Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare. 2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità pre- viste per la informazione. A seguito della trasmissione delle infor- mazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro NORMA NUOVA – DISCIPLINA SPECIFICA SCUOLA ART. 22 DEL NUOVO CCNL NORMA NUOVA – DISCIPLINA SPECIFICA SCUOLA ART. 22 DEL NUOVO CCNL 5 giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dal- l’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il pe- riodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
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Samples: CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018, CCNL Comparto Istruzione E Ricerca 2016 2018
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione l’amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio l’invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità pre- viste previste per la informazionel’informazione. A seguito della trasmissione delle infor- mazioniinformazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro NORMA NUOVA – DISCIPLINA SPECIFICA SCUOLA ART. 22 DEL NUOVO CCNL NORMA NUOVA – DISCIPLINA SPECIFICA SCUOLA ART. 22 DEL NUOVO CCNL 5 cinque giorni dall'informazionedall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dal- l’amministrazione dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il pe- riodo periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto le materie indicate agli artt.44, 64 e 98, nelle distinte sezioni del presente CCNL.
4. Per i segretari il confronto si svolge a livello nazionale.
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. …., comma 3 (Contrattazione collettiva integrativa: soggetti e materie) di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione l'Azienda o Ente intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità pre- viste previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle infor- mazioniinformazioni, amministrazione l’Azienda o Ente e i soggetti sindacali si incontrano sesindacali4, se entro NORMA NUOVA – DISCIPLINA SPECIFICA SCUOLA ART. 22 DEL NUOVO CCNL NORMA NUOVA – DISCIPLINA SPECIFICA SCUOLA ART. 22 DEL NUOVO CCNL 5 giorni dall'informazione, lavorativi dall'informazione il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmentesi incontrano comunque non oltre 10 giorni lavorativi dalla richiesta. L’incontro può anche essere proposto dal- l’amministrazione dall’Azienda o Ente contestualmente all’invio dell’informazione. Il pe- riodo periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici trenta giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazionerelazione dall’articolo 5 del CCNL del 21 maggio 2018, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’articolo 7, comma 2, del CCNL medesimo di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione l’Amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio l’invio ai soggetti sindacali degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità pre- viste previste dall’articolo 7 del presente CCDI per la informazionel’informazione. A seguito della trasmissione delle infor- mazioniinformazioni, amministrazione l’Amministrazione e i soggetti sindacali si incontrano se, entro NORMA NUOVA – DISCIPLINA SPECIFICA SCUOLA ART. 22 DEL NUOVO CCNL NORMA NUOVA – DISCIPLINA SPECIFICA SCUOLA ART. 22 DEL NUOVO CCNL 5 cinque giorni dall'informazionedall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, mediante richiesta scritta, inoltrata anche singolarmentea mezzo posta elettronica certificata.
3. L’incontro può anche essere proposto dal- l’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazioneDecorso il termine stabilito, l’Amministrazione si attiva autonomamente nelle materie oggetto di confronto. Il pe- riodo periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici trenta giorni. Al termine del confronto, confronto è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
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Samples: Contratto Collettivo Decentrato Integrativo Normativo
Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7 comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità pre- viste previste per la informazionel'informazione. A seguito della trasmissione delle infor- mazioniinformazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro NORMA NUOVA – DISCIPLINA SPECIFICA SCUOLA ART. 22 DEL NUOVO CCNL NORMA NUOVA – DISCIPLINA SPECIFICA SCUOLA ART. 22 DEL NUOVO CCNL 5 cinque giorni dall'informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro L'incontro può anche essere proposto dal- l’amministrazione dall'amministrazione contestualmente all’invio dell’informazioneall'invio dell'informazione. Il pe- riodo periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto le materie indicate agli artt.44, 64 e 98, nelle distinte sezioni del presente CCNL.
4. Per i segretari il confronto si svolge a livello nazionale.
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali di cui all’art. 7 comma 2, di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione l’amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio l’invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità pre- viste previste per la informazionel’informazione. A seguito della trasmissione delle infor- mazioniinformazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro NORMA NUOVA – DISCIPLINA SPECIFICA SCUOLA ART. 22 DEL NUOVO CCNL NORMA NUOVA – DISCIPLINA SPECIFICA SCUOLA ART. 22 DEL NUOVO CCNL 5 cinque giorni dall'informazionedall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dal- l’amministrazione dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il pe- riodo periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Sono oggetto di confronto le materie indicate agli artt. … e … (Confronto: materie), nelle distinte sezioni del presente CCNL.
4. Per i segretari il confronto si svolge a livello nazionale.
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Confronto. 1. Il confronto è la modalità attraverso la quale si instaura un dialogo approfondito sulle materie rimesse a tale livello di relazione, al fine di consentire ai soggetti sindacali aventi titolo - ovvero quelli titolari della contrattazione integrativa individuati nelle specifiche sezioni - di esprimere valutazioni esaustive e di partecipare costruttivamente alla definizione delle misure che l'amministrazione l’amministrazione intende adottare.
2. Il confronto si avvia mediante l'invio l’invio ai soggetti sindacali di cui al comma 1 degli elementi conoscitivi sulle misure da adottare, con le modalità pre- viste previste per la informazione. A seguito della trasmissione delle infor- mazioniinformazioni, amministrazione e soggetti sindacali si incontrano se, entro NORMA NUOVA – DISCIPLINA SPECIFICA SCUOLA ART. 22 DEL NUOVO CCNL NORMA NUOVA – DISCIPLINA SPECIFICA SCUOLA ART. 22 DEL NUOVO CCNL 5 giorni dall'informazionelavorativi dall’informazione, il confronto è richiesto da questi ultimi, anche singolarmente. L’incontro può anche essere proposto dal- l’amministrazione dall’amministrazione contestualmente all’invio dell’informazione. Il pe- riodo periodo durante il quale si svolgono gli incontri non può essere superiore a quindici giorni o, per le istituzioni scolastiche ed educative, a 10 giorni. Al termine del confronto, è redatta una sintesi dei lavori e delle posizioni emerse.
3. Il presente articolo abroga l’art. 6 del CCNL 19/04/2018.
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