Congedi parentali. 1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nella legge n. 53/2000 in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e paternità. Entro un anno dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, le parti firmatarie procederanno ad eventuali modifiche e/o integrazioni della disciplina di cui al presente articolo, in conseguenza dell’entrata in vigore del T.U. di cui all’articolo 15 della legge n. 53/2000. Fino alla definizione dell’accordo di cui al presente comma sono fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all’art. 23, comma 8, del CCNL 21.5.1996, ferma restando l’alternatività per la lavoratrice madre o per il lavoratore padre. 2.Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell' articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della legge n. 53/2000, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonchè le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti. 3.L’astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri è disciplinato dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificate e integrate dalla legge n. 53/2000. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
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Congedi parentali. 1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nella legge n. 53/2000 in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e paternità. Entro un anno dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, le parti firmatarie procederanno ad eventuali modifiche e/o integrazioni della disciplina di cui al presente articolo, in conseguenza dell’entrata in vigore del T.U. di cui all’articolo 15 della legge n. 53/2000. Fino alla definizione dell’accordo di cui al presente comma sono fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all’art. 23, comma 8, del CCNL 21.5.1996, ferma restando l’alternatività per la lavoratrice madre o per il lavoratore padre. 2.Alle Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell' articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della legge n. 53/2000, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonchè le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti. 3.L’astensione L’astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri è disciplinato dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificate e integrate dalla legge n. 53/2000. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
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Congedi parentali. 1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabiliappli- cabili, le disposizioni contenute nella legge n. 53/2000 in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e paternità. Entro un anno dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, le parti firmatarie procederanno proce- deranno ad eventuali modifiche e/o integrazioni della disciplina di cui al presente articolo, in conseguenza dell’entrata dell'entrata in vigore del T.U. TU di cui all’articolo all'articolo 15 della legge n. 53/2000. Fino alla definizione dell’accordo dell'accordo di cui al presente comma sono fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all’artall'art. 23, comma 8, del CCNL 21.5.1996, ferma restando l’alternatività l'alternatività per la lavoratrice madre o per il lavoratore padre.
2. 2.Alle Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell' articolo dell'articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della legge n. 53/2000, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonchè nonché le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti.
3. 3.L’astensione L'astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri è disciplinato dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificate e integrate dalla legge n. 53/2000. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
4. Al rientro al lavoro del lavoratore a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 17 della legge n. 53/2000.
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Congedi parentali. 1. Sono operative, in quanto immediatamente applicabili, le disposizioni contenute nella legge n. 53/2000 in materia di congedi dei genitori ed a sostegno della maternità e paternità. Entro un anno dalla sottoscrizione definitiva del presente CCNL, le parti firmatarie procederanno ad eventuali modifiche e/o integrazioni della disciplina di cui al presente articolo, in conseguenza dell’entrata in vigore del T.U. di cui all’articolo 15 della legge n. 53/2000. Fino alla definizione dell’accordo di cui al presente comma sono fatte salve le disposizioni più favorevoli di cui all’art. 23, comma 8, del CCNL 21.5.1996, ferma restando l’alternatività per la lavoratrice madre o per il lavoratore padre.
2. 2.Alle Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell' articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della legge n. 53/2000, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonchè le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti.
3. 3.L’astensione L’astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri è disciplinato dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903, come modificate e integrate dalla legge n. 53/2000. Le eventuali festività cadenti nel periodo di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previsto.
4. Al rientro al lavoro del lavoratore a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall’articolo 17 della legge n. 53/2000.
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Congedi parentali. 1In materia di congedi parentali, di riposi e permessi per i figli con han- dicap grave e di congedi per la malattia del figlio si applicano le vigenti disposizioni di legge (d.lgs. Sono operative26 marzo 2001, in quanto immediatamente applicabili, le n. 151 – Testo Unico delle disposizioni contenute nella legge n. 53/2000 legislative in materia di congedi dei genitori ed a tutela e sostegno della maternità e paternitàdella paternità e successive modifiche e integrazioni). Entro un anno dalla sottoscrizione definitiva Ai fini dell’esercizio del presente CCNL, le parti firmatarie procederanno ad eventuali modifiche e/o integrazioni della disciplina di cui diritto al presente articolo, in conseguenza dell’entrata in vigore del T.U. di cui all’articolo 15 della legge n. 53/2000. Fino alla definizione dell’accordo di cui al presente comma sono fatte salve le disposizioni più favorevoli congedo parentale di cui all’art. 2332 del citato Testo Unico, comma 8come modificato dall’art. 7 del d.lgs. n. 80/2015, il genitore è tenuto a presentare, almeno 15 giorni prima, richiesta scrit- ta al datore di lavoro, indicando la durata del periodo di xxxxxxx xxxxxx- sto, con la precisazione della durata minima dello stesso, ed allegando il certificato di nascita, nonché l’ulteriore documentazione prescritta, ov- vero le dichiarazioni sostitutive. Nel caso in cui il lavoratore sia oggettivamente impossibilitato a ri- spettare tale termine, lo stesso è tenuto a preavvertire il datore di lavoro dell’assenza e a presentare la richiesta scritta con la relativa certificazio- ne tempestivamente e comunque entro 48 ore dall’inizio dell’assenza dal lavoro. In caso di richiesta del congedo parentale su base oraria, inferiore alla metà dell’orario medio giornaliero prevista dall’art. 32, c. 1-ter, del CCNL 21.5.1996, ferma restando l’alternatività per la lavoratrice madre o per il lavoratore padred.lgs. 2.Alle lavoratrici madri in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi dell' articolo 4 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e della legge n. 53/2000, spetta l'intera retribuzione fissa mensile nonchè le quote di trattamento economico accessorio fisse e ricorrenti. 3.L’astensione facoltativa dal lavoro previsto per le lavoratrici madri e per i lavoratori padri è disciplinato dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204 e dalla legge 9 dicembre 1977, n. 903151/2001, come modificate e integrate dalla legge modificato dall’art. 7 del d.lgs. n. 53/2000. Le eventuali festività cadenti nel periodo 80/2015, l’azienda valuterà la possibilità di assenza sono computate ai fini del raggiungimento del limite massimo previstoaccogliere tale richiesta.
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Samples: Contratto Collettivo Nazionale Di Lavoro Per I Quadri E Gli Impiegati Agricoli