formativa: la formazione teorica avrà una durata non inferiore a 90 ore, ripartita fra l’apprendimento di nozioni di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale e sarà accompagnata da congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning, in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore. La formazione in tema di salute e sicurezza dei lavoratori sarà impartita nella fase iniziale del rapporto; • l’area nella quale viene effettuato l’inserimento. 9. La registrazione della formazione svolta durante il contratto di inserimento sarà effettuata nel libretto formativo a cura del datore di lavoro. 10. In relazione all’obiettivo condiviso di favorire la stabilizzazione del rapporto di lavoro, il ricorso al contratto di inserimento potrà avvenire qualora venga mantenuto in servizio almeno il 70% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei 18 mesi precedenti. A tal fine non si computano i lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa e quelli che al termine del contratto di inserimento abbiano rifiutato la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, i contratti risolti in corso o al termine del periodo di prova, nonché i contratti non trasformati in rapporti di lavoro a tempo indeter- minato in misura pari a quattro contratti. Agli effetti della presente disposizione si considerano mantenuti in servizio i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del suo svolgimento sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

  • Trasferimento L'Ente, per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive, può disporre il trasferimento della sede di lavoro del dipendente in altra città, previo preavviso di mesi quattro. Nei confronti del lavoratore che abbia raggiunto i 50 anni di età e maturato almeno 15 anni di anzianità di servizio, il trasferimento non può essere disposto senza il consenso del lavoratore stesso. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano nei casi di trasferimento di personale preposto o da preporre ad unità periferiche comunque denominate, oltre che per i lavoratori di cui alle Aree Quadri e Professionale Ramo 1. Qualora particolari ragioni di urgenza non consentano di rispettare i termini di preavviso, il dipendente viene considerato in missione fino alla scadenza dei suddetti termini. Il trasferimento della sede di lavoro per iniziativa dell'Ente, che determini il cambiamento di residenza del lavoratore, dà luogo al riconoscimento dei seguenti rimborsi: a) spese di viaggio in prima classe, per la via più breve, per il dipendente ed i familiari conviventi ovvero spese per l'utilizzo della propria autovettura secondo quanto disposto dall'art.32 lettera a); b) spese per eventuale perdita del canone di locazione, in caso di recesso anticipato, nei limiti previsti dalla legge 27 luglio 1978, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni; in tale caso la trattativa con il locatore, sarà demandata direttamente all'Ente; c) spese per il trasporto del mobilio e del bagaglio e per la relativa assicurazione a carico dell'Ente, che provvederà a contattare direttamente una primaria società di trasporti; d) un'indennità "una tantum" a copertura di tutte le altre spese, pari ad una mensilità di stipendio, elevata a due per chi abbia familiari conviventi, a completamento dell'avvenuto trasferimento e dietro presentazione del certificato di nuova residenza; e) maggior spesa effettivamente sostenuta nella località di destinazione per l'eventuale differenza di canone di locazione per un alloggio di tipo analogo a quello occupato nella sede di origine per un periodo non superiore a mesi otto. Nel caso di morte del dipendente entro cinque anni dal trasferimento, l'Ente rimborserà le eventuali spese di rientro della famiglia alla sede originaria. L'Ente non è tenuto ad alcun rimborso di cui ai punti a), b), c), d), nel caso in cui il trasferimento avvenga a seguito di accoglimento di domanda del lavoratore.

  • Contesto di riferimento Le Province, sulla base della Legge n. 56/2014, esercitano, quali enti con funzioni di area vasta, un ruolo importante nella pianificazione territoriale provinciale di coordinamento e nell’assistenza agli enti locali, con una funzione specifica in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente, di gestione dell’edilizia scolastica e del proprio patrimonio di impianti sportivi (palestre, piscine, campi sportivi, spazi polifunzionali), nonché di programmazione della rete scolastica, spesso declinata in iniziative e progetti con il sistema dell’istruzione scolastica superiore. Il patrimonio infrastrutturale delle Province, le loro competenze specifiche unite alla loro esperienza in attività di coinvolgimento del tessuto sociale ed economico del territorio, finalizzate alla promozione di una programmazione condivisa con gli Enti Locali e le Associazioni di giovani e tutto 1 il partenariato socioeconomico volta a facilitare la partecipazione giovanile, rappresentano la cornice all’interno della quale si inserisce la presente proposta. Per inquadrare correttamente le finalità della proposta si deve tenere conto che in questo anno dell’emergenza pandemica sono rimasti a casa oltre 8 milioni e mezzo di bambini e ragazzi che prima frequentavano i diversi gradi d’istruzione. I più penalizzati, ovunque, sono gli adolescenti e giovani poveri, per i quali la scuola, è la principale leva di riscatto economico, sociale, culturale. Le scuole – specialmente nelle periferie, nei quartieri poveri e nelle zone interne – sono i primi garanti dell’articolo 3 della Costituzione perché promuovono lo sviluppo di conoscenze condivise attivando la prossimità e la cooperazione, la legalità e il presidio delle regole, l’inclusione di ragazzi/e stranieri e con bisogni speciali. Sono aumentate, le disuguaglianze tra scuole, tra classi, tra ragazzi/e. La scuola “digitale” ha amplificato l’esclusione in istruzione e educazione1. Ancor più di prima, le condizioni socioeconomiche delle famiglie influenzano la capacità dei ragazzi/e di imparare e sentirsi parte di una comunità. In questa fase di emergenza sanitaria, i ragazzi/e hanno vissuto in modi diversi la chiusura delle scuole. Non tutti hanno avuto la stessa chance di collegarsi a Internet per le lezioni a distanza, là dove gli insegnanti sono riusciti ad attivarle. Molte scuole, soprattutto quelle con minori mezzi e strumenti a disposizione-in particolare quelle ubicate nei contesti più periferici-, non sono state in grado di dare vita alle lezioni online. Tutto è stato affidato alle capacità e alla creatività dei singoli docenti di far fronte all’emergenza. La socializzazione è un fattore educativo importantissimo, in quanto i giovani crescono nella condivisione e nella conoscenza con e degli altri, questo diritto adesso è stato in questi mesi di emergenza sanitaria messo duramente alla prova. Il Rapporto sul Benessere Equo e Sostenibile in Italia2 evidenzia, inoltre, come la povertà educativa si sia aggravata non solo per quanto riguarda il livello di istruzione, di formazione e di competenze acquisite dai giovani, ma anche nel decisivo campo delle reti sociali, con il peggioramento dei livelli di partecipazione civica, politica e sociale dei giovanissimi. La condizione di povertà di un minore è multidimensionale, frutto del contesto economico, sanitario, familiare e abitativo, della disponibilità o meno di spazi accessibili e/o di occasioni di socialità e gioco, dell’assenza di servizi di cura e tutela dell'infanzia e dell’adolescenza. Essa non è solo legata alle cattive condizioni economiche, ma è povertà di relazioni, isolamento, cattiva alimentazione e scarsa cura della salute, carenza di servizi, di opportunità educative e di apprendimento non formale, che operino in integrazione con i percorsi educativi formali della scuola. La povertà educativa influisce sul livello di inclusione sociale, il cui indice nel 2017 ha registrato un peggioramento per quanto riguarda l’Italia ed è retrocesso dal 18° al 21° posto su scala xxxxxxxx0. 1 La mappa delle disuguaglianze è stata descritta da Save the Children nell’Atlante dell’Infanzia a rischio, le periferie dei bambini, a cura di Xxxxxx Xxxxxxx, (Treccani, 2017, 2018, 2019 e xxxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/xxxxxxxx/xx-xxxxxxxxxx-xxx-xxxxxx-xx-xxxxxx/) ed è riconosciuta dallo stesso ministero dell’Istruzione (xxxx://xxx.xxxx.xxx.xx/xxxxxxxxx/00000/0/Xxxxxxxx+xxx+xxxxxxxxx+xxx+xxxxxxxxxx+xxxxxxxxx/0000x000-00x0-000x-x00x- 1da743492e92?version=1.0).

  • Diritto di ripensamento Il Cliente domestico (di seguito anche solo “Cliente”) ha il diritto di ripensamento, così come previsto dall’art.52.2 lettera a) del Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005 e ss.mm.ii), cioè la facoltà di rivedere la scelta fatta senza necessità di indicarne le ragioni e senza alcuna penalità. In particolare: a) qualora il contratto sia stato concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore o a distanza, fatto salvo quanto indicato al punto b), il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del contratto. b) qualora il contratto sia stato concluso con procedura telefonica (c.d. verbal order), il Cliente può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri entro 14 giorni dalla data di conferma da parte del Cliente della volontà di concludere il contratto che, a seconda delle due modalità alternative con cui SEV S.p.A. acquisirà detta conferma, decorrerà: i) nel caso in cui la conferma fosse prestata dal Cliente mediante accesso a xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx, dal giorno di esecuzione di detta operazione; ii) nel caso in cui, invece, la conferma fosse prestata nel corso di contatto telefonico con operatore, dal momento in cui il file contenente la registrazione telefonica della conferma sarà messo a disposizione del Cliente entro 48 ore dalla data della registrazione stessa, nell’Area clienti del sito xxxxx://xxxxxxx.xxxxxxxxxxx.xx. Il diritto di ripensamento può essere esercitato dal Cliente inoltrando comunicazione scritta a SEV S.p.A., eventualmente utilizzando il modulo di ripensamento facente parte della documentazione contrattuale. Il Modulo di ripensamento è comunque anche reperibile presso gli uffici di SEV, nonché pubblicato sul sito internet xxx.xxxxxxx.xx. Si precisa altresì che, qualora il Cliente: a) non abbia richiesto l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento: le attività necessarie a dare corso alle richieste volte ad ottenere l’esecuzione del contratto verranno avviate solo una volta trascorso il periodo previsto per il diritto di ripensamento; b) abbia richiesto l’esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento: il Cliente potrà comunque esercitare il suddetto diritto nei termini previsti ed, in tali casi, lo stesso sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti. Tali costi: • qualora non sia stata avviata la fornitura, potranno avere un importo massimo non superiore al corrispettivo applicato dall’esercente la maggior tutela di cui all’art. 11 del TIV (Delibera ARERA n 301/2012/R/eel); • qualora sia stata avviata la fornitura, saranno pari ai corrispettivi previsti dal contratto fino al momento della cessazione della fornitura. La richiesta di esecuzione del contratto prima che sia decorso il termine per il ripensamento, non comporterà l’avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura con il nuovo esercente la vendita rispetto alle normali tempistiche previste. Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento, la fornitura potrebbe: i) essere garantita, nei casi in cui non fosse avviata dall’esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento, dal precedente esercente la vendita qualora il relativo contratto non risulti essere stato sciolto o dai soggetti che erogano il servizio di maggior tutela nel caso di fornitura elettrica o il servizio di fornitura di ultima istanza nel caso di fornitura gas per il tempo necessario a permettere un nuovo cambiofornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente; ii) essere avviata dall’esercente la vendita nei confronti del quale è stato esercitato il diritto di ripensamento per il tempo necessario a permettere un cambio fornitore o la chiusura del punto sulla base della volontà manifestata dal Cliente; Nel caso di esercizio del diritto di ripensamento diretto alla cessazione della fornitura con disattivazione del punto di prelievo/riconsegna: il Cliente finale stesso sarà tenuto a richiedere la disattivazione all’attuale esercente la vendita, che provvede, anche tramite l’eventuale utente del trasporto e del dispacciamento o l’utente del servizio di distribuzione, nel rispetto dei tempi previsti dalla regolazione vigente.

  • Diritto di assemblea 1. Fatta salva la competenza dei contratti collettivi di comparto o area a definire condizioni di miglior favore nonché quanto previsto in materia dai CCNL vigenti, i dipendenti pubblici hanno diritto di partecipare , durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali in idonei locali concordati con l’amministrazione, per 10 ore annue pro capite senza decurtazione della retribuzione. 2. Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, possono essere indette singolarmente o congiuntamente, con specifico ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro, dai soggetti indicati nell’art. 10. 3. La convocazione, la sede, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale partecipazione di dirigenti sindacali esterni sono comunicate all’ufficio gestione del personale con preavviso scritto almeno tre giorni prima. Eventuali condizioni eccezionali e motivate che comportassero l’esigenza per l’amministrazione di uno spostamento della data dell’assemblea devono essere da questa comunicate per iscritto entro 48 ore prima alle rappresentanze sindacali promotrici. 4. La rilevazione dei partecipanti e delle ore di partecipazione di ciascuno all’assemblea è effettuata dai responsabili delle singole unità operative e comunicata all’ufficio per la gestione del personale. 5. Nei casi in cui l’attività lavorativa sia articolata in turni, l’assemblea è svolta di norma all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Analoga disciplina si applica per gli uffici con servizi continuativi aperti al pubblico. 6. Durante lo svolgimento delle assemblee deve essere garantita la continuità delle prestazioni indispensabili nelle unità operative interessate secondo quanto previsto dai singoli accordi di comparto.

  • Operazioni di scrutinio Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura delle operazioni elettorali di tutti i seggi dell'unità produttiva. Al termine dello scrutinio, a cura del Presidente del seggio, il verbale dello scrutinio, su cui dovrà essere dato atto anche delle eventuali contestazioni, verrà consegnato - unitamente al materiale della votazione (schede, elenchi, ecc.) - alla Commissione elettorale che, in caso di più seggi, procederà alle operazioni riepilogative di calcolo dandone atto nel proprio verbale. La Commissione elettorale al termine delle operazioni di cui al comma precedente provvederà a sigillare in un unico piego tutto il materiale (esclusi i verbali) trasmesso dai seggi; il piego sigillato, dopo la definitiva convalida della R.S.U. sarà conservato secondo accordi tra la Commissione elettorale e la Direzione aziendale in modo da garantirne la integrità e ciò almeno per tre mesi. Successivamente sarà distrutto alla presenza di un delegato della Commissione elettorale e di un delegato della Direzione.

  • Corrispettivi e modalità di pagamento 1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell’Offerta Economica e nel documento riepilogativo allegato “D” (Corrispettivi e tariffe). Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla “Data di accettazione”, di cui al precedente articolo 7, comma 8. 2. I predetti corrispettivi saranno fatturati con cadenza bimestrale posticipata e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e previo accertamento della prestazione effettuate. Ciascuna fattura, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Per i soggetti non obbligati al rispetto delle soprarichiamate disposizioni normative rimane la possibilità di trasmettere le fatture a mezzo posta all'indirizzo dell'Amministrazione Contraente ovvero via fax al numero indicato nell'Ordinativo di fornitura ovvero tramite posta elettronica anche certificata (PEC). 3. I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente (D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.). I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell’Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente intestato al Fornitore presso Deutsche Bank - filiale di Xxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxx, 00, Codice IBAN XX00X0000000000000000000000. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata alla Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione. 4. In caso di ritardo, da parte dell’Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall’art. 9, comma 8, delle Condizioni Generali. 5. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione ai sensi dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 sulla base di un’istruttoria condotta in considerazione dei dati di cui all’art. 7, commi 4, lett. c) e 5 del D.Lgs. n. 163/2006 o, in mancanza, in ragione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo. 6. Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 3 verrà riconosciuto uno sconto pari a 0%. Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella fattura relativa all’ultimo bimestre contrattuale, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 3. 7. Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante bonifico bancario permanente (SEPA) verrà riconosciuto uno sconto pari a 0% 8. Le Amministrazioni Contraenti, diverse da quelle di cui al D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, al D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e successivi decreti attuativi, si obbligano, sin d'ora, a ricevere le fatture attraverso Posta elettronica certificata (PEC) ove il Fornitore si avvalga di tale modalità.