Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel X.Xxx. 26 marzo 2001, n.151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo. 2. In caso di parto prematuro al dirigente spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio. 3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001, al dirigente, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile. 4. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.151/2001, per le dirigenti madri o in alternativa per i dirigenti padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile. 5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno di vita del figlio, nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n.151/2001, alle dirigenti madri ed ai dirigenti padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4. 6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigente. 7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n.151/2001, la dirigente madre o il dirigente padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione della durata, almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione. 8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro. 9. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgs. n.151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
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Samples: Contratto Di Lavoro, Contratto Di Lavoro
Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nella legge n. 53/2000 e nel X.Xxxd.lgs. 26 marzo 2001, n.151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolon. 151/2001.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni speciali, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, in turnazione, in orario elastico o plurisettimanale.
3. In caso di parto prematuro al dirigente prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, qualora ante- parto non fruito, decorra possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Nel periodo Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001, al dirigente, anche nell’ipotesi riposo di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx39 del d.lgs. n.151/2001, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabilen. 151/2001.
4. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lettdel d.lgs. a), del D.Lgs. n.151/2001n. 151/2001, per le dirigenti lavoratrici madri o o, in alternativa alternativa, per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e giorni di assenza fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione esclusione dei compensi per lavoro straordinario, in turnazione, in orario elastico o plurisettimanale e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabiledelle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 2 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del figliobambino, nei casi previsti dall’art. 47 47, comma 1, del D.Lgsd.lgs. n.151/2001n. 151/2001, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni è riconosciuto il diritto di assentarsi per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, periodi corrispondenti alle malattie dei figli di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4età non superiore a tre anni.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5al precedente comma 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D.Lgsd.lgs. n.151/2001n. 151/2001, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione la indicazione della durata, almeno all’ufficio di appartenenza, quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, salvo casi di oggettiva impossibilità. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque assicurato, comunque, il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In caso di parto plurimo, plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgsd.lgs. n.151/2001 n. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive aggiuntive, rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 39, possono essere utilizzate anche dal padre.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel X.Xxx. 26 marzo 2001, n.151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni speciali, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, in turnazione.
3. In caso di parto prematuro al dirigente prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, qualora parto non fruito, decorra fruito possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Nel periodo Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001, al dirigente, anche nell’ipotesi riposo di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx39 del d.lgs. n.151/2001, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione n. 151/2001 e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.s.m.i..
4. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lettdel d.lgs. a), del D.Lgs. n.151/2001n. 151/2001 e s.m.i., per le dirigenti lavoratrici madri o o, in alternativa alternativa, per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e giorni di assenza fruibili anche frazionatamente, in modo frazionato non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per interointero , i successivi trenta giorni all’80% ed mesi successivi secondo le norme di legge, con riferimento anche alla retribuzione di posizione esclusione dei compensi per lavoro straordinario, in turnazione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabiledelle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 2 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del figliobambino, nei casi previsti dall’art. 47 47, comma 1, del D.Lgsd.lgs. n.151/2001n. 151/2001 e s.m.i., alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni è riconosciuto il diritto di assentarsi per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, periodi corrispondenti alle malattie dei figli di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4età non superiore a tre anni.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5al precedente comma 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D.Lgsd.lgs. n.151/2001n. 151/2001, e s.m.i. la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione la indicazione della durata, almeno all’ufficio di appartenenza, quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, salvo casi di oggettiva impossibilità. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque assicurato, comunque, il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In caso di parto plurimo, plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgsd.lgs. n.151/2001 n. 151/2001 e s.m.i. sono raddoppiati e le ore aggiuntive aggiuntive, rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 39, possono essere utilizzate anche dal padre.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro, Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro
Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e della paternità contenute nel X.Xxx. 26 marzo 2001, n.151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolon.53/2000.
2. Nel presente articolo tutte i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000.
3. In caso di parto prematuro al dirigente alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
34. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001degli artt.4 e 5 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al dirigentelavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001all’art.6 bis della legge n.903/1977, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione e quella posizione, nonché il salario di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabileproduttività.
45. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32dall’art.7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.151/2001della legge n.1204/1971, per le dirigenti lavoratrici madri o in alternativa per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione esclusione dei compensi per lavoro straordinario e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabilele indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
56. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno di vita del figlioanno, nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n.151/2001dall’art.7, comma 4, della legge n.1204/1971, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 45.
67. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 5 e 56, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
78. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32all’art.7, comma 1, del D.Lgs. n.151/2001della legge n.1204/1971, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
89. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 78, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In 00.Xx caso di parto plurimo, plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgs. n.151/2001 all’art.10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 art.10 possono essere utilizzate anche dal padre. 00.Xx presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art.19, commi 7 e 8, del CCNL del 6.7.1995.
1. Le lavoratrici e i lavoratori hanno diritto ai permessi ed ai congedi per eventi e cause particolari previsti dall’art.4 della legge n.53/2000.
2. Per i casi di decesso del coniuge, di un parente entro il secondo grado o del convivente, pure previsti nel citato art.4 della legge n.53/2000, trova, invece, applicazione la generale disciplina contenuta nell’art.19, comma 1, secondo alinea, del CCNL del 6.7.1995; la stabile convivenza è accertata sulla base della certificazione anagrafica presentata dal dipendente.
3. Resta confermata la disciplina dei permessi retribuiti contenuta nell’art.19 del CCNL del 6.7.1995.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel X.XxxD.Lgs. 26 marzo 2001, n.151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo.
2. In caso di parto prematuro al dirigente alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 dell’art.16 del D.Lgs. n.151/2001D.Lgs.n.151/2001, alla lavoratrice o al dirigentelavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 all’art.28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001D.Lgs.n.151/2001, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
4. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32dall’art.32, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.151/2001D.Lgs.n.151/2001, per le dirigenti lavoratrici madri o in alternativa per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno di vita del figlioanno, nei casi previsti dall’art. 47 dall’art.47 del D.Lgs. n.151/2001D.Lgs.n.151/2001, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32all’art.32, comma 1, del D.Lgs. n.151/2001D.Lgs.n.151/2001, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione la indicazione della durata, all’ente di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all’art. 39 all’art.39 del D.Lgs. n.151/2001 D.Lgs.n.151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 art.39 possono essere utilizzate anche dal padre.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e so- stegno della maternità e della paternità contenute conte- nute nel X.XxxD. Lgs. 26 marzo n. 151 del 2001, n.151come modi- ficato e integrato dalle successive disposizioni di legge, nonché con le specifiche previsioni contenute nel specificazioni di cui al presente articolo.
2. In caso di parto prematuro al dirigente spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante Nel periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-partoper maternità e per paternità di cui agli artt. 16, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 17 e 28 del D.Lgs. n.151/2001n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al dirigente, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001, lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove ma- turati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità d’incarico di cui all’art. 20, comma 3, nonché i premi corre- lati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipen- dente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabilesalute.
43. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto congedo parentale previ- sto dall’art. 32, comma 1, lett. a), 1 del D.Lgs. n.151/2001n. 151 del 2001, per le dirigenti lavoratrici madri o in alternativa per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati com- putati complessivamente per entrambi i genitori geni- tori e fruibili anche frazionatamente, non riducono ridu- cono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabileintero secondo quanto previsto dal comma 2.
54. Successivamente al periodo congedo per maternità o di astensione paternità, di cui al comma 4 2 e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo per la ma- lattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n.151/2001n. 151 del 2001, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente complessi- vamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita re- tribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 42.
65. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 3 e 54, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo compu- to trova applicazione anche nel caso di fruizione fruizio- ne frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
76. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavorocongedo parentale, di cui all’artai sensi dell’art. 32, comma 1, 32 del D.Lgs. n.151/2001n. 151 del 2001, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa re- lativa domanda, con l'indicazione la indicazione della duratadura- ta, all’ufficio di appartenenza, almeno quindici cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo pe- riodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il o altro strumento tele- matico idoneo a garantire la certezza dell’invio Comparto Sanità Pubblica | Periodo 2016-2018 nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo di quindici giorniminimo. Tale disciplina trova applicazione anche an- che nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
87. In presenza di particolari e comprovate situazioni si- tuazioni personali che rendono oggettivamente oggettivamen- te impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 76, la domanda può essere presentata presenta- ta entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgs. n.151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel X.Xxxd.lgs. 26 marzo n. 151 del 2001, n.151come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, nonché con le specifiche previsioni contenute nel specificazioni di cui al presente articolo.
2. In caso di parto prematuro al dirigente spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante Nel periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001, al dirigente, anche nell’ipotesi per maternità e per paternità di cui all’artagli articoli 16, 17 e 28 del d.lgs. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabiledelle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
43. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1, lettdel d.lgs. a), n. 151 del D.Lgs. n.151/20012001, per le dirigenti lavoratrici madri o in alternativa per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta 30 (trenta) giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabileintero secondo quanto previsto dal comma 2.
54. Successivamente al periodo congedo per maternità o di astensione paternità, di cui al comma 4 2, e fino al terzo anno di vita del figliobambino, nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgsd.lgs. n.151/2001n. 151 del 2001, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta 30 (trenta) giorni per ciascun anno, anno computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4.comma
65. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 3 e 54, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
76. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavorocongedo parentale, di cui all’artai sensi dell’art. 32, comma 1, 32 del D.Lgsd.lgs. n.151/2001n. 151 del 2001, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione la indicazione della durata, all’ufficio del personale, almeno quindici 5 (cinque) giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo di quindici giorniminimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
87. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 76, la domanda può essere presentata entro le quarantotto 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
98. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della Legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 7.45 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di parto plurimopart time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, i periodi in ogni caso, fruibili per meno di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgs. n.151/2001 sono raddoppiati un’ora e non riducono le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padreferie.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nella legge 53/2000 e nel X.Xxx. 26 marzo 2001, n.151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articoloD. Lgs 151/2001 e successive modifiche e integrazioni.
2. Per i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto, rispettivamente, alla seguente indennità economica, comprensiva di quanto erogato dall’INPS:
a) 100% della retribuzione individuale per il periodo di astensione obbligatoria;
b) 30% della retribuzione individuale per il periodo di astensione facoltativa, fatta eccezione per i primi trenta giorni, comprensivi dei giorni festivi, fruibili anche in modo frazionato, per i quali è prevista la retribuzione al 100%.
3. In caso di parto prematuro al dirigente alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-ante- parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
34. Nel Successivamente al periodo di astensione obbligatoriaobbligatoria e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, ai sensi dell’art. 16 in caso di malattia dello stesso, per le lavoratrici madri ed, in alternativa, per i dipendenti padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del D.Lgs. n.151/2001bambino, al dirigentetrenta giorni di assenza, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001comprensivi dei giorni festivi, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabileinteramente retribuiti.
45. Nell’ambito del I periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, facoltativa retribuiti al 100% e i periodi di assenza di cui al precedente comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.151/2001, per le dirigenti madri o in alternativa per i dirigenti padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente3, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per interoconsiderati ai fini del trattamento di fine rapporto, ove spettante, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno di vita del figlio, nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n.151/2001, alle dirigenti madri ed ai dirigenti padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4effettivamente percepita.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigente.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n.151/2001, la dirigente madre o il dirigente padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione della durata, almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In caso di parto plurimo, plurimo i periodi di riposo riposo, di cui all’art. 39 del D.LgsDlgs. n.151/2001 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate utilizzata anche dal padre.
7. Le prestazioni economiche eventualmente a carico dell’INPS e anticipate dall’ Ente, sono conguagliate alla fine di ciascun periodo di paga, nel loro importo con quello dei contributi e delle altre somme dovute all’INPS stesso dall’ Ente.
8. Nel calcolo delle integrazioni a carico dell’Ente si dovrà tenere conto delle indennità a carico dell’ INPS, utilizzando il procedimento di lordizzazione.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale di cui all'art. 1, comma 1, si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel X.Xxxd. lgs. 26 marzo 2001n. 151/2001 e successive modificazioni ed integrazioni, n.151, nonché con le specifiche previsioni contenute nel specificazioni di cui al presente articolo.
2. In caso di parto prematuro al dirigente spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante Nel periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001, al dirigente, anche nell’ipotesi per maternità e per paternità di cui all’artagli artt. 28 dello stesso X.Xxx16, 17 e 28, del d. lgs. n.151/2001n. 151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera l'intera retribuzione fissa mensile, compresa inclusi i ratei di tredicesima mensilità ove maturati e la retribuzione di posizione e posizione, nonché quella di risultato nella misura in cui l’attività l'attività svolta risulti comunque valutabilevalutabile a tal fine.
43. Nell’ambito Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro congedo parentale previsto dall’artdall'art. 32, comma 1, lettdel d. lgs. a), del D.Lgs. n.151/2001n. 151/2001, per le dirigenti lavoratrici madri o o, in alternativa alternativa, per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giornigiorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabileintero secondo quanto previsto dal comma 2.
54. Successivamente al periodo di astensione congedo per maternità o paternità di cui al comma 4 2 e fino al compimento del terzo anno di vita del figliobambino, nei casi previsti dall’artdall'art. 47 del D.Lgsd. lgs. n.151/2001n. 151/2001, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente indicate nel comma 43.
65. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 3 e 54, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
76. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’artai sensi dell'art. 32, comma 1commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. n.151/2001n. 151/2001, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domandacomunicazione, con l'indicazione della durata, almeno quindici all'ufficio di appartenenza di norma cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda comunicazione può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto termine minimo di quindici giorniminimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione.
87. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 76, la domanda comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
98. In caso di parto plurimoAl personale rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali, i periodi di riposo di cui all’artsi applica quanto previsto dall'art. 39 56 del D.Lgsd. lgs. n.151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padren. 151/2001.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e della paternità contenute nel X.Xxx. 26 marzo 2001, n.151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolon.53/2000.
2. Nel presente articolo tutte i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000.
3. In caso di parto prematuro al dirigente alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
34. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001dell’art.4 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al dirigentelavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001all’art.6 bis della legge n.903/1977, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione e quella posizione, nonché il salario di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabileproduttività.
45. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32dall’art.7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.151/2001della legge n.1204/1971, per le dirigenti lavoratrici madri o in alternativa per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione esclusione dei compensi per lavoro straordinario e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabilele indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
56. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno di vita del figlioanno, nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n.151/2001dall’art.7, comma 4, della legge n.1204/1971, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 45.
67. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 5 e 56, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
78. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32all’art.7, comma 1, del D.Lgs. n.151/2001della legge n.1204/1971, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
89. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 78, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
910. In caso di parto plurimo, plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgs. n.151/2001 all’art.10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 art.10 possono essere utilizzate anche dal padre.utilizzate
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nella legge n. 53/2000 e nel X.Xxxd.lgs. 26 marzo 2001, n.151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolon. 151/2001.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l’intera retribuzione fissa mensile nonché le quote di salario accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni speciali, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, in turnazione, in orario elastico o plurisettimanale.
3. In caso di parto prematuro al dirigente prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, qualora ante- parto non fruito, decorra possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Nel periodo Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001, al dirigente, anche nell’ipotesi riposo di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx39 del d.lgs. n.151/2001, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabilen. 151/2001.
4. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lettdel d.lgs. a), del D.Lgs. n.151/2001n. 151/2001, per le dirigenti lavoratrici madri o o, in alternativa alternativa, per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e giorni di assenza fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione esclusione dei compensi per lavoro straordinario, in turnazione, in orario elastico o plurisettimanale e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabiledelle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 2 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del figliobambino, nei casi previsti dall’art. 47 47, comma 1, del D.Lgsd.lgs. n.151/2001n. 151/2001, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni è riconosciuto il diritto di assentarsi per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, periodi corrispondenti alle malattie dei figli di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4età non superiore a tre anni.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5al precedente comma 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D.Lgsd.lgs. n.151/2001n. 151/2001, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione la indicazione della durata, almeno all’INPS e all’ufficio di appartenenza, quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, salvo casi di oggettiva impossibilità. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque assicurato, comunque, il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In caso di parto plurimo, plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgsd.lgs. n.151/2001 n. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive aggiuntive, rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 39, possono essere utilizzate anche dal padre.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel X.XxxD.Lgs. 26 marzo 2001n. 151/2001, n.151come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, nonché con le specifiche previsioni contenute nel specificazioni di cui al presente articolo.
2. In caso di parto prematuro al dirigente spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante Nel periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-partoper maternità e per paternità di cui agli artt. 16, qualora non fruito17, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 27 bis e 28 del D.Lgs. n.151/2001n. 151/2001, alla lavoratrice o al dirigente, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001, lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabiledelle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
43. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1, lett. a), 1 del D.Lgs. n.151/2001n. 151 del 2001 e ssmmii, per le dirigenti lavoratrici madri o in alternativa per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giorni, sono computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio frazionatamente e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabileintero secondo quanto previsto dal comma 2.
54. Successivamente al periodo congedo per maternità o di astensione paternità, di cui al comma 4 2 e fino al terzo anno di vita di ciascun bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n.151/2001n. 151/2001, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 43.
65. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 3 e 54, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
76. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavorocongedo parentale, di cui all’artai sensi dell’art. 32, comma 1, 32 del D.Lgs. n.151/2001n. 151/2001, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno quindici cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo di quindici giorniminimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
87. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 76, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
98. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della L. n. 228/2012, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di parto plurimopart time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, i periodi in ogni caso, fruibili per meno di riposo di cui all’artun’ora e non riducono le ferie.
9. 39 Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 43 del D.LgsCCNL 21.05. n.151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre2018.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel X.XxxD.Lgs. 26 marzo n. 151 del 2001, n.151come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, nonché con le specifiche previsioni contenute nel specificazioni di cui al presente articolo.
2. In caso di parto prematuro al dirigente spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante Nel periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-partoper maternità e per paternità di cui agli artt. 16, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 17 e 28 del D.Lgs. n.151/2001n. 151 del 2001152, alla lavoratrice o al dirigente, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001, lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabiledelle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
43. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a), 1 del D.Lgs. n.151/2001n. 151 del 2001153, per le dirigenti lavoratrici madri o in alternativa per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabileintero secondo quanto previsto dal comma 2.
54. Successivamente al periodo congedo per maternità o di astensione paternità, di cui al comma 4 2 e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n.151/2001n. 151 del 2001154, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 43.
65. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 3 e 54, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
76. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavorocongedo parentale, di cui all’artai sensi dell’art. 32, comma 1, 32 del D.Lgs. n.151/2001n. 151 del 2001, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno quindici cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo di quindici giorniminimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
87. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 76, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
98. In caso di parto plurimoattuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001155, inserito dall’art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di riposo di cui all’art. 39 congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del D.Lgs. n.151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padremedesimo articolo 32.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e della paternità contenute nel X.Xxx. 26 marzo 2001, n.151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolon.53/2000.
2. Nel presente articolo tutte i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000.
3. In caso di parto prematuro al dirigente alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
34. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001degli artt.4 e 5 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al dirigentelavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001all’art.6 bis della legge n.903/1977, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione e quella posizione, nonché il salario di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabileproduttività.
45. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32dall’art.7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.151/2001della legge n.1204/1971, per le dirigenti lavoratrici madri o in alternativa per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione esclusione dei compensi per lavoro straordinario e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabilele indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
56. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno di vita del figlioanno, nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n.151/2001dall’art.7, comma 4, della legge n.1204/1971, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 45.
67. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 5 e 56, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
78. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32all’art.7, comma 1, del D.Lgs. n.151/2001della legge n.1204/1971, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
89. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 78, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In 00.Xx caso di parto plurimo, plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgs. n.151/2001 all’art.10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 art.10 possono essere utilizzate anche dal padre. 00.Xx presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art.19, commi 7 e 8, del CCNL del 6.7.1995.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità maternita' e della paternità paternita' contenute nel X.Xxx. 26 marzo decreto legislativo n. 151 del 2001, n.151come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, nonché con le specifiche previsioni contenute nel specificazioni di cui al presente articolo.
2. In caso di parto prematuro al dirigente spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante Nel periodo di congedo obbligatorio post-parto per maternita' e per paternita' di cui agli articoli 16,17 e 28 del decreto legislativo n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l'intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l'indennita' di posizione organizzativa, nonche' i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed il periodo ante-partoin relazione all'effettivo apporto partecipativo del dipendente, qualora non fruitocon esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennita' per prestazioni disagiate, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figliopericolose o dannose per la salute.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 Nell'ambito del D.Lgs. n.151/2001, al dirigente, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
4. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro congedo parentale previsto dall’artdall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.151/2001decreto legislativo n. 151 del 2001, per le dirigenti lavoratrici madri o in alternativa per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità dell'anzianita' di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabileintero secondo quanto previsto dal comma 2.
54. Successivamente al periodo congedo per maternita' o di astensione paternita', di cui al comma 4 2, e fino al terzo anno di vita del figliobambino, nei casi previsti dall’artdall'art. 47 del D.Lgs. n.151/2001decreto legislativo n. 151 del 2001, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, anno computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità modalita' di cui al precedente comma 43.
65. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 3 e 54, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno all'interno degli stessi. Tale modalità modalita' di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
76. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavorocongedo parentale, di cui all’artai sensi dell'art. 32, comma 1, 32 del D.Lgs. n.151/2001decreto legislativo n. 151 del 2001, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione la indicazione della durata, all'ufficio di appartenenza, almeno quindici cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può puo' essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell'invio nel rispetto del suddetto termine minimo di quindici giorniminimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione.
87. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 76, la domanda può puo' essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
98. In caso di parto plurimoattuazione delle previsioni dell'art. 32, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lettera a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di riposo di cui all’art. 39 congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del D.Lgs. n.151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso medesimo art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre32.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel X.XxxD.Lgs. 26 marzo n. 151 del 2001, n.151come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, nonché con le specifiche previsioni contenute nel specificazioni di cui al presente articolo.
2. In caso di parto prematuro al dirigente spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante Nel periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-partoper maternità e per paternità di cui agli artt. 16, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 17 e 28 del D.Lgs. n.151/2001n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al dirigente, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001, lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa l’indennità d’incarico di cui all’art. 20, comma 3, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabilesalute.
43. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a), 1 del D.Lgs. n.151/2001n. 151 del 2001, per le dirigenti lavoratrici madri o in alternativa per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabileintero secondo quanto previsto dal comma 2.
54. Successivamente al periodo congedo per maternità o di astensione paternità, di cui al comma 4 2 e fino al terzo anno di vita del bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n.151/2001n. 151 del 2001, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti padri lavoratori padre sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 42.
65. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 3 e 54, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
76. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavorocongedo parentale, di cui all’artai sensi dell’art. 32, comma 1, 32 del D.Lgs. n.151/2001n. 151 del 2001, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno quindici cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo di quindici giorniminimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
87. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 76, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgs. n.151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
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Samples: CCNL Sanità Pubblica
Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel X.Xxxd.lgs. 26 marzo 2001, n.151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo151/2001.
2. Oltre a quanto previsto dal d.lgs. 151/2001, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue:
a) nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del d.lgs.151/2001, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 del citato decreto legislativo, spetta l'intera retribuzione fondamentale, gli istituti di retribuzione aventi carattere fisso e ricorrente di cui all'allegato 1.
b) In caso di parto prematuro al dirigente prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoriaobbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il rientrare in servizio, richiedendo, previa la presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il del periodo anteanti-parto, qualora non fruito, decorra a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del figliobambino.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001, al dirigente, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
4. Nell’ambito c) Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’artdall'art. 32, 32 comma 1, lett. a)del d.lgs.151/2001 per le lavoratrici madri o, del D.Lgs. n.151/2001in alternativa, per le dirigenti madri o in alternativa per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giornigiorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità dell'anzianità di servizio servizio. Per tale assenza spetta l'intera retribuzione fissa mensile, comprese le quote di salario fisse e sono retribuiti per interoricorrenti, con riferimento anche alla retribuzione di posizione esclusione dei compensi per lavoro straordinario e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabilele indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. d) Successivamente al periodo di astensione di cui alla lettera a) e sino al comma 4 e fino al compimento del terzo anno di vita del figliobambino, nei casi previsti dall’artdall'art. 47 del D.Lgs. n.151/2001d.lgs.151/2001, alle dirigenti lavoratrici madri ed ed, in alternativa, ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4indicate nella stessa lettera c).
6. e) I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 alle lettere c) e 5d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
7. f) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’artall'art. 32, 32 comma 1, del D.Lgs. n.151/2001d.lgs.151/2001, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione la indicazione della durata, almeno all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione.
8. g) In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7alla lettera f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9h) Secondo quanto previsto dall'art. In 41 del d.lgs. 151/2001, in caso di parto plurimo, plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgs. n.151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal dall'art. 39, comma 1 dello stesso art. 39 del medesimo decreto possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l'applicazione dell'art. 7 del d.lgs.151/2001, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l'Ente provvede, anche sulla base di idonea certificazione medica, al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività - nell'ambito di quelle disponibili - che comportino minor aggravio psicofisico.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel X.XxxD.Lgs. 26 marzo n. 151 del 2001, n.151come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, nonché con le specifiche previsioni contenute nel specificazioni di cui al presente articolo.
2. In caso di parto prematuro al dirigente spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante Nel periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-partoper maternità e per paternità di cui agli artt. 16, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 17 e 28 del D.Lgs. n.151/2001n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al dirigente, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001, lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabiledelle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
43. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1, lett. a), 1 del D.Lgs. n.151/2001n. 151 del 2001, per le dirigenti lavoratrici madri o in alternativa per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabileintero secondo quanto previsto dal comma 2.
54. Successivamente al periodo congedo per maternità o di astensione paternità, di cui al comma 4 2 e fino al terzo anno di vita di ciascun66 del bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n.151/2001n. 151 del 2001, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 43.
65. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 3 e 54, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
76. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavorocongedo parentale, di cui all’artai sensi dell’art. 32, comma 1, 32 del D.Lgs. n.151/2001n. 151 del 2001, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno quindici cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo di quindici giorniminimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.. 66 Accoglimento richiesta sindacale (allineamento alla norma di legge)
87. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 76, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
98. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di parto plurimopart time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, i periodi in ogni caso, fruibili per meno di riposo di cui all’artun’ora e non riducono le ferie.
9. 39 Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 43 del D.Lgs. n.151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padreCCNL 21 maggio 2018.
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Congedi dei genitori. (art. 15 ccnl 10/2/04 che disapplica l’art. 26 ccnl 5/12/96).
1. Ai dirigenti Al dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel X.Xxxd.lgs. 26 marzo 2001, n.151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo151/01.
2. In Oltre a quanto previsto dalla legge di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue :
a) nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 2, 16 e 17, comma 1 d.lgs. 151/01, alla dirigente o al dirigente - anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 del citato decreto - spettano l’intera retribuzione fissa mensile di cui all’art. 109, ivi compresa la R.I.A., ove in godimento;
b) in caso di parto prematuro al dirigente prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoriaobbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.bambino;
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001, al dirigente, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
4. Nell’ambito c) nell’ambito del periodo di astensione dal facoltativa del lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, 1 lett. a), del D.Lgs) d. lgs. n.151/2001151/01, per le dirigenti lavoratrici madri o in alternativa per i dirigenti padri, lavoratori padri i primi trenta giorni30 giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.alla lett. a) del presente comma;
5. Successivamente d) successivamente al periodo di astensione di cui alla lett. a) e sino al comma 4 e fino al compimento del terzo anno di vita del figliobambino, nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs47, comma 4 d.lgs. n.151/2001151/01, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta 30 giorni di assenza retribuita per ciascun anno, anno di età del bambino - computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita genitori - secondo le modalità di cui al precedente comma 4.indicate nella stessa lett. c);
6. I e) i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 alle lettere c) e 5d), nel caso di fruizione continuativa, continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigente.lavoratore o della lavoratrice;
7. Ai f) ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, lavoro di cui all’art. 32, comma 1, del D.Lgs1 d.lgs. n.151/2001151/01, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione l’indicazione della durata, almeno quindici all’ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici 15 giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.;
8. In g) in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7alla lett. f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.;
9. In h) in caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgs41 d.lgs. n.151/2001 151/01 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal dall’art. 39, comma 1 dello stesso art. 39 decreto possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l’applicazione dell’art. 7 d.lgs. 151/01, qualora durante il periodo della gravidanza e per l’intera durata del periodo di allattamento si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività, nell’ambito di quelle disponibili, che comportino minor aggravio psicofisico.
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Samples: Collective Labor Agreement
Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nella legge n. 53/2000 e nel X.XxxD.Lgs. 26 marzo 2001n. 151/2001. Nel periodo di astensione obbligatoria, n.151, alla lavoratrice o al lavoratore spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo.
2quote di salario accessorio, ivi comprese quelle derivanti da disposizioni speciali, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario, in turnazione, in orario elastico o plurisettimanale. In caso di parto prematuro al dirigente prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il restante periodo ante-parto, qualora parto non fruito, decorra possano decorrere in tutto o in parte dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3; la richiesta viene accolta qualora sia avallata da idonea certificazione medica dalla quale risulti che le condizioni di salute della lavoratrice consentono il rientro al lavoro. Nel periodo Alla lavoratrice rientrata al lavoro spettano in ogni caso i periodi di astensione obbligatoria, ai sensi dell’artriposo di cui all'art. 16 39 del D.Lgs. n.151/2001, al dirigente, anche nell’ipotesi di cui all’artn. 151/2001. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
4. Nell’ambito Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’artdall'art. 32, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.151/2001n. 151/2001, per le dirigenti lavoratrici madri o o, in alternativa alternativa, per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e giorni di assenza fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione esclusione dei compensi per lavoro straordinario, in turnazione, in orario elastico o plurisettimanale e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
5delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 2 e fino sino al compimento del terzo anno di vita del figliobambino, nei casi previsti dall’artdall'art. 47 47, comma 1 del D.Lgs. n.151/2001n. 151/2001, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni è riconosciuto il diritto di assentarsi per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, periodi corrispondenti alle malattie dei figli di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4.
6età non superiore a 3 anni. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5al precedente comma 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigente.
7lavoratore o della lavoratrice. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’artall'art. 32, comma 1, del D.Lgs. n.151/2001n. 151/2001, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione la indicazione della durata, almeno all'INPS e all'ufficio di appartenenza, quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione, salvo casi di oggettiva impossibilità. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque assicurato, comunque, il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ventiquattro ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In caso di parto plurimo, plurimo i periodi di riposo di cui all’artall'art. 39 del D.Lgs. n.151/2001 n. 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive aggiuntive, rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 39, possono essere utilizzate anche dal padre.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e della paternità contenute nel X.Xxx. 26 marzo 2001, n.151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolon.53/2000.
2. Nel presente articolo tutte i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendono riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000.
3. In caso di parto prematuro al dirigente alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
34. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001dell’art.4 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al dirigentelavoratore, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001all’art.6 bis della legge n.903/1977, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di salario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione e quella posizione, nonché il salario di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabileproduttività.
45. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32dall’art.7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.151/2001della legge n.1204/1971, per le dirigenti lavoratrici madri o in alternativa per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione esclusione dei compensi per lavoro straordinario e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabilele indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
56. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno di vita del figlioanno, nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n.151/2001dall’art.7, comma 4, della legge n.1204/1971, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 45.
67. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 5 e 56, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
78. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32all’art.7, comma 1, del D.Lgs. n.151/2001della legge n.1204/1971, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
89. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 78, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
910. In caso di parto plurimo, plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgs. n.151/2001 all’art.10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 art.10 possono essere utilizzate anche dal padre.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel X.Xxxd. lgs. 26 marzo 2001, n.151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo151/2001.
2. In Oltre a quanto previsto dalla legge di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue :
a) nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 2, 16 e 17, comma 1 del d.lgs. 151/2001, alla dirigente o al dirigente - anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 del citato decreto - spettano l’intera retribuzione fissa mensile di cui alle tabelle 1 e 2 del CCNL II biennio economico 2000-2001 sottoscritto l’8 giugno 2000, ivi compresa la R.I.A., ove in godimento ;
b) in caso di parto prematuro al dirigente prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoriaobbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.bambino ;
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001, al dirigente, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
4. Nell’ambito c) nell’ambito del periodo di astensione dal facoltativa del lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, 1 lett. a), ) del D.Lgsd. lgs. n.151/2001151/2001, per le dirigenti lavoratrici madri o in alternativa per i dirigenti padri, lavoratori padri i primi trenta giorni30 giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.alla lett. a) del presente comma ;
5. Successivamente d) successivamente al periodo di astensione di cui alla lett. a) e sino al comma 4 e fino al compimento del terzo anno di vita del figliobambino, nei casi previsti dall’art. 47 47, comma 4 del D.Lgsd.lgs. n.151/2001151/2001, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta 30 giorni di assenza retribuita per ciascun anno, anno di età del bambino - computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita genitori - secondo le modalità di cui al precedente comma 4.indicate nella stessa lett. c) ;
6. I e) i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 alle lettere c) e 5d), nel caso di fruizione continuativa, continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigente.lavoratore o della lavoratrice ;
7. Ai f) ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, lavoro di cui all’art. 32, comma 1, 1 del D.Lgsd.lgs. n.151/2001151/2001, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione l’indicazione della durata, almeno quindici all’ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici 15 giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.astensione ;
8. In g) in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7alla lett. f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.lavoro ;
9. In h) in caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all’art. 39 41 del D.Lgsd.lgs. n.151/2001 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal dall’art. 39, comma 1 dello stesso art. 39 decreto possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l’applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 151/2001, qualora durante il periodo della gravidanza e per l’intera durata del periodo di allattamento si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività, nell’ambito di quelle disponibili, che comportino minor aggravio psicofisico.
4. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art. 26 del CCNL 5 dicembre 1996, dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel X.Xxxd.lgs. 26 marzo n. 151 del 2001, n.151come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, nonché con le specifiche previsioni contenute nel specificazioni di cui al presente articolo.
2. In caso di parto prematuro al dirigente spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante Nel periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001, al dirigente, anche nell’ipotesi per maternità e per paternità di cui all’artagli articoli 16,17 e 28 del d.lgs. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabiledelle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
43. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1, lettdel d.lgs. a), n. 151 del D.Lgs. n.151/20012001, per le dirigenti lavoratrici madri o in alternativa per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabileintero secondo quanto previsto dal comma 2.
54. Successivamente al periodo congedo per maternità o di astensione paternità, di cui al comma 4 2, e fino al terzo anno di vita del figliobambino, nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgsd.lgs. n.151/2001n. 151 del 2001, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, anno computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 43.
65. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 3 e 54, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
76. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavorocongedo parentale, di cui all’artai sensi dell’art. 32, comma 1, 32 del D.Lgsd.lgs. n.151/2001n. 151 del 2001, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno quindici cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo di quindici giorniminimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
87. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 76, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
98. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. Ai fini del computo dei giorni di congedo parentale fruiti da un lavoratore a tempo pieno, 6 ore di congedo parentale sono convenzionalmente equiparate ad un giorno. In caso di parto plurimopart time il suddetto numero di ore è riproporzionato per tenere conto della minore durata della prestazione lavorativa. I congedi parentali ad ore non sono, i periodi in ogni caso, fruibili per meno di riposo di cui all’artun’ora e non riducono le ferie.
9. 39 Il presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 44 del D.Lgs. n.151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padreCCNL 12 febbraio 2018.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nella legge 53/2000, nel X.XxxD.lgs. 26 marzo 2001151/2001, n.151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articoloD.lgs. N. 119 del 18/7/2011 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Per i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto, rispettivamente, alla seguente indennità economica, comprensiva di quanto erogato dall’INPS:
a) 100% della retribuzione individuale per il periodo di astensione obbligatoria;
b) 30% della retribuzione individuale per il periodo di astensione facoltativa, fatta eccezione per i primi trenta giorni, comprensivi dei giorni festivi, fruibili anche in modo frazionato, per i quali è prevista la retribuzione al 100%.
3. In caso di parto prematuro al dirigente alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
34. Nel Successivamente al periodo di astensione obbligatoriaobbligatoria e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, ai sensi dell’art. 16 in caso di malattia dello stesso, per le lavoratrici madri ed, in alternativa, per i dipendenti padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del D.Lgs. n.151/2001bambino, al dirigentetrenta giorni di assenza, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001comprensivi dei giorni festivi, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabileinteramente retribuiti.
45. Nell’ambito del Il periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, facoltativa retribuiti al 100% e i periodi di assenza di cui al precedente comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.151/2001, per le dirigenti madri o in alternativa per i dirigenti padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente3, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per interoconsiderati ai fini del trattamento di fine rapporto, ove spettante, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno di vita del figlio, nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n.151/2001, alle dirigenti madri ed ai dirigenti padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4effettivamente percepita.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigente.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n.151/2001, la dirigente madre o il dirigente padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione della durata, almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In caso di parto plurimo, plurimo i periodi di riposo riposo, di cui all’art. 39 del D.LgsD.lgs. n.151/2001 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
7. Le prestazioni economiche eventualmente a carico dell’INPS e anticipate dall’ Ente, sono conguagliate alla fine di ciascun periodo di paga, nel loro importo con quello dei contributi e delle altre somme dovute all’INPS stesso dall’ Ente.
8. Nel calcolo delle integrazioni a carico dell’Ente si dovrà tenere conto delle indennità a carico dell’INPS, utilizzando il procedimento di lordizzazione.
9. Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per sottoporsi ad esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro. (Art. 14 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) Per fruire del diritto ad assentarsi dal lavoro per esami prenatali, la lavoratrice è tenuta a presentare all’Ente:
a) specifica domanda, nella quale deve essere indicata la data della visita/degli esami.
b) documentazione giustificativa, rilasciata dalla struttura cui la lavoratrice si è rivolta dalla quale risulti la data e l’orario di effettuazione degli esami.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel X.Xxxd.lgs. 26 marzo n. 151 del 2001, n.151come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, nonché con le specifiche previsioni contenute nel specificazioni di cui al presente articolo.
2. In caso di parto prematuro al dirigente spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante Nel periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001, al dirigente, anche nell’ipotesi per maternità e per paternità di cui all’artagli articoli 16 e 28 del d.lgs. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione l’indennità di posizione organizzativa, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabiledelle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
43. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro congedo parentale previsto dall’art. 32, comma 1, lett1 del d.lgs. a), n. 151 del D.Lgs. n.151/20012001, per le dirigenti lavoratrici madri o in alternativa per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabileintero secondo quanto previsto dal comma 2.
54. Successivamente al periodo congedo per maternità o di astensione paternità, di cui al comma 4 2 e fino al terzo anno di vita del figliobambino, nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgsd.lgs. n.151/2001n. 151 del 2001, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, anno computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 43.
65. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 3 e 54, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
76. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavorocongedo parentale, di cui all’artai sensi dell’art. 32, comma 1, 32 del D.Lgsd.lgs. n.151/2001n. 151 del 2001, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno quindici cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo di quindici giorniminimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
87. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 76, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
98. In caso di parto plurimoattuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di riposo di cui all’art. 39 congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute ai commi 1 e 2 del D.Lgs. n.151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padremedesimo articolo 32.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel X.Xxxd. lgs. 26 marzo n. 151 del 2001, n.151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articoloe successive modificazioni ed integrazioni.
2. In caso di parto prematuro al dirigente spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3. Nel periodo di astensione obbligatoriaobbligatoria per congedo di maternità o paternità, ai sensi dell’artdegli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del D.Lgsd. lgs. n.151/2001n. 151 del 2001, alla lavoratrice o al dirigentelavoratore, anche nell’ipotesi nell'ipotesi di cui all’artall'art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001del citato decreto legislativo (congedo di paternità), spettano l’intera spetta l'intera retribuzione fissa mensile, compresa inclusa la retribuzione di posizione e posizione, nonchè quella di risultato nella misura in cui l’attività l'attività svolta risulti comunque valutabilevalutabile a tal fine.
3. In caso di parto prematuro, al lavoratore o alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternità o paternità non goduti prima della data presunta del parto.
4. Nell’ambito Nell'ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’artcongedo parentale di cui all'art. 32, comma 1, lettdel d. lgs. an. 151 del 2001 (congedo parentale), del D.Lgs. n.151/2001, per le dirigenti lavoratrici madri o o, in alternativa alternativa, per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giornigiorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità dell'anzianità di servizio e sono retribuiti per interoservizio. Per tale assenza spetta l'intera retribuzione fissa mensile, con riferimento anche alla compresa la retribuzione di posizione e a posizione, nonché quella di risultato risultato, nella misura in cui l’attività l'attività svolta risulti comunque valutabilevalutabile a tal fine.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 2 e fino al compimento del terzo anno di vita del figliovita, nei casi previsti dall’artdall'art. 47 del D.Lgsd. lgs. n.151/2001n. 151 del 2001 (congedo per la malattia del figlio), alle dirigenti lavoratrici madri ed ed, in alternativa, ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente indicate nel comma 4.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’artall'art. 32, comma 1commi 1 e 2, del D.Lgsd.lgs. n.151/2001n. 151 del 2001, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domandacomunicazione, con l'indicazione della durata, almeno all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda comunicazione può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda comunicazione può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In caso Ferma restando l'applicazione dell'art. 7 del d. lgs. n. 151 del 2001, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto, si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di parto plurimodanno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, i periodi l'ente o agenzia provvede, con il consenso dell'interessata, al temporaneo conferimento, nell'ambito di riposo quelle disponibili, di cui all’artfunzioni dirigenziali che comportino minor aggravio psicofisico.
10. 39 Al dirigente rientrato in servizio a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'art. 56 del D.LgsD. Lgs. n.151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padren. 151/2001.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel X.XxxD.lgs. 26 marzo 2001, n.151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo151/2001 e successive modifiche e integrazioni.
2. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue:
a) Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del D. lgs. 26.3.2001, n. 151, alla lavoratrice o al lavoratore, anche nell'ipotesi di cui all'art. 28 del citato decreto legislativo, spetta l'intera retribuzione fissa mensile, l’indennità di posizione organizzativa e professionale, ove spettante, e la partecipazione al piano di lavoro;
b) In caso di parto prematuro al dirigente prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoriaobbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il rientrare in servizio, richiedendo, previa la presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il del periodo anteanti-parto, qualora non fruito, decorra a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.bambino;
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001, al dirigente, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
4. Nell’ambito c) Nell'ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’artdall'art. 32, comma 1, lettdel D.lgs. a)26.3.2001, del D.Lgs. n.151/2001n. 151, per le dirigenti lavoratrici madri o o, in alternativa alternativa, per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giornigiorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, per anno solare e, comunque, nei limiti previsti dal citato art. 32 D.Lgs. 151/2001, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità dell'anzianità di servizio servizio. Per tale assenza spetta l'intera retribuzione fissa mensile, comprese le quote di salario fisse e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.ricorrenti;
5. d) Successivamente al periodo di astensione di cui alla lettera a) e sino al comma 4 e fino al compimento del terzo anno di vita del figliobambino, nei casi previsti dall’artdall'art. 47 del D.Lgscitato D.lgs. n.151/2001151/2001, alle dirigenti lavoratrici madri ed ed, in alternativa, ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni riconosciuti, per ciascun annoanno di età del bambino, computati complessivamente per entrambi i genitori, cinque giorni di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4.indicate nella stessa lettera c) del presente comma;
6. e) I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 alle lettere c) e 5d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigente.lavoratore o della lavoratrice;
7. f) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’artall'art. 32, comma 1, del D.LgsD.lgs. n.151/2001151/2001, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione la indicazione della durata, almeno all'ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario dell'originario periodo di astensione.;
8. g) In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7alla lettera f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.. In casi eccezionali, imprevisti ed imprevedibili, la domanda può essere sostituita da autocertificazione;
9. h) In caso di parto plurimo, plurimo i periodi di riposo di cui all’artall'art. 39 del D.LgsD.lgs. n.151/2001 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l'applicazione dell'art. 7 del D.lgs. 151/2001, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l'espletamento dell'attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l'Amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività – nell'ambito di quelle disponibili - che comportino minor aggravio psicofisico.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel X.Xxxd. lgs. 26 marzo 2001, n.151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo151/2001.
2. Oltre a quanto previsto dal decreto legislativo di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue:
a) Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 16 e 17, commi 1 e 2 del
b) In caso di parto prematuro al dirigente prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoriaobbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il rientrare in servizio, richiedendo, previa la presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il del periodo anteanti-parto, qualora non fruito, decorra a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del figliobambino.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001, al dirigente, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
4. c) Nell’ambito del periodo di astensione facoltativa dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lettdel d. lgs. a), del D.Lgs. n.151/2001151/2001, per le dirigenti lavoratrici madri o o, in alternativa alternativa, per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giornigiorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione fissa mensile, comprese le quote di salario fisse e sono retribuiti per interoricorrenti, con riferimento anche alla retribuzione di posizione esclusione dei compensi per lavoro straordinario e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabilele indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
5. d) Successivamente al periodo di astensione di cui alla lettera a) e sino al comma 4 e fino al compimento del terzo anno di vita del figliobambino, nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgsd. lgs. n.151/2001151/2001, alle dirigenti lavoratrici madri ed ed, in alternativa, ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4indicate nella stessa lettera c).
6. e) I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 alle lettere c) e 5d), nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
7. f) Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D.Lgsd.lgs. n.151/2001151/2001, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione la indicazione della durata, almeno all’ufficio di appartenenza di norma quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
8. g) In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7alla lettera f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. h) In caso di parto plurimo, plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgsd. lgs. n.151/2001 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l’applicazione dell’art. 7 del d. lgs. 151/2001, qualora durante il periodo della gravidanza e fino a sette mesi dopo il parto si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’amministrazione provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività – nell’ambito di quelle disponibili - che comportino minor aggravio psicofisico. CCNL_PCM_definitivo.doc
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel X.XxxD.Lgs. 26 marzo 2001n. 151/2001, n.151come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, nonché con le specifiche previsioni contenute nel specificazioni di cui al presente articolo.
2. In caso di parto prematuro al dirigente spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante Nel periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-partoper maternità e per paternità di cui agli artt. 16, qualora non fruito17, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 27 bis e 28 del D.Lgs. n.151/2001n. 151/2001, alla lavoratrice o al dirigente, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001, lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per gli incarichi di Elevata Qualificazione, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabiledelle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
43. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro congedo parentale previsto per ciascun figlio dall’art. 32, comma 1, lett. a), 1 del D.Lgs. n.151/2001n. 151 del 2001 e ssmmii, per le dirigenti lavoratrici madri o in alternativa per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e genitori, sono fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio frazionatamente e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabileintero secondo quanto previsto dal comma 2.
54. Successivamente al periodo congedo per maternità o di astensione paternità, di cui al comma 4 2 e fino al terzo anno di vita di ciascun bambino (congedo per la malattia del figlio), nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n.151/2001n. 151/2001, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 43.
65. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 3 e 54, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
76. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavorocongedo parentale, di cui all’artai sensi dell’art. 32, comma 1, 32 del D.Lgs. n.151/2001n. 151/2001, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza, almeno quindici cinque giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il o altro strumento telematico idoneo a garantire la certezza dell’invio nel rispetto del suddetto del suddetto termine minimo di quindici giorniminimo. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
87. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 76, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
8. In attuazione delle previsioni dell’art. 32, comma 1-bis, del D. Lgs. n. 151/2001, inserito dall'art. 1, comma 339, lett. a), della L. n. 228/2012, i genitori lavoratori, anche adottivi o affidatari, con rapporto di lavoro, sia a tempo pieno che a tempo parziale, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale. Ai fini del
9. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all’artIl presente articolo disapplica e sostituisce l’art. 39 43 del D.LgsCCNL 21.05. n.151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre2018.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti 00.Xx personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità contenute nel X.XxxD. Lgs. 26 marzo n. 151 del 2001, n.15171 Eliminato il periodo “dei rispettivi CCNL”. Emendamento presentato in data 7.9.2021 72 Modifica proposta da Xxxx. Eliminato il periodo “richiedenti le terapie salvavita”. Emendamento presentato in data 21.12.2021. 73 Eliminato il periodo “per un periodo massimo di quattro mesi per ciascun anno solare” in accoglimento degli emendamenti sindacali. Emendamento presentato in data 9.12.2021. 74 Eliminata la parola “dall’organo”. Emendamento presentato in data 7.9.2021. come modificato e integrato dalle successive disposizioni di legge, nonché con le specifiche previsioni contenute nel specificazioni di cui al presente articolo.
2. In caso di parto prematuro al dirigente spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante 15.Nel periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-partoper maternità e per paternità di cui agli artt. 16, qualora non fruito17 e 28 del D. Lgs. n. 151 del 2001, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001, alla lavoratrice o al dirigente, anche nell’ipotesi lavoratore spetta l’intera retribuzione di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx…., comma 2, lett. n.151/2001c) (Retribuzione e sue definizioni)75, spettano l’intera retribuzione fissa mensileinclusi i ratei di tredicesima ove maturati, compresa nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
4salute. Nell’ambito 16.Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto congedo parentale previsto, per ciascun figlio, dall’art. 32, comma 1, lett1 del D. Lgs. a), n. 151 del D.Lgs. n.151/20012001, per le dirigenti lavoratrici madri o in alternativa per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio nonché della maturazione della tredicesima mensilità e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
5. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno di vita del figlio, nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n.151/2001, alle dirigenti madri ed ai dirigenti padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita intero secondo le modalità di cui al precedente comma 4.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigente.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n.151/2001, la dirigente madre o il dirigente padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione della durata, almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgs. n.151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste quanto previsto dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre2.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni dispo- sizioni in materia di tutela della maternità contenute nella legge n.1204/1971, come modificata ed integrata dalle leggi n.903/1977 e della paternità contenute nel X.Xxx. 26 marzo 2001, n.151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolon.53/2000.
2. Nel presente articolo tutte i richiami alle disposizioni della legge n. 1204/1971 e della legge n.903/1977 si intendo- no riferiti al testo degli articoli di tali leggi risultante dalle modificazioni, integrazioni e sostituzioni introdotte dalla legge n.53/2000.
3. In caso di parto prematuro al dirigente alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ma- dre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
34. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001dell’art.4 della legge n.1204/1971, alla lavoratrice o al dirigentelavoratore, anche an- che nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001all’art.6 bis della legge n.903/1977, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, le quote di sa- lario accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione e quella posizione, nonché il salario di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabileproduttività.
45. Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32pre- visto dall’art.7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.151/2001della legge n.1204/1971, per le dirigenti lavoratrici madri o in alternativa per i dirigenti lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione esclusione dei com- pensi per lavoro straordinario e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabilele indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.
56. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno di vita del figlioanno, nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n.151/2001dall’art.7, comma 4, della legge n.1204/1971, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 45.
67. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 5 e 56, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigentelavoratore o della lavoratrice.
78. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32all’art.7, comma 1, del D.Lgs. n.151/2001della leg- ge n.1204/1971, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione la indicazione della durata, all’ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata racco- mandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
89. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali per- sonali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 78, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
910. In caso di parto plurimo, plurimo i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgs. n.151/2001 all’art.10 della legge 1204/1971 sono raddoppiati e le ore aggiuntive ag- giuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 art.10 possono essere utilizzate anche dal padre.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al dirigente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nel X.Xxxd. lgs. 26 marzo 2001, n.151, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo151/2001.
2. In Oltre a quanto previsto dalla legge di cui al comma 1, ai fini del trattamento economico le parti concordano quanto segue :
a) nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi degli artt. 2, 16 e 17, comma 1 del d.lgs. 151/2001, alla dirigente o al dirigente - anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 del citato decreto - spettano l’intera retribuzione fissa mensile di cui alle tabelle 1 e 2 del CCNL II biennio economico 2000-2001 sottoscritto l’8 giugno 2000, ivi compresa la R.I.A., ove in godimento ;
b) in caso di parto prematuro al dirigente prematuro, alle lavoratrici spettano comunque i mesi di astensione obbligatoriaobbligatoria non goduti prima della data presunta del parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il rientrare in servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-ante- parto, qualora non fruito, decorra a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.bambino ;
3. Nel periodo di astensione obbligatoria, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001, al dirigente, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
4. Nell’ambito c) nell’ambito del periodo di astensione dal facoltativa del lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, 1 lett. a), ) del D.Lgsd. lgs. n.151/2001151/2001, per le dirigenti lavoratrici madri o in alternativa per i dirigenti padri, lavoratori padri i primi trenta giorni30 giorni di assenza, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamentein modo frazionato, non riducono le ferie, ferie e sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla servizio. Per tale assenza spetta l’intera retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.alla lett. a) del presente comma ;
5. Successivamente d) successivamente al periodo di astensione di cui alla lett. a) e sino al comma 4 e fino al compimento del terzo anno di vita del figliobambino, nei casi previsti dall’art. 47 47, comma 4 del D.Lgsd.lgs. n.151/2001151/2001, alle dirigenti lavoratrici madri ed ai dirigenti lavoratori padri sono riconosciuti trenta 30 giorni di assenza retribuita per ciascun anno, anno di età del bambino - computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita genitori - secondo le modalità di cui al precedente comma 4.indicate nella stessa lett. c) ;
6. I e) i periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 alle lettere c) e 5d), nel caso di fruizione continuativa, continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigente.lavoratore o della lavoratrice ;
7. Ai f) ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, lavoro di cui all’art. 32, comma 1, 1 del D.Lgsd.lgs. n.151/2001151/2001, la dirigente lavoratrice madre o il dirigente lavoratore padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione l’indicazione della durata, almeno quindici all’ufficio di appartenenza di norma 15 giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici 15 giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.astensione ;
8. In g) in presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente rendano impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7alla lett. f), la domanda può essere presentata entro le quarantotto 48 ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.lavoro ;
9. In h) in caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all’art. 39 41 del D.Lgsd.lgs. n.151/2001 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal dall’art. 39, comma 1 dello stesso art. 39 decreto possono essere utilizzate anche dal padre.
3. Ferma restando l’applicazione dell’art. 7 del d.lgs. 151/2001, qualora durante il periodo della gravidanza e per l’intera durata del periodo di allattamento si accerti che l’espletamento dell’attività lavorativa comporta una situazione di danno o di pericolo per la gestazione o la salute della lavoratrice madre, l’azienda provvede al temporaneo impiego della medesima e con il suo consenso in altre attività, nell’ambito di quelle disponibili, che comportino minor aggravio psicofisico.
4. La presente disciplina sostituisce quella contenuta nell’art. 26 del CCNL 5 dicembre 1996, dalla data di entrata in vigore del presente contratto.
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Samples: Contratto Collettivo Di Lavoro
Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti 0.Xx personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nella legge 53/2000, nel X.XxxD.lgs. 26 marzo 2001151/2001, n.151nel D.lgs. N. 119 del 18/7/2011 e successive modifiche ed integrazioni. 0.Xx particolare, nonché in alternativa a quanto disposto dal D.lgs.151/2001, ai sensi della innovazione introdotta dal comma 485 dell’articolo 1 della Legge 145/2018, le specifiche previsioni contenute nel presente articolo.
2lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso, a condizione che il medico specialista del Servizio Sanitario Nazionale, o con esso convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. In 3.Per i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto, rispettivamente, alla seguente indennità economica, comprensiva di quanto erogato dall’INPS: a.100% della retribuzione individuale per il periodo di astensione obbligatoria; b.30% della retribuzione individuale per il periodo di astensione facoltativa, fatta eccezione per i primi trenta giorni, comprensivi dei giorni festivi, fruibili anche in modo frazionato, per i quali è prevista la retribuzione al 100%. 0.Xx caso di parto prematuro al dirigente alla lavoratrice spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3. Nel 5.Successivamente al periodo di astensione obbligatoriaobbligatoria e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, ai sensi dell’artin caso di malattia dello stesso, per le lavoratrici madri ed, in alternativa, per i dipendenti padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di assenza, comprensivi dei giorni festivi, interamente retribuiti. 16 del D.Lgs. n.151/2001, al dirigente, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
4. Nell’ambito del 0.Xx periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, facoltativa retribuiti al 100% e i periodi di assenza di cui al precedente comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.151/2001, per le dirigenti madri o in alternativa per i dirigenti padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche frazionatamente3, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per interoconsiderati ai fini del trattamento di fine rapporto, ove spettante, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
5effettivamente percepita. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 4 e fino al terzo anno di vita del figlio, nei casi previsti dall’art. 47 del D.Lgs. n.151/2001, alle dirigenti madri ed ai dirigenti padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigente.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n.151/2001, la dirigente madre o il dirigente padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione della durata, almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In 0.Xx caso di parto plurimo, plurimo i periodi di riposo riposo, di cui all’art. 39 del D.LgsD.lgs. n.151/2001 151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre. 8.Le prestazioni economiche eventualmente a carico dell’INPS e anticipate dall’ Ente, sono conguagliate alla fine di ciascun periodo di paga, nel loro importo con quello dei contributi e delle altre somme dovute all’INPS stesso dall’ Ente. 9.Nel calcolo delle integrazioni a carico dell’Ente si dovrà tenere conto delle indennità a carico dell’INPS, utilizzando il procedimento di lordizzazione. 10.Le lavoratrici gestanti hanno diritto a permessi retribuiti per sottoporsi ad esami prenatali, accertamenti clinici ovvero visite mediche specialistiche, nel caso in cui questi debbano essere eseguiti durante l'orario di lavoro. (Art. 14 Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151) 11.Per fruire del diritto ad assentarsi dal lavoro per esami prenatali, la lavoratrice è tenuta a presentare all’Ente:
a) specifica domanda, nella quale deve essere indicata la data della visita/degli esami.
b) documentazione giustificativa, rilasciata dalla struttura cui la lavoratrice si è rivolta dalla quale risulti la data e l’orario di effettuazione degli esami.
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Congedi dei genitori. 1. Ai dirigenti Al personale dipendente si applicano le vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità e della paternità contenute nella legge n° 53/2000 e nel X.XxxD.Lgs n° 151/2001. 26 marzo 2001Per i periodi di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto, n.151rispettivamente, nonché le specifiche previsioni contenute nel presente articolo.
2. In caso di parto prematuro al dirigente spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria. Qualora alla seguente indennità economica: – 100% della retribuzione individuale per il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso una struttura ospedaliera pubblica o privata, la madre ha la facoltà di richiedere che il restante periodo di congedo obbligatorio post-parto ed il periodo ante-parto, qualora non fruito, decorra dalla data di effettivo rientro a casa del figlio.
3. Nel periodo di astensione obbligatoria; – 30% della retribuzione individuale per il periodo di astensione facoltativa fino ai tre anni del bambino. Per la lavoratrice madre o in alternativa il lavoratore padre, ai sensi dell’art. 16 del D.Lgs. n.151/2001, al dirigente, anche nell’ipotesi di cui all’art. 28 dello stesso X.Xxx. n.151/2001, spettano l’intera retribuzione fissa mensile, compresa la retribuzione di posizione e quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
4. Nell’ambito i primi sessanta giorni del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.151/2001, facoltativa per le dirigenti madri o in alternativa per il figlio minore di tre anni sono retribuiti con i dirigenti padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori due terzi della retribuzione e sono fruibili anche frazionatamente, in maniera frazionata. La lavoratrice è tenuta a richiedere il periodo di astensione facoltativa con un preavviso non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero, con riferimento anche alla retribuzione di posizione e inferiore a quella di risultato nella misura in cui l’attività svolta risulti comunque valutabile.
515 giorni. Successivamente al periodo di astensione di cui obbligatoria e sino al comma 4 e fino al compimento del terzo anno di vita del figliobambino, in caso di malattia dello stesso, per le lavoratrici madri ed, in alternativa, per i lavoratori padri sono riconosciuti, per ciascun anno di età del bambino, trenta giorni di assenza interamente retribuiti. Ai sensi del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 l'assunzione di lavoratori a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in congedo di maternità o paternità, può avvenire anche con anticipo fino a 3 mesi rispetto al periodo di inizio dell'astensione, ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del citato D. Lgs. 151/2001. Alle lavoratrici madri fino al 3 anno di vita del bambino è data facoltà di fruire di permessi orari fino ad un massimo di 10 ore per mese in assenza di diritto ad assentarsi ad altro titolo. Nei sei mesi successivi la lavoratrice potrà compensare con maggior prestazione, nei casi previsti dall’artmodi e nei tempi concordati con il proprio superiore. 47 Decorso tale lasso temporale eventuali permessi goduti e non compensati produrranno ritenuta retributiva. Quanto sopra in accordo con la linea gerarchica e fatte salve le esigenze di organizzazione del D.Lgs. n.151/2001, alle dirigenti madri ed ai dirigenti padri sono riconosciuti trenta giorni per ciascun anno, computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo le modalità di cui al precedente comma 4.
6. I periodi di assenza di cui ai precedenti commi 4 e 5, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del dirigente.
7. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di astensione dal lavoro, di cui all’art. 32, comma 1, del D.Lgs. n.151/2001, la dirigente madre o il dirigente padre presentano all’ente di appartenenza la relativa domanda, con l'indicazione della durata, almeno quindici giorni prima della data di decorrenza del periodo di astensione. La domanda può essere inviata anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento purché sia assicurato comunque il rispetto del termine minimo di quindici giorni. Tale disciplina trova applicazione anche nel caso di proroga dell’originario periodo di astensione.
8. In presenza di particolari e comprovate situazioni personali che rendono oggettivamente impossibile il rispetto della disciplina di cui al precedente comma 7, la domanda può essere presentata entro le quarantotto ore precedenti l’inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo di cui all’art. 39 del D.Lgs. n.151/2001 sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso art. 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
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